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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 25/6/2026, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 368/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Di Virgilio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Alessandrini n.
26;
attore
contro
(C.F. ON
); C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: ACCERTAMENTO USUCAPIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione regolarmente notificata, ha Parte_1 convenuto in giudizio ON al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig. nato a [...]
Vasto il 28/07/1969, cod. fisc. è C.F._1 proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, del terreno sito nel Comune di Vasto, riportato nel Catasto
Terreni al Foglio n. 34, particella n. 3502 della superficie catastale di metri quadrati 245; 2. conseguentemente ordinare al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di provvedere alla trascrizione ed alla voltura catastale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite solo in caso di ingiusta opposizione.”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- con atto di compravendita a rogito notar di Persona_1
Gissi in data 25/10/1989, n. 10.880 di Repertorio, trascritto a Chieti il 26/10/1989 ai nn. 15.636 R.G. e 12764 R.P., l'attore ha acquistato da “ Controparte_2
due locali commerciali facenti parte
[...] del condominio denominato “Dolomiti” sito a Vasto alla via
Palermo; dinanzi ad uno dei locali acquistati, e precisamente quello della superficie di metri quadrati 125, si trova la particella di terreno riportata in Catasto al Foglio 34, n.
3502 cui si accede dal corso Giuseppe Mazzini attraverso via
Bari;
- sin dal momento della compravendita l'attore ha ritenuto tale particella una sua proprietà esclusiva, possedendola in maniera pubblica, pacifica ed indisturbata e destinandola a parcheggio a servizio esclusivo del detto locale;
in particolare, in data
1/1/2004, egli ha concesso in locazione il locale commerciale avente superficie di mq. 125, unitamente alla particella in questione descritta come “parcheggio”, ad che Controparte_3 da allora ha iniziato la sua attività di pasticceria sotto la ditta “Chez - Angela & Natalie” di Controparte_3
2 anteriormente al contratto di locazione del 2004, lo stesso locale, unitamente all'area adibita a parcheggio esclusivo, era già stato concesso in locazione alla ditta “ ” Parte_2 sin dall'anno 1990; inoltre, l'odierno attore ha sempre amministrato il bene come proprio sia curandone in via esclusiva la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia contrastando le pretese di terzi: ad esempio, in seguito a controversia insorta con il vicino confinante a causa di Controparte_4 infiltrazioni di acqua, ha stipulato in data 14/12/2017 Pt_1 un contratto di transazione avente ad oggetto la detta area;
- detta particella era (ed è tuttora) catastalmente intestata a (C.F. per la quota di ON C.F._3 comproprietà di 750/1000, e (C.F. CP_5
) per la quota di comproprietà di 250/1000; da C.F._4 ricerche anagrafiche è emerso che è deceduto ON il 26/5/2014 lasciando quale unica erede testamentaria la coniuge decaduta dal diritto di Persona_2 accettare l'eredità, quindi devoluta ed accettata con beneficio di inventario dall'unico figlio ON
; mentre era coniugata (senza figli) con
[...] CP_5
il quale non compare nell'anagrafe nazionale Persona_3 della popolazione residente da cui se ne deduce il decesso.
Il convenuto ON regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, verificato il rispetto dei termini a comparire, è stato dichiarato contumace con provvedimento del 4/10/2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
***
1. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. In diritto, giova preliminarmente osservare come la contumacia del convenuto non sollevi l'attore dall'onere della
3 prova e non costituisca neanche comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass.
13/6/2013 n. 14860).
Si evidenza, tuttavia, che la documentazione prodotta da parte attrice, unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale e alla mancata comparizione senza giustificato motivo del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, costituiscono adeguata prova ai fini dell'accoglimento della domanda.
Invero, è in atti contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra l'attore e avente ad oggetto il Controparte_3 locale commerciale di mq 125 sito a Vasto in via Palermo, comprensivo dell'area in questione, adibita a parcheggio, nonché scrittura privata recante transazione tra l'attore e riguardante anche l'area oggetto di causa. Controparte_4
Inoltre, i testi escussi (tra cui Testimone_1 amministratore del condominio ove sono siti i locali acquistati dall'attore) hanno confermato che l'attore possiede il terreno per cui è causa dal momento dell'acquisto dei locali commerciali siti a Vasto in via Palermo con atto di compravendita del 1989,
e che egli ha concesso in locazione tali locali con l'annesso parcheggio prima alla ditta IG AS (dal 1990) e poi ad provvedendo altresì a curarne la Controparte_3 manutenzione ordinaria e straordinaria.
Alla luce delle predette risultanze, va dichiarata l'intervenuta usucapione da parte dell'attore del diritto di piena proprietà sul terreno sito nel Comune di Vasto, riportato nel Catasto Terreni al Foglio n. 34, particella n. 3502 della superficie catastale di metri quadrati 245, con ordine all'ufficio di pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
4 3. Le spese di lite – conformemente alle conclusioni di parte attrice - sono integralmente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione alla pretesa attorea da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.
368/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione da parte di della piena proprietà del terreno sito nel Parte_1 comune di Vasto, riportato nel Catasto Terreni al Foglio n. 34, particella n. 3502, della superficie catastale di metri quadrati
245;
2) ordina all'ufficio di pubblicità immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Vasto, 26/6/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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