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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/10/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2801/2024
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dato atto del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;
lette le note scritte;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
N. R.G. 2801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2801/2024 promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PISANTI AMEDEO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PISANTI AMEDEO
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del contratto di deposito e, per l'effetto, condannare
(p.iva ) al pagamento del corrispettivo dei beni consegnati Controparte_1 P.IVA_2
e non restituiti, quantificato in euro 23.341,26 (ventitremilatrecentoquarantuno/26) oltre rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi e moratori dal momento della condanna;
2) in subordine, accertare la risoluzione del contratto di deposito per grave inadempimento del depositario e, per l'effetto, (ventitremilatrecentoquarantuno/26) oltre rivoluzione monetaria e interessi corrispettivi e moratori dal momento della condanna;
3) altresì, condannare la resistente al pagamento di spese e compensi legali di causa nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di deposito stipulato con la
[...] resistente nonché la condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo dei beni consegnati in deposito e non restituiti, quantificato in € 23.341,26, con vittoria delle spese processuali.
Parte ricorrente ha dedotto che fra le parti erano intercorsi rapporti di agenzia per la promozione e la commercializzazione di prodotti di per i marchi AR, RC e LC, negozi ai quali era Pt_1 collegato il contratto di deposito dedotto in lite, accessorio rispetto ai primi, con cui la resistente si era obbligata custodire, a titolo oneroso, nel proprio magazzino in Torino i suddetti prodotti, al fine di svolgere, in qualità di agente, l'attività di vendita e promozione.
Ha altresì dedotto che, esercitato il diritto di recesso dai contratti d'agenzia con il termine di preavviso pagina 2 di 5 previsto, la ricorrente aveva altresì avanzato richiesta di restituzione delle merci consegnate e custodite nei magazzini di in virtù del contratto di deposito tra le parti stipulato, rimanendo tuttavia la CP_1 resistente parzialmente inadempiente all'obbligo restitutorio, avendo provveduto alla restituzione solo di alcuni dei beni mobili.
Ha dunque insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Parte resistente, pur ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio, venendo pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi è stata trattenuta in decisione e viene decisa come di seguito.
Risulta, innanzitutto, dalla documentazione in atti che nel 2008, 2017 e 2018 fra le parti sono intercorsi rapporti di agenzia per la promozione e la commercializzazione di prodotti di per i marchi Pt_1
AR, RC e LC (doc. 3, 4 e 5); risulta altresì che nel 2020 ha concluso con Pt_1 CP_1 un contratto di deposito, consegnando alla resistente diversi prodotti da custodire, a titolo oneroso, nel suo magazzino in Torino (doc. 2).
Ciò posto, emerge dalle produzioni documentali, lo scioglimento dei rapporti di agenzia, avendo la preponente esercitato il proprio diritto di recesso, contestualmente avanzando richiesta di restituzione delle merci consegnate e custodite nei magazzini di in virtù del contratto di deposito, in data CP_1
30/8/2024, concedendo all'agente il termine di preavviso di sei mesi (doc. 7). Pertanto, essendo tale termine decorso, deve ritenersi senz'altro intervenuto lo scioglimento dei contratti di agenzia, senza che nella presente sede sia rilevante scrutinare le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine ad un successivo recesso per giusta causa.
Orbene, dalla documentazione in atti può affermarsi che il contratto di deposito, pur mantenendo la propria causa e funzione, sia accessorio, ancorché collegato, a quelli di agenzia, per la cui esecuzione era funzionale che l'agente avesse la disponibilità materiale dei beni da proporre ai potenziali acquirenti. Pertanto, lo scioglimento di tali negozi è destinato a caducare il contratto di deposito collegato, dovendosi ritenere che i contraenti non avrebbero concluso il contratto collegato senza quello cessato.
Conseguentemente, l'accertato scioglimento dei contratti di agenzia per effetto del recesso unilateralmente esercitato dalla preponente travolge, inevitabilmente, anche il contratto collegato di deposito, dovendosi ritenere, per le ragioni sopra esposte che lo stesso sia stato stipulato in funzione delle attività di promozione e vendita poste in capo all'agente (e in particolare per consentire all'agente di avere la disponibilità materiale dei beni da proporre ai potenziali acquirenti) e, quindi, non sarebbe stato voluto senza il rapporto di agenzia. pagina 3 di 5 Dall'intervenuto scioglimento dei contratti di agenzia, stante il recesso esercitato dalla proponente, consegue, pertanto, lo scioglimento del collegato contratto di deposito.
Emerge altresì dalla documentazione in atti che in data del 30/8/2024, 3/9/2024 e 16/9/2024 ha Pt_1 altresì avanzato richiesta di restituzione delle merci consegnate e custodite da (doc. 1 e 9 “In CP_1 virtù di contratto di deposito stipulato in data 20/07/2020 ha consegnato alla destinataria in Parte_1 indirizzo una serie di beni di propria produzione come da ddt n. 1501, 1563, 2204, 2140, di cui ha richiesto la restituzione, ripetute volte, in ultimo con pec 03/09/2024, restituzione avvenuta solo in parte. Infatti, non risultano restituiti i beni di cui all'allegato prospetto per un valore di euro 23.341,26
(ventitremilatrecentoquarantuno/26), somma di cui si chiede con la presente il pagamento oltre rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi e moratori”). La ricorrente ha dato atto che CP_1 aveva provveduto alla restituzione di soli alcuni dei beni mobili custoditi presso la stessa (doc. 8), restando parzialmente inadempiente ai propri obblighi restitutori (doc. 10).
A fronte delle allegazioni della ricorrente e della richiamata documentazione, la mancata costituzione in giudizio della parte resistente non consente al giudicante di poter valutare una diversa prospettazione dei fatti.
Ciò posto se la caducazione del negozio di deposito comporta in capo alla resistente l'obbligo di restituzione della merce ad essa consegnata da parte di deve, tuttavia, osservarsi che, nel Pt_1 presente giudizio, parte ricorrente non ha domanda la condanna della resistente alla restituzione della merce consegnata al depositario, bensì, pur nulla avendo allegato sulle ragioni per le quali i beni non potrebbero essere restituiti in forma specifica, ha chiesto la condanna di “al pagamento del CP_1 corrispettivo dei beni consegnati e non restituiti, quantificato in euro 23.341,26”, senza tuttavia offrire alcun elemento dal quale poter desumersi il valore della predetta merce. Ed infatti, pur accedendo alla tesi della ricorrente e volendosi ritenere che la merce non restituita dalla controparte sia quella indicata nell'allegato 10, né da tale documento, né dal contratto di deposito, né dai contratti di agenzia emerge alcuna indicazione relativa al valore dei beni, tale da consentire la quantificazione del controvalore degli stessi, al cui pagamento, in questa sede - sulla quale incombeva l'onere probatorio - Pt_1 domanda che sia condannata CP_1
Non avendo la ricorrente provato l'entità della somma di denaro equivalente al valore dei beni, la domanda di condanna non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo, e con la maggiorazione richiesta del 30% per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti e documenti, nei limiti della pagina 4 di 5 nota spese della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'intervenuto scioglimento dei contratti di agenzia inter partes stante il recesso esercitato dalla proponente e, per l'effetto, accerta e dichiara lo scioglimento del collegato contratto di deposito;
2. Respinge la domanda di condanna;
3. Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 7.004,40 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 13 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dato atto del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;
lette le note scritte;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
N. R.G. 2801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2801/2024 promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PISANTI AMEDEO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PISANTI AMEDEO
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del contratto di deposito e, per l'effetto, condannare
(p.iva ) al pagamento del corrispettivo dei beni consegnati Controparte_1 P.IVA_2
e non restituiti, quantificato in euro 23.341,26 (ventitremilatrecentoquarantuno/26) oltre rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi e moratori dal momento della condanna;
2) in subordine, accertare la risoluzione del contratto di deposito per grave inadempimento del depositario e, per l'effetto, (ventitremilatrecentoquarantuno/26) oltre rivoluzione monetaria e interessi corrispettivi e moratori dal momento della condanna;
3) altresì, condannare la resistente al pagamento di spese e compensi legali di causa nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di deposito stipulato con la
[...] resistente nonché la condanna di quest'ultima al pagamento del corrispettivo dei beni consegnati in deposito e non restituiti, quantificato in € 23.341,26, con vittoria delle spese processuali.
Parte ricorrente ha dedotto che fra le parti erano intercorsi rapporti di agenzia per la promozione e la commercializzazione di prodotti di per i marchi AR, RC e LC, negozi ai quali era Pt_1 collegato il contratto di deposito dedotto in lite, accessorio rispetto ai primi, con cui la resistente si era obbligata custodire, a titolo oneroso, nel proprio magazzino in Torino i suddetti prodotti, al fine di svolgere, in qualità di agente, l'attività di vendita e promozione.
Ha altresì dedotto che, esercitato il diritto di recesso dai contratti d'agenzia con il termine di preavviso pagina 2 di 5 previsto, la ricorrente aveva altresì avanzato richiesta di restituzione delle merci consegnate e custodite nei magazzini di in virtù del contratto di deposito tra le parti stipulato, rimanendo tuttavia la CP_1 resistente parzialmente inadempiente all'obbligo restitutorio, avendo provveduto alla restituzione solo di alcuni dei beni mobili.
Ha dunque insistito nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Parte resistente, pur ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio, venendo pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi è stata trattenuta in decisione e viene decisa come di seguito.
Risulta, innanzitutto, dalla documentazione in atti che nel 2008, 2017 e 2018 fra le parti sono intercorsi rapporti di agenzia per la promozione e la commercializzazione di prodotti di per i marchi Pt_1
AR, RC e LC (doc. 3, 4 e 5); risulta altresì che nel 2020 ha concluso con Pt_1 CP_1 un contratto di deposito, consegnando alla resistente diversi prodotti da custodire, a titolo oneroso, nel suo magazzino in Torino (doc. 2).
