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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. r.g. n. 97/2025
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Procedure concorsuali
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 97/2025, avente ad oggetto procedura di ristrutturazione dei debiti sul ricorso depositato ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII da:
(C.F. , nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._1 residente in [...], nella qualità di debitore istante, nella procedura in epigrafe, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Circolo;
ricorrente
con la partecipazione di:
PRESTITALIA S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo n. - appartenente al Gruppo P.IVA_1
IVA con partita IVA Capitale sociale di Euro 205.722.715,00 i.v., Controparte_2 P.IVA_2 iscritta con il numero R.E.A. 413233, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al , in persona del Controparte_3 Controparte_2 procuratore speciale, Dott. giusti poteri conferiti con procura Controparte_4 speciale del 06.03.2017, raccolta agli atti del Notaio in Bergamo ai nn. 30.581 di rep. e Per_1
2.585 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano del Foro di Roma, cod. fisc.:
[...]
(che ai sensi dell'art. 70 co. II del C.C.I. ha dichiarato di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni via pec all'indirizzo: ed elettivamente domiciliata in Email_1
Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura in atti+
- creditrice opponente-
letta la relazione dell'OCC, nella persona dell'Avv. Francesco D'Amora, C.F.
, con studio professionale in EL di BI (NA) alla Piazza C.F._3
Spartaco n° 27, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Torre Annunziata (pec: , in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. A Sostegno Email_2 del Debitore;
vista la documentazione allegata;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.7.25 ha emesso la seguente:
SENTENZA
con il proprio ricorso diretto ad ottenere l'omologa del piano di ristrutturazione Controparte_1 dei debiti, ha dichiarato di possedere la qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente esercitata, anche se socia di una società disciplinata dai capi III, IV o VI del titolo V del codice civile, purché i debiti non siano riconducibili alla sfera societaria.
Il ricorrente ha altresì rappresentato di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, in quanto impossibilitato ad adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.
Ed invero ai sensi della normativa vigente, per sovraindebitamento deve intendersi lo stato di crisi o insolvenza che riguarda il consumatore e ogni altro debitore non soggetto a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.
In particolare, il proponente ha imputato l'origine del proprio dissesto economico ad una condizione patologica di ludopatia, da lui indicata quale causa principale dell'indiscriminato ricorso al credito nel corso del tempo.
In riferimento alla posizione debitoria del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi
(OCC), ha evidenziato che, alla data del 19 marzo 2025, l'esposizione complessiva del CP_1 ammonta a €127.519,74.
L'attivo è rappresentato esclusivamente da reddito da lavoro dipendente;
infatti, il si trova CP_1 alle dipendenze del Ministero della Difesa nella qualifica di Maresciallo e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.920,00.
Tale importo risulta gravato sia da una cessione del quinto per € 25.355,79 sia da una delegazione di pagamento pari a € 23.965,97, con conseguente significativa riduzione della disponibilità economica residua.
In merito alle cause del sovraindebitamento, l'OCC ha attestato che il ricorso compulsivo al credito
è stato determinato da una patologia conclamata di ludopatia, nella quale ricorrente sarebbe caduto durante il periodo del lockdown imposto a seguito della pandemia da Sars-Cov-19. Tale condizione avrebbe determinato una vera e propria dipendenza dal gioco, accertata e certificata dall'ASL di
Caserta, presso la quale il è tutt'oggi in cura. CP_1
La proposta depositata è stata oggetto di esame in sede preliminare ai fini della verifica dell'ammissibilità e proponibilità della stessa, con particolare riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dal legislatore all'art. 69 CCII.
In particolare, con decreto dell'8.5.25 questo Giudice ha così statuito:
esaminato il ricorso depositato, ai sensi degli artt. 66 e ss D. Lgs. 14/2019 (CCII), da:
, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], appresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Circolo;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera b) CCII, risiedendo il debitore istanti in Santa Maria C.V. (CE), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e che si presume costituisca il centro dei relativi interessi;
rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 66 e 67 del Codice, versano il debitore in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c), CCII;
ritenuta la completezza documentale e della relazione del gestore, avv. Francesco D'Amora;
considerata, infine ed allo stato, la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
P.Q.M.
DISPONE
che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale;
che, a cura dell'OCC, di essi sia data comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni;
che, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII, nel contesto della comunicazione l'OCC dia avviso ai creditori della facoltà di presentare osservazioni entro i 20 venti giorni successivi, inviandole all'indirizzo di posta certificata ivi indicato;
che, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC – sentito il debitore - riferisca al giudice, proponendo del caso le modifiche del piano ritenute necessarie;
che la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all'OCC.
