Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 13Articolo 15
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13 gennaio 1993
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25 novembre 1993
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , emanato ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
(( 3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1993, in relazione alle entrate acquisite per l'attivita' di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dalla legge 28 agosto 1989, n. 305 nonche' dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ))
Entrata in vigore il 25 novembre 1993