Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, con sede in Empoli, Via Raffaello Sanzio, nr. 196 (Codice Controparte_1 fiscale e Partita Iva: ), ed in proprio, nella qualità di Socio Accomandatario della medesima P.IVA_1 società , rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Centi (C.F.: Controparte_1
) e dell'Avvocato Federico Vincenti (C.F.: ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso il Loro Studio in Empoli (FI), Viale Giotto, n. 25 con i seguenti indirizzi pec e/o come da procura in atti;
Email_1 Email_2
-attore opponente -
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] [...] e rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 CP_1 nel presente giudizio dall'Avv. Chiara D'Afiero (C.F. ) nello studio della quale, sito in C.F._4
, al Viale Adua n. 137, elettivamente domiciliato con indirizzo PEC: CP_1
come da procura in atti;
Email_3
-convenuto opposto –
E
Controparte_3
- terzo chiamato contumace-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 22.5.2025.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Sui fatti di causa e sul processo..
a) Con ricorso per ingiunzione depositato in data 21.03.2023 il Sig. ricorreva al Tribunale di Controparte_2
PI affinché ingiungesse alla alla in persona del legale Controparte_3 Controparte_1 rappresentante, Sig. ed al Sig. quale socio accomandatario della CP_1 CP_1 Controparte_1 di pagare Euro 2.200,00 oltre interessi moratori come per legge.
b) A fondamento delle proprie richieste deduceva di aver concesso in locazione commerciale, con contratto del 25.03.2019 registrato a il 16.04.2019 al n. 1583 serie 3T, alla “ ”, CP_1 Controparte_1 con sede in Empoli (FI) alla Via Raffaello Sanzio n. 196 (P.I. ) l'unità immobiliare di sua P.IVA_1
Pag. 1 a 6
c) La durata del contratto era stata pattuita in sei anni decorrenti dal 01.04.2019 e che il canone annuo di locazione era stato pattuito in Euro 10.800,00 da pagarsi in rate mensili uguali anticipate di euro 900,00 ciascuna, entro il 5 del mese.
d) Il 05.08.2020, a seguito di affitto di azienda, nel contratto di locazione subentrava la società “Bood – Via Roma S.r.l.”, con sede in Quarrata (PT), Via Roma n. 2/A-2/B (P.I. a cui, tuttavia, la proprietà P.IVA_2 del fondo locato intimava sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;
l'immobile locato era rilasciato dal conduttore in data 23.05.2022 prima dell'udienza della convalida dello Controparte_3 sfratto prevista per il 24.05.2022. Il contratto era quindi risolto con un debito residuo per canoni omessi di
Euro 7.000,00; debito successivamente pagato parzialmente da ovvero nella misura di Controparte_3 euro 3.000,00 con una ulteriore differenza dovuta di euro 4.000,00.
e) In data 21.12.2022, il Sig. , provvedeva ad inviare pec alla e Controparte_2 Controparte_3 raccomandata a/r alla ed al Sig. quale socio accomandatario, Controparte_1 CP_1 al fine di trattenere, in acconto sul maggior avere, l'importo di Euro 1.800,00 a suo tempo ottenuto a titolo di cauzione ed intimare il pagamento del residuo dovuto pari, operata la compensazione, ad euro 2.200,00.
f) Tale richiesta non sortiva alcun effetto e posto che, ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978, in caso di cessione del contratto di locazione, il conduttore cedente resta obbligato in solido qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte e che, ai sensi dell'art. 2313 c.c. il socio accomandatario risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, chiedeva ed otteneva l'ingiunzione 447/202 del 6.4.2023, verso la la ed il Sig. in proprio;
per l'importo Controparte_3 Controparte_1 CP_1 di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla scadenza dei canoni al deposito del ricorso monitorio e gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 da tale data all'effettivo soddisfo e delle spese di procedura. Il ricorso per ingiunzione ed il decreto ingiuntivo venivano notificati alla a mezzo pec in data Controparte_3
06.04.2023 mentre alla (sprovvista di pec) ed al Sig. a mezzo posta in data Controparte_1 CP_1
18.04.2023.
g) Con ricorso contenente la richiesta di chiamata in causa di terzo e domanda riconvenzionale, depositato in data 29.05.2023, il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_1 opponeva il decreto ingiuntivo chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della per essere tenuto indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio ed Controparte_3 eccependo quanto segue:
-la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alle liti.
