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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13021/2023 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LISI DARIO Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- è titolare di regolare posizione assicurativa;
infatti dall'estratto contributivo che si allega (doc.1), risulta che la stessa ha svolto attività lavorativa sin dal 1992, come collaboratore familiare per 738 settimane di cui 210 nel quinquennio precedente la domanda;
- in data 30.03.2022 con domanda n. 2083922000036 presentata presso l' sede di Casarano, CP_2 ha chiesto la corresponsione dell'assegno ordinario d'invalidità, assumendo di trovarsi in condizioni psicofisiche tali da non poter attendere utilmente alla sua attività lavorativa;
- veniva sottoposta a visita dall'Ufficio sanitario dell' che […] in data 25.05.2022 ha negato la CP_2
chiesta provvidenza, avendo ritenuto non invalidanti le infermità evidenziate;
altresì inutile si è rivelato il ricorso al C.P. del 06.12.2022 (docc. 2-3).
1 Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
133/23 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 25.09.2023 concludeva, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, che non è da considerare invalida, con riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Per rispondere ai quesiti, è necessario valutare i seguenti aspetti fondamentali:
1. la valutazione della capacità lavorativa “in occupazioni confacenti” deve tenere conto delle patologie documentate, confrontandole con la tipologia di mansioni svolte dalla Ricorrente in passato e le sue attuali condizioni fisiche e psichiche. Si devono considerare sia le limitazioni funzionali sia la compatibilità delle sue condizioni con attività lavorative confacenti alle sue attitudini;
2. la concessione dell'assegno richiede la dimostrazione di un peggioramento delle condizioni di salute tale da determinare una perdita significativa della capacità lavorativa in attività idonee al suo profilo.
Analizzando la storia clinica, emerge quanto segue: la Ricorrente ha subìto interventi per occlusione intestinale e neoplasie ginecologiche benigne, che, pur avendo richiesto ricoveri e chirurgia laparoscopica, sembrano aver avuto esiti stabili. Non emergono sequele invalidanti significative direttamente associate a queste patologie.
Gli esiti di discectomia C3-C4 e C7-D1, associati a una sintomatologia di mielopatia cervicale e sindrome fibromialgica, determinano impotenza funzionale delle mani, turbe deambulatorie, e radicolopatia, che impattano significativamente sulle capacità motorie e manuali. Queste condizioni sono incompatibili con mansioni che richiedono precisione manuale (ad esempio, come sarta), stazionamento protratto con posture incongrue del rachide e salita e discesa da scale.
L'insufficienza venosa cronica documentata non appare direttamente invalidante in sé, ma può contribuire a una riduzione complessiva delle capacità fisiche per mansioni lavorative che richiedano prolungata stazione eretta o deambulazione.
2 La diagnosi di disturbo dell'umore con ansia reattiva, accompagnata da crisi di pianto e spossatezza, rappresenta un ulteriore fattore limitante per la capacità di concentrazione, continuità lavorativa e gestione dello stress, specialmente in contesti lavorativi complessi o dinamici.
L'assenza di segni di scompenso cardiaco e la funzionalità cardiaca compensata non rappresentano un elemento rilevante ai fini della valutazione invalidante.
La somma delle patologie evidenziate porta a una limitazione funzionale importante in relazione alle attività fisiche e cognitive richieste da occupazioni come:
• Collaboratrice familiare: Attività con impegno fisico significativo. Secondo il calcolo dei MET
(Metabolic Equivalent of Task), l'attività di collaboratore familiare comporta un consumo di circa 3-4
MET (secondo le tabelle del Compendium of Physical Activities), includendo movimenti ripetitivi, sollevamento di pesi moderati e piegamenti. Per una donna di 50 anni con un peso di 55 kg, tale mansione svolta per un turno di 8 ore porta a un dispendio calorico totale comparabile a circa 2-3 ore di corsa moderata. Tali richieste superano le capacità funzionali di una persona con tetraipostenia, turbe deambulatorie, isufficienza venosa cronica dei vasi degli arti inferiori, limitazione dei movimenti del rachide cervicale e deficit prensili. Tes_
• : Sebbene meno impegnativa fisicamente, richiede destrezza manuale e concentrazione psichica e fisica prolungata (spesso in atteggiamenti posturali incongrui del rachide cervicale e degli arti superiori, nda) alterate nel caso in questione.
La combinazione di compromissione funzionale cervicale (con impotenza delle mani e lievi turbe deambulatorie), fibromialgia, e disturbo dell'umore suggerisce una significativa riduzione della capacità lavorativa in attività compatibili con le attitudini della Ricorrente (es. sartoria, collaborazioni domestiche).
La disoccupazione dal 2020 potrebbe essere correlata a tale peggioramento clinico, supportando la tesi di una invalidità superiore ai 2/3, pertanto, le condizioni documentate giustificano un diritto all'assegno di invalidità, in quanto l'insieme delle patologie ha portato a un declino lavorativo che risulta difficilmente reversibile.
CONCLUSIONI
Le patologie della Ricorrente sono sufficienti a determinare uno stato di invalidità tale da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa in mansioni confacenti alle proprie attitudini. Si ritine congruo fissare la decorrenza del beneficio in questione dal maggio 2023, data in cui è presumibile il peggioramento delle condizioni cliniche sulla base delle coeve certificazioni psichiatrica (aprile
2023) e fisiatrica (maggio 2023).
3 Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario della ricorrente precisando che da maggio 2023 l'aggravamento del quadro patologico (che ha determinato la decorrenza del beneficio) risulta dalla sopravvenuta documentazione prodotta, in particolare certificazione psichiatrica (aprile 2023) e fisiatrica (maggio 2023).
Va ancora precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (maggio 2023).
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). È solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico
4 settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13021/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità ordinario ex l. 222/84 a far data da maggio 2023; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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