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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Sara ANTONELLI Giudice rel./est.
Dott. Rosario VACIRCA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 487/2024 R.G., promossa da:
, (C.F.: ), nata ad [...], l'[...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] B, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea ZUCCALA' (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._3
Strada Vicinale Risicallà snc, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa CIMINO (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. con ordinanza del 21.01.2025,
a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di recepire le condizioni di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico il 15.10.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 maggio 2024, , premesso che dalla Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. è nata una figlia (nata a [...] il CP_1 Persona_1
06.11.2015) e dato atto dell'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
La ricorrente, nello specifico, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa e l'obbligo di corresponsione da parte del resistente di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili, del
50% delle spese straordinarie, del 50% dell'assegno unico, nonché del 50% del canone di locazione relativo all'immobile in cui risiede la figlia minore.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non opponendosi all'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 200,00, opponendosi alla richiesta di pagamento del canone di locazione, nonché alla devoluzione dell'assegno unico alla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi il 16.10.2024, la parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali della figlia minore (nata ad [...] il [...]) come disciplinati nel preverbale Persona_1 depositato dalla ricorrente in data 15/10/2024
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 5.11.2024, il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti sulla base del contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convive, al diritto di visita, all'attribuzione alla ricorrente del diritto di riscuotere interamente l'assegno unico, all'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile determinato nella misura di 250,00 a far data dal giorno della domanda, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione e avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, si riportano le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti:
“DIRITTO DI VISITA Per_ 1. affidamento della piccola in modo condiviso ai due genitori, stabilendone la dimora presso la residenza della madre;
2
2. Il sig. avrà ampio diritto di visita e facoltà di stare con la figlia, quando e come vorrà, CP_1 previi i necessari accordi con la sig.ra , nel rispetto comunque della libertà di scelta e Pt_1 personalità della figlia stessa e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e/o lavorative della madre;
Il padre potrà vedere, comunque, la figlia per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:00 e a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
il padre a trascorrerà, previo accordo con la madre, alternativamente, con la figlia le principali festività nazionali e religiose, oltre alle festività dei compleanni della figlia, nonché le ricorrenze Per_ rispettive di compleanni ed onomastici dei genitori, e comunque, tutte le volte in cui la stessa lo vorrà; in particolare, alternativamente con il padre e con la madre, ad anni alterni, i periodi delle feste natalizie (23 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio), delle feste pasquali (dal mercoledì santo al lunedì di Pasqua); durante le vacanze estive, il padre, alla pari della madre, potrà tenere con sé la figlia, per un periodo di tre settimane consecutive, da trascorrere in località di libera scelta da parte di entrambi i genitori, che verranno previamente concordati tra i medesimi entro il 10 maggio di ogni anno;
Inoltre, i genitori dichiarano espressamente che i periodi sopra indicati non sono da considerare tassativi e la figlia potrà stare con il padre, previo accordo con la madre, anche in periodi diversi secondo il loro volere e desiderio;
la madre, in quanto collocataria prevalente, favorirà per quanto è possibile l'intrattenimento di rapporti significativi della minore con la famiglia di appartenenza del padre.
PROFILI PATRIMONIALI
3. Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia una somma mensile di € CP_1
250,00, aggiornabile annualmente con l'ISTAT, oltre il 50 % dell'assegno unico di sua spettanza, dallo stesso richiesto entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò fin quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
4. Le spese mediche, scolastiche e straordinarie in genere, saranno a carico del padre e della madre ciascuno al 50%, espressamente concordate.
5. Entrambi i coniugi si impegnano comunque a far fronte, in parti uguali, ad eventuali future esigenze economiche della figlia, previa comunicazione ed accordo tra le parti.
6. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative alla figlia.
3
7. La sig.ra avrà la facoltà -ove ritenuto opportuno e necessario, di trasferire altrove la Pt_1
Per_ propria residenza e quella della figlia purché ciò non limite il diritto di visita del padre.
8. Autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto per l'estero ai fini di turismo e/o cura anche Per_ per la figlia indicando quali accompagnatori i due genitori anche disgiuntamente tra loro.
9. Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti, le quali si obbligano, come per legge,
a retribuire i rispettivi difensori.
10. I procuratori delle parti sottoscrivono la presente ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale.”
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore delle parti,
[...]
, e ravvisato che le clausole appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico il 15.10.2024, le cui condizioni sono state confermate dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio dell'11.12.2024.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accordo raggiunto e ha espresso parere favorevole in data
23.01.2025.
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto le condizioni di cui al predetto accordo regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Avendo le parti trovato un accordo nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni inerenti alla prole es ai rapporti economici di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti e depositato nel fascicolo telematico il 15.10.2024 e provvede in conformità alle predette condizioni riportate nella motivazione e da intendersi qui trascritte;
2) Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno, 29.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Sara ANTONELLI Giudice rel./est.
Dott. Rosario VACIRCA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 487/2024 R.G., promossa da:
, (C.F.: ), nata ad [...], l'[...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] B, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea ZUCCALA' (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._3
Strada Vicinale Risicallà snc, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa CIMINO (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. con ordinanza del 21.01.2025,
a seguito del deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di recepire le condizioni di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico il 15.10.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 maggio 2024, , premesso che dalla Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. è nata una figlia (nata a [...] il CP_1 Persona_1
06.11.2015) e dato atto dell'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
La ricorrente, nello specifico, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa e l'obbligo di corresponsione da parte del resistente di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili, del
50% delle spese straordinarie, del 50% dell'assegno unico, nonché del 50% del canone di locazione relativo all'immobile in cui risiede la figlia minore.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non opponendosi all'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 200,00, opponendosi alla richiesta di pagamento del canone di locazione, nonché alla devoluzione dell'assegno unico alla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi il 16.10.2024, la parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali della figlia minore (nata ad [...] il [...]) come disciplinati nel preverbale Persona_1 depositato dalla ricorrente in data 15/10/2024
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 5.11.2024, il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti sulla base del contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convive, al diritto di visita, all'attribuzione alla ricorrente del diritto di riscuotere interamente l'assegno unico, all'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile determinato nella misura di 250,00 a far data dal giorno della domanda, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione e avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, si riportano le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti:
“DIRITTO DI VISITA Per_ 1. affidamento della piccola in modo condiviso ai due genitori, stabilendone la dimora presso la residenza della madre;
2
2. Il sig. avrà ampio diritto di visita e facoltà di stare con la figlia, quando e come vorrà, CP_1 previi i necessari accordi con la sig.ra , nel rispetto comunque della libertà di scelta e Pt_1 personalità della figlia stessa e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e/o lavorative della madre;
Il padre potrà vedere, comunque, la figlia per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:00 e a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
il padre a trascorrerà, previo accordo con la madre, alternativamente, con la figlia le principali festività nazionali e religiose, oltre alle festività dei compleanni della figlia, nonché le ricorrenze Per_ rispettive di compleanni ed onomastici dei genitori, e comunque, tutte le volte in cui la stessa lo vorrà; in particolare, alternativamente con il padre e con la madre, ad anni alterni, i periodi delle feste natalizie (23 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio), delle feste pasquali (dal mercoledì santo al lunedì di Pasqua); durante le vacanze estive, il padre, alla pari della madre, potrà tenere con sé la figlia, per un periodo di tre settimane consecutive, da trascorrere in località di libera scelta da parte di entrambi i genitori, che verranno previamente concordati tra i medesimi entro il 10 maggio di ogni anno;
Inoltre, i genitori dichiarano espressamente che i periodi sopra indicati non sono da considerare tassativi e la figlia potrà stare con il padre, previo accordo con la madre, anche in periodi diversi secondo il loro volere e desiderio;
la madre, in quanto collocataria prevalente, favorirà per quanto è possibile l'intrattenimento di rapporti significativi della minore con la famiglia di appartenenza del padre.
PROFILI PATRIMONIALI
3. Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia una somma mensile di € CP_1
250,00, aggiornabile annualmente con l'ISTAT, oltre il 50 % dell'assegno unico di sua spettanza, dallo stesso richiesto entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò fin quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente.
4. Le spese mediche, scolastiche e straordinarie in genere, saranno a carico del padre e della madre ciascuno al 50%, espressamente concordate.
5. Entrambi i coniugi si impegnano comunque a far fronte, in parti uguali, ad eventuali future esigenze economiche della figlia, previa comunicazione ed accordo tra le parti.
6. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative alla figlia.
3
7. La sig.ra avrà la facoltà -ove ritenuto opportuno e necessario, di trasferire altrove la Pt_1
Per_ propria residenza e quella della figlia purché ciò non limite il diritto di visita del padre.
8. Autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto per l'estero ai fini di turismo e/o cura anche Per_ per la figlia indicando quali accompagnatori i due genitori anche disgiuntamente tra loro.
9. Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti, le quali si obbligano, come per legge,
a retribuire i rispettivi difensori.
10. I procuratori delle parti sottoscrivono la presente ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale.”
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore delle parti,
[...]
, e ravvisato che le clausole appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico il 15.10.2024, le cui condizioni sono state confermate dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio dell'11.12.2024.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accordo raggiunto e ha espresso parere favorevole in data
23.01.2025.
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto le condizioni di cui al predetto accordo regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Avendo le parti trovato un accordo nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni inerenti alla prole es ai rapporti economici di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti e depositato nel fascicolo telematico il 15.10.2024 e provvede in conformità alle predette condizioni riportate nella motivazione e da intendersi qui trascritte;
2) Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno, 29.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
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