CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 138 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rojch del Parte_1 C.F._1
Foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliata a Sassari in Via IV Novembre 1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Sechi, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, sig. con sede legale in Sassari Piazzale Segni n. 1; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
*****
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
A) In ossequio ed in conformità alle statuizioni ed al contenuto della sentenza n. 921/2023 emessa dalla Corte di Cassazione nella causa contraddistinta da numero di rg. 11181/2017 e pubblicata il
13.01.2023, confermare integralmente, per la parte ancora oggetto di valutazione, la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n. 885/2015 del 08.06.2015 con rigetto dell'appello proposto dal
odiernamente convenuto;
CP_1 B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio, liquidando le spese del giudizio per cassazione, e del presente giudizio appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Sassari in data 1 luglio 2010, Parte_1 proprietaria di un'unità immobiliare nell'edificio condominiale in Sassari, CP_1
impugnava le delibere in data 8.2.2007, 3.5.2007 e 16.12.2008, con le quali il condominio, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, aveva deliberato anche il rifacimento dei terrazzini in cemento armato, allegandone la nullità per impossibilità dell'oggetto, per aver approvato e commissionato opere in cemento armato sulla base di un computo metrico predisposto da un geometra, così come a un geometra era stata affidata anche la direzione dei lavori.
Le delibere erano nulle anche per impossibilità dell'oggetto, nella parte in cui avevano approvato i lavori sui terrazzini di proprietà privata ripartendone i relativi costi, dunque su un oggetto che esulava dalle attribuzioni dell'assemblea, limitata alla gestione e manutenzione dei beni comuni.
Resisteva all'impugnazione il , insistendo sulla validità delle delibere. CP_1
Il Tribunale, con sentenza n.885/2015 in data 8.6.2015, accoglieva la domanda e accertava la nullità parziale delle delibere impugnate - 8.2.2007, 3.5.2007 e 16.12.2008 - nella parte in cui approvavano i lavori di realizzazione della facciata anche con riferimento ai terrazzini e ballatoi in cemento armato affidando l'incarico di direttore dei lavori ad un geometra. Il Tribunale riteneva infatti che le opere di demolizione della soletta in cemento armato di terrazzini e ballatoi e il successivo rifacimento esulavano dall'ambito di competenza della categoria professionale dei geometri, che sarebbe limitata ad opere con destinazione agricola o di modesta entità, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri e architetti ai sensi dell'art. 1 r.d.
16.11.1939 n. 2229 e successive modifiche.
Il Tribunale rilevava inoltre un ulteriore profilo di nullità delle delibere assembleari nella parte in cui avevano approvato i lavori di rifacimento dei balconi aggettanti, di proprietà esclusiva degli appartamenti e pertanto esclusi dalle attribuzioni dell'assemblea.
A seguito di impugnazione del , la corte d'appello, in parziale riforma della CP_1 sentenza del Tribunale, rigettava l'impugnazione della delibera del 3.5.2007, poiché in tale sede non era stata adottata alcuna decisione, ma si era provveduto alla sola riunione della commissione nominata dal per la scelta del preventivo migliore, scelta ratificata alla successiva CP_1
assemblea del 19.6.2007, non espressamente impugnata, mentre rigettava l'impugnazione delle delibere dell'8.2.2007 e del 16.12.2008, aventi ad oggetto i lavori eseguiti anche sul terrazzino di proprietà della poiché approvati anche con il suo consenso. Pt_1
La Corte di Cassazione, investita dalla ribadito il principio di nullità delle delibere con Pt_1
oggetto contrario a norme imperative di legge, poste a tutela di interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, e di quelle con oggetto impossibile perché estraneo alle attribuzioni dell'assemblea, limitate alla gestione e manutenzione dei beni comuni, ha cassato la sentenza della corte d'appello e rinviato la causa alla medesima corte in diversa composizione collegiale, per valutare la validità delle delibere dell'8/2/2007 e del
16/12/2008 sia con riferimento al prospettato affidamento della progettazione e direzione dei lavori ad un geometra, in violazione dell'art. 16 lett. m r.d. 11.2.1929 n. 274 come modificato dalla legge n. 1068 del 1971, che all'omesso rispetto del particolare iter amministrativo richiesto per le opere in cemento armato dall'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La causa è stata ritualmente riassunta dalla con atto notificato al presso la Pt_1 CP_1 sede dell'amministratore in carica.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ritorna all'esame della Corte, in diversa composizione collegiale, per valutare il profilo d'invalidità delle delibere 8.2.2007 e 16.12.2008 rispetto alla prospettata progettazione dei lavori in cemento armato da parte di un geometra, in violazione dell'art. 16 lett. m r.d. 11.2.1929 n. 274, nonché sulla riconducibilità delle opere nella previsione dell'art. 6 d.p.r.
6.6.2001 n. 380 ai fini del rispetto dell'iter amministrativo prescritto per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n.
1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata infatti alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021).
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle;
a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203).
È pertanto nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 (Cass., Sez. II, 29 luglio 2019, n. 20438).
Nel caso di specie l'unico documento sottoposto all'assemblea del , e quindi alla CP_1
commissione incaricata di scegliere il miglior preventivo, è stato il computo metrico predisposto dal geom. allegato alla delibera e quindi al contratto d'appalto per costituirne parte integrante CP_3
(art. 7 contratto). Non risultano presentati in assemblea, e neppure prodotti in giudizio, né una relazione tecnica (alla quale fa invece riferimento il contratto), e ancor meno un progetto. Deve dunque dedursi che il computo metrico avesse la duplice funzione di quantificazione dei costi e, ancor prima, di relazionare all'assemblea gli interventi programmati dal geometra che è CP_3 stato anche l'unico professionista intervenuto in fase di progettazione delle opere da eseguirsi nello stabile di , appaltate all'impresa , per conto del condominio, dal CP_1 Controparte_4
geometra . CP_5
Ebbene, tra le opere affidate in appalto alla con le delibera assembleari impugnate Controparte_4
dalla a pag 9 del computo metrico predisposto dal geometra e richiamato dal Pt_1 CP_3 contratto per costituirne parte integrante, figura la dicitura “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
BALLATOI”, comprendente “a: demolizione dei terrazzi eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere della rimozione dei pavimenti dei massetti delle impermeabilizzazione, della soletta resistente in cemento armato, della formazione dei ponti di servizio delle barriere, del presidio delle strutture ….(…) b: Armatura resistente in ferro tipo FeB38K diametro 14 mm, murata alla struttura resistente tramite iniezioni di legante chimico a base epossidica, entro
l'alloggiamento costituito da foro eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm 30, compreso l'onere dei tagli, degli sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte…(..) c: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a resistenza 30 N/mm2, alleggerito e additivato in opera con auto betoniere, compreso l'onere delle casserature, delle vibrazioni e disarmo, d Fornitura e posa pavimentazione e manto impermeabile. E Fornitura e posa di zoccolino battiscopa. F. Fornitura e posa di marmi di coronamento. G. Intonaco per esterni e tinteggiatura. H. . Analoghi interventi erano previsti poi anche per la Controparte_6
“demolizione e ricostruzione delle pensiline”.
Peraltro, leggendo la specifica voce delle opere su ballatoi e pensiline, non isolatamente ma unitamente al restante computo metrico, che contiene la descrizione completa di tutte le lavorazioni e forniture programmate nello stabile, si ricava che si trattava di interventi di mera “manutenzione ordinaria” della facciata e dei balconi e non di “ricostruzione” di componenti strutturali in cemento armato. Ciò vale anche per le solette, unica opera in cemento armato menzionata nel computo metrico. Le solette in cemento armato sono state infatti calcolate e progettate da un tecnico laureato al tempo in cui è stato realizzato l'edificio, mentre l'intervento di “manutenzione” progettato dal geometra e approvato dall'assemblea del condominio ha riguardato esclusivamente il CP_3
ripristino delle parti di calcestruzzo ammalorate di sporti, cornicioni e parapetti, senza alcun intervento ricostruttivo sulle componenti strutturali e ancor meno sull'armatura in ferro. Nella voce del computo metrico dedicata, le demolizioni sono limitate infatti alle parti in calcestruzzo … in distacco o non dotate di sufficiente resistenza o coerenza o non ancora demolite … tutte le strutture in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo stato di calcestruzzo.
Ad escludere l'approvazione d'interventi strutturali in cemento armato che richiedessero l'intervento di un'altra figura professionale (ingegnere o architetto) soccorre inoltre la mancata previsione, tra le lavorazioni e forniture programmate, di specifiche voci di taglio, sostituzione e fornitura di ferri di armatura. Laddove, al contrario, nel precedente punto 3 del computo, tra le
“riparazioni di strutture in calcestruzzo”, l'intervento programmato sui ferri è limitato ad operazioni di pulizia e trattamento con appositi componenti a base di leganti idraulici inibitori di corrosione e dispersori di polimeri acrilici tipo SIKA TOP ARMATEC 18, sui quali saranno applicate successivamente apposite malte cementizie. Che si sia trattato di un intervento di modesta entità, meramente manutentivo delle strutture esistenti al fine di ripristinarne la funzionalità, si desume anche dal limitato importo programmato nel computo, € 2.250 per ciascun ballatoio (di 2,5 mq), ancor più modesto se si considera che su ciascun terrazzo erano preventivati: rimozione e rifacimento dei massetti, impermeabilizzazione, nuova fornitura di pavimentazione e manto impermeabile, zoccolino battiscopa, fornitura e posa dei marmi di coronamento, intonaco per esterni e tinteggiatura, scossaline in rame.
In conclusione, i lavori di rifacimento della facciata del , progettati Parte_2
dal geometra e deliberati dall'assemblea nelle riunioni dell'8/2/2007, 3/5/2007 e CP_3
16/12/2008, non comportavano alcun intervento straordinario su componenti strutturali dell'edificio, neppure sui ballatoi e sulle pensiline, dove era previsto soltanto il ripristino delle porzioni ammalorate in calcestruzzo, previo intervento di pulizia e trattamento dei ferri della struttura in cemento armato, così rimanendo nell'ambito delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3 TUE).
Non essendoci opere in cemento armato da realizzare non c'erano nuovi calcoli da eseguire e depositare presso gli uffici del Genio Civile ai sensi degli artt. 64 ess TUE, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di nullità.
Infine, trattandosi di interventi di “manutenzione ordinaria” della facciata dello stabile che non comportavano alcuna modifica sulle strutture e sul volume, ossia di “edilizia libera”, non era necessario alcun provvedimento autorizzatorio o concessorio, ma al più una semplice dichiarazione d'inizio attività (DIA), della cui presentazione (in data 6 agosto 2007) si dà atto nel contratto d'appalto con affermazione che, in ogni caso, non ha costituito oggetto di contestazione in giudizio, con conseguente validità sia delle delibere condominiali che hanno autorizzato i lavori sia del contratto con il quale sono state appaltate all'impresa esecutrice.
In conclusione, le delibere del condominio di che hanno autorizzato i lavori sulla CP_1
facciata non erano affatto contrarie a norme imperative di legge con conseguente fondatezza dell'appello proposto dal CP_1
In ragione della non univocità della speciale disciplina sui limiti delle competenze dei professionisti, le spese di lite del giudizio di primo grado e d'appello sono compensate, mentre nulla deve essere disposto con riferimento ai giudizi di cassazione e rinvio, nei quali il è CP_1
rimasto contumace.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, 1) accoglie l'appello proposto dal avverso la Parte_3 sentenza n. 885/2015 del Tribunale di Sassari e, per l'effetto, rigetta l'impugnazione proposta da avverso le delibere assembleari 8/2/2007 e 16/12/2008 del Parte_1
condominio ; Parte_3 CP_1
2) compensa le spese del giudizio di primo grado e d'appello, nulla dispone sui restanti gradi del giudizio nei quali il è rimasto contumace. CP_1
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 138 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rojch del Parte_1 C.F._1
Foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliata a Sassari in Via IV Novembre 1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Sechi, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, sig. con sede legale in Sassari Piazzale Segni n. 1; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
*****
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
A) In ossequio ed in conformità alle statuizioni ed al contenuto della sentenza n. 921/2023 emessa dalla Corte di Cassazione nella causa contraddistinta da numero di rg. 11181/2017 e pubblicata il
13.01.2023, confermare integralmente, per la parte ancora oggetto di valutazione, la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n. 885/2015 del 08.06.2015 con rigetto dell'appello proposto dal
odiernamente convenuto;
CP_1 B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio, liquidando le spese del giudizio per cassazione, e del presente giudizio appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Sassari in data 1 luglio 2010, Parte_1 proprietaria di un'unità immobiliare nell'edificio condominiale in Sassari, CP_1
impugnava le delibere in data 8.2.2007, 3.5.2007 e 16.12.2008, con le quali il condominio, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, aveva deliberato anche il rifacimento dei terrazzini in cemento armato, allegandone la nullità per impossibilità dell'oggetto, per aver approvato e commissionato opere in cemento armato sulla base di un computo metrico predisposto da un geometra, così come a un geometra era stata affidata anche la direzione dei lavori.
Le delibere erano nulle anche per impossibilità dell'oggetto, nella parte in cui avevano approvato i lavori sui terrazzini di proprietà privata ripartendone i relativi costi, dunque su un oggetto che esulava dalle attribuzioni dell'assemblea, limitata alla gestione e manutenzione dei beni comuni.
Resisteva all'impugnazione il , insistendo sulla validità delle delibere. CP_1
Il Tribunale, con sentenza n.885/2015 in data 8.6.2015, accoglieva la domanda e accertava la nullità parziale delle delibere impugnate - 8.2.2007, 3.5.2007 e 16.12.2008 - nella parte in cui approvavano i lavori di realizzazione della facciata anche con riferimento ai terrazzini e ballatoi in cemento armato affidando l'incarico di direttore dei lavori ad un geometra. Il Tribunale riteneva infatti che le opere di demolizione della soletta in cemento armato di terrazzini e ballatoi e il successivo rifacimento esulavano dall'ambito di competenza della categoria professionale dei geometri, che sarebbe limitata ad opere con destinazione agricola o di modesta entità, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri e architetti ai sensi dell'art. 1 r.d.
16.11.1939 n. 2229 e successive modifiche.
Il Tribunale rilevava inoltre un ulteriore profilo di nullità delle delibere assembleari nella parte in cui avevano approvato i lavori di rifacimento dei balconi aggettanti, di proprietà esclusiva degli appartamenti e pertanto esclusi dalle attribuzioni dell'assemblea.
A seguito di impugnazione del , la corte d'appello, in parziale riforma della CP_1 sentenza del Tribunale, rigettava l'impugnazione della delibera del 3.5.2007, poiché in tale sede non era stata adottata alcuna decisione, ma si era provveduto alla sola riunione della commissione nominata dal per la scelta del preventivo migliore, scelta ratificata alla successiva CP_1
assemblea del 19.6.2007, non espressamente impugnata, mentre rigettava l'impugnazione delle delibere dell'8.2.2007 e del 16.12.2008, aventi ad oggetto i lavori eseguiti anche sul terrazzino di proprietà della poiché approvati anche con il suo consenso. Pt_1
La Corte di Cassazione, investita dalla ribadito il principio di nullità delle delibere con Pt_1
oggetto contrario a norme imperative di legge, poste a tutela di interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, e di quelle con oggetto impossibile perché estraneo alle attribuzioni dell'assemblea, limitate alla gestione e manutenzione dei beni comuni, ha cassato la sentenza della corte d'appello e rinviato la causa alla medesima corte in diversa composizione collegiale, per valutare la validità delle delibere dell'8/2/2007 e del
16/12/2008 sia con riferimento al prospettato affidamento della progettazione e direzione dei lavori ad un geometra, in violazione dell'art. 16 lett. m r.d. 11.2.1929 n. 274 come modificato dalla legge n. 1068 del 1971, che all'omesso rispetto del particolare iter amministrativo richiesto per le opere in cemento armato dall'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La causa è stata ritualmente riassunta dalla con atto notificato al presso la Pt_1 CP_1 sede dell'amministratore in carica.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2024, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ritorna all'esame della Corte, in diversa composizione collegiale, per valutare il profilo d'invalidità delle delibere 8.2.2007 e 16.12.2008 rispetto alla prospettata progettazione dei lavori in cemento armato da parte di un geometra, in violazione dell'art. 16 lett. m r.d. 11.2.1929 n. 274, nonché sulla riconducibilità delle opere nella previsione dell'art. 6 d.p.r.
6.6.2001 n. 380 ai fini del rispetto dell'iter amministrativo prescritto per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n.
1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata infatti alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021).
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle;
a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203).
È pertanto nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 (Cass., Sez. II, 29 luglio 2019, n. 20438).
Nel caso di specie l'unico documento sottoposto all'assemblea del , e quindi alla CP_1
commissione incaricata di scegliere il miglior preventivo, è stato il computo metrico predisposto dal geom. allegato alla delibera e quindi al contratto d'appalto per costituirne parte integrante CP_3
(art. 7 contratto). Non risultano presentati in assemblea, e neppure prodotti in giudizio, né una relazione tecnica (alla quale fa invece riferimento il contratto), e ancor meno un progetto. Deve dunque dedursi che il computo metrico avesse la duplice funzione di quantificazione dei costi e, ancor prima, di relazionare all'assemblea gli interventi programmati dal geometra che è CP_3 stato anche l'unico professionista intervenuto in fase di progettazione delle opere da eseguirsi nello stabile di , appaltate all'impresa , per conto del condominio, dal CP_1 Controparte_4
geometra . CP_5
Ebbene, tra le opere affidate in appalto alla con le delibera assembleari impugnate Controparte_4
dalla a pag 9 del computo metrico predisposto dal geometra e richiamato dal Pt_1 CP_3 contratto per costituirne parte integrante, figura la dicitura “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
BALLATOI”, comprendente “a: demolizione dei terrazzi eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere della rimozione dei pavimenti dei massetti delle impermeabilizzazione, della soletta resistente in cemento armato, della formazione dei ponti di servizio delle barriere, del presidio delle strutture ….(…) b: Armatura resistente in ferro tipo FeB38K diametro 14 mm, murata alla struttura resistente tramite iniezioni di legante chimico a base epossidica, entro
l'alloggiamento costituito da foro eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm 30, compreso l'onere dei tagli, degli sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte…(..) c: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a resistenza 30 N/mm2, alleggerito e additivato in opera con auto betoniere, compreso l'onere delle casserature, delle vibrazioni e disarmo, d Fornitura e posa pavimentazione e manto impermeabile. E Fornitura e posa di zoccolino battiscopa. F. Fornitura e posa di marmi di coronamento. G. Intonaco per esterni e tinteggiatura. H. . Analoghi interventi erano previsti poi anche per la Controparte_6
“demolizione e ricostruzione delle pensiline”.
Peraltro, leggendo la specifica voce delle opere su ballatoi e pensiline, non isolatamente ma unitamente al restante computo metrico, che contiene la descrizione completa di tutte le lavorazioni e forniture programmate nello stabile, si ricava che si trattava di interventi di mera “manutenzione ordinaria” della facciata e dei balconi e non di “ricostruzione” di componenti strutturali in cemento armato. Ciò vale anche per le solette, unica opera in cemento armato menzionata nel computo metrico. Le solette in cemento armato sono state infatti calcolate e progettate da un tecnico laureato al tempo in cui è stato realizzato l'edificio, mentre l'intervento di “manutenzione” progettato dal geometra e approvato dall'assemblea del condominio ha riguardato esclusivamente il CP_3
ripristino delle parti di calcestruzzo ammalorate di sporti, cornicioni e parapetti, senza alcun intervento ricostruttivo sulle componenti strutturali e ancor meno sull'armatura in ferro. Nella voce del computo metrico dedicata, le demolizioni sono limitate infatti alle parti in calcestruzzo … in distacco o non dotate di sufficiente resistenza o coerenza o non ancora demolite … tutte le strutture in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo stato di calcestruzzo.
Ad escludere l'approvazione d'interventi strutturali in cemento armato che richiedessero l'intervento di un'altra figura professionale (ingegnere o architetto) soccorre inoltre la mancata previsione, tra le lavorazioni e forniture programmate, di specifiche voci di taglio, sostituzione e fornitura di ferri di armatura. Laddove, al contrario, nel precedente punto 3 del computo, tra le
“riparazioni di strutture in calcestruzzo”, l'intervento programmato sui ferri è limitato ad operazioni di pulizia e trattamento con appositi componenti a base di leganti idraulici inibitori di corrosione e dispersori di polimeri acrilici tipo SIKA TOP ARMATEC 18, sui quali saranno applicate successivamente apposite malte cementizie. Che si sia trattato di un intervento di modesta entità, meramente manutentivo delle strutture esistenti al fine di ripristinarne la funzionalità, si desume anche dal limitato importo programmato nel computo, € 2.250 per ciascun ballatoio (di 2,5 mq), ancor più modesto se si considera che su ciascun terrazzo erano preventivati: rimozione e rifacimento dei massetti, impermeabilizzazione, nuova fornitura di pavimentazione e manto impermeabile, zoccolino battiscopa, fornitura e posa dei marmi di coronamento, intonaco per esterni e tinteggiatura, scossaline in rame.
In conclusione, i lavori di rifacimento della facciata del , progettati Parte_2
dal geometra e deliberati dall'assemblea nelle riunioni dell'8/2/2007, 3/5/2007 e CP_3
16/12/2008, non comportavano alcun intervento straordinario su componenti strutturali dell'edificio, neppure sui ballatoi e sulle pensiline, dove era previsto soltanto il ripristino delle porzioni ammalorate in calcestruzzo, previo intervento di pulizia e trattamento dei ferri della struttura in cemento armato, così rimanendo nell'ambito delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3 TUE).
Non essendoci opere in cemento armato da realizzare non c'erano nuovi calcoli da eseguire e depositare presso gli uffici del Genio Civile ai sensi degli artt. 64 ess TUE, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di nullità.
Infine, trattandosi di interventi di “manutenzione ordinaria” della facciata dello stabile che non comportavano alcuna modifica sulle strutture e sul volume, ossia di “edilizia libera”, non era necessario alcun provvedimento autorizzatorio o concessorio, ma al più una semplice dichiarazione d'inizio attività (DIA), della cui presentazione (in data 6 agosto 2007) si dà atto nel contratto d'appalto con affermazione che, in ogni caso, non ha costituito oggetto di contestazione in giudizio, con conseguente validità sia delle delibere condominiali che hanno autorizzato i lavori sia del contratto con il quale sono state appaltate all'impresa esecutrice.
In conclusione, le delibere del condominio di che hanno autorizzato i lavori sulla CP_1
facciata non erano affatto contrarie a norme imperative di legge con conseguente fondatezza dell'appello proposto dal CP_1
In ragione della non univocità della speciale disciplina sui limiti delle competenze dei professionisti, le spese di lite del giudizio di primo grado e d'appello sono compensate, mentre nulla deve essere disposto con riferimento ai giudizi di cassazione e rinvio, nei quali il è CP_1
rimasto contumace.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, 1) accoglie l'appello proposto dal avverso la Parte_3 sentenza n. 885/2015 del Tribunale di Sassari e, per l'effetto, rigetta l'impugnazione proposta da avverso le delibere assembleari 8/2/2007 e 16/12/2008 del Parte_1
condominio ; Parte_3 CP_1
2) compensa le spese del giudizio di primo grado e d'appello, nulla dispone sui restanti gradi del giudizio nei quali il è rimasto contumace. CP_1
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni