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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1838/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
QUALE SOCIETÀ INCORPORANTE BANCA CR E_
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CESARE DE CP_2 P.IVA_1
e dell'Avv. JACOPO DE FABRITIIS (CF: C.F._3
) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
12/07/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 In data 28/02/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello:
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la CTU, come dedotta nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammessa;
NEL MERITO: accogliere le conclusioni di cui alla memoria integrativa ex art. 164 V° comma c.p.c. e successivamente integrate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c., che di seguito si riportano:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza di alcun inadempimento a carico della parte mutuataria e quindi dichiarare la legittimità della sospensione dei pagamenti delle rate effettuata da parte convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Sulla domanda spiegata da controparte in via subordinata e riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta:
pagina 2 di 18 Voglia il Tribunale rigettare la domanda ex adverso avanzata perché prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, in accoglimento del III motivo di appello: compensare integralmente ovvero in parte le spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_2 deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni nuove ex adverso formulate
NEL MERITO: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
NEL MERITO IN IPOTESI: nella non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado che qui si trascrivono:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e/o dichiarare e/o disporre la conversione in mutuo ordinario ipotecario del mutuo fondiario stipulato per € 157.437,00 (Rep. 63850 – Racc. n. 11463 v. All. 3) con conferma, per quanto occorrer possa, della inalterata validità ed efficacia dell'ipoteca volontaria iscritta, in forza dello stesso, presso l'Agenzia del Territorio di Grosseto in data 27.10.2011- Reg. Part. 2380-Reg. Gen. 14013 (v. All. 6).
Con vittoria di competenze e spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce l'inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa, opponendosi ai mezzi di prova ex adverso richiesti in quanto di natura spiccatamente esplorativa. Solo in via ipotetica, ove si ritenga assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, si richiede l'espletamento di CTU tecnica volta a quantificare il valore del bene ipotecato al momento della
pagina 3 di 18 stipula del mutuo per cui è causa.” Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si eccepisce il palese e totale inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa. Ci si oppone alla CTU richiesta ex adverso in quanto inammissibile e di natura spiccatamente esplorativa. Solo in via ipotetica, ove si ritenga assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, si richiede l'espletamento di CTU tecnica volta a quantificare il valore del bene ipotecato al momento della stipula del mutuo per cui è causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 12/07/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
“1) rigetta le domande.
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della banca convenuta nella misura di euro 9.142,00, oltre al rimborso delle spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge e spese vive documentate”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di quale società Parte_1 E_ incorporante volte a sentir dichiarare: Controparte_3
• la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario ex art. 38 TUB concluso in data 25.10.2011;
• che nessuna somma era da lui dovuta, stante la nullità e/o l'inefficacia di tale contratto;
• la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui beni indicati nel contratto de quo;
• la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole del mutuo di pattuizione degli interessi e quindi - previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa pagina 4 di 18 detrazione e compensazione di detta somma con quella dovuta a titolo di restituzione del capitale ed interessi in misura legale – sentir dichiarare la somma effettivamente dovuta;
• l'inesistenza di alcun inadempimento a proprio carico e quindi sentir dichiarare la legittimità della sospensione dei pagamenti delle rate effettuata ai sensi dell'art. 1460 c.c.
A fondamento delle domande il aveva dedotto la nullità, ex art. 38 Pt_1
TUB, del predetto contratto di mutuo fondiario, per superamento del limite di finanziabilità, nonché la nullità delle fideiussioni e del relativo atto di concessione di ipoteca volontaria e delle clausole determinative degli interessi.
L'attore aveva, altresì, dedotto la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria per mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG applicato al medesimo contratto, con conseguente violazione dell'art. 125 bis TUB.
Si era costituita in giudizio quale società incorporante E_
, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_3 improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la nullità della citazione, per mancata indicazione della causa petendi e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché in ipotesi e via riconvenzionale, la conversione del contratto del mutuo inter partes in contratto di finanziamento ipotecario ai sensi dell'articolo 1424 c.c.
Dichiarata la nullità della citazione e disposta la sua integrazione, con ordinanza del 9.12.2020, la causa era stata decisa, su base documentale, con la precitata sentenza, previo rigetto delle istanze istruttorie.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi
[...]
pagina 5 di 18 questa Corte di Appello quale società incorporante E_
(di seguito solo o o anche APPELLATA) Controparte_3 CP_1 CP_3 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg. D.
Lgs. n. 385/1993 (TUB) per superamento del limite di finanziabilità - Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate;
2) Nullità della clausola di pattuizione degli interessi in relazione all'errata indicazione dell'ISC o TAEG in contratto;
3) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la propria condanna alle spese di lite.
Per tali ragioni, è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 28/2/2025 previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 18 Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con questo motivo l'APPELLANTE deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 38, comma 2 TUB, con particolare riferimento al superamento macroscopico del limite di finanziamento, per oltre il 100%.
Precisamente, il deduce che il principio sancito dalla Suprema Corte Pt_1 riguardante il limite della finanziabilità, seguito dal Tribunale, non sarebbe applicabile al caso di specie, considerato il superamento del limite piuttosto rilevante e macroscopico e lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'effettivo valore del bene e la necessità di disporre una perizia sul punto, al fine di valutare se, nel caso di specie, il superamento del limite di finanziabilità fosse stato effettivamente macroscopico poiché superiore addirittura al 100%.
In ogni caso, sempre a detta dell'APPELLANTE, il primo Giudice avrebbe del tutto omesso di valutare la questione sollevata, ritenendola, a priori, manifestamente infondata, senza tuttavia un'adeguata motivazione sul punto.
Replica la sostenendo l'infondatezza del motivo ed eccependo CP_3
l'inammissibilità dell'eccezione inerente al superamento del limite per oltre il
100% del valore del bene, in quanto nuova.
Precisa, infatti, INTESA che negli scritti di primo grado (atto di citazione, memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.) il avrebbe sempre lamentato una Pt_1 concessione del mutuo “per un importo superiore all'80%”, mentre il presunto superamento del 100% del valore del bene sarebbe stato prospettato tardivamente, solo in sede di note conclusive.
pagina 7 di 18 Pertanto, a detta della quest'ultima prospettazione dell'APPELLANTE CP_3 costituirebbe, in sede di appello, una prospettazione nuova e come tale inammissibile.
La precisa, inoltre, che la Suprema Corte ha sancito un principio CP_3 correttamente condiviso dal Giudice di prime cure, secondo cui il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2 TUB non sarebbe elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario e pertanto, la sua eventuale violazione, non inficerebbe la validità dello stesso, con la conseguenza che l'accertamento di un suo ipotetico superamento e della sua misura (inferiore o maggiore al 100%) sarebbe assolutamente irrilevante.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio che l'eccezione di tardività della contestazione di parte APPELLANTE circa il presunto superamento del limite del mutuo pari all'80% del valore del bene sia infondata, in quanto la stessa configura come affermato dalla Corte regolatrice, una “mera difesa, non un'eccezione, sicché non è soggetta al regime delle preclusioni dettate per il dispiegamento di quest'ultima” (Cass. Ordinanze n. 23471 del 02/09/2024 e
n. 3765 del 12/02/2021).
Sulla scorta di ciò, risulta conseguentemente esclusa la tardività della deduzione sopra detta, per il solo fatto di essere stata formulata per la prima volta con le note conclusive del giudizio di primo grado e poi riproposta nel presente grado di appello.
Nel merito, invece, la Corte ritiene che - come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure - le argomentazioni sostenute dall' APPELLANTE si pongano in evidente contrasto con il più recente orientamento della Corte Suprema, secondo il quale: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, del d. lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
pagina 8 di 18 contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cd. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non interpretativa, la cui violazione
è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria) che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass
S.S.U.U. Sentenza del 16.11.2022 n. 33719 e nello stesso senso Cass n.
17633/2024 e n.7949/2023).
In particolare, nella parte motiva della suddetta pronuncia a Sezioni Unite, viene evidenziato che il legislatore, più volte, sia intervenuto con disposizioni che hanno previsto espressamente nuove ipotesi di nullità negoziale, per violazione di specifiche norme di settore (si pensi alle nullità di cui all'art 117 TUB, nonché alla precisazione di cui all'art 127 comma 2, TUB che prevede che tali nullità operino soltanto a vantaggio del cliente e possano essere rilevabili d'ufficio dal giudice)
“proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative al riguardo”.
Il fatto che il legislatore, riguardo alle conseguenze dell'esondazione del mutuo fondiario rispetto al valore dell'immobile e alla garanzia prestata, non sia, invece, intervenuto, fa comprendere come non vi sia stata alcuna volontà legislativa tendente a sanzionare, con l'invalidità, il predetto finanziamento bancario con garanzia insufficiente.
Peraltro, è difficile comprendere come si possa considerare l'art. 38, comma 2,
TUB, una norma collocata a tutela del cliente, considerato che “il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo
pagina 9 di 18 l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore. Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova. Il silenzio serbato dal legislatore nell'art. 38, comma 2, in raffronto all'art. 117, comma 8, t.u.b. non può, in sostanza, essere considerato casuale” (Cass. S.S.U.U. Sentenza del 16.11.2022 n. 33719)
In conclusione, la ratio della dell'art. 38 TUB, per un verso, tende a favorire il ricorso al mutuo fondiario nell'interesse degli imprenditori e, dall'altro, si propone di meglio garantire e tenere indenni le banche che effettuano siffatte operazioni finanziarie, con una serie di norme, quali, appunto, quella in questione, riguardante il limite di finanziamento dei mutui fondiari.
La disposizione in oggetto, pertanto, non risulta volta ad integrare una norma inderogabile attinente sulla validità del contratto, quanto piuttosto, una norma di buona condotta, la cui violazione potrebbe, semmai, comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché una eventuale responsabilità contrattuale, senza ingenerare, però, una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo.
Pertanto, non vi sono ad avviso del Collegio, ragioni che giustifichino, nel caso di specie, lo scostamento da tali princìpi, a nulla rilevando il fatto che sia stato superato, a dire dell'APPELLANTE, il limite della finanziabilità di oltre il 100%, non potendo come correttamente ritenuto dal Tribunale “certamente dipendere la configurabilità della nullità del contratto dalla misura della violazione del limite di finanziabilità e dunque da una variabile quantitativa che, come si è già visto, può in ipotesi incidere unicamente sulla valutazione del comportamento dell'ente creditizio, ma non certamente sulla validità del negozio”.
pagina 10 di 18 Infatti, anche un ipotizzabile scostamento rispetto al valore del bene, non comporterebbe, né una nullità testuale di protezione, ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB, né un caso di nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 c.
La sentenza impugnata merita quindi, sul punto piena conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'APPELLANTE critica la decisione del primo Giudice con riguardo alla questione relativa alla nullità del contratto bancario per omessa e/o Part errata indicazione dell' o TAEG in contratto, per avere il Tribunale omesso di considerare tale condotta come integrante la nullità di cui all'art. 117 TUB e, in ogni caso, per avere ritenuto che una simile sanzione fosse stata prevista dal legislatore, solo per il caso di crediti al consumo e non anche per le ipotesi di mutuo, di anticipazione bancaria o di altri finanziamenti erogati ad un
“professionista”
In realtà, a detta del tale omessa e/o errata indicazione avrebbe Pt_1 dovuto comportare la nullità del contratto ex art. 117 comma 6 TUB.
Replica la ritenendo il motivo totalmente infondato, non avendo CP_3
l'APPELLANTE elaborato alcuna argomentazione giuridica a sostegno della propria Part tesi e, comunque, risultando dalla documentazione prodotta, che l' sarebbe stato correttamente individuato e riportato, in misura pari al 5,55%, tanto nel contratto di mutuo, quanto nel documento di sintesi a questo allegato, senza che il abbia sollevato alcuna eccezione circa l'erroneità di tale misura. Pt_1
Ciò posto, il Collegio rileva che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) e rappresenta, quindi, il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
pagina 11 di 18 Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali fossero le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», avrebbe dovuto essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
La stessa deliberazione ha stabilito, all'articolo 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si dovessero applicare alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che fra gli altri elenca le
«aperture di credito» e le «anticipazioni bancarie».
Il menzionato art.9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi, contenente le principali condizioni contrattuali e redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia e si riferisce all'Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Tanto premesso, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, correttamente seguito dal Giudice di primo grado, “l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore
pagina 12 di 18 onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 e nello stesso senso Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Pertanto, che il TAEG/ISC non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere, per l'appunto, il “costo” totale effettivo del credito prima di accedervi;
la sua funzione, quindi, è unicamente informativa.
Da ciò discende che l'erronea indicazione dello stesso, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non inficia la validità del contratto o le pattuizioni relative ai tassi di interesse, come asserito dall'APPELLANTE.
Mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui l'art. 117 comma 6 TUB, per le clausole del contratto relative ai costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato nel contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB, la quale sancisce la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al settimo comma della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è, come correttamente sostenuto dal Tribunale, specificamente circoscritta al cliente “consumatore”, essendone espressamente esclusa l'applicazione a contratti di finanziamenti riferibili a situazioni che esulano dal perimetro del credito dal consumo.
Del tutto inappropriato, quindi, risulta il richiamo del ai commi 6 e 7 Pt_1 dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in esso contenuta (relativa alla pattuizione di interessi, prezzi, non costi del finanziamento) non ha nulla a che pagina 13 di 18 vedere con la tematica del TAEG/ISC e con le conseguenze della sua eventuale erronea indicazione, sul contratto di mutuo per cui è lite.
In conclusione, la sanzione di cui all'art. 117 TUB è applicabile solo ai contratti conclusi con i consumatori, ai sensi dell'art. 125 bis 6 comma TUB, mentre per i mutui a favore di operatori commerciali (non consumatori), come nel caso di specie, l'indicatore sintetico di costo assume una mera funzione di pubblicità e trasparenza, cosicché dalla sua mancata specificazione o errata indicazione può derivare, se del caso, solo la responsabilità dell'intermediario e la risarcibilità del danno che il mutuatario dimostri di aver subito per difetto di detta informazione.
Risulta quindi, ininfluente, poiché assorbita, la questione sollevata dall'APPELLANTE relativa al computo o meno, nel calcolo del TAEG, delle spese assicurative collegate all'erogazione del credito.
Ad ogni buon conto, si precisa comunque che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito” (Cass. n. 3025/2022 e n. 8806/2017). Precisamente “il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione” (Cass. n. 13536/2023)
Nel caso di specie tale “obbligatorietà” non risulta provata dall'APPELLANTE ed anzi dal contratto di mutuo sembrerebbe sussistere addirittura una tempistica diversa tra la conclusione del contratto di finanziamento e quella della polizza assicurativa.
pagina 14 di 18 Ciò, in quanto, l'art. 5 di tale contratto prevede che le spese per la copertura assicurativa degli immobili contro i danni siano regolate (da supporre in un secondo tempo) in via diretta dalla parte mutuataria con la compagnia assicurativa.
Anche questo motivo, pertanto, è da ritenersi infondato e la sentenza, sul punto, va confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo Giudice l'ha condannato alla integrale refusione delle spese processuali, in quanto considerato il vivace dibattito giurisprudenziale risolto poi solo con le SS.UU. 33719/2022, sarebbero stati ravvisabili i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza di tale motivo, in quanto il superamento del limite di finanziabilità è rimasto un assunto indimostrato dall'APPELLANTE nonché chiaramente smentito dal prezzo della compravendita
(cfr. all. 8 depositato con la II memoria ex art. 183 c.p.c.) e dal valore della perizia svolta ante mutuo ove risulta, appunto, un valore di mercato prudenziale
(VMP) di € 310.000,00 (v. All. 9 depositato con la predetta memoria).
Ciò posto, rileva la Corte in primo luogo che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è diretta applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha dato luogo al processo ed è risultata soccombente.
Il principio cardine che regola la materia è, infatti, il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede appunto che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanni la parte soccombente al rimborso delle pagina 15 di 18 spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Quanto alla invocata compensazione delle spese di lite, la Corte regolatrice a S.U. con sentenza n. 32061/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
In particolare, la Corte regolatrice con Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, ha statuito che, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. “come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto il Collegio ritiene pienamente condivisibile la motivazione del Giudice di prime cure, riguardo alla mancata compensazione delle spese di lite, in quanto, nonostante vi sia stato, al momento in cui la lite è stata introdotta, la presenza di un vivace contrasto giurisprudenziale in ordine a talune delle questioni dedotte in giudizio, è anche vero che l'APPELLANTE ha dedotto a fondamento della propria domanda ragioni difensive palesemente infondate e non pertinenti al caso in questione.
pagina 16 di 18 Argomentazioni difensive che, tra l'altro, ha continuato a sostenere anche nel secondo grado di giudizio, nonostante il diverso ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
In conclusione, il motivo è infondato e la sentenza appellata va confermata, anche in punto di condanna alle spese come ivi liquidate.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) anche le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'APPELLANTE, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza, in capo al dei presupposti di cui all'art. Pt_1
13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 E_ quale società incorporante avverso la sentenza
[...] Controparte_3
n. 668/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 12/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. CONDANNA il a rifondere le spese legali del giudizio di appello Pt_1 dell'appellata che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 17 di 18 3. DICHIARA l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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