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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAROLIN CHIARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PAROLIN CHIARA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale di Vicenza, rigettata ogni istanza contraria accogliere le seguenti conclusioni:
1)disporre l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre con Per_1 Parte_1 collocazione prevalente dello stesso presso la residenza di quest'ultima;
2)disporre che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio in ambiente protetto sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti e secondo il calendario di visite all'uopo predisposto;
3)disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio nella somma di € 200,00 mensili o nella diversa somma che il Giudice riterrà congrua oltre al 50% delle spese straordinarie come da pagina 1 di 4 protocollo del Tribunale;
4)disporre il godimento dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali interamente alla madre, Parte_1
[...]
5) spese di lite rifuse o compensate”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/6/2024, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato l'[...] Per_1 dalla relazione con , alle condizioni ivi rassegnate. CP_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale con il convenuto e di aver Per avuto da lui il figlio nato nell'anno 2017 in Libia;
(ii) che il padre si era sempre disinteressato rispetto al figlio, che non frequentava più e per cui nemmeno versava alcuna somma, se non sporadicamente, a titolo di mantenimento;
chiedeva pertanto l'affido super esclusivo del figlio a sé, con visite protette padre – figlio presso i Servizi Sociali, posto che il padre non aveva mai instaurato una relazione con il figlio, con condanna del padre di versare un contributo al mantenimento mensile per il figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale e totale attribuzione dell'assegno unico e detrazioni fiscali in favore della madre.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 31 ottobre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia;
in via provvisoria ed urgente, veniva altresì affidato il minore in via esclusiva alla madre, con disciplina dei diritti di visita per il padre previo accordo con la stessa, ma subordinatamente al gradimento del figlio, oltre all'obbligo di versare il contributo al mantenimento per il figlio di euro
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale;
il Tribunale ammetteva le prove testi chieste ed autorizzava l'attrice al reperimento presso Inps dell'estratto previdenziale riferito al convenuto.
Successivamente, alla udienza del 18 marzo 2025 il Giudice Relatore sentiva la testimone Tes_1
e all'esito riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la rimessione al Collegio al
[...] giorno 9 ottobre 2025, udienza sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso e trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Ritiene il Collegio che vadano confermati i provvedimenti provvisori emessi in data 31/10/2024 quanto all'affidamento del minore (nato l'[...]) e quanto alla misura del contributo al Per_1 mantenimento ordinario e straordinario per la prole posto a carico del padre, di euro 200,00 mensili, pagina 2 di 4 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Anzitutto, va però messo in luce che la testimone escussa in giudizio ha dichiarato al Testimone_1
Tribunale che effettivamente si è disinteressato al figlio, sia dotto un profilo relazionale sia CP_1 sotto un profilo economico, ma ha altresì aggiunto di sapere che “A quanto so lei non gli fa vedere il figlio” (cfr. verbale d'udienza del 18/3/2025).
Sicché, pur dovendosi confermare la prospettazione di parte attrice per cui il padre si sia astenuto dal frequentare il figlio ed abbia così mostrato indifferenza rispetto alle esigenze di crescita e cura del Per figlio ciò che giustifica una regolamentazione di tipo esclusivo in favore della madre in deroga al criterio prescelto dall'ordinamento dell'affido condiviso del minore ai genitori di cui all'art. 337 ter
c.c., va comunque messo in luce che non sono emersi in giudizio i presupposti per disporre le chieste visite padre – figlio in forma protetta presso i Servizi Sociali competenti, atteso che non sono emersi e non sono stati provati profili di obiettivo pregiudizio per il minore imputabili al padre tali da ritenere necessaria una limitazione alla frequentazione del genitore così stringente.
Ritiene allora il Tribunale necessario prevedere, previo affido esclusivo alla madre e collocamento di Per presso la stessa, diritti di vista di lui con il padre per un giorno infrasettimanale, da dopo la scuola fino ad orario di cena (allorché verrà riaccompagnato a casa di e di un giorno nel Pt_1 weekend a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne (ogni 15 giorni), dalle ore 11.00 della mattina (o dopo scuola) fino ad orario di cena, allorché verrà riaccompagnato a casa della madre.
Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
Sotto il profilo economico va poi evidenziato quanto in appresso.
Va confermato l'assegno di mantenimento ordinario di euro 200,00 mensili, tenuto conto che dall'estratto previdenziale Inps depositato in giudizio emerge che il convenuto fino al 31/12/2024 (dal
2021) è stato impiegato presso Istituto Formazioni Pantere s.r.l. con reddito lordo di euro 20.000,00 annuali (cfr. doc. 16 attrice). Nulla invece risulta documentato rispetto all'attrice, che tuttavia alla udienza ha dichiarato davanti al Giudice Relatore di aver vissuto in passato nella casa del progetto
“Casa Samarcanda” e di essere attualmente alla ricerca di un'abitazione autonoma.
Ritiene dunque al Collegio di confermare l'assegno già determinato in sede di provvedimenti provvisori, comunque quantificato alla stregua del minimo riconosciuto dal Tribunale, che coincide peraltro con quanto oggetto di domanda giudiziale da parte dell'attrice.
Dato il collocamento del minore presso la madre, alla stessa spetterà altresì l'assegno unico di legge, pagina 3 di 4 come richiesto, nulla va disposto avuto riguardo alle detrazioni fiscali, rispetto alle quali nessuna statuizione giurisdizionale del Tribunale è dovuta essendo previste per legge.
Nulle sulle spese di lite, attesa la mancata opposizione del convenuto alla domanda proposta, da cui è derivata la linearità dell'attività processuale che ne è conseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore alla madre in via esclusiva, con collocamento presso la stessa. Per_1
2. DISPONE che il minore possa frequentare il padre secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- un giorno infrasettimanale, da dopo la scuola fino ad orario di cena (allorché verrà riaccompagnato a casa della madre);
- un giorno nel weekend a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne (ogni 15 giorni), dalle ore 11.00 della mattina (o dopo scuola) fino ad orario di cena, allorché verrà riaccompagnato a casa della madre.
Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario per il figlio minore la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
5. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice est.
FR RA
Il Presidente
IO RA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAROLIN CHIARA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PAROLIN CHIARA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale di Vicenza, rigettata ogni istanza contraria accogliere le seguenti conclusioni:
1)disporre l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre con Per_1 Parte_1 collocazione prevalente dello stesso presso la residenza di quest'ultima;
2)disporre che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio in ambiente protetto sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti e secondo il calendario di visite all'uopo predisposto;
3)disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio nella somma di € 200,00 mensili o nella diversa somma che il Giudice riterrà congrua oltre al 50% delle spese straordinarie come da pagina 1 di 4 protocollo del Tribunale;
4)disporre il godimento dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali interamente alla madre, Parte_1
[...]
5) spese di lite rifuse o compensate”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/6/2024, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento del figlio minore nato l'[...] Per_1 dalla relazione con , alle condizioni ivi rassegnate. CP_1
Rappresentava l'attrice: (i) di aver intrapreso una relazione sentimentale con il convenuto e di aver Per avuto da lui il figlio nato nell'anno 2017 in Libia;
(ii) che il padre si era sempre disinteressato rispetto al figlio, che non frequentava più e per cui nemmeno versava alcuna somma, se non sporadicamente, a titolo di mantenimento;
chiedeva pertanto l'affido super esclusivo del figlio a sé, con visite protette padre – figlio presso i Servizi Sociali, posto che il padre non aveva mai instaurato una relazione con il figlio, con condanna del padre di versare un contributo al mantenimento mensile per il figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale e totale attribuzione dell'assegno unico e detrazioni fiscali in favore della madre.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 31 ottobre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia;
in via provvisoria ed urgente, veniva altresì affidato il minore in via esclusiva alla madre, con disciplina dei diritti di visita per il padre previo accordo con la stessa, ma subordinatamente al gradimento del figlio, oltre all'obbligo di versare il contributo al mantenimento per il figlio di euro
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale;
il Tribunale ammetteva le prove testi chieste ed autorizzava l'attrice al reperimento presso Inps dell'estratto previdenziale riferito al convenuto.
Successivamente, alla udienza del 18 marzo 2025 il Giudice Relatore sentiva la testimone Tes_1
e all'esito riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la rimessione al Collegio al
[...] giorno 9 ottobre 2025, udienza sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso e trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Ritiene il Collegio che vadano confermati i provvedimenti provvisori emessi in data 31/10/2024 quanto all'affidamento del minore (nato l'[...]) e quanto alla misura del contributo al Per_1 mantenimento ordinario e straordinario per la prole posto a carico del padre, di euro 200,00 mensili, pagina 2 di 4 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale.
Anzitutto, va però messo in luce che la testimone escussa in giudizio ha dichiarato al Testimone_1
Tribunale che effettivamente si è disinteressato al figlio, sia dotto un profilo relazionale sia CP_1 sotto un profilo economico, ma ha altresì aggiunto di sapere che “A quanto so lei non gli fa vedere il figlio” (cfr. verbale d'udienza del 18/3/2025).
Sicché, pur dovendosi confermare la prospettazione di parte attrice per cui il padre si sia astenuto dal frequentare il figlio ed abbia così mostrato indifferenza rispetto alle esigenze di crescita e cura del Per figlio ciò che giustifica una regolamentazione di tipo esclusivo in favore della madre in deroga al criterio prescelto dall'ordinamento dell'affido condiviso del minore ai genitori di cui all'art. 337 ter
c.c., va comunque messo in luce che non sono emersi in giudizio i presupposti per disporre le chieste visite padre – figlio in forma protetta presso i Servizi Sociali competenti, atteso che non sono emersi e non sono stati provati profili di obiettivo pregiudizio per il minore imputabili al padre tali da ritenere necessaria una limitazione alla frequentazione del genitore così stringente.
Ritiene allora il Tribunale necessario prevedere, previo affido esclusivo alla madre e collocamento di Per presso la stessa, diritti di vista di lui con il padre per un giorno infrasettimanale, da dopo la scuola fino ad orario di cena (allorché verrà riaccompagnato a casa di e di un giorno nel Pt_1 weekend a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne (ogni 15 giorni), dalle ore 11.00 della mattina (o dopo scuola) fino ad orario di cena, allorché verrà riaccompagnato a casa della madre.
Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
Sotto il profilo economico va poi evidenziato quanto in appresso.
Va confermato l'assegno di mantenimento ordinario di euro 200,00 mensili, tenuto conto che dall'estratto previdenziale Inps depositato in giudizio emerge che il convenuto fino al 31/12/2024 (dal
2021) è stato impiegato presso Istituto Formazioni Pantere s.r.l. con reddito lordo di euro 20.000,00 annuali (cfr. doc. 16 attrice). Nulla invece risulta documentato rispetto all'attrice, che tuttavia alla udienza ha dichiarato davanti al Giudice Relatore di aver vissuto in passato nella casa del progetto
“Casa Samarcanda” e di essere attualmente alla ricerca di un'abitazione autonoma.
Ritiene dunque al Collegio di confermare l'assegno già determinato in sede di provvedimenti provvisori, comunque quantificato alla stregua del minimo riconosciuto dal Tribunale, che coincide peraltro con quanto oggetto di domanda giudiziale da parte dell'attrice.
Dato il collocamento del minore presso la madre, alla stessa spetterà altresì l'assegno unico di legge, pagina 3 di 4 come richiesto, nulla va disposto avuto riguardo alle detrazioni fiscali, rispetto alle quali nessuna statuizione giurisdizionale del Tribunale è dovuta essendo previste per legge.
Nulle sulle spese di lite, attesa la mancata opposizione del convenuto alla domanda proposta, da cui è derivata la linearità dell'attività processuale che ne è conseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA il minore alla madre in via esclusiva, con collocamento presso la stessa. Per_1
2. DISPONE che il minore possa frequentare il padre secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- un giorno infrasettimanale, da dopo la scuola fino ad orario di cena (allorché verrà riaccompagnato a casa della madre);
- un giorno nel weekend a scelta tra il sabato e la domenica, a settimane alterne (ogni 15 giorni), dalle ore 11.00 della mattina (o dopo scuola) fino ad orario di cena, allorché verrà riaccompagnato a casa della madre.
Le vacanze verranno passate con i genitori per una settimana ciascuno a Natale, compreso il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni e una settimana a Pasqua, compreso il giorno di Pasqua o il
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
oltre a due settimane non consecutive d'estate, previo accordo tra loro.
3. PONE a carico di l'obbligo di versare a a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario per il figlio minore la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
5. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice est.
FR RA
Il Presidente
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