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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 992/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ALDI SIMONE;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: autorizzazione all'accettazione dell'eredità altrui ai sensi dell'art. 524
c.c.
Conclusioni: all'udienza discussione del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente, in quanto, sebbene evocata ritualmente in giudizio, non risulta costituita.
Ciò posto, l'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare la sig.ra ad accettare l'eredità della sig.ra Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...]
(GR), Via Grandi, 1, deceduta a Roma il 31/03/2016, in nome e luogo della sig.ra
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], nella quota che alla predetta spetterà fino alla concorrenza del proprio credito”, allegando di essere creditrice della resistente, che questa aveva rinunciato all'accettazione dell'eredità della madre che tale rinuncia aveva pregiudicato le ragioni del proprio Persona_1
credito, con conseguente esigenza di procedere all'accettazione dell'eredità in luogo della resistente.
Secondo l'art. 524 comma c.c., “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
I presupposti per l'esperimento del suddetto rimedio, che è funzionale alla tutela delle ragioni dei creditori del delato che, per effetto della rinuncia dello stesso, subiscono la perdita di un possibile attivo su cui soddisfare le proprie ragioni, sono: la qualità di creditore del delato dell'attore; la rinuncia all'eredità ad opera del debitore delato;
il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore dalla rinuncia all'eredità del delato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio in esame è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. “actio interrogatoria” ai sensi dell'art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato, a condizione, in quest'ultima ipotesi, che non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 33479/2021; Cass. Civ. n.
25347/2023).
Inoltre, quanto al pregiudizio che la rinuncia deve comportare, la giurisprudenza ha chiarito che “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Civ. n. 5994/2020; Cass. Civ. n.
8519/2016; Cass. Civ. n. 2374/1974).
Infine, va osservato che “L'azione esercitata dal creditore dell'erede ai sensi dell'art.
524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante, ha una funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario. La legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunziante, il cui decesso non pregiudica di per sé l'esercizio dell'azione, che può essere promossa nei confronti del di lui erede” (Cass. Civ. n. 17866/2003), senza che ricorra litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, i quali possono solo spiegare un intervento in causa adesivo dipendente per sostenere le ragioni del debitore rinunciante, sicché, con l'emissione della sentenza il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore (cfr. Cass. Civ.
n. 310/1982; Cass. Civ. n. 3584/1995; Cass: Civ. n. 17866/2003).
Ciò posto, l'odierna ricorrente risulta creditrice dell'importo di 53.615,44 euro, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio nei confronti della resistente, in ragione del decreto ingiuntivo n. 76/2015 emesso da questo
Tribunale il 03.02.2015 (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
In base al suddetto decreto ingiuntivo, la ricorrente ha notificato alla resistente l'atto di precetto del 21.07.2016 (cfr. all. 2 fasc. ricorrente) e, successivamente, ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 228/2014 RGEI, avente come debitrici e (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). CP_1 Persona_1
Risulta che il 31.03.2016 è morta (cfr. all. 8 fasc. Persona_1
ricorrente).
La defunta risulta essere la madre di come da estratto dell'atto di CP_1
nascita depositato da parte ricorrente, sicché la resistente può ritenersi delata all'eredità della defunta (cfr. all. 1 memoria integrativa di parte ricorrente).
Risulta che in data 23.11.2018 un'altra creditrice della resistente ha formulato dinanzi a questo Tribunale istanza ai sensi dell'art. 481 c.c. nei confronti della resistente e di e (cfr. all. 7 fasc. ricorrente). Persona_2 Persona_3
All'esito della fissazione del termine per accettare l'eredità di Per_1
ad opera del Tribunale, il relativo provvedimento risulta notificato ai
[...]
suddetti soggetti, ma non risulta esservi stata accettazione dell'eredità (cfr. all.
8 fasc. ricorrente), sicché la resistente può ritenersi decaduta dal potere di accettare l'eredità della madre.
La decadenza in cui è incorsa la resistente appare di pregiudizio alle ragioni della creditrice, odierna ricorrente.
Invero, nell'esecuzione n. 228/2014 RGEI, l'odierna ricorrente ha precisato, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, il proprio credito nell'importo di 68.999,27 euro (cfr. all. 4 fasc. ricorrente). Nel piano di distribuzione realizzato dal delegato alla vendita, si dà atto che la quota del denaro ricavato dalla vendita appartenente alla defunta Per_1
è pari a 6/9 del totale e quello appartenente a solo a 1/9
[...] CP_1
(cfr. all. 5 fasc. ricorrente e all. 2 memoria integrativa).
All'odierna ricorrente viene riconosciuto un credito pari a 64.843,01 euro, da soddisfare con il ricavato imputabile alla resistente pari a 15.057,78 euro, a fronte di un ricavato imputabile a pari a 90.346,63 euro, Persona_1
con assegnazione alla ricorrente dell'importo di 6.995,98 euro.
Alla defunta resta in assegnazione, all'esito della Persona_1
soddisfazione dei suoi creditori, l'importo di 38.491,49 euro.
Appare evidente che, accettando l'eredità della madre defunta, l'odierna resistente sarebbe divenuta proprietaria di tutto o, eventualmente con altri coeredi, di un parte della somma assegnata a e tale Parte_2
importo avrebbe potuto essere utilizzato per soddisfare le pretese dei creditori della resistente, tra cui l'odierna ricorrente, che potrebbe ottenere ulteriori importi per recuperare, almeno in parte, il credito residuo di 64.843,01 euro.
Dunque, è accertato che la perdita del diritto di accettazione dell'eredità della in capo alla resistente ha provocato un danno concreto ed Persona_1
effettivo al credito dell'odierna ricorrente.
Alla luce delle considerazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente, che va dunque autorizzata ad accettare, in nome e per conto della resistente, l'eredità di Persona_1
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo dei compensi della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e decisionale, essendo stata depositata una sola nota conclusiva, senza necessità di formulare repliche alle posizioni della resistente, sicché non è possibile accogliere integralmente gli importi richiesti dal difensore e meramente basati sui valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, e del valore della controversia da desumere dal valore dichiarato in ricorso.
Non possono rifondersi le spese della fase cautelare, posto che il ricorso proposto dalla ricorrente è stato respinto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 992/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) autorizza la ricorrente ad accettare, in luogo e per conto di Parte_1
l'eredità di devoluta alla resistente, al solo CP_1 Persona_1
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano nella somma di 297,34 euro, a titolo di esborsi e nella somma di 3.387,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti;
3) dichiara irripetibili le spese processuali del procedimento cautelare proposto in corso di causa.
Grosseto, 06.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 992/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ALDI SIMONE;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: autorizzazione all'accettazione dell'eredità altrui ai sensi dell'art. 524
c.c.
Conclusioni: all'udienza discussione del 04.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente, in quanto, sebbene evocata ritualmente in giudizio, non risulta costituita.
Ciò posto, l'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito autorizzare la sig.ra ad accettare l'eredità della sig.ra Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...]
(GR), Via Grandi, 1, deceduta a Roma il 31/03/2016, in nome e luogo della sig.ra
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], nella quota che alla predetta spetterà fino alla concorrenza del proprio credito”, allegando di essere creditrice della resistente, che questa aveva rinunciato all'accettazione dell'eredità della madre che tale rinuncia aveva pregiudicato le ragioni del proprio Persona_1
credito, con conseguente esigenza di procedere all'accettazione dell'eredità in luogo della resistente.
Secondo l'art. 524 comma c.c., “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
I presupposti per l'esperimento del suddetto rimedio, che è funzionale alla tutela delle ragioni dei creditori del delato che, per effetto della rinuncia dello stesso, subiscono la perdita di un possibile attivo su cui soddisfare le proprie ragioni, sono: la qualità di creditore del delato dell'attore; la rinuncia all'eredità ad opera del debitore delato;
il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore dalla rinuncia all'eredità del delato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio in esame è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. “actio interrogatoria” ai sensi dell'art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato, a condizione, in quest'ultima ipotesi, che non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 33479/2021; Cass. Civ. n.
25347/2023).
Inoltre, quanto al pregiudizio che la rinuncia deve comportare, la giurisprudenza ha chiarito che “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Civ. n. 5994/2020; Cass. Civ. n.
8519/2016; Cass. Civ. n. 2374/1974).
Infine, va osservato che “L'azione esercitata dal creditore dell'erede ai sensi dell'art.
524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante, ha una funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario. La legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunziante, il cui decesso non pregiudica di per sé l'esercizio dell'azione, che può essere promossa nei confronti del di lui erede” (Cass. Civ. n. 17866/2003), senza che ricorra litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, i quali possono solo spiegare un intervento in causa adesivo dipendente per sostenere le ragioni del debitore rinunciante, sicché, con l'emissione della sentenza il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore (cfr. Cass. Civ.
n. 310/1982; Cass. Civ. n. 3584/1995; Cass: Civ. n. 17866/2003).
Ciò posto, l'odierna ricorrente risulta creditrice dell'importo di 53.615,44 euro, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio nei confronti della resistente, in ragione del decreto ingiuntivo n. 76/2015 emesso da questo
Tribunale il 03.02.2015 (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
In base al suddetto decreto ingiuntivo, la ricorrente ha notificato alla resistente l'atto di precetto del 21.07.2016 (cfr. all. 2 fasc. ricorrente) e, successivamente, ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 228/2014 RGEI, avente come debitrici e (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). CP_1 Persona_1
Risulta che il 31.03.2016 è morta (cfr. all. 8 fasc. Persona_1
ricorrente).
La defunta risulta essere la madre di come da estratto dell'atto di CP_1
nascita depositato da parte ricorrente, sicché la resistente può ritenersi delata all'eredità della defunta (cfr. all. 1 memoria integrativa di parte ricorrente).
Risulta che in data 23.11.2018 un'altra creditrice della resistente ha formulato dinanzi a questo Tribunale istanza ai sensi dell'art. 481 c.c. nei confronti della resistente e di e (cfr. all. 7 fasc. ricorrente). Persona_2 Persona_3
All'esito della fissazione del termine per accettare l'eredità di Per_1
ad opera del Tribunale, il relativo provvedimento risulta notificato ai
[...]
suddetti soggetti, ma non risulta esservi stata accettazione dell'eredità (cfr. all.
8 fasc. ricorrente), sicché la resistente può ritenersi decaduta dal potere di accettare l'eredità della madre.
La decadenza in cui è incorsa la resistente appare di pregiudizio alle ragioni della creditrice, odierna ricorrente.
Invero, nell'esecuzione n. 228/2014 RGEI, l'odierna ricorrente ha precisato, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, il proprio credito nell'importo di 68.999,27 euro (cfr. all. 4 fasc. ricorrente). Nel piano di distribuzione realizzato dal delegato alla vendita, si dà atto che la quota del denaro ricavato dalla vendita appartenente alla defunta Per_1
è pari a 6/9 del totale e quello appartenente a solo a 1/9
[...] CP_1
(cfr. all. 5 fasc. ricorrente e all. 2 memoria integrativa).
All'odierna ricorrente viene riconosciuto un credito pari a 64.843,01 euro, da soddisfare con il ricavato imputabile alla resistente pari a 15.057,78 euro, a fronte di un ricavato imputabile a pari a 90.346,63 euro, Persona_1
con assegnazione alla ricorrente dell'importo di 6.995,98 euro.
Alla defunta resta in assegnazione, all'esito della Persona_1
soddisfazione dei suoi creditori, l'importo di 38.491,49 euro.
Appare evidente che, accettando l'eredità della madre defunta, l'odierna resistente sarebbe divenuta proprietaria di tutto o, eventualmente con altri coeredi, di un parte della somma assegnata a e tale Parte_2
importo avrebbe potuto essere utilizzato per soddisfare le pretese dei creditori della resistente, tra cui l'odierna ricorrente, che potrebbe ottenere ulteriori importi per recuperare, almeno in parte, il credito residuo di 64.843,01 euro.
Dunque, è accertato che la perdita del diritto di accettazione dell'eredità della in capo alla resistente ha provocato un danno concreto ed Persona_1
effettivo al credito dell'odierna ricorrente.
Alla luce delle considerazioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente, che va dunque autorizzata ad accettare, in nome e per conto della resistente, l'eredità di Persona_1
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo dei compensi della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e decisionale, essendo stata depositata una sola nota conclusiva, senza necessità di formulare repliche alle posizioni della resistente, sicché non è possibile accogliere integralmente gli importi richiesti dal difensore e meramente basati sui valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, e del valore della controversia da desumere dal valore dichiarato in ricorso.
Non possono rifondersi le spese della fase cautelare, posto che il ricorso proposto dalla ricorrente è stato respinto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 992/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) autorizza la ricorrente ad accettare, in luogo e per conto di Parte_1
l'eredità di devoluta alla resistente, al solo CP_1 Persona_1
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano nella somma di 297,34 euro, a titolo di esborsi e nella somma di 3.387,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti;
3) dichiara irripetibili le spese processuali del procedimento cautelare proposto in corso di causa.
Grosseto, 06.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia