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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD EN, nella causa iscritta al n° 10813/2025 R.G.L. promossa
DA
- C.F. - rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ANTONIO TURCHIO ed ENRICO EUGENIO PUCCIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Mariano Stabile n. 85, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. LIDIA LO PRESTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in n Alcamo, via Narici 20/A, giusta procura in atti.
- resistente -
E CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
All''esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
Avente il seguente dispositivo e l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti costituite:
1 ❖ Dichiara la contumacia di CP_2
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 29620240017566457000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n.
29620259020956886/000.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale e l'ente riscossore CP_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259020956886/000 notificata il 21.05.2025 con esclusivo riferimento alla cartella esattoriale n.
29620240017566457000 con cui gli veniva ingiunta la complessiva somma di euro
25.109,38 a titolo di contributo integrativo e soggettivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, asseritamente dovuto a per gli anni dal 2015 al 2019, CP_2
A sostegno del ricorso deduceva l'legittimità della richiesta eccependo:
a) l'omessa notifica della cartella esattoriale;
b) l'insussistenza del presupposto necessario previsto dall'art. 7 dello Statuto
per l'iscrizione d'ufficio in quanto cieco ventesimista, già titolare di CP_2
pensione di invalidità e della speciale indennità prevista ex lege all'1.12.2005 e non in grado di svolgere alcuna attività;
c) l'inesistenza del requisito della continuità previsto dall'art. 7 dello Statuto
in quanto pur essendo iscritto all'Albo professionale non ha prodotto CP_2 alcun reddito che né giustificasse l'iscrizione d'ufficio alla Pt_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente riscossore che, premettendo di aver correttamente agito notificando nei termini la cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo del credito da parte di , evidenziava d'aver CP_2 ricevuto dall'ente previdenziale nota con cui l'ente previdenziale comunicava che “[..]a seguito di “relativa definizione transattiva della controversia, ha provveduto: - ad annullare il credito iscritto a ruolo oggetto della cartella di pagamento opposta per contributi anni dal 2015 al 2019 e correlati accessori (sanzioni ed interessi); -ad annullare
l'iscrizione a ruolo delle sanzioni per omissione dichiarativa per gli anni dal 2015 al
2019”. Inoltre, rappresenta che “è in corso il provvedimento di discarico del debito
(sgravio della cartella)” e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Nonostante la rituale evocazione in giudizio, non si costituiva CP_2
La causa, all'udienza cartolare del 10 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . CP_2
Sulla base delle allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte, (cfr. Cass Civ. Ordinanza del 17 gennaio
2023 n. 1257) la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti per essere sopravvenute, nel corso del giudizio, determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della espressa richiesta delle parti, si ritiene equo compensarle integralmente tra le stesse
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
UD EN
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