Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/11/2023, n. 6188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6188 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 06188/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04724/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4724 del 2020, proposto da
TO D'SO e ME AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno TO Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio De Luca e Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 12451/2020 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/01;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sigg.ri D’SO e AN, con il ricorso in disamina, hanno impugnato il provvedimento dell’Ufficio Tecnico del Comune di Anacapri del 25 agosto 2020, prot. n. 12451, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/01.
Di seguito i motivi di ricorso:
1) si assume, in primo luogo, che le opere sanzionate sarebbero coperte, in parte, da regolari titoli abilitativi e, nella restante parte, interessate da istanze di condono non ancora definite, sicché non potrebbe dirsi accertata la volontaria inottemperanza all’ingiunzione;
2) con il secondo motivo di gravame si ribadisce che le opere descritte al punto 1) (frazionamento del fabbricato ed ampliamento) e al punto 4) del provvedimento gravato - finimento degli esterni e definizione delle coperture del corpo di fabbrica mediante creazione di massetto delle pendenze e di un muretto salvapiede, completo di tegole - sarebbero oggetto di due istanze di condono recanti i numeri di protocollo 2286/1995 e 2287/1995), tuttora pendenti, e anche le opere descritte al punto 3) sarebbero coperte, in parte, dai prescritti titoli abilitativi e, in parte, dalla istanza di condono prot. n. 2287/95, sicché, in relazione alle predette opere, dovrebbe farsi applicazione dell’istituto della c.d. sospensione, con conseguente paralisi del procedimento sanzionatorio;
3) il provvedimento impugnato sarebbe, infine, illegittimo anche perché non preceduto da una valida "comunicazione di avvio del procedimento”.
Si è costituito il Comune di Anacapri, eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere state solo tardivamente impugnate le ordinanze di demolizione nn. 12235 del 17.8.2018 e 508 del 9.1.2019, sulla base delle quali è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis; si osserva, inoltre, trattarsi di opere abusive successive a quelle per le quali è stata presentata l’istanza di condono, tanto è vero che per le stesse i ricorrenti presentavano istanza di accertamento di conformità, definita con provvedimento tacito di rigetto, non impugnato dai ricorrenti.
All’udienza straordinaria in data 26 ottobre 2023, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si passa ad esporre.
I Sigg. D’SO e AN impugnano il provvedimento con il quale il Comune di Anacapri ha loro irrogato una sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione nr. 12235/18 e nr. 508/19.
Giova rimarcare che, come evidenziato dal Comune resistente, entrambe le ordinanze sono state impugnate solo tardivamente, con ricorsi trattati alla stessa udienza del 26 ottobre 2023 e, all’esito, dichiarati irricevibili: dunque, risulta in questa sede preclusa la proposizione di questioni attinenti la legittimità dei provvedimenti di ripristino citati.
Per completezza si osserva, comunque, che le opere qui in disamina sono il frutto di successivi interventi abusivi stratificatisi nel tempo, sicché gli abusi di cui alle ordinanze di demolizione non ottemperate non coincidono con quelli descritti nelle istanze di condono depositate in atti e risalenti all’anno 1995: si veda, in proposito, quanto argomentato nella relazione dell’U.T.C. in data 14 luglio 2023 (cfr. all. 6 alla produzione del Comune), dalla quale, peraltro, emerge che, anche a seguito dell’irrogazione della sanzione qui contestata, i ricorrenti hanno perseverato nell’attività abusiva, dandovi ulteriore corso mediante la realizzazione di ulteriori interventi illegittimi, accertati nell’anno 2023.
Di conseguenza, il primo e il secondo motivo di gravame sono infondati.
Quanto alla carenza di una comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della sanzione qui contestata, è possibile riferirsi al costante orientamento giurisprudenziale, che esclude, in fattispecie quali quella in commento, la necessità di tale adempimento: “ È da intendersi implicita nell'ordinanza di demolizione la comunicazione di avvio del procedimento volto all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e all'applicazione della sanzione amministrativa, laddove reca l'avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l'acquisizione dei beni ex art. 15, l. reg. Lazio n. 1/2008. Trattasi di atti aventi carattere strettamente vincolato, quale ineludibile approdo dell'accertamento, non contestato, dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione ” (cfr. Tar Lazio – Roma, sez. II, 02/03/2022, n.2483).
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte resistente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023, celebratasi da remoto, ex art. 87, comma IV bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO