Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4528/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIA GIUSEPPE ALESSI N. 25, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA DANTE N. 322, presso lo studio dell'Avv. CAPASSO SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 7/6/2016 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11/10/2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 20/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 12/7/2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di Legge.
2) La casa coniugale ubicata in Palermo, via Messina Marine n. 811/F unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , CP_1 la quale la continuerà ad abitare in uno alla figlia Per_1
3) La figlia iene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 dimora prevalente presso la madre. Il padre terrà con sé la figlia secondo la seguente calendazione:
· a settimane alterne il Sabato dalle 10,00 sino alla Domenica dopo cena (e quindi esemplificativamente, ogni due settimane, il Sabato e la Domenica con pernottamento);
· Durante le festività (Natale 24/26 Dicembre, Capodanno 30 Dicembre/1
Gennaio, Epifania 4/6 Gennaio) ciascun genitore terrà con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza per 3 giorni consecutivi con prelievo alle
10,00 del primo giorno e riaccompagnamento alle 20,00 dell'ultimo giorno, mentre in occasione delle festività pasquali trascorrerà, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con prelievo alle
10,00 e riaccompagnamento alle 20,00;
· Durante l'estate per 7 giorni consecutivi ad Agosto, compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/6 di ogni anno;
· E' data, in ogni caso e comunque, facoltà ai coniugi di convenire concordemente, nell'interesse della figlia minore, altri e diversi periodi di frequentazione.
· E' data altresì facoltà al padre di sentire per telefono la figlia una volta al giorno nelle ore serali durante ciascuna settimana.
Occasionalmente la telefonata potrà essere sostituita dalla videochiamata
2 per non più di due volte a settimana.
Allorquando la figlia starà col padre, la madre potrà telefonarle una volta al giorno;
4) verserà a entro e non oltre il giorno 7 di Parte_1 CP_1 ogni mese, un assegno pari ad € 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e che sarà corrisposto mensilmente a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intrattenuto dalla sig.ra , il CP_1 cui codice IBAN è il seguente: [...];
5) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel protocollo sottoscritto tra Tribunale di Palermo e Ordine Avvocati Palermo;
6) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla i coniugi dichiarano di avere a pretendere per il mantenimento reciproco;
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto per la figlia minore;
8) Spese di giudizio compensate”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4528/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto dell'11/10/2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori
3 incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di PALERMO al n. 108,
p. 1, dell'anno 2016).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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