CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 769 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
( c.f. ) e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( c.f. (c.f. ) quali eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
[...]
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Clemente in virtù di procura si calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio
APPELLANTI
E
1 ( c.f. ), ( c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
), ( c.f. ), C.F._6 CP_3 C.F._7
c.f. ) in proprio e quali eredi di Controparte_4 C.F._8
Controparte_4
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Spena in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello n. 52/1994 Tribunale di Salerno Controparte_5
(c.f. ) in persona del Curatore avv. P.IVA_1 Controparte_6
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pasca in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello conferito giusta provvedimento del
[...]
c.f. ) Controparte_7 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Agazzi e Rosario Manzo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2584/2023
pubblicata il 12.06.2023 (Opposizione all'atto di aggiudicazione del 25.01.2018)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.05.2018 , , Parte_1 Parte_2
e , gli ultimi tre quali eredi di , Parte_3 Parte_4 Persona_1
premesso che, con un primo ricorso depositato il 9 febbraio 2018 i sigg. Pt_1
, nonché i sig.ri , e ,
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
questi ultimi quattro nell'assunta qualità di eredi di , avevano proposto Persona_1
opposizione alla esecuzione promossa dal chiedendo in Controparte_5
via cautelare la sospensione dell'esecuzione e della “'efficacia del verbale o atto di
2 aggiudicazione redatto dal Professionista delegato il 25 gennaio 2018”, “nonché le
attività connesse, con decreto inaudita altera parte o, comunque, con ordinanza”; nel merito avevano chiesto di “dichiarare l'illegittimità del sequestro conservativo del 1995
e del pignoramento del 2013 perché eseguiti su un bene di proprietà degli opponenti,
acquisita per usucapione, ed accertare – previa attività istruttoria- la titolarità della
proprietà o del diritto reale di godimento – dominio utile – del fondo in questione in
testa agli opponenti, con effetto dal 1989/90”; che con un secondo ricorso del 19
febbraio 2018 avevano proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del
9/14febbraio 2018 del G.E. dr. con la quale era stata disposta, a seguito della Parte_6
sua aggiudicazione a un terzo, la liberazione del fondo;
che in via cautelare hanno chiesto la sospensione dell'ordinanza di rilascio, e “per motivi di opportunità” della intera procedura espropriativa immobiliare “ivi compresa l'aggiudicazione operata dal
professionista delegato il 25.1.2018, a favore” del terzo, Controparte_8
che nel merito avevano chiesto di procedere alla revoca del provvedimento
[...]
impugnato, con tutti i provvedimenti consequenziali;
richiamando i fatti da essi allegati a fondamento dell'una e dell'altra istanza, ossia che con scrittura privata del 16 luglio
1987 , soggetto esecutato, aveva promesso di vendere e trasferire ai Controparte_4
signori e , che acquistavano, “per sé o per persona fisica o Per_1 Parte_1
giuridica da nominare fino alla stipula dell'atto definitivo di vendita … da eseguire …
dopo che la procedura esecutiva immobiliare sarà stata dichiarata estinta”, la parte del terreno di sua proprietà in Tenimento di Eboli alla Contrada Taverna S. Nicola, di ettari
47.12.70, per il prezzo di lire 65 milioni ad ettaro;
che i promittenti compratori avevano nominato ex art.1401 e seg. c.c. promissaria acquirente del fondo Parte_7
in quanto aveva pagato quasi la totalità del corrispettivo della vendita, £
[...]