FISSA sin d'ora al 15.7.25 l'udienza per l'omologa
DISPONE
che tale udienza sia tenuta in modalità cartolare;
Avverso alla proposta di ristrutturazione ha presentato osservazioni ST SpA.
In punto di fatto essa ha dedotto: 1) di aver concluso con il , pubblico dipendente in forza CP_1
presso il Ministero della difesa, i contratti di prestito di seguito indicati: a) mutuo n. 4900211318 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione di € 349,00 ciascuna
(doc. 2); b) mutuo n. 4900213796 rimborsabile mediante delegazione di pagamento di n. 120 quote della retribuzione di € 348,00 ciascuna (doc. 3). 2) che i suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.R. 28.07.1950, n. 895, nonché dell'art. 1264, cod. civ., venivano ritualmente notificati all'Amministrazione datrice di lavoro del mutuatario che, per l'effetto, è stata costituita terza debitrice ceduta.4) che il mutuatario, a titolo di netto ricavo dei prestiti de quibus, ha ottenuto le seguenti somme: € 36.246,28 per la cessione n. 4900211318 ed € 32.791,91 per la delegazione di pagamento n. 4900213796 (doc. 4)
In punto di diritto ha sostenuto che il ricorrente “ ha chiesto ed ottenuto i prestiti in essere con la
ST S.p.A. nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versava e, soprattutto, di non poter far fronte alle obbligazioni che andava su di sé ad assumere. Un tale comportamento è sicuramente classificabile come viziato da mala fede e colpa grave…” ; che “il sig. CP_1 allorquando ha formulato la richiesta di finanziamento contro cessione del quinto e delegazione di pagamento alla ST S.p.A., nella compilazione dei relativi questionari per la valutazione del merito creditizio datati 15.07.2021 (doc. 14 e 15), ha omesso di dichiarare di avere in essere altri impegni finanziari. Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni di prestito di seguito meglio descritte: i) prestito personale n. 20220650137983 concluso con Findomestic Banca S.p.A. del
03.05.2021 di € 50.000,00; ii) prestito personale n. 20220661671222 Findomestic Banca S.p.A. del
17.05.2021 di € 10.000,00; prestito finalizzato n. 10193049015700 con la Fiditalia S.p.A. del
30.05.2021 di € 2.407,00 (cfr. pag. 5 piano di ristrutturazione del debito) È, dunque, di tutta evidenza che il ricorrente, allorquando ha chiesto il finanziamento alla ST S.p.A., ha reso dichiarazioni mendaci, compiendo un vero e proprio atto in frode e, pertanto, non potrà essere ritenuto meritevole”…” Inoltre, si consideri che la valutazione positiva del merito creditizio è stata certamente condizionata dalle dichiarazioni rese dal debitore nei moduli richiesta finanziamento di cui si è detto (cfr. doc. 14 e 15)”.
Su tali punti, con riferimento alla presunta assenza del requisito di ammissibilità o ad una mancanza di meritevolezza, fondate sulla dedotta presenza di dichiarazioni mendaci del debitore, l'OCC ha rilevato come ST abbia ignorato un elemento dirimente e cioè lo stato patologico del ricorrente.
Ne consegue, nelle parole dell'OCC., che non può attribuirsi al ricorrente l'intenzione di rendere dichiarazioni mendaci né la volontà di ingannare la controparte.
Tutto ciò posto, la domanda non può essere accolta.
Invero la valutazione di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano, quindi, è interamente rimessa al giudice, che deve prima decidere se ammettere il consumatore alla procedura e, successivamente, se omologare (cioè approvare in via definitiva) il piano proposto.
Ad ogni buon conto mette conto evidenziare quanto da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui “In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. – soltanto la presentazione di opposizione
e reclamo per contestare la convenienza della proposta” ( Cass. Civ. n. 20672/2025).
Ne deriva che ai fini di tale valutazione e, in speciale modo, dell'ammissibilità giuridica, il Giudice possa e debba tener conto delle osservazioni e/o dell'opposizione di un creditore che, a sua volta, nell'erogare il finanziamento abbia violato la disciplina sul merito creditizio.
Elemento fondamentale che il giudice è chiamato a valutare è quello della meritevolezza del consumatore, declinato dall'art. 69 CCII in termini di assenza colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
Occorre ricordare che in merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla L. n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.
In particolare, la giurisprudenza di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria
25 gennaio 2024), allineandosi ai precedenti di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass.
27 luglio 2023, n. 22890) formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di tatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando il debitore, al momento in cui ha contratto i debiti, ha agito in modo ragionevole, confidando nella propria capacità di far fronte agli impegni assunti grazie al reddito e al patrimonio di cui dispone.
In altre parole, è considerato meritevole chi ha agito in buona fede, pensando realisticamente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte alla scadenza.
Al contrario, il consumatore non è meritevole – nell'accezione esaminata - se ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, per esempio contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio.
Ebbene, dalla relazione dell'OCC depositata il 3.4.25 emerge la seguente epoca ed entità di formazione del debito sussistente in capo al ricorrente:
1)Carta di credito revolving n. 064663722.3 con la società Agos Ducato SPA sottoscritto il 31-10-
2020. Fido € 1.700,00, rata mensile € 81,75; IN SOFFERENZA debito residuo come da precisazione
€ 1.700,00;
2) Prestito personale n. 20220650137983 con la società Findomestic Banca Spa sottoscritto il 03-05-
2021, importo finanziato € 50.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 605,00, utilizzato per estinguere il prestito n. 202205264702684 con la Findomestic Banca Spa. IN SOFFERENZA, ceduto il 21-12-2022 alla Debito residuo come da lettera di cessione del credito € Controparte_5
51.447,29;
3) Prestito personale n. 20220661671222 con la Findomestic Banca Spa sottoscritto il 17-05-2021.
Importo finanziato € 10.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 132,60. IN SOFFERENZA, ceduto il 21-12-2022 alla . Debito residuo come da lettera di cessione del credito € Controparte_5
10.439,55;
4) Prestito finalizzato n. 10193049015700 con la Fiditalia Spa sottoscritto il 30-05-2021. Importo finanziato € 2.407,00 da rimborsare in n. 37 rate mensili da € 69,37. Ceduto alla Controparte_6
Debito residuo come da comunicazione OCC € 2.504,27;
[...] 5) Dlg n. 4900213796 con la società ST Spa sottoscritta il 01-09-2021. Importo finanziato €
32.791,91 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 348,00. debito residuo al 19/03/2025 come da precisazione € 23.965,97;
6) Cessione del quinto n°. 4900211318 con la società ST Spa sottoscritto il 01-09-2021.
Importo finanziato € 36.246,28 da rimborsare in n. 120 rate da € 349,00. Debito residuo al 19/03/2025 come da precisazione € 25.355,79.
Pertanto, l'esposizione debitoria del ricorrente viene riportata nella seguente tabella:
Creditore / Rapporto Finanziario Classe Debito residuo
Regione Campania Privilegio Mobiliare € 1.181,16
Carta Revolving Agos Ducato Spa n. 064663722.3 Chirografo € 1.700,00
cessionaria Controparte_5 [...]
n. 20220650137983 Chirografo € 51.477,29 Controparte_7
cessionaria Controparte_5 [...]
n. 20220661671222 Chirografo € 10.439,55 Controparte_7
cessionario del n. 10193049015700 Chirografo € 2.504,27 Controparte_6 Controparte_8
. n. 4900213796 Chirografo € 23.965,97 Controparte_9
CQS ST SPA n. 4900211318 Chirografo € 25.355,79
Totale Debito Residuo € 116.624,03
L'esposizione debitoria accertata del. quindi è pari ad € 116.624,03. CP_1
Al momento della stipula dei finanziamenti da 1) a 6) del dettaglio che precede, contratti nel periodo tra ottobre 2020 e settembre 2021 la rata mensile complessiva media ascendeva quindi ad € 1.585,72, pari all'83,79% della retribuzione.
Ebbene, l'accesso al credito in tale esorbitante misura rispetto alla capacità di reddito, non appare il frutto di eventi esterni o imprevedibili bensì il risultato di una reiterata e imprudente condotta, tenuta o nonostante l'assenza di concrete e stabili capacità restitutive.
Lo stesso ricorrente riconosce che le cause del proprio sovraindebitamento non sono riconducibili a un fatto isolato o contingente, piuttosto si radicano in una condotta continuativa, legata alla dipendenza dal gioco d'azzardo, la quale lo ha indotto a contrarre nuovi debiti per compensare le perdite via via subite. È noto che le patologie di tipo compulsivo, quali la ludopatia, possano incidere negativamente sulla capacità di valutazione economica e gestionale del soggetto che ne è affetto tante che si riteneva che
“In tema di piano del consumatore, con riferimento all'incidenza del requisito della meritevolezza, la diagnosi di ludopatia nel consumatore esclude la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento” ( così Tribunale Torino, Sez. VI, 26/07/2023).
Orbene è incontrovertibile e previsto dall'art. 68, co. 2 CCII che il giudice debba riceva dal debitore e dall'OCC informazioni dettagliate sulle cause dell'indebitamento, sulla tempistica dei finanziamenti, sugli eventuali inadempimenti e sulle risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione dei contratti.
Nel caso esaminato, tuttavia, non è emersa alcuna motivazione che possa giustifica l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento, determinata dall'assunzione da parte del debitore di debiti rilevanti in modo avventato e irrazionale, senza considerare minimamente la sostenibilità degli obblighi assunti rispetto alle (scarse) risorse a disposizione, accettando consapevolmente il rischio di non poter adempiere.
In particolare, non risultano allegati né provati in modo sufficiente gli elementi idonei a ricondurre l'origine dello stato di sovraindebitamento alla condizione di ludopatia del . CP_1
Con riferimento ai soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, la condizione patologica deve essere effettiva e non frutto di condotta colposa. Essa deve essere certificata, preferibilmente, da una struttura sanitaria pubblica e deve risultare talmente compromettente da rendere il soggetto inconsapevole dei rischi economici connessi alla frequentazione di sale da gioco, richiedendo un adeguato programma terapeutico (cfr. Trib. Catania, 11 agosto 2020).
Sul punto, anche la dottrina ha distinto tra il soggetto semplicemente dedito al gioco d'azzardo e colui che è affetto da disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP), come riconosciuto dalle Linee guida del Ministero della Salute (2015) e dal DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali).
Secondo i predetti documenti, il disturbo si configura alla stregua di una condizione persistente e ricorrente, che determina un disagio o una compromissione clinicamente significativi, laddove siano presenti almeno quattro dei seguenti criteri in un arco temporale di dodici mesi:
a) necessità di aumentare le puntate per raggiungere l'eccitazione desiderata;
b) irrequietezza o irritabilità nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco;
c) ripetuti tentativi falliti di controllare o cessare il comportamento di gioco;
d) preoccupazione costante per il gioco d'azzardo; e) gioco come risposta a stati emotivi negativi;
f) ricerca di rivincita dopo perdite economiche;
g) tendenza a mentire per occultare la reale entità del coinvolgimento nel gioco;
h) compromissione di relazioni, lavoro o opportunità personali a causa del gioco;
i) dipendenza economica da terzi per rimediare a crisi finanziarie generate dal gioco.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di una documentazione dettagliata e clinicamente strutturata, il
Tribunale ritiene non dimostrata l'esistenza di una patologia in grado di escludere la consapevolezza del debitore al momento della contrazione dei debiti, così come richiesto dalla normativa vigente e da consolidata giurisprudenza.
Più segnatamente, risulta agli atti un'attestazione rilasciata dall' in data 4.10.22, da cui Parte_1 emerge che il ricorrente sarebbe stato preso in carico dalla struttura per la patologia dedotta solo nel febbraio 2022, quindi ben oltre l'epoca di contrazione dei debiti come riferiti. Inoltre che sembrerebbero sussistere, dai test somministrati, problematiche relative al gioco d'azzardo.
Tuttavia nulla che faccia individuare il momento dell'insorgenza della dedotta patologia, con la conseguenza che non emerge l'apporto causale della stessa, ove effettivamente esistente, rispetto al reiterato accesso al credito ed alla mendacia tenuta nel contesto delle richieste di finanziamento a
ST, senza riferire informazioni complete circa l'esistenza di altre esposizioni già correnti.
Alla luce degli elementi disponibili si può ritenere che la condotta del ricorrente, consistente nell'irrazionale e reiterato ricorso ad innumerevoli finanziamenti senza alcuna ponderazione dei rischi associati, debba imputarsi a una colpa grave, non riconducibile alla condizione di ludopatia invocata.
In assenza, pertanto, di elementi idonei a far ritenere la ricorrenza del requisito soggettivo, ossia l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore in assenza di dolo o colpa grave, il ricorso non può che essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Designato dr. Enrico Quaranta, letti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII:
Rigetta il ricorso;
dichiara inefficaci le misure protettive concesse.
Si comunichi ai creditori ed al debitore. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.
Così deciso in Santa Maria C.V., 25/07/2025 Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Procedure concorsuali
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 97/2025, avente ad oggetto procedura di ristrutturazione dei debiti sul ricorso depositato ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII da:
(C.F. , nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._1 residente in [...], nella qualità di debitore istante, nella procedura in epigrafe, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Circolo;
ricorrente
con la partecipazione di:
PRESTITALIA S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo n. - appartenente al Gruppo P.IVA_1
IVA con partita IVA Capitale sociale di Euro 205.722.715,00 i.v., Controparte_2 P.IVA_2 iscritta con il numero R.E.A. 413233, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al , in persona del Controparte_3 Controparte_2 procuratore speciale, Dott. giusti poteri conferiti con procura Controparte_4 speciale del 06.03.2017, raccolta agli atti del Notaio in Bergamo ai nn. 30.581 di rep. e Per_1
2.585 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano del Foro di Roma, cod. fisc.:
[...]
(che ai sensi dell'art. 70 co. II del C.C.I. ha dichiarato di voler ricevere le C.F._2 comunicazioni via pec all'indirizzo: ed elettivamente domiciliata in Email_1
Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura in atti+
- creditrice opponente-
letta la relazione dell'OCC, nella persona dell'Avv. Francesco D'Amora, C.F.
, con studio professionale in EL di BI (NA) alla Piazza C.F._3
Spartaco n° 27, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Torre Annunziata (pec: , in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. A Sostegno Email_2 del Debitore;
vista la documentazione allegata;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.7.25 ha emesso la seguente:
SENTENZA
con il proprio ricorso diretto ad ottenere l'omologa del piano di ristrutturazione Controparte_1 dei debiti, ha dichiarato di possedere la qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente esercitata, anche se socia di una società disciplinata dai capi III, IV o VI del titolo V del codice civile, purché i debiti non siano riconducibili alla sfera societaria.
Il ricorrente ha altresì rappresentato di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, in quanto impossibilitato ad adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.
Ed invero ai sensi della normativa vigente, per sovraindebitamento deve intendersi lo stato di crisi o insolvenza che riguarda il consumatore e ogni altro debitore non soggetto a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.
In particolare, il proponente ha imputato l'origine del proprio dissesto economico ad una condizione patologica di ludopatia, da lui indicata quale causa principale dell'indiscriminato ricorso al credito nel corso del tempo.
In riferimento alla posizione debitoria del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi
(OCC), ha evidenziato che, alla data del 19 marzo 2025, l'esposizione complessiva del CP_1 ammonta a €127.519,74.
L'attivo è rappresentato esclusivamente da reddito da lavoro dipendente;
infatti, il si trova CP_1 alle dipendenze del Ministero della Difesa nella qualifica di Maresciallo e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.920,00.
Tale importo risulta gravato sia da una cessione del quinto per € 25.355,79 sia da una delegazione di pagamento pari a € 23.965,97, con conseguente significativa riduzione della disponibilità economica residua.
In merito alle cause del sovraindebitamento, l'OCC ha attestato che il ricorso compulsivo al credito
è stato determinato da una patologia conclamata di ludopatia, nella quale ricorrente sarebbe caduto durante il periodo del lockdown imposto a seguito della pandemia da Sars-Cov-19. Tale condizione avrebbe determinato una vera e propria dipendenza dal gioco, accertata e certificata dall'ASL di
Caserta, presso la quale il è tutt'oggi in cura. CP_1
La proposta depositata è stata oggetto di esame in sede preliminare ai fini della verifica dell'ammissibilità e proponibilità della stessa, con particolare riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dal legislatore all'art. 69 CCII.
In particolare, con decreto dell'8.5.25 questo Giudice ha così statuito:
esaminato il ricorso depositato, ai sensi degli artt. 66 e ss D. Lgs. 14/2019 (CCII), da:
, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], appresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Circolo;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera b) CCII, risiedendo il debitore istanti in Santa Maria C.V. (CE), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e che si presume costituisca il centro dei relativi interessi;
rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 66 e 67 del Codice, versano il debitore in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c), CCII;
ritenuta la completezza documentale e della relazione del gestore, avv. Francesco D'Amora;
considerata, infine ed allo stato, la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
P.Q.M.
DISPONE
che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale;
che, a cura dell'OCC, di essi sia data comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni;
che, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII, nel contesto della comunicazione l'OCC dia avviso ai creditori della facoltà di presentare osservazioni entro i 20 venti giorni successivi, inviandole all'indirizzo di posta certificata ivi indicato;
che, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC – sentito il debitore - riferisca al giudice, proponendo del caso le modifiche del piano ritenute necessarie;
che la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all'OCC.
FISSA sin d'ora al 15.7.25 l'udienza per l'omologa
DISPONE
che tale udienza sia tenuta in modalità cartolare;
Avverso alla proposta di ristrutturazione ha presentato osservazioni ST SpA.
In punto di fatto essa ha dedotto: 1) di aver concluso con il , pubblico dipendente in forza CP_1
presso il Ministero della difesa, i contratti di prestito di seguito indicati: a) mutuo n. 4900211318 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione di € 349,00 ciascuna
(doc. 2); b) mutuo n. 4900213796 rimborsabile mediante delegazione di pagamento di n. 120 quote della retribuzione di € 348,00 ciascuna (doc. 3). 2) che i suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.R. 28.07.1950, n. 895, nonché dell'art. 1264, cod. civ., venivano ritualmente notificati all'Amministrazione datrice di lavoro del mutuatario che, per l'effetto, è stata costituita terza debitrice ceduta.4) che il mutuatario, a titolo di netto ricavo dei prestiti de quibus, ha ottenuto le seguenti somme: € 36.246,28 per la cessione n. 4900211318 ed € 32.791,91 per la delegazione di pagamento n. 4900213796 (doc. 4)
In punto di diritto ha sostenuto che il ricorrente “ ha chiesto ed ottenuto i prestiti in essere con la
ST S.p.A. nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versava e, soprattutto, di non poter far fronte alle obbligazioni che andava su di sé ad assumere. Un tale comportamento è sicuramente classificabile come viziato da mala fede e colpa grave…” ; che “il sig. CP_1 allorquando ha formulato la richiesta di finanziamento contro cessione del quinto e delegazione di pagamento alla ST S.p.A., nella compilazione dei relativi questionari per la valutazione del merito creditizio datati 15.07.2021 (doc. 14 e 15), ha omesso di dichiarare di avere in essere altri impegni finanziari. Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni di prestito di seguito meglio descritte: i) prestito personale n. 20220650137983 concluso con Findomestic Banca S.p.A. del
03.05.2021 di € 50.000,00; ii) prestito personale n. 20220661671222 Findomestic Banca S.p.A. del
17.05.2021 di € 10.000,00; prestito finalizzato n. 10193049015700 con la Fiditalia S.p.A. del
30.05.2021 di € 2.407,00 (cfr. pag. 5 piano di ristrutturazione del debito) È, dunque, di tutta evidenza che il ricorrente, allorquando ha chiesto il finanziamento alla ST S.p.A., ha reso dichiarazioni mendaci, compiendo un vero e proprio atto in frode e, pertanto, non potrà essere ritenuto meritevole”…” Inoltre, si consideri che la valutazione positiva del merito creditizio è stata certamente condizionata dalle dichiarazioni rese dal debitore nei moduli richiesta finanziamento di cui si è detto (cfr. doc. 14 e 15)”.
Su tali punti, con riferimento alla presunta assenza del requisito di ammissibilità o ad una mancanza di meritevolezza, fondate sulla dedotta presenza di dichiarazioni mendaci del debitore, l'OCC ha rilevato come ST abbia ignorato un elemento dirimente e cioè lo stato patologico del ricorrente.
Ne consegue, nelle parole dell'OCC., che non può attribuirsi al ricorrente l'intenzione di rendere dichiarazioni mendaci né la volontà di ingannare la controparte.
Tutto ciò posto, la domanda non può essere accolta.
Invero la valutazione di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano, quindi, è interamente rimessa al giudice, che deve prima decidere se ammettere il consumatore alla procedura e, successivamente, se omologare (cioè approvare in via definitiva) il piano proposto.
Ad ogni buon conto mette conto evidenziare quanto da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui “In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. – soltanto la presentazione di opposizione
e reclamo per contestare la convenienza della proposta” ( Cass. Civ. n. 20672/2025).
Ne deriva che ai fini di tale valutazione e, in speciale modo, dell'ammissibilità giuridica, il Giudice possa e debba tener conto delle osservazioni e/o dell'opposizione di un creditore che, a sua volta, nell'erogare il finanziamento abbia violato la disciplina sul merito creditizio.
Elemento fondamentale che il giudice è chiamato a valutare è quello della meritevolezza del consumatore, declinato dall'art. 69 CCII in termini di assenza colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
Occorre ricordare che in merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla L. n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.
In particolare, la giurisprudenza di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria
25 gennaio 2024), allineandosi ai precedenti di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass.
27 luglio 2023, n. 22890) formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di tatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando il debitore, al momento in cui ha contratto i debiti, ha agito in modo ragionevole, confidando nella propria capacità di far fronte agli impegni assunti grazie al reddito e al patrimonio di cui dispone.
In altre parole, è considerato meritevole chi ha agito in buona fede, pensando realisticamente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte alla scadenza.
Al contrario, il consumatore non è meritevole – nell'accezione esaminata - se ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, per esempio contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio.
Ebbene, dalla relazione dell'OCC depositata il 3.4.25 emerge la seguente epoca ed entità di formazione del debito sussistente in capo al ricorrente:
1)Carta di credito revolving n. 064663722.3 con la società Agos Ducato SPA sottoscritto il 31-10-
2020. Fido € 1.700,00, rata mensile € 81,75; IN SOFFERENZA debito residuo come da precisazione
€ 1.700,00;
2) Prestito personale n. 20220650137983 con la società Findomestic Banca Spa sottoscritto il 03-05-
2021, importo finanziato € 50.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 605,00, utilizzato per estinguere il prestito n. 202205264702684 con la Findomestic Banca Spa. IN SOFFERENZA, ceduto il 21-12-2022 alla Debito residuo come da lettera di cessione del credito € Controparte_5
51.447,29;
3) Prestito personale n. 20220661671222 con la Findomestic Banca Spa sottoscritto il 17-05-2021.
Importo finanziato € 10.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 132,60. IN SOFFERENZA, ceduto il 21-12-2022 alla . Debito residuo come da lettera di cessione del credito € Controparte_5
10.439,55;
4) Prestito finalizzato n. 10193049015700 con la Fiditalia Spa sottoscritto il 30-05-2021. Importo finanziato € 2.407,00 da rimborsare in n. 37 rate mensili da € 69,37. Ceduto alla Controparte_6
Debito residuo come da comunicazione OCC € 2.504,27;
[...] 5) Dlg n. 4900213796 con la società ST Spa sottoscritta il 01-09-2021. Importo finanziato €
32.791,91 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 348,00. debito residuo al 19/03/2025 come da precisazione € 23.965,97;
6) Cessione del quinto n°. 4900211318 con la società ST Spa sottoscritto il 01-09-2021.
Importo finanziato € 36.246,28 da rimborsare in n. 120 rate da € 349,00. Debito residuo al 19/03/2025 come da precisazione € 25.355,79.
Pertanto, l'esposizione debitoria del ricorrente viene riportata nella seguente tabella:
Creditore / Rapporto Finanziario Classe Debito residuo
Regione Campania Privilegio Mobiliare € 1.181,16
Carta Revolving Agos Ducato Spa n. 064663722.3 Chirografo € 1.700,00
cessionaria Controparte_5 [...]
n. 20220650137983 Chirografo € 51.477,29 Controparte_7
cessionaria Controparte_5 [...]
n. 20220661671222 Chirografo € 10.439,55 Controparte_7
cessionario del n. 10193049015700 Chirografo € 2.504,27 Controparte_6 Controparte_8
. n. 4900213796 Chirografo € 23.965,97 Controparte_9
CQS ST SPA n. 4900211318 Chirografo € 25.355,79
Totale Debito Residuo € 116.624,03
L'esposizione debitoria accertata del. quindi è pari ad € 116.624,03. CP_1
Al momento della stipula dei finanziamenti da 1) a 6) del dettaglio che precede, contratti nel periodo tra ottobre 2020 e settembre 2021 la rata mensile complessiva media ascendeva quindi ad € 1.585,72, pari all'83,79% della retribuzione.
Ebbene, l'accesso al credito in tale esorbitante misura rispetto alla capacità di reddito, non appare il frutto di eventi esterni o imprevedibili bensì il risultato di una reiterata e imprudente condotta, tenuta o nonostante l'assenza di concrete e stabili capacità restitutive.
Lo stesso ricorrente riconosce che le cause del proprio sovraindebitamento non sono riconducibili a un fatto isolato o contingente, piuttosto si radicano in una condotta continuativa, legata alla dipendenza dal gioco d'azzardo, la quale lo ha indotto a contrarre nuovi debiti per compensare le perdite via via subite. È noto che le patologie di tipo compulsivo, quali la ludopatia, possano incidere negativamente sulla capacità di valutazione economica e gestionale del soggetto che ne è affetto tante che si riteneva che
“In tema di piano del consumatore, con riferimento all'incidenza del requisito della meritevolezza, la diagnosi di ludopatia nel consumatore esclude la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento” ( così Tribunale Torino, Sez. VI, 26/07/2023).
Orbene è incontrovertibile e previsto dall'art. 68, co. 2 CCII che il giudice debba riceva dal debitore e dall'OCC informazioni dettagliate sulle cause dell'indebitamento, sulla tempistica dei finanziamenti, sugli eventuali inadempimenti e sulle risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione dei contratti.
Nel caso esaminato, tuttavia, non è emersa alcuna motivazione che possa giustifica l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento, determinata dall'assunzione da parte del debitore di debiti rilevanti in modo avventato e irrazionale, senza considerare minimamente la sostenibilità degli obblighi assunti rispetto alle (scarse) risorse a disposizione, accettando consapevolmente il rischio di non poter adempiere.
In particolare, non risultano allegati né provati in modo sufficiente gli elementi idonei a ricondurre l'origine dello stato di sovraindebitamento alla condizione di ludopatia del . CP_1
Con riferimento ai soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, la condizione patologica deve essere effettiva e non frutto di condotta colposa. Essa deve essere certificata, preferibilmente, da una struttura sanitaria pubblica e deve risultare talmente compromettente da rendere il soggetto inconsapevole dei rischi economici connessi alla frequentazione di sale da gioco, richiedendo un adeguato programma terapeutico (cfr. Trib. Catania, 11 agosto 2020).
Sul punto, anche la dottrina ha distinto tra il soggetto semplicemente dedito al gioco d'azzardo e colui che è affetto da disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP), come riconosciuto dalle Linee guida del Ministero della Salute (2015) e dal DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali).
Secondo i predetti documenti, il disturbo si configura alla stregua di una condizione persistente e ricorrente, che determina un disagio o una compromissione clinicamente significativi, laddove siano presenti almeno quattro dei seguenti criteri in un arco temporale di dodici mesi:
a) necessità di aumentare le puntate per raggiungere l'eccitazione desiderata;
b) irrequietezza o irritabilità nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco;
c) ripetuti tentativi falliti di controllare o cessare il comportamento di gioco;
d) preoccupazione costante per il gioco d'azzardo; e) gioco come risposta a stati emotivi negativi;
f) ricerca di rivincita dopo perdite economiche;
g) tendenza a mentire per occultare la reale entità del coinvolgimento nel gioco;
h) compromissione di relazioni, lavoro o opportunità personali a causa del gioco;
i) dipendenza economica da terzi per rimediare a crisi finanziarie generate dal gioco.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di una documentazione dettagliata e clinicamente strutturata, il
Tribunale ritiene non dimostrata l'esistenza di una patologia in grado di escludere la consapevolezza del debitore al momento della contrazione dei debiti, così come richiesto dalla normativa vigente e da consolidata giurisprudenza.
Più segnatamente, risulta agli atti un'attestazione rilasciata dall' in data 4.10.22, da cui Parte_1 emerge che il ricorrente sarebbe stato preso in carico dalla struttura per la patologia dedotta solo nel febbraio 2022, quindi ben oltre l'epoca di contrazione dei debiti come riferiti. Inoltre che sembrerebbero sussistere, dai test somministrati, problematiche relative al gioco d'azzardo.
Tuttavia nulla che faccia individuare il momento dell'insorgenza della dedotta patologia, con la conseguenza che non emerge l'apporto causale della stessa, ove effettivamente esistente, rispetto al reiterato accesso al credito ed alla mendacia tenuta nel contesto delle richieste di finanziamento a
ST, senza riferire informazioni complete circa l'esistenza di altre esposizioni già correnti.
Alla luce degli elementi disponibili si può ritenere che la condotta del ricorrente, consistente nell'irrazionale e reiterato ricorso ad innumerevoli finanziamenti senza alcuna ponderazione dei rischi associati, debba imputarsi a una colpa grave, non riconducibile alla condizione di ludopatia invocata.
In assenza, pertanto, di elementi idonei a far ritenere la ricorrenza del requisito soggettivo, ossia l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore in assenza di dolo o colpa grave, il ricorso non può che essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Designato dr. Enrico Quaranta, letti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII:
Rigetta il ricorso;
dichiara inefficaci le misure protettive concesse.
Si comunichi ai creditori ed al debitore. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.
Così deciso in Santa Maria C.V., 25/07/2025 Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta