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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3895/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3895 dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ursomanno. Parte_1 C.F._1
- CP_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Fusaro. Parte_2 C.F._2
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 26.7.2021 in tema di distanze legali”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 28.10.2024 dalla difesa di e il 29.10.2024 dalla difesa di . Parte_2 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 23.9.2021), dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Napoli, pubblicata il 26.7.2021.
****
pagina 1 di 12 Con tale sentenza, in accoglimento della domanda formulata dall'attore ( ), il convenuto ( Parte_2 Pt_1
) è stato condannato ad arretrare la costruzione edificata in appoggio al muro di confine ritenuto di proprietà
[...] di alla distanza di almeno tre metri, condannando il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, Parte_2 delle spese di lite (liquidate in euro 510,00 per esborsi ed in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge), e ponendo le spese di ctu definitivamente a carico di . Parte_1
In sintesi , premettendo di essere proprietario di un terreno sito in Bacoli, in via Giovenale, in Parte_2 catasto al fg. 5, particella 417, confinante con il terreno di proprietà di , in catasto al fg. 5, p.lla 1355 e Parte_1 che le rispettive consistenze immobiliari fossero divise da un muro di contenimento (di sua esclusiva proprietà) necessario al fine di evitare smottamenti del suo terreno verso quello (posto a quota inferiore rispetto al primo) del aveva convenuto in giudizio quest'ultimo, dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere: 1) La Pt_1 declaratoria di illegittimità della costruzione eseguita (nel 2008) dal in appoggio al detto muro di confine e Pt_1 contenimento, perché in violazione delle distanze di cui all'art. 873 c.c. e dei regolamenti comunali, nonché in assenza di un valido titolo autorizzativo e in violazione anche della normativa sismica, creando un danno alla stabilità del muro essendo la zona in questione ad alto rischio sismico e le due strutture non indipendenti tra di loro a causa dell'ancoraggio dell'abitazione al muro di contenimento, non essendo consentito, in base all'art. 6 della legge n.1684/1962, costruire in aderenza ad altre strutture nelle zone a rischio sismico, come la zona dei campi flegrei; 2) per l'effetto, la condanna del convenuto ad arretrare la costruzione presente sul fondo di sua proprietà almeno alla distanza di sei metri (o alla diversa distanza di legge) dal muro di contenimento di sua esclusiva proprietà, nonché al ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla violazione e al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore da liquidarsi anche in via equitativa.
, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda sostenendo di essere Parte_1 proprietario del muro in questione, in quanto ricadente nella particella 1355 di sua proprietà e chiedendo, in subordine, in via riconvenzionale, di accertare la proprietà del muro per essere stato realizzato sulla sua proprietà.
Il Tribunale, con la sentenza n. 6884/2021, ha accolto la domanda attorea ritenendo:
- che dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla scrittura privata del 6.2.1995 intervenuta tra l'attore e i germani danti causa del convenuto, le parti, riconoscendo l'incertezza del confine tra i due fondi Per_1 limitrofi, avessero contrattualmente determinato il confine tra gli stessi, individuandolo nel muro di contenimento costruito dall'attore, che le parti avevano stabilito essere ricadente nella sua proprietà;
- che tale negozio di accertamento avesse efficacia vincolante tra le parti e ad esso dovesse darsi la massima rilevanza probatoria per quanto attiene ai confini tra i fondi;
- che, di conseguenza, la costruzione edificata dal convenuto in appoggio al muro di confine di proprietà dell'attore senza la sua autorizzazione o consenso fosse illegittima in quanto non rispettosa delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., applicabili al caso di specie, come rilevato dal CTU, ing. , nel suo elaborato peritale;
Per_2
pagina 2 di 12 - che non avesse rilevanza la doglianza di parte attrice circa la realizzazione, da parte del convenuto, della costruzione in assenza di concessione edilizia, posto che, in materia di distanze nelle costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o della concessione edilizia si esaurirebbe nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati.
****
ha censurato la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di un unico, Parte_1 articolato, motivo (denominato “ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN
VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE TRA LE ALTRE
NORME DELL'ART- 115 CPC – 2967 C.C.; ARTT. 111 COST., 132 E 161 C.P.C., 118 DISP. ATT. C.P.C..”), censurando, in sintesi, la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda attorea, ritenendo infondate le sue (del convenuto/appellante, si intende) argomentazioni difensive, sul presupposto che, in base alla scrittura privata del
6.2.1995 intervenuta tra l'attore e i germani (danti causa di esso convenuto), le parti, riconoscendo Per_1
l'incertezza del confine tra i due fondi limitrofi, lo avessero contrattualmente determinato in modo vincolante, individuandolo nel muro di contenimento costruito dall'attore, stabilendo che ricadesse nella sua proprietà.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure, così facendo, avrebbe ritenuto erroneamente che la detta scrittura privata del 1995 fosse a lui (al convenuto/appellante, si intende) opponibile, sebbene non avesse partecipato a tale atto e nonostante non fosse contenuta in un atto pubblico e, comunque, nonostante non fosse stata trascritta pur avendo, sostanzialmente, un effetto reale, non essendo volta solo ad accertare il confine ma anche a trasferire la proprietà del muro.
Così facendo, il Tribunale di Napoli, ad avviso del non avrebbe tenuto in minimo conto nemmeno la Pt_1 circostanza, da lui (dal convenuto/appellante, si intende) eccepita, che non potesse conoscere la detta scrittura, avendo agìto nella piena consapevolezza che l'opera in questione rispettasse le distanze.
Ciò anche perché tutte le consulenza di ufficio espletate in primo grado (con le relative integrazioni) avevano dimostrato - non solo con gli elementi catastali ma anche e soprattutto con gli accertamenti strumentali e mediante l'esame dei titoli- che il muro ricadesse totalmente nella sua proprietà, rientrando così pienamente nell'ambito del fondo che aveva acquistato senza ulteriori limitazioni.
Il ha, poi, evidenziato come il muro, in ogni caso, per ammissione di tutte le parti, non fosse di Pt_1 contenimento e che, pertanto, non fosse applicabile l'art. 873 c.c. bensì, tutt'al più, l'art. 878 c.c., e che l'atto di transazione del 1995, contrariamente al precedente richiamato in sentenza, non fosse una scrittura di bonaria constatazione dei confini bensì un atto avente efficacia traslativa e reale che, pertanto, come tale, avrebbe richiesto, a pena di nullità, la trascrizione e/o un'azione giudiziaria finalizzata al suo accertamento ed alla sua opponibilità.
pagina 3 di 12 E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; Nel merito: annullare e/o riformare la Sentenza, oggetto di odierno gravame pubblicata in data 26.07.2021 repertorio 9787/2021 – R.G. 10383/2014 – N° 6884/2021 il Tribunale adito, benché tutte le espletate CTU, confermassero quanto eccepito e richiesto da ovvero che il muro de quo agitur rientrasse in proprietà Pt_1 Pt_1 così provvedeva: “...accoglie la domanda attoria e per l'effetto condanna ad arretrare la costruzione edificata in appoggio al Parte_1 muro di confine di proprietà alla distanza di almeno tre metri dal muro di confine...”, condannando il convenuto alle spese Parte_2 di meglio ivi specificate....”. Per l'effetto rigettare la domanda avversaria, per ché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
Accogliere, le spiegate domande riconvenzionali e per l'effetto Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che detto muro ricade in proprietà e che in ogni caso, nella Pt_1 denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere in proprietà aliena, e non si comprende come, dichiarare che lo stesso non rientra nel computo delle distanze di cui all'art. 873 del c.c. ma bensì di cui all'art. 878 c.c.; Accertare, pertanto, che l'immobile costruito sul fondo in proprietà del Sig. è in appoggio al muro di proprietà esclusiva dello stesso;
Accertare, in via subordinata e salvo gravame, che il Parte_1 muro è de quo agitur è stato realizzato in proprietà e che quand'anche lo stesso risulti realizzato dal sig. , per il principio Pt_1 Pt_2 dell'accessione lo stesso è da considerarsi, in ogni caso, di proprietà , proprietario della particella su cui lo stesso risulta Parte_1 realizzato;
Accertare, per effetto di quanto sopra, che il sig. ha diritto al risarcimento del danno per tale occupazione Parte_1 abusiva, da quantificarsi anche a mezzo CTU e comunque nella misura che l'On.le Giudicante adito ritenga equo ed opportuno liquidare.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 3895/2021 del Ruolo Generale, ed acquisito (in data 4.10.2021, come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 2.2.2022, ha contestato la fondatezza Parte_2 dell'appello ex adverso proposto, proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 6884/2021 condizionato all'accoglimento dell'appello principale, rassegnando le seguenti conclusioni: “A. In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Aulicino, n. 6884/2021 pubblicata il 26.07.2021; B. ovvero e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, che il Sig. sia condannato ad arretrare l'immobile costruito a metri sei Parte_1 dal confine accertato e comunque dal muro che delimita la restante proprietà in accoglimento dell'appello incidentale formulato Pt_2 al paragrafo VI nonché per tutte le altre ragioni di cui all'atto di citazione dichiarate assorbite dalla sentenza di primo grado e che si abbiano qui per riproposte C. In via istruttoria si chiede che sia disposta nuova C.T.U. (nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello principale) stante la palese insufficienza e lacunosità di quella resa in corso di primo grado (cfr. paragrafi VI.1 e VI.2). D. In ogni caso con condanna di parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello anche in ragione della natura temeraria dello stesso. E. In ogni caso, quanto alla domanda sospensiva/inibitoria proposta se ne chiede il rigetto per le causali di cui al paragrafo
VII.”.
Nello specifico, in relazione all'appello incidentale, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'assenza di concessione edilizia in relazione alla costruzione realizzata dal Pt_1 sostenendo che il Tribunale di Napoli non si fosse avveduto che la rilevanza della normativa urbanistica era stata richiamata, in citazione, ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c., in relazione all'art. 6 della l. 1684/1962, norma urbanistica, che al comma 3 prevede nelle zone sismiche, quale è Bacoli, una distanza tra muri frontali non inferiore a metri 6 integrando il contenuto dell'art. 873 c.c. con la conseguenza che allorquando, come nel caso di pagina 4 di 12 specie, la normativa urbanistica violata sia anche quella antisismica, la riduzione in pristino mediante demolizione ex art. 872, comma 2, c.c. sarebbe comunque dovuta.
Con ordinanza depositata il 23.2.2022 è stata confermata la sospensione (disposta inaudita altera parte con decreto del 4.1.2022) dell'efficacia esecutiva impugnata ed è stato disposto un supplemento della ctu espletata in primo grado affinchè il consulente, previo accesso presso i luoghi di causa ed esaminata la documentazione in atti, nonché compiendo ogni utile accertamento ai fini di causa, verificasse: a) se il Comune di Bacoli rientrasse nelle c.d. zone sismiche ai fini del rispetto della relativa normativa di settore riguardante (anche) le distanze nelle costruzioni degli edifici;
b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se la costruzione per cui è causa
(sita in Bacoli, di proprietà del in catasto al fg. 5, p.lla 1355) fosse stata realizzata rispettando o meno le Pt_1 distanze previste dalla normativa relativa alle costruzioni nelle c.d. zone sismiche.
Espletata la ctu dal consulente nominato, ing. (in sostituzione dell'ing. ), con ordinanza Persona_3 Persona_4 del 21.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 2.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 29.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 28.10.2024 dalla difesa di e il 29.10.2024 dalla Parte_2 difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024 (ritualmente Parte_1 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Ad avviso della Corte, infatti, il Tribunale di Napoli ha erroneamente sostenuto che il muro in questione, realizzato (pacificamente) dal , fosse posto al confine tra le proprietà delle parti in causa, fosse di Pt_2 proprietà dell'attore e che, quindi, il avendo edificato il proprio immobile in appoggio al detto muro, Pt_1 dovesse essere condannato ad arretrare tale immobile alla distanza di almeno tre metri dal detto muro, in quanto realizzato in violazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c.
L'errore compiuto da primo giudice è ravvisabile, in particolare - come correttamente lamentato dall'appellante - nell'aver attribuito efficacia vincolante, (anche, per quel che rileva in questa sede) nei confronti di , Parte_1 alla scrittura privata stipulata il 6.2.1995 da e dai germani danti causa dello stesso Parte_2 Per_1
nonostante quest'ultimo non avesse partecipato all'atto e nonostante la stessa non fosse stata trascritta Pt_1
(circostanza pacifica) ai fini della relativa opponibilità a terzi.
pagina 5 di 12 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, invero, ad avviso della Corte non si è trattato di un semplice regolamento amichevole della linea di confine tra i due fondi, ossia di un mero negozio d'accertamento (che, effettivamente, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33777; Sez. II, Ord., 27/05/2020, n. 9959; Sez. II, Ord.,
19/02/2019, n. 4835; Sez. II, 27/08/2014, n. 18411; Sez. II, 27/12/2004, n. 24022; Sez. II, 03/05/2001, n. 6189), bensì di una vera e propria transazione che, avendo ad oggetto una controversia tra gli stipulanti in merito al diritto di proprietà della porzione di terreno su cui era stato realizzato il muro (e, quindi, di conseguenza, anche di quest'ultimo), avrebbe richiesto necessariamente, ai fini dell'opponibilità a terzi (dunque anche al , che Pt_1 fosse trascritta, ai sensi dell'art. 2643, n.13, c.c.
Nello specifico, con tale atto del 6.2.1995 (cfr. doc. n. 1, ridepositato telematicamente, in secondo grado, dall'appellato/appellante incidentale in allegato alla propria comparsa di risposta del 2.2.2022), denominato proprio
(il che già fornisce un primo elemento ai fini interpretativi) “Atto di transazione”, , da un lato, e Parte_2
, e , dall'altro, avevano CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 premesso che:
a) Il primo era proprietario di un appezzamento di terreno riportato in catasto al fg. 6, p.lle 414 e 417, limitrofo a quello riportato nel catasto del Comune di Bacoli alla particella 182 del foglio 5 intestato ai germani Per_1
b) quest'ultimo appezzamento di terreno era stato occupato dalla e che il confine tra i due fondi non era CP_6 ben definito;
c) che il , prima del rilascio del terreno da parte della , aveva realizzato, ripristinando un vecchio Pt_2 CP_6 muro, un nuovo muro di contenimento in pietra di tufo e pilastri in cemento, con denaro proprio e all'interno della sua proprietà;
d) che i germani avevano “chiesto di citare”, tra gli altri, dinanzi al Tribunale di Napoli, il per Per_1 Pt_2 una pretesa rivendicazione e per il risarcimento dei danni.