Ciò posto, emerge dalle produzioni documentali, lo scioglimento dei rapporti di agenzia, avendo la preponente esercitato il proprio diritto di recesso, contestualmente avanzando richiesta di restituzione delle merci consegnate e custodite nei magazzini di in virtù del contratto di deposito, in data CP_1
30/8/2024, concedendo all'agente il termine di preavviso di sei mesi (doc. 7). Pertanto, essendo tale termine decorso, deve ritenersi senz'altro intervenuto lo scioglimento dei contratti di agenzia, senza che nella presente sede sia rilevante scrutinare le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine ad un successivo recesso per giusta causa.
Orbene, dalla documentazione in atti può affermarsi che il contratto di deposito, pur mantenendo la propria causa e funzione, sia accessorio, ancorché collegato, a quelli di agenzia, per la cui esecuzione era funzionale che l'agente avesse la disponibilità materiale dei beni da proporre ai potenziali acquirenti. Pertanto, lo scioglimento di tali negozi è destinato a caducare il contratto di deposito collegato, dovendosi ritenere che i contraenti non avrebbero concluso il contratto collegato senza quello cessato.
Conseguentemente, l'accertato scioglimento dei contratti di agenzia per effetto del recesso unilateralmente esercitato dalla preponente travolge, inevitabilmente, anche il contratto collegato di deposito, dovendosi ritenere, per le ragioni sopra esposte che lo stesso sia stato stipulato in funzione delle attività di promozione e vendita poste in capo all'agente (e in particolare per consentire all'agente di avere la disponibilità materiale dei beni da proporre ai potenziali acquirenti) e, quindi, non sarebbe stato voluto senza il rapporto di agenzia. pagina 3 di 5 Dall'intervenuto scioglimento dei contratti di agenzia, stante il recesso esercitato dalla proponente, consegue, pertanto, lo scioglimento del collegato contratto di deposito.
Emerge altresì dalla documentazione in atti che in data del 30/8/2024, 3/9/2024 e 16/9/2024 ha Pt_1 altresì avanzato richiesta di restituzione delle merci consegnate e custodite da (doc. 1 e 9 “In CP_1 virtù di contratto di deposito stipulato in data 20/07/2020 ha consegnato alla destinataria in Parte_1 indirizzo una serie di beni di propria produzione come da ddt n. 1501, 1563, 2204, 2140, di cui ha richiesto la restituzione, ripetute volte, in ultimo con pec 03/09/2024, restituzione avvenuta solo in parte. Infatti, non risultano restituiti i beni di cui all'allegato prospetto per un valore di euro 23.341,26
(ventitremilatrecentoquarantuno/26), somma di cui si chiede con la presente il pagamento oltre rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi e moratori”). La ricorrente ha dato atto che CP_1 aveva provveduto alla restituzione di soli alcuni dei beni mobili custoditi presso la stessa (doc. 8), restando parzialmente inadempiente ai propri obblighi restitutori (doc. 10).
A fronte delle allegazioni della ricorrente e della richiamata documentazione, la mancata costituzione in giudizio della parte resistente non consente al giudicante di poter valutare una diversa prospettazione dei fatti.
Ciò posto se la caducazione del negozio di deposito comporta in capo alla resistente l'obbligo di restituzione della merce ad essa consegnata da parte di deve, tuttavia, osservarsi che, nel Pt_1 presente giudizio, parte ricorrente non ha domanda la condanna della resistente alla restituzione della merce consegnata al depositario, bensì, pur nulla avendo allegato sulle ragioni per le quali i beni non potrebbero essere restituiti in forma specifica, ha chiesto la condanna di “al pagamento del CP_1 corrispettivo dei beni consegnati e non restituiti, quantificato in euro 23.341,26”, senza tuttavia offrire alcun elemento dal quale poter desumersi il valore della predetta merce. Ed infatti, pur accedendo alla tesi della ricorrente e volendosi ritenere che la merce non restituita dalla controparte sia quella indicata nell'allegato 10, né da tale documento, né dal contratto di deposito, né dai contratti di agenzia emerge alcuna indicazione relativa al valore dei beni, tale da consentire la quantificazione del controvalore degli stessi, al cui pagamento, in questa sede - sulla quale incombeva l'onere probatorio - Pt_1 domanda che sia condannata CP_1
Non avendo la ricorrente provato l'entità della somma di denaro equivalente al valore dei beni, la domanda di condanna non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo, e con la maggiorazione richiesta del 30% per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti e documenti, nei limiti della pagina 4 di 5 nota spese della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'intervenuto scioglimento dei contratti di agenzia inter partes stante il recesso esercitato dalla proponente e, per l'effetto, accerta e dichiara lo scioglimento del collegato contratto di deposito;
2. Respinge la domanda di condanna;
3. Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 7.004,40 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 13 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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