CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/24 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], Catania, C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Simili n. 16, Catania, presso e nello Studio dell'Avv. MAURIZIO MARIANI (CF: ) C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(già “ , Controparte_1 Controparte_1
società con socio unico con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA n. e R.E.A. P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso, P.IVA_2
giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Pavone Cocuzza (Cod. Fisc.
), ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso C.F._3
Italia 124, presso lo Studio del detto Avvocato;
E
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_2
Catania, via Pittoresca, 10, C.F. , ai fini del CodiceFiscale_4
presente atto elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati, n. 12, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
presso lo studio dell'avv. Fabio Pelleriti, C.F. , che lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellati avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e ed CP_2 Parte_2 esponeva di aver abitato, sin dal 1979, con la propria famiglia, nell'immobile con annessa corte sito in Catania, Via Messina n. 591, piano terra, catastato al
N.C.E.U. del Comune di Catania, al Foglio 8, particella n.ro 170, sub 2, di cui era divenuto proprietario dal 2006 - avendolo acquistato in data 21.06.2006 dalla soc. Ferrovie Real Estate s.p.a..
Rilevava, ancora, che l'immobile di proprietà del confinava con un Pt_1
tratto di terreno di proprietà oggi della soc. facente parte della CP_2
più estesa particella catastata al N.C.E.U. al n. 2591 del suddetto Foglio 8 di mappa, esteso circa mq 41, posto ad un livello più basso di circa mt 2 rispetto alla casa, e sul quale vi è un piccolo locale deposito. Tale deposito - in origine era stato adibito a deposito attrezzi degli operai delle Controparte_1
- era composto da un piano sotto strada avente le dimensioni di 7.80 x
[...]
3.75 ml per un'altezza media di 2.70 ml, mentre il totale del terreno, compreso il detto deposito, era di 10.90 x 3.75 ml..
Parte attrice, poi, evidenziava che sin da epoca antecedente all'acquisto della casa di abitazione (21.06.2006), di cui era stato locatario sin dal 1979, il aveva occupato, impossessandosene, il piccolo locale e il terreno Pt_1
contiguo, utilizzando il locale come deposito e laboratorio di bricolage e il terreno come orto, tanto da avervi eseguito nel corso di tutti questi anni opere di miglioria sia alle parti murarie che al tetto, nonchè le manutenzioni che man mano si erano rese necessarie, avendo anche coltivando un orto.
L'attore, precisava pure che, fino al 2007, tra il terreno e il locale deposito, e la casa di abitazione di esso attore, non vi era stato alcun collegamento in Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
quanto il terreno oggetto di domanda era accessibile solo attraverso un apposito ingresso posto sulla Via Barraco chiuso da un cancelletto di cui il aveva le chiavi. Pt_1
Riferiva, altresì, parte attrice che, a seguito di lavori di urbanizzazione eseguiti nel 2006-07 dal Comune di Catania, era stata realizzata una nuova strada, la cui costruzione aveva richiesto l'occupazione della quasi totalità della particella 2591; tuttavia la porzione di terreno oggetto di domanda era stata lascia relitta e che il aveva realizzato un accesso diretto a tale Pt_1
porzione di terreno mediante una ripida scaletta che si dipartiva dalla corte di sua proprietà.
Osservava, inoltre, che nel mese di ottobre 2018 tale , Persona_1 proprietario di altro immobile confinante, aveva praticato un'apertura nel di lui immobile limitrofo e si era immesso nell'area contigua al piccolo locale deposito in possesso del e pertanto chiedeva che il Parte_1 Pt_2
venisse condannato a liberare i beni immobili de quibus ed a restituirli al
Pt_1
Chiedeva, pertanto:” riconoscere e/o dichiarare che il Sig. Parte_1
ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà del locale deposito descritto in premessa, il terreno su cui insiste e quello contiguo il tutto di circa mq 41 ricadenti sulla particella n.ro 2591 del Foglio di mappa n. 8 del
N.C.E.U. del Comune di Catania, confinante con proprietà con via Pt_1
Barraco e con proprietà , con ogni consequenziale statuizione in Pt_2
merito alle necessarie variazioni catastali e dei RR.II.; - per l'effetto, condannare il Sig. a rilasciare libero e sgombero da Parte_2
persone e cose il terreno di cui sopra, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del Sig. e ordinargli di astenersi dall'arrecare Parte_1
qualsivoglia molestia di fatto o di diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Cont Si costituiva contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto in quanto illegittime, inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto.
Rilevava che il con lettera del 17.09.2012, aveva lamentato alla Pt_1 società (da cui aveva acquistato l'appartamento in cui viveva Controparte_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
dal 1980) che, nell'atto di compravendita stipulato in data 21/06/2006 rep. n.
65567 racc. n. 1644, non era stato compreso il tratto di terreno con l'annesso Cont piccolo fabbricato di proprietà di e pertanto chiedeva a detta società che il terreno per cui è causa, utilizzato come orto per uso famigliare, gli venisse
“venduto ad un prezzo sociale, così come era avvenuto per gli alloggi, con riferimento alla legge 560, precisando l'attore in detta missiva che la richiesta di vendita si rendeva necessaria atteso che su detto terreno insistevano le fosse settiche degli alloggi e quindi al fine di intervenire urgentemente ed eseguire dei lavori di ristrutturazione atte ad eliminare l'umidità ed i danni causati dai lavori di realizzazione della strada di Via Burraco, commissionata dal Controparte_4
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale e
CTU, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3301/2024 del 29 giugno 2024, rigettava la domanda con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 15/10/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame del quale chiedevano il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame si lamenta la violazione dell'art. 1158
c.c., travisamento dei fatti ed erronea e insufficiente motivazione per avere, il primo giudice, ritenuto non sussistere l'animus possidendi da parte dell'attore, basandosi solo su una lettera datata 17 settembre 2012, prodotta da CP_2
1.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n. 17469/23;
23849/18).
Giova osservare, inoltre, che la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla missiva inviata dal a risulta che il non possa Pt_1 Controparte_3 Pt_1
essere ritenuto possessore del bene immobile, ma semplice detentore, avendo egli stesso espressamente manifestato la sua intenzione di volere acquistare, a un prezzo sociale, la porzione di terreno con annesso il piccolo fabbricato, oggetto dell'azione di usucapione.
La Cassazione sull'argomento, infatti, ha ribadito che “il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.), anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto" (Cass.
Civ. n. 36627/2021, n. 23420/2019).
Ed ancora, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 del c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cfr. Cass Civ. sez.
II, sentenza 31/08/2017 n. 20611). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Non vi è dubbio che la lettera inviata dal con la quale si chiede la Pt_1 vendita dell'immobile in oggetto, sia da considerarsi quale riconoscimento del diritto di proprietà altrui, con inequivoca volontà di attribuirne il diritto al legittimo proprietario, situazione incompatibile con il possesso uti dominus.
2.) Con il secondo motivo si lamenta il travisamento dei fatti – mancata e/o erronea valutazione delle prove per avere, il Tribunale, in più passaggi della propria motivazione, sempre sulla base della lettera del 17/09/2012, erroneamente affermato che il avrebbe riconosciuto di esser stato sin Pt_1 dall'origine autorizzato dall'attuale all'utilizzo del bene. CP_2
2.1) Il motivo è infondato.
Preliminarmente giova osservare che in seno alla sopra indicata missiva il asserisce:” “…che tale terreno è stato utilizzato come orto per uso Pt_1 familiare per tutte e tre le famiglie presenti nell'alloggio, autorizzati dall'Ufficio Lavori di Catania e dai superiori di competenza…”.
Pertanto, egli stesso si qualifica quale mero detentore dell'immobile, su autorizzazione del proprietario.
Per quanto sopra, inconducenti appaiono le deposizioni dei testi escussi, i quali hanno dichiarato che il possedeva l'immobile in oggetto, Pt_1 coltivando l'orto e utilizzando il piccolo deposito, atteso che è proprio il a dedurre che tale possesso, inteso come materiale disponibilità, era Pt_1 stato autorizzato dall'Ufficio Lavori di Catania e dai superiori di competenza; pertanto, a prescindere dall'identificazione dell'Ufficio Lavori e dei superiori cui fa riferimento l'appellante nella suddetta missiva, è certa la consapevolezza, in capo allo stesso, di essere mero detentore dell'immobile e, pertanto, di non averlo mai posseduto uti dominus.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza di primo grado che deve essere confermata, anche relativamente alla ritenuta infondatezza della domanda proposta dal nei confronti del sulla base dell'insussistente Pt_1 Pt_2 presupposto dell'acquisto per usucapione della proprietà dei beni in questione, con il conseguente rigetto dell'appello.
3) Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante (€.5.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.3301/2024 del 29 giugno
2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli appellati che, liquida, per ciascuno, in complessivi
Euro1.458,00, ciascuno, di cui, €.268,00 fase di studio, €.268,00 fase introduttiva, €.496,00 fase di trattazione e €. 426,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 20 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1398/24 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], Catania, C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Simili n. 16, Catania, presso e nello Studio dell'Avv. MAURIZIO MARIANI (CF: ) C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(già “ , Controparte_1 Controparte_1
società con socio unico con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA n. e R.E.A. P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso, P.IVA_2
giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Pavone Cocuzza (Cod. Fisc.
), ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso C.F._3
Italia 124, presso lo Studio del detto Avvocato;
E
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_2
Catania, via Pittoresca, 10, C.F. , ai fini del CodiceFiscale_4
presente atto elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati, n. 12, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
presso lo studio dell'avv. Fabio Pelleriti, C.F. , che lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellati avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e ed CP_2 Parte_2 esponeva di aver abitato, sin dal 1979, con la propria famiglia, nell'immobile con annessa corte sito in Catania, Via Messina n. 591, piano terra, catastato al
N.C.E.U. del Comune di Catania, al Foglio 8, particella n.ro 170, sub 2, di cui era divenuto proprietario dal 2006 - avendolo acquistato in data 21.06.2006 dalla soc. Ferrovie Real Estate s.p.a..
Rilevava, ancora, che l'immobile di proprietà del confinava con un Pt_1
tratto di terreno di proprietà oggi della soc. facente parte della CP_2
più estesa particella catastata al N.C.E.U. al n. 2591 del suddetto Foglio 8 di mappa, esteso circa mq 41, posto ad un livello più basso di circa mt 2 rispetto alla casa, e sul quale vi è un piccolo locale deposito. Tale deposito - in origine era stato adibito a deposito attrezzi degli operai delle Controparte_1
- era composto da un piano sotto strada avente le dimensioni di 7.80 x
[...]
3.75 ml per un'altezza media di 2.70 ml, mentre il totale del terreno, compreso il detto deposito, era di 10.90 x 3.75 ml..
Parte attrice, poi, evidenziava che sin da epoca antecedente all'acquisto della casa di abitazione (21.06.2006), di cui era stato locatario sin dal 1979, il aveva occupato, impossessandosene, il piccolo locale e il terreno Pt_1
contiguo, utilizzando il locale come deposito e laboratorio di bricolage e il terreno come orto, tanto da avervi eseguito nel corso di tutti questi anni opere di miglioria sia alle parti murarie che al tetto, nonchè le manutenzioni che man mano si erano rese necessarie, avendo anche coltivando un orto.
L'attore, precisava pure che, fino al 2007, tra il terreno e il locale deposito, e la casa di abitazione di esso attore, non vi era stato alcun collegamento in Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
quanto il terreno oggetto di domanda era accessibile solo attraverso un apposito ingresso posto sulla Via Barraco chiuso da un cancelletto di cui il aveva le chiavi. Pt_1
Riferiva, altresì, parte attrice che, a seguito di lavori di urbanizzazione eseguiti nel 2006-07 dal Comune di Catania, era stata realizzata una nuova strada, la cui costruzione aveva richiesto l'occupazione della quasi totalità della particella 2591; tuttavia la porzione di terreno oggetto di domanda era stata lascia relitta e che il aveva realizzato un accesso diretto a tale Pt_1
porzione di terreno mediante una ripida scaletta che si dipartiva dalla corte di sua proprietà.
Osservava, inoltre, che nel mese di ottobre 2018 tale , Persona_1 proprietario di altro immobile confinante, aveva praticato un'apertura nel di lui immobile limitrofo e si era immesso nell'area contigua al piccolo locale deposito in possesso del e pertanto chiedeva che il Parte_1 Pt_2
venisse condannato a liberare i beni immobili de quibus ed a restituirli al
Pt_1
Chiedeva, pertanto:” riconoscere e/o dichiarare che il Sig. Parte_1
ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà del locale deposito descritto in premessa, il terreno su cui insiste e quello contiguo il tutto di circa mq 41 ricadenti sulla particella n.ro 2591 del Foglio di mappa n. 8 del
N.C.E.U. del Comune di Catania, confinante con proprietà con via Pt_1
Barraco e con proprietà , con ogni consequenziale statuizione in Pt_2
merito alle necessarie variazioni catastali e dei RR.II.; - per l'effetto, condannare il Sig. a rilasciare libero e sgombero da Parte_2
persone e cose il terreno di cui sopra, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del Sig. e ordinargli di astenersi dall'arrecare Parte_1
qualsivoglia molestia di fatto o di diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Cont Si costituiva contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto in quanto illegittime, inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto.
Rilevava che il con lettera del 17.09.2012, aveva lamentato alla Pt_1 società (da cui aveva acquistato l'appartamento in cui viveva Controparte_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
dal 1980) che, nell'atto di compravendita stipulato in data 21/06/2006 rep. n.
65567 racc. n. 1644, non era stato compreso il tratto di terreno con l'annesso Cont piccolo fabbricato di proprietà di e pertanto chiedeva a detta società che il terreno per cui è causa, utilizzato come orto per uso famigliare, gli venisse
“venduto ad un prezzo sociale, così come era avvenuto per gli alloggi, con riferimento alla legge 560, precisando l'attore in detta missiva che la richiesta di vendita si rendeva necessaria atteso che su detto terreno insistevano le fosse settiche degli alloggi e quindi al fine di intervenire urgentemente ed eseguire dei lavori di ristrutturazione atte ad eliminare l'umidità ed i danni causati dai lavori di realizzazione della strada di Via Burraco, commissionata dal Controparte_4
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale e
CTU, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3301/2024 del 29 giugno 2024, rigettava la domanda con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 15/10/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame del quale chiedevano il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame si lamenta la violazione dell'art. 1158
c.c., travisamento dei fatti ed erronea e insufficiente motivazione per avere, il primo giudice, ritenuto non sussistere l'animus possidendi da parte dell'attore, basandosi solo su una lettera datata 17 settembre 2012, prodotta da CP_2
1.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n. 17469/23;
23849/18).
Giova osservare, inoltre, che la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla missiva inviata dal a risulta che il non possa Pt_1 Controparte_3 Pt_1
essere ritenuto possessore del bene immobile, ma semplice detentore, avendo egli stesso espressamente manifestato la sua intenzione di volere acquistare, a un prezzo sociale, la porzione di terreno con annesso il piccolo fabbricato, oggetto dell'azione di usucapione.
La Cassazione sull'argomento, infatti, ha ribadito che “il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.), anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto" (Cass.
Civ. n. 36627/2021, n. 23420/2019).
Ed ancora, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 del c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cfr. Cass Civ. sez.
II, sentenza 31/08/2017 n. 20611). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Non vi è dubbio che la lettera inviata dal con la quale si chiede la Pt_1 vendita dell'immobile in oggetto, sia da considerarsi quale riconoscimento del diritto di proprietà altrui, con inequivoca volontà di attribuirne il diritto al legittimo proprietario, situazione incompatibile con il possesso uti dominus.
2.) Con il secondo motivo si lamenta il travisamento dei fatti – mancata e/o erronea valutazione delle prove per avere, il Tribunale, in più passaggi della propria motivazione, sempre sulla base della lettera del 17/09/2012, erroneamente affermato che il avrebbe riconosciuto di esser stato sin Pt_1 dall'origine autorizzato dall'attuale all'utilizzo del bene. CP_2
2.1) Il motivo è infondato.
Preliminarmente giova osservare che in seno alla sopra indicata missiva il asserisce:” “…che tale terreno è stato utilizzato come orto per uso Pt_1 familiare per tutte e tre le famiglie presenti nell'alloggio, autorizzati dall'Ufficio Lavori di Catania e dai superiori di competenza…”.
Pertanto, egli stesso si qualifica quale mero detentore dell'immobile, su autorizzazione del proprietario.
Per quanto sopra, inconducenti appaiono le deposizioni dei testi escussi, i quali hanno dichiarato che il possedeva l'immobile in oggetto, Pt_1 coltivando l'orto e utilizzando il piccolo deposito, atteso che è proprio il a dedurre che tale possesso, inteso come materiale disponibilità, era Pt_1 stato autorizzato dall'Ufficio Lavori di Catania e dai superiori di competenza; pertanto, a prescindere dall'identificazione dell'Ufficio Lavori e dei superiori cui fa riferimento l'appellante nella suddetta missiva, è certa la consapevolezza, in capo allo stesso, di essere mero detentore dell'immobile e, pertanto, di non averlo mai posseduto uti dominus.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza di primo grado che deve essere confermata, anche relativamente alla ritenuta infondatezza della domanda proposta dal nei confronti del sulla base dell'insussistente Pt_1 Pt_2 presupposto dell'acquisto per usucapione della proprietà dei beni in questione, con il conseguente rigetto dell'appello.
3) Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante (€.5.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.3301/2024 del 29 giugno
2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli appellati che, liquida, per ciascuno, in complessivi
Euro1.458,00, ciascuno, di cui, €.268,00 fase di studio, €.268,00 fase introduttiva, €.496,00 fase di trattazione e €. 426,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 20 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro