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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 956 dell'anno 2021 vertente
TRA
difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
difesa dall'Avv. LORENI LAURA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2021 la Società in epigrafe ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020006213 del 09.12.2020, emesso congiuntamente dall' dall' e dall' con il quale gli ispettori CP_1 Controparte_2 CP_3
riscontravano delle irregolarità nel godimento dei benefici contributivi di cui alla L. 223/91, con conseguente addebito alla della somma di 31.788,41 euro, a titolo di contributi Parte_1
dovuti e non versati, oltre sanzioni.
A sostegno dell'impugnazione l'opponente ha dedotto la carenza di motivazione del verbale ispettivo;
nel merito, ha argomentato l'illegittimità del preteso recupero sia con riferimento alla contestata irregolarità contribuiva relativamente ad alcune aspettative non
1 retribuite, sia rispetto alla disconosciuta esenzione contributiva in ambito di trasferte di lavoro.
Sul punto, ha dedotto che nessuna documentazione fosse stata richiesta dagli ispettori verbalizzanti in ordine ai periodi di aspettativa riportati nel libro unico del lavoro oggetto di contestazione, all'uopo producendo documentazione giustificativa;
quanto alle trasferte, ha dedotto che “Nel caso di specie i dipendenti della sono impiegati in via temporanea e per Pt_1
esigenze eccezionali presso i punti vendita collocati sul territorio della Provincia di ”, come CP_1
da documentazione allegata.
Infine, ha chiesto la riduzione delle sanzioni civili accessorie art.116 comma 15 lett. a) legge
388/00.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità
e/o inesistenza del verbale di accertamento n.2020006213 poiché infondato in fatto ed in diritto;
B. conseguentemente, ma in ogni caso, dichiarare l'annullamento dell'atto suddetto, previa sua sospensione e/o disapplicazione, con ogni conseguenza di legge, e di ogni atto ad esso presupposto o consequenziale, in ragione della illegittimità e/o inesistenza in fatto ed in diritto della pretesa CP_ contributiva dell'
C. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si è costituito l' ribadendo la legittimità dell'operato degli ispettori e concludendo per CP_1
il rigetto del ricorso stante l'infondatezza in fatto e in diritto.
Istruita documentalmente la causa e lette le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con sentenza depositata telematicamente
1. Preliminarmente, giova ricordare che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di
2 altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno
2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio
2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000;
Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n.
12545).
1.1. In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto:
a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso
Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
1.2. Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare, devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e 3 possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n.
4558/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004;
n. 13003 del 2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio
1996).
La Suprema Corte ha inoltre costantemente chiarito (ex multis Corte di Cassazione sez. lav.
14 maggio 2014, n. 10427) “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità ”.
Tanto in quanto, si legge: “Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
1.3. In definitiva, si può ormai affermare che l'attività investigativa svolta dal personale ispettivo può rendere “superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” in giudizio, in quanto per le dichiarazioni acquisite, anche se la piena prova si limita al fatto che esse siano state rese, il giudice di merito, in considerazione del loro “specifico contenuto probatorio”, 4 per le precisazioni e per le puntualizzazioni riferite, per “il concorso di ulteriori elementi”, con un contenuto confermato da altri elementi documentali acquisiti nel corso del sopralluogo, se “univoche”, confermate dal confronto con quanto risulta da ulteriori e diverse dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori o da terzi, può considerarle prove sufficienti dell'illecito amministrativo addebitato, senza necessità della prova testimoniale richiesta dalla parte opponente.
2. Tanto premesso, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020006213 del
09.12.2020, l' contestava all'azienda la totale assenza di documentazione probante la CP_1 sussistenza dei requisiti di legge per ottenere l'esonero contributivo legato ad alcune aspettative non retribuite figuranti sul LUL relativamente alla posizione di alcuni dipendenti nonché l'assenza di congrua documentazione giustificativa della erogazione in buste paga di somme a titolo di “trasferta Italia”, conseguentemente procedendo al recupero della contribuzione dovuta sull'imponibile non assoggettato a contribuzione per un totale di € 31.788,41, comprensiva delle somme aggiuntive.
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
4. In primis, deve essere respinta la doglianza in ordine alla carenza di motivazione del verbale di accertamento, che, contrariamente a quanto adombrato dalla parte ricorrente, contiene una analitica ricostruzione dell'accertamento effettuato, degli illeciti contestati e delle ragioni del convincimento degli ispettori.
4.1. Il verbale, infatti, si basa sulle risultanze dei LUL e sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e riportate dai verbalizzanti.
5. Quanto al merito dell'accertamento, in ordine alle aspettative non retribuite oggetto di disconoscimento per assenza di documentazione giustificativa, appare opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, nel verbale di primo accesso ispettivo n. 02 del 7.9.2020, tra la documentazione oggetto di richiesta di esibizione figurano proprio i giustificativi per assenze lavoro dipendenti (oltre che di trasferte, diarie, rimborsi km, rimborsi a piè di lista) con invito alla relativa produzione entro il 07.10.2020.
6. Ciò precisato, giova premettere che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex multis Cass. 12037/2020; Cass. 15120/2019)
5 l'espressa previsione, per il solo settore dell'edilizia, delle ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo non equivale ad affermare la sussistenza, per gli altri settori merceologici, di una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Di talchè, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano frutto di una libera scelta del datore svincolata da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Ove gli enti previdenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo
7. Applicando i suddetti principi al caso di specie emerge che, pacificamente ai sensi dell'art. 169 CCNL Commercio –applicabile al caso in esame- titolato “Aspettativa per gravi motivi familiari”, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a due anni.
7.1. Ebbene, al riguardo, deve darsi atto che in questa sede parte ricorrente ha prodotto le istanze con le quali i lavoratori , Parte_3 Parte_4 Per_1
e hanno richiesto dei periodi di aspettativa non retribuita
[...] Persona_2 nonché la relativa approvazione da parte dell'azienda.
7.2. Con particolare riferimento ai periodi contestati nella tabella A) del verbale impugnato - tra i quali, invero, non figura per tale infrazione la lavoratrice Parte_4
- deve rilevarsi la coincidenza tra i giorni oggetto delle predette richieste ed
[...]
i dati emergenti sia dal LUL che dalle buste paga;
detta circostanza, unitamente alla ragionevolezza dei periodi richiesti (non superiori ai 30 gg e per periodi 6 tendenzialmente continuativi) nonché alla natura dettagliata e plausibile delle causali familiari dedotte, portano l'Ufficio a ritenerne la genuinità e dunque la piena valutabilità, quandanche non prodotte in sede ispettiva.
8. Conseguentemente, tenuto altresì conto della totale assenza di contestazione da parte dell' rispetto alla documentazione in tal senso prodotta, devono essere accolte le CP_1
censure sul punto con annullamento del verbale ispettivo relativamente al recupero ed alle sanzioni che trovano causa nelle aspettative non retribuite concesse ai lavoratori
, e . Parte_3 Persona_1 Persona_2
9. Diversamente deve invece opinarsi rispetto all'imponibile previdenziale preteso per le voci erogate ai dipendenti a titolo “trasferte Italia”, rimaste prive di giustificazione.
Sul punto, deduce la di aver prodotto tutti gli ordini di servizio di invio in Pt_1 missione dei lavoratori oggetto di contestazione.
10. Ebbene, al fine di valutare se ciò sia sufficiente è necessario analizzare brevemente la disciplina riguardante il sistema e le tipologie di esenzioni contributive in caso di compensi corrisposti da parte del datore di lavoro che trovano la propria ratio e giustificazione nella trasferta del lavoratore.
10.1. Come noto, il concetto di trasferta comprende lo spostamento del lavoratore dalla normale sede di lavoro ed il diritto all'indennità connessa, presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, costituendo la temporaneità requisito indefettibile della trasferta.
10.2. L'art. 51, co. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che afferisce al trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi per le trasferte (indennizzo analitico, forfettario o misto) prevede:
“5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono
a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, 7 all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.”
10.3. In concreto in seguito ad una trasferta in Italia o all'estero, il lavoratore ha diritto ad un'indennità che può essere calcolata secondo tre modalità:
1) rimborso forfettario: l'indennità per trasferta Italia l'indennità per trasferta Italia, fuori dal territorio comunale, è esclusa dall'imposizione fiscale e contributiva entro il limite giornaliero di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,47 nelle trasferte all'estero.
Qualora tale limite sia superato, l'eccedenza sarà considerata imponibile.
2) rimborso analitico a piè di lista: il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, alloggio non concorre a formare reddito imponibile fiscale, purché le spese siano adeguatamente documentate. (Il rimborso analitico delle spese documentate sostenute è invece imponibile qualora la trasferta sia svolta nell'ambito dello stesso Comune del luogo abituale di lavoro).
3) rimborso ibrido o misto: è appunto un misto delle due precedenti modalità di indennità; in specifico se le spese a piè di lista rimborsate al dipendente riguardano solo il vitto oppure solo l'alloggio, il limite delle spese forfetarie giornaliere rimborsabili che non concorrono a formare il reddito del dipendente si riduce di un terzo (30,98 euro per le trasferte in Italia e 51,65 euro per quelle all'estero). Il limite si riduce ai due terzi nel caso in cui vengano rimborsate contemporaneamente le spese di vitto e alloggio.
10.4. Quanto alla nozione di “rimborso a piè di lista”, le spese vive sostenute dal lavoratore debbono essere, ordinariamente, documentate (cfr. ex multis Cass.
7484/1992).
Nel caso in questione, l'opposizione si fonda sul contrapporre al diritto dell di CP_1 pretendere i contributi il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo.
10.5. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione, per cui l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1
8 erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte,
Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419).
10.6. Ed invero laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010;
16639/2014 e nello stesso senso da ultimo Cass. ordinanza n.18160/2018).
Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio che spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione
11. Sulla scorta di tali principi, nel caso in esame, è pacifico che la ha adottato il Pt_1
sistema c.d forfettario, senza, tuttavia, fornire neppure in tale sede la documentazione giustificativa delle spese sostenute da ciascun dipendente in relazione a tutti i tipi di esborsi. Difettano anche le note spese analitiche formate (in eventualità) dai dipendenti, in quanto le stesse avrebbero dovute essere rimborsate forfettariamente sotto la voce trasferta Italia.
12. In definitiva, a fronte degli specifici rilievi ispettivi la società non ha dimostrato, attraverso riscontri documentali riferibili alle dettagliate contestazioni dei verbalizzanti e per i singoli lavoratori (indicati dettagliatamente nella tabella A allegata al verbale ispettivo), le ragioni giustificative della erogazione degli importi a titolo di trasferta limitandosi a dedurre in modo del tutto generico che i propri dipendenti “sono impiegati in via temporanea e per esigenze eccezionali presso i punti vendita collocati sul territorio della
Provincia di ”. CP_1
Su tale profilo non può dunque che ritenersi inutile e, comunque, inammissibile la prova per testi proposta dalla società sul punto.
9 13. Deve dunque concludersi nel senso che correttamente l' ha ritenuto che gli CP_1
emolumenti corrisposti a titolo di trasferta ex art. 51 comma 5 TUIR rientrassero nella normale retribuzione provvedendo al relativo assoggettamento a contribuzione nella misura quantificata dagli ispettori nei verbali oggetto di opposizione, non avendo la società contestato i conteggi ivi indicati.
14. Quanto alla richiesta di rideterminazione delle somme aggiuntive, la stessa risulta ingiustificata tenuto conto del carattere reiterato delle violazioni accertate (dal 2015 al
2020) e considerato che la relativa incidenza sul debito complessivo non è sufficiente a ritenerne l'irragionevolezza, non essendo neppure dedotto il superamento del tetto massimo stabilito dalla norma di riferimento.
15. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite e la condanna della società opponente al pagamento in favore dell dei CP_1
restanti 2/3, liquidati come in dispositivo, in applicazione del valore medio delle tabelle di cui al DM n. 147 del 2022 in relazione al valore della causa, decurtata l'attività istruttoria, stante l'avvenuta istruzione esclusivamente attraverso il deposito di documenti.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del verbale unico di accertamento n. 2020006213 del 09.12.2020 limitatamente alla parte relativa ai contributi e alle somme aggiuntive imputati alle aspettative non retribuite di cui al punto n. 1 del predetto verbale ispettivo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna la società opponente alla refusione in favore dell di € 4.386,00, pari ai CP_1
2/3 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.580,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensato il restante terzo sull'intero come sopra determinato.
Latina, 28/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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