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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4968/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4968/2020 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra
e domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, corso TA n. 13, elegge domicilio
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Fraticelli, Controparte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Largo XXIV Maggio, 1 CP_1
CONVENUTO oggetto: cessione del credito conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta all' udienza del 8/10/2024: per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
pagina 1 di 17 a. € 644,21 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'intero importo azionato in linea ca-pitale, originariamente pari ad € 24.995,38, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
Pt_2
d. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 10.288,69 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc.
04 e prodotte quali docc. 05.01-05.03;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
g. € 13.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte l'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente let-tera e.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al relativo pagamento in favore di
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
pagina 2 di 17 e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rela-tivo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favoredi di tutte le somme che risulteranno dovute dal
a qual-siasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
per il convenuto, come precisate in sede di comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale adito:
IN RITO: disporre la riunione quanto meno della presente causa con quella presente al R.G. 2146/2020, tra gli stessi soggetti e con il medesimo oggetto;
ANCORA IN RITO: dichiarare inammissibili entrambe le cause da riunire per violazione del divieto di strumentale proliferazione delle cause per violazione delle regole del giusto processo ex art. 111 Cost.;
ANCORA IN RITO: dichiarare nulla la citazione per indefinitezza del titolo del credito rivendicato del quale dal tenore dell'atto introduttivo non si riesce a risalire in alcun modo alla causale originante;
NEL MERITO: rigettare la domanda in quanto infondata e non provata sia quanto all'obbligazione principale sia quanto a quelle accessorie relative agli interessi moratori e tanto più a quelli anatocistici.
Spese rifuse.”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31/10/2020, Parte_1
(ridenominata ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_3 CP_1
chiedendone - in qualità di cessionaria di crediti portati da 10 fatture (emesse da LE TA
[...]
S.p.A. e TE CT S.p.A.) di cui all'elenco allegato alla citazione (doc.
3 - la condanna, CP_4
a titolo contrattuale o in subordine di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma oggetto di pagina 3 di 17 cessione, pari ad euro 24.995,38 per sorte capitale, oltre: interessi moratori maturati e maturandi ex D.lgs. n.
231/2002; interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, dal giorno della domanda e al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e 1284, comma quarto, c.c.; euro 400,00 quale relativo risarcimento forfetario ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02; euro 10.288,69 a titolo di interessi di mora maturati in relazione a cessione di crediti diversi rispetto alla sorte capitale suddetta, in virtù di note di debito emesse da (doc. 4 , oltre agli interessi anatocistici maturati su tali Parte_3 CP_4 interessi scaduti da almeno sei mesi, dal giorno della domanda e al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, ai sensi degli art. 1283 e 1284, comma quarto, c.c.; ed infine la somma di euro 13.680,00 quale risarcimento forfetario per il recupero delle Note di Debito sub doc.4, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio il preliminarmente eccependo la connessione Controparte_1 soggettiva e oggettiva della presente controversia con quella di cui all'R.G. 2146/2020 del Tribunale di
Ancona. Il convenuto chiedeva la riunione dei giudizi, sulla scorta del fatto che le controversie CP_1 traevano origine dalla medesima vicenda di appalto e correlata cessione del credito.
In subordine veniva eccepita l'inammissibilità della domanda attorea per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost, stante l'asserita duplicazione dei giudizi.
In via ulteriormente subordinata il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione CP_1 dell'Istituto di credito, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
infine, nel merito, insisteva nel rigetto della domanda per infondatezza e difetto di prova.
Nel corso del giudizio, con la terza memoria di cui all'art. 183 c.p.c., il convenuto CP_1 dava atto che la domanda esperita in questa sede da non è connessa per titolo con
[...] CP_4 quella di cui all'R.G. 2146/2020 del Tribunale di Ancona, e pertanto sostanzialmente rinunciava alla domanda di riunione dei giudizi, insistendo unicamente per il rigetto della avversa pretesa.
In particolare, il allegava, quali fatti estintivi, l'avvenuto pagamento o il Controparte_1 legittimo rifiuto da parte dell' delle fatture azionate dalla banca, e chiedeva in via istruttoria CP_5
l'ammissione della CTU contabile utile a verificare l'adempimento del Controparte_1
Il procedimento veniva assegnato allo scrivente giudice a seguito della fase di trattazione, e stante l'infruttuosità delle trattative pur intraprese dalle le parti, veniva disposta la CTU contabile, all'esito della quale era formulata dal giudice la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c. “definizione complessiva della causa mediante pagamento, da parte di in favore di , della somma Controparte_1 Parte_4 onnicomprensiva di € 4.500,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 26/09/2024, sostituita mediante deposito di note scritte, il Controparte_1 accettava la proposta del Tribunale, che veniva tuttavia rifiutata da la quale contestava la CTU CP_4 riportandosi alle osservazioni effettuate dal proprio CTP alla bozza peritale.
pagina 4 di 17 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 8/10/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni coltivava il credito per sorte capitale in Controparte_6 misura ridotta rispetto al petitum azionato ab origine, posto che in sede di operazioni peritali era stato riconosciuto da parte dell'attrice il pagamento, da parte del convenuto, di molteplici Controparte_1 fatture azionate. In particolare, la sorte capitale dall'iniziale misura di € 24.995,38, veniva coltivata per residui € 644,21.
MOTIVAZIONE
La presente domanda ha ad oggetto il pagamento di una serie di importi, per sorte capitale e per interessi moratori ed anatocistici, vantati dall'istante nei confronti del convenuto in ragione dei Controparte_1 contratti di cessione di credito depositati da (All. n. 6.01, 6.02, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, Controparte_6
10.05 produzione attorea).
Occorre preliminarmente evidenziare come la normativa in materia di cessione di crediti sorti in occasione di un contratto pubblico si atteggi in termini particolari rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui all' art. 1260 ss. c.c.
Tanto gli artt. 69 e 70 del R.D. n.2240 del 1923, quanto l'art. 117, comma III, D. Lgs n. 163 del 2006 – poi confluito nell'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del 2016 – derogano alla disciplina codicistica sotto un duplice profilo: il regime di opponibilità al debitore ceduto della cessione medesima e la forma del contratto.
Secondo consolidata giurisprudenza, gli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2240 del 1923 riguardano le sole amministrazioni dello Stato, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali e la non estensibilità in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 ss. c.c. (in tal senso v. Cass. civ., sez. VI, 15/10/2020, n.22315; Cass. civ., sez. I, 14/10/2015, n. 20739; Cass. civ., sez. I, 14/10/2015, n.20739; Cass. civ. sez. I, 12/03/2010, n.6038;
Cassazione civile sez. I, 26/06/2008, n.17496).
Si ritiene, tuttavia, rilevante ratione temporis la disciplina di cui all'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del
2016, codice dei contratti pubblici, secondo cui "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.". pagina 5 di 17 La norma in questione si applica soggettivamente al in quanto applicabile a tutte le Controparte_1
"stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche” "; essa si applica altresì - da un punto di vista oggettivo - ai contratti di fornitura, da cui sono originati i crediti ceduti a oggetto di causa, atteso che, giusta CP_4 la definizione fornita dall'art. 3 del D. Lgs n. 163 del 2006, nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la "fornitura di prodotti".
In particolare, sono stati prodotti in atti – per quanto attiene la sorte capitale oggetto dell'azione (elenco crediti doc. 3 – due contratti di cessione del credito, stipulati in forma di scrittura privata CP_4 autenticata e segnatamente il primo tra la cessionaria e la cedente Parte_1 CP_7
o TIM s.p.a. (scrittura del 30.09.2020, All.
6.01 parte attrice), e il secondo tra la medesima cessionaria
[...]
e la cedente (scrittura del 3.12.2015, All. 6.02 Parte_1 Controparte_8 parte attrice).
Quanto ai crediti ulteriori, in questa sede azionati unicamente per quanto attiene agli interessi (elenco Note
Debito Interessi, doc. 4 risultano prodotti tempestivamente dall'attrice agli atti del presente CP_4 giudizio cinque contratti di cessione del credito, stipulati in forma di scrittura privata autenticata e segnatamente: il primo tra la cessionaria e la cedente DL s.p.a. (scrittura Parte_1 del 28.03.2008, all. 10.01 parte attrice), il secondo tra la cessionaria e la cedente Parte_1
EN IA s.p.a. (scrittura del 26.12.2018, all. 10.02 parte attrice), il terzo tra la cessionaria
[...]
e la cedente (scrittura del 29.06.2015, all. 10.03 parte attrice), il quarto Parte_1 CP_9 tra la cessionaria e la cedente AR NE s.r.l. (scrittura del 31.03.2017, Parte_1 all. 10.04 parte attrice) ed infine il quinto tra la cessionaria e la cedente HI Parte_1
s.p.a. (scrittura del 08.07.2008, all. 10.03 parte attrice).
