TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.4.2024, assunto in decisione in data 3.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, in via R. Fucini n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
dichiarare il divorzio, autorizzando il seguente accordo:
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita a Paderno Dugnano (MI), in via Fosse Ardeatine n.6 resta assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con il figlio.
2) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui il minore starà con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 18 del sabato sino alle ore 20 della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento del minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri del minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre/dall'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé il minore nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con il figlio o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo pagina 2 di 7 che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con il figlio in tale periodo.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di
Pasquetta.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
3.4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
4) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere al minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per lui per nessuna ragione.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
7) Il NO , entro il 28 giorno di ogni mese, corrisponderà alla NOa Parte_1 Parte_2
€ 300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del
[...] figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della NOa , la quale gli rilascerà una quietanza. Parte_2 pagina 3 di 7 7.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
7.2) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese di natura ordinaria, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio.
8) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
8.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: pagina 4 di 7 a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
8.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
8.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 5 di 7 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
8.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
8.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno a partire dal mese di gennaio 2026.
10) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
A) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
B) Avuto riguardo al fatto che i coniugi hanno stipulato in costanza di matrimonio vari prestiti nell'interesse della famiglia, la NOa entro il 30 di ogni mese corrisponderà al NO euro 100, sino a quando Pt_2 Pt_1 il marito non avrà estinto i prestiti stipulati dal medesimo in costanza di matrimonio
C) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato dalla moglie e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, dedotte quelle versate dall'altro coniuge per pagare il mutuo ivi domiciliato, sono di spettanza esclusiva della moglie.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 5.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (28.5.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 20.2.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Persona_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.4.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Satu Mare (Romania) in data 21.8.2010 (Atto n. 151, Parte II, Parte_2
Serie C anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.4.2024, assunto in decisione in data 3.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, in via R. Fucini n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
dichiarare il divorzio, autorizzando il seguente accordo:
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita a Paderno Dugnano (MI), in via Fosse Ardeatine n.6 resta assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con il figlio.
2) Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui il minore starà con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 18 del sabato sino alle ore 20 della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento del minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri del minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre/dall'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé il minore nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con il figlio o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo pagina 2 di 7 che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con il figlio in tale periodo.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di
Pasquetta.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
3.4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
4) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere al minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per lui per nessuna ragione.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
7) Il NO , entro il 28 giorno di ogni mese, corrisponderà alla NOa Parte_1 Parte_2
€ 300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario del
[...] figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della NOa , la quale gli rilascerà una quietanza. Parte_2 pagina 3 di 7 7.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
7.2) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese di natura ordinaria, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio.
8) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
8.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: pagina 4 di 7 a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
8.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
8.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 5 di 7 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
8.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
8.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno a partire dal mese di gennaio 2026.
10) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
A) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
B) Avuto riguardo al fatto che i coniugi hanno stipulato in costanza di matrimonio vari prestiti nell'interesse della famiglia, la NOa entro il 30 di ogni mese corrisponderà al NO euro 100, sino a quando Pt_2 Pt_1 il marito non avrà estinto i prestiti stipulati dal medesimo in costanza di matrimonio
C) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato dalla moglie e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, dedotte quelle versate dall'altro coniuge per pagare il mutuo ivi domiciliato, sono di spettanza esclusiva della moglie.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 5.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (28.5.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 20.2.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Persona_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.4.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Satu Mare (Romania) in data 21.8.2010 (Atto n. 151, Parte II, Parte_2
Serie C anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7