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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 607 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1°/07/2025 e vertente TRA P.I. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, corso Cornelio Tacito, n. 8, presso lo studio degli avvocati Francesco Ciaccolini e Daniele Leporoni che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTRICE e P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, via Ercole Barbarasa, n. 23, presso lo studio dell'avv.to Andrea Colacci e rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Cesarini del Foro di Perugia, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°/07/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 27/02/2023, la società attrice conveniva in giudizio (d'ora in avanti , Controparte_1 CP_2 chiedendo, previo accertamento dell'illegittimo addebito delle somme sul conto corrente n. 4551 in conseguenza dell'anatocismo, dell'usura, della c.m.s. e, in termini generali, di somme sine titulo e ricalcolo del saldo mediante l'esclusione delle somme non dovute, dichiararsi l'obbligo di restituzione in capo all'istituto di credito dell'importo pari ad euro 433.788,99 e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al pagamento di tale somma o di quella pagina 1 di 15 diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi sulle somme indebitamente percepite, nei limiti del valore dichiarato della causa e con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle domande avanzate, detta ricorrente ha dedotto:
-di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 4551 con a far data CP_2 dal 18/10/1985 sino all'anno 2018, momento in cui l'istituto aveva unilateralmente chiuso lo stesso;
-che successivamente aveva esaminato le movimentazioni intervenute su tale conto, sulla base della documentazione disponibile, ravvisando illegittimità nella condotta della banca;
-che, in particolare, il consulente di parte incaricato nella fase stragiudiziale aveva provveduto ad epurare le poste non dovute, riscontrando un saldo a credito in favore del cliente pari ad euro 433.788,88 (di cui euro 205.628.11 a titolo di interessi ricalcolati, euro 17.012,25 a titolo di c.m.s., euro 18.281,05 a titolo di oneri, ed euro 192.867,48 a titolo di interessi relativi ad altri rapporti con riferimento ai quali non vi era prova del titolo contrattuale);
-che la società aveva diritto alla restituzione di tali importi a titolo di ripetizione dell'indebito e, dunque, tenuto conto del saldo portato dal conto corrente (saldo negativo per euro 40.694,35), il saldo effettivo era pari ad euro 393.094,53. In particolare, la società attrice lamentava in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta: a) capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittima sia in riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR sia nel periodo successivo, stante l'assenza di una pattuizione scritta, nonché avuto riguardo alle previsioni di cui alla Legge di Stabilità del 2014 e, segnatamente, all'art. 120 TUB, il quale aveva decretato l'illegittimità del fenomeno anatocistico a far data dal 1°/01/2014; b) superamento del tasso soglia in materia di usura in 6 trimestri, oggettiva e soggettiva, tenuto conto dei costi complessivamente sostenuti dal correntista, anche con riferimento alla c.m.s., all'anatocismo, alle valute e alle spese;
c) non debenza della c.m.s. e delle spese non pattuite, anche con riferimento a quelle relative ad ulteriori rapporti, non documentati. Il giudice designato, con ordinanza del 7/03/2023, fissava udienza per la comparizione delle parti al 20/06/2023, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9/06/2023, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione CP_2 decennale dell'azione in relazione al decennio precedente la notifica del ricorso in data 9/05/2023, e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in ragione dell'insussistenza di pagamenti indebiti del correntista in favore della banca;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di condanna svolta, in mancanza di prova della invalidità e illegittimità delle pattuizioni contrattuali di cui al conto corrente, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che l'unico atto interruttivo della prescrizione che veniva in rilievo nel caso di specie era la notifica dell'atto introduttivo in data 9/05/2023, richiamando la distinzione tra pagina 2 di 15 rimesse solutorie e ripristinatorie e l'onere gravante sulla banca di allegare la natura solutoria della rimessa, nonché quello gravante sul correntista di provare l'esistenza di affidamenti -esclusivamente mediante il documento costitutivo- al fine di ritenere integrata la natura ripristinatoria della rimessa, dovendosi in difetto ritenere solutori e, quindi, prescritti tutti i versamenti intervenuti, come nel caso di specie;
-inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto il conto era stato chiuso in passivo in data 12/02/2019 con saldo negativo di euro 49.365,42 e la banca non aveva mai fatto valere il credito, ragion per cui nessun pagamento indebito era stato effettuato dal correntista, non assumendo rilievo il debito assunto come illegale;
-che la censura relativa all'anatocismo era infondata poiché, quanto al periodo ante delibera CICR 9/02/2000, gli interessi dovevano essere calcolati sulla base di quanto avvenuto per gli interessi attivi, mentre, per il periodo successivo ossia a decorrere dal 1°/07/2000, la banca si era adeguata alla delibera introducendo l'identica periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori mediante la pubblicazione in GU dell'avviso generale ai clienti, non potendosi ritenere sussistente un peggioramento in relazione a tale condizione in via automatica e avendo avuto nel caso concreto tale modifica un effetto migliorativo;
infine, il divieto di anatocismo introdotto successivamente al 1/01/2014 non poteva ritenersi applicabile in quanto l'art. 120 TUB non costituisce norma immediatamente precettiva, come da orientamento della giurisprudenza di merito che richiamava, anche in riferimento alla modifica del 2016, e conseguente applicazione del regime introdotto dalla delibera CICR del 9/02/2000;
-che la cms era stata legittimamente applicata, come da giurisprudenza che richiamava, e la contestazione di parte attrice era sul punto generica e non provata;
-che l'eccezione relativa alla usurarietà dei tassi di interesse era infondata in quanto il consulente di parte era incorso in errori metodologici gravi e non aderenti alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, che ne avevano compromesso l'attendibilità dei risultati, anche in punto di annullamento degli interessi nei trimestri in cui aveva riscontrato il superamento, dovendosi avere riguardo esclusivamente al momento della pattuizione, mentre il contratto era stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 108/96;
-che la contestazione in merito all'addebito di competenze non giustificate non appariva condivisibile in ragione della genericità delle contestazioni e dell'assenza di idonea prova, avuto particolare riguardo all'addebito della somma di euro 192.867,48, stante la mancata produzione del titolo contrattuale e degli estratti conto e la mancata contestazione degli estratti conto;
-che, parimenti, generica era la contestazione in punto di spese, correttamente pattuite contrariamente alle deduzioni difensive di controparte. All'udienza del 20/06/2023, il giudice disponeva il mutamento del rito e fissava udienza al 7/11/2023 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., udienza successivamente rinviata al 28/11/2023. All'udienza del 28/11/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28/02/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle richieste istruttorie, come formulate.
