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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7881/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Caggegi Angelo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere dipendente del resistente dal 31.12.1991, con CP_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di operatore terminale (ex esecutore amministrativo/applicato dattilografo) e con inquadramento nella categoria B;
di avere svolto, a partire dal 2008, le mansioni proprie della qualifica di istruttore di categoria C;
di essere stato incaricato della responsabilità del servizio tributi del di a far data dall'anno 2009; che, con decreto sindacale n. 29 del CP_1 CP_1
26.4.2011, egli è stato individuato quale professionalità cui affidare la gestione del servizio idrico integrato;
di essersi occupato di compiti di accertamento, di contestazione, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento dei tributi riguardanti il detto
1 servizio, la predisposizione degli elenchi e dei ruoli d'imposta conclusivi degli utenti morosi, il recupero dei ruoli pregressi, la bollettazione, l'inserimento dati di tutti i tributi nel sistema informatizzato dell'Ente, la trasmissione dei ruoli alla società Equitalia spa per l'avvio della riscossione coattiva, del discarico dei ruoli e delle relative comunicazioni con gli utenti esterni, degli atti di accertamento della tassa rifiuti solidi urbani, ad es. per omesso o infedele dichiarazione, oltre che della sottoscrizione delle concessioni di acqua potabile in cui il ricorrente interveniva a conclusione del relativo procedimento in quanto soggetto responsabile del servizio idrico;
che, nella detta qualità, sottoscriveva il relativo contratto di concessione in nome e per conto del resistente;
di essersi ancor occupato della CP_1
redazione e della sottoscrizione, sempre nella veste di responsabile del servizio idrico integrato del di solleciti, discarichi, ruoli, attestazioni e riscontri a richieste di CP_1
privati; che il citato decreto sindacale precisava, altresì, che con determina dirigenziale n.
11 del 28.10.2009, egli era stato investito della qualifica di accertatore tributario e che con altri, precedenti, ordini di servizio era stato incaricato delle mansioni poc'anzi elencate;
che dal 2009, quindi, egli ha svolto in piena autonomia le mansioni di accertatore tributario, consistenti nell'istruttoria dei procedimenti di competenza del servizio tributi prima e del servizio idrico integrato dopo, riguardanti la gestione delle varie fasi di quantificazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, tra cui la la , la Tari ed i Per_1 Per_2
Canoni idrici per la concessione di acqua potabile;
che, con ordine di servizio del dirigente del settore di appartenenza, datato 5.5.2011, prot.n. 9282, è stato ufficializzato l'incarico di responsabile del servizio idrico integrato con “carico dell'istruttoria primaria dei procedimenti”; che, nota prot. 339 del 09.01.2014, il dirigente del Settore 3°, del quale faceva parte il servizio idrico da lui condotto, ha attestato lo svolgimento, da parte sua, dell'incarico del servizio di che trattasi dal 5.4.2011 e di responsabile del servizio tributi dal 28.4.2009; che, con nota prot. 13955 del 31.08.2021, egli è stato nominato dal sindaco responsabile referente tecnico e responsabile della sicurezza del SII, acronimo di “Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi al mercato dell'energia elettrica e del gas”; che, con certificato del 08.04.2021, il dirigente del Settore pro-tempore ha attestato ancora una volta lo svolgimento delle mansioni istruttorie attinenti alla elaborazione dei ruoli tributari, alla bollettazione, alle variazioni anagrafiche, alla preparazione dei ruoli coattivi, alla elaborazioni di discarichi esattoriali, al ricevimento del pubblico, alla delega di firma di atti pubblici interni ed esterni;
che, nello svolgimento dei
2 superiori incarichi, egli ha svolto le mansioni di istruttore di competenza dei rispettivi servizi fino all'adozione dei provvedimenti conclusivi, curando in piena autonomia il lavoro assegnato e le relazioni con gli organi e uffici esterni all'Ente.
Tanto premesso ed assunto di avere svolto le mansioni superiori di istruttore amministrativo di categoria C, il ricorrente ha domandato al Giudice adito ex artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 8 del C.C.N.L. del Comparto Enti locali del 14.09.2020 di: accertare e dichiarare di avere svolto mansioni di istruttore amministrativo appartenenti alla categoria professionale C del Comparto Regioni ed enti locali a far data dall'anno 2008, o dalla diversa data che sarà acclarata nel corso di giudizio;
accertare e dichiarare, quindi, il suo diritto a percepire le relative differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, oltre oneri riflessi, il rateo di tredicesima, il ricalcolo in proporzione del Tfr, oltre alle differenze maturande nel corso del giudizio e le somme maturate per il periodo 2008-2016; condannare, per l'effetto, il al pagamento della somma 13.631,04, per il periodo 2016-2021, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme maturande, oneri riflessi, il rateo tredicesima, o, in via gradata, condannarlo al pagamento della diversa somma che sarà determinata nel corso del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in CP_1
giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese economiche anteriori al quinquennio antecedente la data di proposizione del ricorso e rilevando, in proposito, la mancanza di prova della notifica dell'atto di diffida del 24.09.2021.
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande, richiamando il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, stigmatizzando la produzione in giudizio di atti e documenti ufficiali del , non acquisiti in osservanza Controparte_1
delle garanzie formali previste dalla legge, censurando il decreto sindacale n. 29 del
26.04.2011, con il quale il sig. è stato individuato quale responsabile del servizio Pt_1
idrico integrato (perché tale decreto, se inteso come attributivo di mansioni superiori, sarebbe “nullo” o “illegittimo” in quanto “adottato in assenza dei presupposti di legge”) e deducendo che, comunque, i compiti di fatto espletati dal ricorrente erano e sono inquadrabili nelle mansioni proprie della categoria B, e ciò con riferimento alle attività di accertatore tributario, di formazione dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi comunali, di firma dei documenti su delega, di responsabile del servizio idrico integrato,
3 di stipula di contratti per la fornitura di acqua e di intrattenimento dei rapporti con l'utenza; la resistente, infine, ha evidenziato che al ricorrente “non è stata affidata autonomia decisionale e conseguente piena responsabilità degli atti adottati, essendo stata riservata ogni responsabilità per l'adozione del provvedimento finale al dirigente.”.
Espletata attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata tempestivamente dal CP_1
resistente.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e amministrativa, da cui non v'è ragione di discostarsi, “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2011, n.
8057).
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, infatti, la prescrizione breve quinquennale concerne non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche ogni altra pretesa creditoria avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da cause autonome rispetto al medesimo, o dalla responsabilità datoriale (Cass.
Sez. lav. n. 1575/2010).
La ratio della prescrizione quinquennale è quella di liberare il debitore da obbligazioni scadute e non tempestivamente richieste dal creditore, laddove queste abbiano carattere periodico, quali la retribuzione e altri emolumenti accessori - compresi i compensi per lavoro straordinario e per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori - e derivino da un'unica causa solutoria, come il rapporto di lavoro.
I crediti di natura retributiva per differenze retributive connesse allo svolgimento delle mansioni superiori, quindi, sono soggetti alla prescrizione quinquennale;
secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, invece, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore è invece soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 8057/11 e n. 7116/2005).
4 Tale assunto, tuttavia, non incide sulla sottoposizione al termine quinquennale dei diritti azionati dal ricorrente, atteso che oggetto principale del presente giudizio è il riconoscimento dei crediti retributivi derivanti dall'allegato svolgimento di mansioni riconducibili a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente rivestito.
Il ricorrente, correttamente, non ha chiesto anche l'attribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., che nella specie sarebbe stata in ogni caso preclusa dall'art. 52
d.lgs. n. 165/2001, venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego.
Rilevata, per le ragioni esposte, la soggezione delle pretese oggetto del presente giudizio al termine di prescrizione quinquennale, va ricordato che il medesimo decorre, ove il rapporto sia assistito, come nella fattispecie, dalla garanzia della stabilità, dalla data di maturazione di ciascun credito, quindi anche in costanza del rapporto di lavoro (cfr. Corte
Costituzionale n. 143/2011 e n. 174/1972).
Nella specie, il primo atto interruttivo documentato è costituito dall'atto di diffida del
24.09.2021 (v. doc. all.to al n. 19 del ricorso), inviato in pari data a mezzo pec al protocollo generale del (v. doc. all.to alla nota di trattazione del 16.09.2024); il Controparte_1
ricorso introduttivo del presente giudizio è stato poi depositato in data 04.01.2022 (v. doc. all.to alla memoria di costituzione).
Di conseguenza, vanno dichiarate prescritte tutte le pretese anteriori al quinquennio antecedente la notifica dell'atto di diffida e, quindi, i crediti anteriori al 24.09.2016.
Quanto alle modalità di acquisizione della prova a mezzo pec della notifica del suddetto atto di diffida, come detto, la parte resistente lamenta la tardività della relativa offerta in produzione, perché il citato documento è stato allegato dal ricorrente soltanto in corso di causa, con la nota di trattazione del 16.09.2024, anziché unitamente all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente produzione di un effetto preclusivo sul punto.
Nonostante tale indubitabile circostanza, non trattandosi di documento sopravvenuto in corso di causa, si ritiene necessario disporre ex art. 421 c.p.c. l'ammissione dell'attestazione di avvenuta consegna a mezzo pec del suddetto atto di diffida, atteso che già nell'atto introduttivo l'attore ha fornito una pista probatoria al riguardo, deducendo di avere notificato alla controparte un atto interruttivo della prescrizione e producendo copia di tale atto.
In proposito, si deve rammentare che, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del
5 giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n.
26597 del 2020) -nella specie, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, ma la stessa può essere superata per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto,
Cass. n. 12902 del 2015); è, infatti, da rimarcarsi che nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573 del 2020, Cass. n. 1995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) e potendo financo disporre d'ufficio “in qualsiasi momento” l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353); invero, per quanto concerne
i poteri del giudice in ordine all' ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell'art. 421 c.p.c. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza
e nell'assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013; Cass. n. 13353 del 2012)”
(Cass. Sez. lav. 10.11.2022, n. 33108).
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
Come detto, il ricorrente, dipendente di ruolo appartenente alla figura professionale di operatore terminale (ex esecutore amministrativo/applicato dattilografo) e con attuale
6 inquadramento nella categoria B, posizione economica B5, ha dedotto di avere svolto mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di collaboratore di categoria C.
3.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, ha patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di
7 integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio
1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore
(Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che è consentito lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rientrante nella medesima area o categoria di inquadramento, non già tra diverse aree, non consentendo, ad esempio, l'affidamento non retribuito di mansioni dirigenziali a funzionari.
Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile
8 adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, gli ordini di servizio ed i provvedimenti versati in atti non potendo essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori, essi non menzionando la qualifica, categoria o area funzionale nella quale inquadrare le mansioni assegnate al lavoratore e le altre condizioni previste dal suddetto art. 52, comma 2: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass.
Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez. Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo
9 di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione
o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141 e, da ultimo, Cass. Sez. lav. 01.09.2022, n. 25848, secondo la quale
“in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa
o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav.,
10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria
e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima
10 area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.;
Cass. Sez. lav., 26.01.2017, n. 2011).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016,
n. 12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Va poi evidenziato che, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere
11 quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, poi, in materia di pubblico impiego privatizzato (così come, del resto, nel settore del lavoro privato), il
Giudice è chiamato a svolgere un procedimento logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; più di recente, si veda altresì Cass. Sez. lav. 03.01.2024, n. 145, secondo cui “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”); ed ancora, si è ulteriormente precisato che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato il c.d. giudizio trifasico “deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili” (Cass.
Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”; “circostanze queste che ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate) nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione ex art.
12 416 c.p.c. dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).” (Cass. civile
Sez. unite, 11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav.,
16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza,
e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382;
Cass. Sez. lav., 17.9.2008, n. 23741; da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n.
25772, secondo cui “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità”).
3.2. Ciò esposto in merito al quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia, giova adesso richiamare le disposizioni della disciplina collettiva di riferimento.
Il sistema di classificazione del personale disciplinato dagli artt. 3 e ss. del C.C.N.L. del
Comparto “Regioni ed Enti locali” del 31.03.1999, mai modificato, sostituito o integrato nel corso degli anni e confermato dall'art. 12 del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni Locali” del 21.05.2018, prevede l'istituzione di quattro categorie, e cioè, in ordine di crescente contenuto professionale, le categorie A, B, C e D;
all'interno della categoria D è altresì prevista un'area delle posizioni organizzative.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una suddivisione in posizioni economiche, con possibilità di una progressione orizzontale da una posizione economica all'altra e di una progressione verticale da una categoria all'altra.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A al medesimo contratto collettivo, nelle quali sono descritti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
i profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nello specifico, l'allegato A al C.C.N.L. del 31.03.1999 stabilisce che appartengono alla categoria B (nella quale sono transitati i dipendenti già appartenenti alla 4° e alla 5°
13 qualifica funzionale), cioè la categoria nella quale è inquadrato il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
relazioni con gli utenti di natura diretta.”, come, ad esempio, il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax
e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza” o che “collabora … alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”; appartengono, a titolo esemplificativo, alla categoria B i profili di “addetto all'archivio” e di “operatori
CED”.
Secondo il medesimo allegato A, invece, appartengono alla categoria C (nella quale sono transitati i dipendenti già inquadrati nella 6° qualifica funzionale), cioè la categoria alla quale anela il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i lavoratori “che, anche coordinando altri addetti,” provvedono “alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza” e i lavoratori che svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del
14 profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e, in particolare, coloro che svolgono attività di “geometra, ragioniere” o “istruttore amministrativo”.
3.3. Ciò detto in ordine alla disciplina pattizia di riferimento, esaminiamo adesso le risultanze istruttorie.
Sotto il profilo strettamente documentale, emerge quanto segue: con decreto sindacale n. 29 del 26.04.2011 (v. doc. n. 4 fasc. ric.), contenente una direttiva per gli organi amministrativi, il sig. è stato individuato quale dipendente cui Pt_1 affidare la “responsabilità” del servizio idrico integrato, “con carico dell'istruttoria primaria dei procedimenti e riservando al dirigente l'adozione dei provvedimenti finali”, dando atto che, in virtù dell'ordine di servizio prot. 195/3° S.O. del 14.07.1995, il predetto si era occupato del caricamento dei bollettini di pagamento, del riscontro dei pagamenti, delle variazioni anagrafiche, della predisposizione degli elenchi e dei ruoli degli utenti morosi, della bollettazione e dell'inserimento dei dati di tutti i tributi nel sistema informatizzato dell'Ente, e che, con determina dirigenziale n. 11 del 28.10.2009, allo stesso era stato attribuito il compito “accertatore tributario” del comune, “con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione” del
“verbale di accertamento”, la predisposizione degli elenchi e dei ruoli degli utenti morosi, la bollettazione;
con ordine di servizio del dirigente del settore di appartenenza, prot.n. 9282 del 05.05.2011
(v. doc. n. 5 fasc. ric.), è stata data attuazione al citato decreto sindacale, affidando al ricorrente l'incarico di responsabile del servizio idrico integrato con “carico dell'istruttoria primaria dei procedimenti”; con certificato prot. 339 del 09.01.2014 (v. doc. n. 8 fasc. ric.), il dirigente del 3° Settore ha attestato che il sig. svolgeva l'incarico di responsabile del servizio idrico Pt_1
integrato dal 05.04.2011 e di responsabile del servizio tributi dal 28.4.2009, svolgendo le relative mansioni “in piena autonomia” e “assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti, curando altresì le relazioni con gli organi e uffici esterni all'Ente, curando
i rapporti in maniera diretta con l'utenza anche attraverso interlocuzioni formali attraverso corrispondenza cartacea ed elettronica”; con certificato del 08.04.2021 (v. doc. n. 18 fasc. ric.), il dirigente del 3° Settore ha nuovamente attestato che l'attore svolgeva mansioni istruttorie consistenti nella elaborazione dei ruoli tributari, nella bollettazione, nelle variazioni anagrafiche, nella
15 preparazione dei ruoli coattivi, nella elaborazione dei discarichi esattoriali, nel ricevimento del pubblico e nella firma di “atti pubblici interni ed esterni” su “delega”.
Dalla ulteriore corposa documentazione prodotta dal ricorrente in relazione agli anni 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (v. doc. 10, 11, 12, 13, 14 e 17 fasc. ric.), poi, si desume che lo stesso si è occupato della predisposizione dei ruoli coattivi delle imposte e delle tariffe non pagate del servizio idrico (venendo menzionato nei ruoli quale “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”), della elaborazione degli avvisi di accertamento della vasa (apparendo in tali avvisi, tramite apposizione di timbro e sigla, quale Per_2
“accertatore tributario”), della redazione e della sottoscrizione dei verbali di accertamento della T.A.R.I. evasa (firmando tali verbali quale “accertatore tributario”), della redazione e della sottoscrizione (quale “responsabile del servizio idrico integrato”) delle concessioni per la fornitura di acqua potabile, della predisposizione e della sottoscrizione (quale
“responsabile del servizio idrico integrato”) dei solleciti di pagamento per gli utenti morosi, della tenuta della corrispondenza con enti e autorità varie (quali la Regione Sicilia, la Federconsumatori, l'Autorità per l'energia, ecc.) e con privati cittadini, sottoscrivendo i relativi atti o quale “responsabile del servizio idrico integrato” o quale “accertatore tributario”.
Dal canto loro, le deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'attività istruttoria hanno pianamente corroborato l'assunto attoreo: invero, i testi (già dirigente Testimone_1 dell'Ufficio Ragioneria e tasse del comune di ) e (collega del CP_1 Testimone_2 ricorrente), invero, hanno univocamente ribadito che l'attore disimpegnava le mansioni descritte in ricorso, occupandosi “in autonomia della fase procedimentale” e “delle relazioni dirette con l'utenza, definendo i relativi procedimenti”, sebbene il teste Tes_1 abbia precisato che “la responsabilità dei provvedimenti aventi rilevanza esterna in relazione a tutte le attività indicate era” del dirigente;
la teste poi, ha specificato Tes_2 che il sig. curava “le istruttorie relative a qualunque procedimento Pt_1 amministrativo” e prendeva le relative “decisioni”, indicandole “cosa fare”.
3.4. Ebbene, deve ritenersi che, sulla scorta della documentazione versata in atti e delle risultanze della compiuta attività istruttoria orale, sia stato dimostrato lo svolgimento, in modo continuativo e prevalente, se non addirittura in modo esclusivo, di mansioni quantomeno riconducibili alla figura professionale di istruttore amministrativo di categoria
C.
16 Deve invero reputarsi che il ricorrente abbia continuativamente espletato mansioni impiegatizie di concetto, “in piena autonomia” e “assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti”, quasi sempre sottoscrivendo personalmente e direttamente gli atti ed i provvedimenti ovvero (ad esempio, per quanto riguarda i ruoli coattivi) predisponendone in autonomia il contenuto e, in ogni caso, coordinando altre unità di personale a lui sottoposte.
Trattasi di compiti assai impegnativi e significativi, svolti in autonomia operativa e decisionale, certamente assai diversi da quelli, meramente d'ordine ed esecutivi, propri del personale di categoria B, alla quale appartiene il ricorrente, compiti consistenti, per quello che rileva in questa sede, nella semplice “redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura” o nella “spedizione di fax e telefax” o nella gestione del protocollo o “degli archivi e degli schedari”.
Si tratta di mansioni sicuramente inquadrabili nella categoria C alla quale aspira il ricorrente, alla quale, come già detto, appartengono i lavoratori che “svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta …”.
Il fatto che le mansioni superiori siano state svolte in via pressochè esclusiva o, quantomeno, in via continuativa e prevalente rispetto a quelle proprie della sua figura professionale di operatore-dattilografo, peraltro, è desumibile con certezza dalla lunga durata, pluriennale, dello svolgimento delle predette mansioni, dalla mancata segnalazione di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate e dal succedersi negli anni dei provvedimenti che hanno attribuito o riconosciuto i compiti di fatto espletati.
4. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alle differenze retributive tra la retribuzione effettivamente goduta e quella propria della categoria di inquadramento delle mansioni in concreto espletate.
17 Per quanto concerne la quantificazione delle relative spettanze, appare corretta la notazione del comune resistente secondo la quale il sig. era ed è inquadrato nella categoria Pt_1
B, posizione economica B3 (per poi transitare, da ultimo, nella posizione B5), per cui le differenze retributive da riconoscere sono quelle tra lo stipendio di tale categoria B3 (e non già B1, come affermato in ricorso) e quello proprio della categoria C1, per cui, come determinato nella nota allegata al n. 6 della memoria di costituzione, la somma spettante per l'intero periodo in contestazione è pari ad euro 7.390,91, con la precisazione, rispetto a quanto indicato nella suddetta nota, che: a) per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 le spettanze ineriscono alle intere annualità; b) per l'anno 2016 sono da riconoscere solo le differenze (pari ad euro 332,86, compreso il rateo di tredicesima mensilità) maturate per i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre, atteso che i crediti maturati sino al 24.09.2016 sono prescritti;
c) nessuna somma va calcolata per l'anno 2022, stante che il ricorso è stato proposto in data 22.12.2021.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del resistente soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7881/2021 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara prescritti i crediti retributivi anteriori al 24.09.2016; accerta e dichiara che, nel periodo dal 24.09.2016 al 22.12.2021, ha Parte_1
svolto mansioni superiori, rispetto a quelle proprie del suo livello di inquadramento, sussumibili nella categoria C1; condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, della somma di euro 7.390,91, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
condanna il comune resistente al versamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano complessivamente in euro 2.695,00, oltre I.V.A., CP.A.
e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 23 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7881/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Caggegi Angelo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere dipendente del resistente dal 31.12.1991, con CP_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di operatore terminale (ex esecutore amministrativo/applicato dattilografo) e con inquadramento nella categoria B;
di avere svolto, a partire dal 2008, le mansioni proprie della qualifica di istruttore di categoria C;
di essere stato incaricato della responsabilità del servizio tributi del di a far data dall'anno 2009; che, con decreto sindacale n. 29 del CP_1 CP_1
26.4.2011, egli è stato individuato quale professionalità cui affidare la gestione del servizio idrico integrato;
di essersi occupato di compiti di accertamento, di contestazione, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento dei tributi riguardanti il detto
1 servizio, la predisposizione degli elenchi e dei ruoli d'imposta conclusivi degli utenti morosi, il recupero dei ruoli pregressi, la bollettazione, l'inserimento dati di tutti i tributi nel sistema informatizzato dell'Ente, la trasmissione dei ruoli alla società Equitalia spa per l'avvio della riscossione coattiva, del discarico dei ruoli e delle relative comunicazioni con gli utenti esterni, degli atti di accertamento della tassa rifiuti solidi urbani, ad es. per omesso o infedele dichiarazione, oltre che della sottoscrizione delle concessioni di acqua potabile in cui il ricorrente interveniva a conclusione del relativo procedimento in quanto soggetto responsabile del servizio idrico;
che, nella detta qualità, sottoscriveva il relativo contratto di concessione in nome e per conto del resistente;
di essersi ancor occupato della CP_1
redazione e della sottoscrizione, sempre nella veste di responsabile del servizio idrico integrato del di solleciti, discarichi, ruoli, attestazioni e riscontri a richieste di CP_1
privati; che il citato decreto sindacale precisava, altresì, che con determina dirigenziale n.
11 del 28.10.2009, egli era stato investito della qualifica di accertatore tributario e che con altri, precedenti, ordini di servizio era stato incaricato delle mansioni poc'anzi elencate;
che dal 2009, quindi, egli ha svolto in piena autonomia le mansioni di accertatore tributario, consistenti nell'istruttoria dei procedimenti di competenza del servizio tributi prima e del servizio idrico integrato dopo, riguardanti la gestione delle varie fasi di quantificazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, tra cui la la , la Tari ed i Per_1 Per_2
Canoni idrici per la concessione di acqua potabile;
che, con ordine di servizio del dirigente del settore di appartenenza, datato 5.5.2011, prot.n. 9282, è stato ufficializzato l'incarico di responsabile del servizio idrico integrato con “carico dell'istruttoria primaria dei procedimenti”; che, nota prot. 339 del 09.01.2014, il dirigente del Settore 3°, del quale faceva parte il servizio idrico da lui condotto, ha attestato lo svolgimento, da parte sua, dell'incarico del servizio di che trattasi dal 5.4.2011 e di responsabile del servizio tributi dal 28.4.2009; che, con nota prot. 13955 del 31.08.2021, egli è stato nominato dal sindaco responsabile referente tecnico e responsabile della sicurezza del SII, acronimo di “Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi al mercato dell'energia elettrica e del gas”; che, con certificato del 08.04.2021, il dirigente del Settore pro-tempore ha attestato ancora una volta lo svolgimento delle mansioni istruttorie attinenti alla elaborazione dei ruoli tributari, alla bollettazione, alle variazioni anagrafiche, alla preparazione dei ruoli coattivi, alla elaborazioni di discarichi esattoriali, al ricevimento del pubblico, alla delega di firma di atti pubblici interni ed esterni;
che, nello svolgimento dei
2 superiori incarichi, egli ha svolto le mansioni di istruttore di competenza dei rispettivi servizi fino all'adozione dei provvedimenti conclusivi, curando in piena autonomia il lavoro assegnato e le relazioni con gli organi e uffici esterni all'Ente.
Tanto premesso ed assunto di avere svolto le mansioni superiori di istruttore amministrativo di categoria C, il ricorrente ha domandato al Giudice adito ex artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 8 del C.C.N.L. del Comparto Enti locali del 14.09.2020 di: accertare e dichiarare di avere svolto mansioni di istruttore amministrativo appartenenti alla categoria professionale C del Comparto Regioni ed enti locali a far data dall'anno 2008, o dalla diversa data che sarà acclarata nel corso di giudizio;
accertare e dichiarare, quindi, il suo diritto a percepire le relative differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, oltre oneri riflessi, il rateo di tredicesima, il ricalcolo in proporzione del Tfr, oltre alle differenze maturande nel corso del giudizio e le somme maturate per il periodo 2008-2016; condannare, per l'effetto, il al pagamento della somma 13.631,04, per il periodo 2016-2021, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme maturande, oneri riflessi, il rateo tredicesima, o, in via gradata, condannarlo al pagamento della diversa somma che sarà determinata nel corso del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in CP_1
giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese economiche anteriori al quinquennio antecedente la data di proposizione del ricorso e rilevando, in proposito, la mancanza di prova della notifica dell'atto di diffida del 24.09.2021.
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande, richiamando il principio dell'equivalenza formale delle mansioni, stigmatizzando la produzione in giudizio di atti e documenti ufficiali del , non acquisiti in osservanza Controparte_1
delle garanzie formali previste dalla legge, censurando il decreto sindacale n. 29 del
26.04.2011, con il quale il sig. è stato individuato quale responsabile del servizio Pt_1
idrico integrato (perché tale decreto, se inteso come attributivo di mansioni superiori, sarebbe “nullo” o “illegittimo” in quanto “adottato in assenza dei presupposti di legge”) e deducendo che, comunque, i compiti di fatto espletati dal ricorrente erano e sono inquadrabili nelle mansioni proprie della categoria B, e ciò con riferimento alle attività di accertatore tributario, di formazione dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi comunali, di firma dei documenti su delega, di responsabile del servizio idrico integrato,
3 di stipula di contratti per la fornitura di acqua e di intrattenimento dei rapporti con l'utenza; la resistente, infine, ha evidenziato che al ricorrente “non è stata affidata autonomia decisionale e conseguente piena responsabilità degli atti adottati, essendo stata riservata ogni responsabilità per l'adozione del provvedimento finale al dirigente.”.
Espletata attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata tempestivamente dal CP_1
resistente.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e amministrativa, da cui non v'è ragione di discostarsi, “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2011, n.
8057).
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, infatti, la prescrizione breve quinquennale concerne non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche ogni altra pretesa creditoria avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da cause autonome rispetto al medesimo, o dalla responsabilità datoriale (Cass.
Sez. lav. n. 1575/2010).
La ratio della prescrizione quinquennale è quella di liberare il debitore da obbligazioni scadute e non tempestivamente richieste dal creditore, laddove queste abbiano carattere periodico, quali la retribuzione e altri emolumenti accessori - compresi i compensi per lavoro straordinario e per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori - e derivino da un'unica causa solutoria, come il rapporto di lavoro.
I crediti di natura retributiva per differenze retributive connesse allo svolgimento delle mansioni superiori, quindi, sono soggetti alla prescrizione quinquennale;
secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, invece, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore è invece soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 8057/11 e n. 7116/2005).
4 Tale assunto, tuttavia, non incide sulla sottoposizione al termine quinquennale dei diritti azionati dal ricorrente, atteso che oggetto principale del presente giudizio è il riconoscimento dei crediti retributivi derivanti dall'allegato svolgimento di mansioni riconducibili a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente rivestito.
Il ricorrente, correttamente, non ha chiesto anche l'attribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., che nella specie sarebbe stata in ogni caso preclusa dall'art. 52
d.lgs. n. 165/2001, venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego.
Rilevata, per le ragioni esposte, la soggezione delle pretese oggetto del presente giudizio al termine di prescrizione quinquennale, va ricordato che il medesimo decorre, ove il rapporto sia assistito, come nella fattispecie, dalla garanzia della stabilità, dalla data di maturazione di ciascun credito, quindi anche in costanza del rapporto di lavoro (cfr. Corte
Costituzionale n. 143/2011 e n. 174/1972).
Nella specie, il primo atto interruttivo documentato è costituito dall'atto di diffida del
24.09.2021 (v. doc. all.to al n. 19 del ricorso), inviato in pari data a mezzo pec al protocollo generale del (v. doc. all.to alla nota di trattazione del 16.09.2024); il Controparte_1
ricorso introduttivo del presente giudizio è stato poi depositato in data 04.01.2022 (v. doc. all.to alla memoria di costituzione).
Di conseguenza, vanno dichiarate prescritte tutte le pretese anteriori al quinquennio antecedente la notifica dell'atto di diffida e, quindi, i crediti anteriori al 24.09.2016.
Quanto alle modalità di acquisizione della prova a mezzo pec della notifica del suddetto atto di diffida, come detto, la parte resistente lamenta la tardività della relativa offerta in produzione, perché il citato documento è stato allegato dal ricorrente soltanto in corso di causa, con la nota di trattazione del 16.09.2024, anziché unitamente all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente produzione di un effetto preclusivo sul punto.
Nonostante tale indubitabile circostanza, non trattandosi di documento sopravvenuto in corso di causa, si ritiene necessario disporre ex art. 421 c.p.c. l'ammissione dell'attestazione di avvenuta consegna a mezzo pec del suddetto atto di diffida, atteso che già nell'atto introduttivo l'attore ha fornito una pista probatoria al riguardo, deducendo di avere notificato alla controparte un atto interruttivo della prescrizione e producendo copia di tale atto.
In proposito, si deve rammentare che, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del
5 giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n.
26597 del 2020) -nella specie, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, ma la stessa può essere superata per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto,
Cass. n. 12902 del 2015); è, infatti, da rimarcarsi che nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573 del 2020, Cass. n. 1995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) e potendo financo disporre d'ufficio “in qualsiasi momento” l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353); invero, per quanto concerne
i poteri del giudice in ordine all' ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell'art. 421 c.p.c. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza
e nell'assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013; Cass. n. 13353 del 2012)”
(Cass. Sez. lav. 10.11.2022, n. 33108).
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
Come detto, il ricorrente, dipendente di ruolo appartenente alla figura professionale di operatore terminale (ex esecutore amministrativo/applicato dattilografo) e con attuale
6 inquadramento nella categoria B, posizione economica B5, ha dedotto di avere svolto mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di collaboratore di categoria C.
3.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, ha patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di
7 integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio
1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore
(Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che è consentito lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rientrante nella medesima area o categoria di inquadramento, non già tra diverse aree, non consentendo, ad esempio, l'affidamento non retribuito di mansioni dirigenziali a funzionari.
Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile
8 adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, gli ordini di servizio ed i provvedimenti versati in atti non potendo essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori, essi non menzionando la qualifica, categoria o area funzionale nella quale inquadrare le mansioni assegnate al lavoratore e le altre condizioni previste dal suddetto art. 52, comma 2: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass.
Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez. Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo
9 di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione
o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141 e, da ultimo, Cass. Sez. lav. 01.09.2022, n. 25848, secondo la quale
“in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa
o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav.,
10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria
e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima
10 area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.;
Cass. Sez. lav., 26.01.2017, n. 2011).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016,
n. 12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Va poi evidenziato che, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere
11 quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, poi, in materia di pubblico impiego privatizzato (così come, del resto, nel settore del lavoro privato), il
Giudice è chiamato a svolgere un procedimento logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; più di recente, si veda altresì Cass. Sez. lav. 03.01.2024, n. 145, secondo cui “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”); ed ancora, si è ulteriormente precisato che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato il c.d. giudizio trifasico “deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili” (Cass.
Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”; “circostanze queste che ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate) nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione ex art.
12 416 c.p.c. dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).” (Cass. civile
Sez. unite, 11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav.,
16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza,
e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382;
Cass. Sez. lav., 17.9.2008, n. 23741; da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n.
25772, secondo cui “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità”).
3.2. Ciò esposto in merito al quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia, giova adesso richiamare le disposizioni della disciplina collettiva di riferimento.
Il sistema di classificazione del personale disciplinato dagli artt. 3 e ss. del C.C.N.L. del
Comparto “Regioni ed Enti locali” del 31.03.1999, mai modificato, sostituito o integrato nel corso degli anni e confermato dall'art. 12 del C.C.N.L. del Comparto “Funzioni Locali” del 21.05.2018, prevede l'istituzione di quattro categorie, e cioè, in ordine di crescente contenuto professionale, le categorie A, B, C e D;
all'interno della categoria D è altresì prevista un'area delle posizioni organizzative.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una suddivisione in posizioni economiche, con possibilità di una progressione orizzontale da una posizione economica all'altra e di una progressione verticale da una categoria all'altra.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A al medesimo contratto collettivo, nelle quali sono descritti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
i profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nello specifico, l'allegato A al C.C.N.L. del 31.03.1999 stabilisce che appartengono alla categoria B (nella quale sono transitati i dipendenti già appartenenti alla 4° e alla 5°
13 qualifica funzionale), cioè la categoria nella quale è inquadrato il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
relazioni con gli utenti di natura diretta.”, come, ad esempio, il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax
e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza” o che “collabora … alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”; appartengono, a titolo esemplificativo, alla categoria B i profili di “addetto all'archivio” e di “operatori
CED”.
Secondo il medesimo allegato A, invece, appartengono alla categoria C (nella quale sono transitati i dipendenti già inquadrati nella 6° qualifica funzionale), cioè la categoria alla quale anela il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i lavoratori “che, anche coordinando altri addetti,” provvedono “alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza” e i lavoratori che svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del
14 profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e, in particolare, coloro che svolgono attività di “geometra, ragioniere” o “istruttore amministrativo”.
3.3. Ciò detto in ordine alla disciplina pattizia di riferimento, esaminiamo adesso le risultanze istruttorie.
Sotto il profilo strettamente documentale, emerge quanto segue: con decreto sindacale n. 29 del 26.04.2011 (v. doc. n. 4 fasc. ric.), contenente una direttiva per gli organi amministrativi, il sig. è stato individuato quale dipendente cui Pt_1 affidare la “responsabilità” del servizio idrico integrato, “con carico dell'istruttoria primaria dei procedimenti e riservando al dirigente l'adozione dei provvedimenti finali”, dando atto che, in virtù dell'ordine di servizio prot. 195/3° S.O. del 14.07.1995, il predetto si era occupato del caricamento dei bollettini di pagamento, del riscontro dei pagamenti, delle variazioni anagrafiche, della predisposizione degli elenchi e dei ruoli degli utenti morosi, della bollettazione e dell'inserimento dei dati di tutti i tributi nel sistema informatizzato dell'Ente, e che, con determina dirigenziale n. 11 del 28.10.2009, allo stesso era stato attribuito il compito “accertatore tributario” del comune, “con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione” del
“verbale di accertamento”, la predisposizione degli elenchi e dei ruoli degli utenti morosi, la bollettazione;
con ordine di servizio del dirigente del settore di appartenenza, prot.n. 9282 del 05.05.2011
(v. doc. n. 5 fasc. ric.), è stata data attuazione al citato decreto sindacale, affidando al ricorrente l'incarico di responsabile del servizio idrico integrato con “carico dell'istruttoria primaria dei procedimenti”; con certificato prot. 339 del 09.01.2014 (v. doc. n. 8 fasc. ric.), il dirigente del 3° Settore ha attestato che il sig. svolgeva l'incarico di responsabile del servizio idrico Pt_1
integrato dal 05.04.2011 e di responsabile del servizio tributi dal 28.4.2009, svolgendo le relative mansioni “in piena autonomia” e “assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti, curando altresì le relazioni con gli organi e uffici esterni all'Ente, curando
i rapporti in maniera diretta con l'utenza anche attraverso interlocuzioni formali attraverso corrispondenza cartacea ed elettronica”; con certificato del 08.04.2021 (v. doc. n. 18 fasc. ric.), il dirigente del 3° Settore ha nuovamente attestato che l'attore svolgeva mansioni istruttorie consistenti nella elaborazione dei ruoli tributari, nella bollettazione, nelle variazioni anagrafiche, nella
15 preparazione dei ruoli coattivi, nella elaborazione dei discarichi esattoriali, nel ricevimento del pubblico e nella firma di “atti pubblici interni ed esterni” su “delega”.
Dalla ulteriore corposa documentazione prodotta dal ricorrente in relazione agli anni 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (v. doc. 10, 11, 12, 13, 14 e 17 fasc. ric.), poi, si desume che lo stesso si è occupato della predisposizione dei ruoli coattivi delle imposte e delle tariffe non pagate del servizio idrico (venendo menzionato nei ruoli quale “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”), della elaborazione degli avvisi di accertamento della vasa (apparendo in tali avvisi, tramite apposizione di timbro e sigla, quale Per_2
“accertatore tributario”), della redazione e della sottoscrizione dei verbali di accertamento della T.A.R.I. evasa (firmando tali verbali quale “accertatore tributario”), della redazione e della sottoscrizione (quale “responsabile del servizio idrico integrato”) delle concessioni per la fornitura di acqua potabile, della predisposizione e della sottoscrizione (quale
“responsabile del servizio idrico integrato”) dei solleciti di pagamento per gli utenti morosi, della tenuta della corrispondenza con enti e autorità varie (quali la Regione Sicilia, la Federconsumatori, l'Autorità per l'energia, ecc.) e con privati cittadini, sottoscrivendo i relativi atti o quale “responsabile del servizio idrico integrato” o quale “accertatore tributario”.
Dal canto loro, le deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'attività istruttoria hanno pianamente corroborato l'assunto attoreo: invero, i testi (già dirigente Testimone_1 dell'Ufficio Ragioneria e tasse del comune di ) e (collega del CP_1 Testimone_2 ricorrente), invero, hanno univocamente ribadito che l'attore disimpegnava le mansioni descritte in ricorso, occupandosi “in autonomia della fase procedimentale” e “delle relazioni dirette con l'utenza, definendo i relativi procedimenti”, sebbene il teste Tes_1 abbia precisato che “la responsabilità dei provvedimenti aventi rilevanza esterna in relazione a tutte le attività indicate era” del dirigente;
la teste poi, ha specificato Tes_2 che il sig. curava “le istruttorie relative a qualunque procedimento Pt_1 amministrativo” e prendeva le relative “decisioni”, indicandole “cosa fare”.
3.4. Ebbene, deve ritenersi che, sulla scorta della documentazione versata in atti e delle risultanze della compiuta attività istruttoria orale, sia stato dimostrato lo svolgimento, in modo continuativo e prevalente, se non addirittura in modo esclusivo, di mansioni quantomeno riconducibili alla figura professionale di istruttore amministrativo di categoria
C.
16 Deve invero reputarsi che il ricorrente abbia continuativamente espletato mansioni impiegatizie di concetto, “in piena autonomia” e “assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti”, quasi sempre sottoscrivendo personalmente e direttamente gli atti ed i provvedimenti ovvero (ad esempio, per quanto riguarda i ruoli coattivi) predisponendone in autonomia il contenuto e, in ogni caso, coordinando altre unità di personale a lui sottoposte.
Trattasi di compiti assai impegnativi e significativi, svolti in autonomia operativa e decisionale, certamente assai diversi da quelli, meramente d'ordine ed esecutivi, propri del personale di categoria B, alla quale appartiene il ricorrente, compiti consistenti, per quello che rileva in questa sede, nella semplice “redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura” o nella “spedizione di fax e telefax” o nella gestione del protocollo o “degli archivi e degli schedari”.
Si tratta di mansioni sicuramente inquadrabili nella categoria C alla quale aspira il ricorrente, alla quale, come già detto, appartengono i lavoratori che “svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta …”.
Il fatto che le mansioni superiori siano state svolte in via pressochè esclusiva o, quantomeno, in via continuativa e prevalente rispetto a quelle proprie della sua figura professionale di operatore-dattilografo, peraltro, è desumibile con certezza dalla lunga durata, pluriennale, dello svolgimento delle predette mansioni, dalla mancata segnalazione di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate e dal succedersi negli anni dei provvedimenti che hanno attribuito o riconosciuto i compiti di fatto espletati.
4. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alle differenze retributive tra la retribuzione effettivamente goduta e quella propria della categoria di inquadramento delle mansioni in concreto espletate.
17 Per quanto concerne la quantificazione delle relative spettanze, appare corretta la notazione del comune resistente secondo la quale il sig. era ed è inquadrato nella categoria Pt_1
B, posizione economica B3 (per poi transitare, da ultimo, nella posizione B5), per cui le differenze retributive da riconoscere sono quelle tra lo stipendio di tale categoria B3 (e non già B1, come affermato in ricorso) e quello proprio della categoria C1, per cui, come determinato nella nota allegata al n. 6 della memoria di costituzione, la somma spettante per l'intero periodo in contestazione è pari ad euro 7.390,91, con la precisazione, rispetto a quanto indicato nella suddetta nota, che: a) per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 le spettanze ineriscono alle intere annualità; b) per l'anno 2016 sono da riconoscere solo le differenze (pari ad euro 332,86, compreso il rateo di tredicesima mensilità) maturate per i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre, atteso che i crediti maturati sino al 24.09.2016 sono prescritti;
c) nessuna somma va calcolata per l'anno 2022, stante che il ricorso è stato proposto in data 22.12.2021.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del resistente soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7881/2021 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara prescritti i crediti retributivi anteriori al 24.09.2016; accerta e dichiara che, nel periodo dal 24.09.2016 al 22.12.2021, ha Parte_1
svolto mansioni superiori, rispetto a quelle proprie del suo livello di inquadramento, sussumibili nella categoria C1; condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, della somma di euro 7.390,91, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
condanna il comune resistente al versamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano complessivamente in euro 2.695,00, oltre I.V.A., CP.A.
e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 23 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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