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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA EN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84
EN
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3776/2024 R.G. Affari Civili
Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 18.04.2025, avente ad oggetto: “Assegno ordinario di invalidità ex N. 3776/24 lege n. 222/1984”; e vertente
tra
rappresentata e difesa dall'avv. R. Chiumiento del CRONOLOGICO Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente N. _______________
domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso Vittorio Emanuele,
n. 126;
REPERTORIO
Ricorrente N. _______________ e n. 045/2025 R.B. Prev.
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., ; rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1 Discusso nel termine del 18.04.2025 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Deposito minuta
§§§
_________________
Nel termine fissato del giorno 18.04.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
Pubblicazione in data conclusioni come da relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni
__________________ già formulate negli scritti difensivi.
Giudizio n. 3776/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84; 2) che la predetta
Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e il
Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il
CP_ diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità; 2) Condannare l' al CP_ pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato (cfr. relata, CP_ agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti medici), nel termine fissato del 18.04.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex lege n. 222/84 è infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, nella perizia depositata agli atti il Ctu, dott. R. , ha confermato Per_2
sostanzialmente il giudizio espresso dalla competente Commissione Medica in ordine alla riscontrata invalidità della parte ricorrente al momento della visita peritale e, poi,
Giudizio n. 6426/19 R.G. Forlenza c/o pag. 2 CP_1 il giudizio già espresso dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, determinando a carico di essa parte ricorrente una invalidità tale da non ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, quindi, da giustificare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità
(cfr. relazione peritale depositata il 02.01.2025).
Le conclusioni del Ctu, ad avviso del Giudicante, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: esse, infatti, risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa ed accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, come desumibile dalla relazione in atti: quindi, non risulta meritevole di accoglimento l'istanza della parte ricorrente di rinnovo degli accertamenti peritali, avendo il Ctu fornito esaustive risposte alle osservazioni del Ctp della parte ricorrente (cfr. relazione peritale, pagg. 18-22).
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. all. n. 8 del fascicolo telematico di parte); viceversa le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del resistente
CP_
così come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' con ricorso depositato in data 10.07.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
3) Pone le spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico definitivo
CP_ del resistente
Così deciso in Salerno in data 18.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6426/19 R.G. Forlenza c/o pag. 3 CP_1