E' bene osservare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (ex multis, Cass. civ., sez. I, 15/07/2011, n.15659; Cass. civ., sez. II, 21/05/2019, n.13685; Cass. civ., sez. III, 04/10/2011, n.20288: "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca").
L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che grava in capo a è stato assolto, posto che Parte_3 risulta la prova agli atti delle suddette cessioni dei crediti per cui è causa, redatte in forma di scrittura privata autenticata, ed è stata altresì fornita dall'attore, mediante allegazione di ricevuta di avvenuta consegna, la pagina 6 di 17 piena prova delle notificazioni delle suddette cessioni al avvenuta a mezzo Pec (All. n. Controparte_1
6.01, 6.02, 10.04 parte attrice) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (All. 10.01, 10.02, 10.03,
10.05 parte attrice).
Sul punto, pertanto, il giudicante si discosta dal rilievo mosso dal Consulente Tecnico D'ufficio nella relazione depositata in data 31.05.2024, nella parte in cui afferma (p. 7, 8, 10) l'assenza di notificazione delle seguenti cessioni: n. 43569 (data atto 03.12.2015, Notaio;
n. 72571 (data atto 30.09.2020, Notaio Per_1
; n. 32244 (data atto 31.03.2017, notaio : ed infatti la cessione n. 43569 è stata notificata da Per_1 Per_2
al in data 11/12/2015, come risulta dalla ricevuta di avvenuta Parte_1 Controparte_1 consegna allegata agli atti del presente giudizio (All.
6.02 parte attrice), la cessione n. 72571 è stata notificata da al in data 06/10/2020, come risulta dalla ricevuta di avvenuta Parte_1 Controparte_1 consegna allegata agli atti del presente giudizio (All.
6.01 parte attrice) ed infine, la cessione n. 32244 è stata notificata da al in data 07/04/2017, come risulta dalla ricevuta Parte_1 Controparte_1 di avvenuta consegna allegata agli atti del presente giudizio (All. 10.04 parte attrice).
Con riguardo alle notificazioni delle cessioni, tutte ricevute dal comune di occorre sottolineare CP_1 quanto segue: l'avvenuta notificazione non è oggetto di contestazione tra le parti.
Unicamente in sede di operazioni peritali il CTP del dott.ssa richiamando Controparte_1 Per_3
l'art. 9, all.e) L. 2248/1865, ha eccepito che il non ha mai aderito alle cessioni notificate Controparte_1 da . L'eccezione di inopponibilità delle cessioni di credito, oltre che tardiva rispetto Parte_1 alle preclusioni processuali, è priva di fondamento se si osserva il dato normativo sotto il quale è sussumibile la fattispecie in esame. Le norme di maggiore interesse ai fini del presente giudizio, derogatrici del principio generale dell'irrilevanza - ai fini dell'efficacia della cessione - del consenso prestato dal debitore ceduto sono:
- l'art. 9 L. 20/3/1865, n. 2248, all. E, richiamato anche dall'art. 70 R.D. 2440 del 1923, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso […] non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
- l'art. 117, comma III, D. Lgs n. 163 del 2006, poi confluito nell'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del
2016, secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".
La prima delle due norme stabilisce che, ai fini dell'efficacia nei confronti dell'amministrazione debitrice della cessione avente ad oggetto il prezzo "dei contratti in corso", è necessaria l'adesione della medesima amministrazione debitrice.
L'inefficacia del contratto di cessione deve essere quindi eccepita dalla P.A., onerata anche di dimostrare che il rapporto da cui tali crediti sono derivati non si è esaurito al momento della cessione medesima. Tale
pagina 7 di 17 onere non è stato assolto dal convenuto, che nulla ha affermato e provato, neppure in Controparte_1 merito alla natura giuridica dei diversi rapporti.
La seconda norma sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso: infatti, viene riconosciuta alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione, così impedendo che tale atto divenga efficace nei suoi confronti. Il rifiuto deve essere comunicato dalla P.A. entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione.
Anche laddove si ritenesse che la disciplina di cui all'art. 9 L. 2248 del 1865 non sia stata superata dall'art. 117 D. Lgs. n. 163 del 2006, la diversa struttura delle norme ed il differente campo di applicazione non pone le stesse in rapporto di contraddizione.
Infatti, per i rapporti non esauriti la cessione sarà sempre inefficace in assenza di adesione della P.A., bastando al riguardo la sola eccezione dell'amministrazione; per quelli esauriti, viceversa, è necessario un espresso rifiuto della P.A., da manifestarsi entro un ristretto lasso temporale (45 giorni dalla comunicazione della cessione).
Ebbene, nel caso di specie il non ha sollevato l'eccezione di inopponibilità per mancata Controparte_1 adesione nel corso del giudizio, né ha provato l'espresso rifiuto, né ha dedotto alcunché circa la durata dei rapporti, evidenziando se ve ne siano alcuni ancora in corso o se siano tutti completamente esauriti.
Pertanto, in definitiva, le cessioni per cui è causa sono opponibili al in quanto Controparte_1 risultano regolarmente notificate e non contestate.
Al fine di completare il quadro sui crediti oggetto di causa occorre evidenziare che, come rilevato anche in Cont sede di operazioni peritali dal CTU, non risulta depositato da parte di agli atti della presente controversia alcun atto di cessione del credito relativo alla posizione del cessionario Parte_5
l'assenza del titolo veniva riconosciuta anche dal CTP di durante le operazioni peritali (all. CP_4
Cont 8_Memoria 31.1.2024 depositato unitamente alla relazione del CTU); stante l'assenza della prova del Cont titolo che legittima all'azione in qualità di cessionaria, la domanda di parte attrice sul punto deve essere rigettata per difetto di titolarità attiva.
Così delineato l'oggetto del presente giudizio, si procede all'analisi delle singole domande.
1) Sorte capitale (doc. 3 CP_4
In primo luogo, occorre prendere atto che in relazione alla sorte capitale di cui al doc. 3, azionata con atto di citazione da per la somma di € 24.995,38, è emerso nel corso delle operazioni peritali – per CP_4
Cont Cont stessa ammissione della creditrice (all. 8_Memoria 31.1.2024 depositato unitamente alla relazione del CTU) che sette fatture della cedente LE TA S.p.a. sono state pagate dal e Controparte_1 segnatamente le fatture nn. 4220520800017575, 4220520800017610, 4220520800017775, 5090001045,
5090001108, 9090001132, 9090001204. Come anticipato, coltiva il credito per sorte Controparte_6
pagina 8 di 17 capitale in misura ridotta rispetto al petitum azionato ab origine, in particolare per residui € 644,21 (fatture emesse dalla cedente TE CT TA S.p.a.), a fronte degli iniziali € 24.995,38.
Sul punto occorre sottolineare che la data di pagamento da considerare in questo caso è quella di emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente come correttamente considerata in sede Controparte_1 di operazioni peritali. Il mandato di pagamento dell'ente è sufficiente a dimostrare l'adempimento della obbligazione, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere, mediante emissione e trasmissione del mandato a quest'ultimo.
La giurisprudenza di legittimità esclude, infatti, che il creditore possa agire esecutivamente nel momento in cui si è avuta l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente locale, “ la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento.” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2005, n.23084; Cass. Civ., sez.VI, 04/01/2022, n.77).
Può essere accolta solo in parte la domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ad CP_4 ottenere il pagamento da parte del del credito di € 644,21 quale importo residuo in Controparte_1 linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto (doc. 03), oltre interessi moratori ed interessi anatocistici sino al saldo.
La sorte capitale residua è individuabile mediante le fatture della cedente TE CT TA s.p.a., e segnatamente le fatture n. 5750148887, 5750148885 e 5700094978.
Per quanto attiene le due fatture n. 5750148887 e n. 5750148885, aventi data di scadenza 29/06/2015, è emerso in sede di operazioni peritali che il ha emesso il mandato di pagamento n. 5323 Controparte_1 in data 07/07/2015. Pertanto, non è dovuta la sorte capitale di € 193,87 derivante dalla fattura n.
5750148887, né quella di € 208,93 derivante dalla fattura n. 5750148885.
Stante il ritardo nel pagamento, tali crediti hanno generato interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, avvenuto in data 07/07/2015.
L'interesse moratorio dovuto per ambedue le fatture – come emerso dai calcoli effettuati dal CTU - ammonta ad € 0,71 (p. 26 relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (stando alla
CTU contabile espletata – p. 27 - questi ammontano ad € 0,22 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali). pagina 9 di 17 Il giudicante si discosta invece dalla relazione finale del CTU, nella misura in cui ha escluso per difetto di titolarità dal lato passivo, il credito che l'attrice vanta nei confronti del in CP_4 Controparte_1
Cont base alla fattura n. 5700094978 (doc. n. 302, terza memoria 183 c.p.c. , per sorte capitale di € 241,41, intestata al cliente (P.IVA ). Infatti, il documento in questione indica Controparte_1 P.IVA_2 nell'intestazione il soggetto “ , diverso per denominazione dal Controparte_10 Controparte_1
Tuttavia, osservando i dati del cliente presenti in fattura emerge chiaramente che il codice cliente n.
1001595971 corrisponde al e anche la partita IVA indicata in fattura - identificativa del Controparte_1 soggetto giuridico debitore - è quella del (P.IVA ), diversa da quella di Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA ) che non risulta invece riportata nel documento. Si ritiene Controparte_10 P.IVA_3 che la mera denominazione in intestazione non possa essere esaustiva della identificazione del soggetto debitore, e che lo stesso vada identificato in base al numero di partita IVA riportata nella descrizione del cliente in fattura.
Pertanto, a correzione dell'errore, riconosciuta la debenza per questa parte di sorte capitale per cui vi è inadempimento del convenuto quest'ultimo deve essere condannato al pagamento Controparte_1 della somma di € 241,41 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte somma sino al saldo, in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Per quanto attiene il credito portato dalle fatture della cedente LE TA S.p.a., come ribadito in apertura, esso è stato adempiuto dal quanto al pagamento della sorte capitale;
pertanto, Controparte_1 oggetto di contestazione tra le parti sono unicamente gli interessi moratori ed anatocistici derivanti dal ritardo.
Nel caso di specie occorre osservare che le prime tre fatture, le nn. 4220520800017575,
4220520800017610, 4220520800017775, riportano la data di scadenza del 30/10/2020 e in riferimento alle medesime risultano emessi dal in data 19/10/2020 i mandati di pagamento n. 8780- Controparte_1
8798, n. 8802-8806, n. 8807-8787. Pertanto, per tali fatture non sussiste ritardo nel pagamento e non sono dovuti interessi moratori ed anatocistici.
Per quanto attiene le ulteriori fatture, nn. 5090001045, 5090001108, 9090001132, 9090001204, le stesse riportano la data di scadenza del 15/09/2020 e in riferimento alle medesime risultano emessi dal CP_1 in data 21/09/2020 i relativi mandati di pagamenti nn. 7936, 7937 e 7938. Pertanto, in tal caso CP_1 risulta comprovato un ritardo di giorni 7 nel pagamento e vi è quindi la debenza da parte del CP_1 di interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi
[...] pagina 10 di 17 legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, avvenuto in data 21/09/2020.
L'interesse moratorio dovuto per tali le fatture – come emerso dai calcoli effettuati dal CTU - ammonta ad
€ 0,86 (p. 28 relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (stando alla CTU contabile espletata – p. 28 - questi ammontano ad € 0,27 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
2) Interessi moratori e anatocistici di cui al doc. 4 (Note di Debito) CP_4
Può essere accolta solo in parte la domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ad CP_4 ottenere il pagamento da parte del del credito di € 10.288,69 a titolo di interessi di Controparte_1 mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui al precedente punto 1), portati dalle fatture (cd.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04, oltre interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Dal momento che le obbligazioni pecuniarie oggetto del presente giudizio rientrano fra quelle cui si applica l'art. 2, D.lgs. 231/2002, anche la domanda di pagamento degli interessi di mora trova accoglimento, seppur in maniera ridotta rispetto al petitum, secondo le risultanze della espletata CTU.
Gli interessi moratori sono dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo, secondo quanto previsto dall' art. 4 D.lgs. n. 231/2002.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, va precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c. prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Ne discende che – laddove si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi - all'attrice competono altresì gli interessi anatocistici a far data dal 31/10/2020, data di notifica dell'atto di citazione, sulla sorte capitale maggiorata degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 sino all'effettivo soddisfo (interessi da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231) pagina 11 di 17 In merito alla quantificazione degli interessi moratori ed anatocistici nel caso di specie, l'espletata
CTU ha consentito di appurare le debenze del nei termini che seguono: Controparte_1
- in riferimento alle fatture della cedente EN S.p.a., vi sono 238 fatture pagate con mandato di pagamento emesso con un giorno di ritardo, e pertanto gli interessi di mora ammontano ad € 17,64 (all. 13, Relazione
CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la CTU contabile espletata – p. 30 - questi ammontano ad € 5,57 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
- In riferimento alle fatture della cedente AR S.p.a., la fattura n. 105276 – con data di scadenza
28/02/2019 - è stata pagata mediante mandato di pagamento emesso il 12/03/2019, e pertanto gli interessi di mora ammontano ad € 298,00 (p. 31 Relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la CTU contabile espletata – p.
31 - questi ammontano ad € 94,08 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al
31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
- In riferimento alle fatture della cedente DL S.p.a., la fatture pagate in ritardo (allegato 12 Relazione
CTU) hanno generato interessi di mora che ammontano ad € 2.281,46 (p. 32 Relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo
(secondo la CTU contabile espletata – p. 32 - questi ammontano ad € 559,51 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
Sotto il profilo quantitativo degli interessi moratori, deve essere disattesa la conclusione del Consulente
Tecnico d'Ufficio, il quale ha ritenuto di ridurre i € 2.281,46 emersi dal calcolo matematico degli interessi alla minor somma di € 1.772,30 domandata da con l' atto di citazione. CP_4
Le conclusioni cui è addivenuta la relazione peritale in relazione al quantum degli interessi moratori, che ammontano ad € 2.281,46 non possono infatti essere ignorate, dal momento che la in subordine alla Pt_1 domanda principale di € 1.772,30, ha chiesto altresì la condanna del agli interessi Controparte_1 moratori nella somma provata in corso di causa.
In definitiva, il deve essere condannato a versare in favore di l'importo di € Controparte_1 CP_4
2.281,46, quale emerso dalla espletata CTU a titolo di interessi moratori per ritardo di pagamento delle fatture della originaria cedente DL S.p.a..
- In riferimento alle fatture della cedente due fatture risultano dalla espletata CTU pagate in CP_9 ritardo dal e pertanto gli interessi di mora ammontano ad € 596,31 (p. 33 Relazione Controparte_1
CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la CTU contabile espletata – p. 33 - questi ammontano ad € 188,25 per il pagina 12 di 17 periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
- In riferimento alle fatture della cedente TE CT TA S.p.a., sono stati calcolati dal CTU interessi di mora per un ammontare pari ad € 386,48 (p. 34 Relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la
CTU contabile espletata – p. 35 - questi ammontano ad € 122,01per il periodo intercorrente dal
31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
3) I costi forfettari di recupero del credito
Risulta fondata, infine, sia pure per una somma significativamente inferiore, la domanda con riferimento all'importo dovuto a titolo risarcitorio per il recupero del credito: a questo proposito, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002, nei casi di ritardo del pagamento, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salvo che il debitore dimostri l'esistenza di una causa a lui non imputabile.
In base all' art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002, al creditore spetta ex lege, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
Ebbene, al riguardo questo giudicante è ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale invocato dall'attrice favorevole a riconoscere l'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura CP_4 oggetto di domanda.
Parte della giurisprudenza di merito ha aderito alla rigida interpretazione del principio – recepito dalla normativa comunitaria mediante l'art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002 - fornita dalle sentenze della GU
(sentenza del 10 dicembre 2022, DOMUS-Software, C-370/21, EU:C:2022:947; sentenza del 20 ottobre
2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806). Tale orientamento riconosce il diritto al risarcimento di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura non saldata entro la scadenza del relativo termine di pagamento (cfr. sentenze Trib. Trani 12/09/2024, n. 1299; Trib. Vibo Valentia 29/07/2024, n. 403;
Trib. Velletri 18/06/2024, n. 1389; Trib. Frosinone 06/08/2024, n. 800; Trib. Tivoli 18/07/2024, n. 923;
Trib. Oristano 06/05/2024, n. 175; Trib. Sassari 26/04/2024, n. 529; Trib. Macerata 21/02/2024).
Tuttavia, altra parte della giurisprudenza di merito ha evidenziato come la rigida applicazione di tale principio determini una palese violazione della ratio della stessa norma considerata, sottolineando che l'interpretazione appare non essere pienamente coerente con la lettera dell'articolo art. 6 co. 2 D.lgs.
231/2002 (Trib. Frosinone, 10/07/2024). Alcune pronunce si fondano principalmente sulla natura unitaria delle attività di recupero dei crediti, soprattutto nei casi di cessione massiva (cfr. sentenze Trib. Catanzaro
27/07/2022, n. 1057; Trib. Pavia 02/12/2021, n. 1518; Trib. Frosinone 01/02/2023, n. 129); altre su una presunta indebita duplicazione di poste aventi analoga funzione, quali il risarcimento in esame e gli interessi moratori (cfr. sentenza Trib. Cosenza, 14/10/2024, n. 1960); altre ancora sulla circostanza per cui il pagina 13 di 17 debitore ha spontaneamente provveduto, seppur in ritardo, al pagamento delle fatture azionate, senza che il creditore abbia dovuto svolgere alcuna attività di recupero, con conseguente non debenza del rimborso forfettario richiesto in quanto relativo a costi non effettivamente sostenuti (cfr. sentenze C. Appello
Genova 25/03/2024, n. 467; Trib. Modena 18/04/2024, n. 774; Trib. Oristano 29/01/2024, n. 44).
Questo giudice intende aderire al secondo orientamento, che quantifica il risarcimento previsto dall' art. 6 co. 2 D.lgs. 231/2002 attagliandolo al caso di specie. Sul piano sostanziale, nella fattispecie in esame si tratta di cessione massiva di crediti, originati da rapporti di carattere continuativo (fornitura di servizi di energia, in particolare) tra le molteplici società cedenti e il tutti rapporti di durata in Controparte_1 relazione ai quali erano inevitabilmente emesse plurime fatture.
In primis non si ritiene che l'emissione di fatture periodiche possa di per sé configurare un aggravio di recupero dei costi del credito, posto che all'esito di cessione massiva da parte di più fornitori ad un unico cessionario - l'Istituto di Credito – quest'ultimo ha esercitato un'unica azione giurisdizionale nei CP_4 confronti dell'Ente locale debitore.
Deve essere peraltro osservato che l'azione qui espletata è stata solo in parte accolta, fermo restando l'avvenuto riconoscimento da parte della stessa creditrice di aver azionato molteplici fatture per sorte capitale che in realtà erano state saldate dal (sette fatture LE TA S.p.a. di cui al Controparte_1 punto 1) motivo), nonché un intero blocco di cessioni, quelle riferite alla cedente del tutto Parte_5 illegittimamente azionate in assenza di documentazione comprovante la cessione stessa. Lo stesso conteggio del numero totale delle fatture azionate è stato accertato solo in sede di operazioni peritali dal
Consulente del Tribunale (p. 13 Relazione CTU), posto che ha agito allegando un numero di CP_4 fatture superiore a quello, di fatto, riscontrato in atti. Anche la diligenza espletata dal Creditore cessionario quanto alle modalità di recupero del credito azionato, pare a questo giudice debba essere tenuta in considerazione quale parametro per quantificare il risarcimento forfetario richiesto.
In secondo luogo, non solo non è stato provato, ma neppure dedotto da parte attrice, un danno conseguente rispetto al ritardato pagamento che possa dirsi ulteriore rispetto alla mancata disponibilità immediata delle somme di denaro (già ampiamente remunerata dagli interessi moratori) e alle spese giudiziali, comunque oggetto di ristoro in sede processuale.
In terzo luogo, la formulazione dell'art. 6 D.lgs. 231/2002, sebbene consenta di ritenere instaurato un automatismo risarcitorio con riferimento all'importo di € 40,00 (senza preventiva messa in mora), non autorizza ex se interpretazioni estensive e non letterali, fermo restando che la norma non si riferisce al pagamento di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura, ma si limita a sancire al secondo comma “ Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
pagina 14 di 17 Infine, posto che l'attuale titolare del credito risulta cessionario dello stesso, deve essere rilevato CP_4 come negli atti di cessione notificati al debitore manchi qualsiasi menzione dell'importo forfettario di recupero del credito: tale omissione è particolarmente significativa, atteso che la somma derivante dal prodotto di € 40,00 per ciascuna fattura appare cospicua.
Per di più, al netto delle fatture e dei rapporti riconosciuti dalla stessa come insussistenti, l'attrice CP_4 ha coltivato i medesimi importi di risarcimento forfettario azionati ab origine, pari ad € 400,00 per recupero sorte capitale, oltre ad € 13.680,00 per le Note di Debito Interessi, per un totale di € 14.080,00 a titolo di costi forfettari di recupero crediti.
La somma appare ingente soprattutto se paragonata con gli importi che all'esito del giudizio risultano effettivamente dovuti dal convenuto a tal proposito, la somma di quanto dovuto per Controparte_1 tutte le voci di condanna ammonta ad € 4.792,78, computando anche gli interessi anatocistici nella misura accertata alla data di conclusione delle operazioni peritali del 31/03/2024, e fermo restando che andranno aggiunti – oltre agli ulteriori interessi anatocistici dal 31/03/2023 sino al saldo – anche gli interessi moratori e anatocistici per ritardo nel pagamento della fattura n. 5700094978 (che il CTU aveva ritenuto non imputabile al e che invece, come da motivazione di cui al punto 1), questo giudice ha Controparte_1 ritenuto imputabile).
L'evidente sproporzione tra le somme denota come forfetizzare aprioristicamente la somma di € 40,00 per ciascuna fattura (senza tener conto del valore effettivo di ciascuna fattura, del tasso degli interessi e della fattispecie concreta) rischia di ingenerare il ricorso allo strumento processuale al fine di azionare costi di recupero del credito di gran lunga superiori all'importo del credito stesso, e ciò in paradossale contraddizione con la ratio stessa della normativa, volta a incentivare l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dalle transazioni commerciali.
In conclusione, la domanda azionata da a titolo di risarcimento forfettario dei costi di recupero CP_4 del credito risulta fondata, sia pure con riferimento al minore importo di € 40,00 per ciascun fornitore, e quantificata nella misura onnicomprensiva di € 80,00 in riferimento alla sorte capitale di cui al punto 1), in quanto i fornitori cedenti sono due: LE TA S.p.a. e TE CT S.p.a.
Quanto ai costi di recupero delle fatture azionate per le Note Debito Interessi (doc. 4 di cui al CP_4 punto 2), applicando il medesimo criterio esse ammontano alla somma onnicomprensiva di € 200,00, essendo cinque i fornitori: EN s.p.a., AR S.p.a., HI S.p.a., e TE CT CP_9
TA S.p.a.
Nessun altro importo può riconoscersi a titolo di risarcimento delle spese sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002, non avendo l'attrice provato di aver effettivamente effettuato un esborso in tale senso, dovendosi ritenere eventuali ulteriori costi sostenuti da parte creditrice ricompresi nella misura delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Dal combinato pagina 15 di 17 disposto dei primi due commi dell'art. 6, rubricato “risarcimento delle spese di recupero” si evince infatti che la somma di € 40,00 è riconosciuta in via forfettaria a titolo di integrale rimborso delle spese di recupero, qualora il creditore non abbia documentato l'entità del maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza principale e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 1.001,00 ad € 5.200,00 in base al decisum, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, e sono poste a carico del
[...]
convenuto soccombente. CP_1
Le spese di CTU seguono le regole della soccombenza principale e, pertanto, devono essere poste per intero a definitivo carico di parte convenuta, come da provvedimento di liquidazione del 10/06/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata o assorbita ogni diversa domanda, difesa, eccezione o istanza, in parziale accoglimento della domanda avanzata da
Parte_1
1 ACCOGLIE la domanda attorea, per la sorte capitale, nel limite di € 241,41, e per l'effetto
CONDANNA il (C.F. ) in favore di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), al pagamento della somma di € 241,41 (fattura n. Parte_1 P.IVA_1
5700094978), oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale sino al saldo, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
2 ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea di interessi moratori scaturiti dal ritardato pagamento in sorte capitale delle fatture nn. 5750148887, 5750148885, 5090001045, 5090001108, 9090001132,
9090001204, nel limite di € 1,57, e per l'effetto CONDANNA il (C.F. Controparte_1
) in favore di (C.F. ), al pagamento P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
della somma di € 1,57 a titolo di interessi legali di mora, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
3 ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea per interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale ulteriore rispetto a quella di cui ai punti precedenti, e per l'effetto CONDANNA il
(C.F. ) in favore di (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
), nel limite di: P.IVA_1 pagina 16 di 17 a) € 17,64 in riferimento alle fatture della cedente EN S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
b) € 298,00 in riferimento alle fatture della cedente AR S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
c) € 2.281,46 in riferimento alle fatture della cedente HI S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
d) € 596,31 in riferimento alle fatture della cedente in aggiunta agli interessi CP_9 anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
e) € 386,48 in riferimento alle fatture della cedente TE CT TA S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
4 ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea per costi di recupero crediti forfettari ex art. 6, co.2,
D.lgs. 231/2002, e per l'effetto CONDANNA il (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2
favore di (C.F. ), nel limite di € 280,00; Parte_1 P.IVA_1
5 PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento (decreto emesso in data 10.06.24) a carico di (P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_2
6 CONDANNA il (P.IVA ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 a titolo Parte_1 P.IVA_1 di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Ancona. 03.02.2025 Dott.ssa Francesca Perlini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4968/2020 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra
e domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, corso TA n. 13, elegge domicilio
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Fraticelli, Controparte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Largo XXIV Maggio, 1 CP_1
CONVENUTO oggetto: cessione del credito conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta all' udienza del 8/10/2024: per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
pagina 1 di 17 a. € 644,21 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'intero importo azionato in linea ca-pitale, originariamente pari ad € 24.995,38, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
Pt_2
d. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 10.288,69 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc.
04 e prodotte quali docc. 05.01-05.03;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
g. € 13.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte l'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente let-tera e.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al relativo pagamento in favore di
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
pagina 2 di 17 e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rela-tivo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favoredi di tutte le somme che risulteranno dovute dal
a qual-siasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
per il convenuto, come precisate in sede di comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale adito:
IN RITO: disporre la riunione quanto meno della presente causa con quella presente al R.G. 2146/2020, tra gli stessi soggetti e con il medesimo oggetto;
ANCORA IN RITO: dichiarare inammissibili entrambe le cause da riunire per violazione del divieto di strumentale proliferazione delle cause per violazione delle regole del giusto processo ex art. 111 Cost.;
ANCORA IN RITO: dichiarare nulla la citazione per indefinitezza del titolo del credito rivendicato del quale dal tenore dell'atto introduttivo non si riesce a risalire in alcun modo alla causale originante;
NEL MERITO: rigettare la domanda in quanto infondata e non provata sia quanto all'obbligazione principale sia quanto a quelle accessorie relative agli interessi moratori e tanto più a quelli anatocistici.
Spese rifuse.”
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31/10/2020, Parte_1
(ridenominata ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_3 CP_1
chiedendone - in qualità di cessionaria di crediti portati da 10 fatture (emesse da LE TA
[...]
S.p.A. e TE CT S.p.A.) di cui all'elenco allegato alla citazione (doc.
3 - la condanna, CP_4
a titolo contrattuale o in subordine di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma oggetto di pagina 3 di 17 cessione, pari ad euro 24.995,38 per sorte capitale, oltre: interessi moratori maturati e maturandi ex D.lgs. n.
231/2002; interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, dal giorno della domanda e al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e 1284, comma quarto, c.c.; euro 400,00 quale relativo risarcimento forfetario ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02; euro 10.288,69 a titolo di interessi di mora maturati in relazione a cessione di crediti diversi rispetto alla sorte capitale suddetta, in virtù di note di debito emesse da (doc. 4 , oltre agli interessi anatocistici maturati su tali Parte_3 CP_4 interessi scaduti da almeno sei mesi, dal giorno della domanda e al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, ai sensi degli art. 1283 e 1284, comma quarto, c.c.; ed infine la somma di euro 13.680,00 quale risarcimento forfetario per il recupero delle Note di Debito sub doc.4, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva in giudizio il preliminarmente eccependo la connessione Controparte_1 soggettiva e oggettiva della presente controversia con quella di cui all'R.G. 2146/2020 del Tribunale di
Ancona. Il convenuto chiedeva la riunione dei giudizi, sulla scorta del fatto che le controversie CP_1 traevano origine dalla medesima vicenda di appalto e correlata cessione del credito.
In subordine veniva eccepita l'inammissibilità della domanda attorea per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost, stante l'asserita duplicazione dei giudizi.
In via ulteriormente subordinata il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione CP_1 dell'Istituto di credito, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
infine, nel merito, insisteva nel rigetto della domanda per infondatezza e difetto di prova.
Nel corso del giudizio, con la terza memoria di cui all'art. 183 c.p.c., il convenuto CP_1 dava atto che la domanda esperita in questa sede da non è connessa per titolo con
[...] CP_4 quella di cui all'R.G. 2146/2020 del Tribunale di Ancona, e pertanto sostanzialmente rinunciava alla domanda di riunione dei giudizi, insistendo unicamente per il rigetto della avversa pretesa.
In particolare, il allegava, quali fatti estintivi, l'avvenuto pagamento o il Controparte_1 legittimo rifiuto da parte dell' delle fatture azionate dalla banca, e chiedeva in via istruttoria CP_5
l'ammissione della CTU contabile utile a verificare l'adempimento del Controparte_1
Il procedimento veniva assegnato allo scrivente giudice a seguito della fase di trattazione, e stante l'infruttuosità delle trattative pur intraprese dalle le parti, veniva disposta la CTU contabile, all'esito della quale era formulata dal giudice la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c. “definizione complessiva della causa mediante pagamento, da parte di in favore di , della somma Controparte_1 Parte_4 onnicomprensiva di € 4.500,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 26/09/2024, sostituita mediante deposito di note scritte, il Controparte_1 accettava la proposta del Tribunale, che veniva tuttavia rifiutata da la quale contestava la CTU CP_4 riportandosi alle osservazioni effettuate dal proprio CTP alla bozza peritale.
pagina 4 di 17 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 8/10/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni coltivava il credito per sorte capitale in Controparte_6 misura ridotta rispetto al petitum azionato ab origine, posto che in sede di operazioni peritali era stato riconosciuto da parte dell'attrice il pagamento, da parte del convenuto, di molteplici Controparte_1 fatture azionate. In particolare, la sorte capitale dall'iniziale misura di € 24.995,38, veniva coltivata per residui € 644,21.
MOTIVAZIONE
La presente domanda ha ad oggetto il pagamento di una serie di importi, per sorte capitale e per interessi moratori ed anatocistici, vantati dall'istante nei confronti del convenuto in ragione dei Controparte_1 contratti di cessione di credito depositati da (All. n. 6.01, 6.02, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, Controparte_6
10.05 produzione attorea).
Occorre preliminarmente evidenziare come la normativa in materia di cessione di crediti sorti in occasione di un contratto pubblico si atteggi in termini particolari rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui all' art. 1260 ss. c.c.
Tanto gli artt. 69 e 70 del R.D. n.2240 del 1923, quanto l'art. 117, comma III, D. Lgs n. 163 del 2006 – poi confluito nell'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del 2016 – derogano alla disciplina codicistica sotto un duplice profilo: il regime di opponibilità al debitore ceduto della cessione medesima e la forma del contratto.
Secondo consolidata giurisprudenza, gli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2240 del 1923 riguardano le sole amministrazioni dello Stato, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali e la non estensibilità in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 ss. c.c. (in tal senso v. Cass. civ., sez. VI, 15/10/2020, n.22315; Cass. civ., sez. I, 14/10/2015, n. 20739; Cass. civ., sez. I, 14/10/2015, n.20739; Cass. civ. sez. I, 12/03/2010, n.6038;
Cassazione civile sez. I, 26/06/2008, n.17496).
Si ritiene, tuttavia, rilevante ratione temporis la disciplina di cui all'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del
2016, codice dei contratti pubblici, secondo cui "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.". pagina 5 di 17 La norma in questione si applica soggettivamente al in quanto applicabile a tutte le Controparte_1
"stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche” "; essa si applica altresì - da un punto di vista oggettivo - ai contratti di fornitura, da cui sono originati i crediti ceduti a oggetto di causa, atteso che, giusta CP_4 la definizione fornita dall'art. 3 del D. Lgs n. 163 del 2006, nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la "fornitura di prodotti".
In particolare, sono stati prodotti in atti – per quanto attiene la sorte capitale oggetto dell'azione (elenco crediti doc. 3 – due contratti di cessione del credito, stipulati in forma di scrittura privata CP_4 autenticata e segnatamente il primo tra la cessionaria e la cedente Parte_1 CP_7
o TIM s.p.a. (scrittura del 30.09.2020, All.
6.01 parte attrice), e il secondo tra la medesima cessionaria
[...]
e la cedente (scrittura del 3.12.2015, All. 6.02 Parte_1 Controparte_8 parte attrice).
Quanto ai crediti ulteriori, in questa sede azionati unicamente per quanto attiene agli interessi (elenco Note
Debito Interessi, doc. 4 risultano prodotti tempestivamente dall'attrice agli atti del presente CP_4 giudizio cinque contratti di cessione del credito, stipulati in forma di scrittura privata autenticata e segnatamente: il primo tra la cessionaria e la cedente DL s.p.a. (scrittura Parte_1 del 28.03.2008, all. 10.01 parte attrice), il secondo tra la cessionaria e la cedente Parte_1
EN IA s.p.a. (scrittura del 26.12.2018, all. 10.02 parte attrice), il terzo tra la cessionaria
[...]
e la cedente (scrittura del 29.06.2015, all. 10.03 parte attrice), il quarto Parte_1 CP_9 tra la cessionaria e la cedente AR NE s.r.l. (scrittura del 31.03.2017, Parte_1 all. 10.04 parte attrice) ed infine il quinto tra la cessionaria e la cedente HI Parte_1
s.p.a. (scrittura del 08.07.2008, all. 10.03 parte attrice).
E' bene osservare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (ex multis, Cass. civ., sez. I, 15/07/2011, n.15659; Cass. civ., sez. II, 21/05/2019, n.13685; Cass. civ., sez. III, 04/10/2011, n.20288: "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca").
L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che grava in capo a è stato assolto, posto che Parte_3 risulta la prova agli atti delle suddette cessioni dei crediti per cui è causa, redatte in forma di scrittura privata autenticata, ed è stata altresì fornita dall'attore, mediante allegazione di ricevuta di avvenuta consegna, la pagina 6 di 17 piena prova delle notificazioni delle suddette cessioni al avvenuta a mezzo Pec (All. n. Controparte_1
6.01, 6.02, 10.04 parte attrice) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (All. 10.01, 10.02, 10.03,
10.05 parte attrice).
Sul punto, pertanto, il giudicante si discosta dal rilievo mosso dal Consulente Tecnico D'ufficio nella relazione depositata in data 31.05.2024, nella parte in cui afferma (p. 7, 8, 10) l'assenza di notificazione delle seguenti cessioni: n. 43569 (data atto 03.12.2015, Notaio;
n. 72571 (data atto 30.09.2020, Notaio Per_1
; n. 32244 (data atto 31.03.2017, notaio : ed infatti la cessione n. 43569 è stata notificata da Per_1 Per_2
al in data 11/12/2015, come risulta dalla ricevuta di avvenuta Parte_1 Controparte_1 consegna allegata agli atti del presente giudizio (All.
6.02 parte attrice), la cessione n. 72571 è stata notificata da al in data 06/10/2020, come risulta dalla ricevuta di avvenuta Parte_1 Controparte_1 consegna allegata agli atti del presente giudizio (All.
6.01 parte attrice) ed infine, la cessione n. 32244 è stata notificata da al in data 07/04/2017, come risulta dalla ricevuta Parte_1 Controparte_1 di avvenuta consegna allegata agli atti del presente giudizio (All. 10.04 parte attrice).
Con riguardo alle notificazioni delle cessioni, tutte ricevute dal comune di occorre sottolineare CP_1 quanto segue: l'avvenuta notificazione non è oggetto di contestazione tra le parti.
Unicamente in sede di operazioni peritali il CTP del dott.ssa richiamando Controparte_1 Per_3
l'art. 9, all.e) L. 2248/1865, ha eccepito che il non ha mai aderito alle cessioni notificate Controparte_1 da . L'eccezione di inopponibilità delle cessioni di credito, oltre che tardiva rispetto Parte_1 alle preclusioni processuali, è priva di fondamento se si osserva il dato normativo sotto il quale è sussumibile la fattispecie in esame. Le norme di maggiore interesse ai fini del presente giudizio, derogatrici del principio generale dell'irrilevanza - ai fini dell'efficacia della cessione - del consenso prestato dal debitore ceduto sono:
- l'art. 9 L. 20/3/1865, n. 2248, all. E, richiamato anche dall'art. 70 R.D. 2440 del 1923, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso […] non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
- l'art. 117, comma III, D. Lgs n. 163 del 2006, poi confluito nell'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del
2016, secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".
La prima delle due norme stabilisce che, ai fini dell'efficacia nei confronti dell'amministrazione debitrice della cessione avente ad oggetto il prezzo "dei contratti in corso", è necessaria l'adesione della medesima amministrazione debitrice.
L'inefficacia del contratto di cessione deve essere quindi eccepita dalla P.A., onerata anche di dimostrare che il rapporto da cui tali crediti sono derivati non si è esaurito al momento della cessione medesima. Tale
pagina 7 di 17 onere non è stato assolto dal convenuto, che nulla ha affermato e provato, neppure in Controparte_1 merito alla natura giuridica dei diversi rapporti.
La seconda norma sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso: infatti, viene riconosciuta alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione, così impedendo che tale atto divenga efficace nei suoi confronti. Il rifiuto deve essere comunicato dalla P.A. entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione.
Anche laddove si ritenesse che la disciplina di cui all'art. 9 L. 2248 del 1865 non sia stata superata dall'art. 117 D. Lgs. n. 163 del 2006, la diversa struttura delle norme ed il differente campo di applicazione non pone le stesse in rapporto di contraddizione.
Infatti, per i rapporti non esauriti la cessione sarà sempre inefficace in assenza di adesione della P.A., bastando al riguardo la sola eccezione dell'amministrazione; per quelli esauriti, viceversa, è necessario un espresso rifiuto della P.A., da manifestarsi entro un ristretto lasso temporale (45 giorni dalla comunicazione della cessione).
Ebbene, nel caso di specie il non ha sollevato l'eccezione di inopponibilità per mancata Controparte_1 adesione nel corso del giudizio, né ha provato l'espresso rifiuto, né ha dedotto alcunché circa la durata dei rapporti, evidenziando se ve ne siano alcuni ancora in corso o se siano tutti completamente esauriti.
Pertanto, in definitiva, le cessioni per cui è causa sono opponibili al in quanto Controparte_1 risultano regolarmente notificate e non contestate.
Al fine di completare il quadro sui crediti oggetto di causa occorre evidenziare che, come rilevato anche in Cont sede di operazioni peritali dal CTU, non risulta depositato da parte di agli atti della presente controversia alcun atto di cessione del credito relativo alla posizione del cessionario Parte_5
l'assenza del titolo veniva riconosciuta anche dal CTP di durante le operazioni peritali (all. CP_4
Cont 8_Memoria 31.1.2024 depositato unitamente alla relazione del CTU); stante l'assenza della prova del Cont titolo che legittima all'azione in qualità di cessionaria, la domanda di parte attrice sul punto deve essere rigettata per difetto di titolarità attiva.
Così delineato l'oggetto del presente giudizio, si procede all'analisi delle singole domande.
1) Sorte capitale (doc. 3 CP_4
In primo luogo, occorre prendere atto che in relazione alla sorte capitale di cui al doc. 3, azionata con atto di citazione da per la somma di € 24.995,38, è emerso nel corso delle operazioni peritali – per CP_4
Cont Cont stessa ammissione della creditrice (all. 8_Memoria 31.1.2024 depositato unitamente alla relazione del CTU) che sette fatture della cedente LE TA S.p.a. sono state pagate dal e Controparte_1 segnatamente le fatture nn. 4220520800017575, 4220520800017610, 4220520800017775, 5090001045,
5090001108, 9090001132, 9090001204. Come anticipato, coltiva il credito per sorte Controparte_6
pagina 8 di 17 capitale in misura ridotta rispetto al petitum azionato ab origine, in particolare per residui € 644,21 (fatture emesse dalla cedente TE CT TA S.p.a.), a fronte degli iniziali € 24.995,38.
Sul punto occorre sottolineare che la data di pagamento da considerare in questo caso è quella di emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente come correttamente considerata in sede Controparte_1 di operazioni peritali. Il mandato di pagamento dell'ente è sufficiente a dimostrare l'adempimento della obbligazione, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere, mediante emissione e trasmissione del mandato a quest'ultimo.
La giurisprudenza di legittimità esclude, infatti, che il creditore possa agire esecutivamente nel momento in cui si è avuta l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente locale, “ la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento.” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2005, n.23084; Cass. Civ., sez.VI, 04/01/2022, n.77).
Può essere accolta solo in parte la domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ad CP_4 ottenere il pagamento da parte del del credito di € 644,21 quale importo residuo in Controparte_1 linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto (doc. 03), oltre interessi moratori ed interessi anatocistici sino al saldo.
La sorte capitale residua è individuabile mediante le fatture della cedente TE CT TA s.p.a., e segnatamente le fatture n. 5750148887, 5750148885 e 5700094978.
Per quanto attiene le due fatture n. 5750148887 e n. 5750148885, aventi data di scadenza 29/06/2015, è emerso in sede di operazioni peritali che il ha emesso il mandato di pagamento n. 5323 Controparte_1 in data 07/07/2015. Pertanto, non è dovuta la sorte capitale di € 193,87 derivante dalla fattura n.
5750148887, né quella di € 208,93 derivante dalla fattura n. 5750148885.
Stante il ritardo nel pagamento, tali crediti hanno generato interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, avvenuto in data 07/07/2015.
L'interesse moratorio dovuto per ambedue le fatture – come emerso dai calcoli effettuati dal CTU - ammonta ad € 0,71 (p. 26 relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (stando alla
CTU contabile espletata – p. 27 - questi ammontano ad € 0,22 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali). pagina 9 di 17 Il giudicante si discosta invece dalla relazione finale del CTU, nella misura in cui ha escluso per difetto di titolarità dal lato passivo, il credito che l'attrice vanta nei confronti del in CP_4 Controparte_1
Cont base alla fattura n. 5700094978 (doc. n. 302, terza memoria 183 c.p.c. , per sorte capitale di € 241,41, intestata al cliente (P.IVA ). Infatti, il documento in questione indica Controparte_1 P.IVA_2 nell'intestazione il soggetto “ , diverso per denominazione dal Controparte_10 Controparte_1
Tuttavia, osservando i dati del cliente presenti in fattura emerge chiaramente che il codice cliente n.
1001595971 corrisponde al e anche la partita IVA indicata in fattura - identificativa del Controparte_1 soggetto giuridico debitore - è quella del (P.IVA ), diversa da quella di Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA ) che non risulta invece riportata nel documento. Si ritiene Controparte_10 P.IVA_3 che la mera denominazione in intestazione non possa essere esaustiva della identificazione del soggetto debitore, e che lo stesso vada identificato in base al numero di partita IVA riportata nella descrizione del cliente in fattura.
Pertanto, a correzione dell'errore, riconosciuta la debenza per questa parte di sorte capitale per cui vi è inadempimento del convenuto quest'ultimo deve essere condannato al pagamento Controparte_1 della somma di € 241,41 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte somma sino al saldo, in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Per quanto attiene il credito portato dalle fatture della cedente LE TA S.p.a., come ribadito in apertura, esso è stato adempiuto dal quanto al pagamento della sorte capitale;
pertanto, Controparte_1 oggetto di contestazione tra le parti sono unicamente gli interessi moratori ed anatocistici derivanti dal ritardo.
Nel caso di specie occorre osservare che le prime tre fatture, le nn. 4220520800017575,
4220520800017610, 4220520800017775, riportano la data di scadenza del 30/10/2020 e in riferimento alle medesime risultano emessi dal in data 19/10/2020 i mandati di pagamento n. 8780- Controparte_1
8798, n. 8802-8806, n. 8807-8787. Pertanto, per tali fatture non sussiste ritardo nel pagamento e non sono dovuti interessi moratori ed anatocistici.
Per quanto attiene le ulteriori fatture, nn. 5090001045, 5090001108, 9090001132, 9090001204, le stesse riportano la data di scadenza del 15/09/2020 e in riferimento alle medesime risultano emessi dal CP_1 in data 21/09/2020 i relativi mandati di pagamenti nn. 7936, 7937 e 7938. Pertanto, in tal caso CP_1 risulta comprovato un ritardo di giorni 7 nel pagamento e vi è quindi la debenza da parte del CP_1 di interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi
[...] pagina 10 di 17 legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, avvenuto in data 21/09/2020.
L'interesse moratorio dovuto per tali le fatture – come emerso dai calcoli effettuati dal CTU - ammonta ad
€ 0,86 (p. 28 relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (stando alla CTU contabile espletata – p. 28 - questi ammontano ad € 0,27 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
2) Interessi moratori e anatocistici di cui al doc. 4 (Note di Debito) CP_4
Può essere accolta solo in parte la domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ad CP_4 ottenere il pagamento da parte del del credito di € 10.288,69 a titolo di interessi di Controparte_1 mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui al precedente punto 1), portati dalle fatture (cd.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04, oltre interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Dal momento che le obbligazioni pecuniarie oggetto del presente giudizio rientrano fra quelle cui si applica l'art. 2, D.lgs. 231/2002, anche la domanda di pagamento degli interessi di mora trova accoglimento, seppur in maniera ridotta rispetto al petitum, secondo le risultanze della espletata CTU.
Gli interessi moratori sono dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo effettivo, secondo quanto previsto dall' art. 4 D.lgs. n. 231/2002.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, va precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c. prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Ne discende che – laddove si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi - all'attrice competono altresì gli interessi anatocistici a far data dal 31/10/2020, data di notifica dell'atto di citazione, sulla sorte capitale maggiorata degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 sino all'effettivo soddisfo (interessi da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231) pagina 11 di 17 In merito alla quantificazione degli interessi moratori ed anatocistici nel caso di specie, l'espletata
CTU ha consentito di appurare le debenze del nei termini che seguono: Controparte_1
- in riferimento alle fatture della cedente EN S.p.a., vi sono 238 fatture pagate con mandato di pagamento emesso con un giorno di ritardo, e pertanto gli interessi di mora ammontano ad € 17,64 (all. 13, Relazione
CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la CTU contabile espletata – p. 30 - questi ammontano ad € 5,57 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
- In riferimento alle fatture della cedente AR S.p.a., la fattura n. 105276 – con data di scadenza
28/02/2019 - è stata pagata mediante mandato di pagamento emesso il 12/03/2019, e pertanto gli interessi di mora ammontano ad € 298,00 (p. 31 Relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la CTU contabile espletata – p.
31 - questi ammontano ad € 94,08 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al
31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
- In riferimento alle fatture della cedente DL S.p.a., la fatture pagate in ritardo (allegato 12 Relazione
CTU) hanno generato interessi di mora che ammontano ad € 2.281,46 (p. 32 Relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo
(secondo la CTU contabile espletata – p. 32 - questi ammontano ad € 559,51 per il periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
Sotto il profilo quantitativo degli interessi moratori, deve essere disattesa la conclusione del Consulente
Tecnico d'Ufficio, il quale ha ritenuto di ridurre i € 2.281,46 emersi dal calcolo matematico degli interessi alla minor somma di € 1.772,30 domandata da con l' atto di citazione. CP_4
Le conclusioni cui è addivenuta la relazione peritale in relazione al quantum degli interessi moratori, che ammontano ad € 2.281,46 non possono infatti essere ignorate, dal momento che la in subordine alla Pt_1 domanda principale di € 1.772,30, ha chiesto altresì la condanna del agli interessi Controparte_1 moratori nella somma provata in corso di causa.
In definitiva, il deve essere condannato a versare in favore di l'importo di € Controparte_1 CP_4
2.281,46, quale emerso dalla espletata CTU a titolo di interessi moratori per ritardo di pagamento delle fatture della originaria cedente DL S.p.a..
- In riferimento alle fatture della cedente due fatture risultano dalla espletata CTU pagate in CP_9 ritardo dal e pertanto gli interessi di mora ammontano ad € 596,31 (p. 33 Relazione Controparte_1
CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la CTU contabile espletata – p. 33 - questi ammontano ad € 188,25 per il pagina 12 di 17 periodo intercorrente dal 31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
- In riferimento alle fatture della cedente TE CT TA S.p.a., sono stati calcolati dal CTU interessi di mora per un ammontare pari ad € 386,48 (p. 34 Relazione CTU), in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (secondo la
CTU contabile espletata – p. 35 - questi ammontano ad € 122,01per il periodo intercorrente dal
31/10/2020, data della domanda, sino al 31/03/2024 in cui sono cessate le operazioni peritali).
3) I costi forfettari di recupero del credito
Risulta fondata, infine, sia pure per una somma significativamente inferiore, la domanda con riferimento all'importo dovuto a titolo risarcitorio per il recupero del credito: a questo proposito, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002, nei casi di ritardo del pagamento, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salvo che il debitore dimostri l'esistenza di una causa a lui non imputabile.
In base all' art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002, al creditore spetta ex lege, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
Ebbene, al riguardo questo giudicante è ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale invocato dall'attrice favorevole a riconoscere l'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura CP_4 oggetto di domanda.
Parte della giurisprudenza di merito ha aderito alla rigida interpretazione del principio – recepito dalla normativa comunitaria mediante l'art. 6, co. 2, D.lgs. 231/2002 - fornita dalle sentenze della GU
(sentenza del 10 dicembre 2022, DOMUS-Software, C-370/21, EU:C:2022:947; sentenza del 20 ottobre
2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806). Tale orientamento riconosce il diritto al risarcimento di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura non saldata entro la scadenza del relativo termine di pagamento (cfr. sentenze Trib. Trani 12/09/2024, n. 1299; Trib. Vibo Valentia 29/07/2024, n. 403;
Trib. Velletri 18/06/2024, n. 1389; Trib. Frosinone 06/08/2024, n. 800; Trib. Tivoli 18/07/2024, n. 923;
Trib. Oristano 06/05/2024, n. 175; Trib. Sassari 26/04/2024, n. 529; Trib. Macerata 21/02/2024).
Tuttavia, altra parte della giurisprudenza di merito ha evidenziato come la rigida applicazione di tale principio determini una palese violazione della ratio della stessa norma considerata, sottolineando che l'interpretazione appare non essere pienamente coerente con la lettera dell'articolo art. 6 co. 2 D.lgs.
231/2002 (Trib. Frosinone, 10/07/2024). Alcune pronunce si fondano principalmente sulla natura unitaria delle attività di recupero dei crediti, soprattutto nei casi di cessione massiva (cfr. sentenze Trib. Catanzaro
27/07/2022, n. 1057; Trib. Pavia 02/12/2021, n. 1518; Trib. Frosinone 01/02/2023, n. 129); altre su una presunta indebita duplicazione di poste aventi analoga funzione, quali il risarcimento in esame e gli interessi moratori (cfr. sentenza Trib. Cosenza, 14/10/2024, n. 1960); altre ancora sulla circostanza per cui il pagina 13 di 17 debitore ha spontaneamente provveduto, seppur in ritardo, al pagamento delle fatture azionate, senza che il creditore abbia dovuto svolgere alcuna attività di recupero, con conseguente non debenza del rimborso forfettario richiesto in quanto relativo a costi non effettivamente sostenuti (cfr. sentenze C. Appello
Genova 25/03/2024, n. 467; Trib. Modena 18/04/2024, n. 774; Trib. Oristano 29/01/2024, n. 44).
Questo giudice intende aderire al secondo orientamento, che quantifica il risarcimento previsto dall' art. 6 co. 2 D.lgs. 231/2002 attagliandolo al caso di specie. Sul piano sostanziale, nella fattispecie in esame si tratta di cessione massiva di crediti, originati da rapporti di carattere continuativo (fornitura di servizi di energia, in particolare) tra le molteplici società cedenti e il tutti rapporti di durata in Controparte_1 relazione ai quali erano inevitabilmente emesse plurime fatture.
In primis non si ritiene che l'emissione di fatture periodiche possa di per sé configurare un aggravio di recupero dei costi del credito, posto che all'esito di cessione massiva da parte di più fornitori ad un unico cessionario - l'Istituto di Credito – quest'ultimo ha esercitato un'unica azione giurisdizionale nei CP_4 confronti dell'Ente locale debitore.
Deve essere peraltro osservato che l'azione qui espletata è stata solo in parte accolta, fermo restando l'avvenuto riconoscimento da parte della stessa creditrice di aver azionato molteplici fatture per sorte capitale che in realtà erano state saldate dal (sette fatture LE TA S.p.a. di cui al Controparte_1 punto 1) motivo), nonché un intero blocco di cessioni, quelle riferite alla cedente del tutto Parte_5 illegittimamente azionate in assenza di documentazione comprovante la cessione stessa. Lo stesso conteggio del numero totale delle fatture azionate è stato accertato solo in sede di operazioni peritali dal
Consulente del Tribunale (p. 13 Relazione CTU), posto che ha agito allegando un numero di CP_4 fatture superiore a quello, di fatto, riscontrato in atti. Anche la diligenza espletata dal Creditore cessionario quanto alle modalità di recupero del credito azionato, pare a questo giudice debba essere tenuta in considerazione quale parametro per quantificare il risarcimento forfetario richiesto.
In secondo luogo, non solo non è stato provato, ma neppure dedotto da parte attrice, un danno conseguente rispetto al ritardato pagamento che possa dirsi ulteriore rispetto alla mancata disponibilità immediata delle somme di denaro (già ampiamente remunerata dagli interessi moratori) e alle spese giudiziali, comunque oggetto di ristoro in sede processuale.
In terzo luogo, la formulazione dell'art. 6 D.lgs. 231/2002, sebbene consenta di ritenere instaurato un automatismo risarcitorio con riferimento all'importo di € 40,00 (senza preventiva messa in mora), non autorizza ex se interpretazioni estensive e non letterali, fermo restando che la norma non si riferisce al pagamento di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura, ma si limita a sancire al secondo comma “ Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
pagina 14 di 17 Infine, posto che l'attuale titolare del credito risulta cessionario dello stesso, deve essere rilevato CP_4 come negli atti di cessione notificati al debitore manchi qualsiasi menzione dell'importo forfettario di recupero del credito: tale omissione è particolarmente significativa, atteso che la somma derivante dal prodotto di € 40,00 per ciascuna fattura appare cospicua.
Per di più, al netto delle fatture e dei rapporti riconosciuti dalla stessa come insussistenti, l'attrice CP_4 ha coltivato i medesimi importi di risarcimento forfettario azionati ab origine, pari ad € 400,00 per recupero sorte capitale, oltre ad € 13.680,00 per le Note di Debito Interessi, per un totale di € 14.080,00 a titolo di costi forfettari di recupero crediti.
La somma appare ingente soprattutto se paragonata con gli importi che all'esito del giudizio risultano effettivamente dovuti dal convenuto a tal proposito, la somma di quanto dovuto per Controparte_1 tutte le voci di condanna ammonta ad € 4.792,78, computando anche gli interessi anatocistici nella misura accertata alla data di conclusione delle operazioni peritali del 31/03/2024, e fermo restando che andranno aggiunti – oltre agli ulteriori interessi anatocistici dal 31/03/2023 sino al saldo – anche gli interessi moratori e anatocistici per ritardo nel pagamento della fattura n. 5700094978 (che il CTU aveva ritenuto non imputabile al e che invece, come da motivazione di cui al punto 1), questo giudice ha Controparte_1 ritenuto imputabile).
L'evidente sproporzione tra le somme denota come forfetizzare aprioristicamente la somma di € 40,00 per ciascuna fattura (senza tener conto del valore effettivo di ciascuna fattura, del tasso degli interessi e della fattispecie concreta) rischia di ingenerare il ricorso allo strumento processuale al fine di azionare costi di recupero del credito di gran lunga superiori all'importo del credito stesso, e ciò in paradossale contraddizione con la ratio stessa della normativa, volta a incentivare l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dalle transazioni commerciali.
In conclusione, la domanda azionata da a titolo di risarcimento forfettario dei costi di recupero CP_4 del credito risulta fondata, sia pure con riferimento al minore importo di € 40,00 per ciascun fornitore, e quantificata nella misura onnicomprensiva di € 80,00 in riferimento alla sorte capitale di cui al punto 1), in quanto i fornitori cedenti sono due: LE TA S.p.a. e TE CT S.p.a.
Quanto ai costi di recupero delle fatture azionate per le Note Debito Interessi (doc. 4 di cui al CP_4 punto 2), applicando il medesimo criterio esse ammontano alla somma onnicomprensiva di € 200,00, essendo cinque i fornitori: EN s.p.a., AR S.p.a., HI S.p.a., e TE CT CP_9
TA S.p.a.
Nessun altro importo può riconoscersi a titolo di risarcimento delle spese sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002, non avendo l'attrice provato di aver effettivamente effettuato un esborso in tale senso, dovendosi ritenere eventuali ulteriori costi sostenuti da parte creditrice ricompresi nella misura delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Dal combinato pagina 15 di 17 disposto dei primi due commi dell'art. 6, rubricato “risarcimento delle spese di recupero” si evince infatti che la somma di € 40,00 è riconosciuta in via forfettaria a titolo di integrale rimborso delle spese di recupero, qualora il creditore non abbia documentato l'entità del maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza principale e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 1.001,00 ad € 5.200,00 in base al decisum, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, e sono poste a carico del
[...]
convenuto soccombente. CP_1
Le spese di CTU seguono le regole della soccombenza principale e, pertanto, devono essere poste per intero a definitivo carico di parte convenuta, come da provvedimento di liquidazione del 10/06/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata o assorbita ogni diversa domanda, difesa, eccezione o istanza, in parziale accoglimento della domanda avanzata da
Parte_1
1 ACCOGLIE la domanda attorea, per la sorte capitale, nel limite di € 241,41, e per l'effetto
CONDANNA il (C.F. ) in favore di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), al pagamento della somma di € 241,41 (fattura n. Parte_1 P.IVA_1
5700094978), oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale sino al saldo, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
2 ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea di interessi moratori scaturiti dal ritardato pagamento in sorte capitale delle fatture nn. 5750148887, 5750148885, 5090001045, 5090001108, 9090001132,
9090001204, nel limite di € 1,57, e per l'effetto CONDANNA il (C.F. Controparte_1
) in favore di (C.F. ), al pagamento P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
della somma di € 1,57 a titolo di interessi legali di mora, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
3 ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea per interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale ulteriore rispetto a quella di cui ai punti precedenti, e per l'effetto CONDANNA il
(C.F. ) in favore di (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
), nel limite di: P.IVA_1 pagina 16 di 17 a) € 17,64 in riferimento alle fatture della cedente EN S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
b) € 298,00 in riferimento alle fatture della cedente AR S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
c) € 2.281,46 in riferimento alle fatture della cedente HI S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
d) € 596,31 in riferimento alle fatture della cedente in aggiunta agli interessi CP_9 anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
e) € 386,48 in riferimento alle fatture della cedente TE CT TA S.p.a., in aggiunta agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
4 ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea per costi di recupero crediti forfettari ex art. 6, co.2,
D.lgs. 231/2002, e per l'effetto CONDANNA il (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2
favore di (C.F. ), nel limite di € 280,00; Parte_1 P.IVA_1
5 PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento (decreto emesso in data 10.06.24) a carico di (P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_2
6 CONDANNA il (P.IVA ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 a titolo Parte_1 P.IVA_1 di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Ancona. 03.02.2025 Dott.ssa Francesca Perlini
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