Il ricorso per decreto ingiuntivo risulterebbe nullo per l'assenza di specificità ed indeterminatezza della procura depositata nel fascicolo. Non sarebbe evincibile il procedimento per il quale venne conferita e l'Ufficio Giudiziario di riferimento: l'assoluta genericità ed il difetto di specifica inerenza al giudizio monitorio renderebbero la procura inesistente e nullo insanabilmente il ricorso monitorio. La valida procura alle liti è un requisito preliminare di ammissibilità dell'instaurazione del giudizio in assenza del quale l'atto non può essere qualificato come tale, per tale ragione non sarebbe possibile la ratifica ex art. 125/2 cpc nei giudizi instaurati con ricorso;
l'inesistenza di valida procura alle liti avrebbe importato anche l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
- Nel merito: insussistenza del credito vantato dall'ingiungente.
L'opponente non era a conoscenza della morosità maturata dall'affittuario di azienda né degli accordi presi tra locatore e conduttore per il pagamento rateale;
ciò fino a quando ha ricevuto la raccomandata del sig. CP_2
Pag. 2 a 6 con cui si è dichiarato di trattenere a titolo di acconto, sul maggior avere, la somma di € 1.800,00 a suo tempo versata quale deposito cauzionale da parte della conduttrice originaria, oggi opponente..
Tale trattenuta sarebbe avvenuta in modo illecito senza il consenso dell'opponente ed in aperto contrasto sia con il dettato contrattuale che con l'orientamento di legittimità, ribadito dall'ordinanza nr. 20975 del 1 Ottobre
2020, secondo cui non si potrebbe operare una compensazione tra debiti maturati per canoni scaduti e deposito cauzionale.. In via riconvenzionale ha chiesto quindi la condanna dell'ingiungente al pagamento di euro
1.800,00 versati a titolo di deposito cauzionale.
Sulla base di tali premesse l'opponente ha concluso nel seguente modo:
“1) In via preliminare, autorizzare il ricorrente in opposizione a chiamare in causa la Società CP_3
affinché, nella denegata ipotesi di conferma del Decreto Ingiuntivo testé opposto, sia condannata a
[...] tenere integralmente indenne l'odierno ricorrente in opposizione dalla condanna al pagamento di qualsivoglia somma;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l''opposto decreto ingiuntivo per accertata e dichiarata inesistenza della procura ad litem;
3) Ancora in via preliminare di rito, sospendere l'instaurando giudizio di opposizione in base al dettame di cui all'art. 5, comma 4°, del d.lgs. n. 28/2010, per permettere l'obbligo di esperire la mediazione, onerando di tale adempimento la parte creditrice;
4) Nel merito, in via principale, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria per i motivi tutti riportati in premessa, con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ai procuratori dichiaratesi antistatari;
5) In via riconvenzionale, condannare il Sig. all'integrale restituzione, in favore del Controparte_2 ricorrente in opposizione, del deposito cauzionale per la somma di € 1.800,00, indebitamente ed illegittimamente trattenuto in conto pigioni”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio contestando quanto Controparte_2 affermato, dedotto, eccepito e prodotto ex adverso anche in ordine all'inesistenza della procura alle liti ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rilevando l'infondatezza della difesa avversaria circa l'insussistenza del credito ingiunto nonché della domanda spiegata in via riconvenzionale. In via subordinata, in caso di ritenuta fondatezza della domanda riconvenzionale, ha proposto reconventio reconventionis per il pagamento dell'importo ingiunto a titolo di risarcimento del danno.
