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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 215 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Cosenza, via Piazza Gullo, n. 6, presso Parte_1
a Febbraro (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
o Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
rappresentano e difendono, congiuntamente Email_4 ti. RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/02/2025, il ricorrente agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 439 2024 00008845 01 000, notificato il 16.01.2025, con il quale veniva richiesto il pagamento di contributi IVS per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito azionato con il predetto avviso. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare Pa nullo ed illegittimo l'avviso di addebito n. 439 2024 00008845 000 impugnato per i motivi esposti in narrativa, anche per prescrizione, e per l'effetto di rare che nessuna somma è dovuta dall'opponente, con condanna dell'Ente opposto al pagamento di spese e competenze di lite da distrarre, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato”.
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente nei limiti che seguono e per il resto deve essere rigettato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente degli avvisi bonari, da intendersi quali richieste di pagamento, relativi agli anni in contestazione. Nello specifico:
- il 19.01.2024 gli è stato notificato l'avviso bonario relativo all'anno 2016;
- il 03.12.2023 gli è stato notificato l'avviso bonario relativo agli anni 2017 e 2018;
- il 25.07.2024 gli è stato notificato l'avviso bonario relativo all'anno 2019. 5. Il ricorso merita di essere accolto limitatamente alla parte relativa alle pretese creditorie per l'anno 2016, perché dalla data in cui poteva essere richiesto il pagamento dei contributi relativi all'anno 2016 alla data di notifica dell'avviso bonario (19.01.2024) è decorso il termine quinquennale normativamente previsto, anche laddove si considerasse la
2 sospensione dei termini prevista durante il periodo pandemico senza ulteriori atti interruttivi.
6. La pretesa contributiva richiamata dall'avviso di addebito impugnata, relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 non può trovare accoglimento. Devono in ogni caso tenersi in considerazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione, i periodi di sospensione introdotti dalla normativa emergenziale.
In particolare, l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11, co. 9, del d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2021, ha poi disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo) ed il periodo dal 31.12.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 183/200) ed il 30.6.2021 è pari a 181 giorni, per complessivi 310 giorni.
Considerando che i contributi IVS del 2017 avrebbero dovuto essere pagati rispettivamente il 16 maggio, il 21 agosto ed il 16 novembre 2017 ma che il termine per il pagamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, sommando i 310 giorni di sospensione per il periodo emergenziale il termine quinquennale è stato validamente interrotto il decorso del termine il 3.12.2023. chiaramente il termine non risulta decorso neanche per il contributi ano 2018 risultando interrotto il termine sempre in data 3.12.2024 e neanche per i contributi anno 2019 per i quali fino alla data di interruzione del termine del 25.7.2024 devono essere sommati ai 5 anni i 310 giorni della sopra menzionata normativa emergenziale COVID.
7. Stante l'accoglimento del ricorso limitatamente alla pretesa del 2016, le spese di lite sono compensate per 1/3, mentre per il resto sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi IVS di cui all'avviso di addebito impugnato e relativa all'anno 2016;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna al pagamento della Parte_1 residua parte liquidata in complessivi €2. ssori di legge da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 09.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Cosenza, via Piazza Gullo, n. 6, presso Parte_1
a Febbraro (PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
o Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
rappresentano e difendono, congiuntamente Email_4 ti. RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/02/2025, il ricorrente agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 439 2024 00008845 01 000, notificato il 16.01.2025, con il quale veniva richiesto il pagamento di contributi IVS per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito azionato con il predetto avviso. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare Pa nullo ed illegittimo l'avviso di addebito n. 439 2024 00008845 000 impugnato per i motivi esposti in narrativa, anche per prescrizione, e per l'effetto di rare che nessuna somma è dovuta dall'opponente, con condanna dell'Ente opposto al pagamento di spese e competenze di lite da distrarre, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato”.
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente nei limiti che seguono e per il resto deve essere rigettato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente degli avvisi bonari, da intendersi quali richieste di pagamento, relativi agli anni in contestazione. Nello specifico:
- il 19.01.2024 gli è stato notificato l'avviso bonario relativo all'anno 2016;
- il 03.12.2023 gli è stato notificato l'avviso bonario relativo agli anni 2017 e 2018;
- il 25.07.2024 gli è stato notificato l'avviso bonario relativo all'anno 2019. 5. Il ricorso merita di essere accolto limitatamente alla parte relativa alle pretese creditorie per l'anno 2016, perché dalla data in cui poteva essere richiesto il pagamento dei contributi relativi all'anno 2016 alla data di notifica dell'avviso bonario (19.01.2024) è decorso il termine quinquennale normativamente previsto, anche laddove si considerasse la
2 sospensione dei termini prevista durante il periodo pandemico senza ulteriori atti interruttivi.
6. La pretesa contributiva richiamata dall'avviso di addebito impugnata, relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 non può trovare accoglimento. Devono in ogni caso tenersi in considerazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione, i periodi di sospensione introdotti dalla normativa emergenziale.
In particolare, l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11, co. 9, del d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2021, ha poi disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo) ed il periodo dal 31.12.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 183/200) ed il 30.6.2021 è pari a 181 giorni, per complessivi 310 giorni.
Considerando che i contributi IVS del 2017 avrebbero dovuto essere pagati rispettivamente il 16 maggio, il 21 agosto ed il 16 novembre 2017 ma che il termine per il pagamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, sommando i 310 giorni di sospensione per il periodo emergenziale il termine quinquennale è stato validamente interrotto il decorso del termine il 3.12.2023. chiaramente il termine non risulta decorso neanche per il contributi ano 2018 risultando interrotto il termine sempre in data 3.12.2024 e neanche per i contributi anno 2019 per i quali fino alla data di interruzione del termine del 25.7.2024 devono essere sommati ai 5 anni i 310 giorni della sopra menzionata normativa emergenziale COVID.
7. Stante l'accoglimento del ricorso limitatamente alla pretesa del 2016, le spese di lite sono compensate per 1/3, mentre per il resto sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei contributi IVS di cui all'avviso di addebito impugnato e relativa all'anno 2016;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna al pagamento della Parte_1 residua parte liquidata in complessivi €2. ssori di legge da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 09.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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