Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/05/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2794/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio OR Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione ex artt. 383 e 392 cpc all'esito di sentenza resa dalla S. OR di cassazione n. 17991/2024, notificato il 4.10.2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cefalà Francesco, Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in Via Gattamelata 38, 20149 Milano, presso e nello studio del difensore;
attore in riassunzione
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avvocati Ugo C. Onorato (C.F. ) e Mariafederica Grassi (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
), elettivamente domiciliata in Milano, Via Compagnoni n. 31, presso lo Studio dei C.F._4
difensori;
- INTERVENUTA (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._5
degli avv. Napolitano Carlo e Cesareo Maddalena ( ), con elezione di C.F._6
domicilio in Via Delio Tessa 1, 20121 Milano, presso e nello studio dell'avv. Napolitano Carlo;
convenuti in riassunzione
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_1
convenuto contumace
1
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma OR di Appello di Milano, contrariis rejectis, in contraddittorio col
[...]
quale ente di gestione ed amministrazione del bene comune e Controparte_3 dell'intervenuta , previo rigetto per inammissibilità della eccezione di Controparte_2
intervenuto acquisto per usucapione formulata dalla convenuta in quanto nuova e rispetto CP_1
alla quale la ricorrente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema OR con sentenza n.
17991/2024 (causa R.G. 34935/2018 N. sez. 1413/2024 - pubblicata l'1/07/2024) ed in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Milano -sez. 13^ Giudice Unico Dr. Giacomo Rota- n.
11.473/16 emessa il 19.10.2016 in causa n. 61.803/14 RG e depositata il 19.10.2026, notificata il
20.10.2016 nonché in riforma della sentenza della OR di Appello di Milano sez. III civile n.
3619/2018 - rep. 2200/2018 in causa n. 5124/2016 RG pubblicata il 26.7.2016, notificata l'11.10.2018, così giudicare:
- accertare e dichiarare che la SI.ra quale proprietaria dell'appartamento sito al Parte_1 piano rialzato con ingresso dall'androne comune (part. 1562759, fg. 355, mapp. 476, sub 167) dello stabile di Milano facente parte del “lotto primo” di cui alla divisione Controparte_3
16.6.1950 per Notaio ha pieno diritto all'uso “esclusivo” pro quota di seconda Persona_1
corte e relativo androne;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della chiusura dell'accesso alla seconda corte eseguita nel maggio 2011 da parte della SI.ra e quindi: CP_1
- ordinare alla SI.ra ed al Condominio di consentire alla SI.ra - e per essa ex art. CP_1 Pt_1
111 Cpc all'attuale proprietaria dell'appartamento- il libero accesso ed il relativo utilizzo in proporzione al suo corrispondente diritto a detta seconda corte, regolamentando il reciproco uso del bene comune;
- condannare la SI.ra -se del caso anche in via equitativa- al risarcimento ed all'indennizzo CP_1
di disagi costi e spese derivati alla SI.ra dal mancato uso del cortile, forfettariamente Pt_1 indicati nell'importo di €. 4.000# annui ovvero di quell'altro importo che risulterà di Giustizia a far data dal maggio 2011 -epoca dell'abuso- e sino all'effettiva “riapertura” del cortile;
- condannare altresì la SI.ra al rimborso degli importi (per complessivi €. 12.472,56) che la CP_1
SI.ra le ha dovuto versare in esecuzione delle sentenze impugnate oltre rivalutazione ed Pt_1
interessi dalle date dei rispettivi versamenti sino al saldo.
2 Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio di merito e legittimità ed anche di quelle della fase di mediazione oltre che con rimborso per imposte di registro delle sentenze di merito e del contributo unificato punitivo disposto in appello nonché di spese e competenze del presente giudizio di rinvio con rimborso forfettario -su tutte- del 15% ed oneri di legge.
Per Controparte_1
Voglia la OR d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte appellante e da parte intervenuta, per i motivi indicati in atti.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi la OR dovesse ritenere di accogliere le domande formulate dall'appellante: 1) rideterminare per difetto la pretesa indennità risarcitoria per i motivi esposti in atto in ogni caso limitandola alla data di cessione dell'immobile da parte della signora 2) compensare fra tutte le parti le spese di lite e onorari di tutti i gradi Pt_1
di giudizio compreso il presente giudizio di rinvio;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidare i compensi prendendo a riferimento quelli liquidati a favore della signora nei precedenti gradi di giudizio ovvero, in ulteriore CP_1
subordine, quelli previsti dalle tabelle ex DM 55/2014.
Per Controparte_2
Voglia la Ecc.ma OR adita, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e/o difesa disattesa e previ gli opportuni e/o necessari accertamenti e declaratorie
1. accertare e dichiarare che l'arch. – quale proprietaria dell'NI LI (come CP_2
definita in atti) o, comunque, quale condomina del Condominio di Milano, via Castel Morrone n. 4
– ha diritto di utilizzare la ON OR (come definita in atti) del Condominio;
2. accertare e dichiarare che la signora si è resa responsabile nei confronti dell'arch. CP_1 per la illegittima chiusura della ON OR e, per l'effetto Controparte_2
3. ordinare alla signora di consentire all'arch. il libero accesso CP_1 Controparte_2
ed il libero utilizzo della ON OR (come definita in atti), regolamentando, ove ritenuto necessario od opportuno, il reciproco uso del ON RT (come definito in atti);
4. con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, con atto di citazione dell'ottobre 2014, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Milano, e il di Milano, Controparte_1 CP_3 Controparte_3
esponendo che:
- era proprietaria di un appartamento nell'edificio del suddetto Condominio composto da due corti consecutive alle quali si accedeva da un portone e relativo androne su strada, la prima delle quali, con relativo androne, di uso comune a tutti i condomini, e la seconda di uso esclusivo ad alcuni condomini proprietari di appartamenti facenti parte del c.d. “primo lotto”, così denominato in seguito ad atto di divisione del 1950 con approvazione di coevo regolamento condominiale contrattuale;
- che aveva usufruito della seconda corte dall'acquisto del proprio appartamento (nel 1999) sino al mese di maggio 2011, ovvero fino quando la citata (anch'ella acquirente Controparte_1 di un'unità immobiliare facente parte del primo lotto) ne aveva impedito l'accesso, sostituendo la serratura del relativo portone.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata la sussistenza del suo diritto ad Parte_1
accedere alla seconda corte e che fosse condannata al risarcimento dei Controparte_1
danni, da quantificarsi nella misura di euro 4.000,00 per ogni anno.
Il Tribunale, con sentenza n. 11473/2016, rigettava la domanda attorea nei confronti della convenuta e dichiarava la parziale estinzione del giudizio con Controparte_1 riferimento ai rapporti processuali tra l'attrice e il Condominio, nonché tra quest'ultimo e
[...]
Controparte_1
proponeva appello avverso la citata sentenza e, nella costituzione della sola Parte_1
appellata la OR di appello di Milano, con sentenza n. 3619/2018, Controparte_4 previa dichiarazione di contumacia dell'appellato di Milano, Controparte_5 rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell'adottata decisione la OR territoriale osservava, innanzitutto, che la fonte costitutiva del diritto di uso esclusivo e perpetuo del secondo cortile era rappresentata dall'atto di divisione con cui, nel 1950, gli originari comproprietari dello stabile condominiale avevano provveduto a dividere le unità immobiliari dell'edificio, provvedendo all'assegnazione dei lotti ai condividenti, con attribuzione al lotto 1 (dei cui appartamenti era proprietaria ) del Parte_2 diritto d'uso sul secondo cortile, oggetto di controversia (senza che dal citato atto costitutivo si potesse evincere un'inalienabilità di tale diritto e di indisponibilità da parte del suo titolare).
Evidenziava, poi, il giudice di appello che il diritto di uso perpetuo ed esclusivo sul secondo cortile venne trasferito ai fratelli e con la vendita delle unità CP_6 CP_7 Controparte_8
4 immobiliari di cui al mappale 475 sub 168 e 563, particella, quest'ultima, di cui, successivamente, divenne titolare la sola in virtù di atto pubblico del 19 luglio 2001, senza Controparte_1
che il citato diritto fosse stato oggetto di ulteriori atti dispositivi, né prevedendo il regolamento condominiale alcun vincolo di inalienabilità rispetto al diritto di uso esclusivo e perpetuo del secondo cortile contestualmente riconosciuto a proprietari dei beni appartenenti al I lotto. Pertanto – ad avviso della OR di appello – l'atto di disposizione del diritto d'uso esclusivo, concentrato su alcuni beni facenti parte del II lotto, e con essi trasferito, non poteva considerarsi nullo, poiché nessun divieto di “concentrazione” di detto diritto poteva ricavarsi dai vari atti traslativi di riferimento.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione , con un primo Parte_1
motivo denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e segg. con riferimento al momento della costituzione del Condominio e alla ritenuta erronea facoltà di una singola parte proprietaria (nella specie di disporre a discrezione del diritto di uso Controparte_1 sulle parti comune. In particolare, ha inteso contestare l'individuazione dell'atto e Parte_1 del momento costitutivo del Condominio nella vendita dell'unità immobiliare “preferita” in quanto
–nella fattispecie– inserita in un lotto composto da più immobili facente capo ad un unico proprietario e non nella precedente divisione, avvenuta per atto pubblico con contestuale dichiarazione di costituzione del Condominio stesso ed approvazione del regolamento di condominio mediante attribuzione alle singole unità del diritto di uso in questione fra gli originari
(sette) comproprietari “pro indiviso”; con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 116
c.p.c., nonché degli artt. 1362 e segg. c.c., oltre all'omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo, avuto riguardo all'interpretazione e valutazione del documento decisivo costituito dall'atto di vendita del 1973 intervenuto tra e al quale la OR di appello Parte_2 Controparte_9
ha attribuito il valore determinante di trasferimento-concentrazione del diritto di uso esclusivo oggetto del contendere. Inoltre, la ricorrente ha lamentato la mancata applicazione dei corretti criteri ermeneutici dei contratti in considerazione anche con riferimento all'intero contesto contrattuale oltre che in relazione alla successiva vendita con la quale la stessa aveva alienato il Pt_2 medesimo diritto “pro quota” ad altra compratrice, avendo, altresì, la OR territoriale omesso la necessaria interpretazione del “patto speciale” inserito nel citato rogito;
con un terzo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 1372 c.c. con riguardo alla ritenuta efficacia “erga omnes” della pattuizione intercorsa fra terzi anche nei suoi confronti ed indistintamente degli altri condomini, senza che il suddetto patto fosse stato trascritto od opposto o, comunque, pubblicato;
con un quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1138, 1350, 2643 e 2659 c.c., nonché degli artt. 1117
e 1118 c.c., con riferimento alla ritenuta prevalenza delle (asserite) disposizioni sul bene comune di
5 detto patto speciale intercorso nella compravendita di una singola unità del Condominio rispetto all'atto di divisione (costitutivo del Condominio) e dal regolamento condominiale contrattuale originario, tuttora vigente e richiamato nei singoli atti, da considerarsi valido ed efficace nei confronti di tutti i condomini indistintamente;
con un quinto motivo lamentava l'illegittimità della regolamentazione delle spese di lite.
La S.c. di cassazione con sentenza n. 17991/2024 resa in data 9.5.2024, accoglieva i primi quattro motivi del ricorso e dichiarava assorbito il quinto;
cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del presente giudizio, alla OR di appello di Milano, in diversa composizione.
Riassumeva il giudizio formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Parte_1
Si costituiva chiedendo respingere le domande, esponendo in particolare Controparte_1
che i condividenti del 1950, pur utilizzando l'espressione “uso esclusivo e perpetuo”, avevano inteso trasferire la proprietà della seconda corte in favore del soggetto che sarebbe risultato assegnatario del lotto primo;
che dunque in quanto proprietaria, potesse disporne Persona_2
secondo i propri desiderata, riservando tale seconda corte esclusivamente agli immobili (563 e sub.
168) che da detta corte avevano i rispettivi accessi;
che la S. OR aveva dichiarato la «illegittimità della previsione di cui all'atto divisionale» del 1950 che ha assegnato il diritto di uso della ON
OR alle unità immobiliari del lotto n. 1, e dunque non poteva avvalersene Parte_1
deduceva comunque in subordine di aver usucapito l'area per cui è causa;
contestava infine sussistenza ed entità del danno.
Si costituiva acquirente da giusta contratto di Controparte_2 Parte_1
compravendita del 22 luglio 2019, intervenuta, aderendo alle conclusioni di parte attrice.
Il condominio di in Milano non si costituiva nonostante la ritualità della Controparte_3
notifica e veniva dichiarato contumace.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 28.1.2025 il collegio fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.2.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come accertato nelle precedenti fasi di giudizio, risulta che il 16 giugno 1950 lo stabile di
[...]
di Milano, già costituito da diverse unità immobiliari e da due corti interne Controparte_3
“consecutive”, venne frazionato tra i sette comproprietari con la formazione in altrettanti lotti paritetici comprensivi dei singoli immobili e delle relative pertinenze. Con questo atto, in cui si individuavano specificamente le parti comuni e il relativo utilizzo, fu costituito il condominio
6 scaturente dalla intervenuta divisione con l'approvazione di apposito regolamento allegato, in cui era stata prevista l'attribuzione a tutti gli immobili facenti parte dell'originario “primo lotto” –di cui fanno parte quello delle odierne parti in causa e il diritto di uso perpetuo esclusivo Pt_1 Pt_3 sul secondo cortile. Senonché nel 1973 (e in seguito) l'assegnataria del primo lotto ( Parte_2
) iniziò a vendere alcune unità immobiliari (tra i cui acquirenti figuravano anche i danti causa
[...]
della convenuta che ne facevano parte dichiarando –in virtù di un Controparte_1 asserito “patto speciale” inserito nei rispetti contratti- che il secondo cortile era riservato in uso esclusivo perpetuo alla palazzina sub 168 e 563, senza che fosse intervenuta alcuna modifica o integrazione dell'originario regolamento condominiale. Nel maggio 2011, CP_1
rivendicando l'uso esclusivo della seconda corte in virtù dell'esclusiva attribuzione
[...] fatta nel rogito in favore dei suoi danti causa, ne bloccò l'accesso ad la quale Parte_1 esperì l'azione giudiziale in questione per il riconoscimento dell'uso, in suo favore, anche di tale cortile sulla scorta di quella che era la conformazione del condominio costituito con l'atto fondativo del 1950 e dei relativi diritti in esso previsti unitamente all'approvato ed annesso regolamento condominiale. Il Tribunale, con sentenza confermata dalla OR di appello, respinse la domanda ritenendo valida ed efficace la “concentrazione” in capo solo ad alcune unità immobiliari e, dunque, ai relativi proprietari, del diritto di uso ad opera di colei che era stata proprietaria delle unità del primo lotto, nonostante che nel 1950 fosse stato costituito il condominio, riconoscendosi a tutti i condomini di entrambi i lotti di utilizzare entrambe le corti comuni che erano tra loro consecutive.
Chiarito lo sviluppo fattuale della vicenda dedotta in causa, la S.C. di Cassazione, trattando unitariamente i primi quattro motivi di ricorso –tra loro connessi– li riteneva fondati, ed annullava la sentenza di appello con rinvio per nuovo esame.
Valorizzava innanzitutto la S. OR la sopravvenuta della sentenza delle Sezioni unite n.
28972/2020, con la quale veniva affermato il principio di diritto per cui “la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. “diritto reale ad uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art.
1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del “numerus clausus” dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419
7 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria”.
Osservava dunque che, <sulla scorta di tale inquadramento conducente –in via generale- all'inammissibilità della costituzione di un diritto reale di uso esclusivo su parti comuni, è da ritenersi (e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) illegittima –con riferimento al caso in questione– la concentrazione solo in capo ad alcune unità immobiliari del godimento della seconda area comune, stante la natura condominiale delle due corti, con conseguente inopponibilità alla degli effetti dell'atto traslativo con il relativo “patto speciale” attributivo Pt_1 di tale diritto di uso esclusivo compiuto da in favore dei danti causa dell'odierna Parte_2
controricorrente (cfr., per opportuni riferimenti, anche la recente Cass. n. 32857/2023), il tutto sulla base dell'affermazione del principio di fondo della illegittimità della costituzione di un diritto reale d'uso atipico esclusivo e perpetuo su una parte condominiale.
E' fondato, quindi, il primo motivo perché, risultando pacifica la costituzione del con CP_3
l'atto divisorio del 1950, con la coeva individuazione, attribuzione e regolamentazione delle parti comuni (tra cui l'assegnazione a tutti gli immobili facenti parte dell'originario primo lotto del
“diritto di uso perpetuo esclusivo sul secondo cortile”), non sarebbe stato possibile, con i successivi atti traslativi riguardanti le unità immobiliari costituire un diritto di uso esclusivo sul secondo lotto, escludere alcuni dei condomini (e i loro aventi causa) facenti parte del CP_3
originariamente costituito a mezzo dell'atto di divisione.
Il secondo motivo è, di conseguenza, anch'esso fondato in relazione all'errata interpretazione del suddetto “patto speciale”, risultando, peraltro, ancor prima dirimente, l'illegittimità dell'attribuzione del diritto di uso esclusivo del secondo cortile con tale patto prevista.
Il terzo motivo è, altresì, fondato in dipendenza del precedente, perché, stante l'illegittimità di tale patto speciale, è evidente che non avrebbe potuto sortire efficacia nei confronti dei terzi.
Il quarto è da ritenersi fondato proprio in conseguenza dell'illegittima prevalenza che è stata data, nella sentenza impugnata, al “patto speciale” derogatorio della disciplina delle parti comuni, che, invece, non avrebbe potuto essere considerato –alla stregua degli artt. 1117 e 1118 c.c.– tale rispetto alle previsioni dell'atto costitutivo del e a quelle del correlato regolamento CP_3
approvato.
In sostanza, è da ritenersi invalido e, comunque, inopponibile alla ricorrente il “patto speciale” contenente la “riserva” eseguita nel trasferimento di altre proprietà stante l'efficacia cogente dell'assegnazione comune del diritto di uso condominiale della controversa corte eseguita –nel
8 1950– all'atto della costituzione del condominio, da cui deriva l'illegittimità del potere esercitato dalla precedente condomina di “concentrare” il diritto di uso della corte Parte_2 condominiale in capo ad una sola proprietà (poi frazionata in più proprietà) del “lotto primo” (ma non su tutte quelle su di esso insistenti), dovendosi, invece, porre riferimento alla riserva di uso in favore di tutte le unità immobiliari di tale “primo lotto” (di cui faceva parte anche il mappale 476 sub 167 venduto dalla stessa a e, poi, da quest'ultima Parte_2 Controparte_10 alienato alla come, per l'appunto, determinata dal citato atto di costituzione del Pt_1
condominio del 1950, con la correlata divisione delle proprietà, e dal relativo regolamento.
In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni svolte, vanno accolti i primi quattro motivi, con assorbimento del quinto, siccome riguardante il capo accessorio e dipendente sulle spese giudiziali.
La sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata, con il conseguente rinvio della causa alla
OR di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto enunciato, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.>>
Tanto premesso, si deve dare atto della infondatezza delle prospettazioni articolate in sede di costituzione nel giudizio di riassunzione da Controparte_1
Si deve ricordare infatti che «in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata dalla OR di
Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter estendere la propria indagine a questioni non esaminate nel giudizio di legittimità, che costituiscono il presupposto della pronuncia poiché il riesame di tali questioni limiterebbe gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità» (Cass. 20 settembre 2024 n. 25308; id. 24 giugno 2020
n. 12441).
Ne consegue -quanto al primo profilo, deducente che con la pattuizione di concessione di uso esclusivo e perpetuo dell'area in discussione si era in realtà convenuto un trasferimento della proprietà- che, avendo la S. OR affermato che l'atto di divisione provvedeva in parte qua alla
“individuazione, attribuzione e regolamentazione delle parti comuni” e non alla costituzione di un diritto di proprietà, non è possibile in sede di rinvio una diversa qualificazione dell'atto.
Quanto al secondo profilo -deducente che la S. OR aveva dichiarato la «illegittimità della previsione di cui all'atto divisionale» del 1950 che aveva assegnato il diritto di uso della ON
OR alle unità immobiliari del lotto n. 1, e dunque non poteva avvalersene basti osservare Pt_1 che la S. OR non ha dichiarato l'illegittimità della previsione di cui all'atto divisionale, bensì della costituzione di “un diritto di uso esclusivo sul secondo lotto operata con i successivi atti traslativi riguardanti le unità immobiliari”.
9 Deve infine dichiararsi che l'eccezione di usucapione è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata dedotta nella fase di costituzione nel procedimento di merito, e comunque non è stata riproposta in sede di conclusioni, dando atto parte convenuta in sede di comparsa conclusionale che doveva pertanto ritenersi rinunciata.
Consegue la fondatezza delle domande formulate da di accertare e dichiarare che Parte_1
ella, quale proprietaria dell'appartamento sito al piano rialzato con ingresso dall'androne comune
(part. 1562759, fg. 355, mapp. 476, sub 167) dello stabile di Milano facente Controparte_3 parte del “lotto primo” di cui alla divisione 16.6.1950 per Notaio ha diritto all'uso Persona_1
“esclusivo” pro quota della seconda corte e relativo androne, e di accertare e dichiarare l'illegittimità della chiusura dell'accesso alla seconda corte eseguita nel maggio 2011 da parte di dovendosi per contro consentire ad -nonché, ex art. Controparte_1 Parte_1
111 c.p.c., all'attuale proprietaria dell'appartamento- il libero accesso ed il relativo utilizzo in proporzione al suo corrispondente diritto a detta seconda corte.
Parimenti fondata la domanda di risarcimento del danno, per non aver potuto Parte_1 utilizzare dal 2011 al 2019, l'area in questione (l'acquirente non ha formulato Controparte_2
domanda sul punto).
La OR, necessariamente operando una valutazione equitativa, ritiene di doverlo quantificare nella misura di € 2.400,00 annui, osservando che nel periodo indicato avrebbe potuto Parte_1
disporne, parcheggiandovi una propria autovettura, o concedendo in locazione il relativo spazio;
che
è notorio che nel centro di Milano vi sia una importante carenza di parcheggi liberi;
che i prezzi sul mercato per l'uso dei posti auto siano conseguentemente elevati, e possano essere quantificati nella misura di € 200,00 mensili.
Che abbia venduto il proprio appartamento a prezzo inferiore rispetto a quanto Parte_1
avrebbe potuto, perché il diritto d'uso del cortile era controverso, non risulta in alcun modo documentato.
Alla decisione conseguono le restituzioni dei versamenti in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., nei valori medi, secondo lo scaglione azionato.
10
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Suprema OR n. 17991/2024,
- accerta e dichiara che , e la sua avente causa quali Parte_1 Controparte_2
proprietarie dell'appartamento sito al piano rialzato con ingresso dall'androne comune (part. 1562759, fg. 355, mapp. 476, sub 167) dello stabile di Milano facente parte Controparte_3 del “lotto primo” di cui alla divisione 16.6.1950 per Notaio ha diritto all'uso Persona_1
“esclusivo” pro quota della seconda corte e relativo androne;
- accerta e dichiara l'illegittimità della chiusura dell'accesso alla seconda corte eseguita nel maggio
2011 da parte di Controparte_1
- ordina ad ed al in Milano di Controparte_1 Controparte_5
consentire ad -e per essa ex art. 111 Cpc all'attuale proprietaria dell'appartamento Parte_1
il libero accesso ed il relativo utilizzo in proporzione al suo corrispondente Controparte_2
diritto a detta seconda corte;
- condanna al risarcimento del danno, nella misura di € 2.400,00 annui, Controparte_1
per il periodo intercorrente tra maggio 2011 e luglio 2019;
- condanna altresì al rimborso degli importi (per complessivi €. Controparte_1
12.472,56) che le ha versato in esecuzione delle sentenze impugnate, oltre interessi Parte_1
dalle date dei rispettivi versamenti sino al saldo.
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida per compensi defensionali per il giudizio di primo grado in € 4.700,00; per il
[...] giudizio di secondo grado in € 3.777,00; per il giudizio di cassazione in € 3.082,00, oltre spese documentate, spese generali 15%, IVA e cpa.
- condanna al pagamento delle spese processuali per il giudizio di rinvio Controparte_1
in favore di e che liquida per compensi defensionali in € Parte_1 Controparte_2
4.888,00 per ciascuna parte, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 6/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio OR Maria Grazia Federici
11