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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8179/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania via Centuripe n. 1/C, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Loretta Russo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
, nata a [...] il [...], quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Controparte_1
Acireale via Madonna delle Grazie n. 1, c/o il Centro Commerciale “Ciclope”, c.f. C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania via Principe Nicola n. 59, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Biancarosa, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente in riassunzione
E NEI CONFRONTI DI
CP_
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro n. 21, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania Piazza della Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura I.N.P.S.- sede provinciale di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del
23.1.2023, n. rep. 37590, in notaio i Roma;
Resistente in riassunzione Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della sentenza n. 506/2023 del 15.5.2023, con cui la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha annullato la sentenza n. 5518/2019, emeSA da questo Tribunale in data 4.12.2019, per difetto di CP_ integrità del contraddittorio definito, non essendo stato evocato in giudizio l' litisconsorte neceSArio rispetto alla proposta domanda di regolarizzazione contributiva. In particolare, la ricorrente ha esposto: 1) di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della della resistente, sita in Acireale (CT), alla Via Madonna delle Grazie n. 1, presso il Cento CP_3
commerciale “il Ciclope” dal 5.7.2012 al 31.5.2015; 2) che detto rapporto di lavoro è stato successivamente formalizzato solo in data 19.3.2013, giusta sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato e part time, con il quale è stata assunta con la qualifica di farmacista - collaboratore di livello primo del CCNL Farmacie private, con sede di lavoro in Acireale (CT), Via Madonna delle Grazie
n. 1, presso il Cento commerciale “il Ciclope”; 3) che le mansioni svolte fin dal 5.7.2012, sono consistite nella vendita di medicine e di prodotti farmaceutici/ parafarmaceutici, consulenza ai clienti, fornendo informazioni sull'uso appropriato dei farmaci, supporto ai pazienti nella comprensione della terapia prescritta dal medico, approvvigionamento dei medicinali e controllo scorte, attività di tipo gestionale e amministrativo del negozio (tenuta casa, assortimento prodotti sugli scaffali, ecc.); 4) che dal 5.7.2012 al 19.3.2013 ha lavorato alle dipendenze della resistente sia presso il centro commerciale “Tivoli”, con turni di lavoro da lunedì a sabato (escluso il giorno di riposo settimanale) dalle 9:00 alle 14:00 oppure dalle 16:30 alle 20:30, mentre la domenica dalle 9:00 alle 13:30, sia presso il centro commerciale “il
Ciclope”, con la qualifica di farmacista, con turni di lavoro da lunedì a domenica (escluso il giorno di riposo settimanale) dalle 9:00 alle 15:00 oppure dalle 15:00 alle 21:00; 5) che dall'inizio del rapporto di lavoro (5.7.2012) fino al 17.7.2012 la ricorrente si è alternata con la resistente presso i due centri commerciali, Ciclope e Tivoli, e successivamente la ricorrente si è alternata con la collega 6) CP_4
che, per tutta la durata del rapporto regolarizzato, gli orari di lavoro indicati nel contratto non sono stati rispettati, in quanto sia la ricorrente che la anno lavorato sei ore al giorno, anziché quattro, CP_4
come indicato, invece, in contratto;
7) che la resistente, a chiusura del turno e/o a chiusura giornata, poi, ha fatto redigere alle farmaciste di turno delle “reversali” (fogli in bianco contenenti un ordine cronologico giornaliero, il nome della farmacista di turno, la data e l'ora, il fondo caSA inziale, i corrispettivi, l'incasso con bancomat e carta, numero di scontrini, l'ora del versamento e il saldo fondo caSA), che dovevano esserle restituite;
8) che la retribuzione mensile percepita da luglio 2012 ad agosto
2012 è stata di € 700,00, e da ottobre 2012 a marzo 2013 di € 800,00; 9) che, sino al 31.7.2014, la ricorrente non ha goduto del riposo settimanale, né dei festivi e, per l'intera durata del rapporto, non ha goduto delle ferie, né dei permessi e di quant'altro previsto dal CCNL, se non in misura ridotta.
A seguito dell'istruttoria orale espletata nel giudizio n. 9619/2016 RG, con sentenza n. 5518/2019 del
4.12.2019, questo Tribunale ha rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Avverso la superiore sentenza la ricorrente ha interposto appello (n. 348/2020 del R.G.) dinanzi alla
Corte di Appello di Catania, quale giudice del lavoro, e l'appellata ha contestato il gravame e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 506/2023 depositata il 15.5.2023, la Corte di Appello, rilevando il difetto d'integrità del CP_ contraddittorio con riferimento all' rispetto alla domanda contributiva, ha dichiarato la nullità della sentenza, rimettendo le parti al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, assegnando termine per la riassunzione del giudizio ex art. 354 c.p.c. e compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, ha formulato le seguenti Parte_1
conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della parafarmacia , c.f. dal 5 Controparte_5 C.F._3
luglio 2012 al 31 maggio 2015, oggi con sede legale in Acireale via Madonna delle Grazie 1 c/ presso centro commerciale “il Ciclope”; 2) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello C super del C.C.N.L. per il lavoro di collaboratore livello primo farmacia private;
3) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, per le causali tutte di cui in premeSA, ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 19.334,32 per differenza retributiva ordinaria;
euro 360,53 per lavoro domenicale non retribuito;
euro 1.530,65 per festività non godute;
euro 2.224,85 per 13^ mensilità non percepita, euro 2.771,37 per 14^ mensilità non retribuita, euro
1.695,42 per ferire non godute;
euro 153,55 per permessi non goduti;
euro 4.551,62 per TFR maturato, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti (detratto l'acconto di euro
3.151,12 (a mezzo n. 2 assegni di c/c di cui euro 1.329,25 il primo ed euro 821,87 il secondo)., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito di esperenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al soddisfo); 4) per l'effetto condannare la d.SA titolare Controparte_1
della parafarmacia corrispondere alla ricorrente le somme sopra indicate a Parte_2
titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito di esperenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
5) in via subordinata, condannare la d.SA , titolare dell'omonima Controparte_1
parafarmarcia, al pagamento delle superiori somme anche ai sensi dell'art. 2099 c.c. , dell'art 36 della
Costituzione Italiana, e in via meramente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 6) condannare la d.SA
alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, a far data dal giorno 5 luglio Controparte_1 CP_ 2012 al giorno 31 maggio 2015, mediante il versamento in favore dell' dei contributi dovuti, con obbligo dell'Istituto di accettare tali importi;
7) emettere ogni consequenziale provvedimento di Legge;
8) condannare la d.SA alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio Controparte_1
oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”. CP_ In data 18.9.2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' rilevando che la posizione assicurativa della ricorrente è da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con la resistente, limitatamente al periodo ed alle retribuzioni indicate nell'estratto conto e nelle denunce individuali, mentre con riferimento al rapporto di lavoro per cui è stata richiesta la regolarizzazione, asseritamente svolto dal 5.7.2012 al 31.5.2015, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda di regolarizzazione contributiva, ex art. 3, comma 8, legge n. 335/1995.
