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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5586/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GOETZ DAVIDE CARLO ( ), elettivamente C.F._1
domiciliato in PIAZZA DEL DUOMO 16 20122 MILANO, presso il difensore avv. GOETZ DAVIDE CARLO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 P.IVA_2
VALDINA PIER FRANCESCO ( , dell'avv. C.F._2
pagina 1 di 41 CALZONI LIETTA ) e dell'avv. BIAGI C.F._3
ALESSANDRO ( ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'avv.
BIAGI ALESSANDRO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
GIA' ATTORE CON AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO
…oooOooo…
CONCLUSIONI
DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 17 ottobre 2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Dunque, anche se non ritrascritte, sono parte di questa sentenza.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 03.05.2022 la società
(di seguito anche soltanto , senza Parte_1 _1
denominazione sociale) riassumeva il giudizio a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 10.12.2021, convenendo innanzi al
Tribunale di Bologna la società (di seguito anche _1
soltanto “ , senza denominazione sociale) al fine di ottenere, in _1
via principale, il rigetto di ogni domanda avversaria e, in via riconvenzionale, l'accertamento del quantum dovuto a titolo di credito pagina 2 di 41 vantato e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento del quanto dovuto.
La presente controversia originava da un precedente giudizio incardinato dalla società avanti al Tribunale di Perugia, poi _1
dichiaratosi incompetente per territorio in favore di questo Tribunale in attuazione di specifica clausola contrattuale;
statuizione di incompetenza confermata successivamente dalla Corte di cassazione con ordinanza del 10.12.2021 resa in sede di regolamento di competenza. In quella sede, la posizione di era nel senso di un accertamento _1
negativo – di nulla dovere a – mentre questa ultima, oltre al _1
rilievo di incompetenza, chiedeva in riconvenzionale la condanna di
_1
La riassumeva appunto la causa innanzi a questo Tribunale di _1
Bologna, a seguito della dichiarata incompetenza di Perugia, ormai definitiva per l'intervento del Supremo Consesso.
Nel proprio atto introduttivo, richiamando integralmente la comparsa di costituzione depositata nel corso del “primo” giudizio umbro, _1
rappresentava:
- di essere una delle principali realtà internazionali operanti nel settore ambientale e, in particolare, nel mercato della progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la produzione di energia rinnovabile da rifiuti;
- di aver partecipato e di essersi poi aggiudicata, assieme alla odierna convenuta, l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori presso l'impianto di smaltimento di rifiuti di San Vincenzo di Corinaldo
(AN), indetto dalla competente autorità amministrativa;
pagina 3 di 41 - le opere e i servizi oggetto di appalto venivano descritti e suddivisi in due categorie: opere elettromagnetiche (categoria OS14) attribuite a e opere civili (categoria OG1) attribuite a _1 _1
- il capitolato speciale ripartiva i compensi e gli oneri di attuazione dei piani della sicurezza per un valore pari al 53,59% in favore di e _1
46,41% in favore di In realtà la corretta quantificazione di tale _1
percentuale di riparto dei compensi è oggetto di contestazione proprio da parte della attrice, nonché il thema decidendum del presente giudizio.
In vista di una più precisa regolazione dei loro rapporti interni,
e ancor prima dell'aggiudicazione, convenivano di _1 _1
stipulare una scrittura privata in data 28.09.2015 (doc. n. 3 attoreo), nella quale veniva concordato, all'art. V, che l'effettivo riparto dell'importo e delle opere di competenza di ciascuna parte sarebbe stato più precisamente definito dal computo metrico estimativo allegato (pag.
27 scrittura privata). Tale computo metrico suddivideva diversamente rispetto al capitolato speciale le rispettive competenze e i compensi, effettuando una maggiorazione della quota spettante a pari a _1
63,04% (inclusiva sia delle opere elettromagnetiche, sia di quelle meramente elettriche) e una diminuzione della quota riferita a _1
(36,955%, approssimata dalla parte a 36,96%).
Proseguiva, dunque, parte attrice nella propria narrazione, rappresentando:
- di essersi aggiudicata, in una con controparte, l'appalto in data
17.12.2015;
- di aver costituito formalmente un'ATI in data 23.03.2016 (doc. 5 attoreo);
pagina 4 di 41 - l'art. 6 dell'atto costitutivo dell'ATI riportava le percentuali di riparto dei lavori previste dall'originario capitolato speciale d'appalto e non quelle effettive concordate dalle parti nella scrittura privata del
28.09.2015; tuttavia, tale differenza non esprimeva un superamento del primo accordo;
- di aver sottoscritto il contratto con la pubblica amministrazione in data 31.03.2016 (doc. 6);
- di aver convenuto con di regolare i reciproci rapporti di dare- _1
avere in seguito al collaudo finale dell'opera e alla presentazione del SAL finale, così come sancito nella scrittura privata.
Nonostante il riparto delle lavorazioni menzionate nell'atto costitutivo dell'ATI non coincidesse con quello tipizzato nella scrittura privata, il reale riparto delle competenze seguiva quanto inizialmente predefinito nella scrittura privata del 2015; ciò secondo parte attrice era confermato da diversi indicatori:
- quanto rappresentato nella offerta economicamente completa notificata alla stazione appaltante nel corso della procedura ad evidenza pubblica (doc. 4, pag. 39 attore);
- gli effettivi lavori compiuti;
- quanto rappresentato nell'incarico di consulenza commissionato ad una società terza in data 22.12.2016 (doc. n. 7 attore);
- il progetto esecutivo sottoscritto dalle parti e dalla stazione appaltante in data 4.05.2017 (doc. n. 8, pag. 55 attore);
- la mail del 12.02.2016 proveniente dalla stessa parte convenuta (doc. n.
10 attore).
Al netto di alcune varianti in corso d'opera intercorse e alla luce delle effettive lavorazioni compiute da entrambe le parti, nonché in pagina 5 di 41 applicazione dell'effettivo riparto delle lavorazioni così come previsto nella scrittura privata, parte attrice in riassunzione rappresentava di aver maturato, nei confronti di parte convenuta, un credito complessivo pari ad Euro 921.657,41 (oggetto di successiva quantificazione a ribasso nel corso del giudizio), così ripartiti:
- Euro 277.163,97 oltre IVA e interessi di mora a titolo di conguaglio per somme incassate da ma spettanti a _1 _1
- Euro 644.493,84 a titolo di ultimo all'epoca della citazione in riassunzione non ancora corrisposto dall'amministrazione;
- Euro 20.637,29 oltre IVA e interessi di mora a titolo di compenso in qualità di mandataria ai sensi dell'art. IX comma 5 della scrittura privata;
- Euro 23.030,61 oltre IVA e interessi di mora a titolo di rimborso delle spese comuni e indivisibili ai sensi dell'art. XII della scrittura privata imputabili pro quota a e sostenuti da parte attrice. _1
Nel corso dell'istruttoria, parte attrice in riassunzione procedeva ad una nuova quantificazione del quantum debeatur, in ragione degli ultimi pagamenti compiuti dalla stazione appaltante nelle more del giudizio.
All'esito, la domanda di condanna veniva quantificata nella somma totale di Euro 498.214,57, così ripartita:
- Euro 454.546,67 oltre IVA e interessi di mora a titolo di conguaglio pari al maggior importo incassato da a danno di _1 _1
- Euro 20.637,29 oltre IVA e interessi di mora a titolo di compenso in qualità di mandataria;
- Euro 23.030,61 oltre IVA e interessi di mora a titolo di spese e costi non divisibili imputabili pro quota a parte convenuta e sostenuti da _1
parte attrice.
pagina 6 di 41 In diritto, sosteneva che la scrittura privata del 28.09.2015 _1
regolasse gli effettivi oneri e i riparti di competenza dell'appalto e che essa non era da intendersi superata dal successivo atto di costituzione dell Per questa ragione, l'effettivo riparto dei costi e dei compensi seguiva la percentuale ivi rappresentata, vale a dire 63,04% in capo a e 36,96% in capo a _1 _1
Tale la ricostruzione in fatto e in diritto di parte attrice.
Per tali motivi parte attrice chiedeva:
1. di rigettare tutte le domande avversarie;
2. in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che il contratto d'appalto era stato preventivamente e vincolativamente regolato dalla scrittura privata del 28.09.2015;
3. di accertare e dichiarare che aveva maturato un credito nei _1
confronti di pari ad Euro 498.214,57, oltre IVA e interessi di _1
mora dal 4 marzo 2019 fino al saldo;
4. per l'effetto, condannare al pagamento di tale debito;
_1
5. Con rifusione di spese e compensi di lite, anche del regolamento di competenza innanzi alla Corte di cassazione.
Parte convenuta in riassunzione, si costituiva tempestivamente in _1
giudizio con comparsa di risposta del 02.11.2022
Contestava integralmente la ricostruzione dei fatti e domandava, nel merito, di accertare e dichiarare di nulla dovere a controparte.
Nel proprio atto di costituzione nel giudizio di riassunzione, dunque, parte convenuta rappresentava:
- di essere una impresa con sede a Perugia operante nel settore dei lavori pubblici e delle opere edili;
pagina 7 di 41 - di aver convenuto, con scrittura privata del 28.09.2015, di costituire con una associazione temporanea di imprese al fine della _1
partecipazione alla gara indetta dalla amministrazione pubblica ATA-
ATO2 Ancona;
- che in tale scrittura privata, precisamente all'art. V, le parti contraenti avevano convenuto che le quote di partecipazione all'appalto sarebbero state pari al 53,59% per e 46,41% per il riparto delle _1 _1
lavorazioni prevedeva lo svolgimento delle attività elettromagnetiche in capo a e quelle edili-civili in capo a _1 _1
- di aver ottenuto l'aggiudicazione della gara d'appalto con determinazione della stazione appaltante del 17.12.2015;
- di aver costituito l'ATI con rogito stipulato in data 23.03.2016;
- di aver sottoscritto il contratto d'appalto in data 31.03.2016;
- nei mesi di marzo e aprile 2019, a lavori ultimati e in attesa del collaudo finale dell'opera, aveva in più occasioni domandato il _1
pagamento di presunti crediti, quantificati secondo una diversa ripartizione delle quote del corrispettivo secondo quanto definito nel computo metrico estimativo allegato alla scrittura privata del
28.09.2015 e peggiorativa per la posizione di _1
Al fine di far valere le proprie ragioni, parte convenuta in riassunzione rappresentava di aver citato in giudizio controparte in data 05.07.2019 avanti al Tribunale di Perugia, avanzando domanda di accertamento negativo del credito, quale reclamato stragiudizialmente da _1
Con ordinanza del 04.11.2020 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'eccezione di dichiarava la propria incompetenza per _1
territorio in attuazione di una clausola della scrittura privata del
28.09.2015 che individuava il foro speciale presso il Tribunale di pagina 8 di 41 Bologna. Avverso tale ordinanza parte convenuta ricorreva in _1
cassazione tramite regolamento di competenza;
ricorso successivamente rigettato dalla Corte con ordinanza resa in data 10.12.2021.
In diritto, sosteneva che la rappresentazione del riparto delle _1
spese e dei compensi compiuta da nel proprio atto introduttivo _1
in riassunzione fosse errata per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, poiché la scrittura privata del 28.09.2015 all'art. V comma 1 descriveva una diversa ripartizione, vale a dire 53,59%
e 46,41% _1 _1
- in secondo luogo, poiché tale scrittura privata doveva ritenersi comunque superata dall'atto costitutivo dell'ATI del 23.03.2016, cronologicamente successivo e, dunque, integralmente sostitutivo del precedente contratto.
Quanto, invece, alla voce di debito di Euro 20.637,29 oltre IVA a titolo di compenso per l'attività di mandataria, parte convenuta rappresentava che, seppur esso fosse stato inizialmente previsto all'art.
IX, comma 5, della scrittura privata, successivamente era stato escluso dal contratto costitutivo dell'ATI, il quale prevedeva all'art. 5 la gratuità del mandato conferito.
Per tali motivi, dunque, la parte chiedeva:
1. di accertare e dichiarare che nulla deve a _1 _1
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Questi, in estrema sintesi, gli atti introduttivi di parte attrice e di parte convenuta.
Alla udienza del 24 novembre 2022 il giudice, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
pagina 9 di 41 Il giudice assegnatario della causa, anche estensore di questa sentenza, veniva trasferito ad altra sezione, diversa dalla sezione II relativa ai contratti, per il maturare della decennalità nel ruolo. La causa veniva dunque assegnata ad altri giudici (non togati;
onorari), come da verbale di causa.
Alla udienza del 23 marzo 2023, tenuta con modalità cartolari, il giudice ammetteva in parte le prove orali dedotte e rinviava alla relativa udienza di assunzione.
Alle udienze del 13 giugno 2023, 10 ottobre 2023 e 16 gennaio 2024 si completava l'istruttoria, all'esito della quale il giudice si riservava.
Con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il giudice, considerata la causa matura per la decisione, fissava la udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel settembre 2024, l'originario giudice, questo estensore di sentenza
D'Orazi, veniva nominato presidente della stessa sezione II civile, dunque rientrando nella originaria sezione, quale presidente della sezione medesima. In tale occasione, riteneva di assegnare a sé medesimo tutte le cause di più antica iscrizione, con un criterio automatico;
il tutto al fine di assicurare una pronta definizione delle cause di più antica iscrizione, così abbreviando il tempo medio di definizione (c.d. disposition time).
Nel novero di cause di più antica iscrizione, vi era la presente causa, divenuta nel frattempo ultra-biennale. In tal modo, l'estensore di questa sentenza si è trovato a gestire il processo all'inizio dello stesso e nella fase decisoria.
Alla udienza del 17 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini differiti di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 10 di 41 Seguivano le difese finali.
Lo svolgimento del processo potrebbe anche essere integralmente omesso, a seguito della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile. A maggior ragione, esso può essere limitato a quanto precede.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
…oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla controversia e sulla struttura della sentenza
Prima di procedere ad affrontare il merito della controversia e la res litigiosa, è opportuno dedicare una prima sezione di motivazione del presente provvedimento alla descrizione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Ciò si considera, infatti, dovuto per ragioni di chiarezza espositiva, nonché per anticipare l'iter logico della decisione.
La controversia sorge nell'ambito di una gara di appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di conversione di un impianto di compostaggio indetta dall'Assemblea Territoriale d Parte_2
Ancona. Come spesso accade nell'ambito di tali commesse pubbliche caratterizzate da lavorazioni ad alto contenuto tecnico-specialistico, più imprese, spesso facenti parte di settori merceologici differenti, si raggruppano - nella forma giuridica dell'RTI o ATI o Consorzi - al fine di ottenere i requisiti minimi di partecipazione nonché per migliorare le proprie qualità organizzative-prestazionali.
Tale è anche il caso di specie.
In particolare, la società società attiva nel mercato della _1
progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento dei pagina 11 di 41 rifiuti urbani, e la società impresa operante nel settore edile, _1
convengono di raggrupparsi in una associazione temporanea di imprese, costituendo formalmente l'ATI tramite atto pubblico del 23.03.2016 e stipulando poi il contratto d'appalto in data 31.03.2016.
Precedentemente le parti avevano sottoscritto, in data 28.09.2015, una scrittura privata attraverso la quale avevano dettagliatamente disciplinato i loro rapporti interni.
Tali dati sono incontroversi e vedono la medesima ricostruzione in fatto ad opera delle odierne parti.
SEGUE: la situazione contrattuale inter partes, non chiara
La controversia sorge proprio rispetto alla corretta interpretazione di tali atti negoziali, che differiscono per taluni aspetti. Si fa riferimento agli atti contrattuali intercorrenti fra le odierne parti. Non anche il contratto con la pubblica amministrazione.
Una premessa.
La gestione contrattuale è stata non impeccabile.
L'esito del complesso degli atti negoziali confluisce in una situazione di scarsa chiarezza. Proprio la mancanza di precisione nei contratti – la igiene giuridica, che solo la chiarezza contrattuale assicura – ha poi portato alla causa. Questa decisione interviene su un tessuto negoziale labirintico ed incerto.
Rispetto ad esso, oltre ad evidenziare i profili interpretativi _1
pro se, invoca un franco criterio di giustizia sostanziale;
afferma che i contratti vadano interpretati nel senso a sé favorevole, dunque con percentuali di riparto maggiormente favorevoli alla stessa attrice;
soprattutto, sostiene di avere svolto una quota di lavori corrispondente alla percentuale di riparto che invoca. Dunque, anche ragioni sostanziali pagina 12 di 41 imporrebbero questo diverso riparto dei proventi dell'appalto; oltre ad una interpretazione del non chiaro complesso negoziale che, secondo l'attrice, conduce al riparto percentuale sostenuto appunto dalla attrice.
Lo contesta secondo la quale le percentuali di ricavi sono _1
chiarissime.
Possono ora esaminarsi i nodi di questa vicenda negoziale.
La discrasia concerne il corretto riparto delle competenze e dei compensi per le lavorazioni compiute nell'esecuzione dell'appalto pubblico.
La scrittura privata a documento 3 attoreo (nel seguito sempre scrittura privata), anteriore cronologicamente rispetto alla costituzione dell'ATI, all'art. V comma 2, nel determinare l'importo e il contenuto delle opere di competenza di ciascuna parte, rinvia al computo metrico estimativo;
dunque, non indica una percentuale ma richiama il computo metrico estimativo, che è parte integrante di tale scrittura. Il computo metrico estimativo non riporta percentuali ma valori assoluti;
tali percentuali debbono dunque essere ricostruiti, individuando le percentuali dai valori assoluti, riconducendoli a percentuale. Con una ulteriore aporia redazionale, la somma di tali lavori assoluti (parte a sfondo giallo della tavola finale: euro 3.131.770,13 a favore della attrice ed euro
1.835.752,18 a favore della convenuta) non corrisponde al totale indicato sopra, al totale computo al totale gara, come indicati sopra. Infatti, la somma è 4.967.522,31, non corrispondente a nessuna delle voci precedenti tale computo metrico.
Nonostante queste aporie, anche interne al computo metrico, le percentuali individuate da parte attrice sono corrette, se riferite al computo metrico. Infatti, per la attrice, si ha 3.131.770,13/4.967.522,31
pagina 13 di 41 X 100 = 63,04; per la parte convenuta, si ha invece
1.835.752,18/4.967.522,31 X 100 = 36,96.
Sia pure in tale modo, sono delineate quote di riparto pari a 63,04% in capo a e 36,96% in capo a (doc. n. 3 attoreo). La tesi di _1 _1
parte attrice a fondamento delle proprie domande di condanna, dunque,
è quella tesa a riconoscere efficacia a tale scrittura;
così interpretata;
e, pertanto, a tale riparto.
La scrittura privata in questione, secondo parte attrice, perviene a questo risultato: attraverso la clausola V comma 2 si rinvia al computo metrico, che individua tali percentuali.
La stessa clausola V, però al comma 1, riporta le percentuali
“tradizionali”, cioè quelle di parte convenuta e che poi si ritroveranno nei contratti con la p.a. e nel rogito ATI: 53,59 L. e 46,41 C.
Proprio basandosi su questo, parte convenuta in riassunzione sostiene che, in quanto anteriore, il regolamento contrattuale contenuto nella scrittura contabile sia stato sostituito dal successivo atto costitutivo dell'ATI, nel quale al punto 6 viene dichiarato che «tutte le obbligazioni derivanti si suddivideranno tra ciascuna di esse nelle seguenti proporzioni:
“ : 53,59%; “ ”: 46,41%» (doc. n. 5 attore). Parte_1 _1
Secondo parte inoltre, la bontà di quanto sostenuto sarebbe _1
confermata anche da ciò che è riportato nel contratto d'appalto stipulato con la stazione appaltante, nel quale (all'art. 12) vengono richiamate tali percentuali (doc. n. 6 attoreo). La stessa scrittura privata
(documento 3 attoreo) non smentisce la ricostruzione di poiché _1
la clausola V, per quanto detto, riporta comunque anche le percentuali di maggior favore per _1
pagina 14 di 41 A tale difesa, parte attrice controbatte sostenendo che gli atti attengono a due piani differenti: l'atto costitutivo e il contratto d'appalto al rapporto pubblicistico con l'amministrazione; la scrittura privata ai rapporti interni di regolazione delle partite di dare-avere tra le due società.
Da tale difformità di interpretazione dei due negozi giuridici consegue, come detto, una inevitabile differenza in punto a ripartizione delle spese e dei corrispettivi economici saldati dalla stazione appaltante. NE
- attrice in riassunzione, nonché attrice sostanziale (anche se originariamente convenuta in accertamento negativo, promosso da
- sostiene, infatti, di dover ricevere ulteriori somme da _1
controparte. Nello specifico:
- Euro 454.546,67 oltre IVA a titolo di conguaglio per il minor importo incassato in forza delle percentuali contrattuali diverse;
- Euro 20.637,29 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti in forza dell'operare dell'art. IX comma 5 della scrittura privata che imputava a la corresponsione alla mandataria _1
dell'importo pari all'1% del corrispettivo dei lavori di propria competenza;
- Euro 23.030,61 oltre IVA a titolo di costi non divisibili in forza dell'operare dell'art. XII della scrittura privata che ripartisce tale voce di spesa in proporzione alla relativa quota di partecipazione.
valorizzando la propria ricostruzione, sostiene di nulla dovere. _1
In sintesi, dunque, la soluzione della presente controversia trova il suo prius logico nell'assegnazione o meno di valore giuridico alla scrittura privata del 28.09.2015, alla sua corretta interpretazione, operazione che sconta le aporie di cui si è detto.
pagina 15 di 41 La alternativa, alla corta, è fra due percentuali: la percentuale NE 63-37 (esattamente: 63,04 e 36,96); la percentuale 53-47 (esattamente: 53,59 e 46,41). _1
Proprio in tali approssimativi dieci punti di differenza sta la somma che oggi viene richiesta da _1
Occorre dunque operare alla ricerca della più precisa interpretazione della reale volontà delle parti circa l'effettivo riparto delle competenze.
In altri termini, occorre domandarsi se: l'atto costitutivo dell costituisca una nuova manifestazione della volontà in grado di sostituire integralmente la precedente (vale a dire la scrittura privata); e, in precedenza, quale sia la portata di tale scrittura privata. Nel fare ciò, inevitabilmente, appare necessario fare applicazione della disciplina sulla interpretazione del contratto, al fine di ricercare la effettiva e reale volontà delle parti circa la regolazione dei loro rapporti interni.
La presente sentenza, pertanto, seguirà logicamente tale operazione interpretativa.
In primo luogo, ci si soffermerà sulla interpretazione dei negozi giuridici e del caso concreto (su ciò le successive sezioni di motivazione); successivamente, sull'effettivo quantum debeatur.
Le difficoltà decisionali della prima parte (volontà negoziale) sono dovute, si ripete, a queste circostanze:
- Un sovrapporsi di negozi giuridici non coordinati e che si ignorano l'un con l'altro.
- La interpretazione della stessa scrittura privata con computo metrico allegato;
infatti, la clausola V, comma 2, non stabilisce percentuali ma si richiama al computo metrico, parte essenziale del negozio;
pagina 16 di 41 - Il computo metrico vede solo valori assoluti e non percentuali;
la somma di tali valori assoluti non corrisponde esattamente;
- Operando le percentuali (sulla somma come ricavata dei due valori spettanti alle società e non corrispondente a nessuna delle somme che precedono) si perviene alle percentuali invocate da _1
(appunto: percentuale NE 63-37);
- Occorre dunque chiedersi se le percentuali così ricavate siano quelle cui fa riferimento la clausola V, comma 2;
- Nello stesso contratto, la clausola V, comma 1, fa invece riferimento alle percentuali di maggior favore per cioè la _1
percentuale 53-47; _1
- La scrittura ha visto poi seguire altri atti, fra i quali il contratto di appalto ed il rogito costitutivo di ATI, che è il rogito 101368 rep. del giorno 23 marzo 2016 (notaio ), atti che riportano Persona_2
sostanzialmente le percentuali di maggior favore per _1
(percentuale 53-47). _1
Operazione ricostruttiva non agevole e che, inevitabilmente, ha profili di opinabilità.
Val dunque la pena di ribadire quanto già si è detto. Cioè che: le parti, nella fase anteriore al giudizio ed anche alla luce dei rilevanti valori economici in giuoco, avrebbero potuto meglio specificare, con patti espressi, quale delle due percentuali era applicabile. In altri termini – per una serie di ragioni: il rilievo economico della vicenda;
la presenza di un appalto pubblico, che per sua natura richiede una assoluta trasparenza;
la chiarezza contabile e bilancistica delle due società; la rilevanza di chiarezza e pulizia contrattuale, anche ai fini di un efficiente assetto pagina 17 di 41 organizzativo (2086 c.c.); la necessità di evitare crediti “incagliati” in cause civili – le parti avrebbero potuto e dovuto meglio chiarire, con contratti chiari, tali profili.
Vi è dunque la necessità, da parte del giudice, di verificare quale sia la concreta ed effettiva volontà delle parti. In questa attività di discernimento – in presenza di una gestione dei contratti non impeccabile, per quanto si è detto – ben è consapevole il giudice della inevitabile valutatività che emerge nella ricostruzione della volontà negoziale. Assistono tuttavia il giudice le specifiche norme sulla interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.); sulla base di tali norme, viene dunque ricostruita la volontà delle parti.
Ribadendosi, per ultima volta, che meglio sarebbe stato che il giudice si fosse limitato a prendere atto di una volontà negoziale chiaramente espressa o – meglio ancora – che la chiarezza negoziale avesse evitato la causa.
La volontà delle parti.
La necessità di una analisi doppia:
a) la interpretazione della scrittura privata
b) il rapporto della scrittura privata con i successivi atti.
Le domande di parte attrice in riassunzione sono fondate.
Può iniziarsi dai dati incontroversi.
È pacifico che le parti abbiano costituito un'associazione temporanea di imprese.
È altresì pacifico il riparto delle opere e delle lavorazioni compiute:
NE i lavori elettrici ed elettromagnetici (categoria OS14), _1
quelli civili-edili (categoria OG1). Su tale aspetto non vi è contestazione, né sulla loro corretta esecuzione secondo questo riparto “per materia”.
pagina 18 di 41 È, infine, pacifico anche il pagamento da parte dell'amministrazione.
Ciò di cui vi è divergenza, invece, è, come anticipato, l'esatta quantificazione della percentuale del riparto.
Come evidenziato nel corso della istruttoria processuale, l'equivoco sorgerebbe dalla corretta imputazione della percentuale dei lavori elettrici. Secondo NE, infatti, tali opere nei documenti amministrativi (capitolato speciale e contratto d'appalto) erano state impropriamente accorpate alle opere civili-edili di competenza di in tale modo finendo per aumentare indebitamente la sua quota _1
di spettanza, nonostante sia pacifico che esse non siano state realizzate dalla convenuta. Diversamente, rappresenta che tali opere erano _1
già imputate alla quota di spettanza di sicché rientrerebbero _1
nella quota di riparto così come rappresentata nel contratto d'appalto e nell'atto costitutivo dell'ATI (vale a dire, 53,59% - 46,41%).
Dai documenti prodotti in giudizio e, in particolare, dal capitolato speciale appare che effettivamente inizialmente la pubblica amministrazione abbia accorpato i lavori elettrici ai lavori edili, finendo così per conteggiarli nella medesima categoria di lavori (OG1). Tale dato risulta dal fatto che la somma tra le voci delle opere edili (Euro
1.695.322,85) e delle opere elettriche (Euro 629.880,73) sia precisamente
2.325.203,58, vale a dire l'importo che la stazione appaltante riporta negli atti amministrativi di gara per la categoria OG1, pacificamente attribuita a _1
Dato atto della diversità di riparto così come rappresentato nei due atti negoziali (la scrittura privata e l'atto costitutivo dell'ATI) e dato atto che la discrasia attiene alla esatta attribuzione delle competenze relative pagina 19 di 41 alle lavorazioni elettrice, occorre, pertanto, accertare quale fosse realmente la volontà delle parti circa il riparto delle competenze.
La analisi della volontà delle parti deve attraversare due fasi:
a) la corretta interpretazione della scrittura privata;
b) il rapporto di tale volontà negoziale con i successivi atti.
In ordine al primo punto, già la scrittura privata (documento 3 attoreo) non brilla per chiarezza.
La si riguardi.
L'articolo V riporta una tabella che è nel senso della posizione di essendovi indicata la percentuale 53-47 _1 _1
(esattamente: 53,59 e 46,41). Il punto è che proprio sulla scrittura privata si basa per sostenere la propria posizione, sulla base _1
del computo metrico.
Dunque, già nella scrittura privata a documento 3 attoreo vi è una contraddizione, nel senso che vi sono espresse percentuali, corrispondenti alla percentuale 53-47 (esattamente: 53,59 e 46,41); con un _1
computo metrico, richiamato, che invece è nel senso della percentuale
63-37. _1
Prima di verificare la contraddizione fra la scrittura privata ed altri atti, occorre risolvere il problema della contraddizione all'interno della stessa scrittura privata.
Ritiene questo giudice di aderire alla ricostruzione della odierna parte attrice.
Infatti, l'articolo V si compone di vari commi.
Nel primo di essi V.1, indubbiamente, vi è la percentuale 53- _1
47; tuttavia, tale percentuale è quella del disciplinare di gara. Tale
pagina 20 di 41 comma, dunque, richiama il disciplinare di gara, non anche il rapporto interno.
Il che risulta dagli altri commi dello stesso articolo V. Il comma V.2 è chiarissimo: i compensi saranno determinati sulla base del computo metrico estimativo. La classificazione della pubblica amministrazione viene richiamata ma come premessa dell'articolo V. Non solo vi è
l'espresso richiamo (V.2) al computo metrico;
anche i benefici (ed i costi) sono ripartiti proporzionalmente “alla relativa quota di lavoro”, come in
V.4; dunque ai lavori effettivamente svolti. Se poi emergessero variazioni, nel senso di modifiche progettuali in corso d'opera, si stabilisce altresì modifica dei riparti (V.5), in conformità a tali modifiche. Lo stesso si dice in relazione ad ordini che pervengano dalla stazione appaltante, tali da comportare maggiori lavori per questo o per quello (V.6).
Se si esaminano i rapporti dei valori emergenti dal computo metrico, appunto richiamato dall'articolo V.2, essi sono riconducibili alla percentuale suggerita da E' pur vero, come detto sopra alle _1
pp. 17 e 18 di questa sentenza, che anche i conteggi sono piuttosto approssimativi, nel senso che la somma delle due voci non sembra corrispondere esattamente a quanto riportato. Tuttavia, le percentuali del computo metrico sono quelle suggerite da infatti, per la _1
attrice, si ha 3.131.770,13/4.967.522,31 X 100 = 63,04; per la parte convenuta, si ha invece 1.835.752,18/4.967.522,31 X 100 = 36,96.
Il contenuto del negozio giuridico, quale emerge dalla scrittura privata di cui si è detto, è dunque il seguente: i proventi ed i costi della commessa saranno ripartiti fra le odierne parti in base ai valori delle opere effettivamente svolte dalle due parti e non in base alla ripartizione
“ufficiale”, risultante dalle specifiche della stazione appaltante. In via
pagina 21 di 41 preventiva e sulla base del computo metrico, le percentuali sono appunto quelle che precedono 63,04 e 36,96. Vi è tuttavia la possibilità che lo sviluppo dei lavori comporti diversi riparti, legati ai lavori effettivamente svolti.
Così individuato il contenuto della scrittura privata, assunta isolatamente, occorre ora affrontare il secondo corno della intricata vicenda negoziale;
se, cioè, tale scrittura privata sia stata superata da successivi atti negoziali.
Il che oggetto della successiva sezione di motivazione.
SEGUE La volontà delle parti:
b) il rapporto della scrittura privata con i successivi atti.
Occorre individuare quale sia il valore giuridico da attribuire all'atto costitutivo dell'ATI in relazione alla scrittura privata.
L'interpretazione è l'operazione logica che mira ad accertare il significato rilevante per l'ordinamento di una determinata stipulazione contrattuale, al fine di individuare quale fosse la reale volontà delle parti tradotta nell'accordo contrattuale. L'obiettivo per l'ordinamento, infatti, è quello di individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti onde capire a cosa le stesse abbiano inteso impegnarsi.
Nel fare ciò, è ormai pacifico che l'oggetto della operazione interpretativa non si possa limitare né alla sola volontà delle parti
(secondo la c.d. teoria soggettiva) né alle sole dichiarazioni per come esternate (secondo la c.d. teoria oggettiva); bensì, sull'onda della teoria generale del negozio giuridico che adotta una via mediana rispetto alle tesi volontaristiche e anti-volontaristiche (o oggettivistiche), debba prendere in considerazione entrambi gli elementi, facendo perno sui principi immanenti all'ordinamento giuridico di affidamento e di pagina 22 di 41 autoresponsabilità. Del resto, tale concezione mediana viene applicata anche in altri settori dell'ordinamento civilistico, laddove sia necessario risolvere ipotesi di divergenza tra dichiarazione e volontà (come, per esempio, in materia di errore).
In altri termini, dunque, nel ricercare la effettiva volontà delle parti, il giudice deve andare a contemperare sia la comune intenzione delle parti oggetto di rappresentazione nel loro foro interno (e per ciò solo, di difficile individuazione già sul piano probatorio), sia quanto
“oggettivizzato” nel regolamento contrattuale, ancorando tale operazione ermeneutica ad una visione d'insieme e unitaria di tutta l'operazione negoziale posta in essere.
Dunque, anche nel caso di specie, l'effettiva volontà delle parti circa il riparto delle competenze e degli oneri economici deve essere indagata adottando una visione d'insieme dell'intera operazione negoziale e considerando non solo il dato testuale ma anche il comportamento complessivo delle parti (1362, secondo comma, c.c.), la prassi contrattuale del settore merceologico di riferimento (1368 c.c.) e l'interpretazione sistematica complessiva (1363 c.c.).
In particolare, occorre rilevare, così come d'altronde già evidenziato nella pronuncia della Corte di cassazione resa in sede di regolamento di competenza, la sussistenza di un collegamento negoziale tra la scrittura privata del 28.09.2015 – la cui portata precettiva è stata individuata nella precedente sezione di motivazione – e l'atto costitutivo dell'ATI del
23.03.2016. Tale ATI, infatti, rappresenta l'attuazione del primo atto negoziale che, precisamente all'articolo III, era espressamente previsto come doveroso: «Le PARTI CONTRAENTI costituiranno tra di loro associazione temporanea di imprese…».
pagina 23 di 41 Dunque, in ragione di tale collegamento negoziale i due atti vanno valutati unitariamente (così come del resto è già stato compiuto in merito all'individuazione di questo Tribunale come foro competente secondo quanto previsto all'art. XIX, comma 3), giacché stipulati al fine di disciplinare congiuntamente l'intera operazione economica.
In breve, la scrittura privata non costituiva un mero accordo preliminare oggetto di sostituzione da parte dell'atto costitutivo dell'ATI ma definiva il regolamento contrattuale concernente tutti gli aspetti relativi al rapporto interno tra le due società aggiudicatrici, oggetto poi di mera attuazione con il secondo atto. Tra tali aspetti relativi al rapporto interno, possono menzionarsi a titolo esemplificativo: la disciplina relativa alle quote di partecipazione (art.
V), alla eventuale responsabilità da inadempimento (art. VI), alle eventuali contestazioni e controversie insorte tra le parti (art. VII, comma 3, punto D), alla contabilizzazione dei lavori – fatturazione – incasso dei corrispettivi (art. X) e, appunto, al foro territorialmente competente (art. XIX).
In altri termini, proprio la completezza del contratto “interno” rende non plausibile che le parti abbiano inteso sostituire tale accordo con l'atto costitutivo dell'ATI.
Dunque, l'atto costitutivo dell'ATI del 23.03.2016 non deve essere inteso quale nuova manifestazione della volontà ontologicamente sostitutiva della precedente ma, all'opposto, deve essere oggetto di una operazione interpretativa unitaria che abbraccia in modo omnicomprensivo entrambi gli atti negoziali, la scrittura privata e lo stesso atto costitutivo.
pagina 24 di 41 Pertanto, l'operazione finalizzata alla ricerca della effettiva volontà delle parti circa il riparto dell'appalto deve necessariamente fare riferimento a quanto definito all'art. V, comma 2 e 5 della scrittura privata. In tali clausole, infatti, si rappresenta claris verbis che «L'importo ed il contenuto delle opere di competenza di ciascuna PARTE CONTRAENTE saranno definiti nel Computo Metrico Estimativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.», questo «Anche in ragione del fatto che in sede di progettazione definitiva è emersa la possibilità di operare modifiche progettuali tali da far mutare l'equilibrio fra le due categorie previste per la realizzazione dell'appalto (OS14 e OG1) con tendenziale maggiorazione della quota di OS14 [quella di e _1
diminuzione della quota di OG1, si conviene che sulla base degli importi risultanti dallo stato finale dell'appalto nel suo complesso, si procederà al ricalcolo delle percentuali di ripartizione delle spese comuni ed indivisibili.».
Da tali disposizioni contrattuali, quindi, emergono due circostanze. La prima è il richiamo al Computo Metrico Estimativo allegato che rappresenta la suddivisione dell'appalto secondo quanto sostenuto da parte attrice, vale a dire 63,04% - 46,41% (doc. 3 attore, pag. 27-28); la seconda è il rinvio al SAL finale/collaudo come sede ove operare la ripartizione conclusiva delle partite di dare-avere maturate tra le parti.
Di ciò si è detto nella precedente sezione di motivazione.
Del resto, l'eventualità che il rapporto contrattuale sia regolato da più atti negoziali e che la definizione del riparto finale dei rapporti di dare- avere venga rinviato alla fase conclusiva delle lavorazioni costituisce una fattispecie comune a queste grandi commesse pubbliche, caratterizzate pagina 25 di 41 per natura da una ontologica difficoltà tecnica e da una pluralità di attori economici, nonché suscettibili a variazioni in itinere.
In ragioni di tali evidenze appena trattate, quindi, non persuadono le difese sollevate da parte convenuta orientate a valorizzare in _1
modo differente l'art. V. La società convenuta, infatti, sembra sostenere una visione parcellizzata e atomistica dell'articolo menzionato, richiamando solo il primo comma che, effettivamente, rappresenta la suddivisione delle categorie SOA così come da lei sostenuto (appunto,
53,59% - 46,41%). Tuttavia, tale difesa non può essere in alcun modo accolta, in quanto pone fondamento su una interpretazione parziale della clausola, omettendo di prendere in considerazione il secondo e il quinto comma che, invece, fanno chiaro rinvio al computo metrico estimativo allegato («L'importo ed il contenuto delle opere di competenza di ciascuna PARTE CONTRAENTE saranno definiti nel Computo Metrico
Estimativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura»).
Né può essere accolta la ulteriore difesa di parte convenuta finalizzata a valorizzare (erroneamente) il settimo comma dell'art. V. Tale clausola vieta alle parti contraenti di pretendere in fase esecutiva ulteriori
«compenso o conguaglio a qualsiasi titolo ed in particolare per eventuali maggiori difficoltà od onerosità di esecuzione della parte di opere di propria competenza». Sennonché nel caso di specie l'attore non domanda un compenso o un conguaglio per far fronte ad una difficoltà o onerosità sopravvenuta, bensì domanda l'applicazione del corretto riparto delle competenze e degli oneri, così come statuiti nel regolamento contrattuale stesso.
pagina 26 di 41 Proseguendo nell'analisi del ruolo da ascrivere alla scrittura privata in rapporto all'atto pubblico di costituzione dell'ATI, si può valorizzare anche un ulteriore elemento di natura giuridica.
L'atto costitutivo, infatti, assolve ad una valenza meramente pubblica ed esterna, finalizzata appunto alla partecipazione (e poi aggiudicazione) della commessa pubblica;
una valenza esterna che esplica i propri effetti primariamente nei confronti della pubblica amministrazione appaltatrice. Diversamente, i rapporti interni tra le due società componenti dell'ATI - parti del presente giudizio - sono regolati dalla scrittura privata del 28.09.2015, la quale, anche se temporalmente antecedente, non è da intendersi superata.
Quindi, l'atto costitutivo dell'ATI non ha natura novativa del rapporto, poiché afferente ai rapporti esterni (appunto quelli con la pubblica amministrazione) e non a quelli interni, diversamente regolati dalla scrittura precedente;
sono, dunque, due piani distinti, certamente collegati poiché concernenti la medesima operazione economica complessiva (appunto l'appalto in sé); ma, comunque, giuridicamente distinti. La novazione – è appena il caso di rammentare – deve avere i rigorosi requisiti dell'articolo 1230, secondo comma, c.c.
Ugualmente, anche i SAL - oggetto di valorizzazione da parte della convenuta per sostenere il diverso riparto - assolvono ad una funzione lato sensu pubblicistica, poiché concernenti ai rapporti esterni intercorrenti con l'amministrazione; non possono, quindi, essere posti a fondamento di un diverso riparto delle competenze interne.
In sintesi, dunque, quanto ai rapporti interni di dare-avere tra le parti prevale la scrittura privata.
pagina 27 di 41 Oltre ad un elemento di carattere logico (l'ATI non prevede alcuna regolamentazione dei rapporti interni;
sarebbe un atto non completo se avesse avuto una funzione novativa); semiotico (la volontà delle parti così come ricercata da una interpretazione unitaria delle clausole) e uno di natura maggiormente giuridica (la natura non novativa dell'atto costitutivo dell'ATI, mancando indici ai sensi del secondo comma dell'articolo 1230 c.c.), tale ricostruzione è avvalorata anche da ulteriori elementi di natura prettamente fattuale.
Parte attrice in riassunzione, infatti, ha prodotto in giudizio numerosi documenti dai quali è possibile evincere ulteriori elementi in grado di provare che la reale volontà delle parti fosse quella di seguire il riparto delle competenze secondo quanto definito nel computo metrico allegato alla scrittura privata.
In sintesi (e con lievi differenze) si tratta di un insieme di elementi che sono al pari di quelli che immediatamente precedono, comunque rilevanti, come comportamento anche posteriore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1362 c.c.
In particolare, ciò viene provato:
i) dalla presentazione della offerta economica completa notificata all'amministrazione pubblica nella quale si riporta la ripartizione
36,96% opere edili (competenti a , 13,73% opere elettriche e _1
49,31% opere elettromagnetiche (doc. 4 attore, pag. 39-40). La somma tra quanto previsto per le opere elettriche e quanto per le opere elettromagnetica genera la cifra totale di 63,04%;
ii) dal progetto esecutivo del 04.05.2017 trasmesso alla stazione appaltante (doc. 8 attore, pag. 55);
pagina 28 di 41 iii) da una mail del 12.02.2016 proveniente dalla parte nella _1
quale la scrivente, riferendosi ad un precedente incontro intercorso tra le parti, quantificava la propria quota in 36,96% («- quota _1
(36,96%)» (doc. 10 attore); iv) che i lavori siano stati ripartiti, come da posizione attorea, risulta dalla relazione peritale del 02.04.2020 prodotta in giudizio da parte attrice e non oggetto di contestazione (doc. 16 attore); su ciò, la successiva sezione di motivazione.
Tutti questi elementi sono significativi, proprio ai sensi del secondo comma dell'articolo 1362 del codice civile, come determinazione della comune intenzione delle parti.
Inoltre, la perizia di parte funge anche da criterio interpretativo ai sensi dell'articolo 1366 c.c.; infatti, salvo che risulti una volontà di favorire rispetto alla attrice (ad esempio, per un accordo interno, se _1
fossero società dello stesso gruppo), è interpretazione di buona fede quella di leggere tale complesso negoziale come coerente con i lavori effettivamente svolti. Non sarebbe naturalmente vietato che _1
pur avendo svolto una percentuale minore di lavori, pattuisca una percentuale maggiore di compensi (nell'ambito dei rapporti con la attrice, ad esempio per pregressi rapporti, ecc.); in mancanza di tale volontà espressa, è criterio di buona fede quello di attribuire i compensi ai lavori effettivamente svolti.
Infine, anche la prova testimoniale assunta in fase istruttoria depone in tal senso.
Il teste per esempio, alla udienza 13.06.2023 affermava che Tes_1
«le parti presenti hanno convenuto che in relazione all'ultimo SAL, si sarebbe proceduto con i conguagli in quanto l'impianto elettrico,
pagina 29 di 41 diversamente da quanto indicato nell'appalto, sarebbe stato a carico di
anziché di a riprova di ciò i lavori sono stati _1 _1
subappaltati dalla ditta e anche «confermo che il doc. 3, scrittura _1
privata 28/09/2015, che mi viene mostrato rappresenta le effettive intese raggiunte tra le parti riguardo ai riparti della commessa;
».
La soluzione interpretativa è dunque quella che segue: la scrittura privata continua a regolare i rapporti fra le odierne parti, nonostante la presenza del successivo atto pubblico.
Occorre, per completezza e pieno rispetto del contraddittorio, esaminare gli argomenti di in senso contrario. _1
Non sono tali da convincere, nel senso indicato da tale parte.
In senso contrario, non persuadono le mail prodotte da e _1
provenienti da sia poiché afferenti ai singoli SAL (laddove, _1
invece, nella scrittura privata si era stabilito che il riparto definitivo dei rapporti interni sarebbe avvenuto in seguito al SAL finale), sia per scarsità di chiarezza espositiva e per difficoltà interpretativa giacché riportano tabelle con cifre prive di alcun collegamento con voci precise di costo o ipotesi di spiegazione.
Esclusa la rilevanza delle mail, come invocate dalla parte per le _1
ragioni dette, occorre dare atto dell'elemento di maggiore rilievo, in favore della posizione di e dell'assetto interpretativo che _1 _1
sostiene (cioè: la prevalenza dell'atto pubblico). Tale elemento – il più rilevante, se non francamente l'unico in favore di tale interpretazione – è
l'elemento temporale.
In effetti, tale documento è successivo al patto interno e, dunque, potrebbe sostenersi (e così fa che proprio la scansione temporale _1
vada valorizzata, per dare prevalenza al secondo atto.
pagina 30 di 41 Non è così; sul piano tecnico-giuridico, si è detto sopra che non vi è alcuna funzione novativa;
il dato temporale non è in grado di superare gli elementi indicati sopra:
- L'atto pubblico non ha alcuna menzione del precedente atto inter partes;
a conferma della natura non novativa dello stesso;
- Tale atto ha una direzione pubblicistica;
è l'atto formale, necessario per la gara pubblica (essendo in forma appunto pubblica);
- Tale atto sembra ripetere proprio la divisione merceologica di cui si è detto (con la fusione di alcune opere non strettamente edili nell'area delle attività edili);
- Le condotte successive delle parti – e le attività svolte – sono coerenti con il patto interno e non con l'atto pubblico;
né è possibile ipotizzare che i “valori” delle varie attività compiute dalle odierne parti siano così modificati. Dunque, la odierna attrice in riassunzione ha _1
svolto attività, il cui valore corrisponde a quello del patto interno.
In estrema sintesi conclusiva, dunque, la scrittura privata deve essere ritenuta pienamente efficace quanto alla regolazione dei rapporti interni tra le parti in giudizio. Ne consegue, per l'effetto, che il riparto delle lavorazioni e delle competenze economiche riferibili deve seguire quanto effettivamente svolto dalle parti nel corso dei lavori;
in via generale, tale assetto fu stabilito dal Computo Metrico Estimativo e, in particolare, la percentuale di 63,04% in favore di e di 39,96% in favore di _1
(come sopra detto: percentuale 63-37 (esattamente: _1 _1
63,04 e 36,96).
L'effettivo quantum debeatur.
Due voci da liquidare in via equitativa ed una voce già liquida
pagina 31 di 41 Alla luce di quanto rappresentato nella precedente sezione di motivazione, occorre a tal punto quantificare l'esatto ammontare di quanto dovuto a vario titolo da a favore di _1 _1
Nel proprio atto introduttivo parte attrice quantifica il proprio credito nella somma complessiva di Euro 921.657,41 oltre IVA. Tale cifra, tuttavia, è stata oggetto di una nuova quantificazione al ribasso in corso di causa. Già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ratione temporiis ancora applicabile al presente giudizio, rappresentava che _1
nelle more del giudizio l'amministrazione pubblica aveva corrisposto l'importo relativo all'ultimo SAL. Pertanto, parte attrice ha nuovamente quantificato il proprio credito nella minor somma complessiva di Euro 498.214,57 oltre IVA e interessi di mora, sottraendo, in altri termini, quanto corrisposto medio tempore dall'amministrazione.
Tale cifra, secondo parte attrice, è composta dalle seguenti voci:
- Euro 454.546,67 oltre IVA e interessi a titolo di conguaglio pari al maggior importo incassato da in forza delle percentuali _1
contrattuali diverse dai lavori eseguiti in concreto sulla base della scrittura privata;
- Euro 20.637,29 oltre IVA e interessi a titolo di rimborso forfettario dei costi e delle spese in qualità di mandataria;
- Euro 23.030,61 oltre IVA e interessi a titolo di oneri indivisibili.
Vanno fatte tre premesse.
In prima premessa, occorre rilevare che la scrittura privata – che, si ricordi, regola il rapporto fra le parti – pone una percentuale solo in termini generali;
dunque, consentendo anche diversa percentuale, qualora durante l'appalto una parte abbia operato in misura maggiore,
pagina 32 di 41 rispetto alla percentuale indicata da parte attrice. Il che avrebbe suggerito, nell'ambito di una buona manutenzione del contratto, di verificare, stadio dopo stadio, tali percentuali (nel senso di quanto fatto da chi), eventualmente con un terzo arbitratore nominato in contratto.
In questa fase processuale – alla luce del tempo trascorso dalla prima domanda, rivolta a giudice incompetente – una c.t.u. sarebbe inutile;
infatti, sarebbe assai difficile (a prescindere dall'aggravio di costi e di tempi della c.t.u.) ricostruire, appunto, chi abbia fatto cosa ed in che percentuale economica sul complesso. Seconda premessa è che, proprio alla luce della fluidità del quantum, è indispensabile il ricorso ad un franco criterio equitativo, per due delle tre voci in questione.
La equità, infatti, ha un significato multiplo. Può essere il modo con cui si riconduce una situazione ad equilibrio, sia in ipotesi unilaterale (es.:
1384 c.c.) sia sinallagmatica. Può anche essere il modo di determinare una somma – che viene dunque liquidata solo dopo l'utilizzo della equità
– quando la prova della esatta somma non sia altrimenti possibile;
ovviamente, si deve trattare di una equità ragionata, legata comunque a dati di fatto. Nel caso di specie, non possono essere assunti seccamente i valori delle percentuali attoree;
sono leggermente ridotti, proprio per profili di prova;
esse, tuttavia, guidano ed indirizzano la liquidazione equitativa.
In terza premessa va rilevato come anche il ritardo subito da parte attrice nel pagamento – in quanto tale danno – è un danno da lucro cessante, non da danno emergente. Dunque, dal punto di vista fiscale, la somma, ricostruita in via equitativa, è comunque una somma imponibile IVA.
Non è certamente compito di questa sentenza – stabilito che il quantum è imponibile – determinare la corretta modalità di fatturazione;
se, cioè, la pagina 33 di 41 già abbia fatturato e debba correggere la fatturazione;
ovvero _1
fatturi solo all'esito di questa sentenza. Si specifica tuttavia in dispositivo che si tratta di somme, rispetto alle quali occorre aggiungere
IVA di legge.
Può dunque esaminarsi il quantum.
Le tre voci che precedono sono dovute – salva la correzione equitativa di cui si è detto, per la prima e la terza voce – e sono oggetto di specifica trattazione nel prosieguo.
Le si ripete, qui in appresso.
- Euro 454.546,67 oltre IVA e interessi a titolo di conguaglio pari al maggior importo incassato da in forza delle percentuali _1
contrattuali diverse dai lavori eseguiti in concreto sulla base della scrittura privata;
- Euro 20.637,29 oltre IVA e interessi a titolo di rimborso forfettario dei costi e delle spese in qualità di mandataria;
- Euro 23.030,61 oltre IVA e interessi a titolo di oneri indivisibili.
Quanto alla prima voce, la difesa di parte convenuta non contesta minimamente la quantificazione operata da in corso di causa, _1
limitandosi esclusivamente a sostenere un diverso riparto delle percentuali di competenza. Parte convenuta contesta solo l'an e non anche il quantum del debito.
Dunque, opera in via generale il principio di non contestazione.
La infatti, ha impostato la sua difesa sulla circostanza che – _1
indipendentemente dalla quantità di lavori fatti dall'una o dall'altra – dovesse applicarsi, in quanto contenuto in negozio giuridico subentrato alla scrittura privata, la percentuale ATI e non quella della scrittura privata (anteriore, come detto, tuttavia non novata). In ordine al pagina 34 di 41 quantum, non vi è dunque la contestazione, specifica come richiede l'articolo 115 c.p.c., primo comma ultima parte, da parte di _1
Di converso, parte attrice prova il proprio credito producendo perizia non contestata (doc. 16 attoreo), la lettera di nella quale viene _1
dato atto di quanto era stato ricevuto dalla stazione appaltante fino al sesto SAL (doc. 17 attore), le mail di sollecito (doc. 13 e 14 attore), il progetto esecutivo (doc 8 attore), nonché quanto infine incassato all'ultimo SAL (doc. 21 attore). Ben si è consapevoli che si è in presenza di perizia di parte;
essa, come detto, si accompagna a mancata contestazione.
Vieppiù.
Da un punto di vista contabile si rileva che la somma di Euro
454.546,67, domandata, rappresenta percentualmente il 13-14% della quota di appalto corrispondente a parte (Euro 3.347.216,20, _1
così come aumentata dalle varianti in corso d'opera). Dunque, può presumersi con un certo grado di attendibilità (anche se tale non è
l'unico elemento probatorio a sostegno) che la cifra che viene invocata da parte attrice corrisponda alla frazione percentuale delle lavorazioni elettriche;
lavorazioni che, come rappresentato nella precedente sezione di motivazione, sono state oggetto di contestazione da parte di _1
ma che, in realtà, sono da attribuire a parte in applicazione di _1
quanto definito nella scrittura privata.
Viene in tale modo provato il conguaglio economico spettante a non è contestato che tale somma sia stata percepita (dunque, _1
indebitamente) da parte convenuta in applicazione di percentuali di riparto non corrispondenti all'effettivo valore. Diversamente, la parte debitrice non prova il fattore estintivo né contesta tale quantificazione,
pagina 35 di 41 limitandosi, invece, come sopra detto, a contestare l'effettivo riparto delle competenze.
Tale voce di credito, dunque, è nella sostanza provata e spetta a parte
_1
Come si è detto, si ricorre alla equità. Si è infatti in presenza di una perizia di parte e sì di un elemento di prova molto significativo (la circostanza che la cifra indicata dalla perizia di parte corrisponda alla percentuale che distingue le due posizioni delle parti); tuttavia, si tratta di un percorso di avvicinamento al risultato di prova che sconta la mancanza di una contabilità specifica, cui si perviene in via equitativa. Il che impone di ritenere provata una minor somma, di quella richiesta. Infatti, la differenza fra le due contabilità è intorno al dieci per cento, minore della somma richiesta.
Ricorrendo alla equità, si perviene alla somma di cui al punto 2 del dispositivo. Tale liquidazione viene effettuata alla attualità; dunque già inglobando la diminuzione (per quanto detto) e l'aumento per interessi.
La seconda voce di credito di cui viene richiesta la condanna attiene, invece, al c.d. compenso mandataria, corresponsione che nella prassi viene riconosciuta alla società che nell'ambito di un'ATI o di un RTI svolge il ruolo di mandataria mantenendo i rapporti, giuridici e amministrativi, con la committenza. Nel caso di specie, la scrittura privata all'art. IX
(derubricato “Competenze della MANDATARIA”) comma 5 prevede che «A titolo di rimborso forfettario dei costi e delle spese che la
MANDATARIA sosterrà per l'espletamento degli adempimento ad essa demandati di cui al presente articolo, le altre PARTI CONTRAENTI corrisponderanno alla MANDATARIA un importo pari al 1,00% […] del corrispettivo dei lavori di propria competenza, anche eventualmente
pagina 36 di 41 eseguiti in base a commesse supplementari […] e comunque su tutte le somme incassate a qualsiasi titolo nell'ambito dell'APPALTO».
Ne consegue chiaramente che la quantificazione del compenso era parametrato percentualmente al valore del corrispettivo dei lavori di competenza di Con l'aggiunta delle varianti in corso d'opera _1
intervenute in data 22.12.2017 (doc. 11 attore), il compenso attribuito alla società convenuta per le proprie lavorazioni ammonta a complessivi
Euro 2.063.729,24. Oltre alla documentazione amministrativa prodotta
(contratto d'appalto, offerta economica e atto aggiuntivo), ne è conferma anche la relazione peritale prodotta da parte attrice che, si ripete, non è stata oggetto di contestazione in giudizio, neppure tardiva.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. IX comma 5 della scrittura privata, è tenuta a corrispondere a la somma di Euro _1 _1
20.637,29 a titolo di rimborso forfettario delle competenze per il ruolo di mandataria. Anche in questo caso, provato il titolo del credito, parte debitrice non raggiunge la prova liberatoria ma si limita a contestare la sua debenza sull'assunto che l'atto costitutivo dell'ATI determinasse la gratuità del mandato. Tuttavia, sul punto occorre richiamare quanto sopra già affermato circa la corretta interpretazione del rapporto negoziale intercorrente tra le parti. Si ritiene, infatti, che la reale ed effettiva volontà delle parti fosse quella cristallizzata nella scrittura privata del 28.09.2015, che non può ritenersi superata dalla sola costituzione dell'
Questa seconda voce non ha, a differenza della prima, bisogno di alcuna determinazione equitativa;
è già liquida ed esigibile e ben determinata.
Non vi è, cioè, la necessità, come per la prima voce, di ricavarla in via pagina 37 di 41 equitativa sulla base di un coacervo di elementi (perizia; percentuale;
ecc.).
Dunque, essa produce interessi dalla domanda, essendo già liquida fin dalla domanda.
Come da punto 3 del dispositivo.
Infine, l'ultima voce di credito attiene alla somma dovuta a titolo di rimborso delle spese comuni e indivisibili che, ai sensi dell'art. XII della scrittura privata, devono essere ripartite pro quota tra le parti.
Recita testualmente, infatti, tale clausola che «Tutti i costi e le spese obiettivamente non divisibili da sostenersi nel comune interesse delle
PARTI CONTRAENTI, e che dovessero comunque sorgere durante
l'esecuzione dell'APPALTO, faranno carico alle stesse ed a ciascuna di esse in proporzione alla relativa quota di partecipazione dell'APPALTO come definita al precedente art. V».
A tal fine parte attrice in riassunzione produce numerose fatture attestanti i costi che, a vario titolo, ha sostenuto per lo svolgimento dell'appalto: smaltimento rifiuti;
costo dell'energia elettrica e del servizio idrico;
polizza assicurativa;
costo della fideiussione… (doc. 19 attore).
Per tutte queste spese viene provata la riferibilità all'appalto in oggetto;
salvo che per la fornitura di copisteria di Euro 3.081,32, per la quale invece non è provato il collegamento preciso con i lavori di conversione dell'impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti del
(doc. 19 all. 8 attore). Controparte_3
Per l'effetto, ne consegue che tale ultima voce di costo deve essere sottratta dalla somma totale di Euro 62.312,28 domandata;
sicché deriva la somma di Euro 59.230,96. Su tale ultima cifra, quindi, deve essere calcolato quanto imputabile a parte convenuta, vale a dire Euro
pagina 38 di 41 21.891,76 (valore pari alla quota di 36,96%). Anche in questo caso, tuttavia, la percentuale è determinata attraverso una serie di induzioni ed in via equitativa;
dunque, opportuna una liquidazione (non integrale) alla attualità.
Come da punto 4 del dispositivo.
Le condanne di cui ai punti 2, 3, 4 si sommano.
Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella liquidazione di cui al dispositivo;
vengono liquidate anche le spese della fase del regolamento di competenza come da ordinanza della Corte di cassazione del 10.12.2021.
Come da punti 6 e 7 del dispositivo.
Non vi è ragione di mutare la liquidazione delle spese del Tribunale di
Perugia. Come da punto 5 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
5586/2022; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE le domande attoree come in motivazione e nei limiti di cui alla motivazione.
2) CO parte convenuta al pagamento in _1
favore di parte attrice della somma di Euro 432.000,00 oltre IVA;
con interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
pagina 39 di 41 3) CO parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 20.637,29 oltre IVA;
con interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dal giorno 30 aprile 2020, data della domanda giudiziale in via riconvenzionale, fino al saldo.
4) CO parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 22.000,00 oltre IVA, con interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
5) CONFERMA la liquidazione delle spese, come effettuata dal
Tribunale di Perugia con ordinanza 4 novembre 2020, in relazione alla fase innanzi a tale Tribunale.
6) CO parte convenuta, alla rifusione, in _1
favore di parte attrice società delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in: a) Euro 30.000,00 per compenso avvocati;
b) spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
c) anticipazioni pari ad Euro
1.686,00 (contributo unificato).
Infine, IVA e Cassa come per legge.
7) CO altresì parte convenuta, alla _1
rifusione, in favore di parte attrice delle spese di lite del Parte_1
precedente giudizio avanti alla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, che si liquidano in: a) Euro 12.000,00 per compenso;
b) spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede.
Infine, IVA e Cassa come per legge.
8) SI PUBBLICHI.
pagina 40 di 41 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 17 aprile 2025
Il giudice Marco D'Orazi
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