pagina 3 di 15 Con ordinanza riservata del 28/03/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 23/04/2024. Conferito l'incarico al CTU a detta udienza, il giudice rinviava per esame elaborato alla data del 23/10/2024. Concesse le proroghe richieste dal CTU, il procedimento veniva rinviato al 27/11/2024 e al 18/12/2024 e, all'esito, assunto in riserva sulle richieste di chiarimenti delle parti. Con ordinanza riservata del 17/01/2025, il giudice chiedeva chiarimenti scritti all'ausiliario nominato e fissava udienza per esame dell'elaborato integrativo al 25/03/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Quindi, con ordinanza riservata del 12/04/2025, fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 1°/07/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.SULLE QUESTIONI DI RITO. La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti o, comunque, l'integrazione della CTU, chiesta dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, in virtù delle considerazioni che seguono. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Appare opportuno precisare sul punto che nel caso in esame la CTU è stata legittimamente disposta. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. Premesso che parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo le asserite illegittimità poste in essere nel corso del rapporto dalla banca in relazione ai rapporti indicati nell'atto introduttivo, chiedendo, previa declaratoria di tali illegittimità, l'accertamento di quanto indebitamente corrisposto, preme rimarcare che risulta allegata sin dall'atto introduttivo la perizia di parte (v. doc. 4, perizia di parte allegata ricorso).
pagina 4 di 15 Si osserva che detta perizia, pur notoriamente priva di autonomo valore probatorio, integra la allegazione difensiva di cui il giudice ben può tenere conto nei limiti, appunto, delle difese e della allegazione (Cass., n. 1614/2022). Dunque, nel caso di specie si evidenzia che la CTU contabile era necessaria all'istruzione del procedimento, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti sulla rilevanza nella fattispecie concreta delle illegittimità invocate, essendo, peraltro, state prospettate questioni relative alla nullità (come ad esempio avvenuto con riferimento alla violazione della forma scritta nella pattuizione degli interessi, alla c.m.s. e all'usura), notoriamente rilevabili d'ufficio (Cass., n. 350/2013). Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti versati in atti, va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili, da un lato, di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e, dall'altro lato, di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Con riferimento alla questione relativa alla mancata produzione integrale degli estratti conto, vanno svolte le considerazioni che seguono. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti (Cass., n. 35979/2022).
pagina 5 di 15 In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023; Cass., n. 16837/2022, in motivazione). Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui lo stesso ha applicato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e, per altro verso, ha effettuato l'analisi contabile sulla base degli estratti conto prodotti (cfr., Cass., n. 33321/2018, in motivazione, che afferma che, quando ad agire in giudizio è il cliente per la ripetizione d'indebito, spetta al medesimo provare il titolo dell'indebito, tra l'altro, mediante la produzione degli estratti conto, ragion per cui, ove detto onere non sia adempiuto, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile), nonché, ove ha riscontrato una carenza documentale nei periodi intermedi, ha effettuato il ricalcolo esclusivamente sulla base degli estratti disponibili (v. pag. 6 dell'elaborato in cui l'ausiliario del giudice, per un verso, dà atto della produzione degli “estratti conto corrente n. 4551 dal 1° trimestre 1986 fino al 4° trimestre 2017, ad eccezione del mese di febbraio 1991, parte dei movimenti di agosto 2000” e, per altro verso, a fronte della mancanza di estratti intermedi ha operato “i conteggi soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, così come disposto dal giudice”). Il criterio utilizzato, appare, in particolare, conforme al più recente orientamento della Suprema Corte che ha affermato in motivazione che, in caso di mancanza di estratti conto intermedi, il giudice ben può utilizzare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello relativo agli estratti conto mancanti, depurandolo dalle somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello non documentato (Cass., n. 6474/2023, in motivazione). Sul punto, si precisa che il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass., n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018). Sempre in rito, giova evidenziare che la mediazione è stata ritualmente esperita nel corso del procedimento, come risulta pacifico tra le parti (v. verbale di udienza del 28/11/2023, nel quale i difensori danno anno dell'esperimento della mediazione con esito negativo). Infine, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto, chiuso il conto, la banca non ha azionato il saldo negativo del conto corrente per euro 49.365,42, si osserva quanto segue. Pacifica tra le parti la chiusura del conto, che notoriamente costituisce condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito (Cass., n. 798/2013, in motivazione), appare irrilevante che la banca non abbia coltivato le proprie pretese nei confronti del correntista, con scelta che, all'evidenza, non può in alcun modo incidere sul diritto del cliente di ottenere, previo accertamento delle somme non dovute sulla base delle illegittimità allegate, la condanna alla ripetizione degli importi corrisposti nel corso del pagina 6 di 15 rapporto e non dovuti, così da incidere sulla determinazione del saldo, modificandolo in favore del cliente e, in particolare, determinando una posta attiva in suo favore nei termini risultanti, appunto, dal saldo attivo del conto ricalcolato. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe la valutazione del rapporto di conto corrente n. 4551, acceso in data 18/10/1985 da parte attrice, nonché l'addebito delle competenze relative ad altri rapporti su tale conto. Quest'ultimo profilo è stato, in particolare, evidenziato da parte attrice sin dal ricorso introduttivo nella misura in cui ha dedotto, richiamando le risultanze della perizia stragiudiziale commissionata al proprio tecnico di parte, la non debenza dell'importo pari ad euro 192.867,48 poiché riferito “ad ulteriori interessi addebitati sul c/c n. 4551 ma, apparentemente, relativi ad altri rapporti, di cui non v'è documentazione disponibile che attesti la sussistenza di contratti e/o pattuizioni scritte in spregio del dettato normativo” (v. pag. 25 del ricorso).
2. SUL MERITO. Ciò chiarito vanno esaminate le singole doglianze attoree, tenendo in considerazione le contrapposte deduzioni difensive di parte convenuta, avuto particolare riguardo alla prescrizione, alla stregua delle risultanze cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio. In via preliminare, si precisa che l'usura non può venire in rilievo nel caso concreto in quanto, in primo luogo, viene in rilievo un contratto antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996, posto che il contratto è stato stipulato in data 18/10/1985, e, comunque e in via assorbente, la fondatezza della doglianza in punto di mancata pattuizione dell'interesse legale in forma scritta, determinando l'applicazione del tasso sostitutivo, elimina ogni rilievo alla tematica in questione, assorbendola.
2.A. SULLA APPLICAZIONE ILLEGITTIMA DI INTERESSI ULTRALEGALI Il contratto in questione prevede, all'art. 7, che “Gli interessi dovuti dal Parte_2 all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. contratto, doc. 2 nel fascicolo di parte attrice). Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che il rinvio agli usi su piazza operato dal contratto, sia con riferimento agli interessi sia con riferimento alle ulteriori spese e addebiti appare illegittimo. Richiamata la stipula del contratto di conto corrente in data 18/10/1985 ossia in data anteriore al 10/03/1992 (momento di entrata in vigore della L. n. 154/1992), al riguardo appare, sufficiente, richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi
pagina 7 di 15 in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., n. 24048/2019). Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., posto che l'art. 117, co. VII, TUB -che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di interessi ultralegali- non è retroattiva, ragion per cui la relativa disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma in esame (Cass., n. 34600/2022, in motivazione: “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). Sul punto la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma»). Dunque, correttamente e in aderenza al quesito formulato, l'ausiliario del giudice ha operato la ricostruzione “applicando il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.” (v. pag. 9 della CTU).
2.B SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI. L'attrice si duole, poi, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto, invocando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 9/02/2000, e la violazione del divieto di anatocismo introdotto nell'anno 2014. In fatto, va osservato che le previsioni contrattuali sono sul punto del seguente tenore ex art. 7 cit.: “I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine di dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilità, nonché le spese … I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono, invece, chiusi contabilmente in via normale trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di Parte_2 chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall' e Parte_3 operate le ritenute fiscali di legge”. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il pagina 8 di 15 comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024, richiamata da parte convenuta nella comparsa conclusionale). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella pagina 9 di 15 misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024; successiva conforme, Cass., n. 27460 del 14/10/2025, che ha ribadito la necessità di “una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 4, Del. CICR”). Alla stregua di tali principi, corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella parte in cui, a fronte delle soprarichiamate pattuizioni contrattuali in violazione del divieto di anatocismo e della accertata insussistenza di una successiva pattuizione scritta, ha eliminato ogni forma di capitalizzazione (v. pag. 10 della CTU: “Per ciò che concerne la periodicità di capitalizzazione degli interessi, tenuto conto che non risulta in atti alcun documento che attesti la sottoscrizione della pari periodicità di capitalizzazione degli stessi, lo scrivente ha eliminato, per l'intera durata del rapporto, ogni forma di capitalizzazione degli interessi”).
2.C. SULLA APPLICAZIONE DI CONDIZIONI NON PATTUITE (C.M.S., ONERI, COMMISSIONI E GIORNI DI VALUTA. Parimenti condivisibile appare l'operato del CTU con riferimento a tali profili nella misura in cui l'ausiliario del giudice ha eliminato la cms per l'intera durata del rapporto in mancanza di pattuizione (v. pag. 10 della CTU) -con impostazione che assorbe le deduzioni di parte convenuta di cui alla comparsa conclusionale in merito alla presenza della causa e alla assenza dell'indeterminatezza, dovendosi precisare che la “lettera-contratto di credito” del 27/06/2005, non può essere considerata valida pattuizione della c.m.s., non risultando la sottoscrizione del cliente (v. doc. 7 nel fascicolo di parte attrice)- e le spese, parimenti, prive di documentazione attestante la pattuizione (v. sempre pag. 10 della CTU).
2.D. SULLA PRESCRIZIONE ECCEPITA DALLA BANCA. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca tempestivamente costituita in giudizio, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano pagina 10 di 15 destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Al riguardo, si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della banca come nel caso di specie, grava “sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897 del 16/10/2024). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme:
pagina 11 di 15 Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). In particolare, l'originaria contabilità della banca non è attendibile in quanto fondata sull'addebito di poste illegittime, il cui computo potrebbe determinare una solo apparente situazione di extrafido proprio sulla base dell'addebito di competenze e interessi non dovuti (v. sempre Cass., n. 7721/2023, in motivazione, che, al contempo, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità formatasi sul saldo ricalcolato -a far data dalla decisione n. 9141 del 2020- ha ritenuto di applicare il saldo ricalcolato “proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010”). La bontà del criterio del saldo ricalcolato è stata ribadita, da ultimo, dalla Suprema Corte che ha chiarito che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass., n. 27460 del 14/10/2025), ragion per cui vanno disattese le deduzioni difensive della banca convenuta di cui alla comparsa conclusionale in merito alla necessità di utilizzare il saldo banca. Al riguardo, si osserva in fatto che in sede di chiarimenti il CTU, sul punto, ha attestato di essersi uniformato alle richieste del quesito, elaborato sulla base dei principi giurisprudenziali sopra indicati, e di aver condiviso le osservazioni critiche della banca convenuta, specificando che “dalla verifica effettuata si conferma il risultato ottenuto nella perizia originaria ovvero che non risultano competenze pagate e prescritte anteriormente al decennio ante 2010, conseguentemente la ricostruzione del saldo del conto corrente è avvenuta per l'intera durata del rapporto” (v. pag. 4 dei chiarimenti). Infine, con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia). Così delineate le coordinate teoriche che questo giudice ritiene di porre a fondamento della presente decisione, va osservato che l'ausiliario del giudice ha dato atto dell'assenza di documentazione contrattuale attestante la sottoscrizione di linee di credito ma, al contempo, ha riscontrato la concessione di diverse linee di credito suscettibili di essere apprezzata in termini di fido di fatto (in particolare: “stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito pluriennale, l'entità del saldo debitore – che deve essere stato notevole per svariati anni-, l'assenza di elementi idonei a dimostrare un rientro da parte del cliente o, pagina 12 di 15 addirittura, a comprovare un utilizzo sempre maggiore del credito e l'espresso riconoscimento di tassi sullo scoperto nei limiti del fido e di una APC fiduciaria”, nonché l'applicazione di “tassi di interessi debitori entro e fuori fido, commissioni di massimo scoperto entro e fuori fido”). Dunque, nel caso di specie, si condividono le modalità applicative della prescrizione e, al contempo, si individua quale ipotesi da porre a base della presente decisione quella che considera il conto affidato in fatto (v. infra).
2.E. SULLA ECCEZIONE DI NON DEBENZA DELLE COMPETENZE ADDEBITATE SUL CONTO IN ASSENZA DI PATTUIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AD ALTRI RAPPORTI. Resta da esaminare la doglianza attorea in punto di non debenza dell'importo pari ad euro 192.867,48 poiché nella tesi avanzata riferito “ad ulteriori interessi addebitati sul c/c n. 4551 ma, apparentemente, relativi ad altri rapporti, di cui non v'è documentazione disponibile che attesti la sussistenza di contratti e/o pattuizioni scritte in spregio del dettato normativo” (v. pag. 25 del ricorso). A fronte di tale chiara e specifica allegazione, non appare condivisibile la lettura operata dalla banca convenuta nella parte in cui ha affermato che le spese non sono riconducibili a quelle di cui l'attrice ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, venendo in rilievo una contestazione specifica, né quella riguardante il fatto che le doglianze attoree
“riguardano altri rapporti di cui controparte non ha prodotto i contratti e quindi non ha dato alcuna prova circa la pattuizione, o meno, delle relative spese” (v. pag. 7 della comparsa conclusionale). Sul punto, quanto all'onere della prova, occorre preliminarmente osservare che nel caso di specie parte attrice ha, dunque, allegato sin dall'atto introduttivo l'insussistenza di documentazione contrattuale sottoscritta. Ne consegue che nel caso in esame, a fronte della suddetta posizione processuale di parte attrice, la banca era onerata di produrre i contratti che giustificavano l'applicazione delle competenze evincibili dalle movimentazioni del conto corrente al fine di comprovare il fatto impeditivo della pretesa attorea ex art. 2697 c.c. da ravvisare nella valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti (nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 252 del 6/04/2024, sentenza n. 34 del 21/01/2025 e sentenza n. 120 del 27/02/2025). Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre si ritiene che a fronte di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta da parte del correntista) la banca sia onerata nel presente giudizio della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito le predette competenze. Preme sul punto precisare che questo giudice non ignora l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione;
Cass., n. 28945/2017, in motivazione;
Cass., n. 500/2017, in motivazione;
Cass., n. 9201/2015, in motivazione).
pagina 13 di 15 Tuttavia, laddove il correntista deduca la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell'intervenuta stipula produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo (argomento da: Tribunale di Spoleto, 20/06/2017, in il caso.it; v. anche Cass., n. 6480/2021, in motivazione per l'affermazione che, laddove la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca – che, in particolare, sostenga la valida conclusione in tale forma del negozio- non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro). Dunque, nel caso di specie in cui la banca non ha provato la disciplina dei rapporti addebitati sul conto corrente, le relative competenze non possono essere riconosciute Alla stregua delle superiori considerazioni e dei principi di diritto sopra richiamati, deve, pertanto, trovare accoglimento la ricostruzione 5 dei chiarimenti depositati in data 11/03/2025 (ossia quella che applica il tasso ex art. 1284 c.c. ed elimina la capitalizzazione, le spese non pattuite, ivi compresa la cms, e le spese e competenze di altri rapporti addebitati sul conto corrente ma privi di documentazione a supporto, nonché applica la prescrizione sulla base del saldo ricalcolato e considerando il conto affidato in fatto), alla stregua della quale sono state accertate somme ripetibili in favore del cliente in misura pari ad euro 506.529,22, così composte:
-euro 147.863,06 a titolo di minori interessi passivi;
-euro 33.515,84 a titolo di commissioni non pattuite;
-euro 114.518,54 a titolo di maggiori interessi attivi;
-euro 210.991,78 a titolo di spese non pattuite. Tuttavia, occorre, al contempo, tener conto dei limiti correlati al principio della domanda. Nel caso di specie, parte attrice ha allegato poste da ripetere in favore del correntista in misura pari ad euro 433.788,88 (di cui euro 205.628,11 a titolo di interessi, euro 17.012,25 a titolo di cms, euro 18.281,05 a titolo di spese, euro 192.867,48 a titolo competenze relative ad altri rapporti privi di documentazione contrattuale;
v. pag. 3 e pag. 26, “Risultati riconteggio” del ricorso introduttivo) e nei limiti di tale allegazione può essere riconosciuta l'azione di ripetizione (v. ricorso e, anche, conclusioni ivi formulate, cui parte attrice si è riportata anche nella comparsa conclusionale). Al riguardo, occorre evidenziare che nel caso di specie, in cui parte attrice ha esattamente quantificato le somme ripetibili, ponendo un preciso limite all'ammontare del quantum richiesto a tale titolo, una pronuncia di segno diverso, contenente la condanna della parte convenuta al pagamento di una somma maggiore, integrerebbe gli estremi dell'ultrapetizione (argomento da: Cass., n. 1752/2005; Cass., n. 6096/2006; Cass., n. 13876/2016). Tenuto conto del saldo finale a debito del correntista comprovato documentalmente al 31/12/2017 in misura pari ad euro 40.694,35 e delle somme ripetibili in favore del cliente nella misura allegata nell'atto introduttivo per euro 433.788,88, ossia in misura inferiore a quelle riconosciute dal CTU nel rispetto del principio della domanda, l'azione di ripetizione dell'indebito va accolta, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento pagina 14 di 15 dell'importo di euro 393.094,53 (euro 433.788,88 - euro 40.694,35= euro 393.094,53), oltre interessi legali dalla domanda (Cass., n. 23448/2020). Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, anche con riferimento agli esborsi relativi alla CTU espletata, i quali vengono definitivamente posti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo pari ad euro 393.094,53, oltre interessi legali dalla domanda;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidando le stesse in euro 12.000,00 a titolo di compenso professionale e in euro 6.634,00 per esborsi (di cui euro 634,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo ed euro 6.000,00 a titolo di costi della CTP), oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico di parte convenuta. Così deciso in data 16/11/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 607 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1°/07/2025 e vertente TRA P.I. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, corso Cornelio Tacito, n. 8, presso lo studio degli avvocati Francesco Ciaccolini e Daniele Leporoni che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTRICE e P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Terni, via Ercole Barbarasa, n. 23, presso lo studio dell'avv.to Andrea Colacci e rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Cesarini del Foro di Perugia, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°/07/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 27/02/2023, la società attrice conveniva in giudizio (d'ora in avanti , Controparte_1 CP_2 chiedendo, previo accertamento dell'illegittimo addebito delle somme sul conto corrente n. 4551 in conseguenza dell'anatocismo, dell'usura, della c.m.s. e, in termini generali, di somme sine titulo e ricalcolo del saldo mediante l'esclusione delle somme non dovute, dichiararsi l'obbligo di restituzione in capo all'istituto di credito dell'importo pari ad euro 433.788,99 e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al pagamento di tale somma o di quella pagina 1 di 15 diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi sulle somme indebitamente percepite, nei limiti del valore dichiarato della causa e con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle domande avanzate, detta ricorrente ha dedotto:
-di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 4551 con a far data CP_2 dal 18/10/1985 sino all'anno 2018, momento in cui l'istituto aveva unilateralmente chiuso lo stesso;
-che successivamente aveva esaminato le movimentazioni intervenute su tale conto, sulla base della documentazione disponibile, ravvisando illegittimità nella condotta della banca;
-che, in particolare, il consulente di parte incaricato nella fase stragiudiziale aveva provveduto ad epurare le poste non dovute, riscontrando un saldo a credito in favore del cliente pari ad euro 433.788,88 (di cui euro 205.628.11 a titolo di interessi ricalcolati, euro 17.012,25 a titolo di c.m.s., euro 18.281,05 a titolo di oneri, ed euro 192.867,48 a titolo di interessi relativi ad altri rapporti con riferimento ai quali non vi era prova del titolo contrattuale);
-che la società aveva diritto alla restituzione di tali importi a titolo di ripetizione dell'indebito e, dunque, tenuto conto del saldo portato dal conto corrente (saldo negativo per euro 40.694,35), il saldo effettivo era pari ad euro 393.094,53. In particolare, la società attrice lamentava in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta: a) capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittima sia in riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR sia nel periodo successivo, stante l'assenza di una pattuizione scritta, nonché avuto riguardo alle previsioni di cui alla Legge di Stabilità del 2014 e, segnatamente, all'art. 120 TUB, il quale aveva decretato l'illegittimità del fenomeno anatocistico a far data dal 1°/01/2014; b) superamento del tasso soglia in materia di usura in 6 trimestri, oggettiva e soggettiva, tenuto conto dei costi complessivamente sostenuti dal correntista, anche con riferimento alla c.m.s., all'anatocismo, alle valute e alle spese;
c) non debenza della c.m.s. e delle spese non pattuite, anche con riferimento a quelle relative ad ulteriori rapporti, non documentati. Il giudice designato, con ordinanza del 7/03/2023, fissava udienza per la comparizione delle parti al 20/06/2023, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9/06/2023, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione CP_2 decennale dell'azione in relazione al decennio precedente la notifica del ricorso in data 9/05/2023, e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in ragione dell'insussistenza di pagamenti indebiti del correntista in favore della banca;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di condanna svolta, in mancanza di prova della invalidità e illegittimità delle pattuizioni contrattuali di cui al conto corrente, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che l'unico atto interruttivo della prescrizione che veniva in rilievo nel caso di specie era la notifica dell'atto introduttivo in data 9/05/2023, richiamando la distinzione tra pagina 2 di 15 rimesse solutorie e ripristinatorie e l'onere gravante sulla banca di allegare la natura solutoria della rimessa, nonché quello gravante sul correntista di provare l'esistenza di affidamenti -esclusivamente mediante il documento costitutivo- al fine di ritenere integrata la natura ripristinatoria della rimessa, dovendosi in difetto ritenere solutori e, quindi, prescritti tutti i versamenti intervenuti, come nel caso di specie;
-inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto il conto era stato chiuso in passivo in data 12/02/2019 con saldo negativo di euro 49.365,42 e la banca non aveva mai fatto valere il credito, ragion per cui nessun pagamento indebito era stato effettuato dal correntista, non assumendo rilievo il debito assunto come illegale;
-che la censura relativa all'anatocismo era infondata poiché, quanto al periodo ante delibera CICR 9/02/2000, gli interessi dovevano essere calcolati sulla base di quanto avvenuto per gli interessi attivi, mentre, per il periodo successivo ossia a decorrere dal 1°/07/2000, la banca si era adeguata alla delibera introducendo l'identica periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori mediante la pubblicazione in GU dell'avviso generale ai clienti, non potendosi ritenere sussistente un peggioramento in relazione a tale condizione in via automatica e avendo avuto nel caso concreto tale modifica un effetto migliorativo;
infine, il divieto di anatocismo introdotto successivamente al 1/01/2014 non poteva ritenersi applicabile in quanto l'art. 120 TUB non costituisce norma immediatamente precettiva, come da orientamento della giurisprudenza di merito che richiamava, anche in riferimento alla modifica del 2016, e conseguente applicazione del regime introdotto dalla delibera CICR del 9/02/2000;
-che la cms era stata legittimamente applicata, come da giurisprudenza che richiamava, e la contestazione di parte attrice era sul punto generica e non provata;
-che l'eccezione relativa alla usurarietà dei tassi di interesse era infondata in quanto il consulente di parte era incorso in errori metodologici gravi e non aderenti alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, che ne avevano compromesso l'attendibilità dei risultati, anche in punto di annullamento degli interessi nei trimestri in cui aveva riscontrato il superamento, dovendosi avere riguardo esclusivamente al momento della pattuizione, mentre il contratto era stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 108/96;
-che la contestazione in merito all'addebito di competenze non giustificate non appariva condivisibile in ragione della genericità delle contestazioni e dell'assenza di idonea prova, avuto particolare riguardo all'addebito della somma di euro 192.867,48, stante la mancata produzione del titolo contrattuale e degli estratti conto e la mancata contestazione degli estratti conto;
-che, parimenti, generica era la contestazione in punto di spese, correttamente pattuite contrariamente alle deduzioni difensive di controparte. All'udienza del 20/06/2023, il giudice disponeva il mutamento del rito e fissava udienza al 7/11/2023 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., udienza successivamente rinviata al 28/11/2023. All'udienza del 28/11/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28/02/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle richieste istruttorie, come formulate.
pagina 3 di 15 Con ordinanza riservata del 28/03/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 23/04/2024. Conferito l'incarico al CTU a detta udienza, il giudice rinviava per esame elaborato alla data del 23/10/2024. Concesse le proroghe richieste dal CTU, il procedimento veniva rinviato al 27/11/2024 e al 18/12/2024 e, all'esito, assunto in riserva sulle richieste di chiarimenti delle parti. Con ordinanza riservata del 17/01/2025, il giudice chiedeva chiarimenti scritti all'ausiliario nominato e fissava udienza per esame dell'elaborato integrativo al 25/03/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Quindi, con ordinanza riservata del 12/04/2025, fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 1°/07/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.SULLE QUESTIONI DI RITO. La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti o, comunque, l'integrazione della CTU, chiesta dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, in virtù delle considerazioni che seguono. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Appare opportuno precisare sul punto che nel caso in esame la CTU è stata legittimamente disposta. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. Premesso che parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo le asserite illegittimità poste in essere nel corso del rapporto dalla banca in relazione ai rapporti indicati nell'atto introduttivo, chiedendo, previa declaratoria di tali illegittimità, l'accertamento di quanto indebitamente corrisposto, preme rimarcare che risulta allegata sin dall'atto introduttivo la perizia di parte (v. doc. 4, perizia di parte allegata ricorso).
pagina 4 di 15 Si osserva che detta perizia, pur notoriamente priva di autonomo valore probatorio, integra la allegazione difensiva di cui il giudice ben può tenere conto nei limiti, appunto, delle difese e della allegazione (Cass., n. 1614/2022). Dunque, nel caso di specie si evidenzia che la CTU contabile era necessaria all'istruzione del procedimento, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti sulla rilevanza nella fattispecie concreta delle illegittimità invocate, essendo, peraltro, state prospettate questioni relative alla nullità (come ad esempio avvenuto con riferimento alla violazione della forma scritta nella pattuizione degli interessi, alla c.m.s. e all'usura), notoriamente rilevabili d'ufficio (Cass., n. 350/2013). Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti versati in atti, va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili, da un lato, di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e, dall'altro lato, di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Con riferimento alla questione relativa alla mancata produzione integrale degli estratti conto, vanno svolte le considerazioni che seguono. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti (Cass., n. 35979/2022).
pagina 5 di 15 In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023; Cass., n. 16837/2022, in motivazione). Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui lo stesso ha applicato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e, per altro verso, ha effettuato l'analisi contabile sulla base degli estratti conto prodotti (cfr., Cass., n. 33321/2018, in motivazione, che afferma che, quando ad agire in giudizio è il cliente per la ripetizione d'indebito, spetta al medesimo provare il titolo dell'indebito, tra l'altro, mediante la produzione degli estratti conto, ragion per cui, ove detto onere non sia adempiuto, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile), nonché, ove ha riscontrato una carenza documentale nei periodi intermedi, ha effettuato il ricalcolo esclusivamente sulla base degli estratti disponibili (v. pag. 6 dell'elaborato in cui l'ausiliario del giudice, per un verso, dà atto della produzione degli “estratti conto corrente n. 4551 dal 1° trimestre 1986 fino al 4° trimestre 2017, ad eccezione del mese di febbraio 1991, parte dei movimenti di agosto 2000” e, per altro verso, a fronte della mancanza di estratti intermedi ha operato “i conteggi soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, così come disposto dal giudice”). Il criterio utilizzato, appare, in particolare, conforme al più recente orientamento della Suprema Corte che ha affermato in motivazione che, in caso di mancanza di estratti conto intermedi, il giudice ben può utilizzare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello relativo agli estratti conto mancanti, depurandolo dalle somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello non documentato (Cass., n. 6474/2023, in motivazione). Sul punto, si precisa che il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass., n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018). Sempre in rito, giova evidenziare che la mediazione è stata ritualmente esperita nel corso del procedimento, come risulta pacifico tra le parti (v. verbale di udienza del 28/11/2023, nel quale i difensori danno anno dell'esperimento della mediazione con esito negativo). Infine, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto, chiuso il conto, la banca non ha azionato il saldo negativo del conto corrente per euro 49.365,42, si osserva quanto segue. Pacifica tra le parti la chiusura del conto, che notoriamente costituisce condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito (Cass., n. 798/2013, in motivazione), appare irrilevante che la banca non abbia coltivato le proprie pretese nei confronti del correntista, con scelta che, all'evidenza, non può in alcun modo incidere sul diritto del cliente di ottenere, previo accertamento delle somme non dovute sulla base delle illegittimità allegate, la condanna alla ripetizione degli importi corrisposti nel corso del pagina 6 di 15 rapporto e non dovuti, così da incidere sulla determinazione del saldo, modificandolo in favore del cliente e, in particolare, determinando una posta attiva in suo favore nei termini risultanti, appunto, dal saldo attivo del conto ricalcolato. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe la valutazione del rapporto di conto corrente n. 4551, acceso in data 18/10/1985 da parte attrice, nonché l'addebito delle competenze relative ad altri rapporti su tale conto. Quest'ultimo profilo è stato, in particolare, evidenziato da parte attrice sin dal ricorso introduttivo nella misura in cui ha dedotto, richiamando le risultanze della perizia stragiudiziale commissionata al proprio tecnico di parte, la non debenza dell'importo pari ad euro 192.867,48 poiché riferito “ad ulteriori interessi addebitati sul c/c n. 4551 ma, apparentemente, relativi ad altri rapporti, di cui non v'è documentazione disponibile che attesti la sussistenza di contratti e/o pattuizioni scritte in spregio del dettato normativo” (v. pag. 25 del ricorso).
2. SUL MERITO. Ciò chiarito vanno esaminate le singole doglianze attoree, tenendo in considerazione le contrapposte deduzioni difensive di parte convenuta, avuto particolare riguardo alla prescrizione, alla stregua delle risultanze cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio. In via preliminare, si precisa che l'usura non può venire in rilievo nel caso concreto in quanto, in primo luogo, viene in rilievo un contratto antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996, posto che il contratto è stato stipulato in data 18/10/1985, e, comunque e in via assorbente, la fondatezza della doglianza in punto di mancata pattuizione dell'interesse legale in forma scritta, determinando l'applicazione del tasso sostitutivo, elimina ogni rilievo alla tematica in questione, assorbendola.
2.A. SULLA APPLICAZIONE ILLEGITTIMA DI INTERESSI ULTRALEGALI Il contratto in questione prevede, all'art. 7, che “Gli interessi dovuti dal Parte_2 all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. contratto, doc. 2 nel fascicolo di parte attrice). Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che il rinvio agli usi su piazza operato dal contratto, sia con riferimento agli interessi sia con riferimento alle ulteriori spese e addebiti appare illegittimo. Richiamata la stipula del contratto di conto corrente in data 18/10/1985 ossia in data anteriore al 10/03/1992 (momento di entrata in vigore della L. n. 154/1992), al riguardo appare, sufficiente, richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi
pagina 7 di 15 in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass., n. 24048/2019). Ne consegue che in tema di interessi debitori, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., posto che l'art. 117, co. VII, TUB -che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di interessi ultralegali- non è retroattiva, ragion per cui la relativa disciplina non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma in esame (Cass., n. 34600/2022, in motivazione: “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). Sul punto la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma»). Dunque, correttamente e in aderenza al quesito formulato, l'ausiliario del giudice ha operato la ricostruzione “applicando il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.” (v. pag. 9 della CTU).
2.B SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI. L'attrice si duole, poi, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto, invocando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 9/02/2000, e la violazione del divieto di anatocismo introdotto nell'anno 2014. In fatto, va osservato che le previsioni contrattuali sono sul punto del seguente tenore ex art. 7 cit.: “I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine di dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilità, nonché le spese … I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono, invece, chiusi contabilmente in via normale trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di Parte_2 chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall' e Parte_3 operate le ritenute fiscali di legge”. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il pagina 8 di 15 comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024, richiamata da parte convenuta nella comparsa conclusionale). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella pagina 9 di 15 misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024; successiva conforme, Cass., n. 27460 del 14/10/2025, che ha ribadito la necessità di “una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 4, Del. CICR”). Alla stregua di tali principi, corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella parte in cui, a fronte delle soprarichiamate pattuizioni contrattuali in violazione del divieto di anatocismo e della accertata insussistenza di una successiva pattuizione scritta, ha eliminato ogni forma di capitalizzazione (v. pag. 10 della CTU: “Per ciò che concerne la periodicità di capitalizzazione degli interessi, tenuto conto che non risulta in atti alcun documento che attesti la sottoscrizione della pari periodicità di capitalizzazione degli stessi, lo scrivente ha eliminato, per l'intera durata del rapporto, ogni forma di capitalizzazione degli interessi”).
2.C. SULLA APPLICAZIONE DI CONDIZIONI NON PATTUITE (C.M.S., ONERI, COMMISSIONI E GIORNI DI VALUTA. Parimenti condivisibile appare l'operato del CTU con riferimento a tali profili nella misura in cui l'ausiliario del giudice ha eliminato la cms per l'intera durata del rapporto in mancanza di pattuizione (v. pag. 10 della CTU) -con impostazione che assorbe le deduzioni di parte convenuta di cui alla comparsa conclusionale in merito alla presenza della causa e alla assenza dell'indeterminatezza, dovendosi precisare che la “lettera-contratto di credito” del 27/06/2005, non può essere considerata valida pattuizione della c.m.s., non risultando la sottoscrizione del cliente (v. doc. 7 nel fascicolo di parte attrice)- e le spese, parimenti, prive di documentazione attestante la pattuizione (v. sempre pag. 10 della CTU).
2.D. SULLA PRESCRIZIONE ECCEPITA DALLA BANCA. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca tempestivamente costituita in giudizio, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano pagina 10 di 15 destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Al riguardo, si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della banca come nel caso di specie, grava “sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897 del 16/10/2024). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme:
pagina 11 di 15 Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). In particolare, l'originaria contabilità della banca non è attendibile in quanto fondata sull'addebito di poste illegittime, il cui computo potrebbe determinare una solo apparente situazione di extrafido proprio sulla base dell'addebito di competenze e interessi non dovuti (v. sempre Cass., n. 7721/2023, in motivazione, che, al contempo, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità formatasi sul saldo ricalcolato -a far data dalla decisione n. 9141 del 2020- ha ritenuto di applicare il saldo ricalcolato “proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010”). La bontà del criterio del saldo ricalcolato è stata ribadita, da ultimo, dalla Suprema Corte che ha chiarito che “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass., n. 27460 del 14/10/2025), ragion per cui vanno disattese le deduzioni difensive della banca convenuta di cui alla comparsa conclusionale in merito alla necessità di utilizzare il saldo banca. Al riguardo, si osserva in fatto che in sede di chiarimenti il CTU, sul punto, ha attestato di essersi uniformato alle richieste del quesito, elaborato sulla base dei principi giurisprudenziali sopra indicati, e di aver condiviso le osservazioni critiche della banca convenuta, specificando che “dalla verifica effettuata si conferma il risultato ottenuto nella perizia originaria ovvero che non risultano competenze pagate e prescritte anteriormente al decennio ante 2010, conseguentemente la ricostruzione del saldo del conto corrente è avvenuta per l'intera durata del rapporto” (v. pag. 4 dei chiarimenti). Infine, con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia). Così delineate le coordinate teoriche che questo giudice ritiene di porre a fondamento della presente decisione, va osservato che l'ausiliario del giudice ha dato atto dell'assenza di documentazione contrattuale attestante la sottoscrizione di linee di credito ma, al contempo, ha riscontrato la concessione di diverse linee di credito suscettibili di essere apprezzata in termini di fido di fatto (in particolare: “stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito pluriennale, l'entità del saldo debitore – che deve essere stato notevole per svariati anni-, l'assenza di elementi idonei a dimostrare un rientro da parte del cliente o, pagina 12 di 15 addirittura, a comprovare un utilizzo sempre maggiore del credito e l'espresso riconoscimento di tassi sullo scoperto nei limiti del fido e di una APC fiduciaria”, nonché l'applicazione di “tassi di interessi debitori entro e fuori fido, commissioni di massimo scoperto entro e fuori fido”). Dunque, nel caso di specie, si condividono le modalità applicative della prescrizione e, al contempo, si individua quale ipotesi da porre a base della presente decisione quella che considera il conto affidato in fatto (v. infra).
2.E. SULLA ECCEZIONE DI NON DEBENZA DELLE COMPETENZE ADDEBITATE SUL CONTO IN ASSENZA DI PATTUIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AD ALTRI RAPPORTI. Resta da esaminare la doglianza attorea in punto di non debenza dell'importo pari ad euro 192.867,48 poiché nella tesi avanzata riferito “ad ulteriori interessi addebitati sul c/c n. 4551 ma, apparentemente, relativi ad altri rapporti, di cui non v'è documentazione disponibile che attesti la sussistenza di contratti e/o pattuizioni scritte in spregio del dettato normativo” (v. pag. 25 del ricorso). A fronte di tale chiara e specifica allegazione, non appare condivisibile la lettura operata dalla banca convenuta nella parte in cui ha affermato che le spese non sono riconducibili a quelle di cui l'attrice ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, venendo in rilievo una contestazione specifica, né quella riguardante il fatto che le doglianze attoree
“riguardano altri rapporti di cui controparte non ha prodotto i contratti e quindi non ha dato alcuna prova circa la pattuizione, o meno, delle relative spese” (v. pag. 7 della comparsa conclusionale). Sul punto, quanto all'onere della prova, occorre preliminarmente osservare che nel caso di specie parte attrice ha, dunque, allegato sin dall'atto introduttivo l'insussistenza di documentazione contrattuale sottoscritta. Ne consegue che nel caso in esame, a fronte della suddetta posizione processuale di parte attrice, la banca era onerata di produrre i contratti che giustificavano l'applicazione delle competenze evincibili dalle movimentazioni del conto corrente al fine di comprovare il fatto impeditivo della pretesa attorea ex art. 2697 c.c. da ravvisare nella valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti (nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 252 del 6/04/2024, sentenza n. 34 del 21/01/2025 e sentenza n. 120 del 27/02/2025). Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre si ritiene che a fronte di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta da parte del correntista) la banca sia onerata nel presente giudizio della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito le predette competenze. Preme sul punto precisare che questo giudice non ignora l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione;
Cass., n. 28945/2017, in motivazione;
Cass., n. 500/2017, in motivazione;
Cass., n. 9201/2015, in motivazione).
pagina 13 di 15 Tuttavia, laddove il correntista deduca la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell'istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell'intervenuta stipula produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo (argomento da: Tribunale di Spoleto, 20/06/2017, in il caso.it; v. anche Cass., n. 6480/2021, in motivazione per l'affermazione che, laddove la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca – che, in particolare, sostenga la valida conclusione in tale forma del negozio- non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro). Dunque, nel caso di specie in cui la banca non ha provato la disciplina dei rapporti addebitati sul conto corrente, le relative competenze non possono essere riconosciute Alla stregua delle superiori considerazioni e dei principi di diritto sopra richiamati, deve, pertanto, trovare accoglimento la ricostruzione 5 dei chiarimenti depositati in data 11/03/2025 (ossia quella che applica il tasso ex art. 1284 c.c. ed elimina la capitalizzazione, le spese non pattuite, ivi compresa la cms, e le spese e competenze di altri rapporti addebitati sul conto corrente ma privi di documentazione a supporto, nonché applica la prescrizione sulla base del saldo ricalcolato e considerando il conto affidato in fatto), alla stregua della quale sono state accertate somme ripetibili in favore del cliente in misura pari ad euro 506.529,22, così composte:
-euro 147.863,06 a titolo di minori interessi passivi;
-euro 33.515,84 a titolo di commissioni non pattuite;
-euro 114.518,54 a titolo di maggiori interessi attivi;
-euro 210.991,78 a titolo di spese non pattuite. Tuttavia, occorre, al contempo, tener conto dei limiti correlati al principio della domanda. Nel caso di specie, parte attrice ha allegato poste da ripetere in favore del correntista in misura pari ad euro 433.788,88 (di cui euro 205.628,11 a titolo di interessi, euro 17.012,25 a titolo di cms, euro 18.281,05 a titolo di spese, euro 192.867,48 a titolo competenze relative ad altri rapporti privi di documentazione contrattuale;
v. pag. 3 e pag. 26, “Risultati riconteggio” del ricorso introduttivo) e nei limiti di tale allegazione può essere riconosciuta l'azione di ripetizione (v. ricorso e, anche, conclusioni ivi formulate, cui parte attrice si è riportata anche nella comparsa conclusionale). Al riguardo, occorre evidenziare che nel caso di specie, in cui parte attrice ha esattamente quantificato le somme ripetibili, ponendo un preciso limite all'ammontare del quantum richiesto a tale titolo, una pronuncia di segno diverso, contenente la condanna della parte convenuta al pagamento di una somma maggiore, integrerebbe gli estremi dell'ultrapetizione (argomento da: Cass., n. 1752/2005; Cass., n. 6096/2006; Cass., n. 13876/2016). Tenuto conto del saldo finale a debito del correntista comprovato documentalmente al 31/12/2017 in misura pari ad euro 40.694,35 e delle somme ripetibili in favore del cliente nella misura allegata nell'atto introduttivo per euro 433.788,88, ossia in misura inferiore a quelle riconosciute dal CTU nel rispetto del principio della domanda, l'azione di ripetizione dell'indebito va accolta, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento pagina 14 di 15 dell'importo di euro 393.094,53 (euro 433.788,88 - euro 40.694,35= euro 393.094,53), oltre interessi legali dalla domanda (Cass., n. 23448/2020). Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, anche con riferimento agli esborsi relativi alla CTU espletata, i quali vengono definitivamente posti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo pari ad euro 393.094,53, oltre interessi legali dalla domanda;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidando le stesse in euro 12.000,00 a titolo di compenso professionale e in euro 6.634,00 per esborsi (di cui euro 634,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo ed euro 6.000,00 a titolo di costi della CTP), oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico di parte convenuta. Così deciso in data 16/11/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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