Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/06/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Innocenzo Frugoni n. 1/3, presso lo studio dell'Avv. Elena Solari, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
Dakar (Senegal) il 05/07/1994, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Genova (GE) presso lo studio dell'Avv. Elena Solari, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 20/05/2025.
1
Con ricorso presentato in data 21/09/2024 la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] in data [...], avuto dalla Persona_1
relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. Controparte_1
e riconosciuto da entrambi i genitori.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/01/2025, si è costituito in giudizio il convenuto col patrocinio del medesimo difensore e all'udienza del 20/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo.
Pertanto, il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale del minore.
Stante l'intervenuto accordo fra le parti, che si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. affidare il minore nato a Genova in [...]_1
05/07/2024congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
2. Riconoscere al padre il diritto di vedere e tenere con sé il figlio tutte le domeniche dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 fino al compimento del terzo anno di età del minore;
successivamente il padre potrà tenere con sé il figlio due fine settimana al mese dal sabato dopo pranzo alla domenica sera prima di cena con oneri di trasporto a carico del padre, due pomeriggi durante la settimana nel rispetto degli impegni del minore da concordarsi tra le parti, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive ed una settimana in
2 inverno; festività religiose musulmane e ricorrenze principali con il criterio dell'alternanza; decisioni condivise sule questioni principali riguardanti scelte scolastiche, sportive e ricreative;
3. disporre a carico del Sig. un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore del figlio dell'importo di euro 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione varrà il protocollo predisposto da codesto Ill.mo Tribunale datato15.09.2016.
4. disporre che il minore possa recarsi all'estero nel paese d' origine della famiglia solo in compagnia di uno dei due genitori e comunque nel rispetto delle esigenze del minore avendo rapportate alla sua crescita.
5. Riconoscere il diritto della Sig.ra a percepire in via esclusiva l'assegno unico Pt_1
erogato da CP_2
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
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