E, alla luce di tali premesse, avevano convenuto:
a) Che il confine tra la particella di proprietà dei germani e quella di restasse così Per_1 Parte_2 come si era determinata a seguito dei lavori di realizzazione del detto muro di contenimento;
b) che , “a titolo di transazione e stralcio, per l'eventuale sconfinamento e per qualsiasi danno Parte_2 subito dai germani , versasse a questi ultimi la somma di lire 4.000.000, accettata dai con Per_1 Per_1 dichiarazione di non avere null'altro a pretendere;
c) che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Napoli fosse cancellata dal ruolo e fatta estinguere a cura e spese dei germani Per_1
pagina 6 di 12 Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non si è trattato, si ribadisce, di un negozio di accertamento, sub specie di regolamento amichevole della linea di confine (regolamento desunto, in giurisprudenza, ad esempio, dal semplice posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti o dall'avvenuta esecuzione, dal punto di vista materiale, da parte di un tecnico, dell'incarico d'individuare i confini conferitogli dai proprietari dei fondi confinanti;
cfr., quanto al primo caso, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 19/02/2019, n. 4835 cit.; Sez. VI - 2, Ord., 15/12/2011, n. 26962; Sez. II, 27/12/2004, n. 24022 cit.; Sez. II,
03/05/2001, n. 6189 cit.; e, quanto al secondo, Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33777 cit.).
Si è trattato, invece, come anticipato, di una vera e propria transazione, ex art. 1965 c.c., avendo le parti stipulanti dato atto, espressamente, della esistenza di una controversia (dalla quale era evidentemente scaturita l'azione di rivendicazione e risarcimento danni esperita dai sulla porzione del terreno su cui il Per_1 Pt_2 aveva realizzato il muro in questione, decidendo di porre fine alla stessa mediante il riconoscimento del confine tra la particella di proprietà dei germani e quella di così come si era determinata a seguito Per_1 Parte_2 dei lavori di realizzazione del detto muro di contenimento e prevedendo, per l'appunto, a fronte di tale riconoscimento, che , “a titolo di transazione e stralcio, per l'eventuale sconfinamento e per Parte_2 qualsiasi danno subito dai germani , versasse a questi ultimi la somma di lire 4.000.000 e che la causa Per_1 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli fosse cancellata dal ruolo e fatta estinguere a cura e spese dei germani
Per_1
A tal proposito va, invero, precisato che assumono il carattere di negozi di accertamento le convenzioni fra i proprietari di fondi contigui con le quali si riconosca e determini l'esatta confinazione fra i fondi stessi in base ai relativi titoli d'acquisto, senza che vi sia alcun contrasto tra tali confini, ma al solo scopo di eliminare una situazione d'incertezza, ossia laddove alle parti interessi soltanto rendere chiaro ed evidente il confine, interpretando i rispettivi titoli d'acquisto e fissando sul posto i capisaldi che valgano a rendere concrete le indicazioni letterali dei titoli, tanto è vero che un accordo di tale genere si attua, normalmente, con l'apposizione di termini lapidei.
Allorché, invece, le parti abbiano opinioni divergenti sull'esatta demarcazione delle loro proprietà e, quindi, laddove vi sia contrasto sul punto (come nel caso di specie), non può più parlarsi di negozio di mero accertamento, dovendosi in tal caso assegnare all'una o all'altra parte la porzione marginale controversa, rientrando tale convenzione, così, nel campo nei negozi transattivi o traslativi (che, in materia di diritti reali immobiliari, debbono essere compiuti con atto scritto "ad substantiam". Cfr., su tale distinzione, Cass. civ., Sez. II,
07/12/1991, n. 13212; cfr. anche sulla distinzione, in materia di regolamentazione dei confini, tra negozio di accertamento e transazione, Cass. civ., Sez. II, 05/06/1997, n. 4994).
Stando così le cose, a non era opponibile, allora, la transazione del 6.2.1995 intercorsa tra il Parte_1
e i germani in quanto non trascritta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/06/2007, n. 13707), ma il giudice Pt_2 Per_1
pagina 7 di 12 di prime cure avrebbe dovuto tener conto, nel verificare la proprietà del terreno su cui era stato edificato il muro (e, dunque, per il principio dell'accessione, la proprietà di quest'ultimo), degli accertamenti peritali (fondati innanzitutto sui titoli), anziché ritenere preclusivo tale accertamento in virtù del detto atto del 6.2.1995 più volte menzionato (e qualificato dal Tribunale di Napoli, erroneamente, come negozio di accertamento, sub specie di regolamento amichevole del confine).
Posto, allora, che, come correttamente evidenziato dall'appellante principale, tutte le consulenze di ufficio espletate in primo grado (con le relative integrazioni) avevano dimostrato - non solo con gli elementi catastali ma anche con gli accertamenti strumentali e mediante l'esame dei titoli- che il muro ricadesse totalmente nella proprietà del rientrando così pienamente nell'ambito del fondo che aveva acquistato (senza ulteriori Pt_1 limitazioni), il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare la domanda di arretramento formulata dall'attore, non sussistendo alcuna violazione delle distanze dal confine, ai sensi dell'art. 873 c.c., avendo Parte_1 realizzato la costruzione in questione in appoggio al muro che era di sua proprietà.
In particolare l'ing. , primo ctu nominato in primo grado, aveva ritenuto (cfr. la relazione del Persona_5
20.4.2016, ridepositata telematicamente anche dall'appellante, in questo grado, in data 30.9.2021), dopo accurate indagini, esaminando i titoli di provenienza ed eseguendo i rilievi tenendo conto delle planimetrie catastali:
a) Che il confine tra le due proprietà coincidesse con la recinzione della proprietà dell'attore, , Parte_2 posta a confine con la strada verso la proprietà del convenuto, ; Parte_1
b) che la strada fosse tutta in proprietà ed il muro di contenimento di detta strada fosse anch'esso tutto Pt_1 su proprietà Pt_1
Tanto è vero che, in relazione al quesito circa le distanze, aveva rimesso alla valutazione giuridica del Tribunale proprio la questione, decisiva, circa l'interpretazione della detta transazione del 6.2.1995, prospettando due soluzioni: “1) La transazione non ha valore di vendita di parte della particella 1355 foglio 5 del sig. In Pt_1 questo caso la costruzione del fabbricato eseguita dal sig. rispetta le distanze codicistiche nonché del Pt_1 regolamento del Comune di Bacoli. 2) La transazione ha valore di vendita di parte della particella 1355 foglio 5 del sig. In tal caso il muro di contenimento è posto sul nuovo confine, la costruzione non rispetta le distanze Pt_1 dal confine essendo stata eseguita a ridosso.”.
Anche il secondo ctu, ing. , nominato dal Tribunale, aveva ritenuto, rispondendo adeguatamente Persona_4 anche alle osservazioni del consulente di parte attrice (cfr. la relazione del 19.1.2018, ridepositata telematicamente anche dall'appellante, in questo grado, in data 30.9.2021), che dalle risultanze degli accessi effettuati e dalla lettura degli atti di causa si evincesse – per quanto rileva in questa sede - quanto segue: “
1. Il muro oggetto di causa si trova interamente all'interno della particella 1355 (proprietà ;
2. La strada privata Pt_1 di separazione tra le particelle 1355 (proprietà e la particella 417(proprietà ) si trova interamente Pt_1 Pt_2 all'interno della particella 1355; 3. Il muro di recinzione della proprietà è il confine della particella 417…Il Pt_2
pagina 8 di 12 fabbricato di proprietà ha destinazione d'uso per civile abitazione, Inoltre poiché il PRG non fissa una Pt_1 distanza minima da rispettare, si deve far riferimento all'art. 873 del c.c. che fissa la distanza minima tra costruzioni in tre metri, distanza ampiamente sodisfatta poiché la strada ha una larghezza di circa 4,8 m. Non c'è stato sconfinamento.”. Per L'ing. , poi, nell'ambito della relazione integrativa del 5.2.2019 disposta a seguito di contestazioni della parte attrice, aveva confermato – nel rispondere alle osservazioni concernenti i criteri utilizzati per i rilievi topografici
(quanto ai punti di appoggio e ai termini lapidei, alle mappe catastali, alla sovrapposizione tra rilievi e mappa), tutte le conclusioni della relazione peritale depositata il 19.1.2018, evidenziando anch'egli come la valutazione sul valore della transazione del 6.2.1995 non fosse di propria competenza, trattandosi di una questione prettamente giuridica.
Alla luce di tutte le considerazioni sino ad ora esposte, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata, rigettando la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna del convenuto ad arretrare la Parte_2 costruzione, realizzata da quest'ultimo, alla distanza di sei metri (o alla diversa distanza di legge) dal detto muro di contenimento.
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Non merita accoglimento l'appello incidentale condizionato proposto da con la comparsa di Parte_2 risposta del 2.2.2022, anche se va qualificato come mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione della violazione della normativa antisismica sollevata dal in primo grado (sostenendo che la Pt_2 costruzione realizzata dal creasse un danno alla stabilità del muro, essendo la zona in questione ad alto Pt_1 rischio sismico e le due strutture non indipendenti tra di loro a causa dell'ancoraggio dell'abitazione al muro di contenimento).
Il che comporta che non debba essere valutato il rispetto o meno del termine perentorio, ex artt. 166 e 343
c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 21.2.2022 e poi differita di ufficio, ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., al 22.2.2022, essendo sufficiente che la detta riproposizione sia stata operata dall'appellato entro la prima udienza di trattazione (cfr., circa la sufficienza della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte, ex art. 346 c.p.c., entro la prima udienza di trattazione, come avvenuto nel caso di specie, anziché nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto introduttivo dell'appello, Cass. civ., Sez. Unite, 21/03/2019, n. 7940).
Ciò in quanto tale questione non è stata affrontata dal Tribunale di Napoli ai fini dell'arretramento (invocato dall'attore) della costruzione realizzata dal essendo stata ritenuta, evidentemente, assorbita dal mancato Pt_1 rispetto delle distanze legali per cui, per l'appunto, il convenuto è stato comunque condannato al richiesto arretramento (tanto è vero che il ha chiesto, sul punto, in via subordinata, la conferma, per tale diversa Pt_2 ragione, della sentenza impugnata;
cfr., in argomento, ossia sui rapporti tra appello incidentale e mera pagina 9 di 12 riproposizione, ex art. 346 c.p.c., di domande ed eccezioni proposte dalla parte vittoriosa ma non esaminate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite da altri profili, fra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, 28/02/2025, n. 5331;
Sez. II, Ord., 24/02/2025, n. 4807; Sez. I, Ord., 15/02/2025, n. 3847).
Fatta questa necessaria premessa (in rito), la Corte rileva che, avendo il realizzato la detta costruzione, Pt_1 secondo le considerazioni sopra esposte, in appoggio al muro di sua proprietà, non può esserne ordinato l'arretramento, sebbene il ctu nominato in questa sede, ing. (cfr. relazione depositata il 28.2.2023), Persona_3 abbia rilevato che tra il muro di contenimento per cui è causa e la costruzione, proprio perché, quest'ultima, costruita in aderenza, non sia stato osservato alcun distacco ai fini del rispetto della normativa antisismica in modo e, quindi, al fine di escludere fenomeni di martellamento (e ciò pur essendo il territorio di Bacoli classificato in zona
Sismica 2 - Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti- come da Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).
Trattandosi, infatti, di manufatti rientranti, entrambi, nella proprietà del non vi è stata, evidentemente, Pt_1 alcuna lesione (dunque neanche ai fini del rispetto della normativa antisismica e del paventato pericolo di stabilità del muro) del diritto di proprietà del . Pt_2
Ed invero, per ciò che concerne i rapporti tra privati (e non la p.a.), in materia di edilizia nelle zone sismiche, in caso di esecuzione di una costruzione in aderenza ad un'altra, senza rispettare le prescrizioni della normativa antisismica, legittimato ad ottenere l'eliminazione dello stato di pericolo, derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile - mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in è, CP_7 evidentemente, il proprietario dell'edificio contiguo a quello realizzato in violazione di tale normativa (Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 14/02/2019, n. 4454; Sez. II, 17/04/2009, n. 9319).
Per completezza va detto, inoltre, che il ctu ha anche fatto presente che la legge n. 1684 del 25.11.1962 - che prescriveva, in zona sismica, una distanza di almeno sei metri tra edifici frontistanti - non fosse più vigente al momento della realizzazione del manufatto oggetto di lite (del 2008, dato pacifico, in base alle stesse allegazioni difensive delle parti), in quanto sostituita dalla legge 64/1975 (in realtà si tratta della legge n.64/1974) e dalle norme tecniche del 3.3.1975 ad essa collegate, le quali non fanno menzione alcuna ad un distacco tra edifici contigui, se non in funzione del rischio di martellamento, con la prescrizione del distacco minimo pari a H/10.
Ragion per cui tale profilo non rileva, effettivamente, nel caso di specie, non conservando più efficacia le norme della legge n. 1684 del 1962 sulle distanze tra immobili (metri sei o quella maggiore dipendente dall'altezza dell'edificio più elevato) successivamente all'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e, soprattutto, del
D.M. 19 giugno 1984 (cui è seguito il D.M. 24 gennaio 1986 dello stesso contenuto, a proposito della larghezza degli intervalli d'isolamento, ossia della distanza minima tra i muri frontali di due edifici;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
01/07/1993, n. 7196).
pagina 10 di 12 ****
La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza di , quest'ultimo va Parte_2 condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore dell'appellante (dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., con la memoria di replica depositata il
20.1.2025; ciò essendo ammissibile, posto che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/10/2014, n. 21228).
In particolare, i compensi professionali spettanti detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Per la stessa ragione (ossia per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.) le spese delle ctu espletate in primo grado e di quella espletata in appello (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico di . Parte_2
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3895/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 26.7.2021 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza, rigetta la domanda, proposta in primo grado da , volta ad ottenere la condanna di all'arretramento della costruzione (in Parte_2 Parte_1
Bacoli, in via Giovenale, meglio descritta in atti) alla distanza di sei metri (o alla diversa distanza di legge) dal muro di contenimento (meglio descritto in atti).
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Emilio Ursomanno, quale Parte_2 difensore, dichiaratosi antistatario, di , delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1 complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 5.169,5 per il secondo (di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone sia le spese delle ctu espletate in primo grado che quelle della ctu espletata in grado di appello definitivamente e interamente a carico di . Parte_2
Napoli, 4.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3895 dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ursomanno. Parte_1 C.F._1
- CP_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Fusaro. Parte_2 C.F._2
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 26.7.2021 in tema di distanze legali”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 28.10.2024 dalla difesa di e il 29.10.2024 dalla difesa di . Parte_2 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 23.9.2021), dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Napoli, pubblicata il 26.7.2021.
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pagina 1 di 12 Con tale sentenza, in accoglimento della domanda formulata dall'attore ( ), il convenuto ( Parte_2 Pt_1
) è stato condannato ad arretrare la costruzione edificata in appoggio al muro di confine ritenuto di proprietà
[...] di alla distanza di almeno tre metri, condannando il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, Parte_2 delle spese di lite (liquidate in euro 510,00 per esborsi ed in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge), e ponendo le spese di ctu definitivamente a carico di . Parte_1
In sintesi , premettendo di essere proprietario di un terreno sito in Bacoli, in via Giovenale, in Parte_2 catasto al fg. 5, particella 417, confinante con il terreno di proprietà di , in catasto al fg. 5, p.lla 1355 e Parte_1 che le rispettive consistenze immobiliari fossero divise da un muro di contenimento (di sua esclusiva proprietà) necessario al fine di evitare smottamenti del suo terreno verso quello (posto a quota inferiore rispetto al primo) del aveva convenuto in giudizio quest'ultimo, dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere: 1) La Pt_1 declaratoria di illegittimità della costruzione eseguita (nel 2008) dal in appoggio al detto muro di confine e Pt_1 contenimento, perché in violazione delle distanze di cui all'art. 873 c.c. e dei regolamenti comunali, nonché in assenza di un valido titolo autorizzativo e in violazione anche della normativa sismica, creando un danno alla stabilità del muro essendo la zona in questione ad alto rischio sismico e le due strutture non indipendenti tra di loro a causa dell'ancoraggio dell'abitazione al muro di contenimento, non essendo consentito, in base all'art. 6 della legge n.1684/1962, costruire in aderenza ad altre strutture nelle zone a rischio sismico, come la zona dei campi flegrei; 2) per l'effetto, la condanna del convenuto ad arretrare la costruzione presente sul fondo di sua proprietà almeno alla distanza di sei metri (o alla diversa distanza di legge) dal muro di contenimento di sua esclusiva proprietà, nonché al ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla violazione e al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore da liquidarsi anche in via equitativa.
, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda sostenendo di essere Parte_1 proprietario del muro in questione, in quanto ricadente nella particella 1355 di sua proprietà e chiedendo, in subordine, in via riconvenzionale, di accertare la proprietà del muro per essere stato realizzato sulla sua proprietà.
Il Tribunale, con la sentenza n. 6884/2021, ha accolto la domanda attorea ritenendo:
- che dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla scrittura privata del 6.2.1995 intervenuta tra l'attore e i germani danti causa del convenuto, le parti, riconoscendo l'incertezza del confine tra i due fondi Per_1 limitrofi, avessero contrattualmente determinato il confine tra gli stessi, individuandolo nel muro di contenimento costruito dall'attore, che le parti avevano stabilito essere ricadente nella sua proprietà;
- che tale negozio di accertamento avesse efficacia vincolante tra le parti e ad esso dovesse darsi la massima rilevanza probatoria per quanto attiene ai confini tra i fondi;
- che, di conseguenza, la costruzione edificata dal convenuto in appoggio al muro di confine di proprietà dell'attore senza la sua autorizzazione o consenso fosse illegittima in quanto non rispettosa delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., applicabili al caso di specie, come rilevato dal CTU, ing. , nel suo elaborato peritale;
Per_2
pagina 2 di 12 - che non avesse rilevanza la doglianza di parte attrice circa la realizzazione, da parte del convenuto, della costruzione in assenza di concessione edilizia, posto che, in materia di distanze nelle costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o della concessione edilizia si esaurirebbe nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati.
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ha censurato la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di un unico, Parte_1 articolato, motivo (denominato “ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN
VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE TRA LE ALTRE
NORME DELL'ART- 115 CPC – 2967 C.C.; ARTT. 111 COST., 132 E 161 C.P.C., 118 DISP. ATT. C.P.C..”), censurando, in sintesi, la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda attorea, ritenendo infondate le sue (del convenuto/appellante, si intende) argomentazioni difensive, sul presupposto che, in base alla scrittura privata del
6.2.1995 intervenuta tra l'attore e i germani (danti causa di esso convenuto), le parti, riconoscendo Per_1
l'incertezza del confine tra i due fondi limitrofi, lo avessero contrattualmente determinato in modo vincolante, individuandolo nel muro di contenimento costruito dall'attore, stabilendo che ricadesse nella sua proprietà.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure, così facendo, avrebbe ritenuto erroneamente che la detta scrittura privata del 1995 fosse a lui (al convenuto/appellante, si intende) opponibile, sebbene non avesse partecipato a tale atto e nonostante non fosse contenuta in un atto pubblico e, comunque, nonostante non fosse stata trascritta pur avendo, sostanzialmente, un effetto reale, non essendo volta solo ad accertare il confine ma anche a trasferire la proprietà del muro.
Così facendo, il Tribunale di Napoli, ad avviso del non avrebbe tenuto in minimo conto nemmeno la Pt_1 circostanza, da lui (dal convenuto/appellante, si intende) eccepita, che non potesse conoscere la detta scrittura, avendo agìto nella piena consapevolezza che l'opera in questione rispettasse le distanze.
Ciò anche perché tutte le consulenza di ufficio espletate in primo grado (con le relative integrazioni) avevano dimostrato - non solo con gli elementi catastali ma anche e soprattutto con gli accertamenti strumentali e mediante l'esame dei titoli- che il muro ricadesse totalmente nella sua proprietà, rientrando così pienamente nell'ambito del fondo che aveva acquistato senza ulteriori limitazioni.
Il ha, poi, evidenziato come il muro, in ogni caso, per ammissione di tutte le parti, non fosse di Pt_1 contenimento e che, pertanto, non fosse applicabile l'art. 873 c.c. bensì, tutt'al più, l'art. 878 c.c., e che l'atto di transazione del 1995, contrariamente al precedente richiamato in sentenza, non fosse una scrittura di bonaria constatazione dei confini bensì un atto avente efficacia traslativa e reale che, pertanto, come tale, avrebbe richiesto, a pena di nullità, la trascrizione e/o un'azione giudiziaria finalizzata al suo accertamento ed alla sua opponibilità.
pagina 3 di 12 E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; Nel merito: annullare e/o riformare la Sentenza, oggetto di odierno gravame pubblicata in data 26.07.2021 repertorio 9787/2021 – R.G. 10383/2014 – N° 6884/2021 il Tribunale adito, benché tutte le espletate CTU, confermassero quanto eccepito e richiesto da ovvero che il muro de quo agitur rientrasse in proprietà Pt_1 Pt_1 così provvedeva: “...accoglie la domanda attoria e per l'effetto condanna ad arretrare la costruzione edificata in appoggio al Parte_1 muro di confine di proprietà alla distanza di almeno tre metri dal muro di confine...”, condannando il convenuto alle spese Parte_2 di meglio ivi specificate....”. Per l'effetto rigettare la domanda avversaria, per ché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
Accogliere, le spiegate domande riconvenzionali e per l'effetto Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che detto muro ricade in proprietà e che in ogni caso, nella Pt_1 denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere in proprietà aliena, e non si comprende come, dichiarare che lo stesso non rientra nel computo delle distanze di cui all'art. 873 del c.c. ma bensì di cui all'art. 878 c.c.; Accertare, pertanto, che l'immobile costruito sul fondo in proprietà del Sig. è in appoggio al muro di proprietà esclusiva dello stesso;
Accertare, in via subordinata e salvo gravame, che il Parte_1 muro è de quo agitur è stato realizzato in proprietà e che quand'anche lo stesso risulti realizzato dal sig. , per il principio Pt_1 Pt_2 dell'accessione lo stesso è da considerarsi, in ogni caso, di proprietà , proprietario della particella su cui lo stesso risulta Parte_1 realizzato;
Accertare, per effetto di quanto sopra, che il sig. ha diritto al risarcimento del danno per tale occupazione Parte_1 abusiva, da quantificarsi anche a mezzo CTU e comunque nella misura che l'On.le Giudicante adito ritenga equo ed opportuno liquidare.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 3895/2021 del Ruolo Generale, ed acquisito (in data 4.10.2021, come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 2.2.2022, ha contestato la fondatezza Parte_2 dell'appello ex adverso proposto, proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 6884/2021 condizionato all'accoglimento dell'appello principale, rassegnando le seguenti conclusioni: “A. In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Aulicino, n. 6884/2021 pubblicata il 26.07.2021; B. ovvero e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, che il Sig. sia condannato ad arretrare l'immobile costruito a metri sei Parte_1 dal confine accertato e comunque dal muro che delimita la restante proprietà in accoglimento dell'appello incidentale formulato Pt_2 al paragrafo VI nonché per tutte le altre ragioni di cui all'atto di citazione dichiarate assorbite dalla sentenza di primo grado e che si abbiano qui per riproposte C. In via istruttoria si chiede che sia disposta nuova C.T.U. (nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello principale) stante la palese insufficienza e lacunosità di quella resa in corso di primo grado (cfr. paragrafi VI.1 e VI.2). D. In ogni caso con condanna di parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello anche in ragione della natura temeraria dello stesso. E. In ogni caso, quanto alla domanda sospensiva/inibitoria proposta se ne chiede il rigetto per le causali di cui al paragrafo
VII.”.
Nello specifico, in relazione all'appello incidentale, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'assenza di concessione edilizia in relazione alla costruzione realizzata dal Pt_1 sostenendo che il Tribunale di Napoli non si fosse avveduto che la rilevanza della normativa urbanistica era stata richiamata, in citazione, ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c., in relazione all'art. 6 della l. 1684/1962, norma urbanistica, che al comma 3 prevede nelle zone sismiche, quale è Bacoli, una distanza tra muri frontali non inferiore a metri 6 integrando il contenuto dell'art. 873 c.c. con la conseguenza che allorquando, come nel caso di pagina 4 di 12 specie, la normativa urbanistica violata sia anche quella antisismica, la riduzione in pristino mediante demolizione ex art. 872, comma 2, c.c. sarebbe comunque dovuta.
Con ordinanza depositata il 23.2.2022 è stata confermata la sospensione (disposta inaudita altera parte con decreto del 4.1.2022) dell'efficacia esecutiva impugnata ed è stato disposto un supplemento della ctu espletata in primo grado affinchè il consulente, previo accesso presso i luoghi di causa ed esaminata la documentazione in atti, nonché compiendo ogni utile accertamento ai fini di causa, verificasse: a) se il Comune di Bacoli rientrasse nelle c.d. zone sismiche ai fini del rispetto della relativa normativa di settore riguardante (anche) le distanze nelle costruzioni degli edifici;
b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se la costruzione per cui è causa
(sita in Bacoli, di proprietà del in catasto al fg. 5, p.lla 1355) fosse stata realizzata rispettando o meno le Pt_1 distanze previste dalla normativa relativa alle costruzioni nelle c.d. zone sismiche.
Espletata la ctu dal consulente nominato, ing. (in sostituzione dell'ing. ), con ordinanza Persona_3 Persona_4 del 21.3.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 2.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 29.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 28.10.2024 dalla difesa di e il 29.10.2024 dalla Parte_2 difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024 (ritualmente Parte_1 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Ad avviso della Corte, infatti, il Tribunale di Napoli ha erroneamente sostenuto che il muro in questione, realizzato (pacificamente) dal , fosse posto al confine tra le proprietà delle parti in causa, fosse di Pt_2 proprietà dell'attore e che, quindi, il avendo edificato il proprio immobile in appoggio al detto muro, Pt_1 dovesse essere condannato ad arretrare tale immobile alla distanza di almeno tre metri dal detto muro, in quanto realizzato in violazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c.
L'errore compiuto da primo giudice è ravvisabile, in particolare - come correttamente lamentato dall'appellante - nell'aver attribuito efficacia vincolante, (anche, per quel che rileva in questa sede) nei confronti di , Parte_1 alla scrittura privata stipulata il 6.2.1995 da e dai germani danti causa dello stesso Parte_2 Per_1
nonostante quest'ultimo non avesse partecipato all'atto e nonostante la stessa non fosse stata trascritta Pt_1
(circostanza pacifica) ai fini della relativa opponibilità a terzi.
pagina 5 di 12 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, invero, ad avviso della Corte non si è trattato di un semplice regolamento amichevole della linea di confine tra i due fondi, ossia di un mero negozio d'accertamento (che, effettivamente, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33777; Sez. II, Ord., 27/05/2020, n. 9959; Sez. II, Ord.,
19/02/2019, n. 4835; Sez. II, 27/08/2014, n. 18411; Sez. II, 27/12/2004, n. 24022; Sez. II, 03/05/2001, n. 6189), bensì di una vera e propria transazione che, avendo ad oggetto una controversia tra gli stipulanti in merito al diritto di proprietà della porzione di terreno su cui era stato realizzato il muro (e, quindi, di conseguenza, anche di quest'ultimo), avrebbe richiesto necessariamente, ai fini dell'opponibilità a terzi (dunque anche al , che Pt_1 fosse trascritta, ai sensi dell'art. 2643, n.13, c.c.
Nello specifico, con tale atto del 6.2.1995 (cfr. doc. n. 1, ridepositato telematicamente, in secondo grado, dall'appellato/appellante incidentale in allegato alla propria comparsa di risposta del 2.2.2022), denominato proprio
(il che già fornisce un primo elemento ai fini interpretativi) “Atto di transazione”, , da un lato, e Parte_2
, e , dall'altro, avevano CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 premesso che:
a) Il primo era proprietario di un appezzamento di terreno riportato in catasto al fg. 6, p.lle 414 e 417, limitrofo a quello riportato nel catasto del Comune di Bacoli alla particella 182 del foglio 5 intestato ai germani Per_1
b) quest'ultimo appezzamento di terreno era stato occupato dalla e che il confine tra i due fondi non era CP_6 ben definito;
c) che il , prima del rilascio del terreno da parte della , aveva realizzato, ripristinando un vecchio Pt_2 CP_6 muro, un nuovo muro di contenimento in pietra di tufo e pilastri in cemento, con denaro proprio e all'interno della sua proprietà;
d) che i germani avevano “chiesto di citare”, tra gli altri, dinanzi al Tribunale di Napoli, il per Per_1 Pt_2 una pretesa rivendicazione e per il risarcimento dei danni.
E, alla luce di tali premesse, avevano convenuto:
a) Che il confine tra la particella di proprietà dei germani e quella di restasse così Per_1 Parte_2 come si era determinata a seguito dei lavori di realizzazione del detto muro di contenimento;
b) che , “a titolo di transazione e stralcio, per l'eventuale sconfinamento e per qualsiasi danno Parte_2 subito dai germani , versasse a questi ultimi la somma di lire 4.000.000, accettata dai con Per_1 Per_1 dichiarazione di non avere null'altro a pretendere;
c) che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Napoli fosse cancellata dal ruolo e fatta estinguere a cura e spese dei germani Per_1
pagina 6 di 12 Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non si è trattato, si ribadisce, di un negozio di accertamento, sub specie di regolamento amichevole della linea di confine (regolamento desunto, in giurisprudenza, ad esempio, dal semplice posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti o dall'avvenuta esecuzione, dal punto di vista materiale, da parte di un tecnico, dell'incarico d'individuare i confini conferitogli dai proprietari dei fondi confinanti;
cfr., quanto al primo caso, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 19/02/2019, n. 4835 cit.; Sez. VI - 2, Ord., 15/12/2011, n. 26962; Sez. II, 27/12/2004, n. 24022 cit.; Sez. II,
03/05/2001, n. 6189 cit.; e, quanto al secondo, Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33777 cit.).
Si è trattato, invece, come anticipato, di una vera e propria transazione, ex art. 1965 c.c., avendo le parti stipulanti dato atto, espressamente, della esistenza di una controversia (dalla quale era evidentemente scaturita l'azione di rivendicazione e risarcimento danni esperita dai sulla porzione del terreno su cui il Per_1 Pt_2 aveva realizzato il muro in questione, decidendo di porre fine alla stessa mediante il riconoscimento del confine tra la particella di proprietà dei germani e quella di così come si era determinata a seguito Per_1 Parte_2 dei lavori di realizzazione del detto muro di contenimento e prevedendo, per l'appunto, a fronte di tale riconoscimento, che , “a titolo di transazione e stralcio, per l'eventuale sconfinamento e per Parte_2 qualsiasi danno subito dai germani , versasse a questi ultimi la somma di lire 4.000.000 e che la causa Per_1 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli fosse cancellata dal ruolo e fatta estinguere a cura e spese dei germani
Per_1
A tal proposito va, invero, precisato che assumono il carattere di negozi di accertamento le convenzioni fra i proprietari di fondi contigui con le quali si riconosca e determini l'esatta confinazione fra i fondi stessi in base ai relativi titoli d'acquisto, senza che vi sia alcun contrasto tra tali confini, ma al solo scopo di eliminare una situazione d'incertezza, ossia laddove alle parti interessi soltanto rendere chiaro ed evidente il confine, interpretando i rispettivi titoli d'acquisto e fissando sul posto i capisaldi che valgano a rendere concrete le indicazioni letterali dei titoli, tanto è vero che un accordo di tale genere si attua, normalmente, con l'apposizione di termini lapidei.
Allorché, invece, le parti abbiano opinioni divergenti sull'esatta demarcazione delle loro proprietà e, quindi, laddove vi sia contrasto sul punto (come nel caso di specie), non può più parlarsi di negozio di mero accertamento, dovendosi in tal caso assegnare all'una o all'altra parte la porzione marginale controversa, rientrando tale convenzione, così, nel campo nei negozi transattivi o traslativi (che, in materia di diritti reali immobiliari, debbono essere compiuti con atto scritto "ad substantiam". Cfr., su tale distinzione, Cass. civ., Sez. II,
07/12/1991, n. 13212; cfr. anche sulla distinzione, in materia di regolamentazione dei confini, tra negozio di accertamento e transazione, Cass. civ., Sez. II, 05/06/1997, n. 4994).
Stando così le cose, a non era opponibile, allora, la transazione del 6.2.1995 intercorsa tra il Parte_1
e i germani in quanto non trascritta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/06/2007, n. 13707), ma il giudice Pt_2 Per_1
pagina 7 di 12 di prime cure avrebbe dovuto tener conto, nel verificare la proprietà del terreno su cui era stato edificato il muro (e, dunque, per il principio dell'accessione, la proprietà di quest'ultimo), degli accertamenti peritali (fondati innanzitutto sui titoli), anziché ritenere preclusivo tale accertamento in virtù del detto atto del 6.2.1995 più volte menzionato (e qualificato dal Tribunale di Napoli, erroneamente, come negozio di accertamento, sub specie di regolamento amichevole del confine).
Posto, allora, che, come correttamente evidenziato dall'appellante principale, tutte le consulenze di ufficio espletate in primo grado (con le relative integrazioni) avevano dimostrato - non solo con gli elementi catastali ma anche con gli accertamenti strumentali e mediante l'esame dei titoli- che il muro ricadesse totalmente nella proprietà del rientrando così pienamente nell'ambito del fondo che aveva acquistato (senza ulteriori Pt_1 limitazioni), il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare la domanda di arretramento formulata dall'attore, non sussistendo alcuna violazione delle distanze dal confine, ai sensi dell'art. 873 c.c., avendo Parte_1 realizzato la costruzione in questione in appoggio al muro che era di sua proprietà.
In particolare l'ing. , primo ctu nominato in primo grado, aveva ritenuto (cfr. la relazione del Persona_5
20.4.2016, ridepositata telematicamente anche dall'appellante, in questo grado, in data 30.9.2021), dopo accurate indagini, esaminando i titoli di provenienza ed eseguendo i rilievi tenendo conto delle planimetrie catastali:
a) Che il confine tra le due proprietà coincidesse con la recinzione della proprietà dell'attore, , Parte_2 posta a confine con la strada verso la proprietà del convenuto, ; Parte_1
b) che la strada fosse tutta in proprietà ed il muro di contenimento di detta strada fosse anch'esso tutto Pt_1 su proprietà Pt_1
Tanto è vero che, in relazione al quesito circa le distanze, aveva rimesso alla valutazione giuridica del Tribunale proprio la questione, decisiva, circa l'interpretazione della detta transazione del 6.2.1995, prospettando due soluzioni: “1) La transazione non ha valore di vendita di parte della particella 1355 foglio 5 del sig. In Pt_1 questo caso la costruzione del fabbricato eseguita dal sig. rispetta le distanze codicistiche nonché del Pt_1 regolamento del Comune di Bacoli. 2) La transazione ha valore di vendita di parte della particella 1355 foglio 5 del sig. In tal caso il muro di contenimento è posto sul nuovo confine, la costruzione non rispetta le distanze Pt_1 dal confine essendo stata eseguita a ridosso.”.
Anche il secondo ctu, ing. , nominato dal Tribunale, aveva ritenuto, rispondendo adeguatamente Persona_4 anche alle osservazioni del consulente di parte attrice (cfr. la relazione del 19.1.2018, ridepositata telematicamente anche dall'appellante, in questo grado, in data 30.9.2021), che dalle risultanze degli accessi effettuati e dalla lettura degli atti di causa si evincesse – per quanto rileva in questa sede - quanto segue: “
1. Il muro oggetto di causa si trova interamente all'interno della particella 1355 (proprietà ;
2. La strada privata Pt_1 di separazione tra le particelle 1355 (proprietà e la particella 417(proprietà ) si trova interamente Pt_1 Pt_2 all'interno della particella 1355; 3. Il muro di recinzione della proprietà è il confine della particella 417…Il Pt_2
pagina 8 di 12 fabbricato di proprietà ha destinazione d'uso per civile abitazione, Inoltre poiché il PRG non fissa una Pt_1 distanza minima da rispettare, si deve far riferimento all'art. 873 del c.c. che fissa la distanza minima tra costruzioni in tre metri, distanza ampiamente sodisfatta poiché la strada ha una larghezza di circa 4,8 m. Non c'è stato sconfinamento.”. Per L'ing. , poi, nell'ambito della relazione integrativa del 5.2.2019 disposta a seguito di contestazioni della parte attrice, aveva confermato – nel rispondere alle osservazioni concernenti i criteri utilizzati per i rilievi topografici
(quanto ai punti di appoggio e ai termini lapidei, alle mappe catastali, alla sovrapposizione tra rilievi e mappa), tutte le conclusioni della relazione peritale depositata il 19.1.2018, evidenziando anch'egli come la valutazione sul valore della transazione del 6.2.1995 non fosse di propria competenza, trattandosi di una questione prettamente giuridica.
Alla luce di tutte le considerazioni sino ad ora esposte, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata, rigettando la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna del convenuto ad arretrare la Parte_2 costruzione, realizzata da quest'ultimo, alla distanza di sei metri (o alla diversa distanza di legge) dal detto muro di contenimento.
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Non merita accoglimento l'appello incidentale condizionato proposto da con la comparsa di Parte_2 risposta del 2.2.2022, anche se va qualificato come mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione della violazione della normativa antisismica sollevata dal in primo grado (sostenendo che la Pt_2 costruzione realizzata dal creasse un danno alla stabilità del muro, essendo la zona in questione ad alto Pt_1 rischio sismico e le due strutture non indipendenti tra di loro a causa dell'ancoraggio dell'abitazione al muro di contenimento).
Il che comporta che non debba essere valutato il rispetto o meno del termine perentorio, ex artt. 166 e 343
c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 21.2.2022 e poi differita di ufficio, ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., al 22.2.2022, essendo sufficiente che la detta riproposizione sia stata operata dall'appellato entro la prima udienza di trattazione (cfr., circa la sufficienza della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte, ex art. 346 c.p.c., entro la prima udienza di trattazione, come avvenuto nel caso di specie, anziché nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto introduttivo dell'appello, Cass. civ., Sez. Unite, 21/03/2019, n. 7940).
Ciò in quanto tale questione non è stata affrontata dal Tribunale di Napoli ai fini dell'arretramento (invocato dall'attore) della costruzione realizzata dal essendo stata ritenuta, evidentemente, assorbita dal mancato Pt_1 rispetto delle distanze legali per cui, per l'appunto, il convenuto è stato comunque condannato al richiesto arretramento (tanto è vero che il ha chiesto, sul punto, in via subordinata, la conferma, per tale diversa Pt_2 ragione, della sentenza impugnata;
cfr., in argomento, ossia sui rapporti tra appello incidentale e mera pagina 9 di 12 riproposizione, ex art. 346 c.p.c., di domande ed eccezioni proposte dalla parte vittoriosa ma non esaminate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite da altri profili, fra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, 28/02/2025, n. 5331;
Sez. II, Ord., 24/02/2025, n. 4807; Sez. I, Ord., 15/02/2025, n. 3847).
Fatta questa necessaria premessa (in rito), la Corte rileva che, avendo il realizzato la detta costruzione, Pt_1 secondo le considerazioni sopra esposte, in appoggio al muro di sua proprietà, non può esserne ordinato l'arretramento, sebbene il ctu nominato in questa sede, ing. (cfr. relazione depositata il 28.2.2023), Persona_3 abbia rilevato che tra il muro di contenimento per cui è causa e la costruzione, proprio perché, quest'ultima, costruita in aderenza, non sia stato osservato alcun distacco ai fini del rispetto della normativa antisismica in modo e, quindi, al fine di escludere fenomeni di martellamento (e ciò pur essendo il territorio di Bacoli classificato in zona
Sismica 2 - Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti- come da Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).
Trattandosi, infatti, di manufatti rientranti, entrambi, nella proprietà del non vi è stata, evidentemente, Pt_1 alcuna lesione (dunque neanche ai fini del rispetto della normativa antisismica e del paventato pericolo di stabilità del muro) del diritto di proprietà del . Pt_2
Ed invero, per ciò che concerne i rapporti tra privati (e non la p.a.), in materia di edilizia nelle zone sismiche, in caso di esecuzione di una costruzione in aderenza ad un'altra, senza rispettare le prescrizioni della normativa antisismica, legittimato ad ottenere l'eliminazione dello stato di pericolo, derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile - mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in è, CP_7 evidentemente, il proprietario dell'edificio contiguo a quello realizzato in violazione di tale normativa (Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 14/02/2019, n. 4454; Sez. II, 17/04/2009, n. 9319).
Per completezza va detto, inoltre, che il ctu ha anche fatto presente che la legge n. 1684 del 25.11.1962 - che prescriveva, in zona sismica, una distanza di almeno sei metri tra edifici frontistanti - non fosse più vigente al momento della realizzazione del manufatto oggetto di lite (del 2008, dato pacifico, in base alle stesse allegazioni difensive delle parti), in quanto sostituita dalla legge 64/1975 (in realtà si tratta della legge n.64/1974) e dalle norme tecniche del 3.3.1975 ad essa collegate, le quali non fanno menzione alcuna ad un distacco tra edifici contigui, se non in funzione del rischio di martellamento, con la prescrizione del distacco minimo pari a H/10.
Ragion per cui tale profilo non rileva, effettivamente, nel caso di specie, non conservando più efficacia le norme della legge n. 1684 del 1962 sulle distanze tra immobili (metri sei o quella maggiore dipendente dall'altezza dell'edificio più elevato) successivamente all'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e, soprattutto, del
D.M. 19 giugno 1984 (cui è seguito il D.M. 24 gennaio 1986 dello stesso contenuto, a proposito della larghezza degli intervalli d'isolamento, ossia della distanza minima tra i muri frontali di due edifici;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
01/07/1993, n. 7196).
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La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza di , quest'ultimo va Parte_2 condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore dell'appellante (dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., con la memoria di replica depositata il
20.1.2025; ciò essendo ammissibile, posto che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/10/2014, n. 21228).
In particolare, i compensi professionali spettanti detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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Per la stessa ragione (ossia per il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.) le spese delle ctu espletate in primo grado e di quella espletata in appello (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico di . Parte_2
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3895/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6884/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 26.7.2021 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza, rigetta la domanda, proposta in primo grado da , volta ad ottenere la condanna di all'arretramento della costruzione (in Parte_2 Parte_1
Bacoli, in via Giovenale, meglio descritta in atti) alla distanza di sei metri (o alla diversa distanza di legge) dal muro di contenimento (meglio descritto in atti).
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Emilio Ursomanno, quale Parte_2 difensore, dichiaratosi antistatario, di , delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1 complessivamente in euro 3.808,00 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 5.169,5 per il secondo (di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone sia le spese delle ctu espletate in primo grado che quelle della ctu espletata in grado di appello definitivamente e interamente a carico di . Parte_2
Napoli, 4.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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