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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. IA De NI, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 132/2025 R.G.,
TRA
Parte_1 Parte_2
p Parte_3 ricorrente e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1
resistente e con il Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I ricorrenti espongono di essere discendenti di Per_1 nato a [...] il [...] e poi emigrato in Argentina. Precis
[...] l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti. L'amministrazione nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio. Costituendosi in giudizio, il rileva che la controversia si colloca Controparte_2 nell'ambito dell'abnorme mole d ento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso ambasciate e consolati italiani. Eccepisce, poi, la decadenza dalla produzione documentale, ove non effettuata in allegato al ricorso, chiedendo, nel caso in cui i documenti fossero stati prodotti dopo il deposito dell'atto introduttivo, di non tenerne conto con conseguente rigetto del ricorso. Richiama, infine, i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 77/2018 al fine di instare per la compensazione delle spese di lite. Il Pubblico Ministero in sede apponeva il visto in data 26.9.2025. La causa, non necessitando di istruttoria, è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa all'esito del deposito di esse.
2. Costituzione tardiva del Ministero dell'Interno. Occorre rilevare che il si è CP_1 costituito tardivamente in giudizio (deposito della comparsa 30.10.2025, te note in sostituzione dell'udienza 6.11.2025). Ciò nonostante, tale tardività non incide sull'ammissibilità delle difese che non attengono né a domande riconvenzionali né ad eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Interesse ad agire e tempi di definizione della procedura amministrativa. Eccepisce il che la grande mole di domande amministrative presentate da discendenti di CP_1 aliani per il riconoscimento della cittadinanza e la necessità di effettuare accurati controlli sulla documentazione, atteso il dilagare di falsificazioni dei documenti e la presenza di atti parecchio risalenti a volte rilasciati anche dall'autorità ecclesiastica, impedisce di fornire una risposta tempestiva alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta in via amministrativa: la circostanza può ritenersi pacifica tra le parti, ma ciò non incide sul merito della controversia e può al più rilevare in sede di riparto delle spese di lite. Peraltro, mentre nel caso di cittadinanza trasmessa per via paterna la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l'esistenza di un doppio binario per l'interessato, amministrativo e giudiziale, negando la sussistenza di una pregiudiziale amministrativa (Cass. 28873/2008), nel caso di cittadinanza trasmessa per via materna la Suprema Corte ha affermato che in via giurisdizionale è possibile riconoscere all'avo donna la cittadinanza italiana in via retroattiva indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 legge 151/1975 e con efficacia, dunque, anche nei confronti dei figli e degli eredi, il che non può al contrario avvenire in sede amministrativa, laddove “la dichiarazione è necessaria con altre formalità, perché resa all'autorità competente, vincola il Ministero dell'interno alla ricognizione con decreto dello stato già recuperato per legge” (Cass. 4466/2009). Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente il ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c..
4. Decadenza dalla produzione documentale ove non effettuata in allegato al ricorso introduttivo. Da ultimo il chiede il rigetto del ricorso nel caso in cui non risulti adempiuto CP_1
l'onere di all ocumentazione ed indicare le prove sin dal ricorso introduttivo, come evincibile dal chiaro disposto normativo dell'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato da ultimo dal D.Lgs. 164/2024. Trattasi di eccezione esplorativa e del tutto inconferente nel caso di specie in cui i documenti risultano tutti depositati unitamente al ricorso introduttivo. In ogni caso, al riguardo si osserva che, pur consapevoli della presenza di orientamenti di merito contrari citati dalla difesa del , l'eccezione non può essere CP_1 condivisa. Ed infatti, la disciplina codicistica semplificato non prevede espressamente alcuna decadenza in caso di mancata indicazione dei mezzi istruttori e della produzione di documenti nel ricorso introduttivo, a differenza di quanto previsto, al contrario, per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio da parte del convenuto ai sensi dell'art. 281 undecies comma 3 ultimo periodo. L'unico termine perentorio per l'articolazione dei mezzi di prova è quello che il giudice eventualmente può assegnare ai sensi del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c., allorquando, a richiesta e nel caso in cui ciò sia reso necessario dalle difese della controparte, vi sia esigenza di precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Si ritiene, pertanto, che prima di tale momento la produzione di documenti non avvenuta con il ricorso introduttivo non sia in alcun modo preclusa. D'altro canto, la condizione cui il legislatore subordina la concessione di un termine per integrare, tra l'altro, le istanze istruttorie è alquanto generica (“quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte”) e collegata all'individuazione del thema decidendum e del thema probandum che può avvenire soltanto alla prima udienza, allorquando le parti hanno precisato le proprie posizioni processuali negli atti introduttivi ed è possibile individuare quali fatti siano pacifici in quanto ammessi o non espressamente contestati e quali, al contrario, proprio in quanto oggetto di specifica contestazione, hanno necessità di essere provati in giudizio. Si ricorda, infine, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 46/2021), pronunciandosi sul tema in relazione al procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., antesignano dell'attuale procedimento di cui all'art. 281 decies ss. c.p.c., in una fattispecie in cui come nella odierna parte ricorrente aveva prodotto documenti con un atto successivo al ricorso introduttivo ma precedente all'udienza di comparizione delle parti, ha sancito che l'art. 702 bis c.p.c., richiamando l'art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c. (così come l'attuale 281 undecies) stabilisce che il ricorso debba indicare i mezzi di prova così come analogamente dispone per la comparsa di costituzione del convenuto, ma “non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso”. Al riguardo, richiama espressamente le precedenti pronunce nelle quali si legge che “... le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. ... non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommari età dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (Cass. 25547/2015, non massimata, pagg. 10 e 11). Nello stesso senso si legge in una più recente ordinanza (Cass. 19226/2024 e in senso conforme anche Cass. 9637/2025) che “dovendo tendenzialmente interpretarsi in maniera restrittiva le norme che pongano preclusioni e decadenze, non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore”. La Suprema Corte evidenzia la rilevanza dell'argomentazione fondata sul parallelismo tra rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione, disciplinati da norme analoghe in ordine al contenuto dell'atto introduttivo con riferimento alle richieste istruttorie, evidenziando che le disposizioni in esame depongono in entrambi i riti per la possibilità “di poter successivamente integrare o articolare ex novo le proprie richieste istruttorie, senza che l'eventuale omissione negli scritti iniziali possa ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza” (sul punto si veda anche Cass. 1691/2011). Per tali ragioni si ritiene che, a fronte di una puntuale indicazione dei documenti e della loro produzione prima della udienza di comparizione in allegato al ricorso o con memoria successiva, il ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere di allegazione e prova su di lui gravante, sicché l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto va integralmente rigettata.
5. Merito della controversia, normativa applicabile e riparto dell'onere probatorio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che considerata la data del deposito del ricorso antecedente alle ore 23:59 del 27.3.2025, non è applicabile al caso di specie la nuova normativa in materia di cittadinanza introdotta con DL 36/2025, con conseguente irrilevanza di tutte le questioni relative all'eventuale illegittimità costituzionale di tali norme sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale con ordinanza di remissione del Tribunale di Torino. Peraltro, nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato, come si vedrà nel prosieguo, di avere un genitore cittadino italiano o un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori, sicché anche alla luce dell'art. 1 comma 1 lett. d) e e) DL 36/2025 spetta loro il riconoscimento della cittadinanza italiana. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa preposta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion- international). Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in Italia con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988). Dagli atti di causa emerge che l'avo è nato in [...] genitori italiani Persona_1
(doc. 2 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato cittadino argentino come emerge certificato rilasciato dalla Camara Nacional Electoral (doc. 5 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo o . Per_1 Persona_2 Per_1
Q tu ncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti. Al riguardo, questo giudice non ritiene applicabile alla presente controversia la disposizione normativa sull'onere probatorio introdotta dall'art. 1 comma 2 DL 36/2025 entrato in vigore a decorrere dal 29.3.2025. A tale proposito, pur nella consapevolezza di orientamenti di merito contrari, da una lettura sistematica delle disposizioni e dai principi generali vigenti in materia di successione delle norme nel tempo, si desume che le nuove previsioni in materia di tipologia di prove ammesse, oneri di allegazione e riparto dell'onere probatorio possano essere applicate unicamente ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, trattandosi di disposizioni inscindibili nelle quali l'onere probatorio è strettamente collegato all'onere di allegazione che necessariamente viene adempiuto al momento del deposito dell'atto introduttivo giudiziale. Applicare la nuova normativa anche ai ricorsi già depositati implicherebbe necessariamente la concessione di termini per l'integrazione del ricorso e delle prove offerte, che il testo legislativo in esame non prevede e che dilaterebbe i tempi di definizione della causa in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost.. D'altro canto, il principio del tempus regit actum, che regola la successione delle leggi processuali nel tempo ove manchi un'espressa disposizione transitoria, comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti, sicché la fase di allegazione contenuta nel ricorso introduttivo non potrebbe che essere disciplinata dalla norma vigente all'epoca del deposito dell'atto, sicché una volta perfezionata la fase introduttiva del giudizio le eventuali modifiche normative che su di essa incidono non potrebbero avere alcun effetto sui giudizi pendenti in ossequio al principio del giusto processo (al riguardo, si legga Cass. 25311/2020 per la quale i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione). Si osserva, infine, che anche la natura processuale di una disposizione che, disciplinando l'onere della prova, regolamenta i fatti da allegare e provare non può ritenersi pacifica, considerato che essa incide sull'individuazione dei fatti costitutivi del diritto, modificando i presupposti sostanziali per l'esercizio di esso, sicché a maggior ragione le nuove disposizioni non potrebbero essere applicate ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, essendo pacifico in giurisprudenza che per i ricorsi depositati entro il 27.3.2025 la normativa sostanziale di riferimento è quella previgente alle modifiche introdotte con DL 36/2025 (si legga sul punto Cass. 16493/2024, per la quale sono norme sostanziali quelle che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01)”. Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva (nella ricostruzione della linea trasmissiva il nome dei ricorrenti verrà evidenziato con sottolineatura). contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva Persona_1 Persona_3 in da (doc. ente), che riceveva dal Parte_3 padre la cittadinan contraeva matrimonio con e Parte_3 Persona_4 dall' .12.1994 lo Parte_2 ricorrente) e in data 8.1.1993 lo ricorrente), che Parte_1 ricevevano dal padre la cittadi
6. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riguardo a tutti i ricorrenti. La mancata opposizione alla pretesa attorea del in sede amministrativa, gli CP_1 ingenti flussi di domande di riconoscimento della ci italiana che notoriamente gravano gli uffici amministrativi competenti impedendo una celere definizione della pratica in sede stragiudiziale e la sussistenza di orientamenti contrastanti su alcune delle eccezioni sollevate dal convenuto nella costituzione in giudizio fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di: a. nata l'[...] a [...] Parte_1
b. nato il [...] a [...] Pt_2 Parte_2
c. nato il [...] a Parte_3
2) ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competent ive iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 7.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 6.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA De NI
(atto sottoscritto digitalmente)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. IA De NI, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 132/2025 R.G.,
TRA
Parte_1 Parte_2
p Parte_3 ricorrente e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1
resistente e con il Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I ricorrenti espongono di essere discendenti di Per_1 nato a [...] il [...] e poi emigrato in Argentina. Precis
[...] l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti. L'amministrazione nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio. Costituendosi in giudizio, il rileva che la controversia si colloca Controparte_2 nell'ambito dell'abnorme mole d ento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso ambasciate e consolati italiani. Eccepisce, poi, la decadenza dalla produzione documentale, ove non effettuata in allegato al ricorso, chiedendo, nel caso in cui i documenti fossero stati prodotti dopo il deposito dell'atto introduttivo, di non tenerne conto con conseguente rigetto del ricorso. Richiama, infine, i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 77/2018 al fine di instare per la compensazione delle spese di lite. Il Pubblico Ministero in sede apponeva il visto in data 26.9.2025. La causa, non necessitando di istruttoria, è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa all'esito del deposito di esse.
2. Costituzione tardiva del Ministero dell'Interno. Occorre rilevare che il si è CP_1 costituito tardivamente in giudizio (deposito della comparsa 30.10.2025, te note in sostituzione dell'udienza 6.11.2025). Ciò nonostante, tale tardività non incide sull'ammissibilità delle difese che non attengono né a domande riconvenzionali né ad eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
3. Interesse ad agire e tempi di definizione della procedura amministrativa. Eccepisce il che la grande mole di domande amministrative presentate da discendenti di CP_1 aliani per il riconoscimento della cittadinanza e la necessità di effettuare accurati controlli sulla documentazione, atteso il dilagare di falsificazioni dei documenti e la presenza di atti parecchio risalenti a volte rilasciati anche dall'autorità ecclesiastica, impedisce di fornire una risposta tempestiva alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta in via amministrativa: la circostanza può ritenersi pacifica tra le parti, ma ciò non incide sul merito della controversia e può al più rilevare in sede di riparto delle spese di lite. Peraltro, mentre nel caso di cittadinanza trasmessa per via paterna la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l'esistenza di un doppio binario per l'interessato, amministrativo e giudiziale, negando la sussistenza di una pregiudiziale amministrativa (Cass. 28873/2008), nel caso di cittadinanza trasmessa per via materna la Suprema Corte ha affermato che in via giurisdizionale è possibile riconoscere all'avo donna la cittadinanza italiana in via retroattiva indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 legge 151/1975 e con efficacia, dunque, anche nei confronti dei figli e degli eredi, il che non può al contrario avvenire in sede amministrativa, laddove “la dichiarazione è necessaria con altre formalità, perché resa all'autorità competente, vincola il Ministero dell'interno alla ricognizione con decreto dello stato già recuperato per legge” (Cass. 4466/2009). Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente il ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c..