Ha insistito quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare 1) rigettare l'eccezione preliminare in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alle liti per tutto quanto indicato in premessa;
2) ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3) concedere un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito 1) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'opposto nei confronti degli opponenti azionato con il procedimento monitorio nonché il diritto dell'opposto all'attribuzione del deposito cauzionale e conseguentemente rigettare tutte le domande ex adverso proposte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea spiegata in via riconvenzionale:
2a) in via reconventio reconventionis in via principale, accertare il diritto di credito del Sig. nella CP_2 misura di Euro 4.000,00 e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2b) in via reconventio reconventionis in via subordinata, accertato il diritto di credito del Sig. nella misura di Euro 4.000,00 CP_2
Pag. 3 a 6 e compensato con il minor credito di Euro 1.800,00 vantato dagli opponenti, condannare gli stessi al pagamento della somma di Euro 2.200,00, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della procedura di mediazione.”
Con ordinanza del 13.10.2023 il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alla liti;
concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva termine per esperire la mediazione. All'udienza del 27.02.2024 si dava atto dell'esito negativo della procedura di mediazione ed era autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Nella contumacia del terzo chiamato in causa, con ordinanza del 12.10.2024 il Tribunale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 22.5.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
2) Sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alle liti.
a) Nel procedimento per ricorso monitorio (all. 17 comparsa di costituzione e risposta) la parte opposta risulta aver depositato, nel fascicolo telematico del giudizio sommario, la procura alle liti rilasciata dall'ingiungente in formato analogico con sottoscrizione autenticata. Nel ricorso depositato innanzi al Tribunale di PI si è fatto un espresso richiamo alla stessa. Si legge infatti: “ Il Sig. , (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 nato a [...] [...] ed ivi residente a[...]73, rappresentato e difeso nel CP_1 presente giudizio dall'Avv. Chiara D'Afiero del foro di , (C.F. nello studio della CP_1 C.F._4 quale, sito in , al Viale Adua n. 137, elegge domicilio, giusta procura allegata al presente atto…” CP_1
b) L'art. 83 comma 2 c.p.c. prevede che la procura alle liti si consideri apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. In particola se è conferita su supporto cartaceo il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia autenticata con firma digitale.
c) La Corte di Cassazione, ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui tale requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057).
Questo principio, nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con riguardo al giudizio di merito e nel caso di specie deve ritenersi integrato il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all'atto cui accede e non sia ad esso successiva.
d) La procura alle liti in discussione è risultata congiunta al ricorso monitorio nella misura in cui venne inserita dal ricorrente nella medesima busta telematica contenente il ricorso monitorio con i relativi allegati. Da qui l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
3) Sull'esistenza del credito ingiunto.
Risulta provato in via documentale e comunque non contestato che con contratto registrato in data 24.04.2019 la ebbe a concedere in affitto, l'azienda, alla che subentrò nel contratto di Controparte_1 CP_4 locazione così come comunicato dal commercialista della prima Dott. (doc. 3 comparsa); il Per_1
Pag. 4 a 6 contratto venne successivamente risolto a causa dei ripetuti mancati pagamenti ed in data 5.8.2020 la
[...] stipulò un nuovo contratto di affitto di azienda;
questa volta con la anche in CP_1 Controparte_3 questo caso risulta agli atti la comunicazione di “subentro” del commercialista dott. datata 7.8.2020 Per_1
(doc. 5 comparsa).
Anche quest'ultima società, tuttavia è risultata morosa nel pagamento dei canoni di locazione tanto da indurre il proprietario a notificare l'intimazione di sfratto per morosità con contestale citazione per la convalida. Lo stesso procedimento non pervenne a compimento giacché la decise, in data 23.5.2022, di Controparte_3 sottoscrivere un accordo transattivo in cui si quantificò il credito del proprietario in euro 7.000,00: precisamente per i canoni da novembre 2021 a maggio 2022 euro 6300,00; per le spese legali dello sfratto euro 700,00.
Risulta quindi che la abbia eseguito pagamenti del credito per euro 3.000,00 ed in mancanza Controparte_3 di alcuna prova difforme e/o eccezioni sul punto, tali pagamenti si devono imputare secondo la regola generale dell'art.1193 c.c.: in questo caso prima a copertura delle spese legali quantificate dalle parti nell'accordo transattivo in discussione;
dopo a parziale copertura del maggior avere per canoni di locazione omessi.
Ora in base all'articolo l'art. 36 L. 392/1978 “ Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.”
Nel caso di specie risulta che vi sia stata la cessione del contratto di locazione per effetto dell'affitto dell'azienda da parte della conduttrice alla Bood Via Roma 21 e nessuna prova è stata data circa CP_1 la volontà del di liberare la cedente conduttrice dalle proprie obbligazioni. CP_2
Deve per questo ritenersi irrilevante la conoscenza o meno da parte dell'opponente della morosità della
[...] essendo, per legge, tenuta, in via solidale, a farvi fronte. Nel contratto di locazione, a seguito CP_3 di affitto di azienda, il conduttore cedente resta obbligato in solido per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e quindi per tutti i debiti che il cessionario maturerà fino alla scadenza dell'originario contratto di affitto.
La parte opponente, d'altra, parte non ha fornito alcuna prova circa l'esatto adempimento delle obbligazioni insorte con il contratto di locazione in discussione né sulla presenza di altri e differenti fatti impeditivi, estintivi;
onere che, secondo i principi generali impartiti dall'articolo 2697 c.c., gli competeva. Mette conto anche evidenziare come non abbia opposto l'ingiunzione (il fatto è rimasto pacifico tra le Controparte_3 parti), divenendo, per tal via, nei suoi confronti, il decreto monitorio, definitivo, con gli effetti previsti dall'art. 2909 c.c.
4) Sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente di pagamento del deposito cauzionale.
L'art. 13 del contratto di locazione in esame prevede che il deposito cauzionale sia “a garanzia della esatta osservanza di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione (…) detta somma non è produttiva di interessi, rinunciandovi espressamente la conduttrice, ove occorra a titolo di ulteriore corrispettivo della locazione e sarà restituita al termine della stessa (…) se la conduttrice sarà in regola con tutte le obbligazioni assunte con il contratto”.
E' principio condivisibile di legittimità quello secondo cui la funzione del deposito cauzionale nel contratto di locazione è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e che in caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, spetta al locatore non inadempiente il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato.
Pag. 5 a 6 Cass. Civ. Ordinanza n. 194 del 05/01/2023: “Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata"..
L'imputazione del deposito cauzionale a parziale pagamento del credito vantato dal è stato effettuato CP_2 correttamente, avendo la rilasciato l'immobile senza eseguire il pagamento dovuto e Controparte_3 dovendo l'opponente rispondere in via solidale delle obbligazioni contratte dalla stessa. La domanda dell'opponente dovrà quindi essere integralmente rigettata in quanto infondata. L'estinzione mediante compensazione del credito vantato dalla parte opponente alla restituzione del deposito cauzionale, importerà il suo diritto di ripetere analogo importo dalla da cui, per quanto concerne il Controparte_3 presente giudizio, dovrà essere garantita dagli effetti della pronuncia sfavorevole per effetto della sua chiamata in causa.
5) Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 1428 / 2023
RG, introdotto da e in proprio contro il Controparte_1 Parte_1
e con la chiamata in causa di nel contraddittorio delle Controparte_2 Controparte_3 parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge l'opposizione all'ingiunzione numero 447/202 del 6.4.2023;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente verso la parte opposta;
3) condanna la parte 21 e in proprio alla rifusione CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida, a titolo di compensi, in Controparte_2 euro 425,00 per la di studio della controversia;
in euro 425,00 per la fase introduttiva;
in euro 1000,00 per la fase di trattazione/decisionale; in euro 250,00 per la fase di mediazione;
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge ed euro 153,72 per esborsi;
4) accoglie la domanda svolta da in proprio, Parte_2 verso la terza chiamata in causa e per l'effetto condanna quest'ultima a tenere indenni Controparte_3
i primi da quanto gli stessi tenuti a pagare per effetto della presente pronuncia e per effetto dell'ingiunzione opposta al . Controparte_2
5) condanna la parte terza chiamata in causa alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore della parte opponente che si liquidano a titolo di compensi in euro 425,00 per la di studio della controversia;
in euro 425,00 per la fase introduttiva;
in euro 1000,00 per la fase di trattazione/decisionale; in euro 250,00 per la fase di mediazione;
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge ed euro 86,50 per esborsi;
Così deciso in PI lì 3.6.2025 Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 6 a 6