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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SC AR ET, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5359/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021872848000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011050055000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012750019000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035539968000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190037104792000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009424945000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200023097359000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014785852000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220021205882000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017725544000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013207242000 IVA-ALTRO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220007066347000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 100 2025 90106563 85000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, depositato ritualmente (nei termini di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992), avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259010656385/000, notificata il 30 settembre 2025, relativa a dodici cartelle per tributi IRPEF, IRAP, IVA, ritenute e addizionali, per gli anni d'imposta 2014–2020, complessivamente pari a euro 83.789,67.
L'intimazione si fonda su dodici cartelle di pagamento di natura tributaria, emesse dalla Direzione Provinciale di Salerno, relative a tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, ritenute), riferiti alle annualità dal 2014 al 2020, analiticamente indicate in ricorso per numero identificativo, data, importo e tipologia d'imposta. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, né di altri atti interruttivi della prescrizione, contestando altresì la regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento, che sarebbe avvenuta mediante consegna materiale da parte di soggetto non identificato e privo di relata di notifica.
Ha quindi impugnato l'intimazione unitamente agli atti presupposti, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui il difetto di motivazione, la violazione delle norme in materia di notificazione, l'invalidità del procedimento di formazione della pretesa tributaria, nonché l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione del credito, con distinta censura in relazione al tributo, alle sanzioni e agli interessi. Il ricorso
è stato proposto nei confronti dell'ente titolare del credito, ritenuto dal ricorrente legittimato passivo in relazione alle doglianze formulate.
Si sono costituite le parti resistenti, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e contestando l'infondatezza delle doglianze nel merito.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, eccepisce preliminarmente l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto esclusivamente avverso atti e attività proprie dell'Agente della
Riscossione, unico soggetto legittimato a contraddire sulle doglianze proposte, e rilevando comunque la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la definitività delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Sostiene inoltre che - il ricorso è stato notificato unicamente all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, e non anche all'Agente della Riscossione, nonostante le doglianze sollevate riguardino esclusivamente l'attività di quest'ultimo. L'intimazione di pagamento impugnata ricomprende crediti riferibili a una pluralità di Enti impositori. Tuttavia, il ricorrente ha contestato solo dodici cartelle di pagamento di competenza dell'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, relative ad imposte (IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, ritenute) per gli anni d'imposta dal 2014 al 2020, per un importo complessivo di euro 21.118,39, confluite nell'intimazione di pagamento, per un totale complessivo pari a euro 83.789,67. Le suddette cartelle derivano da ruoli ordinari emessi a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, concernenti imposte dichiarate e non versate dal contribuente. Tutte le cartelle risulterebbero regolarmente e tempestivamente notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, come prorogati dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68, comma
4-bis, del D.L. n. 18/2020 e, sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione.
Si è costituita in giudizio ADER chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti alla formazione del titolo e alla notifica degli atti presupposti, e deducendo nel merito la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dodici cartelle di natura tributaria, emesse dalla Direzione Provinciale di Salerno, relative a tributi erariali (IRPEF, IRAP,
IVA, ritenute) per le annualità dal 2014 al 2020, elencate analiticamente in ricorso, effettuate a mezzo PEC presso il domicilio digitale del ricorrente risultante dai pubblici registri, nonché l'insussistenza di vizi motivazionali dell'intimazione, della prescrizione e della decadenza, evidenziando l'intervenuta notifica di plurimi atti interruttivi e la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Le parti hanno depositato altresì memorie illustrative nei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 6.02.2026, la Corte, udito il relatore, trattiene in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sulla notificazione delle cartelle presupposte - Dalla verifica dei documenti prodotti emerge che alcune delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione non recano prova completa e univoca della rituale notifica;
in altre non sono presenti regolari notifiche, o sono in bianco;
in altri casi risultano mancanti le relative ricevute di consegna;
per gli atti riferiti agli anni 2014–2015, le relate di notificazione non risultano conformi ai requisiti del DPR n. 602/1973 e L. n. 212/2000 e s.m.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, afferma che l'omessa o difettosa notificazione degli atti presupposti comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e la necessaria declaratoria di nullità degli atti collegati (Cass. n. 5321/2025; ordinanza n. 29100 del 4 novembre 2025 ). Pertanto, le censure del ricorrente sono fondate.
2. Sulla motivazione dell'intimazione - Quanto al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, occorre richiamare il principio secondo cui la sola indicazione degli importi complessivi e il richiamo generico agli atti presupposti non è sufficiente quando questi ultimi siano viziati o nulli, in quanto il contribuente non può esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. n. 10692/2024).
Pertanto, per le cartelle relative agli anni 2014–2015, il vizio motivazionale si somma alla nullità delle notifiche, rafforzando la posizione del ricorrente.
3. Sulla prescrizione e decadenza – Per le cartelle degli anni 2014–2015, i termini di riscossione non sono stati validamente interrotti da atti regolarmente notificati, con conseguente maturazione del termine prescrizionale decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni/interessi, ai sensi degli artt. 2946 e 2948
c.c. e dell'art. 20 D.lgs. n. 472/1997 (così in Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 N. 12528/ 2024). Non risultano atti validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione prima della notificazione dell'intimazione del 30/09/2025. La decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 opera analogamente, configurandosi quale motivo aggiuntivo di annullamento per le stesse cartelle. Sulle cartelle successive agli anni 2016–
2020 - Le cartelle relative agli anni 2016–2020 risultano regolarmente notificate via PEC, corredate da ricevute di consegna, e gli atti presupposti risultano definitivi e tempestivamente impugnati ai sensi degli articoli 19 e 21 D.lgs. n. 546/1992. Per queste, pertanto, il ricorso è infondato.
Ciò posto, la Corte accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2014 e 2015; annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259010656385/000 limitatamente alle cartelle degli anni 2014–2015, con declaratoria di nullità delle relative notifiche e atti presupposti;
rigetta il ricorso per le cartelle degli anni 2016–2020, confermando l'intimazione per gli importi corrispondenti. Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno accoglie parzialmente il ricorso proposto da
Ricorrente_1, come indicato in parte motiva. Lo rigetta per il resto. Condanna le parti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di ciascuna parte. Così deciso in Salerno, il 6.02.2026 Il Relatore Musco Maria Antonietta Il
Presidente Filomena Egidia Cervino
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SC AR ET, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5359/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021872848000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011050055000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012750019000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035539968000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190037104792000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009424945000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200023097359000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014785852000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220021205882000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017725544000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013207242000 IVA-ALTRO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220007066347000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 100 2025 90106563 85000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, depositato ritualmente (nei termini di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992), avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259010656385/000, notificata il 30 settembre 2025, relativa a dodici cartelle per tributi IRPEF, IRAP, IVA, ritenute e addizionali, per gli anni d'imposta 2014–2020, complessivamente pari a euro 83.789,67.
L'intimazione si fonda su dodici cartelle di pagamento di natura tributaria, emesse dalla Direzione Provinciale di Salerno, relative a tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, ritenute), riferiti alle annualità dal 2014 al 2020, analiticamente indicate in ricorso per numero identificativo, data, importo e tipologia d'imposta. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, né di altri atti interruttivi della prescrizione, contestando altresì la regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento, che sarebbe avvenuta mediante consegna materiale da parte di soggetto non identificato e privo di relata di notifica.
Ha quindi impugnato l'intimazione unitamente agli atti presupposti, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui il difetto di motivazione, la violazione delle norme in materia di notificazione, l'invalidità del procedimento di formazione della pretesa tributaria, nonché l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione del credito, con distinta censura in relazione al tributo, alle sanzioni e agli interessi. Il ricorso
è stato proposto nei confronti dell'ente titolare del credito, ritenuto dal ricorrente legittimato passivo in relazione alle doglianze formulate.