4. Decadenza dalla produzione documentale ove non effettuata in allegato al ricorso introduttivo. Da ultimo il chiede il rigetto del ricorso nel caso in cui non risulti adempiuto CP_1
l'onere di all ocumentazione ed indicare le prove sin dal ricorso introduttivo, come evincibile dal chiaro disposto normativo dell'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato da ultimo dal D.Lgs. 164/2024. Trattasi di eccezione esplorativa e del tutto inconferente nel caso di specie in cui i documenti risultano tutti depositati unitamente al ricorso introduttivo. In ogni caso, al riguardo si osserva che, pur consapevoli della presenza di orientamenti di merito contrari citati dalla difesa del , l'eccezione non può essere CP_1 condivisa. Ed infatti, la disciplina codicistica semplificato non prevede espressamente alcuna decadenza in caso di mancata indicazione dei mezzi istruttori e della produzione di documenti nel ricorso introduttivo, a differenza di quanto previsto, al contrario, per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio da parte del convenuto ai sensi dell'art. 281 undecies comma 3 ultimo periodo. L'unico termine perentorio per l'articolazione dei mezzi di prova è quello che il giudice eventualmente può assegnare ai sensi del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c., allorquando, a richiesta e nel caso in cui ciò sia reso necessario dalle difese della controparte, vi sia esigenza di precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Si ritiene, pertanto, che prima di tale momento la produzione di documenti non avvenuta con il ricorso introduttivo non sia in alcun modo preclusa. D'altro canto, la condizione cui il legislatore subordina la concessione di un termine per integrare, tra l'altro, le istanze istruttorie è alquanto generica (“quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte”) e collegata all'individuazione del thema decidendum e del thema probandum che può avvenire soltanto alla prima udienza, allorquando le parti hanno precisato le proprie posizioni processuali negli atti introduttivi ed è possibile individuare quali fatti siano pacifici in quanto ammessi o non espressamente contestati e quali, al contrario, proprio in quanto oggetto di specifica contestazione, hanno necessità di essere provati in giudizio. Si ricorda, infine, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 46/2021), pronunciandosi sul tema in relazione al procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., antesignano dell'attuale procedimento di cui all'art. 281 decies ss. c.p.c., in una fattispecie in cui come nella odierna parte ricorrente aveva prodotto documenti con un atto successivo al ricorso introduttivo ma precedente all'udienza di comparizione delle parti, ha sancito che l'art. 702 bis c.p.c., richiamando l'art. 163 comma 3 n. 5 c.p.c. (così come l'attuale 281 undecies) stabilisce che il ricorso debba indicare i mezzi di prova così come analogamente dispone per la comparsa di costituzione del convenuto, ma “non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso”. Al riguardo, richiama espressamente le precedenti pronunce nelle quali si legge che “... le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. ... non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommari età dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (Cass. 25547/2015, non massimata, pagg. 10 e 11). Nello stesso senso si legge in una più recente ordinanza (Cass. 19226/2024 e in senso conforme anche Cass. 9637/2025) che “dovendo tendenzialmente interpretarsi in maniera restrittiva le norme che pongano preclusioni e decadenze, non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore”. La Suprema Corte evidenzia la rilevanza dell'argomentazione fondata sul parallelismo tra rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione, disciplinati da norme analoghe in ordine al contenuto dell'atto introduttivo con riferimento alle richieste istruttorie, evidenziando che le disposizioni in esame depongono in entrambi i riti per la possibilità “di poter successivamente integrare o articolare ex novo le proprie richieste istruttorie, senza che l'eventuale omissione negli scritti iniziali possa ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza” (sul punto si veda anche Cass. 1691/2011). Per tali ragioni si ritiene che, a fronte di una puntuale indicazione dei documenti e della loro produzione prima della udienza di comparizione in allegato al ricorso o con memoria successiva, il ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere di allegazione e prova su di lui gravante, sicché l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto va integralmente rigettata.
