Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06792/2025REG.PROV.COLL.
N. 05938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5938 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Prata di Principato Ultra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza emessa dal TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, n. 2837/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Prata di Principato Ultra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Walter Mauriello e Andrea Di Lieto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Padre -OMISSIS- ha ottenuto dal Comune di Prata di Principato Ultra (AV) il permesso di costruire n. 19/2008 avente ad oggetto “ demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale in località Annunziata ”, riportato nel N.C.E.U. al foglio n. 5, part. 1272 e 1273, e il permesso di costruire in variante n. 58/2013 del predetto manufatto.
Accertate alcune difformità edilizie rispetto ai titoli autorizzatori, il Comune ha adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 12/2014.
Nel corso del procedimento parte istante ha sollecitato la verifica dello stato dei luoghi, sicché nel contraddittorio tra le parti, sono emerse una serie di difformità rispetto ai titoli autorizzatori a suo tempo rilasciati (verbale di sopralluogo del 9.12.2014).
In seguito, parte istante ha presentato due richieste di “ variante in sanatoria di assestamento finale ” del 15.7.2014 e del 13.11.2014, aventi sempre ad oggetto la “ demolizione e ricostruzione ” del predetto fabbricato rurale in località Annunziata.
Dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, con provvedimento del 18.5.2015, prot. 3231, il Comune ha notificato il diniego definitivo del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, relativo alle richieste di “ variante in sanatoria di assestamento finale ” del 15.7.2014 e del 13.11.2014.
Quindi, con ordinanza di demolizione n. 12 del 20.5.2015 il Comune, dopo aver esposto l’ excursus istruttorio della pratica edilizia, ha accertato una serie di illegittimità nelle opere realizzate rispetto al permesso di costruire a suo tempo rilasciato (p.d.c. n. 19/2008 e p.d.c. in variante n. 58/2013) e conseguentemente ha ordinato: 1) la demolizione del “ piano secondo dell’immobile ” realizzato; 2) la demolizione del “ locale integrativo ad uso deposito/legnaia ” (quest’ultimo altresì privo del nulla osta alla sua realizzazione rilasciato dalla competente Soprintendenza); 3) la demolizione della volumetria pari a mc 272,07 tra il piano terra e il piano primo; 4) il ripristino dei luoghi.
Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Salerno, Padre -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 12 del 20.5.2015, chiedendone l’annullamento, alla stregua dei denunciati profili di illegittimità. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Prata di Principato Ultra non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 2837/21 il TAR Salerno ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale Padre -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) motivazione erronea e/o contraddittoria; violazione dell’art. 74 NTA del locale strumento urbanistico; 2) violazione delle norme in tema di giusto processo; difetto di pronuncia; violazione degli artt. 33-34 d.P.R. n. 380/01.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Prata di Principato Ultra ha anzitutto eccepito l’inammissibilità dell’appello. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero della Cultura si è costituito con atto depositato in data 26.7.2022.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della censura preliminare di inammissibilità articolata dal Comune appellato.
3. Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta l’insussistenza dei presupposti sui quali si fonda l’ordine di demolizione, deducendo la conformità dell’opera rispetto non solo rispetto al permesso di costruire a suo tempo ottenuto, ma, più in generale, alla vigente disciplina edilizia.
L’assunto è infondato.
3.1. Come sopra anticipato, l’appellante ha ottenuto permesso di costruire n. 19 del 26.6.2008, per eseguire la “ demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale in località Annunziata del Comune di Prata di Principato Ultra ”, cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire in variante n. 58 del 28.10.2013.
Nondimeno, l’appellante ha eseguito i lavori in totale difformità dai suddetti titoli abilitativi, e per tali ragioni il Comune appellato ha anzitutto emesso ordinanza n. 12/2014, con la quale ha ordinato la sospensione dei lavori.
3.2. Di seguito, l’appellante ha presentato due richieste di “ variante in sanatoria di assestamento finale ” rispettivamente il 15.7.2014, prot. n. 4494, e il 13.11.2014, prot. n. 7172.
Indi, il 10 giugno 2014 egli ha richiesto alla locale Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica per la demolizione e ricostruzione del deposito/legnaia, in quanto trattavasi di intervento ricadente all’interno dell’area assoggettata al vincolo indiretto di cui all’art. 45 d. lgs. n. 42/2004.
La Commissione edilizia comunale, nella seduta del 15.5.2015, ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento delle suddette domande di sanatoria.
3.3. A tale parere ha fatto seguito il conforme provvedimento n. 3231 del 18.5.2015 del Responsabile dell’U.T.C., col quale è stato disposto il diniego definitivo del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
3.4. Tale provvedimento non è stato mai impugnato dall’odierno appellante.
3.5. Sulla base di tali premesse, il civico ente ha emesso ordinanza di demolizione n. 12/2015.
3.6. Emerge pertanto dall’excursus storico appena illustrato che, non avendo l’appellante giammai impugnato il citato provvedimento del 18.5.2015, di rigetto del rilascio del titolo edilizio in variante rispetto a quanto assentito con p.d.c. n. 19/08, la natura abusiva dell’intervento è divenuto un fatto non più soggetto a contestazione, talché l’Amministrazione, preso atto dell’assenza di titolo edilizio, non ha potuto far altro che emettere l’impugnato ordine di demolizione; atto, quest’ultimo, a contenuto rigidamente vincolato, scaturendo unicamente dalla constatazione della natura abusiva dell’opera realizzata.
3.7. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta il difetto di motivazione dell’Amministrazione – di poi convalidato dal giudice di prime cure – in ordine alla possibilità di conversione della demolizione in sanzione pecuniaria, ex art. 33 d.P.R. n. 380/01.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avendo questo Consiglio di Stato da tempo chiarito che: “ La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive - conf. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1940) ” (C.d.S, VI, 19.2.2018, n. 1063).
5. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante lamenta che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del fatto che: “ l'immobile fruisce di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione, per il quale è stata ottenuta l'approvazione del GSE/FTVA20121782510 che ha riconosciuto alla struttura l'inquadramento nella classe energetica D ” (atto di appello, p. 11).
Con il quarto motivo di gravame, seconda parte, l’appellante lamenta poi l’omessa considerazione degli “ effetti legati alla innovazione normativa intervenuta con il Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 ” (atto di appello, p. 13).
Le censure sono entrambe infondate.
Rileva sul punto il Collegio che, come sopra esposto, l’ordine di demolizione è atto a contenuto rigidamente vincolato alla sussistenza della natura abusiva dell’intervento edilizio; circostanza, quest’ultima, pacificamente sussistente nella fattispecie in esame.
Ne consegue che ogni valutazione estranea a tale perimetro normativo deve ritenersi irrilevante ai fini in esame, al più potendo essere valutata in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/01.
Alla stessa stregua, la natura abusiva del manufatto va valutata alla stregua della normativa esistente alla data di commissione dell’abuso, potendo eventi successivi unicamente incidere sul piano della perdurante efficacia dell’ordine di demolizione.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, essendo emesso nel rispetto della previsione normativa di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/01.
6. Va infine dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo gravame, prima parte, con il quale l’appellante contesta il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile, essendo tale censura estranea al thema decidendum oggetto dell’odierno giudizio, riguardante la legittimità dell’impugnato ordine di demolizione.
7. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO