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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17912 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11325/2023 promossa da:
, Parte_1
nato a [...] il [...],
con il patrocinio dell'avv.to Cristina Ridolfi
ricorrente
contro
Controparte_1
nata a [...] il [...]
resistente-contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2023 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Roma, in data 1 giugno 1996 con e che dalla Controparte_1 predetta unione erano nati i figli (Roma, 13 marzo 1997) e (Roma, 17 Per_1 Per_2 aprile 2002) esponeva che con sentenza n. 4592/2021 pubblicata il 15 marzo 2021, il
Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi stabilendo, tra l'altro, l'obbligo del padre di versare alla madre un assegno quale contributo al mantenimento dei figli di euro 450 mensili (euro 225 per ciascun figlio); tanto premesso, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con revoca del contributo a suo carico per il mantenimento dei figli, stante la raggiunta indipendenza economica degli stessi.
La resistente, cui il ricorso è stato ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
Sulla richiesta di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente delegato in sede di separazione (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto riguardo alle allegazioni del ricorrente e al contegno processuale della resistente, non costituitasi in giudizio.
Sulla richiesta di revoca del contributo al mantenimento per i figli
Venendo alle richieste relative al contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, va osservato che, ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, è necessario che l'istante dimostri il raggiungimento di uno stato di indipendenza economica, ad opera dello stesso, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva dipenda da un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto;
infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale
e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass., sez. VI-1, 5 marzo 2018, n. 5088; Cass., sez. I, 22 giugno 2016,
n. 12952).
Onde procedere a detto accertamento, non può trascurarsi l'età del beneficiario, atteso che
“con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (cfr. Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952). Si ritiene, infatti, che il diritto del figlio al mantenimento sia strettamente legato al perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, individuati in modo tale da assecondarne le capacità, inclinazioni ed aspirazioni, dovendo quindi il correlativo obbligo essere parametrato, sia quanto al contenuto, sia quanto alla durata, a ciò che occorre a garantire l'ingresso del figlio in società.
Svolta questa premessa, ritiene il Collegio che vadano integralmente confermati i provvedimenti presidenziali atteso che i figli hanno raggiunto un'età in cui il percorso scolastico, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e considerato che la parte resistente, non costituendosi, nulla ha dedotto in merito a un eventuale impegno dei ragazzi in percorsi universitari o, comunque, a uno stato di disoccupazione non dovuto a inerzia colpevole.
Spese compensate attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
11325/2023, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 1 giugno 1996 tra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Roma il 10 ottobre 1964;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 00995, parte 1, serie 01);
- revoca l'obbligo per il marito di versare alla moglie la somma di euro 450 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta IENZI