2.720.000.000, a fronte dei tre miliardi circa pattuiti;
che i sigg. , cessato il Pt_1
rapporto pregresso al preliminare di vendita, avevano iniziato a detenere il fondo
3 secondo quanto previsto nell'art. 13 del compromesso;
che nel 1987/1988 i predetti germani, per effetto di una brucellosi, avevano avviato un procedimento di trasformazione della destinazione fondo, da allevamento di bestiame a colture agricole;
che tale trasformazione e la tipologia degli interventi effettuati si rileverebbero dalla relazione tecnica dell'ing. e dell'agronomo dott. del 7 febbraio 2018; Per_2 Parte_8
che oltre alla messa in sicurezza dei sei fabbricati fatiscenti insistenti sul fondo, i germani avevano provveduto anche alla ristrutturazione di quello principale a Pt_1
mezzo della Agrilat Soc. Coop.; che la mancata reazione del alla messa in CP_4
vendita del bene dimostrava che egli aveva perso ogni interesse al medesimo;
che,
invece, i , attraverso la alla quale intendevano intestare il Pt_1 Parte_7
fondo e le fabbriche insistenti sul medesimo, avevano proposto giudizio per l'adempimento in forma specifica del preliminare con citazione del 19.12.2011,
regolarmente trascritta;
che, per effetto degli interventi edili e investimenti effettuati,
essi germani avevano trasformato la detenzione in possesso utile ad usucapire, Pt_1
a partire dal 1990; che in conseguenza dell'intervenuto acquisto per usucapione, i ricorrenti avevano interesse a contrastare la procedura esecutiva immobiliare;
che,
infatti, erano loro inopponibili il sequestro conservativo intervenuto nel 1995, che aveva effetti equiparabili all'ipoteca e non incideva sul possesso e godimento del bene, così
come la successiva trascrizione del pignoramento del 2013, comunque avvenuto dopo il periodo utile alla maturazione dell'usucapione; che, pertanto, sussistevano gravi motivi per sospendere l'esecuzione (nella prima opposizione) e l'esecutorietà dell'ordinanza di rilascio (nella seconda opposizione) e nel merito, stante la fondatezza delle due opposizioni, per dichiarare illegittimo il pignoramento del Controparte_5
(nella prima e seconda opposizione) e revocare l'ordinanza del G.E. di
[...]
liberazione del fondo (nella seconda opposizione); riferendo altresì che, riuniti i due procedimenti, con ordinanza del 17.04.2018 la dr.ssa aveva rigettato l'istanza CP_9
4 di sospensione, fissando il termine per il giudizio di merito;
che avverso tale procedimento essi attori avevano proposto reclamo al Collegio, che era stato esso rigettato con ordinanza 28.06.201; che, infine, pur avendo incardinato, con citazione
09.02.2018, autonomo giudizio recante R.G. n. 1662/18 dinanzi al Tribunale di Salerno
nei confronti del solo “per ottenere sentenza di accertamento Controparte_4
dell'avvenuta usucapione del fondo in discussione”, avevano interesse ad introdurre il giudizio di merito sì come disposto dal GE con ordinanza del 17.04.2018, convenivano
dinanzi al Tribunale di Salerno , la e Controparte_4 Controparte_10
la al fine di sentire accogliere Controparte_11
le seguenti domande: “Voglia il Tribunale adito accogliere le domande formulate dagli
attori con i ricorsi (riuniti) di opposizione di terzo ex artt. 619 e 624 c.p.c. avverso la
procedura espropriativa imm. n° 435/13 RGE Imm. con i quali chiedono: 1)con quello
dell'8-02-2018 – stante il “fumus boni iuris” ed i gravi motivi ex art. 624 c.p.c. –
sospendere la procedura esecutiva imm. n° 435/13RGE e la efficacia del verbale o atto
di aggiudicazione provvisoria redatto dal professionista delegato il 25.1.2018, nonché
le attività connesse e presupposte. Nel merito, dichiarare la illegittimità del sequestro
conservativo del 1995 e del pignoramento del 2013 perché eseguiti su un bene di
proprietà degli opponenti acquisito per usucapione ed accertare, previa attività
istruttoria, la titolarità della proprietà o del diritto reale di godimento – dominio utile –
del fondo in questione in testa agli opponenti con effetto al 1989-90; 2) con quello del
19-02-2018: - disporre con decreto inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia
esecutiva del provvedimento (ordinanza resa il 9.2.2018 e depositata il 14.2.18 del dr.
, con la quale ordina lo sgombero del compendio pignorato) o Parte_6
provvedimenti indilazionabili ritenuti necessari. Infine – per motivi di opportunità
sospendere interamente la procedura espropriativa immobiliare ivi compresa
l'aggiudicazione operata dal professionista delegato il 25.1.2018 a favore della
[...]
[..