5. Merito della controversia, normativa applicabile e riparto dell'onere probatorio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che considerata la data del deposito del ricorso antecedente alle ore 23:59 del 27.3.2025, non è applicabile al caso di specie la nuova normativa in materia di cittadinanza introdotta con DL 36/2025, con conseguente irrilevanza di tutte le questioni relative all'eventuale illegittimità costituzionale di tali norme sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale con ordinanza di remissione del Tribunale di Torino. Peraltro, nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato, come si vedrà nel prosieguo, di avere un genitore cittadino italiano o un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori, sicché anche alla luce dell'art. 1 comma 1 lett. d) e e) DL 36/2025 spetta loro il riconoscimento della cittadinanza italiana. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa preposta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion- international). Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9.12.1987 e recepito in Italia con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988). Dagli atti di causa emerge che l'avo è nato in [...] genitori italiani Persona_1
(doc. 2 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato cittadino argentino come emerge certificato rilasciato dalla Camara Nacional Electoral (doc. 5 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo o . Per_1 Persona_2 Per_1
Q tu ncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti. Al riguardo, questo giudice non ritiene applicabile alla presente controversia la disposizione normativa sull'onere probatorio introdotta dall'art. 1 comma 2 DL 36/2025 entrato in vigore a decorrere dal 29.3.2025. A tale proposito, pur nella consapevolezza di orientamenti di merito contrari, da una lettura sistematica delle disposizioni e dai principi generali vigenti in materia di successione delle norme nel tempo, si desume che le nuove previsioni in materia di tipologia di prove ammesse, oneri di allegazione e riparto dell'onere probatorio possano essere applicate unicamente ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, trattandosi di disposizioni inscindibili nelle quali l'onere probatorio è strettamente collegato all'onere di allegazione che necessariamente viene adempiuto al momento del deposito dell'atto introduttivo giudiziale. Applicare la nuova normativa anche ai ricorsi già depositati implicherebbe necessariamente la concessione di termini per l'integrazione del ricorso e delle prove offerte, che il testo legislativo in esame non prevede e che dilaterebbe i tempi di definizione della causa in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111 Cost.. D'altro canto, il principio del tempus regit actum, che regola la successione delle leggi processuali nel tempo ove manchi un'espressa disposizione transitoria, comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti, sicché la fase di allegazione contenuta nel ricorso introduttivo non potrebbe che essere disciplinata dalla norma vigente all'epoca del deposito dell'atto, sicché una volta perfezionata la fase introduttiva del giudizio le eventuali modifiche normative che su di essa incidono non potrebbero avere alcun effetto sui giudizi pendenti in ossequio al principio del giusto processo (al riguardo, si legga Cass. 25311/2020 per la quale i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione). Si osserva, infine, che anche la natura processuale di una disposizione che, disciplinando l'onere della prova, regolamenta i fatti da allegare e provare non può ritenersi pacifica, considerato che essa incide sull'individuazione dei fatti costitutivi del diritto, modificando i presupposti sostanziali per l'esercizio di esso, sicché a maggior ragione le nuove disposizioni non potrebbero essere applicate ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, essendo pacifico in giurisprudenza che per i ricorsi depositati entro il 27.3.2025 la normativa sostanziale di riferimento è quella previgente alle modifiche introdotte con DL 36/2025 (si legga sul punto Cass. 16493/2024, per la quale sono norme sostanziali quelle che “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018, Rv. 649717 - 01)”. Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva (nella ricostruzione della linea trasmissiva il nome dei ricorrenti verrà evidenziato con sottolineatura). contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva Persona_1 Persona_3 in da (doc. ente), che riceveva dal Parte_3 padre la cittadinan contraeva matrimonio con e Parte_3 Persona_4 dall' .12.1994 lo Parte_2 ricorrente) e in data 8.1.1993 lo ricorrente), che Parte_1 ricevevano dal padre la cittadi
6. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riguardo a tutti i ricorrenti. La mancata opposizione alla pretesa attorea del in sede amministrativa, gli CP_1 ingenti flussi di domande di riconoscimento della ci italiana che notoriamente gravano gli uffici amministrativi competenti impedendo una celere definizione della pratica in sede stragiudiziale e la sussistenza di orientamenti contrastanti su alcune delle eccezioni sollevate dal convenuto nella costituzione in giudizio fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di: a. nata l'[...] a [...] Parte_1
b. nato il [...] a [...] Pt_2 Parte_2
c. nato il [...] a Parte_3
2) ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competent ive iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che il presente provvedimento sia notificato al Pubblico Ministero in sede. Così deciso, in Ancona, il 7.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 6.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA De NI
(atto sottoscritto digitalmente)