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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 9/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], residente Jerzu in via Parte_1
Antonio Melis, 82 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Jerzu, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marilena
Pani, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_2
Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede di Nuoro, CP_1
resistente oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo di aver lavorato, dal 1983 al 2005, come dipendente presso varie ditte o società nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, con la mansione di operaio edile e conducente di escavatrice meccanica e che dal 2006 era titolare di impresa con mansione di operaio edile e autista di mezzi pesanti.
Ha dedotto che la conduzione di mezzi meccanici richiedeva la ripetizione costante di movimenti pagina 1 di 4 riguardanti gli arti superiori - mano, dita, braccia, spalla, polso e gomito - per periodi prolungati e determinava una postura scorretta tale da ripercuotersi e compromettere la salute della colonna vertebrale.
Il ricorrente ha sostenuto di aver svolto tali mansioni dal lunedì al venerdì, saltuariamente anche di sabato, con un orario di lavoro di otto ore. Tra le mansioni suddette vi erano l'utilizzo dell'escavatore per la movimentazione di terreni o la demolizione di immobili, l'utilizzo del carrello escavatore, del martello pneumatico e la guida del camion.
in data 6 febbraio 2023, dopo i primi disturbi al rachide lombare e vari controlli medici, Pt_1 presentava domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale (domanda n. CP_1
518604072).
L' con provvedimento del 19 maggio 2023 rigettava la domanda ritenendo la documentazione CP_1
acquisita insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale.
ha, quindi, instaurato il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare Parte_1
l'origine professionale delle patologie denunciate e la sussistenza delle stesse nella misura del 28% o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, con riconoscimento del diritto alla rendita o all'indennizzo nella misura e termini di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' ha resistito in giudizio, contestando il nesso di causalità tra le patologie e l'attività lavorativa CP_1
svolta e pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante prova documentale, testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue.
La prova testimoniale ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle attività lavorative dedotte (verbale di udienza del 17 luglio 2024).
Il teste ha dichiarato di lavorare alle dipendenze del ricorrente dal 2006, come operaio Tes_1 edile. Ha riferito “Facciamo tutti i tipi di lavori edili, iniziamo da zero per completare l'opera noi stessi. Cominciamo alle 7.30, interrompiamo per la pausa pranzo e finiamo alle 17.00. Il titolare lavora anche il sabato, noi operai fino al venerdì. Lui è sempre presente in cantiere. Lui lavora anche di più noi come orario giornaliero. Lui usa l'escavatore. I mezzi li usa tutti lui, ha anche un muletto e un martello pneumatico. Il titolare lo usa anche nello escavatore il martello pneumatico, è l'unico responsabile per usare i mezzi, siamo tre operai più il titolare. Per tutto il tempo lavorativo Pt_1
utilizziamo le braccia e mani. Le protezioni che abbiamo quando usiamo questi mezzi sono le cuffie,
pagina 2 di 4 l'elmetto e i guanti”.
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare l'esistenza di una malattia professionale e il grado di invalidità.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha evidenziato: “la presenza delle affezioni lamentate con una obiettività clinica sfumata;
infatti, per quanto riguarda la patologia della spalla dx. e sin. e dei polsi si sono rilevate delle alterazioni lievi.”.
Ha specificato che: “A livello lombare e dei gomiti la sintomatologia è invece lievemente più accentuata, con positività della manovra di Lasègue a gradi estremi e deficit dei movimenti di prono- supinazione, specie a dx. dove è evidente una tumefazione dei tessuti molli in corrispondenza dell'epicondilo.
Ciononostante, nel caso in esame, la prolungata esposizione a vibrazioni, posizioni coatte e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori può aver svolto un ruolo quantomeno concausale concreto nella evoluzione sia delle discopatie lombari che delle lesioni osteo-articolari degli arti superiori.
A riprova di ciò stanno gli accertamenti strumentali della colonna lombare, della spalla dx. e sin, dei polsi e dei gomiti (ecografie, Rx e RMN), nei quali è evidente la presenza di una patologia degenerativa cronica.
Per quanto concerne la colonna lombare si può riconoscere, secondo il codice 213 del D.M. n.
38/2000 un danno biologico del 7%.
Per quanto concerne la spalla dx. e sin., il danno biologico si può inquadrare nel codice 224 e 227 del già citato D.M. n. 38/2000, con un danno complessivo, pure in considerazione della bilateralità dell'affezione, nella misura del 7%.
Quanto alla epicondilite bilaterale, secondo il codice 232 del D.M. n. 38/2000, si può riconoscere un danno complessivo, considerando la bilateralità, nella misura del 4%.
Per quanto riguarda poi il polso dx. e sin., con sintomi di intrappolamento del mediano, ci si può riferire ai codici 267 e 163 del già citato D.M., con un danno biologico complessivo nella misura del
4%”.
Ha concluso ritenendo che: “ presenta segni riferibili a malattia Parte_1
professionale, quantomeno come fattore concausale, riguardo alla richiesta di danno per discopatia lombare, tendinopatia spalla dx. e sin., epicondilite bilaterale e osteoartrosi dei polsi con sintomi di intrappolamento del mediano con danno biologico nella misura complessiva del 21%
pagina 3 di 4 ( ), dalla data di presentazione dell'istanza (06/2/23)”. Parte_2
Il consulente, a parere di questo Tribunale, ha argomentato in maniera sufficiente e logica anche sulle osservazioni di parte resistente, per cui si ritiene la relazione esaustiva ed esente da vizi logici e motivazionali.
Il c.t.u. in riferimento alla percentuale di danno biologico ha confermato la decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.
Inoltre, il Consulente ha concluso ritenendo sussistenti le patologie denunciate da parte ricorrente ed ascrivibili a causa di lavoro, valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
Ritiene pertanto il Giudicante che il ricorrente abbia diritto alla rendita commisurata al danno biologico nella misura del 21 % dalla data di presentazione dell'istanza (6.02.2023).
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno Parte_1
biologico derivante da malattia professionale in misura del 21 % (ventuno per cento) con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza (6.02.2023);
- condanna l' al pagamento della differenza tra i ratei scaduti e gli importi eventualmente già erogati CP_1
al ricorrente, con gli interessi legali;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
Lanusei, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 9/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], residente Jerzu in via Parte_1
Antonio Melis, 82 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Jerzu, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marilena
Pani, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_2
Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede di Nuoro, CP_1
resistente oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo di aver lavorato, dal 1983 al 2005, come dipendente presso varie ditte o società nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, con la mansione di operaio edile e conducente di escavatrice meccanica e che dal 2006 era titolare di impresa con mansione di operaio edile e autista di mezzi pesanti.
Ha dedotto che la conduzione di mezzi meccanici richiedeva la ripetizione costante di movimenti pagina 1 di 4 riguardanti gli arti superiori - mano, dita, braccia, spalla, polso e gomito - per periodi prolungati e determinava una postura scorretta tale da ripercuotersi e compromettere la salute della colonna vertebrale.
Il ricorrente ha sostenuto di aver svolto tali mansioni dal lunedì al venerdì, saltuariamente anche di sabato, con un orario di lavoro di otto ore. Tra le mansioni suddette vi erano l'utilizzo dell'escavatore per la movimentazione di terreni o la demolizione di immobili, l'utilizzo del carrello escavatore, del martello pneumatico e la guida del camion.
in data 6 febbraio 2023, dopo i primi disturbi al rachide lombare e vari controlli medici, Pt_1 presentava domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale (domanda n. CP_1
518604072).
L' con provvedimento del 19 maggio 2023 rigettava la domanda ritenendo la documentazione CP_1
acquisita insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale.
ha, quindi, instaurato il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare Parte_1
l'origine professionale delle patologie denunciate e la sussistenza delle stesse nella misura del 28% o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, con riconoscimento del diritto alla rendita o all'indennizzo nella misura e termini di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' ha resistito in giudizio, contestando il nesso di causalità tra le patologie e l'attività lavorativa CP_1
svolta e pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante prova documentale, testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue.
La prova testimoniale ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle attività lavorative dedotte (verbale di udienza del 17 luglio 2024).
Il teste ha dichiarato di lavorare alle dipendenze del ricorrente dal 2006, come operaio Tes_1 edile. Ha riferito “Facciamo tutti i tipi di lavori edili, iniziamo da zero per completare l'opera noi stessi. Cominciamo alle 7.30, interrompiamo per la pausa pranzo e finiamo alle 17.00. Il titolare lavora anche il sabato, noi operai fino al venerdì. Lui è sempre presente in cantiere. Lui lavora anche di più noi come orario giornaliero. Lui usa l'escavatore. I mezzi li usa tutti lui, ha anche un muletto e un martello pneumatico. Il titolare lo usa anche nello escavatore il martello pneumatico, è l'unico responsabile per usare i mezzi, siamo tre operai più il titolare. Per tutto il tempo lavorativo Pt_1
utilizziamo le braccia e mani. Le protezioni che abbiamo quando usiamo questi mezzi sono le cuffie,
pagina 2 di 4 l'elmetto e i guanti”.
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare l'esistenza di una malattia professionale e il grado di invalidità.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha evidenziato: “la presenza delle affezioni lamentate con una obiettività clinica sfumata;
infatti, per quanto riguarda la patologia della spalla dx. e sin. e dei polsi si sono rilevate delle alterazioni lievi.”.
Ha specificato che: “A livello lombare e dei gomiti la sintomatologia è invece lievemente più accentuata, con positività della manovra di Lasègue a gradi estremi e deficit dei movimenti di prono- supinazione, specie a dx. dove è evidente una tumefazione dei tessuti molli in corrispondenza dell'epicondilo.
Ciononostante, nel caso in esame, la prolungata esposizione a vibrazioni, posizioni coatte e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori può aver svolto un ruolo quantomeno concausale concreto nella evoluzione sia delle discopatie lombari che delle lesioni osteo-articolari degli arti superiori.
A riprova di ciò stanno gli accertamenti strumentali della colonna lombare, della spalla dx. e sin, dei polsi e dei gomiti (ecografie, Rx e RMN), nei quali è evidente la presenza di una patologia degenerativa cronica.
Per quanto concerne la colonna lombare si può riconoscere, secondo il codice 213 del D.M. n.
38/2000 un danno biologico del 7%.
Per quanto concerne la spalla dx. e sin., il danno biologico si può inquadrare nel codice 224 e 227 del già citato D.M. n. 38/2000, con un danno complessivo, pure in considerazione della bilateralità dell'affezione, nella misura del 7%.
Quanto alla epicondilite bilaterale, secondo il codice 232 del D.M. n. 38/2000, si può riconoscere un danno complessivo, considerando la bilateralità, nella misura del 4%.
Per quanto riguarda poi il polso dx. e sin., con sintomi di intrappolamento del mediano, ci si può riferire ai codici 267 e 163 del già citato D.M., con un danno biologico complessivo nella misura del
4%”.
Ha concluso ritenendo che: “ presenta segni riferibili a malattia Parte_1
professionale, quantomeno come fattore concausale, riguardo alla richiesta di danno per discopatia lombare, tendinopatia spalla dx. e sin., epicondilite bilaterale e osteoartrosi dei polsi con sintomi di intrappolamento del mediano con danno biologico nella misura complessiva del 21%
pagina 3 di 4 ( ), dalla data di presentazione dell'istanza (06/2/23)”. Parte_2
Il consulente, a parere di questo Tribunale, ha argomentato in maniera sufficiente e logica anche sulle osservazioni di parte resistente, per cui si ritiene la relazione esaustiva ed esente da vizi logici e motivazionali.
Il c.t.u. in riferimento alla percentuale di danno biologico ha confermato la decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.
Inoltre, il Consulente ha concluso ritenendo sussistenti le patologie denunciate da parte ricorrente ed ascrivibili a causa di lavoro, valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
Ritiene pertanto il Giudicante che il ricorrente abbia diritto alla rendita commisurata al danno biologico nella misura del 21 % dalla data di presentazione dell'istanza (6.02.2023).
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno Parte_1
biologico derivante da malattia professionale in misura del 21 % (ventuno per cento) con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza (6.02.2023);
- condanna l' al pagamento della differenza tra i ratei scaduti e gli importi eventualmente già erogati CP_1
al ricorrente, con gli interessi legali;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
Lanusei, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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