Sulla base di queste premesse l'istituto previdenziale ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio, dichiarando, in relazione all'eventuale contribuzione omeSA da parte del datore di lavoro, l'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi e si chiede, nei limiti di quanto CP_ eventualmente non prescritto di volersi condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
In data 6.10.2023 si è costituita tempestivamente la resistente, rilevando: a) in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, in quanto introduce nuove deduzioni, domande e richieste istruttorie;
b) nel merito, che l'istante ha lavorato alle dipendenze della resistente, presso il Centro
Commerciale “Il Ciclope” esclusivamente dal 19.3.2013 al 31.5.2015, senza che tra le parti sia mai intercorso alcun rapporto di lavoro in periodi precedenti e/o differenti rispetto a quello documentato, precisando che la steSA è stata retribuita di ogni avere in conformità a mansioni, inquadramento contrattuale ed orario osservato e contestando i conteggi allegati dalla ricorrente, trattandosi di un mero prospetto riepilogativo delle asserite differenze, senza alcuna specificazione.
La resistente ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare e totalmente assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra
nei confronti della dott.SA , in quanto assolutamente irrituale e Parte_1 Controparte_1
contrario alle previsioni di legge, per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- Nel merito, nella non temuta ipotesi in cui il Decidente non Volesse accogliere la domanda esposta al superiore punto, accertare e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o di qualsivoglia natura tra la dott.SA e la dott.SA , in data antecedente al 19/03/2013 e, per Parte_1 Controparte_1 l'effetto, rigettare l'avversa domanda in ordine alle pretese differenze retributive per le causali di cui al ricorso introduttivo ed al ricorso per riassunzione, oltre che alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, per le motivazioni esposte in narrativa;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare che nel periodo 19/03/2013 - 31/05/2015, di rapporto di lavoro subordinato svolto dalla dott.SA
, alle dipendenze della dott.SA , presso la , sita in Parte_1 Controparte_1 CP_3
Acireale, Via Madonna delle Grazie , 1 c/o C.C. Ciclope, la ricorrente è stata retribuita di ogni avere in conformità alle mansioni ed inquadramento contrattuale ed all'effettivo rapporto di lavoro ed orario osservato, e, conseguentemente, rigettare l'avversa domanda in ordine alle differenze retributive pretese, TFR, lavoro straordinario e quant'altro indicato, per i motivi esposti in narrativa […]. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata già istruita documentalmente e con prova orale espletata nel pregresso procedimento n. 9619/2016 RG.
L'udienza del 16.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente da privato non regolarizzato nel periodo che va dal 5.07.2012 al 19.03.2013 e di differenze retributive sia per il periodo non regolarizzato sia con riferimento a quello regolarizzato (19.3.2015 – 31.5.2015).
Innanzitutto, va dato atto che il presente procedimento è stato riassunto nel rispetto del termine assegnato dalla Corte di Appello di Catania, quale giudice del lavoro.
In merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto da , va Parte_1
osservato che nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione della controversia al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando unicamente la continuazione di quello precedentemente instaurato, per cui va esclusa la proponibilità di domande nuove e diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite (cfr., ex plurimis,
Cass. 06.10.2005 n. 19467; Cass. 19.03.2008 n.7392; Cass. 23.05.2013 n.12719).
La Suprema Corte ha indicato i criteri discretivi di carattere generale, precisando che "In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fiSAzione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è neceSArio che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo" (v. Cass. civile sez. II, 23.11.2007, n. 24444).
Nella specie, l'atto introduttivo è stato espreSAmente qualificato da parte ricorrente come “ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 354 cpc”.
Ne discende, pertanto, la chiara volontà della ricorrente di procedere alla riassunzione del giudizio precedentemente definito con sentenza di primo grado, dichiarata poi nulla dalla Corte di Appello di
Catania, quale giudice del lavoro, e non di instaurare un autonomo giudizio.
L'esame del ricorso introduttivo del procedimento n. 9619/2016 RG ed il confronto con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio consente di rilevare che parte ricorrente ha introdotto nel presente giudizio deduzioni, domande e richieste istruttorie nuove, rispetto a quanto dalla steSA già chiesto e dedotto nel ricorso introduttivo del pregresso giudizio.
In particolare, parte ricorrente, alle pagg. 4, 5, 6 e 7 del ricorso in riassunzione, riporta deduzioni nuove e differenti rispetto a quelle per l'innanzi contenute nel ricorso originario.
In sede di conclusioni, segnatamente alla pag. 10 del ricorso in riassunzione, inoltre, le domande contraddistinte coi nn. 3 e 4 sono state riformulate in maniera difforme rispetto al ricorso originario.
A ciò si aggiunga che la ricorrente introduce nel presente procedimento anche ulteriori richieste istruttorie (v. pagg. 11, 12, 13 e 14 del ricorso, in cui risultano esplicitati articoli di prova nuovi rispetto a quelli ammessi nel corso del pregresso procedimento n. 9619/2016 RG, con l'aggiunta di un teste,
, originariamente non indicato, e con specificazione delle domande su cui sentire alcuni Testimone_1
testi, mancanti nel pregresso atto).
La Suprema Corte ha affermato: “in controversia soggetta al rito del lavoro, nella quale deve essere distinta la fase della proposizione della domanda ("editio actionis") che si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio
("vocatio jus"), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fiSAzione d'udienza, la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice
d'appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, comporta la continuazione di quello precedentemente instaurato con conseguente impedimento di decadenze a sfavore dell'attore e non l'instaurazione di un nuovo giudizio. Ne deriva che l'attore, qualora non abbia indicato nell'atto introduttivo i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, decade dal relativo onere, con conseguente inammissibilità di quelli indicati nell'atto di riassunzione perché tardivamente proposti, fermo restando la possibilità, da parte del giudice, di esercitare i poteri istruttori come consentitigli dall'art. 421 c.p.c." (v., in tal senso, Cass. Sez,
Lav, 11628/2007; Cass Sez. Lav. 12719/2013).
Alla luce dell'insegnamento del giudice della legittimità, pertanto, appare chiaro che l'istituto della riassunzione si configura come una mera attività di impulso processuale volta precipuamente alla prosecuzione del giudizio (pregresso) conclusosi con la sentenza annullata.
Ne consegue, dunque, che, non comportando la riassunzione la costituzione di un nuovo rapporto processuale, nel giudizio di rinvio le parti conservano la steSA e identica posizione processuale assunta nell'ambito del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza annullata, e trattandosi, di fatto, di un processo c. d. chiuso, devono e possono esser riassunti e, così, presi in considerazione nuovamente dal giudice della riassunzione solo ed esclusivamente tutte le domande, la documentazione e l'attività processuale già presente nel fascicolo processuale relativo al (pregresso) procedimento di primo grado, che si è, poi, concluso con la sentenza dichiarata nulla (Trib. Torino, sent. 3242/2019).
Nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 del cpc, infatti, la riassunzione del giudizio non può esser equiparata alla instaurazione di un giudizio nuovo, implicando, invece, la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito e della notificazione dell'atto introduttivo e, in uno a queste, le comuni regole sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cpc), impregiudicata, ovviamente, la facoltà, per la parte originariamente pretermeSA, di svolgere le proprie domande (v. Trib Palermo, sez. II, sentenza del 19.11.2017).
Tanto basta, dunque, per disattendere le nuove pretese avanzate dalla parte che ha riassunto il giudizio dichiarato nullo.
Restano intatte, invece, le preclusioni e le decadenze già maturate in capo alle parti a seguito del deposito dei rispettivi scritti introduttivi nel processo in precedenza instaurato sia pure in modo irregolare, restando impregiudicata soltanto la facoltà, per la parte originariamente pretermeSA, di svolgere domande, difese ed articolare mezzi istruttori.
Nel merito, poi, ha sostenuto di aver svolto, senza soluzione di continuità, dal Parte_1
5.7.2012 al 31.5.2015, un rapporto di lavoro subordinato, con , con le mansioni di Controparte_1
farmacista collaboratore di livello primo di cui al CCNL Farmacie private, dal lunedì alla domenica, secondo gli orari indicati in ricorso.
Al fine di accertare se lo svolgimento delle prestazioni lavorative ricadano o meno nell'area della subordinazione, ai sensi dell'art. 2697 del c.c., si rammenta che è onere del lavoratore provare il fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione steSA, nonché l'effettivo lavoro prestato in termini di giorni e di ore;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie (cfr. Cass. 22.12.2009 n. 26985).
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi
-come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.2.2004 n. 2622; Cass. 11.7.2018, n.18253; Cass. 6.8.2004, n.15275; Cass.
13.6.2003 n.9492; Cass. 22.11.1999 n. 12926; Cass. 14.7.1993, n.7796; Cass. 14.7.1984, n. 4131).
La presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, di per sé solo, non basta a far venir meno il requisito dell'autonomia, che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (Cass.
9.3.2009 n. 5645 ha caSAto un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso l'amministrazione. Conf., tra le tante,
Cass. 25.2.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità). L'elemento distintivo del lavoro subordinato, rispetto alle relazioni di lavoro di altra natura, infatti, è costituito proprio dalla “subordinazione”, che si risolve in un vincolo di natura personale, limitante la libertà del prestatore di lavoro al soddisfacimento delle esigenze datoriali, rispetto all'accertamento del quale “Il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte (nella specie, riconducibili alla figura del pizzaiolo) non è di per sé indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove non sia ulteriormente accertato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ovvero, in mancanza, la ravvisabilità di indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l'osservanza dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale” (Cass. 16.5.2016, n. 10004).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009,
n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019, n.5436).
Pertanto, è escluso che la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato poSA beneficiare di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, necessitando, invece, la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la meSA a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo – come si è detto
- aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrabili in altre realtà giuridiche di differente natura, quale, ad esempio, quella del lavoro autonomo, ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass. 18.6.1998, n.6114).
Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.6.1998, n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”
(Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028). Nella fattispecie, le risultanze istruttorie, già cristallizzate nell'ambito del precedente procedimento di primo grado n. 9616/2016 del RG, non sono riuscite a comprovare in maniera rigorosa, puntuale e precisa episodi e/o circostanze che denotino l'eterodirezione, la vigilanza e il controllo operati dalla resistente sull'esecuzione dell'asserita attività lavorativa espletata da nel periodo dal Parte_1
5.7.2012 al 19.3.2013, asseritamente non contrattualizzato.
Analoghe considerazioni valgono rispetto alla domanda relativa alle differenze retributive richieste in relazione al periodo contrattualizzato, dal 19.03.2013 al 31.05.2015.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte neceSArio pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermeSA;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (Cass. 14.11.2002 n. 16034). Nella fattispecie, l'ente previdenziale non ha eccepito, nei modi indicati dal comma 2 dell'art. 157 c.p.c., alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa rispetto agli atti processuali compiuti prima della integrazione del contraddittorio, considerato peraltro che parte resistente ha provveduto ad allegare i verbali delle prove orali assunte nel procedimento iscritto al n. 9619/2016 del RG, non contestati dalle altre parti.
La disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel suddetto processo, non consente di ritenere in alcun modo dimostrata la sussistenza del vincolo di subordinazione, giacché nessun teste ha riferito nulla di utile circa la data di inizio del rapporto di lavoro, con la sottoposizione della ricorrente ai poteri direttivi e gerarchici del datore di lavoro, con specifico riferimento al periodo antecedente la sua formale assunzione (5.7.2012 – 19.3.2013).
Tale inizio anticipato del rapporto (5.7.2012), invero, risulta espreSAmente negato dai testi CP_4
rispetto alle cui deposizioni non sono emersi profili di inattendibilità, né di illogicità e/o di Tes_2
contraddizione intrinseca, né per confronto tra le rispettive dichiarazioni, né per il racconto dell'altra teste la quale si è rivelata esser dotata di una ben scarsa conoscenza diretta dei fatti rilevanti ai Tes_3
fini della decisione.
Non è sufficiente a rendere soggettivamente inattendibili i testimoni il fatto che sono dipendenti della resistente, considerato peraltro che i colleghi di lavoro sono soggetti più idonei a conoscere in via diretta le vicende lavorative della ricorrente.
A riprova di quanto sopra, infatti, la teste collega di lavoro della , è stata indicata dalla CP_4 Pt_1
steSA parte ricorrente.
La prova, poi, non risulta raggiunta neanche rispetto al maggior orario di lavoro descritto in ricorso. Le testi (colleghe di lavoro della ricorrente), infatti, hanno confermato entrambe turni lavorativi di sole quattro ore al giorno e non di sei come allegato in ricorso.
Né risulta raggiunta la prova con riferimento al mancato godimento di riposi settimanali, espreSAmente smentito dalle testi. Non risulta comprovato neanche lo svolgimento di lavoro festivo ulteriore rispetto a quello compensato in busta paga come documentato in atti (cfr. buste paga sottoscritte dalla lavoratrice sia pure “con riserva”).
Il maggior orario di lavoro espletato dalla ricorrente non può dirsi confermato neppure alla stregua delle dichiarazioni della teste che ha mostrato, come detto, una scarsa conoscenza diretta dei fatti Tes_3
rilevanti per la decisione, avendo riferito che si limitava ad accompagnare l'amica sul luogo di lavoro e/o a recarsi al centro commerciale come cliente. Ciò che, per quanto gli episodi in questione poSAno essere stati frequenti, non le consentono di avere conoscenza completa, continuativa e rilevante sul piano probatorio, né dell'esatto inizio della relazione lavorativa di tipo subordinato, né degli orari quotidiani effettivamente osservati dalla . Pt_1
Nessuna efficacia probatoria può attribuirsi alla copiosa documentazione allegata dalla ricorrente ai fini della ricostruzione del monte ore effettuato per il tramite delle reversali giornaliere allegate al ricorso,
a fronte dell'espresso disconoscimento operato dalla resistente ed in assenza di ogni prova della provenienza dei detti documenti da fonte datoriale e finanche di prova certa in riferimento alla datazione della documentazione in questione.
Si tratta del resto di documenti privi di qualsiasi segno di asseverazione datoriale e per la maggior parte privi anche di ogni sottoscrizione.
Soltanto un numero limitato di tali schede risulta sottoscritto dalle lavoratrici ed in particolare, per lo più, dalla dipendente qualcuna dalla e soltanto quattro risultano sottoscritte dalla CP_4 Tes_2
ricorrente, (una al maggio 2013, due al dicembre 2013 e una all'aprile 2014 - ossia in epoca successiva alla formale assunzione).
In disparte quanto sopra detto circa l'assenza di prova dell'asseverazione o della provenienza datoriale e di prova della data certa, va osservato come nulla poSA comunque evincersi alla stregua di tali ultime
“reversali” sottoscritte dalla ricorrente circa l'ipotetico maggior orario di lavoro osservato con il numero di ore giornaliere di lavoro espletato.
I testi escussi hanno del resto negato che vi fosse l'obbligo di provenienza datoriale di compilazione di reversali quotidiane (cfr. dichiarazione dei testi e , non potendosi dare rilievo Tes_2 CP_4
probatorio nei confronti della parte datoriale ad annotazioni unilaterali delle lavoratrici medesime, quali quelle che la teste riferisce che talvolta erano in uso fare a fine turno ed alle quali Tes_2 possono probabilmente ricondursi le schede sottoscritte presenti in atti (“Al cambio turno non abbiamo mai firmato delle reversali relative;
talvolta capitava che facessimo dei fogli in cui indicavamo la giacenza di caSA, per controllare se magari avevamo sbagliato a dare il resto”)
Nessuna utilità specifica, per quanto sopra richiesto dalla ricorrente, avrebbe potuto avere il chiesto ordine di esibizione degli originali di tali documenti prodotti in copia, né, in assenza di prova della provenienza datoriale delle suddette reversali, può reputarsi specifico e non esplorativo il chiesto ordine di esibizione del registro o della nota giornaliera dei corrispettivi con gli incassi giornalieri per l'ipotetico confronto con la predetta documentazione, che peraltro non avrebbe potuto comprovare - quand'anche vi fosse corrispondenza tra gli incassi e le annotazioni nelle “reversali”- circa la quantità di ore lavorate dalla , sì come asserite in ricorso. Pt_1
Va osservato, inoltre, come, stante l'autonomia dell'accertamento giudiziale ed a fronte dell'esito delle prove acquisite, siano inconducenti le indagini dell'ispettorato del lavoro, iniziate su segnalazione della ricorrente, sì da rendere ultronea la chiesta acquisizione d'ufficio dei relativi atti.
Per quanto sopra esposto, con assorbimento di ogni altra questione, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che il presente giudizio scaturisce solo dalla mancanza di integrità del contraddittorio nel giudizio n. 9619/2016 RG conclusosi con la sentenza n. 5518/2019 (poi dichiarata nulla dalla Corte CP_ d'Appello con sentenza n. 506/2023), nei confronti dell' e che la qualità di litisconsorte neceSArio di quest'ultimo rispetto alla domanda di versamento di contributi omessi è stata riconosciuta dalla
Suprema Corte con sentenza (Cass. 14/5/2020 n. 8956) successiva alla definizione del predetto giudizio n. 9619/2016 RG, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 16.9.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8179/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania via Centuripe n. 1/C, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Loretta Russo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
, nata a [...] il [...], quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Controparte_1
Acireale via Madonna delle Grazie n. 1, c/o il Centro Commerciale “Ciclope”, c.f. C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania via Principe Nicola n. 59, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Biancarosa, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente in riassunzione
E NEI CONFRONTI DI
CP_
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro n. 21, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania Piazza della Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura I.N.P.S.- sede provinciale di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del
23.1.2023, n. rep. 37590, in notaio i Roma;
Resistente in riassunzione Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.7.2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della sentenza n. 506/2023 del 15.5.2023, con cui la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha annullato la sentenza n. 5518/2019, emeSA da questo Tribunale in data 4.12.2019, per difetto di CP_ integrità del contraddittorio definito, non essendo stato evocato in giudizio l' litisconsorte neceSArio rispetto alla proposta domanda di regolarizzazione contributiva. In particolare, la ricorrente ha esposto: 1) di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della della resistente, sita in Acireale (CT), alla Via Madonna delle Grazie n. 1, presso il Cento CP_3
commerciale “il Ciclope” dal 5.7.2012 al 31.5.2015; 2) che detto rapporto di lavoro è stato successivamente formalizzato solo in data 19.3.2013, giusta sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato e part time, con il quale è stata assunta con la qualifica di farmacista - collaboratore di livello primo del CCNL Farmacie private, con sede di lavoro in Acireale (CT), Via Madonna delle Grazie
n. 1, presso il Cento commerciale “il Ciclope”; 3) che le mansioni svolte fin dal 5.7.2012, sono consistite nella vendita di medicine e di prodotti farmaceutici/ parafarmaceutici, consulenza ai clienti, fornendo informazioni sull'uso appropriato dei farmaci, supporto ai pazienti nella comprensione della terapia prescritta dal medico, approvvigionamento dei medicinali e controllo scorte, attività di tipo gestionale e amministrativo del negozio (tenuta casa, assortimento prodotti sugli scaffali, ecc.); 4) che dal 5.7.2012 al 19.3.2013 ha lavorato alle dipendenze della resistente sia presso il centro commerciale “Tivoli”, con turni di lavoro da lunedì a sabato (escluso il giorno di riposo settimanale) dalle 9:00 alle 14:00 oppure dalle 16:30 alle 20:30, mentre la domenica dalle 9:00 alle 13:30, sia presso il centro commerciale “il
Ciclope”, con la qualifica di farmacista, con turni di lavoro da lunedì a domenica (escluso il giorno di riposo settimanale) dalle 9:00 alle 15:00 oppure dalle 15:00 alle 21:00; 5) che dall'inizio del rapporto di lavoro (5.7.2012) fino al 17.7.2012 la ricorrente si è alternata con la resistente presso i due centri commerciali, Ciclope e Tivoli, e successivamente la ricorrente si è alternata con la collega 6) CP_4
che, per tutta la durata del rapporto regolarizzato, gli orari di lavoro indicati nel contratto non sono stati rispettati, in quanto sia la ricorrente che la anno lavorato sei ore al giorno, anziché quattro, CP_4
come indicato, invece, in contratto;
7) che la resistente, a chiusura del turno e/o a chiusura giornata, poi, ha fatto redigere alle farmaciste di turno delle “reversali” (fogli in bianco contenenti un ordine cronologico giornaliero, il nome della farmacista di turno, la data e l'ora, il fondo caSA inziale, i corrispettivi, l'incasso con bancomat e carta, numero di scontrini, l'ora del versamento e il saldo fondo caSA), che dovevano esserle restituite;
8) che la retribuzione mensile percepita da luglio 2012 ad agosto
2012 è stata di € 700,00, e da ottobre 2012 a marzo 2013 di € 800,00; 9) che, sino al 31.7.2014, la ricorrente non ha goduto del riposo settimanale, né dei festivi e, per l'intera durata del rapporto, non ha goduto delle ferie, né dei permessi e di quant'altro previsto dal CCNL, se non in misura ridotta.
A seguito dell'istruttoria orale espletata nel giudizio n. 9619/2016 RG, con sentenza n. 5518/2019 del
4.12.2019, questo Tribunale ha rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Avverso la superiore sentenza la ricorrente ha interposto appello (n. 348/2020 del R.G.) dinanzi alla
Corte di Appello di Catania, quale giudice del lavoro, e l'appellata ha contestato il gravame e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 506/2023 depositata il 15.5.2023, la Corte di Appello, rilevando il difetto d'integrità del CP_ contraddittorio con riferimento all' rispetto alla domanda contributiva, ha dichiarato la nullità della sentenza, rimettendo le parti al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, assegnando termine per la riassunzione del giudizio ex art. 354 c.p.c. e compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, ha formulato le seguenti Parte_1
conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della parafarmacia , c.f. dal 5 Controparte_5 C.F._3
luglio 2012 al 31 maggio 2015, oggi con sede legale in Acireale via Madonna delle Grazie 1 c/ presso centro commerciale “il Ciclope”; 2) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello C super del C.C.N.L. per il lavoro di collaboratore livello primo farmacia private;
3) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, per le causali tutte di cui in premeSA, ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 19.334,32 per differenza retributiva ordinaria;
euro 360,53 per lavoro domenicale non retribuito;
euro 1.530,65 per festività non godute;
euro 2.224,85 per 13^ mensilità non percepita, euro 2.771,37 per 14^ mensilità non retribuita, euro
1.695,42 per ferire non godute;
euro 153,55 per permessi non goduti;
euro 4.551,62 per TFR maturato, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti (detratto l'acconto di euro
3.151,12 (a mezzo n. 2 assegni di c/c di cui euro 1.329,25 il primo ed euro 821,87 il secondo)., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito di esperenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al soddisfo); 4) per l'effetto condannare la d.SA titolare Controparte_1
della parafarmacia corrispondere alla ricorrente le somme sopra indicate a Parte_2
titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito di esperenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
5) in via subordinata, condannare la d.SA , titolare dell'omonima Controparte_1
parafarmarcia, al pagamento delle superiori somme anche ai sensi dell'art. 2099 c.c. , dell'art 36 della
Costituzione Italiana, e in via meramente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 6) condannare la d.SA
alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, a far data dal giorno 5 luglio Controparte_1 CP_ 2012 al giorno 31 maggio 2015, mediante il versamento in favore dell' dei contributi dovuti, con obbligo dell'Istituto di accettare tali importi;
7) emettere ogni consequenziale provvedimento di Legge;
8) condannare la d.SA alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio Controparte_1
oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”. CP_ In data 18.9.2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' rilevando che la posizione assicurativa della ricorrente è da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con la resistente, limitatamente al periodo ed alle retribuzioni indicate nell'estratto conto e nelle denunce individuali, mentre con riferimento al rapporto di lavoro per cui è stata richiesta la regolarizzazione, asseritamente svolto dal 5.7.2012 al 31.5.2015, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda di regolarizzazione contributiva, ex art. 3, comma 8, legge n. 335/1995.
Sulla base di queste premesse l'istituto previdenziale ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio, dichiarando, in relazione all'eventuale contribuzione omeSA da parte del datore di lavoro, l'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi e si chiede, nei limiti di quanto CP_ eventualmente non prescritto di volersi condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
In data 6.10.2023 si è costituita tempestivamente la resistente, rilevando: a) in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, in quanto introduce nuove deduzioni, domande e richieste istruttorie;
b) nel merito, che l'istante ha lavorato alle dipendenze della resistente, presso il Centro
Commerciale “Il Ciclope” esclusivamente dal 19.3.2013 al 31.5.2015, senza che tra le parti sia mai intercorso alcun rapporto di lavoro in periodi precedenti e/o differenti rispetto a quello documentato, precisando che la steSA è stata retribuita di ogni avere in conformità a mansioni, inquadramento contrattuale ed orario osservato e contestando i conteggi allegati dalla ricorrente, trattandosi di un mero prospetto riepilogativo delle asserite differenze, senza alcuna specificazione.
La resistente ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare e totalmente assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra
nei confronti della dott.SA , in quanto assolutamente irrituale e Parte_1 Controparte_1
contrario alle previsioni di legge, per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- Nel merito, nella non temuta ipotesi in cui il Decidente non Volesse accogliere la domanda esposta al superiore punto, accertare e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o di qualsivoglia natura tra la dott.SA e la dott.SA , in data antecedente al 19/03/2013 e, per Parte_1 Controparte_1 l'effetto, rigettare l'avversa domanda in ordine alle pretese differenze retributive per le causali di cui al ricorso introduttivo ed al ricorso per riassunzione, oltre che alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, per le motivazioni esposte in narrativa;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare che nel periodo 19/03/2013 - 31/05/2015, di rapporto di lavoro subordinato svolto dalla dott.SA
, alle dipendenze della dott.SA , presso la , sita in Parte_1 Controparte_1 CP_3
Acireale, Via Madonna delle Grazie , 1 c/o C.C. Ciclope, la ricorrente è stata retribuita di ogni avere in conformità alle mansioni ed inquadramento contrattuale ed all'effettivo rapporto di lavoro ed orario osservato, e, conseguentemente, rigettare l'avversa domanda in ordine alle differenze retributive pretese, TFR, lavoro straordinario e quant'altro indicato, per i motivi esposti in narrativa […]. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata già istruita documentalmente e con prova orale espletata nel pregresso procedimento n. 9619/2016 RG.
L'udienza del 16.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente da privato non regolarizzato nel periodo che va dal 5.07.2012 al 19.03.2013 e di differenze retributive sia per il periodo non regolarizzato sia con riferimento a quello regolarizzato (19.3.2015 – 31.5.2015).
Innanzitutto, va dato atto che il presente procedimento è stato riassunto nel rispetto del termine assegnato dalla Corte di Appello di Catania, quale giudice del lavoro.
In merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto da , va Parte_1
osservato che nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione della controversia al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando unicamente la continuazione di quello precedentemente instaurato, per cui va esclusa la proponibilità di domande nuove e diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite (cfr., ex plurimis,
Cass. 06.10.2005 n. 19467; Cass. 19.03.2008 n.7392; Cass. 23.05.2013 n.12719).
La Suprema Corte ha indicato i criteri discretivi di carattere generale, precisando che "In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fiSAzione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è neceSArio che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo" (v. Cass. civile sez. II, 23.11.2007, n. 24444).
Nella specie, l'atto introduttivo è stato espreSAmente qualificato da parte ricorrente come “ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 354 cpc”.
Ne discende, pertanto, la chiara volontà della ricorrente di procedere alla riassunzione del giudizio precedentemente definito con sentenza di primo grado, dichiarata poi nulla dalla Corte di Appello di
Catania, quale giudice del lavoro, e non di instaurare un autonomo giudizio.
L'esame del ricorso introduttivo del procedimento n. 9619/2016 RG ed il confronto con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio consente di rilevare che parte ricorrente ha introdotto nel presente giudizio deduzioni, domande e richieste istruttorie nuove, rispetto a quanto dalla steSA già chiesto e dedotto nel ricorso introduttivo del pregresso giudizio.
In particolare, parte ricorrente, alle pagg. 4, 5, 6 e 7 del ricorso in riassunzione, riporta deduzioni nuove e differenti rispetto a quelle per l'innanzi contenute nel ricorso originario.
In sede di conclusioni, segnatamente alla pag. 10 del ricorso in riassunzione, inoltre, le domande contraddistinte coi nn. 3 e 4 sono state riformulate in maniera difforme rispetto al ricorso originario.
A ciò si aggiunga che la ricorrente introduce nel presente procedimento anche ulteriori richieste istruttorie (v. pagg. 11, 12, 13 e 14 del ricorso, in cui risultano esplicitati articoli di prova nuovi rispetto a quelli ammessi nel corso del pregresso procedimento n. 9619/2016 RG, con l'aggiunta di un teste,
, originariamente non indicato, e con specificazione delle domande su cui sentire alcuni Testimone_1
testi, mancanti nel pregresso atto).
La Suprema Corte ha affermato: “in controversia soggetta al rito del lavoro, nella quale deve essere distinta la fase della proposizione della domanda ("editio actionis") che si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio
("vocatio jus"), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fiSAzione d'udienza, la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice
d'appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, comporta la continuazione di quello precedentemente instaurato con conseguente impedimento di decadenze a sfavore dell'attore e non l'instaurazione di un nuovo giudizio. Ne deriva che l'attore, qualora non abbia indicato nell'atto introduttivo i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, decade dal relativo onere, con conseguente inammissibilità di quelli indicati nell'atto di riassunzione perché tardivamente proposti, fermo restando la possibilità, da parte del giudice, di esercitare i poteri istruttori come consentitigli dall'art. 421 c.p.c." (v., in tal senso, Cass. Sez,
Lav, 11628/2007; Cass Sez. Lav. 12719/2013).
Alla luce dell'insegnamento del giudice della legittimità, pertanto, appare chiaro che l'istituto della riassunzione si configura come una mera attività di impulso processuale volta precipuamente alla prosecuzione del giudizio (pregresso) conclusosi con la sentenza annullata.
Ne consegue, dunque, che, non comportando la riassunzione la costituzione di un nuovo rapporto processuale, nel giudizio di rinvio le parti conservano la steSA e identica posizione processuale assunta nell'ambito del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza annullata, e trattandosi, di fatto, di un processo c. d. chiuso, devono e possono esser riassunti e, così, presi in considerazione nuovamente dal giudice della riassunzione solo ed esclusivamente tutte le domande, la documentazione e l'attività processuale già presente nel fascicolo processuale relativo al (pregresso) procedimento di primo grado, che si è, poi, concluso con la sentenza dichiarata nulla (Trib. Torino, sent. 3242/2019).
Nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 del cpc, infatti, la riassunzione del giudizio non può esser equiparata alla instaurazione di un giudizio nuovo, implicando, invece, la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito e della notificazione dell'atto introduttivo e, in uno a queste, le comuni regole sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cpc), impregiudicata, ovviamente, la facoltà, per la parte originariamente pretermeSA, di svolgere le proprie domande (v. Trib Palermo, sez. II, sentenza del 19.11.2017).
Tanto basta, dunque, per disattendere le nuove pretese avanzate dalla parte che ha riassunto il giudizio dichiarato nullo.
Restano intatte, invece, le preclusioni e le decadenze già maturate in capo alle parti a seguito del deposito dei rispettivi scritti introduttivi nel processo in precedenza instaurato sia pure in modo irregolare, restando impregiudicata soltanto la facoltà, per la parte originariamente pretermeSA, di svolgere domande, difese ed articolare mezzi istruttori.
Nel merito, poi, ha sostenuto di aver svolto, senza soluzione di continuità, dal Parte_1
5.7.2012 al 31.5.2015, un rapporto di lavoro subordinato, con , con le mansioni di Controparte_1
farmacista collaboratore di livello primo di cui al CCNL Farmacie private, dal lunedì alla domenica, secondo gli orari indicati in ricorso.
Al fine di accertare se lo svolgimento delle prestazioni lavorative ricadano o meno nell'area della subordinazione, ai sensi dell'art. 2697 del c.c., si rammenta che è onere del lavoratore provare il fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione steSA, nonché l'effettivo lavoro prestato in termini di giorni e di ore;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie (cfr. Cass. 22.12.2009 n. 26985).
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi
-come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.2.2004 n. 2622; Cass. 11.7.2018, n.18253; Cass. 6.8.2004, n.15275; Cass.
13.6.2003 n.9492; Cass. 22.11.1999 n. 12926; Cass. 14.7.1993, n.7796; Cass. 14.7.1984, n. 4131).
La presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, di per sé solo, non basta a far venir meno il requisito dell'autonomia, che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (Cass.
9.3.2009 n. 5645 ha caSAto un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso l'amministrazione. Conf., tra le tante,
Cass. 25.2.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità). L'elemento distintivo del lavoro subordinato, rispetto alle relazioni di lavoro di altra natura, infatti, è costituito proprio dalla “subordinazione”, che si risolve in un vincolo di natura personale, limitante la libertà del prestatore di lavoro al soddisfacimento delle esigenze datoriali, rispetto all'accertamento del quale “Il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte (nella specie, riconducibili alla figura del pizzaiolo) non è di per sé indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove non sia ulteriormente accertato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ovvero, in mancanza, la ravvisabilità di indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l'osservanza dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale” (Cass. 16.5.2016, n. 10004).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009,
n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019, n.5436).
Pertanto, è escluso che la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato poSA beneficiare di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, necessitando, invece, la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la meSA a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo – come si è detto
- aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrabili in altre realtà giuridiche di differente natura, quale, ad esempio, quella del lavoro autonomo, ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass. 18.6.1998, n.6114).
Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.6.1998, n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”
(Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028). Nella fattispecie, le risultanze istruttorie, già cristallizzate nell'ambito del precedente procedimento di primo grado n. 9616/2016 del RG, non sono riuscite a comprovare in maniera rigorosa, puntuale e precisa episodi e/o circostanze che denotino l'eterodirezione, la vigilanza e il controllo operati dalla resistente sull'esecuzione dell'asserita attività lavorativa espletata da nel periodo dal Parte_1
5.7.2012 al 19.3.2013, asseritamente non contrattualizzato.
Analoghe considerazioni valgono rispetto alla domanda relativa alle differenze retributive richieste in relazione al periodo contrattualizzato, dal 19.03.2013 al 31.05.2015.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte neceSArio pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermeSA;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (Cass. 14.11.2002 n. 16034). Nella fattispecie, l'ente previdenziale non ha eccepito, nei modi indicati dal comma 2 dell'art. 157 c.p.c., alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa rispetto agli atti processuali compiuti prima della integrazione del contraddittorio, considerato peraltro che parte resistente ha provveduto ad allegare i verbali delle prove orali assunte nel procedimento iscritto al n. 9619/2016 del RG, non contestati dalle altre parti.
La disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel suddetto processo, non consente di ritenere in alcun modo dimostrata la sussistenza del vincolo di subordinazione, giacché nessun teste ha riferito nulla di utile circa la data di inizio del rapporto di lavoro, con la sottoposizione della ricorrente ai poteri direttivi e gerarchici del datore di lavoro, con specifico riferimento al periodo antecedente la sua formale assunzione (5.7.2012 – 19.3.2013).
Tale inizio anticipato del rapporto (5.7.2012), invero, risulta espreSAmente negato dai testi CP_4
rispetto alle cui deposizioni non sono emersi profili di inattendibilità, né di illogicità e/o di Tes_2
contraddizione intrinseca, né per confronto tra le rispettive dichiarazioni, né per il racconto dell'altra teste la quale si è rivelata esser dotata di una ben scarsa conoscenza diretta dei fatti rilevanti ai Tes_3
fini della decisione.
Non è sufficiente a rendere soggettivamente inattendibili i testimoni il fatto che sono dipendenti della resistente, considerato peraltro che i colleghi di lavoro sono soggetti più idonei a conoscere in via diretta le vicende lavorative della ricorrente.
A riprova di quanto sopra, infatti, la teste collega di lavoro della , è stata indicata dalla CP_4 Pt_1
steSA parte ricorrente.
La prova, poi, non risulta raggiunta neanche rispetto al maggior orario di lavoro descritto in ricorso. Le testi (colleghe di lavoro della ricorrente), infatti, hanno confermato entrambe turni lavorativi di sole quattro ore al giorno e non di sei come allegato in ricorso.
Né risulta raggiunta la prova con riferimento al mancato godimento di riposi settimanali, espreSAmente smentito dalle testi. Non risulta comprovato neanche lo svolgimento di lavoro festivo ulteriore rispetto a quello compensato in busta paga come documentato in atti (cfr. buste paga sottoscritte dalla lavoratrice sia pure “con riserva”).
Il maggior orario di lavoro espletato dalla ricorrente non può dirsi confermato neppure alla stregua delle dichiarazioni della teste che ha mostrato, come detto, una scarsa conoscenza diretta dei fatti Tes_3
rilevanti per la decisione, avendo riferito che si limitava ad accompagnare l'amica sul luogo di lavoro e/o a recarsi al centro commerciale come cliente. Ciò che, per quanto gli episodi in questione poSAno essere stati frequenti, non le consentono di avere conoscenza completa, continuativa e rilevante sul piano probatorio, né dell'esatto inizio della relazione lavorativa di tipo subordinato, né degli orari quotidiani effettivamente osservati dalla . Pt_1
Nessuna efficacia probatoria può attribuirsi alla copiosa documentazione allegata dalla ricorrente ai fini della ricostruzione del monte ore effettuato per il tramite delle reversali giornaliere allegate al ricorso,
a fronte dell'espresso disconoscimento operato dalla resistente ed in assenza di ogni prova della provenienza dei detti documenti da fonte datoriale e finanche di prova certa in riferimento alla datazione della documentazione in questione.
Si tratta del resto di documenti privi di qualsiasi segno di asseverazione datoriale e per la maggior parte privi anche di ogni sottoscrizione.
Soltanto un numero limitato di tali schede risulta sottoscritto dalle lavoratrici ed in particolare, per lo più, dalla dipendente qualcuna dalla e soltanto quattro risultano sottoscritte dalla CP_4 Tes_2
ricorrente, (una al maggio 2013, due al dicembre 2013 e una all'aprile 2014 - ossia in epoca successiva alla formale assunzione).
In disparte quanto sopra detto circa l'assenza di prova dell'asseverazione o della provenienza datoriale e di prova della data certa, va osservato come nulla poSA comunque evincersi alla stregua di tali ultime
“reversali” sottoscritte dalla ricorrente circa l'ipotetico maggior orario di lavoro osservato con il numero di ore giornaliere di lavoro espletato.
I testi escussi hanno del resto negato che vi fosse l'obbligo di provenienza datoriale di compilazione di reversali quotidiane (cfr. dichiarazione dei testi e , non potendosi dare rilievo Tes_2 CP_4
probatorio nei confronti della parte datoriale ad annotazioni unilaterali delle lavoratrici medesime, quali quelle che la teste riferisce che talvolta erano in uso fare a fine turno ed alle quali Tes_2 possono probabilmente ricondursi le schede sottoscritte presenti in atti (“Al cambio turno non abbiamo mai firmato delle reversali relative;
talvolta capitava che facessimo dei fogli in cui indicavamo la giacenza di caSA, per controllare se magari avevamo sbagliato a dare il resto”)
Nessuna utilità specifica, per quanto sopra richiesto dalla ricorrente, avrebbe potuto avere il chiesto ordine di esibizione degli originali di tali documenti prodotti in copia, né, in assenza di prova della provenienza datoriale delle suddette reversali, può reputarsi specifico e non esplorativo il chiesto ordine di esibizione del registro o della nota giornaliera dei corrispettivi con gli incassi giornalieri per l'ipotetico confronto con la predetta documentazione, che peraltro non avrebbe potuto comprovare - quand'anche vi fosse corrispondenza tra gli incassi e le annotazioni nelle “reversali”- circa la quantità di ore lavorate dalla , sì come asserite in ricorso. Pt_1
Va osservato, inoltre, come, stante l'autonomia dell'accertamento giudiziale ed a fronte dell'esito delle prove acquisite, siano inconducenti le indagini dell'ispettorato del lavoro, iniziate su segnalazione della ricorrente, sì da rendere ultronea la chiesta acquisizione d'ufficio dei relativi atti.
Per quanto sopra esposto, con assorbimento di ogni altra questione, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che il presente giudizio scaturisce solo dalla mancanza di integrità del contraddittorio nel giudizio n. 9619/2016 RG conclusosi con la sentenza n. 5518/2019 (poi dichiarata nulla dalla Corte CP_ d'Appello con sentenza n. 506/2023), nei confronti dell' e che la qualità di litisconsorte neceSArio di quest'ultimo rispetto alla domanda di versamento di contributi omessi è stata riconosciuta dalla
Suprema Corte con sentenza (Cass. 14/5/2020 n. 8956) successiva alla definizione del predetto giudizio n. 9619/2016 RG, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 16.9.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi