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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18358 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15144 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
ILANO (MI), 08/07/1966), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GRAZIOLI LAURA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/08/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SILIPO FILOMENA e dell'avv. PERTOSA ANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 20/07/1996 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano le figlie Controparte_1 Per_1
(1996), economicamente autonoma, (2003) e (2005), Per_2 Per_3
entrambe studentesse, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 18/11/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi 3
e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 20/07/1996.
In ordine alle statuizioni accessorie, mette conto evidenziare che nessuno dei coniugi ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé, il si è già allontanato dalla casa familiare, di sua esclusiva CP_1
proprietà, e dal corrente mese conduce in locazione un appartamento al canone mensile di euro 1.600,00 in forza di un contratto nondimeno non prodotto, canone superiore rispetto a quello precedentemente corrisposto per altro immobile, pari ad euro 1.100,00 mensili;
le figlie maggiorenni ma non economicamente autonome e sono rimaste a vivere con la Per_2 Per_3
madre nella casa familiare che, deve, pertanto, essere a costei assegnata,
questione sulla quale, peraltro, non vi è contestazione alcuna.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge che la ricorrente ha percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito netto mensile pari a circa euro 2.400,00 per dodici mensilità e nell'anno d'imposta 2023 pari a circa euro 2.600,00 per dodici mensilità, derivante da lavoro dipendente e dalla locazione di un immobile in Chieti, mentre il resistente nel 2023 ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro
5.000,00 su dodici mensilità derivante da attività lavorativa e dalla locazione degli immobili di cui è proprietario, in parte pro quota in parte integralmente.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del CP_1
al 100%, in favore della ricorrente in ragione della coabitazione con le figlie e il collegio reputa equo porre a carico del padre l'obbligo Per_2 Per_3
di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle 4
predette figlie, a far data dalla domanda (10/4/2024), la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2024, comprensiva delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014.
In ragione del divario reddituale e patrimoniale esistente tra le parti il collegio reputa, altresì, equo porre il pagamento delle spese straordinarie afferenti le due figlie a carico del padre in misura del 75% e a carico della madre in misura del 25%, con le specificazioni tutte di cui al suindicato
Protocollo.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15144/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MILANO (MI), 08/07/1966) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM) 03/08/1969) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
20/07/1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 843, parte II, serie A01, anno 1996, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
5
assegna la casa familiare sita in Roma Piazza dell'Alberone n. 2 alla ricorrente dando atto che il coniuge se ne è già Parte_1
allontanato;
dispone che a far data dalla domanda (10/4/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di (2003) e Per_2
(2005), la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna Per_3
figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile
2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 75% e della madre nella misura del 25% il pagamento delle spese extra afferenti e Per_2 Per_3
con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15144 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
ILANO (MI), 08/07/1966), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GRAZIOLI LAURA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/08/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SILIPO FILOMENA e dell'avv. PERTOSA ANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 20/07/1996 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano le figlie Controparte_1 Per_1
(1996), economicamente autonoma, (2003) e (2005), Per_2 Per_3
entrambe studentesse, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 18/11/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi 3
e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto il 20/07/1996.
In ordine alle statuizioni accessorie, mette conto evidenziare che nessuno dei coniugi ha proposto domanda di assegno di mantenimento per sé, il si è già allontanato dalla casa familiare, di sua esclusiva CP_1
proprietà, e dal corrente mese conduce in locazione un appartamento al canone mensile di euro 1.600,00 in forza di un contratto nondimeno non prodotto, canone superiore rispetto a quello precedentemente corrisposto per altro immobile, pari ad euro 1.100,00 mensili;
le figlie maggiorenni ma non economicamente autonome e sono rimaste a vivere con la Per_2 Per_3
madre nella casa familiare che, deve, pertanto, essere a costei assegnata,
questione sulla quale, peraltro, non vi è contestazione alcuna.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge che la ricorrente ha percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito netto mensile pari a circa euro 2.400,00 per dodici mensilità e nell'anno d'imposta 2023 pari a circa euro 2.600,00 per dodici mensilità, derivante da lavoro dipendente e dalla locazione di un immobile in Chieti, mentre il resistente nel 2023 ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro
5.000,00 su dodici mensilità derivante da attività lavorativa e dalla locazione degli immobili di cui è proprietario, in parte pro quota in parte integralmente.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del CP_1
al 100%, in favore della ricorrente in ragione della coabitazione con le figlie e il collegio reputa equo porre a carico del padre l'obbligo Per_2 Per_3
di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle 4
predette figlie, a far data dalla domanda (10/4/2024), la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2024, comprensiva delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17/12/2014.
In ragione del divario reddituale e patrimoniale esistente tra le parti il collegio reputa, altresì, equo porre il pagamento delle spese straordinarie afferenti le due figlie a carico del padre in misura del 75% e a carico della madre in misura del 25%, con le specificazioni tutte di cui al suindicato
Protocollo.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15144/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MILANO (MI), 08/07/1966) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM) 03/08/1969) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
20/07/1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 843, parte II, serie A01, anno 1996, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
5
assegna la casa familiare sita in Roma Piazza dell'Alberone n. 2 alla ricorrente dando atto che il coniuge se ne è già Parte_1
allontanato;
dispone che a far data dalla domanda (10/4/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di (2003) e Per_2
(2005), la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna Per_3
figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile
2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 75% e della madre nella misura del 25% il pagamento delle spese extra afferenti e Per_2 Per_3
con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi