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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 352 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Palesano Parte_1 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Maniglia CP_1 appellato CONTRO CP_2 appellato non costituito All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come atti e verbale di causa FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.3461/2022 emessa in data 28.10.2022 il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, condannò il al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 79.838,51 nonché al versamento in favore CP_1 dell' dei contributi previdenziali omessi e non prescritti. CP_2
Avverso tale decisione ha interposto appello il con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24.4.2023, chiedendone la riforma.
si è costituito con memoria depositata il 7.3.2025. CP_1
L' non si è costituito. CP_2
Con atto depositato in data 17.3.2025 il ha dichiarato di Parte_1 rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l'estinzione del processo e la compensazione delle spese. La controparte costituita, con atto depositato il 21.3.2025 ha accettat o tale rinuncia. All'odierna udienza, le parti costituite hanno insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio con spese compensate. Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Pag.1 2) Ciò posto, rileva la Corte che il giudizio, in conformità alla richiesta delle parti costituite, deve dichiararsi estinto per intervenuta rinuncia. Non rileva, nel caso di specie, la mancata costituzione in giudizio dell' in CP_2 quanto, per costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2002, n. 9066; Cassazione civile, sez. III, 14/11/2011, n. 23749; Cass. 10 settembre 2004 n. 18255; Cass. 4 agosto 2000 n. 10306; Cass. 17 ottobre 1992 n. 11407): “l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 c.p.c. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo”. Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è, dunque, richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse – che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile – non sussiste nell'odierna fattispecie considerato l'esito del giudizio di primo grado. Interesse che, in ogni caso, non sussisterebbe allorché la costituzione fosse determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali o una diversa quantificazione delle stesse (Cass. 1° dicembre 2010 n. 24376). Quanto alle spese di giudizio del presente grado, in ragione della concorde richiesta delle parti costituite in tal senso avanzata, deve disporsene la integrale compensazione. Non può applicarsi, nei confronti dell'appellante, il disposto di cui all'art. 13 del T.U. spese di Giustizia in quanto tale disposizione non prevede tra le ipotesi tassativamente previste per la sua applicazione la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello promosso dal avverso la sentenza n.3461/2022, pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Palermo G.L. pubblicata il 28.10.2022 e compensa tra le parti le spese del presente grado. Palermo 3 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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