Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 791/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 398/2022 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 27.04.2022, non notificata, promossa da:
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 Avv.ti Gianpaolo Quercini del Foro di Genova e Filippo Barosio del Foro di Savona, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 19/5
APPELLANTE contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Controparte_1 Controparte_2 Vincenzi del Foro di Savona, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Savona, Via Guidobono n. 8/2 APPELLATI
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale – solo danni a cose - proprietà
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma della sentenza dell'Ill.mo Tribunale di Savona n. 398/ 2022 depositata in data 27 aprile 2022 e comunicata in pari data via p.e.c., e non notificata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ammissione della CTU sui danni subiti dall' immobile C/1 di proprietà dell'esponente, sito in Dego, via Martiri della Libertà 42-44 e sulle opere e i costi necessari per il ripristino a regola d'arte dell'immobile stesso, A) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittima apposizione da parte dei convenuti della pensilina sulla facciata ovest , in violazione del regolamento condominiale richiamato in atto di CP_3 acquisto e, per l'effetto, DICHIARARE TENUTI e NDRE i convenuti alla rimozione della pensilina e al ripristino dello stato dei luoghi;
B) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittima chiusura finestra di aerazione e veduta regolarmente accatastata al foglio 41 map. 95, sub 9, posta a beneficio della proprietà e, per l'effetto, Parte_1 DICHIARARE TENUTI E NDRE i convenuti alla riapertura della citata finestra di aerazione e veduta;
C) ACCERTARE e DICHIARARE i danni arrecati dai lavori effettuati nella proprietà dei convenuti al sottostante immobile C/1 di proprietà dell'esponente e, per l'effetto,
1
PER GLI APPELLATI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in via principale e di merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 398/ 2022 emessa dal Tribunale di Savona, resa nel procedimento RG 1151/2019, depositata in data 27 aprile 2022 e comunicata in pari data via p.e.c., e non notificata. Col favore delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge. Sentenza esecutiva.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e , davanti al Tribunale di Savona, domandando la Controparte_1 Controparte_2 rimessione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni a seguito di lavori eseguiti dai convenuti nell'immobile sito in Dego (SV), via Martiri della Libertà n. 42. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva, in particolare, quanto: - di essere proprietario di alcuni appartamenti nello stabile sopra indicato;
- che nel dicembre 2007 vendeva ai convenuti l'alloggio sito all'interno 2 di Via Martiri della Libertà, n. 42; - che i convenuti medesimi, nell'agosto 2016, avevano posizionato una pensilina sulla facciata ovest dello stabile condominiale in violazione dell'art. 12 del relativo regolamento allegato all'atto di acquisto (e quindi, stante la sua natura contrattuale, vincolante per gli acquirenti che lo avevano sottoscritto); - che in tale atto era vietato “sui prospetti delle facciate l'installazione di tende esterne parasole e simili che per dimensioni, ingombro colori alterino l'estetica normale delle facciate stesse”; - che sempre i convenuti, acquirenti dall'attore, avevano altresì chiuso, nell'anno 2011, in maniera illecita, una finestra di aerazione e veduta regolarmente accatastata al foglio 41 map. 95, sub 9, posta a beneficio della proprietà che si apriva sulla proprietà dei convenuti medesimi;
- che, infine, Parte_1 nell'agosto 2017, a seguito di lavori di sostituzione della pavimentazione nell'alloggio di proprietà
– , il sottostante negozio C/1, di proprietà attorea, aveva riportato consistenti CP_1 CP_2 danni, tra cui la rottura del soffitto. Si costituivano in giudizio e , i quali, in particolare, Controparte_2 Controparte_1 contestavano le avversarie pretese e replicavano: - che già nell'anno 2015, avevano installato una tettoia, con materiale plastico tipo “cellophane”, sulla facciata comune, a seguito di suggerimento avanzato proprio dall'attore: - che quest'ultimo aveva proposto di realizzare una tettoia di copertura sopra la porta finestra al fine di evitare che, in occasione di violente piogge, l'acqua piovana penetrasse all'interno del loro alloggio;
- che, inoltre, era stato proprio il a fornire loro il Parte_1 disegno dettagliato della pensilina in questione, così come avrebbe dovuto essere realizzata. Gli odierni appellati, inoltre, deducevano che parimenti infondata risultava l'ulteriore doglianza relativa alla chiusura “illecita”, nell'anno 2011, di una finestra di aerazione e veduta posta a beneficio del atteso che: - già prima di procedere con la chiusura della finestra in Parte_1 questione, avevano domandato e ricevuto l'espresso consenso proprio da controparte, la quale, durante tali lavori, aveva preteso e ottenuto che i convenuti gli riverniciassero a loro spese parte della facciata e della ringhiera del balcone di sua proprietà. In ultimo, in merito ai danni asseritamente provocati all'attore, nell'agosto 2017, a seguito di lavori di sostituzione della pavimentazione nel loro alloggio, gli appellati precisavano di non avere mai eseguito alcun lavoro di ristrutturazione, atteso che gli unici lavori da essi eseguiti, nell'agosto del 2017, erano consistiti nella rimozione di una tramezza, senza arrecare alcun danno a terzi, atteso che le opere erano state eseguite a regola d'arte in forza di regolare permesso comunale. Concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. , esperita l'istruttoria orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.01.2022, allorquando tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica. 2 Il Tribunale, dunque, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1151/2019, così decide:
1. Respinge tutte le domande dell'attore nei confronti dei convenuti;
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in € 4.500,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.”
Il Tribunale ha respinto le domande attoree in forza, in particolare, delle seguenti motivazioni. Per quanto riguarda la problematica della pensilina posizionata in violazione dell'art. 12 del regolamento condominiale, il Giudice ha precisato come tale norma non ponga un divieto assoluto, occorrendo che l'innovazione determini l'alterazione della normale estetica della facciata. Tale circostanza, è stato affermato dal primo Giudice, non è stata però oggetto di allegazione da parte dell'attore, il quale ha richiamato il divieto contrattuale tout court senza fornire maggiori dettagli. A fronte di ciò, ancora, la riproduzione fotografica del manufatto prodotta sub doc. 1 è stata ritenuta, comunque, del tutto insufficiente, essendo costituita da una rappresentazione parziale della facciata, tale da non consentire di stabilire se e in quale misura sussistesse l'eventuale alterazione lamentata, né sul punto è stato ritenuto possibile ricorrere all'ausilio del CTU, non avendo tale istituto la funzione di colmare le lacune assertive della parte. Oltre a ciò, il primo Giudice ha osservato come, in ogni caso, l'istruttoria orale avesse appurato che il posizionamento della tettoia era stato autorizzato dallo stesso attore, che solo tardivamente ne aveva contestato la legittimità. In merito, poi, alla doglianza dell'illecita chiusura di una finestra di aerazione e veduta, posta a beneficio dell'abitazione dell'attore, il Tribunale ha rilevato come la circostanza fosse stata ammessa dai resistenti, sebbene con la specificazione che essi avevano agito con il consenso dello stesso Detta versione dei fatti, ha osservato il Tribunale medesimo, aveva trovato Parte_1 conferma nei testi escussi, occorrendo porre in risalto come solo in sede di comparsa conclusionale, l'allora attore avesse introdotto il tema della nullità, per difetto della forma scritta, del proprio presunto atto di assenso. A tal riguardo, è stato evidenziato nella motivazione in esame, al di là della tardività dell'allegazione relativa alla sussistenza di un diritto reale di veduta, il non aveva Parte_1 considerato che, in realtà, difettava proprio la prova dell'esistenza di tale diritto, non essendo stato nemmeno indicato l'anno di realizzazione della finestra e non potendo in altro modo inferirsi l'avvenuto decorso del termine di usucapione idoneo all'acquisto del relativo diritto reale, asseritamente leso. Infine, in relazione ai presunti danni subiti a seguito dei lavori di rifacimento della pavimentazione eseguiti dai convenuti, il Tribunale ha ritenuto la doglianza formulata in termini generici, senza neanche il supporto del parere tecnico di un perito di parte, sì da mancare in radice sufficienti elementi di prova idonei a ricondurre quanto documentato fotograficamente a riguardo ai lavori eseguiti dai convenuti, neppure essendo stati formulati capitoli di prova per testi, a prescindere dalla mera asserzione di una condotta illecita: il primo Giudice, anche in questo caso, ha specificato di non consentire il ricorso a una CTU, al fine di colmare le lacune assertive della parte.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1 1) Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato, in particolare, che il Giudice di primo grado avesse ritenuto carenti le allegazioni dell'allora attore, al fine di dimostrare come la pensilina costruita determinasse una lesione del decoro estetico della facciata del . A detta del CP_4
infatti, il Giudicante aveva omesso di considerare che nel procedimento non era stata Parte_1 prodotta solamente la fotografia sub doc. n. 1, ritenuta insufficiente ai fini probatori, bensì anche, l'ulteriore istantanea sub doc. n.
3. Sulla scorta di tale argomentazione, l'esponente ha assunto che se il Giudice avesse correttamente esaminato i documenti prodotti, avrebbe accolto la domanda e/o eventualmente avrebbe ammesso la richiesta CTU. L'appellante, inoltre, ha contestato come il Tribunale di Savona fosse incorso in un doppio errore. In termini di diritto, detto Giudice aveva ritenuto il regolamento contrattuale di – CP_4 in particolare l'articolo 12 relativo al divieto di manufatti in facciata – modificabile tramite un presunto comportamento sulla base di un'unica testimonianza, a fronte del fatto che il regolamento 3 condominiale medesimo, che vietava la pensilina, avrebbe dovuto, viceversa, ritenersi prevalente rispetto alla deposizione di un teste, senza considerare, peraltro, che un eventuale accordo di modifica avrebbe dovuto essere redatto in forma scritta, in quanto la formazione di tale fonte di disciplina era soggetta al requisito della forma scritta “ad substantiam”, onde, appunto, evitare che con comportamenti concludenti il regolamento stesso fosse mutato, senza essere approvato e vagliato in assemblea. Nel merito, il Tribunale aveva, altresì, errato, valutando attendibile la testimonianza del teste soggetto non imparziale, nè equidistante dalle Parti, per ritenere dimostrata la sussistenza ES di un presunto consenso dell'appellante all'apposizione della pensilina;
sul punto il ha Parte_1 richiamato l'art. 246 c.p.c., in punto incapacità a deporre, evidenziando come fosse emerso dal verbale, nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di stretta amicizia fra il citato e la ES famiglia , sì che a fronte di ciò, secondo l'appellante, la deposizione in questione avrebbe CP_1 dovuto essere valutata con particolare prudenza dal Giudice di primo grado, neppure dimenticando che l'altro teste aveva affermato di non sapere nulla circa gli accordi “ de quibus”. Tes_2 Alla luce di tali considerazioni, l'appellante ha assunto che la sentenza appellata era meritevole di riforma sul punto.
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato le deposizioni dei due testimoni che avevano fanno riferimento a un presunto accordo, in ordine alla chiusura della finestra di aerazione. Relativamente al teste l'appellante ha ribadito l'inattendibilità dello stesso, mentre, ES circa il teste , ha rilevato come la sua deposizione non fosse idonea a superare l'eccezione, Tes_2 già svolta in primo grado, circa la necessità di forma scritta ai sensi dell'art 1350 c.c. per ciò che riguarda la realizzazione di una veduta a distanza inferiore a quella di legge, così come la rinuncia a tale veduta, il tutto avendo a oggetto la realizzazione di un vincolo di natura reale sul bene. L'appellante, a tal riguardo, ha lamentato che, nella motivazione, si leggesse che tale argomento non poteva trovare accoglimento in quanto tardivo, oltre che poiché difettava la prova dell'esistenza del diritto in capo al deducente. A tal riguardo, in punto eccezione di nullità di un accordo per mancanza di forma, il Parte_1 ha invocato il principio per cui la stessa può essere proposta in ogni stato e grado del processo, potendo, financo, essere rilevata d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c. Con riferimento, poi, alla contestazione, ancora prima, della prova del diritto de quo in capo ad esso quest'ultimo ha osservato come fosse stata depositata in atti la piantina catastale, Parte_1 da cui risultava la finestra, sì da risultare non comprensibile la ragione per cui, a fronte della dimostrazione, tramite l'estratto catastale, della titolarità del diritto, sarebbe stato necessario ulteriormente dimostrare l'acquisto per usucapione di quanto vantato.
3) Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che il Giudice avesse omesso di licenziare CTU, pur avendo a disposizione gli elementi probatori sufficienti per dare corso alla stessa, onde accertare e stimare i danni asseritamente arrecati dagli allora convenuti al soffitto dell'immobile sottostante di sua proprietà, durante i lavori di sostituzione della pavimentazione che gli odierni appellati avevano compiuto nel 2017. A sostegno di tale tesi, il a sottolineato le produzioni Parte_1 offerte in giudizio, concernenti le fotografie, il preventivo per la rimessa in pristino e la CILA che indicava l'effettuazione di lavori di natura straordinaria a opera degli appellati, i quali avevano anche ammesso l'esecuzione di siffatte opere.
4) Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la liquidazione delle spese effettuata in sentenza, dal momento che il Giudice, in base ai principi della Suprema Corte, non avrebbe potuto discostarsi, senza fornire alcuna motivazione, dagli importi indicati dai Difensori delle Parti nelle notule prodotte in giudizio, peraltro coincidenti con le tariffe Forensi.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2 il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, eccependo, in particolare, quanto segue. In merito al primo motivo, gli appellati hanno osservato come la circostanza che in sentenza il Giudice avesse menzionato unicamente la fotografia n. 1 e non anche la fotografia n. 3 non implicava affatto qualsivoglia omessa considerazione di quest'ultimo documento, con effetti sul di lui convincimento. La Difesa appellata, ancora: - ha evidenziato che da una corretta lettura della decisione impugnata, si evinceva l'affermazione del Tribunale per cui l'alterazione del decoro di una facciata deve essere reale ed effettiva, sì che, in buona sostanza, per effettuare una valutazione sulla 4 configurabilità della lesione del decoro dell'edificio, sarebbe occorso che la parte, che aveva sollevato tale doglianza, fornisse la prova anche della situazione antecedente in cui si trovava l'edificio prima dell'asserita alterazione;
- ha, dunque, osservato che tale prova non era stata offerta;
- ha, pertanto, affermato che l'omissione probatoria in cui era incorso l'appellante non fosse esclusivamente legata alla mancata allegazione di rappresentazioni integrali dell'intero edificio, ma conseguisse anche all'assenza di prove relative allo status quo ante del . CP_4 Gli appellati, inoltre, hanno ribadito, al di là delle prospettazioni avversarie, che l'istallazione della pensilina in questione non si poneva in contrasto con l'art. 12 del regolamento del , CP_4 il quale, come posto in risalto dal primo Giudice, non poneva un divieto assoluto di istallare tende esterne parasole e simili, sì che del tutto corretta era stata la decisione di non ammettere una CTU, manifestamente inammissibile. Passando alle doglianze relative all'attività istruttoria, le Parti e hanno CP_2 CP_1 contestato la valenza di quanto dedotto ex adverso, atteso che le deposizioni dei testi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, erano risultate attendibili e concordanti, con l'effetto che non vi era stato alcun errore nel sostenere che il regolamento condominiale fosse stato modificato sulla base proprio degli accordi tra gli unici due condomini del , per facta CP_4 concludentia. In merito al secondo motivo, gli appellati hanno posto in risalto come i testi escussi avessero confermato la loro versione dei fatti, ovvero che la chiusura dell'apertura in questione era stata autorizzata, a suo tempo, proprio dall'appellante a patto che gli stessi verniciassero a loro spese parte della facciata e della ringhiera del balcone di proprietà del vicino. A tal proposito, la Difesa appellata ha sottolineato di condividere quanto affermato dal Tribunale, il quale aveva disatteso l'argomentazione avversaria secondo cui la chiusura della finestra esigeva la forma scritta a pena di nullità dell'accordo stesso. In merito, nello specifico: - è stato evidenziato che l'eccezione di nullità dell'accordo, per mancanza della forma scritta, rilevava solamente nell'ipotesi in cui l'accordo stesso, relativo all'apertura o alla chiusura di una veduta, avesse violato la distanza legale, andando a incidere su interessi meritevoli di tutela quali privacy, decoro e altro ancora;
- nel caso di specie, controparte non aveva mai dedotto tempestivamente e tantomeno comprovato una violazione di tal genere;
- a riprova l'argomentazione sulla asserita violazione delle distanze, comportante la nullità di un accordo, era stata, infatti, eccepita tardivamente, solo con le difese conclusionali e, dunque, in modo inammissibile. Così ricostruite le deduzioni ed acquisizioni processuali, hanno eccepito gli appellati, la questione giuridica così come inquadrata dal primo Giudice, era da ritenersi immune da censure, mostrando l'infondatezza totale delle avversarie lagnanze. In merito al terzo motivo, gli appellati hanno ribadito di non aver mai eseguito alcun lavoro di sostituzione della pavimentazione nel proprio appartamento, atteso che, nell'agosto 2017, in forza di regolare permesso comunale, essi si erano limitati a rimuovere una tramezza senza arrecare alcun danno a terzi: in assenza , dunque, di prove reali dei supposti danni lamentati dall'appellante e del nesso causale con quanto dedotto, del tutto correttamente il Giudice aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per licenziare alcuna CTU al riguardo. In merito al quarto motivo, gli appellati nulla hanno, invece, dedotto.
Alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 20.12.2022, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al giorno 16.01.2024. Dopo alcuni rinvii, dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, previa nomina di nuovo relatore, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 20.11.2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con riferimento al primo motivo, devesi osservare che le assai concise deduzioni di cui alla citazione originaria, prospettavano la violazione dell'art. 12 del regolamento condominiale, di cui veniva riportato il testo, per il mero fatto che gli allora convenuti avessero costruito la pensilina. Nella prima memoria, non può tacersi, nel contrastare il preteso assenso alla costruzione della pensilina medesima, il affermava che questo avrebbe dovuto essere espresso in Parte_1
5 forza scritta, concludendo: “ …Peraltro il regolamento di condominio espressamente vieta la tettoia” ( pag.2) . Orbene detto assunto di base, cristallizzato, in sé, nella prima memoria ex art.183 c.p.c. ( e reiterato, financo, a pag. 2 della seconda memoria), è smentito dalle stesse allegazioni documentali, a riguardo, dell'appellante, poiché, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, nessun divieto di tal fatta, nei termini prospettati, esiste nel regolamento condominiale di cui si tratta. A fronte di quanto sopra, il Tribunale:- ha, financo, osservato, in rapporto al citato testo negoziale, correttamente interpretato nella sua oggettività, che, viceversa, la posa di manufatti quale quello che occupa, era ammessa a condizione che per dimensioni, ingombro e colori non fosse alterata l'estetica normale delle facciate stesse;
- ha, a tal riguardo, chiarito che sul punto le allegazioni dell'attore erano del tutto carenti, tali da non giustificare qualsivoglia CTU. Orbene, tali conclusioni risultano coerenti con il fatto che l'attuale appellante ha mosso le proprie domande da un supposto divieto inesistente e neppure ha allegato sotto quale profilo la tettoia in questione rientrerebbe fra quelle vietate, salvo produrre fotografie, sub doc. 1 e sub doc. 3, fra loro ridondanti, nella rappresentazione delle tettoia stessa, che mostrano un'esile struttura in acciaio, con copertura trasparente e supporti neppure “ pieni”. Tale manufatto, in assenza di migliori e più specifiche doglianze rispetto a ciò che effettivamente il regolamento condominiale prevedeva, si appalesa non idoneo a violare la norma in questione del regolamento stesso, l' ”estetica normale” richiesta essendo non compatibile con una pretesa conservazione “integrale” della facciata nello “status quo ante”, anche in tal senso il Tribunale avendo, peraltro, argomentato, come da pag.3 della motivazione. Sotto detto punto di vista, la censura di cui al motivo di appello per cui esaminando la foto sub doc.3 si sarebbe giunti ad una diversa decisione in punto CTU, si appalesa tanto apodittica, quanto infondata, neppure essendo chiaro che cosa il CTU stesso avrebbe dovuto valutare, in rapporto a deduzioni dell'allora attore così generiche, in ordine, inoltre, ad un edificio, per come rappresentato dai citati documenti del caratterizzato da una facciata del tutto ordinaria, Parte_1 priva di qualsivoglia specificità estetica, anche in termini di armonica fisionomia, stile architettonico e simmetria, con l'effetto di rendere manifestamente irrilevante il manufatto in questione, rispetto a possibili pregiudizi afferenti al valore, come lamentato dall'appellante. In merito, pertanto, meramente suggestivo, oltre che neppure argomentato rispetto alla concreta situazione di fatto, è l'assunto di cui all'atto di appello, per cui: “ E' evidente che tale elemento e tale lato dell'immobile sono irrimediabilmente compromessi da quanto apposto da parte convenuta, manufatto che attraversa la facciata da un lato all'altro”, financo non essendo chiaro rispetto a cosa , nello specifico ed in modo rilevante ai fini “ de quibus”, vi sarebbe tale compromissione. I precedenti giurisprudenziali citati, fra cui quello anche di questa Corte n.1027/23, nel dare atto del necessario contemperamento degli interessi, si rapportano a situazioni fattuali comunque eterogenee rispetto al piccolo condominio in questione, con riferimento al quale, in estrema sintesi, proprio in forza dei documenti prodotti come sopra, non sono financo ravvisabili i parametri di tutela citati rispetto alla tettoia di cui è causa, al di là dei soggettivi convincimenti del Parte_1 Le argomentazioni di cui sopra, devesi porre in risalto, escludono, per l'effetto, in radice, la fondatezza del motivo di appello, assorbendo anche ogni considerazione in punto autorizzazione verbale, piuttosto che scritta, considerato che, a ben vedere, la necessità di una simile autorizzazione sarebbe stata necessaria, secondo quanto allegato dall'originario attore, odierno appellante, solo ove fosse stato posato un manufatto “ in deroga” a quanto consentito dal regolamento condominiale, il che non è. In tal senso, ogni dissertazione circa quanto occorrente per una modifica del regolamento condominiale contrattuale non coglie nel segno e si appalesa superflua. Da ciò discende, parimenti, la superfluità di affrontare le contestazioni relative al teste rispetto alle quali, non può tacersi, per completezza di motivazione, la mera doglianza ES afferente al rapporto di amicizia con i convenuti ( che per nulla attiene al tema della capacità a deporre ex art.246 c.p.c.) costituisce una critica inconsistente ( così come quella afferente al fatto che l'altro teste non fosse informato a riguardo), ove essa si risolva, come nel caso in esame, nella pretesa di elidere la valenza della prova, tacciando il teste, “ipso facto”, di inattendibilità, nel caso in esame ancor più, tenuto conto del ricordo anche dell'altro testimone sentito, , come Testimone_3 riportato nella sentenza impugnata, circa il ruolo del Parte_1
6 In conclusione il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto. Passando al secondo motivo di gravame, circa le doglianze afferenti alla chiusura arbitraria di “ …una finestra di areazione e veduta regolarmente accatastata al foglio 41, mapp. 95, sub.9, posta a beneficio della proprietà ”, osserva la Corte quanto segue: CP_5
-detta azione, come chiarito dal tenore delle difese finali dell'appellante, devesi intendere fondata su una pretesa specifica servitù a favore della proprietà attorea, in tesi arbitrariamente immutata da controparte, sì da qualificare l'azione in questione ai sensi dell'art.1079 c.c.;
- incombeva, pertanto, sul stesso, in primo luogo, l'onere di dimostrare l'effettiva titolarità Parte_1 della servitù vantata ( vedasi in merito Cass., sez.2, n. 18890, 8.9.14), onere che l'originario attore ha assunto di aver assolto mediante il doc. 4;
- detto documento, va detto, altro non è che una planimetria, con data imprecisata, attestante l'accatastamento del fg.41, mappale 95, sub.9 e ( 8 pare), afferente ad immobile sito in Dego via Martiri della Libertà, con indicazione della pretesa finestra “soppressa”, in tesi sostituita come da foto sub doc.3, il che attiene solo ad una situazione di fatto e non alla natura di diritto reale della servitù stessa, individuando il titolo;
- oltre a ciò, null'altro ha inteso allegare e provare l'odierno appellante circa la titolarità del diritto vantato come sopra, nel senso prospettato, le annotazioni a matita, peraltro, poste sulla planimetria stessa dal tecnico di tale Parte, nulla dimostrando, rispetto, comunque, all'effettiva natura reale del diritto azionato, il che rileva, poiché se è pacifica, come invocato dallo stesso appellante nelle difese finali in primo grado, la necessità della forma scritta “ ad substantiam” , sia per l'estinzione della servitù stessa, che per la sua modifica, altrettanto necessario è che la servitù medesima, in detti termini, sia provata quanto al titolo ( vedasi fra le altre Cass., sez.2, n.4646, 21.2.24, Cass., sez. 6- 2, n.2316, 2.2.21, Cass., sez.2, n. 18137, 26.6.23);
- in tal senso, va chiarito, non solleva affatto l'attore da tale specifico onere probatorio il fatto che gli originari convenuti abbiano dedotto e dimostrato, mediante una prova testimoniale convergente, di cui ha dato atto il primo Giudice ( dall'esito financo neppure segnatamente contestato), di aver proceduto su richiesta e con l'accordo del ad apportare le modifiche rappresentate nelle Parte_1 foto sub doc. 3 allegate all'atto di citazione, atteso che tale condotta attiene alla situazione fattuale, la disponibilità della finestra e la volontà di modificarla, ma non al diritto presupposto;
- nello stesso senso qualsivoglia deduzione ex art. 115 c.p.c., che emerge financo nelle note di replica in appello, in punto mancata contestazione, non tiene conto della distinzione fra i meri fatti dedotti ( come detto da un lato la chiusura, in tesi, illegittima di una finestra, di cui il aveva Parte_1 la disponibilità, chiusura, viceversa, avvenuta, secondo gli originari convenuti, con l'accordo del stesso) e la natura giuridica dei fatti stessi, in rapporto al titolo fondante l'azione; Parte_1
- in merito, ancora, se è vero che chi agisce ex artt.1079 o 949 c.c. ha un onere probatorio del diritto reale fatto valere , quale fondamento della sua domanda, attenuato rispetto a quello rigoroso di cui all'azione per rivendica ex art.948 c.c., sì da potersi valorizzare anche le presunzioni, è parimenti vero che le stesse non possono consistere, di fatto, in una mera piantina catastale e nell'asserzione di essere titolare di un diritto reale, dopo aver concordato in forma orale accordi modificativi della situazione fattuale esistente fra vicini ( sul tema vedasi Cass. sez. 2, n. 472, 11.1.17, secondo cui: “ L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto
l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia”);
- nel caso in esame, peraltro, l'insufficienza anche presuntiva delle acquisizioni processuali, si rinviene, altresì, va detto, rafforzandosi, in una produzione dello stesso come da doc.8, Parte_1 allegato alla prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., consistente in una missiva 29.9.15, in cui il medesimo descriveva l'odierno preteso “peso” in capo agli attuali appellati in modo Parte_1 diverso da quanto prospettato in causa, in particolare come segue: “ …Infine il signor ileva Parte_1
7 che a livello del pavimento del terrazzo dei signori e sono presenti due aperture CP_2 CP_1 lucifere di vetrocemento a servizio della sua proprietà, aperture lucifere che per loro natura e funzione dovrebbero sempre rimanere del tutto libere, tuttavia, talvolta, e per lunghi periodi, ciò non accade”. In conclusione, osserva la Corte, non colgono nel segno le critiche alla decisione del primo Giudice circa la mancanza di prova del diritto reale azionato in causa, a fronte della pretesa di far valere la nullità ex art.1350 c.c. dell'accordo fattuale raggiunto fra le Parti in merito alla realizzazione di quanto indicato sub doc.3 , financo in termini di allegazione di qualsivoglia usucapione di tale diritto, correlato al contenuto di una pretesa servitù come vantata in causa. Anche il secondo motivo di appello, pertanto, risulta infondato, per intrinseco difetto di prova, e va respinto. Con riferimento, poi, al terzo motivo di gravame, non può omettersi di considerare che i pretesi danni patiti dalla proprietà attorea, come da punto 6 dell'atto di citazione originario, allegavano, quale causa dei danni lamentati, collocati nell'agosto 2017: “ … a seguito di lavori di sostituzione della pavimentazione nell'alloggio di proprietà ”, non mutando tale Parte_2 impostazione neppure nella prima memoria ex art.183 , comma 6, c.p.c., anzi assumendo che Parti avversarie avevano confermato l'esecuzione dei lavori. Orbene, a fronte dell'onere probatorio gravante sull'allora attore: - venivano allegate le fotografie sub doc. 5, con rappresentazioni di fenditure del tutto decontestualizzate rispetto alla proprietà in rapporto anche alla collocazione della proprietà degli allora convenuti rispetto Parte_1 alle crepe e fenditure;
- veniva allegato, sub doc.9, un' “ offerta di preventivo per i lavori di restauro e ripristino”, come da prima memoria ex art.183 , comma 6, c.p.c., contenente solo il costo delle opere occorrenti per: “…il ripristino e la messa in sicurezza di quanto in oggetto…”, il tutto con allegate planimetrie di provenienza e contenuto imprecisati, detto preventivo afferendo, come chiarito, solo ad una visita all'indirizzo del in data 12 febbraio u.s., non meglio specificato, Parte_1 senza alcuna valutazione causale, tale non essendo, in modo manifesto, le ultime 5 parole di cui al punto 1 ( “…a seguito rottura pavimento soprastante…” ). Circa detto specifico ultimo profilo, merita di essere evidenziato, attesa l'insistenza anche nelle difese finali dell'appellante, che detta apodittica affermazione non è dato sapere su cosa si fondi, essendo stata riportata da un'impresa edile artigiana, in esito ad un sopralluogo a casa del
“danneggiato”, il tutto facendo, peraltro, riferimento ad un fatto diverso, verosimilmente riportando, sommariamente il riferito ( atteso che la rottura di un pavimento e cosa diversa dalla sostituzione dello stesso). Va detto, ancora, che con la seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., l'allora attore, oltre a confermare che i danni da lui patiti derivavano dalla sostituzione della pavimentazione dell'alloggio avversario, ha richiamato le pregresse documentazioni, limitandosi ad allegare la CILA relativa ai lavori dei convenuti, invocando il licenziamento di CTU, il tutto senza considerare che detto documento, rispetto al quale neppure veniva indicata la parte rilevante, non riporta affatto il preteso intervento di rifacimento del pavimento. A fronte di quanto sopra, la critica mossa dall'appellante al Tribunale, circa l'omesso licenziamento di CTU non si confronta davvero con la pochezza delle deduzioni ed allegazioni probatorie del Parte_1 Quest'ultimo, a ben vedere, ha meramente asserito di aver patito danni, documentandoli in modo fumoso, rispetto, viceversa, ad una condotta avversaria specifica, contestata, di cui non ha fornito alcun apprezzabile elemento di prova ( anzi producendo, in ultimo, un documento di segno contrario, o comunque, neutro), il tutto pretendendo, senza alcuna valutazione tecnica di parte, idonea ad allegare in modo idoneo la sussistenza dei danni nella loro concretezza ed il nesso causale con i lavori realizzati da controparte, di dare corso ad una CTU. A fronte di tali risultanze, allora, del tutto condivisibile è la decisione del Tribunale, che ha ravvisato in detta richiesta attorea il tentativo di colmare tali manifeste lacune probatorie, che la Parte ben avrebbe potuto ovviare nei termini di legge, giungendo alla conclusione, corretta, che quanto preteso da Parte attrice si sarebbe dovuto risolvere, in primo luogo, in un'inammissibile attività esplorativa, sostituiva di ciò che era , invece, onere del provare. Parte_1 La fondatezza di tale conclusione, d'altra parte, ben emerge anche dalla deduzione di cui alla citazione in appello sub pag. 18, ove la Difesa appellante sottolinea che le controparti avrebbero
“confessato”, in occasione dei lavori eseguiti, di aver : “…rimosso una tramezza…”, il che, tuttavia, 8 rivela la pretesa del di porre a fondamento delle proprie domande una condotta lesiva Parte_1 diversa da quella dedotta in citazione, quale causa dei danni, chiarendo ancor più, a fronte di tali ondivaghe deduzioni, la natura non percipiente, bensì schiettamente esplorativa e “sostitutiva“, rispetto all'onere probatorio, della CTU invocata, giustamente negata. Parimenti inconsistente è la doglianza relativa al fatto che la sentenza sarebbe viziata, poiché avrebbe respinto la domanda per difetto di prova, senza ammettere le istanze istruttorie: nel caso di specie, va, infatti, sottolineato, i documenti offerti dall'allora attore sono stati acquisiti e ritenuti inidonei, in termini probatori, come sopra confermato, e lo stesso appellante, a pag. 19 del gravame, ha chiarito come la CTU non sia qualificabile quale mezzo di prova in senso proprio, il che, considerate le argomentazioni spese dal primo Giudice e dalla Corte, come sopra, in punto onere probatorio, ben palesa l'inconsistenza, se non l'apparenza, di tale doglianza. Anche tale motivo di gravame è, dunque, infondato e va respinto. Passando al quarto motivo, afferente alle spese legali liquidate, occorre rilevare, come, peraltro incontestato dagli appellati, che il primo Giudice ha liquidato per spese di lite, a favore degli allora convenuti , € 4.500,00 oltre accessori di legge, benchè fosse stata depositata nota spese dai Difensori interessati, per € 2.430,00, oltre accessori, il che costituisce un vizio della sentenza, poiché a prescindere da ogni altra considerazione, il Tribunale non avrebbe dovuto liquidare più del dovuto. Tale motivo di appello, pertanto, va accolto, nel senso che a favore di Parti e CP_1
, quanto al giudizio di primo grado, attesa la confermata soccombenza dell'allora attore, CP_2 vanno liquidati, secondo richiesta, € 2.430,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con relativa condanna degli appellati, a favore del come richiesto, alla Parte_1 restituzione di quanto percepito in eccesso per tale titolo.
*** *** *** Così esauriti i motivi di gravame, residua da decidere sulle spese del grado, che non possono che seguire la manifesta prevalenza della soccombenza dell'appellante, l'unico motivo accolto afferendo , di fatto, ad un errore del primo Giudice, cui le attuali Parti appellate erano e sono rimaste, di fatto, del tutto estranee. Ferme, dunque, le spese di lite di cui sopra quanto al primo grado, rispetto al presente gravame, vanno liquidate le spese medesime in favore di e , Controparte_2 Controparte_1 in rapporto allo scaglione di riferimento, con riguardo all'incontestato valore della causa, applicando i valori medi, salvo che per la fase di trattazione, da applicarsi nei minimi, poiché del tutto contenuta, con conseguente determinazione del “ quantum” in € 2.419,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 398/2022 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 27.04.2022, RG 1151/19, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIFORMA, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza appellata, liquidando quali spese di lite del primo grado, in favore degli allora convenuti, e , Controparte_1 Controparte_2 l'importo complessivo di € 2.430,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
ND , per l'effetto, i predetti originari convenuti alla restituzione in favore di Parte_1 di quanto percepito in eccesso per tale titolo;
[...]
RM , per il resto, la sentenza appellata;
ND fermo quanto statuito sopra per le spese di primo grado, al Parte_1 pagamento delle spese di lite del secondo grado, in favore di e Controparte_1 CP_2
, spese che liquida in complessivi € 2.419,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA
[...] come per legge.
Genova, lì 8.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno 9