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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2430 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Cammarota,
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Petrone, n. 77/A, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del Direttore Generale, con sede in Salerno,
[...] P.IVA_1
alla Via S. Leonardo, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Annarita Colantuono, elettivamente domiciliata, in Salerno, alla Via S.
Leonardo, presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell'Ente;
PEC: Email_2
Resistente
1
OGGETTO: Pubblico impiego (Indennità per lavoro festivo infrasettimanale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 2.5.2024, agiva nei confronti Parte_1
dell' , dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere la corresponsione dell'importo di
€ 4.905,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per il lavoro straordinario festivo svolto nel periodo 2016/2022.
In punto di fatto rappresentava:
- di essere dipendente a tempo indeterminato dell' Controparte_1
dal 16.1.2009, con qualifica di collaboratore
[...]
professionale sanitario infermiere, livello D1;
- di aver svolto la propria attività professionale in giorni festivi infrasettimanali, senza godere né del riposo compensativo né del compenso per il lavoro straordinario espletato e, in particolare:
-- nell'anno 2016: lunedì 15 agosto, dalle ore 14.00 alle ore 21.00; giovedì 8 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 21.00; mercoledì 21 settembre, dalle 21.00 alle ore 00.00;
-- nell'anno 2017: venerdì 6 gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; martedì 25 aprile, dalle ore 21.00 alle ore 00.00; lunedì 1° maggio, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; venerdì 2 giugno,
dalle ore 07.00 alle ore 14.10; mercoledì 1° novembre, dalle ore 21.00 alle ore 00.00; lunedì
25 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 21.10; martedì 26 dicembre, dalle ore 21.00 alle ore
00.00; giovedì 21 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 21.10;
-- nell'anno 2018: lunedì 1° gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; sabato 6 gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; lunedì 2 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 14.10; mercoledì 25 aprile,
dalle ore 00.00 alle ore 7.10; mercoledì 15 agosto, dalle ore 14.00 alle ore 21.10; giovedì
2 1° novembre, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; sabato 8 dicembre, dalle ore 21.00 alle ore
00.00; mercoledì 26 dicembre, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; venerdì 21 settembre, dalle ore
21.00 alle ore 00.00;
-- nell'anno 2019: lunedì 22 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 21.10; mercoledì 1° maggio, dalle ore 7.00 alle ore 14.10; mercoledì 25 dicembre, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; sabato 21
settembre, dalle ore 00.00 alle ore 7.10;
-- nell'anno 2020: mercoledì 1° gennaio, dalle ore 7.00 alle ore 14.10; lunedì 6 gennaio,
dalle ore 7.00 alle ore 14.10; lunedì 13 aprile, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; sabato 25 aprile,
dalle ore 7.00 alle ore 14.10; venerdì 1° maggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.10; martedì 2
giugno, dalle ore 00.00 alle ore 7.10; martedì 8 dicembre, dalle ore 7.00 alle ore 14.10;
venerdì 25 dicembre, dalle ore 20.00 alle ore 00.00, sabato 26 dicembre, dalle ore 00.00
alle ore 7.10; lunedì 21 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 00.00;
-- nell'anno 2021: mercoledì 6 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 20.10; lunedì 5 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 20.10; sabato 1° Maggio, dalle ore 20.00 alle ore 00.00; martedì 21
settembre, dalle ore 20.00 alle ore 00.00; lunedì 1° novembre, dalle ore 00.00 alle ore 7.10;
mercoledì 8 dicembre, dalle ore 7.00 alle ore 14.10; sabato 25 dicembre, dalle ore 20.00
alle ore 00.00;
-- nell'anno 2022: lunedì 18 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 14.10; lunedì 15 agosto, dalle ore
20.00 alle ore 00.00; martedì 1° novembre, dalle ore 7.00 alle ore 14.10; giovedì 8 dicembre,
dalle ore 00.00 alle ore 7.10;
- di non aver goduto del riposo nei giorni festivi infrasettimanali, né del compenso previsto per l'attività svolta in quelle giornate, in virtù di quanto stabilito dall'art. 44 del C.C.N.L. del
1° settembre 1995 e dall'art. 9 dell'accordo integrativo del 7.4.1999;
- di aver maturato, quindi, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, il diritto ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo, pari ad € 4.905,12,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<< - accertare che il ricorrente, nel periodo dal 15.8.2016 al 8.12.22, ha prestato lavoro in
giorni festivi infrasettimanali siccome specificati al capo 2) del ricorso, per un totale
complessivo di n. 46 giornate;
-dichiarare, per le causali di cui in ricorso e per la normativa invocata, il diritto del ricorrente
a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per
il lavoro straordinario festivo;
-condannare, per l'effetto, l'ente convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della
somma di € 4.905,12, come da conteggi allegati al presente ricorso per i suddetti titoli,
ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla
data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, attribuite al
procuratore antistatario.>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
, con memoria difensiva depositata il 21.11.2024, Controparte_1
con la quale chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente con la retribuzione del mese di novembre 2024.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 7.1.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere,
con condanna, però, della resistente al pagamento delle spese del giudizio.
Nulla depositava, invece, la parte resistente.
4 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto attraverso il ruolo stipendiale del mese di novembre 2024 e, quindi, di aver soddisfatto la pretesa dell'attore, sia pur successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
5 A fronte di tale richiesta il ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, aderendo alla richiesta della resistente,
ma limitandosi ad insistere per l'affermazione della soccombenza virtuale.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare il giudizio e in capo alla resistete a contestare la domanda, deve ritenersi venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla resistente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da
[...]
. Pt_1
La spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell'
[...]
nella misura determinata in dispositivo Controparte_1
ai sensi del D.M. n. 55/2014, mod. dal D.M. n. 147/2022.
E, infatti, la stessa parte convenuta, nel dare atto di aver corrisposto al ricorrente gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva, del resto basata su un principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sicché il susseguente adempimento, operato dopo l'introduzione del giudizio non vale ad esentarla dalla refusione delle spese sostenute dal ricorrente per l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2430 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti dell' , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
6 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da
[...]
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Pt_1
2) condanna l al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
1.030,00 per compensi ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi,
IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 13.1.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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