TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5032 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Valente, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Controparte_1 C.F._2
Conte, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 20/06/2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo per definire consensualmente la controversia, come risulta dal relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'8/08/2005 nel Comune di Montesano Salentino Controparte_1
(LE); che dalla loro unione sono nati due figli: , il 22/04/2006 e , il Per_1 Per_2
7/01/2010; che l'unione matrimoniale è entrata in crisi a causa di severi contrasti sorti a seguito di comportamenti violativi dei doveri coniugali posti in essere dal resistente. Ha chiesto,
1 pertanto, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito, alle condizioni indicate in ricorso.
, dapprima dichiarato contumace, come risulta dal verbale d'udienza Controparte_1 del 7/02/2025, si è costituito, con comparsa depositata in data 19/06/2025, contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo, previo rigetto delle domande avverse, la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza del 20/06/2025, le parti e i rispettivi difensori, dopo breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
2. il sig. trascorrerà con il figlio minore i pomeriggi del martedì e del giovedì e CP_1 un fine settimana ogni due settimane;
3. il figlio minore trascorrerà quindici giorni durante le vacanze estive con il padre, mentre Natale, Pasqua e il suo compleanno saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni;
4. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei due figli la somma di euro CP_1
250,00 ciascuno al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per come individuate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
5. la somma anzidetta sarà corrisposta entro il 30 di ogni mese mediante bonifico;
6. la casa familiare verrà divisa a cura e spese del sig. secondo quanto riportato CP_1 nelle piantine allegate alla memoria di costituzione;
7. i lavori saranno ultimati entro il 30 luglio;
8. l'assegno unico universale è a beneficio integrale della sig.ra il sig. Pt_1 CP_1 si impegna a sottoscrivere la richiesta di attribuzione direttamente alla sig.ra Pt_1
9. dopo la divisione della casa, le spese relative alle utenze verranno ripartite assegnandone alla sig.ra la quota del 60% e al sig. il restante 40. Pt_1 CP_1
I difensori hanno rinunciato ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun
2 elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23/07/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Montesano Salentino (Le), l'8/08/2005 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2005) alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5032 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Valente, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Controparte_1 C.F._2
Conte, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 20/06/2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo per definire consensualmente la controversia, come risulta dal relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'8/08/2005 nel Comune di Montesano Salentino Controparte_1
(LE); che dalla loro unione sono nati due figli: , il 22/04/2006 e , il Per_1 Per_2
7/01/2010; che l'unione matrimoniale è entrata in crisi a causa di severi contrasti sorti a seguito di comportamenti violativi dei doveri coniugali posti in essere dal resistente. Ha chiesto,
1 pertanto, che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito, alle condizioni indicate in ricorso.
, dapprima dichiarato contumace, come risulta dal verbale d'udienza Controparte_1 del 7/02/2025, si è costituito, con comparsa depositata in data 19/06/2025, contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo, previo rigetto delle domande avverse, la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza del 20/06/2025, le parti e i rispettivi difensori, dopo breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
2. il sig. trascorrerà con il figlio minore i pomeriggi del martedì e del giovedì e CP_1 un fine settimana ogni due settimane;
3. il figlio minore trascorrerà quindici giorni durante le vacanze estive con il padre, mentre Natale, Pasqua e il suo compleanno saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni;
4. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei due figli la somma di euro CP_1
250,00 ciascuno al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per come individuate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
5. la somma anzidetta sarà corrisposta entro il 30 di ogni mese mediante bonifico;
6. la casa familiare verrà divisa a cura e spese del sig. secondo quanto riportato CP_1 nelle piantine allegate alla memoria di costituzione;
7. i lavori saranno ultimati entro il 30 luglio;
8. l'assegno unico universale è a beneficio integrale della sig.ra il sig. Pt_1 CP_1 si impegna a sottoscrivere la richiesta di attribuzione direttamente alla sig.ra Pt_1
9. dopo la divisione della casa, le spese relative alle utenze verranno ripartite assegnandone alla sig.ra la quota del 60% e al sig. il restante 40. Pt_1 CP_1
I difensori hanno rinunciato ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun
2 elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23/07/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Montesano Salentino (Le), l'8/08/2005 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2005) alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3