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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/11/2024, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
- con C.F.: -, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed elett.te dom.ta presso e nello studio dell'Avv. Michela Bennini del Foro di Ancona, che la rapp.ta e difende in virtù di delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ed elett.te dom.to presso gli Avv. Paola Mazzocchi, Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci, del Foro di Ancona, che lo rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23/10/2024, ovvero [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in ogni caso potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
pagina 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Morro D'Alba, Via Don Aldo Montesi n. 4 verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_2 dell'affido condivis prevalente presso l'abitazione materna, sita in Morro D'Alba Via Don Aldo Montesi n. 4;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una settimana: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
l'altra settimana il mercoledì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni, fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni ed il week end dal sabato alle ore 9.00 quando lo andrà a prendere direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino al lunedì quando riaccompagnerà il minore direttamente a scuola (ovvero nel periodo estivo entro le ore 8.30 presso l'abitazione materna o dei nonni materni).Si intende che i genitori potranno modificare il calendario visite previo accordo tra di loro e tenuto conto delle esigenze personali dei genitori e del figlio minore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per le festività di Natale, Pasqua e compleanno del minore, così come per gli altri giorni festivi nazionali, i coniugi dovranno concordare la suddivisione della permanenza del figlio presso l'uno
o l'altra, annualmente alternata, suddividendo in periodi dal 24 dicembre al 29 dicembre;
dal 30 dicembre al 3 gennaio e dal venerdì di Pasqua fino al martedì successivo.
5) il Sig. verserà, entro il 15 di ogni mese e tramite bonifico bancario, alla Sig.ra CP_1
i contributo nel mantenimento ordinario del minore, la somma di €. 400,00 Parte_1 mensili;
detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie del minore, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
tali spese verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta esibendo la relativa documentazione contabile e fiscale, le ha di fatto sostenute. Le parti concordano, in parziale deroga a quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, di ricomprendere nelle spese straordinarie anche quelle relative al vitto scolastico, spese queste che verranno integralmente sostenute (in ragione del 100%) dal Sig. CP_1
7) L'assegno Unico (ovvero l'Assegno familiare) verrà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
8) Il sig. e la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di CP_1 Parte_1 non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni. Spese di lite interamente compensate tra le parti”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto Controparte_1
pagina 2 di 5 matrimonio civile nel Comune di Tre Castelli in data 29/04/2018 (atto trascritto al n. 7, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2018 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune).
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
che dall'unione matrimoniale era nato, in data 11/05/2021, il figlio;
Per_1
che la residenza coniugale era stata fissata in un appartamento condotto in locazione;
che da tempo la coppia era in crisi, anche per motivi legati alla cogestione di un'attività di bar e ristorazione;
che reso edotto della volontà della ricorrente di separarsi, il diveniva ancor CP_1 più irascibile oltre che con la moglie finanche con i clienti del bar-ristorante;
che quanto sopra costringeva la ricorrente a continuare da sola l'attività in parola, facendosi carico di tutti i debiti ad essa correlati (rate del mutuo, stipendio dei collaboratori, canone di locazione dei locali);
che l'odierno resistente trovava lavoro presso una Cooperativa di panificatori;
che dopo una lite durante la quale il lanciava un bicchiere in direzione della CP_1 moglie, questa si decideva definitivamente a chiedere la separazione;
che a quel punto il resistente lasciava la casa coniugale, non comunicando il luogo della sua nuova collocazione;
che con la separazione di fatto nascevano problemi per la gestione del figlio minore, non volendo il padre che questi restasse con i nonni materni e non fornendo egli informazioni alla mamma quando il figlio era con lui né condividendo con questa la minima impostazione educativa.
Chiedeva, quindi, la ricorrente l'assegnazione della casa coniugale (per la quale pagava un canone di locazione di Euro 350,00), l'affido condiviso del figlio, con suo collocamento prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo del padre al mantenimento del figlio per 450,00 Euro mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, e un assegno per la ricorrente di Euro 300,00 al mese (considerato che la sua attività ancora registrava perdite, mentre il marito percepiva uno stipendio mensile di circa 1.600 Euro, oltre ad un canone di locazione di un suo immobile avente destinazione commerciale per Euro 1.500 mensili).
2. Si costituiva in giudizio il resistente, dando atto, preliminarmente, di avere depositato anch'egli un ricorso per la pronuncia di separazione giudiziale, che era stato iscritto al n. 872/2024, chiedendone la riunione al presente.
Il resistente contestava integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, individuando la vera causa della crisi coniugale nel mutamento di comportamento della moglie dopo la nascita del figlio e chiedendo l'accoglimento di differenti conclusioni.
In particolare, dedotto di aver cambiato lavoro e di aver più tempo libero per stare con il figlio (a differenza della mamma, in ragione dell'attività svolta), censurava l'atteggiamento della ricorrente nel ridurre sempre al minimo il tempo che egli poteva trascorrere con il minore e mostrando da questo punto di vista atteggiamenti di chiusura verso la famiglia del marito. Contestava, poi, che l'attività della moglie fosse in perdita, ipotizzando la presenza di pagina 3 di 5 guadagni in nero ed esponeva di avere un reddito mensile , quale dipendente della SC AR (avendo cambiato lavoro), pari a circa 1.400,00 Euro mensili;
confermava di avere un'ulteriore entrata legata alla locazione di un suo immobile, per Euro 1.600,00 mensili, di cui però 1.100,00, sempre mensili, venivano destinati all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto del medesimo locale.
3. Entrambe le parti hanno dato atto di un intervento dei Servizi Sociali a seguito di segnalazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Salesi dove la madre aveva accompagnato il figlio per una visita in quanto il bambino aveva il sederino dolorante, con feritine;
si era esclusa nell'immediatezza l'ipotesi dell'abuso, ipotizzando maltrattamenti ma intesi in senso più ampio, verosimilmente in ragione delle dichiarazioni rese dalla donna nell'occasione circa la sua situazione familiare. In sede di istanze istruttorie, il resistente depositava consulenza di parte attestante le sue competenze genitoriali. Riunito il procedimento n. 872/2024 al presente e ammesse le prove richieste dalle parti, si riteneva opportuno, alla luce di quanto sopra, acquisire una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Morro D'Alba e del Consultorio Familiare di Jesi. Nella relazione acquisita si dava atto delle modalità reattive della madre rispetto alle sue paure/fragilità o in caso di disaccordo con il marito, atteggiamento in cui veniva fatta rientrare anche la segnalazione dalla stessa effettuata al Salesi, cui non era seguita la dimostrazione di maltrattamento alcuno. La relazione in parola risultava, comunque, rassicurante quanto agli esiti del lungo percorso di supporto alla genitorialità delle parti: “Nel lungo periodo di supporto alla genitorialità è stato possibile constatare che i Sig.ri sono in grado di agire il bene migliore del Controparte_2 figlio quando vengono ricentrati sui bisogni del figlio”.
4. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo circa le condizioni della separazione e insistevano per il relativo accoglimento con rinuncia ad ogni appendice conclusiva.
Il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
5. Il Tribunale può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5.1. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta e ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile, tanto che si è interrotta ancor prima della presentazione dei ricorsi ad opera delle parti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
5.2. Anche alla luce di quanto emerge nella relazione del Consultorio Familiare di Jesi, si reputa rispondente all'interesse del minore, l'affido condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno è tale da garantire una costante frequentazione padre-minore nel rispetto del canone della bigenitorialità.
Le differenti condizioni economico-patrimoniali delle parti rendono congruo il riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di Euro 400,00 mensili.
pagina 4 di 5 6. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate. Del resto, in tal senso, è la stessa volontà dalle stesse espressa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio nel Comune di Tre Castelli in data 29/04/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2018;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- spese compensate.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/X/2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
- con C.F.: -, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed elett.te dom.ta presso e nello studio dell'Avv. Michela Bennini del Foro di Ancona, che la rapp.ta e difende in virtù di delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ed elett.te dom.to presso gli Avv. Paola Mazzocchi, Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci, del Foro di Ancona, che lo rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23/10/2024, ovvero [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in ogni caso potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
pagina 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Morro D'Alba, Via Don Aldo Montesi n. 4 verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_2 dell'affido condivis prevalente presso l'abitazione materna, sita in Morro D'Alba Via Don Aldo Montesi n. 4;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una settimana: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
l'altra settimana il mercoledì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni, fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni ed il week end dal sabato alle ore 9.00 quando lo andrà a prendere direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino al lunedì quando riaccompagnerà il minore direttamente a scuola (ovvero nel periodo estivo entro le ore 8.30 presso l'abitazione materna o dei nonni materni).Si intende che i genitori potranno modificare il calendario visite previo accordo tra di loro e tenuto conto delle esigenze personali dei genitori e del figlio minore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per le festività di Natale, Pasqua e compleanno del minore, così come per gli altri giorni festivi nazionali, i coniugi dovranno concordare la suddivisione della permanenza del figlio presso l'uno
o l'altra, annualmente alternata, suddividendo in periodi dal 24 dicembre al 29 dicembre;
dal 30 dicembre al 3 gennaio e dal venerdì di Pasqua fino al martedì successivo.
5) il Sig. verserà, entro il 15 di ogni mese e tramite bonifico bancario, alla Sig.ra CP_1
i contributo nel mantenimento ordinario del minore, la somma di €. 400,00 Parte_1 mensili;
detta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie del minore, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
tali spese verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta esibendo la relativa documentazione contabile e fiscale, le ha di fatto sostenute. Le parti concordano, in parziale deroga a quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, di ricomprendere nelle spese straordinarie anche quelle relative al vitto scolastico, spese queste che verranno integralmente sostenute (in ragione del 100%) dal Sig. CP_1
7) L'assegno Unico (ovvero l'Assegno familiare) verrà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
8) Il sig. e la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di CP_1 Parte_1 non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni. Spese di lite interamente compensate tra le parti”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto Controparte_1
pagina 2 di 5 matrimonio civile nel Comune di Tre Castelli in data 29/04/2018 (atto trascritto al n. 7, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2018 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune).
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
che dall'unione matrimoniale era nato, in data 11/05/2021, il figlio;
Per_1
che la residenza coniugale era stata fissata in un appartamento condotto in locazione;
che da tempo la coppia era in crisi, anche per motivi legati alla cogestione di un'attività di bar e ristorazione;
che reso edotto della volontà della ricorrente di separarsi, il diveniva ancor CP_1 più irascibile oltre che con la moglie finanche con i clienti del bar-ristorante;
che quanto sopra costringeva la ricorrente a continuare da sola l'attività in parola, facendosi carico di tutti i debiti ad essa correlati (rate del mutuo, stipendio dei collaboratori, canone di locazione dei locali);
che l'odierno resistente trovava lavoro presso una Cooperativa di panificatori;
che dopo una lite durante la quale il lanciava un bicchiere in direzione della CP_1 moglie, questa si decideva definitivamente a chiedere la separazione;
che a quel punto il resistente lasciava la casa coniugale, non comunicando il luogo della sua nuova collocazione;
che con la separazione di fatto nascevano problemi per la gestione del figlio minore, non volendo il padre che questi restasse con i nonni materni e non fornendo egli informazioni alla mamma quando il figlio era con lui né condividendo con questa la minima impostazione educativa.
Chiedeva, quindi, la ricorrente l'assegnazione della casa coniugale (per la quale pagava un canone di locazione di Euro 350,00), l'affido condiviso del figlio, con suo collocamento prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo del padre al mantenimento del figlio per 450,00 Euro mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, e un assegno per la ricorrente di Euro 300,00 al mese (considerato che la sua attività ancora registrava perdite, mentre il marito percepiva uno stipendio mensile di circa 1.600 Euro, oltre ad un canone di locazione di un suo immobile avente destinazione commerciale per Euro 1.500 mensili).
2. Si costituiva in giudizio il resistente, dando atto, preliminarmente, di avere depositato anch'egli un ricorso per la pronuncia di separazione giudiziale, che era stato iscritto al n. 872/2024, chiedendone la riunione al presente.
Il resistente contestava integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, individuando la vera causa della crisi coniugale nel mutamento di comportamento della moglie dopo la nascita del figlio e chiedendo l'accoglimento di differenti conclusioni.
In particolare, dedotto di aver cambiato lavoro e di aver più tempo libero per stare con il figlio (a differenza della mamma, in ragione dell'attività svolta), censurava l'atteggiamento della ricorrente nel ridurre sempre al minimo il tempo che egli poteva trascorrere con il minore e mostrando da questo punto di vista atteggiamenti di chiusura verso la famiglia del marito. Contestava, poi, che l'attività della moglie fosse in perdita, ipotizzando la presenza di pagina 3 di 5 guadagni in nero ed esponeva di avere un reddito mensile , quale dipendente della SC AR (avendo cambiato lavoro), pari a circa 1.400,00 Euro mensili;
confermava di avere un'ulteriore entrata legata alla locazione di un suo immobile, per Euro 1.600,00 mensili, di cui però 1.100,00, sempre mensili, venivano destinati all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto del medesimo locale.
3. Entrambe le parti hanno dato atto di un intervento dei Servizi Sociali a seguito di segnalazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Salesi dove la madre aveva accompagnato il figlio per una visita in quanto il bambino aveva il sederino dolorante, con feritine;
si era esclusa nell'immediatezza l'ipotesi dell'abuso, ipotizzando maltrattamenti ma intesi in senso più ampio, verosimilmente in ragione delle dichiarazioni rese dalla donna nell'occasione circa la sua situazione familiare. In sede di istanze istruttorie, il resistente depositava consulenza di parte attestante le sue competenze genitoriali. Riunito il procedimento n. 872/2024 al presente e ammesse le prove richieste dalle parti, si riteneva opportuno, alla luce di quanto sopra, acquisire una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Morro D'Alba e del Consultorio Familiare di Jesi. Nella relazione acquisita si dava atto delle modalità reattive della madre rispetto alle sue paure/fragilità o in caso di disaccordo con il marito, atteggiamento in cui veniva fatta rientrare anche la segnalazione dalla stessa effettuata al Salesi, cui non era seguita la dimostrazione di maltrattamento alcuno. La relazione in parola risultava, comunque, rassicurante quanto agli esiti del lungo percorso di supporto alla genitorialità delle parti: “Nel lungo periodo di supporto alla genitorialità è stato possibile constatare che i Sig.ri sono in grado di agire il bene migliore del Controparte_2 figlio quando vengono ricentrati sui bisogni del figlio”.
4. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo circa le condizioni della separazione e insistevano per il relativo accoglimento con rinuncia ad ogni appendice conclusiva.
Il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
5. Il Tribunale può dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5.1. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta e ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile, tanto che si è interrotta ancor prima della presentazione dei ricorsi ad opera delle parti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
5.2. Anche alla luce di quanto emerge nella relazione del Consultorio Familiare di Jesi, si reputa rispondente all'interesse del minore, l'affido condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno è tale da garantire una costante frequentazione padre-minore nel rispetto del canone della bigenitorialità.
Le differenti condizioni economico-patrimoniali delle parti rendono congruo il riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di Euro 400,00 mensili.
pagina 4 di 5 6. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate. Del resto, in tal senso, è la stessa volontà dalle stesse espressa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione respinta o assorbita, così decide:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio nel Comune di Tre Castelli in data 29/04/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 7, p. 2, s. C, uff. 1, anno 2018;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- spese compensate.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/X/2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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