Articolo 13 della Legge 28 aprile 2014, n. 67
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 maggio 2014
Art. 13.


Modalita' e termini di comunicazione e gestione
dei dati relativi all'assenza dell'imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 17 maggio 2014