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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4515/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Massimo Annunziato De Luca e Ernesto Parte_1
Giardino
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano
Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.11.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il e, premesso di aver lavorato Controparte_1 come docente dall'anno scolastico 2015 all'anno scolastico 2023/2024 in forza di plurimi contratti a termine, lamentava l'abusivo utilizzo della contrattazione a termine oltre il limite dei 36 mesi previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] condannare il
[...]
in PLRPT al pagamento in favore della istante per i motivi in Controparte_2 atto e nello specifico a titolo di risarcimento danni per l'abusivo utilizzo di Cont contratti a termine per oltre 36 mesi da parte del la somma ritenuta di
1 giustizia tra 4 e 24 mensilità, ex art 36 l 165/2001 oltre interessi e rivalutazione [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto e contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la questione oggetto del presente giudizio è stata compiutamente esaminata dalla Corte Suprema (sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555,
22556, 22557 del 7.11.2016).
In particolare la Corte ha osservato, per quel che qui rileva che:
- la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D. Lgs. 297/1994, non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 368 del
2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 co. 8 del D. Lgs.
165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- ai sensi dell'art. 4 della L. 124/1999 le supplenze si distinguono in tre categorie: a) le supplenze annuali (co. 1), cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); b) le supplenze temporanee, cosiddette su “organico di fatto” (co. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni;
c) le supplenze temporanee (co. 3), conferite per ogni altra necessità, destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i contratti sono stati stipulati;
- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1
e 11 della L. 124/1999 (sentenza della Corte Cost. n. 187/2016), è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 della L. 124/1999, prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, sempre che questi contratti
2 abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
- la violazione non può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, essendo ciò precluso dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001;
- nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso;
fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze (prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio non risulta che i contratti a termine di lavoro dedotti siano stati stipulati su posti disponibili e vacanti.
Tale situazione non è, infatti, neppure allegata e la documentazione prodotta Cont dal comprova, piuttosto, che si tratta di contratti a termine stipulati fino al termine delle attività didattiche (ossia con scadenza al 30 giugno) ovvero di supplenza brevi, sicché si tratta di supplenze temporanee, cosiddette su
“organico di fatto”.
In tali ipotesi, in base ai principi sopra evidenziati, non è in sé configurabile alcun abuso.
Parte ricorrente, poi, non ha allegato (né, comunque, provato o chiesto di provare) specifiche circostanze di fatto tali da far ritenere, nella concreta attribuzione delle supplenze, il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, secondo i principi affermati dalla Corte Suprema (cfr. in particolare, per fattispecie analoghe, Cass. 22552/2016, 22554/2016).
La domanda proposta in questa sede non può quindi che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.600,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 6 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4515/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Massimo Annunziato De Luca e Ernesto Parte_1
Giardino
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano
Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.11.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il e, premesso di aver lavorato Controparte_1 come docente dall'anno scolastico 2015 all'anno scolastico 2023/2024 in forza di plurimi contratti a termine, lamentava l'abusivo utilizzo della contrattazione a termine oltre il limite dei 36 mesi previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] condannare il
[...]
in PLRPT al pagamento in favore della istante per i motivi in Controparte_2 atto e nello specifico a titolo di risarcimento danni per l'abusivo utilizzo di Cont contratti a termine per oltre 36 mesi da parte del la somma ritenuta di
1 giustizia tra 4 e 24 mensilità, ex art 36 l 165/2001 oltre interessi e rivalutazione [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto e contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la questione oggetto del presente giudizio è stata compiutamente esaminata dalla Corte Suprema (sentenze nn. 22552, 22553, 22554, 22555,
22556, 22557 del 7.11.2016).
In particolare la Corte ha osservato, per quel che qui rileva che:
- la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D. Lgs. 297/1994, non è stata abrogata dal D. Lgs. n. 368 del
2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 co. 8 del D. Lgs.
165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- ai sensi dell'art. 4 della L. 124/1999 le supplenze si distinguono in tre categorie: a) le supplenze annuali (co. 1), cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); b) le supplenze temporanee, cosiddette su “organico di fatto” (co. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni;
c) le supplenze temporanee (co. 3), conferite per ogni altra necessità, destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i contratti sono stati stipulati;
- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1
e 11 della L. 124/1999 (sentenza della Corte Cost. n. 187/2016), è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 della L. 124/1999, prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, sempre che questi contratti
2 abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
- la violazione non può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, essendo ciò precluso dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001;
- nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso;
fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze (prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio non risulta che i contratti a termine di lavoro dedotti siano stati stipulati su posti disponibili e vacanti.
Tale situazione non è, infatti, neppure allegata e la documentazione prodotta Cont dal comprova, piuttosto, che si tratta di contratti a termine stipulati fino al termine delle attività didattiche (ossia con scadenza al 30 giugno) ovvero di supplenza brevi, sicché si tratta di supplenze temporanee, cosiddette su
“organico di fatto”.
In tali ipotesi, in base ai principi sopra evidenziati, non è in sé configurabile alcun abuso.
Parte ricorrente, poi, non ha allegato (né, comunque, provato o chiesto di provare) specifiche circostanze di fatto tali da far ritenere, nella concreta attribuzione delle supplenze, il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, secondo i principi affermati dalla Corte Suprema (cfr. in particolare, per fattispecie analoghe, Cass. 22552/2016, 22554/2016).
La domanda proposta in questa sede non può quindi che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.600,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 6 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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