[...] corrente in Trescore Balneario (Bergamo). Nel merito, accertata CP_12
l'illegittimità dell'atto impugnato, procederne alla revoca ed adottare tutti i
provvedimenti consequenziali, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle
parti per la trattazione. In definitiva – con le opposizioni sopra richiamate – gli attori
chiedono di accertare che è divenuto di loro proprietà, per effetto di possesso ad
usucapionem risalente al 1989-1990, il bene pignorato nella proc.espr.imm. n° 435/13
RGE Tribunale di Salerno, in agro di Eboli alla Loc. Taverna S. Nicola, esteso ha
47.12.70 circa, ora in catasto (come individuato dal G.E. nell'ordinanza di sgombero
del 9-02-2018) al fg. 40,p.lle 40 – 842 – 262 – 2163 – 2162 – 2176 – 2173 – 2174 –
2175 – 60 – 61– 849 – 62 – 850 – 63 – 64 – 269 – 1069 – 373 – 2164 – 2165 – 389 –
465 –2151 – 38 – 1066 – 1321 – 1323 – 1324 – 1326 – 1329 – 1330 – 1067 –1068 – 60
sub 1 e 60 sub 3 – salvo errori ed omissioni - confinante con S.S.18, con Linea
ferroviaria, via S. Nicola Varco, ecc… con entro stanti fabbricati e pertinenze, con
conseguente declaratoria di nullità o inefficacia del pignoramento e tutti gli atti
successivi della procedura, nei loro confronti, ovvero dichiarata illegittima
l'esecuzione, sottrarre detto bene all'espropriazione. Il tutto con vittoria di spese e
competenze da porre a carico dei convenuti, in solido, sia del presente giudizio che di
quello svoltosi innanzi alla Dr.ssa all'udienza del 21.3.2018, revocando CP_9
l'ordinanza da questa assunta anche nella parte relativa al pagamento a favore degli
attuali convenuti – peraltro esageratamente quantificate -”.
Si costituiva che, eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva, essendo state le opposizioni proposte successivamente all'aggiudicazione del compendio immobiliare, ed il difetto di legittimazione attiva di e per non aver dimostrato la propria qualità di eredi Parte_2 Pt_3 Pt_4
di ; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di usucapione Persona_1
e così concludeva “- in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a
6 quello R.G. n. 1662/18, pendente innanzi all'intestato Tribunale, G.I. dr.ssa Bianchi,
prossima udienza 30.01.2019; - sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di
legittimazione passiva del sig. - sempre in via preliminare, dichiarare Controparte_4
il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e;
- nel merito, rigettare le domande proposte dai sig.ri
[...] Parte_5
, nonché , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in quanto in ogni caso inammissibili e infondate. Vittoria di Parte_5
spese e competenze secondo il principio della soccombenza”.
Si costituiva anche la società Agricola Vitanuova s.s., aggiudicataria del compendio immobiliare, che eccepiva la propria estraneità alle vicende della usucapione;
evidenziava la contraddittorietà dell'iniziativa processuale con l'altra, intrapresa dai medesimi , per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 cc;
allegava di aver Pt_1
corrisposto l'intero prezzo di aggiudicazione pari ad € 5.689.000,00 e, di conseguenza,
in caso di evizione, di aver diritto alla restituzione della somma dai e dalla CP_4
società creditrice procedente, e rassegnava le seguenti Controparte_5
conclusioni: “in via preliminare e/o pregiudiziale concedersi, per le ragioni espresse
nel presente atto, ricorrendone i presupposti ex lege, sequestro conservativo ex art. 671
cpc sulle seguenti somme e/o titoli di credito e/o di pagamento: - euro 427.000,00
versati da Società Agricola Vitanuova ss a titolo di cauzione per l'acquisto del Lotto
UNO nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Salerno n. 435/13 Rges,
dietro intervenuta consegna di assegno circolare non trasferibile numero 9900017421-
08 emesso dall'Istituto di Credito Banco Popolare ora Banco BPM spa, agenzia di S.
Paolo D'argon, consegnato ed intestato al professionista delegato alla vendita, Avv.
Maria Farina, su libretto di deposito bancario n. 37368 intestato alla procedura
esecutiva “PROC. ESEC. N. 435/13 RGE DEB ESPR. ” acceso Controparte_4
presso il Monte dei Paschi di Siena spa filiale di Salerno (Codice Iban
7 [...]); - euro 5.262.000,00 versati da Società Agricola
Vitanuova ss a titolo di saldo del prezzo di aggiudicazione per l'acquisto del Lotto
UNO nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Salerno n. 435/13 Rges, a
mezzo di bonifico bancario su libretto di deposito bancario n. 37368 intestato alla
procedura esecutiva “PROC. ESEC. N. 435/13 RGE DEB ESPR. CP_4
” acceso presso il Monte dei Paschi di Siena spa filiale di Salerno (Codice
[...]
Iban [...]); In via principale e nel merito Respingersi tutte
le domande proposte dagli attori, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In via
subordinata di merito Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Salerno
accogliesse le domande spiccate dalla parte attrice, con conseguente evizione in capo
alla Società Agricola Vitanuova ss dei beni immobili oggetto del presente giudizio,
consistenti nel Lotto Unoaggiudicato alla udienza d'asta del 25.01.2018 nella
procedura esecutiva Tribunale di Salerno n. 435/2013 RG es., accertare e dichiarare il
diritto della Società Agricola Vitanuova ss di ripetere il prezzo di euro 5.689.000,00,
oltre alle spese e imposte sostenute, non ancora distribuiti, ovvero, in caso di
intervenuta distribuzione al momento della emissione della sentenza, voglia
condannare: - il (Codice Fiscale , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di creditore
procedente, a restituire in favore della Società Agricola Vitanuova s.s., nella sua
qualità di parte aggiudicataria, la parte di prezzo da esso Fallimento riscossa, oltre al
risarcimento dei danni subìti e al rimborso delle spese sostenute;
- il sig. CP_4
(CF ), nella sua qualità di debitore esecutato, a
[...] C.F._9
restituire in favore della Società Agricola Vitanuova s.s., nella sua qualità di parte
aggiudicataria, l'eventuale residuo di prezzo da esso riscosso. In ogni caso Competenze
professionali e spese della presente causa integralmente rifuse”.
8 Si costituiva anche il Fallimento che, in via Parte_9
preliminare, chiedeva al Tribunale di dichiarare improponibile, inammissibile l'opposizione in quanto proposta dal terzo dopo l'aggiudicazione avvenuta con verbale del 25.01.2018; nel merito, chiedeva al Tribunale di confermare i provvedimenti di diniego già assunti nella precedente fase cautelare e di rigettare tutte le domande in quanto infondate in punto di fatto e di diritto.
Dichiarate inammissibili le istanze cautelari proposte dagli opponenti e rigettate le istanze istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 2584 del 12.06.2023, notificata il 14.06.2023, il Tribunale, ritenuto che la posizione giuridica dei fosse qualificabile come detenzione qualificata, Pt_1
così provvedeva:“- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento
impugnato, ovvero verbale di aggiudicazione del 25.01.2018, dal G.E ratificato con
provvedimento del 09-14/02/2018; - pone a carico di , , Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro – attesane la totale Parte_3 Parte_4
soccombenza – le spese di lite e di ATP di cui all'ordinanza del 24.10.2018, liquidate in
€ 18.977,00, in favore di ciascuna parte costituita, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione laddove richiesta”
Con atto di citazione notificato il 10.0./2023 , , Parte_1 Parte_2
e gli ultimi tre quali eredi di , Parte_3 Parte_4 Persona_1
hanno impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle domande di primo grado con accertamento dell'acquisto del compendio immobiliare per usucapione e sottrazione del medesimo all'espropriazione,
col favore delle spese di entrambi i gradi.
Si sono costituiti tutti gli appellati: la difesa dei e quella della società CP_4
Agricola Vitanuova s.s. hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc;
nel merito, tutti gli appellati hanno resistito ai motivi di gravame,
9 concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con ordinanza del 14.2.2023 il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato la causa per la rimessione al Collegio;
con ordinanza del 13.06.2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha infine riservato la causa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello --Violazione e falsa applicazione degli artt. 832 –
922 e 1158 c.c. e degli artt.112 – 115 – 116 – 183 - 187 e 188 c.p.c. - Errata percezione
del fatto storico ed omessa pronuncia su una circostanza essenziale della controversia
– i hanno impugnato la decisione sul rilievo che il Tribunale non abbia tenuto Pt_1
conto della circostanza, rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio di merito, che con atto di diffida notificato il 28.01.1990 ai germani , aveva Controparte_4 Pt_1
dichiarato che ”in virtù del compromesso medesimo, lo istante, anche in vista di
sensibili pagamenti effettuati dai compratori, non ebbe difficoltà a trasferire loro il
possesso del terreno compromesso”. Sostengono gli appellanti che tale atto stragiudiziale rendeva pacifico che il dopo aver incassato una “sensibile” CP_4
quantità del prezzo convenuto nel preliminare del giugno del 1987, con una nuova convenzione verbale ebbe a “trasferire” il possesso pieno della “res”, che successivamente era stato esercitato in modo pubblico e pacifico per oltre trenta anni;
che proprio tale circostanza giustificava le attività materiali (costruzioni e modifiche alle strutture fondiarie) poste in essere da essi appellanti e idonee a manifestare la signoria sul fondo;
che il Tribunale, erroneamente ritenendo che, con il preliminare,
fosse stato anticipatamente ceduto il possesso materiale del bene e che tale cessione fosse regolata da un comodato funzionalmente collegato al preliminare medesimo,
10 aveva violato sia le disposizioni di cui agli artt.1351 - 1150 - 1158 e 1164 c.c. che l'insegnamento del Supremo Collegio di cui alla Cass. SS.UU. n.7930/2008; che proprio la circostanza che la “traditio” fosse stata eseguita in virtù di contratto invalido
Per_ perché non concluso nella necessaria forma scritta e, comunque, a trasferire la proprietà del bene, costituiva elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instaurato con la “res tradita” fosse sorretto dall'”animus rem sibi habendi” come si evince dal principio espresso da Cass. n.14115 del 2013 e Cass. n. 2326 del 2022; che nella specie i germani avevano ottenuto il trasferimento del possesso del bene Pt_1
dal dopo aver pagato la quasi totalità del prezzo convenzionale, senza CP_4
possibilità di stipulare l'atto di compravendita, ed avevano esercitato il possesso in modo pieno dal 1988 al 2018 non avendo, il effettuato, durante tutto il CP_4
periodo, alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione acquisitiva;
che, in virtù di questi rilievi, la sentenza di I grado doveva essere riformata ed accolte le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi essendo stato espropriato un bene non dell'esecutato apparente, , ma dei signori . Controparte_4 Pt_1
Con il secondo motivo – Mancata ammissione della prova testimoniale e consulenza
tecnica - Violazione degli artt.115 – 116 – 183 – 184 - 187 - 244 e 245 c.p.c. -- gli appellanti si dolgono del rigetto delle istanze di prova orale e di nomina di CTU da parte del primo Giudice, che in questo modo aveva loro precluso la possibilità di provare l'esercizio del possesso “uti dominus” del bene attraverso la realizzazione di attività materiali sul fondo dal 1988 al 2018 e di far verificare le sue condizioni prima di quell'epoca. Chiedono pertanto alla Corte l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado.
Con il terzo motivo -- Violazione e falsa applicazione degli artt.1141 – II comma – e
1158 c.c.— gli appellanti lamentano che “il Giudice di primo grado non ha letto gli atti
difensivi degli attuali appellanti ed in particolare le memorie ex art.183 – VI co. - c.p.c.
11 – I.II e III termine, le note relative all'udienza di conclusioni, la memoria conclusionale
principale e quella di replica, mentre ha fatto proprie acriticamente le gravi ed
inconcludenti affermazioni riportate nella sentenza n°3053/2021, relativa ai giudizi di
merito ad oggetto “Accertamento dell'avvenuto acquisto del bene per usucapione e
rivendica di proprietà nei confronti della ditta aggiudicataria nella procedura
espropriativa”. Nei richiamati atti difensivi, risulta provato, in modo inequivocabile
che gli appellanti hanno posseduto “uti dominus” il bene per oltre 30 anni e realizzato
le opere, descritte specificamente nelle circostanze di prova orale dal n° 1 al n° 24,
affidate a testi esecutori materiali delle stesse, per conto dei germani , tanto Pt_1
che, nell'assoluta indifferenza del dal 1988 al 2018 (epoca della loro CP_4
estromissione coattiva) hanno esercitato sia il diritto di godimento che il potere
dispositivo del proprietario previsto dall'art.832 c.c.”, in particolare ” effettuando
investimenti per circa tre milioni di euro, realizzando opere di modifica e sistemazione
delle strutture fondiarie e costruito strade, fabbriche ed attivita' industriali e
commerciali, provocando una nuova classificazione produttiva ed economica del
terreno e la destinazione urbanistica dei fabbricati da agricoli ad industriale e
commerciale. Tale loro attivita' rappresenta la negazione dell'altrui possesso e
l'affermazione del proprio”. Aggiungono che “Nella ipotesi, invece, l'adita Corte
dovesse ritenere il trasferimento del possesso dopo il pagamento del prezzo come
anticipazione della ”traditio” del bene, e quindi l'insorgere di un rapporto di
comodato, nella fattispecie si è concretizzato, comunque, l'insegnamento secondo cui
“”tutte le volte in cui il detentore (nel caso si volesse configurare la cessione anticipata
del possesso rispetto al preliminare) realizza una costruzione sul fondo altrui, scatta
l'interversione del possesso, ex art.1141, II° co., c.c. (Cass.25.1.2010 n°1296) in quanto
il compimento di dette attività materiali manifesta, in modo inequivocabile e
riconoscibile dall'avente diritto, l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla
12 cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando, per sé, il diritto corrispondente al
possesso, in contrapposizione con quello del titolare della cosa”” (Cass.2006 n°12968
in fattispecie nella quale l'originario detentore aveva realizzato una costruzione sul
fondo ed il Giudice di merito non aveva apprezzato, ai suddetti fini, tale attività,
nonché, tra le altre precedenti, Cass.1995 n°1802 in fattispecie relativa alla
realizzazione di una strada sul fondo detenuto).Ribadiscono che “ giammai i germani
hanno posto in essere atti o fatti idonei a riconoscere il diritto “originario” del Pt_1
proprietario - agli effetti di cui agli artt.1165 e 2944 c.c. o - di attribuire il CP_4
diritto reale da loro esercitato al titolare originario (vedi Cass. n°18207/2004 – Cass.
n°20565/2016 – Cass. n°2590/97)”. Fanno infine rilevare che” Il per tutto il CP_4
periodo sopra indicato, non ha esercitato alcun potere di controllo e di interdizione
delle opere realizzate dai germani , né proposto domande idonee ad Pt_1
interrompere il possesso ”ad usucapionem”, ex artt.1165 - 2943 e 2653 – punto 5 -
c.c.” e che “la domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio Parte_1
promosso da nel 1994, diversamente da come assume il Giudice di I grado, CP_4
non ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva (vedi Cass.14.5.2001 n.6647
e Cass.20.8.14 n.18095). Specificamente - la Suprema Corte - con la sentenza.21.6.95
n.7028 - afferma che “il possesso di usucapione non è interrotto dall'attività del
convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell''attore che abbia ad
oggetto l'accertamento giudiziale”.
2. L'appello va rigettato.
2.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc, e ciò in quanto, benché, sotto il profilo strettamente formale, l'atto si presenti inutilmente prolisso e ripetitivo e pertanto non del tutto coerente con la norma richiamata, la sua attenta lettura consente di evincere con chiarezza le parti della sentenza che si impugnano e le ragioni di doglianza, che
13 peraltro anche gli appellati dimostrano di aver ben compreso e che hanno specificamente confutato.
2.2. Quanto al merito, i motivi n. 1) e n. 3), stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
2.2.1. Non può ritenersi che il Tribunale abbia omesso di valutare l'atto di diffida inviato da ai germani e notificato il 28.11.1990 in quanto Controparte_4 Pt_1
dalla disamina del fascicolo telematico di primo grado e della produzione di parte attrice il documento non risulta acquisito agli atti di causa, benché richiamato nella citazione introduttiva del giudizio di merito.
In ogni caso, si tratta di un documento che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dei , non è idoneo a dimostrare il trasferimento del possesso ai fini della Pt_1
reclamata usucapione.
In esso infatti il sulla premessa “che tra l'istante e gli intimati fu stipulato un CP_4
compromesso per la vendita di un terreno alla località S. Nicola di Eboli; che in virtù
del compromesso medesimo, lo istante, anche in vista di sensibili pagamenti effettuati
dai compratori, non ebbe difficoltà a trasferire loro il possesso del terreno
compromesso; che pur avendo versato la maggior parte del prezzo, essi intimati, che
sono debitori della differenza, ancora non si decidono a fare i conteggi e a stipulare
l'atto pubblico di trasferimento;
che questo ritardo provoca sensibili danni in vista del
fatto che gli estimi catastali saranno rivalutati donde l'invim a corrispondersi dal
venditore verrà notevolmente maggiorata;
che l'istante non intende subire questo
danno”, invitava e diffidava i sig.ri “a procedere immediatamente ai conteggi, Pt_1
al versamento della differenza e a redigere l'atto pubblico di trasferimento, con
espressa dichiarazione che in difetto e trascorsi 15 giorni da oggi, l'istante si vedrà
14 costretto, se non vorrà agire per la risoluzione del contratto, a tenere essi intimati
responsabili delle maggiori somme che dovrà a fisco per l'invim”.
Dal documento si evince pertanto con chiarezza che il promittente venditore, CP_4
dando atto di aver immesso i promissari acquirenti nel materiale possesso dei beni e manifestando interesse alla stipula dell'atto di trasferimento in tempi brevi, li diffidava al tempestivo pagamento del saldo del prezzo di acquisto ed a redigere l'atto pubblico di trasferimento della proprietà, preoccupandosi dell'aumento dell'Invim, ovvero di un'imposta, ormai abolita, che veniva applicata ai trasferimenti degli immobili e si calcolava sulla differenza tra il valore iniziale e il valore finale del bene.
Non potendo il possesso costituire oggetto di cessione separata dal diritto del quale costituisce la proiezione ( cfr. il principio espresso da Cass. 2014 n. 13222; 1996 n.
7283 per cui “Il contratto atipico col quale le parti si obblighino al trasferimento del
mero possesso, disgiunto dal diritto, è nullo per impossibilità dell'oggetto, in quanto
l'"animus possidendi", per la sua soggettività, può riferirsi solo al possessore attuale e
non al possessore precedente”), l'avvenuto “trasferimento del possesso”, cui il CP_4
faceva riferimento nell'atto di diffida, deve essere inteso nel senso di mera anticipazione del godimento materiale del bene e quindi come consegna dell'immobile a titolo di comodato, funzionalmente collegato all'efficacia esclusivamente obbligatoria del contratto preliminare e giustificato dal pagamento della gran parte del corrispettivo.
Può pertanto, sul punto, confermarsi la motivazione del primo Giudice, che ha ritenuto che la necessità dell'animus sibi habendi non soffra deroga nel caso in cui il soggetto che assume d'essere possessore abbia ricevuto il godimento dell'immobile per effetti di una convenzione negoziale, con la precisazione che, se la convenzione ha effetti obbligatori, perché diretta ad assicurare il godimento della cosa senza alcun trasferimento immediato o differito del bene, colui che, avendo ricevuto la consegna per questo solo scopo, si è immesso, nomine alieno, nel godimento del bene,
15 necessariamente stabilisce con la cosa un rapporto di mera detenzione che gli consente di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa solo attraverso un atto di interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2.
A diverse conclusioni si sarebbe invece potuti pervenire laddove fosse stato specificamente allegato e dimostrato dai che tra le parti era stato stipulato un Pt_1
preliminare c.d. improprio, ovvero un contratto di immediato trasferimento della proprietà dell'immobile con scrittura privata non autenticata, che, per poter essere trascritta, doveva essere seguita da un atto pubblico avente funzione meramente ricognitiva del già avvenuto trasferimento.
2.2.2. La “nuova convenzione verbale” che sarebbe intercorsa tra le parti sul
“trasferimento del possesso”, cui fanno confuso riferimento, in fatto ed in diritto, gli appellanti, che richiamano genericamente anche la cancellazione dell'art. 13 del preliminare, costituisce una vicenda nuova, allegata per la prima volta con l'atto di appello, sulla quale non si è formato il contraddittorio e che pertanto, essendo inammissibile, non può essere valutata in questa sede.
2.2.3. A fondamento della domanda, gli appellanti insistono sul richiamo, già fatto in primo grado, al principio espresso da Cass. 2010 n. 1296, ma già in precedenza da
Cass.2006 n. 12968, per cui “La interversione della detenzione in possesso può avvenire
anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo
inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare
il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto
corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa”, e sostengono che, nella vicenda oggetto di causa, a fronte delle opere indicate - tra le quali, in particolare, la costruzione della stalla su un sedime di 3.200 metri quadrati effettuata nel 1988/89 utilizzata per l'allevamento di circa 1.200 capi di bufale e tutti gli altri manufatti realizzati dalla Soc. Agri-Lat dal 1996 in poi su incarico di Pt_1
16 -, da un lato giammai i germani avevano posto in essere, agli effetti di Per_1 Pt_1
cui agli artt.1165 e 2944 c.c., atti o fatti idonei a riconoscere il diritto originario del proprietario o di attribuire il diritto reale da loro esercitato al titolare originario CP_4
e, dall'altro, che il per tutto il periodo indicato, non aveva esercitato, ai sensi CP_4
degli artt.1165 - 2943 e 2653 punto 5 c.c., alcun potere di controllo e di interdizione delle opere da essi realizzate né proposto domande idonee ad interrompere il possesso
”ad usucapionem”.
- Ritiene la Corte che la disponibilità del bene da parte dei abbia avuto luogo Pt_1
nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa in virtù della stipula del contratto preliminare, che costituiva la fonte della loro legittimazione all'utilizzo del bene, e che non sia ravvisabile alcuna condotta di interversione del possesso.
Ed infatti, sottendono la consapevolezza dei di essere meri detentori del bene Pt_1
numerosi elementi evincibili dagli atti di causa, quali la domanda riconvenzionale per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare (azione ex art. 2932 cc) da essi spiegata nel giudizio intrapreso nel 1994 dal per la risoluzione del contratto CP_4
stesso; l'electio amici effettuata da con l'indicazione, quale acquirente, Persona_1
della società ( v. comunicazioni del 22/08/1997 e 04/08/2011); la missiva del Parte_7
27/08/97 inviata da a , nella quale si dava atto del Persona_1 Controparte_4
compromesso intercorso tra le parti;
l'intervento spiegato da nel Parte_1
giudizio introdotto nel 2011 dalla società nei confronti del per sentir Parte_7 CP_4
pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cc, in cui il predetto aderiva alla domanda della società così riconoscendo la perdurante efficacia del preliminare.
Questi elementi, tutti ricavabili dalla documentazione prodotta agli atti, costituiscono sicura espressione della consapevolezza degli odierni appellanti di essere meri detentori,
sia pure qualificati, del fondo, alla luce dei quali, non essendo stata espressa alcuna interversione del possesso, le opere da essi realizzate, non solo non erano incompatibili
17 con la detenzione, ma si giustificavano alla luce della permanenza del vincolo obbligatorio costituito dal contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile per il quale era stata pagata la quasi totalità del prezzo.
- Ne consegue che, pur potendo aderirsi al principio per cui l'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali come la realizzazione di costruzioni sul fondo, purché dette “attività manifestino in
modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa
esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso
in contrapposizione con quello del titolare della proprietà” ( cfr. Cass. 2021 n. 23458),
nella specie la realizzazione delle opere e delle costruzioni sul fondo, benché di particolare valore ed estensione, non può ritenersi assumere significato univoco del mutamento dell'animus da detinendi in possidendi ad usucapiomen essendo contrastata,
proprio sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dalle iniziative richiamate in precedenza.
2.2.4. Gli appellanti sostengono poi che il non avrebbe posto in essere alcun CP_4
atto utile ad interrompere il termine di usucapione ( prescrizione acquisitiva).
- La questione è assorbita dai precedenti rilievi.
Può quindi affermarsi che, avendo gli odierni appellanti espresso al una volontà CP_4
incompatibile con quella dell'esercizio del possesso esclusivo, il proprietario non aveva alcun onere di porre in essere atti finalizzati ad interrompere i termini per l'usucapione.
- Per contro, non corrisponde al vero che sia rimasto inerte rispetto alle Controparte_4
attività dei , avendo invece il medesimo esercitato le sue prerogative di Pt_1
proprietario agendo in giudizio nei loro confronti per la risoluzione del contratto preliminare.
- Siffatti rilievi rendono superflua la verifica degli ulteriori elementi sui quali, in caso di accoglimento del motivo che si esamina, avrebbe dovuto fondarsi la prova
18 dell'usucapione, in particolare l'epoca in cui si sarebbe concretizzata l'interversione della detenzione in possesso nonché il possesso esclusivo da parte dei , ciò Pt_1
soprattutto sul rilievo che risulta dagli atti di causa che anche la Parte_10
aveva avuto a sua volta una relazione di fatto col fondo, sul quale aveva
[...]
realizzato opere ed interventi.
2.3. Anche il secondo motivo va rigettato.
Ed infatti, alla luce delle ragioni espresse nella disamina degli altri motivi, ritiene il
Collegio che la prova testimoniale, sulla quale insistono gli appellanti, non assumerebbe alcun rilievo ai fini della decisione riguardando circostanze che, oltre ad essere documentate ( la descrizione degli immobili, la loro ubicazione e consistenza) o da documentare ( lo stato dei luoghi precedente agli interventi eseguiti dai e da Pt_1
Agri-lat; gli interventi effettuati;
le autorizzazioni amministrative ottenute ), comunque non sarebbero sufficienti a dimostrare l'interversio possessionis.
In difetto di siffatta dimostrazione, l'accertamento tramite CTU dei vari tipi di intervento di trasformazione del fondo, pure invocato dagli appellanti, sarebbe evidentemente superfluo.
3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
4. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, indeterminabile a complessità
bassa, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 10/07/2023 da , Parte_1
, e gli ultimi tre Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , nei confronti di 1. , Persona_1 Controparte_1
19 , e in proprio e CP_2 CP_3 Controparte_4
quali eredi beneficiari di;
2. Controparte_4 Controparte_13
3. avverso la sentenza
[...] Controparte_5
del Tribunale di Salerno n. 2584/2023, così provvede:
a) RIGETTA l'appello;
b) NA gli appellanti in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore degli appellati, a titolo di compenso, in € 6.946,00
ciascuno, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
20