Si sono costituite le parti resistenti, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e contestando l'infondatezza delle doglianze nel merito.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, eccepisce preliminarmente l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto esclusivamente avverso atti e attività proprie dell'Agente della
Riscossione, unico soggetto legittimato a contraddire sulle doglianze proposte, e rilevando comunque la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la definitività delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Sostiene inoltre che - il ricorso è stato notificato unicamente all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, e non anche all'Agente della Riscossione, nonostante le doglianze sollevate riguardino esclusivamente l'attività di quest'ultimo. L'intimazione di pagamento impugnata ricomprende crediti riferibili a una pluralità di Enti impositori. Tuttavia, il ricorrente ha contestato solo dodici cartelle di pagamento di competenza dell'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, relative ad imposte (IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, ritenute) per gli anni d'imposta dal 2014 al 2020, per un importo complessivo di euro 21.118,39, confluite nell'intimazione di pagamento, per un totale complessivo pari a euro 83.789,67. Le suddette cartelle derivano da ruoli ordinari emessi a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, concernenti imposte dichiarate e non versate dal contribuente. Tutte le cartelle risulterebbero regolarmente e tempestivamente notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, come prorogati dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68, comma
4-bis, del D.L. n. 18/2020 e, sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione.
Si è costituita in giudizio ADER chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti alla formazione del titolo e alla notifica degli atti presupposti, e deducendo nel merito la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, dodici cartelle di natura tributaria, emesse dalla Direzione Provinciale di Salerno, relative a tributi erariali (IRPEF, IRAP,
IVA, ritenute) per le annualità dal 2014 al 2020, elencate analiticamente in ricorso, effettuate a mezzo PEC presso il domicilio digitale del ricorrente risultante dai pubblici registri, nonché l'insussistenza di vizi motivazionali dell'intimazione, della prescrizione e della decadenza, evidenziando l'intervenuta notifica di plurimi atti interruttivi e la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Le parti hanno depositato altresì memorie illustrative nei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 6.02.2026, la Corte, udito il relatore, trattiene in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sulla notificazione delle cartelle presupposte - Dalla verifica dei documenti prodotti emerge che alcune delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione non recano prova completa e univoca della rituale notifica;
in altre non sono presenti regolari notifiche, o sono in bianco;
in altri casi risultano mancanti le relative ricevute di consegna;
per gli atti riferiti agli anni 2014–2015, le relate di notificazione non risultano conformi ai requisiti del DPR n. 602/1973 e L. n. 212/2000 e s.m.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, afferma che l'omessa o difettosa notificazione degli atti presupposti comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e la necessaria declaratoria di nullità degli atti collegati (Cass. n. 5321/2025; ordinanza n. 29100 del 4 novembre 2025 ). Pertanto, le censure del ricorrente sono fondate.
2. Sulla motivazione dell'intimazione - Quanto al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, occorre richiamare il principio secondo cui la sola indicazione degli importi complessivi e il richiamo generico agli atti presupposti non è sufficiente quando questi ultimi siano viziati o nulli, in quanto il contribuente non può esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. n. 10692/2024).
Pertanto, per le cartelle relative agli anni 2014–2015, il vizio motivazionale si somma alla nullità delle notifiche, rafforzando la posizione del ricorrente.
3. Sulla prescrizione e decadenza – Per le cartelle degli anni 2014–2015, i termini di riscossione non sono stati validamente interrotti da atti regolarmente notificati, con conseguente maturazione del termine prescrizionale decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni/interessi, ai sensi degli artt. 2946 e 2948
c.c. e dell'art. 20 D.lgs. n. 472/1997 (così in Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 N. 12528/ 2024). Non risultano atti validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione prima della notificazione dell'intimazione del 30/09/2025. La decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 opera analogamente, configurandosi quale motivo aggiuntivo di annullamento per le stesse cartelle. Sulle cartelle successive agli anni 2016–
2020 - Le cartelle relative agli anni 2016–2020 risultano regolarmente notificate via PEC, corredate da ricevute di consegna, e gli atti presupposti risultano definitivi e tempestivamente impugnati ai sensi degli articoli 19 e 21 D.lgs. n. 546/1992. Per queste, pertanto, il ricorso è infondato.
Ciò posto, la Corte accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2014 e 2015; annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259010656385/000 limitatamente alle cartelle degli anni 2014–2015, con declaratoria di nullità delle relative notifiche e atti presupposti;
rigetta il ricorso per le cartelle degli anni 2016–2020, confermando l'intimazione per gli importi corrispondenti. Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno accoglie parzialmente il ricorso proposto da
Ricorrente_1, come indicato in parte motiva. Lo rigetta per il resto. Condanna le parti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di ciascuna parte. Così deciso in Salerno, il 6.02.2026 Il Relatore Musco Maria Antonietta Il
Presidente Filomena Egidia Cervino