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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 6860 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
e , rappresentati e difesi dall' avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Enrico Gargiulo;
- attori- contro
rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Corrado;
CP_1
- convenuta -
*****
Fatto e diritto La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da Pt_1
e rispettivamente coniuge e figlie di - nei
[...] Pt_2 Parte_3 Persona_1 confronti di in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni a CP_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, patito a seguito del sinistro mortale che aveva coinvolto il proprio congiunto, avvenuto in data 23.10.2022 alle ore 20.30 circa. A sostegno della domanda deducevano che il , mentre era alla guida del Parte_3 motociclo, veniva sorpreso da un autoveicolo rimasto non identificato, che uscendo da un' area di parcheggio, ostacolava la marcia di quest'ultimo. Precisavano, che il veniva costretto ad effettuare una brusca manovra d'arresto a causa della Parte_3 quale perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese CP_1 attoree, chiedendone il rigetto e replicando che l'effettivo verificarsi del sinistro e la responsabilità del presunto veicolo rimasto sconosciuto non risultassero adeguatamente provati. Istruita la causa in forma documentale, all'udienza del 26.09.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***** Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. Occorre in primo luogo ricordare quanto sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui
“l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016). Ora, proprio con riferimento all'onere probatorio gravante su parte attrice, si deve ritenere che lo stesso non sia stato adeguatamente adempiuto. Ciò perché gli elementi probatori posti dagli attori a fondamento della propria domanda non sono stati in grado di chiarire, da un lato, le concrete modalità del sinistro, dall'altro, l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo poi rimasto sconosciuto. I congiunti di , infatti, hanno asserito che il sinistro sarebbe Persona_1 avvenuto a causa della condotta imprudente di un veicolo non identificato, poi allontanatosi dal luogo dell'incidente, che avrebbe fatto rovinare a terra il proprio parente. Hanno dedotto nello specifico che il avrebbe perso il controllo del veicolo nel vano tentativo di Parte_3 evitare lo scontro con un veicolo che si immetteva sulla strada principale da un'area di parcheggio. Tuttavia, dalle sommarie informazioni testimoniali, rese da Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro, la ricostruzione fornita dagli attori non risulta confermata. Tes_ Infatti, il che al momento del sinistro viaggiava nell'autovettura in compagnia della sig.ra precedendo il motociclo condotto dal , ha dichiarato Parte_1 Parte_3 che giunti nei pressi della propria abitazione, dopo aver visto la moto procedere su via Salve S.P 339 provenendo da “Pescoluse” notava che la stessa frenava improvvisamente facendo Tes_ cadere a terra il conducente. Precisamente, il ha riferito: “dopo pochi secondi notavo la moto che improvvisamente, si inchiodava, facendolo cadere in avanti sull'asfalto”. Tes_ Lo stesso ha altresì' dichiarato “Non ho visto altri mezzi coinvolti nel sinistro, in quanto la strada era deserta”. A ciò deve aggiungersi quanto riferito, in sede di dichiarazioni spontanee rese in data 14.12.2022, dalla sig.ra . Infatti, questa dopo circa due mesi dal verificarsi del CP_2 sinistro ha dichiarato di aver udito “un rumore di una moto provenire dalla rotatoria di Pescoluse”. La stessa precisava di aver visto un'autovettura uscire dal parcheggio in cui si trovava e prendere la direzione verso mare. Tuttavia, non riusciva a precisare né il modello né il colore dell'autovettura. La stessa riferiva, infine, “potevo udire un forte botto, nonché lo scivolamento del motociclista. Quindi capivo che era successo un incidente stradale nel quale era coinvolto un motociclista”. Tes_ Orbene da un lato, appare evidente che la testimonianza resa dal - da ritenersi assolutamente attendibile perché raccolta nell'immediatezza del fatto e del tutto disinteressata rispetto agli eventi di causa - ha chiaramente escluso la presenza di altri veicoli al momento del sinistro. Dall'altro, le dichiarazioni rese dalla sig.ra non CP_2 forniscono alcun elemento idoneo a corroborare la tesi attorea, in quanto la stessa non risulta essere testimone oculare della dinamica del sinistro, avendo soltanto udito dapprima il rumore di una moto che proveniva dalla strada provinciale e successivamente “un forte botto”. Inoltre, la , pur avendo riferito di aver visto un'autovettura uscire da un CP_2 parcheggio situato nelle vicinanze del luogo del sinistro, nulla ha riferito in merto al modello e al colore di quest'ultimo, dettagli che comunque sarebbero stati utili a fornire elementi probatori solo circa l'effettiva presenza dello stesso nel parcheggio indicato. Orbene, dalle dichiarazioni rese non è possibile desumere che ,ove effettivamente presente, il veicolo citato abbia avuto efficienza causale nella causazione del sinistro in oggetto. A ciò va aggiunto che i militari intervenuti hanno rilevato che sul luogo del sinistro non erano presenti tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo condotto dal
(cfr. Verbale Incidente Stradale tempo e luogo dell'incidente). Parte_3
Gli stessi accertavano, altresì, che il giorno del sinistro il veicolo era stato affidato da a il quale, tuttavia, non risultava titolare di patente di Testimone_1 Persona_1 guida idonea al veicolo condotto. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dalla documentazione in atti, appare verosimile che il sinistro si sia verificato a causa della condotta colposa del
, che conducendo un veicolo per cui non possedeva né patente né esperienza di Parte_3 guida, abbia perso il controllo del mezzo, rovinando fatalmente a terra. Pertanto, non potendosi ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda non può essere accolta. Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 26.09.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 6860 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
e , rappresentati e difesi dall' avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Enrico Gargiulo;
- attori- contro
rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Corrado;
CP_1
- convenuta -
*****
Fatto e diritto La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da Pt_1
e rispettivamente coniuge e figlie di - nei
[...] Pt_2 Parte_3 Persona_1 confronti di in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni a CP_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, patito a seguito del sinistro mortale che aveva coinvolto il proprio congiunto, avvenuto in data 23.10.2022 alle ore 20.30 circa. A sostegno della domanda deducevano che il , mentre era alla guida del Parte_3 motociclo, veniva sorpreso da un autoveicolo rimasto non identificato, che uscendo da un' area di parcheggio, ostacolava la marcia di quest'ultimo. Precisavano, che il veniva costretto ad effettuare una brusca manovra d'arresto a causa della Parte_3 quale perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese CP_1 attoree, chiedendone il rigetto e replicando che l'effettivo verificarsi del sinistro e la responsabilità del presunto veicolo rimasto sconosciuto non risultassero adeguatamente provati. Istruita la causa in forma documentale, all'udienza del 26.09.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***** Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. Occorre in primo luogo ricordare quanto sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui
“l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016). Ora, proprio con riferimento all'onere probatorio gravante su parte attrice, si deve ritenere che lo stesso non sia stato adeguatamente adempiuto. Ciò perché gli elementi probatori posti dagli attori a fondamento della propria domanda non sono stati in grado di chiarire, da un lato, le concrete modalità del sinistro, dall'altro, l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo poi rimasto sconosciuto. I congiunti di , infatti, hanno asserito che il sinistro sarebbe Persona_1 avvenuto a causa della condotta imprudente di un veicolo non identificato, poi allontanatosi dal luogo dell'incidente, che avrebbe fatto rovinare a terra il proprio parente. Hanno dedotto nello specifico che il avrebbe perso il controllo del veicolo nel vano tentativo di Parte_3 evitare lo scontro con un veicolo che si immetteva sulla strada principale da un'area di parcheggio. Tuttavia, dalle sommarie informazioni testimoniali, rese da Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro, la ricostruzione fornita dagli attori non risulta confermata. Tes_ Infatti, il che al momento del sinistro viaggiava nell'autovettura in compagnia della sig.ra precedendo il motociclo condotto dal , ha dichiarato Parte_1 Parte_3 che giunti nei pressi della propria abitazione, dopo aver visto la moto procedere su via Salve S.P 339 provenendo da “Pescoluse” notava che la stessa frenava improvvisamente facendo Tes_ cadere a terra il conducente. Precisamente, il ha riferito: “dopo pochi secondi notavo la moto che improvvisamente, si inchiodava, facendolo cadere in avanti sull'asfalto”. Tes_ Lo stesso ha altresì' dichiarato “Non ho visto altri mezzi coinvolti nel sinistro, in quanto la strada era deserta”. A ciò deve aggiungersi quanto riferito, in sede di dichiarazioni spontanee rese in data 14.12.2022, dalla sig.ra . Infatti, questa dopo circa due mesi dal verificarsi del CP_2 sinistro ha dichiarato di aver udito “un rumore di una moto provenire dalla rotatoria di Pescoluse”. La stessa precisava di aver visto un'autovettura uscire dal parcheggio in cui si trovava e prendere la direzione verso mare. Tuttavia, non riusciva a precisare né il modello né il colore dell'autovettura. La stessa riferiva, infine, “potevo udire un forte botto, nonché lo scivolamento del motociclista. Quindi capivo che era successo un incidente stradale nel quale era coinvolto un motociclista”. Tes_ Orbene da un lato, appare evidente che la testimonianza resa dal - da ritenersi assolutamente attendibile perché raccolta nell'immediatezza del fatto e del tutto disinteressata rispetto agli eventi di causa - ha chiaramente escluso la presenza di altri veicoli al momento del sinistro. Dall'altro, le dichiarazioni rese dalla sig.ra non CP_2 forniscono alcun elemento idoneo a corroborare la tesi attorea, in quanto la stessa non risulta essere testimone oculare della dinamica del sinistro, avendo soltanto udito dapprima il rumore di una moto che proveniva dalla strada provinciale e successivamente “un forte botto”. Inoltre, la , pur avendo riferito di aver visto un'autovettura uscire da un CP_2 parcheggio situato nelle vicinanze del luogo del sinistro, nulla ha riferito in merto al modello e al colore di quest'ultimo, dettagli che comunque sarebbero stati utili a fornire elementi probatori solo circa l'effettiva presenza dello stesso nel parcheggio indicato. Orbene, dalle dichiarazioni rese non è possibile desumere che ,ove effettivamente presente, il veicolo citato abbia avuto efficienza causale nella causazione del sinistro in oggetto. A ciò va aggiunto che i militari intervenuti hanno rilevato che sul luogo del sinistro non erano presenti tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo condotto dal
(cfr. Verbale Incidente Stradale tempo e luogo dell'incidente). Parte_3
Gli stessi accertavano, altresì, che il giorno del sinistro il veicolo era stato affidato da a il quale, tuttavia, non risultava titolare di patente di Testimone_1 Persona_1 guida idonea al veicolo condotto. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dalla documentazione in atti, appare verosimile che il sinistro si sia verificato a causa della condotta colposa del
, che conducendo un veicolo per cui non possedeva né patente né esperienza di Parte_3 guida, abbia perso il controllo del mezzo, rovinando fatalmente a terra. Pertanto, non potendosi ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda non può essere accolta. Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 26.09.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi