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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/11/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 429/24 Reg. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Presidente rel.
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere
Dott. Angelo GAGLIOTI Consigliere
Dott.ssa Marina CORTESE Consigliere on.
Dott. Michele TERMINE Consigliere on.
ha pronunciato all'udienza del 18.11.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello n. 429/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 500/2024 emessa in data 16.10.2024 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento al minore
, nato a [...] il [...] Persona_1
che ha dichiarato lo stato di adottabilità;
promosso da
(padre), rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Basso del Foro di Torino Parte_1 presso il cui studio in Torino, Corso Tassoni 14, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
e con l'intervento:
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del TUTORE PROVVISIORIO del minore, in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino;
del CURATORE SPECIALE del minore, in persona dell'Avv. Stefania Musso (con studio in Torino, via Pietro Palmieri 24), parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Curatore Speciale del minore: come da propria memoria costitutiva del 24.4.2025, chiede rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza appellata.
Tutore del minore: parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità del minore (come da proprio parere in data 10.11.2025 e relazione sociale allegata datata 16.10.2025), con conferma della sentenza di primo grado. Procuratore Generale: chiede rigettarsi l'appello (e la richiesta di sospensiva) con conferma della sentenza di primo grado.
Difesa dell'appellante, sig. : richiama le conclusioni di cui al ricorso Persona_1 introduttivo datato 27.9.2024 (nel merito, revoca della dichiarazione di adottabilità, affidamento temporaneo extrafamiliare del minore, con ripresa degli incontri padre/figlio, con monitoraggio dei Servizi Sociali, dapprima in luogo neutro con successiva progressiva liberalizzazione;
invitare i Servizi Sociali a indicare e stabilire un percorso al Pjetri che gli consenta un riavvicinamento al figlio).
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza appellata, datata 16.10.2024, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, in via provvisoriamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , disponendo l'inserimento dello stesso in famiglia Persona_1 affidataria in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nonché l'attuale collocamento del minore in comunità (nelle more del reperimento della predetta risorsa) e interrompendo i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto:
CHE il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 15.03.2023, su conforme ricorso del PM (del 09.03.2023), aveva ordinato l'apertura della procedura per l'eventuale adottabilità del minore . Il Tribunale aveva inoltre ordinato farsi luogo ad Per_1 approfonditi accertamenti sulle condizioni psicofisiche del minore, sull'ambiente nel quale si troverebbe a vivere se inserito nel nucleo di origine, sulla condizione personale e familiare dei genitori e parenti che ne avessero fatto richiesta di affidamento e sulle loro capacità genitoriali, incaricando di ciò, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Sociale ed il Servizio di N.P.I., che avrebbero dovuto al più presto comunicare se vi erano parenti entro il quarto grado che avessero mantenuto rapporti significativi con il minore o avessero, comunque, manifestato, anche con specifica richiesta allo stesso Tribunale, disponibilità all'affidamento del minore. Il Tribunale aveva poi confermato il collocamento comunitario del minore;
aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
aveva nominato Curatore Speciale del minore l'Avv. Stefania Musso del Foro di Torino;
aveva nominato tutore provvisorio del minore l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino;
aveva autorizzato, compatibilmente con le esigenze del minore, contatti tra il minore ed i genitori alla presenza di personale educativo, secondo modalità e tempi ritenuti dai Servizi incaricati;
aveva prescritto ai genitori di collaborare con i Servizi incaricati e aveva disposto la chiusura del procedimento n. 1654/2022 V.G.. Con successivo decreto del 31.05.2023, a seguito dell'audizione di entrambi i genitori, dalla quale era emerso che il padre era detenuto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, mentre la madre aveva fatto ritorno in Italia con il progetto di rimanervi, il Tribunale aveva disposto CTU, nominando la dott.ssa Testimone_1 quale consulente tecnico d'ufficio, e, in data 29.06.2023, successivamente al giuramento della CTU, aveva formulato il seguente quesito: “esaminati gli atti del procedimento, acquisita ogni utile documentazione (della quale si ordina sin d'ora l'esibizione) esistente presso presidi sanitari e/o pubblici uffici ed effettuato ogni opportuno accertamento diagnostico, dica la CTU:
- quale sia la struttura di personalità – esprimendosi anche in merito ad eventuali tratti patologici –della madre e del padre del minore e le competenze genitoriali degli stessi;
- quali siano le condizioni psicofisiche ed evolutive di anche con riferimento alla Per_1 qualità della relazione instaurata con la madre ed il padre;
- se la madre ed il padre del minore siano capaci di svolgere in modo sufficientemente adeguato la funzione genitoriale nei confronti del figlio, eventualmente indicando i necessari interventi di sostegno che dovrebbero essere attivati e, in caso di accertamento allo stato negativo circa la funzione genitoriale, i tempi eventualmente prevedibili per conseguirne il recupero;
- quali siano le capacità di eventuali istanti affido in corso di procedura, che verranno prontamente comunicati a cura della Cancelleria, di vicariare alla funzione genitoriale e/o supportare i genitori anche nel lungo periodo”;
CHE la situazione del nucleo era già nota al Tribunale: infatti, in data 29.07.2022 era stato attivato da parte del PM un procedimento de potestate (proc. n. 1654/2022 V.G.), in quanto era emerso che il padre di si trovava detenuto a seguito di denuncia per Per_1 maltrattamenti sporta dalla madre ore e che la madre sembrava intenzionata a riunire il nucleo familiare dopo la scarcerazione;
con il primo decreto del 16.08.2022 il Tribunale aveva disposto la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e della NPI per l'attivazione di tutti i sostegni ritenuti utili nell'interesse del minore nonché per la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, aveva inoltre disposto il divieto di coabitazione padre-figlio nonché il divieto di espatrio della madre con il minore;
con successivo decreto del 28.09.2022 il Tribunale aveva disposto il collocamento del minore in comunità unitamente alla madre, prevedendo che in caso di rifiuto della madre di fare ingresso in comunità insieme al figlio o di suo successivo ingiustificato allontanamento, il minore fosse collocato in idonea casa-famiglia o famiglia affidataria individuata dai Servizi incaricati, autorizzando in tal caso incontri in luogo neutro madre-minore secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti. Invero, dalla relazione dei Servizi Sociali del 14.09.2022, era emerso quanto segue: che il minore aveva continuato a comunicare con il padre nonostante il divieto di contatto padre-figlio se non in forma vigilata;
che la madre aveva ospitato per circa sei mesi un nucleo familiare romeno e che il rapporto con tale nucleo era stato conflittuale (il minore aveva assistito ad episodi di violenza); che il compagno della madre aveva vissuto con la stessa ed era stato presentato al minore come “zio”; che il minore aveva lanciato dalle scale un cagnolino di proprietà del compagno della madre giustificando il gesto con la frase “la mia testa mi diceva di fare del male e di buttarlo per le scale”; che la madre si era opposta alla proposta di inserimento comunitario dicendosi piuttosto pronta a “lasciare il bambino” ai Servizi. Il minore, pertanto, veniva inserito in comunità, senza la madre, in data 11.10.2022 e il Servizio si era riservato di valutare, sulla base delle disponibilità, l'inserimento in una famiglia affidataria (cfr. relazione del SS del 17.10.2022);
Contr dalle successive relazioni di aggiornamento erano emersi ulteriori segnali di allarme (cfr. relazione della NPI del 21.02.2023 e relazione del SS del 23.02.2023). In particolare, il minore nel corso dell'inserimento comunitario aveva mostrato: comportamenti non adattivi, ponendo in essere piccoli furti, e “aspetti sessualizzanti nella relazione con i compagni utilizzando la bugia o il silenzio totale per giustificare i suoi gesti”; comportamenti regressivi, come rischiare di andare a scuola in pigiama se non accompagnato;
comportamenti sessualizzanti, mimando l'atto sessuale e dicendo agli operatori della comunità che “mamma e zio si fottevano”. Parallelamente, non si erano registrati miglioramenti nel comportamento di entrambi i genitori. Quanto alla madre, la stessa non si era presentata ai colloqui fissati con la NPI e il SS e aveva comunicato, nel mese di gennaio 2023, di allontanarsi dall'Italia e di partire per l'Inghilterra (dove si trovava il compagno dell'epoca della donna) alla ricerca di un'occupazione lavorativa;
non si era presentata all'udienza del 28.02.2023 e aveva dichiarato espressamente di
“preferire il compagno al figlio”, aggiungendo “mio figlio è ingestibile e non sa stare alle regole, non voglio vederlo fino a 18 anni, nemmeno agli incontri vigilati” (cfr. relazione del SS del 28.10.2022). Quanto al padre, lo stesso era gravato da diversi procedimenti penali, continuava ad essere detenuto (fine pena prevista per il 29.07.2025) ed aveva posto in essere condotte aggressive anche alla presenza del figlio;
in particolare, il minore aveva riferito di aver visto “papà puntare il coltello alla mamma, io mi sono messo in mezzo, papà mi ha spinto e poi mi ha dato dei soldi” (cfr. relazione del SS del 23.02.2023);
CHE il Tribunale, quindi, con la sentenza appellata, considerato che per le problematiche materne e paterne evidenziate il minore non poteva essere affidato ai genitori, aveva ritenuto necessario disporre la sua collocazione in una famiglia avente i requisiti per poterlo eventualmente adottare (confermando, nelle more del reperimento della predetta risorsa, il collocamento del minore in comunità), con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e interruzione dei rapporti tra gli stessi e il minore, nonché tra quest'ultimo e gli altri parenti entro il quarto grado. L'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in oggetto aveva confermato l'assoluta inadeguatezza del padre e della madre a prendersi cura del figlio e il conseguente stato di abbandono in cui versava il minore;
invero, erano emerse fragilità e carenze genitoriali non emendabili (in tempi compatibili con le esigenze di cura del minore) attraverso interventi di sostegno sia educativi che psicologici.
Quanto alla madre, veniva evidenziato che la donna era portatrice di una storia personale complessa, contraddistinta da nomadismo familiare, da una limitata dotazione cognitiva e dalla scarsissima adesione ai tentativi di supporto e sostegno offerti dal SS. In particolare, prima del collocamento in comunità del minore, la madre aveva dimostrato un'allarmante tendenza ad esporre il figlio a situazioni di rischio, quali: una situazione di precarietà e di promiscuità abitativa, l'esposizione del minore ad intimità sessuale tra adulti, l'assenza di assistenza sanitaria (il minore era sprovvisto di documenti, non risultava residente sul territorio e non disponeva di un pediatra), la scarsa frequenza scolastica del minore (culminata nella totale evasione scolastica dal febbraio 2021) nonché l'esposizione dello stesso a violenza domestica (da un video si era visto chiaramente assistere ad una scena in cui uno dei coinquilini aveva preso un Per_1 coltello e lo sferrato contro il televisore). Dopo il collocamento in comunità del minore, la madre aveva mostrato un atteggiamento abbandonico interrompendo bruscamente gli incontri con il figlio per ben due volte (la prima partendo per l'Inghilterra con il compagno e la seconda verso la Germania senza fare più ritorno in Italia), assumendo atteggiamenti scarsamente protettivi nei confronti di (che aveva Per_1 colpevolizzato per la situazione) e non dando più sue notizie al SS da novembre 2023 (da allora non vede e non sente la madre). Dalla CTU erano emerse, altresì, le Per_1 profonde fragilità della donna, dovute ad importanti tratti di immaturità affettiva, di dipendenza relazionale e ad un profilo intellettivo ai limiti. Invero, la sig.ra era Per_1 apparsa “psicologicamente fragile e sofferente, autocentrata, bisognosa ed ile, scarsamente capace di investire affettivamente nelle relazioni eterocentrandosi. Le sue capacità relazionali risentono molto dell'instabilità e dell'immaturità emotiva e suggeriscono un pattern di attaccamento interiorizzato problematico, che inficia anche la capacità di affidarsi nel chiedere aiuto. Il funzionamento psicologico descritto ha un'importante ricaduta sul suo modo di incarnare il ruolo genitoriale, che appare inficiato dall'immaturità affettiva, dal tipo di funzionamento intellettivo, dall'autocentratura, dai tratti di dipendenza affettiva e dall'impulsività, oltre che da una povertà culturale di base. (…) La signora ha ricevuto supporto, rimandi e indicazioni, che non saputo cogliere e Per_1 mettere in pratica in modo duraturo e continuativo, dimostrando scarse capacità di apprendimento e assenza di motivazione al cambiamento”. Il CTU, pertanto, non aveva ritenuto la donna in grado di recuperare le proprie gravi carenze genitoriali in modi e tempi compatibili con un sano sviluppo del minore.
Quanto al padre, poi, veniva precisato che l'uomo aveva convissuto con il figlio solo per pochi mesi (tra novembre 2020 e aprile 2021) a causa di due lunghi periodi di detenzione. Invero, il sig. aveva ammesso, in sede di udienza, di aver vissuto per Per_1 ampi periodi di furti e di mmesso sia la rapina che la violenza sessuale di gruppo che avevano determinato il primo lungo periodo di detenzione (dal 21.11.2016 al 6.11.2020). Peraltro, dal casellario giudiziale erano emersi a suo carico reati di ricettazione, resistenza al pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di armi, rapina e violenza sessuale;
tutti reati consumati dopo la nascita del figlio. Inoltre, il padre del minore, scarcerato il 30.11.2023 con previsione di detenzione domiciliare, era evaso provocando un ulteriore periodo di detentivo (cfr. relazione del SS del 31.07.2024), non cogliendo, pertanto, la possibilità di facilitare gli incontri con il figlio ma, al contrario, dimostrando la totale mancanza di una sincera rivisitazione critica che ponesse al centro delle priorità i bisogni di . Il padre aveva, altresì, mostrato sentimenti rivendicativi Per_1 nei confronti dalla sig. ritenendola responsabile di non essersi occupata Per_1 adeguatamente del figlio durante la sua detenzione e di non aver accettato l'inserimento comunitario unitamente al minore (cfr. relazione del SS del 31.07.2024). La totale indifferenza rispetto alle esigenze di crescita dal figlio era emersa ancora dalla scelta dell'uomo di non provvedere al sostentamento del figlio nel periodo di detenzione;
in particolare, il sig. aveva riferito che pur lavorando in carcere aveva deciso di tenere Per_1 per sé il denaro e di non fare nulla per il figlio perché nel frattempo la sig.ra Per_1 conviveva con un altro uomo. Rispetto, poi, alla personalità del padre, il CTU evidenziato che “non sono stati riferiti né si sono osservati elementi ascrivibili alla presenza di un franco disturbo psichiatrico in atto. Tuttavia pare assodato che il signore annoveri tra le sue caratteristiche di personalità acclarati tratti di tipo antisociale, correlati ad uno stile di vita di tipo delinquenziale mantenuto per anni. Rispetto al funzionamento intellettivo non si sono apprezzati segni di evidenti limitazioni, mentre rispetto al funzionamento della sfera affettiva la storia conosciuta descrive elevata aggressività e disregolazione degli impulsi”. Anche il padre, dunque, non era apparso in grado di riconoscere ed esternalizzare le proprie responsabilità, né di sintonizzarsi con i bisogni del figlio in tempi compatibili con le esigenze evolutive del minore. Invero, il CTU, nel commentare l'esposizione del minore ai comportamenti a rischio posti in essere dai genitori, aveva affermato che “ci si trova a valutare gli effetti di esperienze emotivamente travolgenti, non significabili ed affrontabili dal minore, ovvero non integrabili a livello psichico e a rischio di comportare una disorganizzazione della mente. Al momento, in base gli elementi raccolti, e aggiunte le ultime informazioni ricevute dai Servizi e dagli operatori che si occupano del bambino, si reputa la situazione esistenziale del minore meritevole di un cambiamento radicale ed immediato”. Quanto alle condizioni del minore, infatti, l'attività istruttoria aveva evidenziato come lo stesso avesse risentito dei profondi limiti di entrambi i genitori. In particolare, il CTU aveva rilevato importanti manifestazioni di malessere riportando che “le problematiche comportamentali, oggi in parziale remissione, sono comunque molto preoccupanti e comportano difficoltà relazionali che possono rendere complessa l'inclusione con i pari, ma è ben più allarmante il correlato interno che indica un orientamento evolutivo in senso patologico. Le figure genitoriali, abbandoniche (la madre) o violente (il padre) ed entrambi comunque disfunzionali nei loro ruoli, non rappresentano riferimenti interni riconosciuti come affidabili e strutturanti”. Il CTU, quindi, aveva concluso come segue: “nel complesso, quanto osservato e valutato rileva nel funzionamento psicologico di gli effetti di una Per_1 cumulazione traumatica, in presenza di segni e sintomi indicativi di gente sofferenza psicologica e di un grave rischio psicoevolutivo. Si sono colte, però, anche risorse psichiche che potrebbero consentirgli un'inversione di sviluppo in senso più fisiologico ed evitare che sviluppi un'identificazione negativa”.
Il Tribunale, pertanto, escludeva la sussistenza dei presupposti per un'eventuale recuperabilità delle funzioni genitoriali a fronte dell'atteggiamento abbandonico e rinunciatario di entrambi i genitori, nonché dell'assoluta incapacità di attribuire priorità assoluta ai bisogni del figlio. Peraltro, di tale situazione abbandonica ne era ormai consapevole anche il minore, il quale aveva chiesto espressamente alla psicologa di trovargli una famiglia nuova, pronunciando la frase “puoi chiedere al giudice se mi trova una famiglia nuova?” (cfr. relazione NPI del 04.09.2024). Inoltre, non erano state individuate risorse proficuamente attivabili nemmeno nel contesto familiare allargato e non vi era stata alcuna disponibilità all'affidamento;
CHE, tutto quanto sopra premesso, il Tribunale, in conformità al parere del PM, ritenute le problematiche genitoriali talmente gravi e disfunzionali da non richiedere un ulteriore approfondimento, dichiarava il minore adottabile, confermando il suo attuale collocamento in comunità nelle more del reperimento di una famiglia potenzialmente adottiva, con interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine;
CHE avverso detto provvedimento proponeva appello il sig. padre del minore,
Per_1 chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Chiedeva poi, nel merito, la rimozione degli effetti della dichiarazione di adottabilità del minore non dichiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge, chiedeva l'affidamento temporaneo del minore in una famiglia avente i requisiti necessari per l'accoglimento del minore, onde permettergli una crescita serena;
stabilire, inoltre, la ripresa degli incontri padre-figlio, con monitoraggio dei SS, dapprima in luogo neutro con successiva progressiva liberalizzazione, e invitare i SS a indicare e stabilire un percorso che consentisse allo stesso un ravvicinamento al figlio. La Difesa, innanzitutto, sosteneva che il sig. aveva sempre cercato di rimanere in contatto con il figlio durante il
Per_1 periodo in trovava ristretto, essendo stato proprio lui a segnalare alle Autorità preposte la situazione e il disagio in cui viveva il minore. Rilevava, inoltre, che il sig. non era più detenuto dal maggio 2024 e che viveva stabilmente a Torino con la
Per_1 compagna da giugno 2024, dichiarandosi disponibile ad intraprendere ogni e qualsivoglia percorso che il Tribunale, per il tramite del SS, avesse voluto individuare per poter riprendere i contatti con il figlio. Sottolineava, peraltro, la Difesa che il sig. in più
Per_1 occasioni aveva provveduto ad acquistare dei beni per il figlio (zaino per la scuola, portapenne, scarpe) e che lo stesso aveva sospeso il mantenimento di in quanto i
Per_1 soldi da lui inviati dal carcere venivano usati dalla sig.ra per andare in discoteca
Per_1 con il compagno e/o a giocare alle macchinette (circostanze riferite al ricorrente da
, amica di famiglia dei sig.ri . Lamentava, poi, il ricorrente la mancata Per_2 Per_1 verifica, ad oggi, circa le reali condizioni di vita dello stesso, nonché l'assenza di proposte in merito ai possibili percorsi da intraprendere per poter gradualmente ricostruire il rapporto padre-figlio; invero, il Collegio aveva basato la propria decisione solo sui precedenti penali del sig. senza considerare la giovane età dello stesso e senza Per_1 dargli la possibilità di dimostrare di essere cambiato e di voler seguire tutti i percorsi necessari per poter riavere con sé il figlio;
CHE il Tutore, in data 22.04.2025, faceva pervenire relazione di aggiornamento sul minore;
CHE la Curatrice Speciale del minore, costituitasi, chiedeva respingersi il gravame interposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata. In particolare, la Curatrice osservava che il TM aveva giustamente posto in rilievo le inadeguatezze, criticità e fragilità paterne (lunghi periodi di detenzione, reiterazione di comportamenti delinquenziali, rapporto conflittuale e rivendicativo con la madre del minore, negazione di ogni responsabilità, assenza di un progetto di vita futura con il figlio, mancanza di presa di contatti con i SS, incapacità a sviluppare una valutazione critica del proprio vissuto, assenza di un effettivo cambiamento delle proprie abitudini di vita nell'interesse del figlio) tali da giustificare la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale del minore. Peraltro, le suddette inadeguatezze avevano trovato conferma nella prospettazione da parte del signor di una progettualità dove le esigenze di Per_1 Per_1 non venivano prese assolutamente siderazione, contrariamente al suo biso stabilità e serenità, evidenziato anche dalle relazioni dei SS e della NPI, nonché dalla CTU. Invero, già dalla relazione dei SS del 31.07.2024 era emerso che il minore, in attesa del reperimento della famiglia con i requisiti per l'adozione, stava male, apparendo sofferente e richiedendo di sperimentarsi nelle relazioni con figure di riferimento in un contesto eterofamiliare. Precisava, inoltre, la Curatrice che non appariva neanche nell'interesse del minore la ripresa degli incontri e dei contatti con il genitore, tenuto conto del fatto che l'interruzione per irreperibilità dei genitori aveva creato in Per_1 un'importante sofferenza emotiva. Dalla stessa CTU era emerso che “il signor Per_1 pare in possesso, allo stato attuale, dei requisiti minimi e potenziali per poterlo ritenere una figura genitoriale di riferimento e supporto per , che necessita invece, oggi e da Per_1 tempo, di avere accanto adulti presenti stabilmen alizzati su di lui, dimostratamente in grado di provvedere ai suoi bisogni concreti ed affettivi”. Invero, dall'appello promosso dal signor non era apparsa alcuna consapevolezza circa i traumi subiti dal figlio a Per_1 causa dell'assenza di una famiglia e di figure genitoriali di riferimento. Sottolineava, ancora, la Curatrice che il signor si riteneva un buon padre, attribuendo Per_1 all'instabilità della madre del minore o o ai SS le proprie inadeguatezze e criticità; tuttavia, una serie di comportamenti a rischio, quali precarietà abitativa, assenza di assistenza sanitaria e violenza domestica erano già presenti nel periodo in cui l'uomo aveva convissuto con il minore e la madre. La Curatrice, pertanto, non riteneva sussistenti elementi concreti in merito all'adeguatezza del signor per l'accudimento Per_1 del figlio, tenuto anche conto della situazione di irregolarità mo sul territorio italiano, nonché del fatto che il legame con il minore fosse conseguentemente la sua unica chance di rimanere in Italia (potendo tale circostanza far sorgere dubbi legittimi sull'autenticità del suo desiderio di mantenere il legame di filiazione per il bene del proprio figlio);
CHE il Tutore provvisorio, in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, rendeva parere favorevole circa la dichiarazione di adottabilità del minore. In particolare, il Tutore rilevava che entrambi i genitori avevano messo in atto condotte abbandoniche nei confronti del figlio: la madre si era resa irreperibile per lunghi periodi per poi non far avere più sue notizie;
il padre era stato detenuto in cercare per diversi periodi;
a seguito dell'evasione non aveva preso contatti con il SS e, poi, solo nel mese di luglio 2024 aveva risposto ad una convocazione dell'assistente sociale. Il signor Per_1 inoltre, si era mostrato scarsamente collaborante nell'adempiere all'approfondimento peritale disposto dal TM.. Peraltro, l'uomo non aveva alcun pensiero critico circa il suo ruolo di padre, era privo di alcun documento personale, non si era attivato per regolarizzare la propria condizione quale soggetto irregolare e immaginava di poter fare affidamento sulla sua compagna per poter avviare un centro scommesse come sua futura attività lavorativa. Quanto al minore, il Tutore lo descriveva come un bambino profondamente sofferente a causa delle esperienze traumatiche subite e dell'abbandono dei suoi genitori, con un grave rischio evolutivo e la tendenza ad identificarsi in un ruolo aggressivo. Pertanto, necessitava di figure di riferimento stabili, di attenzioni ed Per_1 affetto, possibili solo in un ambiente di vita stabile e sicuro;
CHE all'udienza del 13.05.2025, rilevata la regolarità della notifica alla madre del minore, sig.ra , data la sua mancata costituzione, ne veniva Persona_3 dichiarata la c sentava personalmente neppure l'appellante, sig.
, senza addure all'udienza documentata giustificazione. La Difesa dello Parte_1 stesso dichiarava che il sig. aveva visto il figlio l'ultima volta ad ottobre 2023 Per_1 tramite una video-chiamata.
La Corte rinviava all'udienza del 18.11.2025 per l'audizione degli affidatari a rischio giuridico del minore o, in difetto, dei responsabili della comunità che ospitava e Per_1 per l'eventuale audizione del sig. a condizione di idonea giustificazione circ a Per_1 assenza all'udienza del 13.05.2025, procedendo poi alla discussione finale della causa.
All'udienza del 18.11.2025, la parte appellante rappresentava l'assenza personale del sig.
(in data 17.11.2025 la Difesa dello stesso aveva prodotto documentazione Parte_1 medica a giustificazione della sua mancata presenza alla precedente udienza del 13.05.2025).
Si procedeva all'audizione degli affidatari a rischio giuridico del minore, che per maggior esaustività si riporta trascritta di seguito:
“Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Da quando è con voi il bambino?”
ADR: “Dal 28.07.2025”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Come l'avete trovato quando è arrivato da voi? Aveva qualche manifestazione particolare o avete qualcosa da segnalare sul suo comportamento?
ADR: “Fin dall'inizio si è mostrato molto entusiasta di questo nuovo inizio. Indubbiamente è un bambino che fa un po' fatica nella famiglia, soprattutto quando vengono dettate alcune regole. A scuola sta iniziando ad integrarsi.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Che classe frequenta?”
ADR: “La quarta elementare.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Ci sono altri bambini nella vostra famiglia?”
ADR: “No, però abbiamo un cagnolino.”
Consigliera onoraria, Dott.ssa CORTESE: “Il bambino va d'accordo con il cagnolino?”
ADR: “Sì, lui ama molto gli animali.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Lui vi racconta mai qualcosa della comunità in cui si trovava precedentemente?”
ADR: “Sì, lui ha dei bei ricordi, ha sempre parlato bene del trattamento ricevuto in comunità e ha dei bei ricordi legati ai bambini che ha conosciuto lì.” Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Nelle relazioni precedenti si dà atto di linguaggio scurrile, comportamenti sessualizzati e comportamenti particolari. Con voi ha mai manifestato qualcuno di questi comportamenti?”
ADR affidatario: “Comportamenti sessualizzati no, abbiamo notato però che, ogni tanto, ha delle crisi di rabbia, soprattutto quando gli diamo delle regole. Per esempio, manifesta frustrazione quando non riesce a fare un compito assegnato o altro. Poi, quando passa la crisi, ritorna come prima.”
Consigliere onorario, Dott. TERMINE: “Come reagisce quando ha queste crisi?”
ADR: “Solitamente tende a chiudersi in sé stesso.”
Gli affidatari dichiarano, inoltre: “Non ha nemmeno un linguaggio scurrile e anche da scuola non ci hanno detto mai riferito nulla al riguardo. Rispetto alla questione del “rubare” gli oggetto di altri bambini, all'inizio il minore aveva questa tendenza. Fin dall'inizio, quindi, gli abbiamo dato delle regole e gli abbiamo spiegato che queste cose non si fanno e ormai ha interiorizzato questa regola. Per esempio, se capita di trovare una penna che non è sua nel suo portapenne della scuola e io (affidataria) gli chiedo di chi è, lui risponde subito “io non rubo”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Nell'ultima relazione depositata agli atti, si riferisce che il bambino a volte si relaziona utilizzando manipolazione e strumentalizzazione. Voi avete riscontrato nel bambino atteggiamenti manipolatori nei vostri confronti?”
ADR: “All'inizio un po' sì. Adesso no. Ha dei momenti in cui esprime reale affetto. Ad esempio, l'altro giorno stava facendo un'attività sportiva e, a un certo punto, ha attraversato il campo per darci un bacio”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “In cosa avete riscontrato questi atteggiamenti?”
ADR: “Magari veniva a darci un bacino per ottenere il cellulare o comunque per ottenere qualcosa in cambio”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Ha mai fatto riferimento al padre biologico?”
ADR: “Sì, durante le prime volte che siamo usciti insieme ha parlato del padre e una volta ha detto:
“mio papà è un po' cattivello perché una volta ha provato a uccidere la mamma con il coltello e poi ho chiamato la polizia”. Questa storia l'ha raccontata anche a scuola perché il maestro ce l'ha riferito. A noi ha colpito che abbia reso la stessa versione sia a noi che al maestro, a scuola.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “L'ultima videochiamata con il padre risale a ottobre 2023. Ha mai chiesto di rivedere il papà?”
ADR: “No”.
Consigliere onorario, Dott. TERMINE: “Rispetto alla madre, invece, vi ha mai detto qualcosa?”
ADR: “Ci ha raccontato alcuni episodi di non accudimento nei suoi confronti. Ad esempio, ci ha raccontato che spesso rimaneva a casa da solo;
che usciva per strada e qualcuno lo trovava e lo portava alla polizia;
che si era bruciato mentre cucinava ed era stato portato all'ospedale.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Da qualche parte negli atti si dice che il minore sostiene che la madre sia morta?”
ADR: “Lui ha fatto un'associazione tra la propria mamma e la mamma del gatto protagonista di un libro che gli ha dato la psicologa, perché una volta, leggendo, ha detto: “secondo me la mamma del gatto è morta”. E una volta ci ha anche riferito che non ha capito il motivo per cui la mamma non è più tornata da lui.”
Consigliera, Dott.ssa CARATTO: “Il minore attualmente è seguito da una psicologa?”
ADR: “Attualmente no, ma stiamo cercando un nuovo psicologa insieme all'equipe adozioni. La richiesta è stata presentata, ma non è stata ancora attivata la presa in carico.”
PG, Dott.ssa : “Per quanto riguarda l'alimentazione e il ritmo veglia-sonno, avete riscontrato Per_4 problemi?”
ADR: “Mangia bene, non ha disturbi alimentari e non ha problemi di sonno, ma vuole essere addormentato, vuole le coccole. Ogni tanto dorme nel lettone insieme a noi, ha bisogno di contatto fisico.” Consigliere onorario, Dott. TERMINE: “Come si trova nell'ambiente scolastico?”
ADR: “Si sta ambientando. Da scuola ci hanno detto che si comporta bene, non ha mai avuto atteggiamenti disturbanti. Ieri al colloquio ci hanno riferito che sta iniziando a integrarsi, non ha problemi nelle relazioni con i pari, sta facendo amicizia, adesso ha un'amichetta del cuore. Fa sport e si trova bene, notiamo che si trova bene anche con le bambine. Non ha mai avuto comportamenti sessualizzati con le stesse.”
In data 10.11.2025 il Tutore aveva depositato relazione sociale di aggiornamento che di seguito si trascrive:
“Lo scrivente Tutore, ad integrazione di quanto già inviato in occasione della prima udienza, alla luce degli ulteriori e recenti aggiornamenti della situazione considera quanto segue. Nel mese di
è stato accolto in regime di affidamento a rischio giuridico da una coppia avente i Parte_2 requisiti per l'adozione.
Il percorso di avvicinamento è stato graduale e positivo;
da quanto si è rilevato dall'équipe di riferimento è emerso che il bambino fosse desideroso di conoscere la coppia e che si sia affidato a loro con serenità.
A distanza di qualche tempo dal suo inserimento in famiglia, la psicologa dell'équipe ha potuto osservare una modalità relazionale del minore tipica di chi non ha interiorizzato alcun legame di affiliazione genitoriale;
al momento quindi sta sperimentando un nuovo contesto familiare Per_1 all'interno del quale, in questa fase, è in grado di relazionarsi utilizzando prevalentemente la manipolazione e la strumentalizzazione.
I servizi stanno sostenendo la coppia e il bambino affinché, con il perdurare di un contesto di vita stabile, affettivo e sicuro, egli possa recuperare le esperienze sfavorevoli subite e ad affidarsi alla coppia, potendo sperimentare un legame di affiliazione genitoriale.
Per quanto riguarda il sig si rimanda alla relazione del servizio sociale allegata;
si sottolinea Per_1 come l'assistente sociale referente abbia tentato invano di contattare e incontrare il padre del minore.
Si specifica che quest'ultimo aveva giustificato al servizio sociale la sua assenza all'udienza del 13 maggio 2025, ove era stato convocato davanti a Codesta Corte, producendo un referto di pronto soccorso.
A ridosso dell'udienza, come si evince dal referto allegato, avrebbe subito una violenta aggressione fisica.
In considerazione di quanto sopra riferito e richiamandosi al parere già formulato in data 24 aprile 2025, si ribadisce parere favorevole all'adozione di ”. Per_1
Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
***
Preliminarmente, la Corte dà atto della già avvenuta dichiarazione di contumacia della madre del minore, sig.ra , non costituitasi nel presente grado, Persona_3 nonostante regolare notifica (cfr. verbale di udienza del 13.5.2025) nonché della assenza personale dell'appellante, sig. anche all'udienza del 18.11.2025 (la Difesa Parte_1 ha prodotto giustificato motivo di assenza, di natura medica, solo in relazione all'udienza del 13.5.2025). Deve altresì preliminarmente darsi atto che l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado cui all'atto di appello non è stata coltivata dalla Difesa alla prima udienza utile del 13.5.2025 (cfr. verbale in atti) né espressamente alla successiva udienza del 18.11.2025 a seguito della quale il procedimento giunge in decisione definitiva.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve respingersi, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Osserva la Corte, invero, che, tutti gli indici fattuali e documentali inducono a confermare la valutazione di sussistenza di uno stato di abbandono del minore, tale da comportare una dichiarazione di adottabilità, in funzione di una futura adozione legittimante dello stesso, ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 184/1983. Sotto tale profilo, in primo luogo, univoche sono le osservazioni e conclusioni dell'indagine peritale (psicologica), svoltasi nel giudizio di primo grado (depositata in data 3.6.2024), non contraddette, ma anzi corroborate dagli sviluppi successivi della vicenda e dalle successive relazioni sociali in atti. L'incapacità genitoriale paterna, ed anche materna (a prescindere dalla contumacia della sig.ra nel grado d'appello) sono Persona_3 state efficacemente messe in luce n ne peritale (alla quale analiticamente si rinvia per la sua esaustività e precisione metodologica), ivi evidenziandosi la disfunzionalità della condotta di entrambi i genitori, in particolare, la limitata capacità intellettiva materna, la quale peraltro mai ha inteso recarsi in collocamento comunitario con il figlio ed ha attuato di fatto una condotta abbandonica, allontanandosi dall'Italia, recandosi prima in Inghilterra e poi in Germania, interrompendo tutti i rapporti con il figlio. Quanto al padre, attuale appellante, la relazione peritale ha evidenziato tratti di tipo antisociale, correlati a uno stile di vita di tipo delinquenziale, mantenuto per anni, con funzionamento della sfera affettiva connotata da elevata aggressività e disregolazione degli impulsi. Peraltro, i dati di fatto oggettivi rappresentano un uomo che pochi mesi dopo la nascita del figlio ( è nato il Per_1 6.2.2016) pone in essere una gravissima condotta di violenza sessuale continuata in concorso (in data 20.8.2016) nonché una rapina, reati per i quali subisce una carcerazione di 4 anni (dal 22.11.2016 al 6.11.2020; cfr. certificato penale in atti). Successivamente alla scarcerazione, dopo pochi mesi di convivenza con il figlio, commette nuovi reati (nel 2021, per i quali subisce un nuovo periodo di carcerazione). Ora, come già notato dal primo Giudice, all'evidenza, l'esperienza della paternità e la relativa responsabilità genitoriale non gli hanno impedito di delinquere “a dimostrazione di una precisa scelta delinquenziale indifferente alle esigenze e ai bisogni del figlio appena nato”.
Anche la, pur lodevole in sé, segnalazione dallo stesso effettuata dal carcere nel 2021 nei confronti della madre del minore per una possibile inadeguatezza materna verso il bambino non può essere avulsa dalla concomitante condizione di rivalsa conflittuale del sig. nei confronti della moglie, la quale che lo aveva denunciato per maltrattamenti Per_1 nei onfronti e sussiste quindi il fondato dubbio che tale segnalazione abbia avuto connotazioni rivendicative e strumentali anziché tese ad una sincera attenzione verso il benessere del figlio.
Del resto, nessuna effettiva progettualità attuale, in termini concreti, risulta essere stata sviluppata dall'odierno appellante nell'interesse del figlio, atteso che lo stesso si è limitato (si veda l'atto difensivo e la relazione sociale 22.4.2025) a rappresentare l'intenzione di vivere in Torino con la nuova giovane compagna di origine marocchina e di avere l'intenzione di aprire una sala scommesse di cani e cavalli, intestando tale attività alla stessa. La Corte non può che esprimere tutte le riserve su una simile prospettazione sia per la sua genericità e palese estemporaneità sia nei suoi oggettivi fondamenti, anche tenuto conto che l'appellante non si è mai reso disponibile a presentarsi personalmente in udienza, a fronte dell'atto di impugnazione dallo stesso intentato, al fine di spiegare alla Corte, nei dettagli, il proprio, eventuale, progetto genitoriale, al fine di rendere possibile una valutazione oggettiva della sua idoneità e congruità all'interesse del minore.
Sotto tale profilo personale deve, infine, osservarsi che l'appellante risulta irregolare sul territorio italiano e, come anche condivisibilmente evidenziato dalla Curatrice Speciale del minore, “preoccupa la situazione di irregolarità del Pjetri sul territorio italiano ed il fatto che il legame con il figlio sia la sua unica chance di rimanere in Italia. Tale circostanza non può che far sorgere dubbi legittimi sul desiderio effettivo di mantenere il legame di filiazione per il bene del proprio figlioletto”.
Ancora, deve osservarsi che l'appellante non ha curato e mantenuto contatti con i Servizi Sociali né è stato concretamente collaborativo con gli stessi e che l'ultimo contatto con il figlio è consistito in una videochiamata dal carcere ad ottobre 2023: dopo la scarcerazione definitiva del maggio 2024 lo stesso non ha mai autonomamente ricontattato i Servizi.
Anche sotto il profilo della condizione del minore non risulta la sussistenza di alcun legame nutriente e significativo dello stesso con il padre. Il bambino, quando ancora si trovava in comunità, aveva invero chiesto agli operatori (psicologa NPI) “puoi chiedere al giudice se mi trova una famiglia nuova?” (cfr. relazione di NPI del 4.9.2024). La stessa relazione peritale ha rappresentato il vissuto abbandonico del bambino (effetti di una cumulazione traumatica e una ingente sofferenza psicologica) e la necessità per lui di un cambiamento radicale ed immediato.
Tale cambiamento è attualmente in atto (il minore si trova in famiglia a rischio giuridico dal luglio 2025), si sta dimostrando positivo per il bambino ed in continuità con i miglioramenti progressivi già riscontrati nel suo periodo di vita in comunità. Come riportato in narrativa, gli attuali genitori affidatari hanno rappresentato l'attuale assenza di comportamenti devianti (tendenza al furto, linguaggio scurrile, atteggiamenti sessualizzati e manipolatori), prima invece ampiamente riscontrati (cfr. relazione sociale 16.4.2025).
Il bambino si è dimostrato contento della nuova famiglia e si sta ivi integrando così come nell'ambiente scolastico (ove non mostra più atteggiamenti critici sessualizzati). Tutto ciò è indice di un complessivo miglioramento del benessere psicofisico del minore nella nuova realtà familiare, del tutto coerente con la tutela del suo miglior interesse.
Neppure si riscontrano elementi di significanza della relazione padre/figlio (ai fini della valutazione di una eventuale adozione c.d. aperta, sulla scorta della nota recente giurisprudenza anche Costituzionale), atteso che l'unico riferimento al padre biologico fatto dal minore agli attuali affidatari si è concretizzato nel ricordo di una azione violenta dello stesso verso la madre (papà “cattivello” che ha provato ad uccidere la madre con un coltello;
ut supra in narrativa); la genuinità di tale ricordo è riscontrata dall'aver il bambino riportato la medesima circostanza anche agli insegnanti. Il minore non ha mai chiesto di rivedere il padre e, quanto alla madre, a fronte dell'assenza della stessa, pare avere immaginato che ella sia morta (cfr. dichiarazione degli affidatari, ut supra).
Il complesso di tali elementi in fatto ed in diritto fin qui esposti, inducono, conclusivamente, a ritenere e confermare pienamente la sussistenza, nel presente caso concreto, di uno stato di abbandono del minore (in ragione dell'accertata inadeguatezza genitoriale di madre e padre ed in assenza di altri parenti dotati di idonee e concrete funzioni vicarianti), tale da condurre alla dichiarazione di adottabilità dello stesso, propedeutica ad una adozione legittimante. Gli elementi sopra descritti inducono altresì a ritenere, come sopra evidenziato, che non corrisponda all'interesse effettivo del minore il mantenimento di un contatto con alcuno dei componenti del nucleo familiare biologico, e, per quanto qui interessa, del padre appellante. Risulta quindi da confermarsi sia la sussistenza dello stato di abbandono del minore sia l'assenza di alcuna effettiva, positiva ed attuale significativa relazione dello stesso con i componenti della famiglia d'origine e segnatamente con il padre appellante.
L'appello proposto deve essere pertanto integralmente respinto.
Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte doversi concludere per la conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
Respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 500/2024 emessa in data 16.10.2024 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento al minore
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Presidente rel.
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere
Dott. Angelo GAGLIOTI Consigliere
Dott.ssa Marina CORTESE Consigliere on.
Dott. Michele TERMINE Consigliere on.
ha pronunciato all'udienza del 18.11.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello n. 429/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 500/2024 emessa in data 16.10.2024 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento al minore
, nato a [...] il [...] Persona_1
che ha dichiarato lo stato di adottabilità;
promosso da
(padre), rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Basso del Foro di Torino Parte_1 presso il cui studio in Torino, Corso Tassoni 14, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
e con l'intervento:
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del TUTORE PROVVISIORIO del minore, in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino;
del CURATORE SPECIALE del minore, in persona dell'Avv. Stefania Musso (con studio in Torino, via Pietro Palmieri 24), parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Curatore Speciale del minore: come da propria memoria costitutiva del 24.4.2025, chiede rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza appellata.
Tutore del minore: parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità del minore (come da proprio parere in data 10.11.2025 e relazione sociale allegata datata 16.10.2025), con conferma della sentenza di primo grado. Procuratore Generale: chiede rigettarsi l'appello (e la richiesta di sospensiva) con conferma della sentenza di primo grado.
Difesa dell'appellante, sig. : richiama le conclusioni di cui al ricorso Persona_1 introduttivo datato 27.9.2024 (nel merito, revoca della dichiarazione di adottabilità, affidamento temporaneo extrafamiliare del minore, con ripresa degli incontri padre/figlio, con monitoraggio dei Servizi Sociali, dapprima in luogo neutro con successiva progressiva liberalizzazione;
invitare i Servizi Sociali a indicare e stabilire un percorso al Pjetri che gli consenta un riavvicinamento al figlio).
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza appellata, datata 16.10.2024, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, in via provvisoriamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , disponendo l'inserimento dello stesso in famiglia Persona_1 affidataria in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nonché l'attuale collocamento del minore in comunità (nelle more del reperimento della predetta risorsa) e interrompendo i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto:
CHE il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 15.03.2023, su conforme ricorso del PM (del 09.03.2023), aveva ordinato l'apertura della procedura per l'eventuale adottabilità del minore . Il Tribunale aveva inoltre ordinato farsi luogo ad Per_1 approfonditi accertamenti sulle condizioni psicofisiche del minore, sull'ambiente nel quale si troverebbe a vivere se inserito nel nucleo di origine, sulla condizione personale e familiare dei genitori e parenti che ne avessero fatto richiesta di affidamento e sulle loro capacità genitoriali, incaricando di ciò, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Sociale ed il Servizio di N.P.I., che avrebbero dovuto al più presto comunicare se vi erano parenti entro il quarto grado che avessero mantenuto rapporti significativi con il minore o avessero, comunque, manifestato, anche con specifica richiesta allo stesso Tribunale, disponibilità all'affidamento del minore. Il Tribunale aveva poi confermato il collocamento comunitario del minore;
aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
aveva nominato Curatore Speciale del minore l'Avv. Stefania Musso del Foro di Torino;
aveva nominato tutore provvisorio del minore l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino;
aveva autorizzato, compatibilmente con le esigenze del minore, contatti tra il minore ed i genitori alla presenza di personale educativo, secondo modalità e tempi ritenuti dai Servizi incaricati;
aveva prescritto ai genitori di collaborare con i Servizi incaricati e aveva disposto la chiusura del procedimento n. 1654/2022 V.G.. Con successivo decreto del 31.05.2023, a seguito dell'audizione di entrambi i genitori, dalla quale era emerso che il padre era detenuto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, mentre la madre aveva fatto ritorno in Italia con il progetto di rimanervi, il Tribunale aveva disposto CTU, nominando la dott.ssa Testimone_1 quale consulente tecnico d'ufficio, e, in data 29.06.2023, successivamente al giuramento della CTU, aveva formulato il seguente quesito: “esaminati gli atti del procedimento, acquisita ogni utile documentazione (della quale si ordina sin d'ora l'esibizione) esistente presso presidi sanitari e/o pubblici uffici ed effettuato ogni opportuno accertamento diagnostico, dica la CTU:
- quale sia la struttura di personalità – esprimendosi anche in merito ad eventuali tratti patologici –della madre e del padre del minore e le competenze genitoriali degli stessi;
- quali siano le condizioni psicofisiche ed evolutive di anche con riferimento alla Per_1 qualità della relazione instaurata con la madre ed il padre;
- se la madre ed il padre del minore siano capaci di svolgere in modo sufficientemente adeguato la funzione genitoriale nei confronti del figlio, eventualmente indicando i necessari interventi di sostegno che dovrebbero essere attivati e, in caso di accertamento allo stato negativo circa la funzione genitoriale, i tempi eventualmente prevedibili per conseguirne il recupero;
- quali siano le capacità di eventuali istanti affido in corso di procedura, che verranno prontamente comunicati a cura della Cancelleria, di vicariare alla funzione genitoriale e/o supportare i genitori anche nel lungo periodo”;
CHE la situazione del nucleo era già nota al Tribunale: infatti, in data 29.07.2022 era stato attivato da parte del PM un procedimento de potestate (proc. n. 1654/2022 V.G.), in quanto era emerso che il padre di si trovava detenuto a seguito di denuncia per Per_1 maltrattamenti sporta dalla madre ore e che la madre sembrava intenzionata a riunire il nucleo familiare dopo la scarcerazione;
con il primo decreto del 16.08.2022 il Tribunale aveva disposto la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e della NPI per l'attivazione di tutti i sostegni ritenuti utili nell'interesse del minore nonché per la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, aveva inoltre disposto il divieto di coabitazione padre-figlio nonché il divieto di espatrio della madre con il minore;
con successivo decreto del 28.09.2022 il Tribunale aveva disposto il collocamento del minore in comunità unitamente alla madre, prevedendo che in caso di rifiuto della madre di fare ingresso in comunità insieme al figlio o di suo successivo ingiustificato allontanamento, il minore fosse collocato in idonea casa-famiglia o famiglia affidataria individuata dai Servizi incaricati, autorizzando in tal caso incontri in luogo neutro madre-minore secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti. Invero, dalla relazione dei Servizi Sociali del 14.09.2022, era emerso quanto segue: che il minore aveva continuato a comunicare con il padre nonostante il divieto di contatto padre-figlio se non in forma vigilata;
che la madre aveva ospitato per circa sei mesi un nucleo familiare romeno e che il rapporto con tale nucleo era stato conflittuale (il minore aveva assistito ad episodi di violenza); che il compagno della madre aveva vissuto con la stessa ed era stato presentato al minore come “zio”; che il minore aveva lanciato dalle scale un cagnolino di proprietà del compagno della madre giustificando il gesto con la frase “la mia testa mi diceva di fare del male e di buttarlo per le scale”; che la madre si era opposta alla proposta di inserimento comunitario dicendosi piuttosto pronta a “lasciare il bambino” ai Servizi. Il minore, pertanto, veniva inserito in comunità, senza la madre, in data 11.10.2022 e il Servizio si era riservato di valutare, sulla base delle disponibilità, l'inserimento in una famiglia affidataria (cfr. relazione del SS del 17.10.2022);
Contr dalle successive relazioni di aggiornamento erano emersi ulteriori segnali di allarme (cfr. relazione della NPI del 21.02.2023 e relazione del SS del 23.02.2023). In particolare, il minore nel corso dell'inserimento comunitario aveva mostrato: comportamenti non adattivi, ponendo in essere piccoli furti, e “aspetti sessualizzanti nella relazione con i compagni utilizzando la bugia o il silenzio totale per giustificare i suoi gesti”; comportamenti regressivi, come rischiare di andare a scuola in pigiama se non accompagnato;
comportamenti sessualizzanti, mimando l'atto sessuale e dicendo agli operatori della comunità che “mamma e zio si fottevano”. Parallelamente, non si erano registrati miglioramenti nel comportamento di entrambi i genitori. Quanto alla madre, la stessa non si era presentata ai colloqui fissati con la NPI e il SS e aveva comunicato, nel mese di gennaio 2023, di allontanarsi dall'Italia e di partire per l'Inghilterra (dove si trovava il compagno dell'epoca della donna) alla ricerca di un'occupazione lavorativa;
non si era presentata all'udienza del 28.02.2023 e aveva dichiarato espressamente di
“preferire il compagno al figlio”, aggiungendo “mio figlio è ingestibile e non sa stare alle regole, non voglio vederlo fino a 18 anni, nemmeno agli incontri vigilati” (cfr. relazione del SS del 28.10.2022). Quanto al padre, lo stesso era gravato da diversi procedimenti penali, continuava ad essere detenuto (fine pena prevista per il 29.07.2025) ed aveva posto in essere condotte aggressive anche alla presenza del figlio;
in particolare, il minore aveva riferito di aver visto “papà puntare il coltello alla mamma, io mi sono messo in mezzo, papà mi ha spinto e poi mi ha dato dei soldi” (cfr. relazione del SS del 23.02.2023);
CHE il Tribunale, quindi, con la sentenza appellata, considerato che per le problematiche materne e paterne evidenziate il minore non poteva essere affidato ai genitori, aveva ritenuto necessario disporre la sua collocazione in una famiglia avente i requisiti per poterlo eventualmente adottare (confermando, nelle more del reperimento della predetta risorsa, il collocamento del minore in comunità), con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e interruzione dei rapporti tra gli stessi e il minore, nonché tra quest'ultimo e gli altri parenti entro il quarto grado. L'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento in oggetto aveva confermato l'assoluta inadeguatezza del padre e della madre a prendersi cura del figlio e il conseguente stato di abbandono in cui versava il minore;
invero, erano emerse fragilità e carenze genitoriali non emendabili (in tempi compatibili con le esigenze di cura del minore) attraverso interventi di sostegno sia educativi che psicologici.
Quanto alla madre, veniva evidenziato che la donna era portatrice di una storia personale complessa, contraddistinta da nomadismo familiare, da una limitata dotazione cognitiva e dalla scarsissima adesione ai tentativi di supporto e sostegno offerti dal SS. In particolare, prima del collocamento in comunità del minore, la madre aveva dimostrato un'allarmante tendenza ad esporre il figlio a situazioni di rischio, quali: una situazione di precarietà e di promiscuità abitativa, l'esposizione del minore ad intimità sessuale tra adulti, l'assenza di assistenza sanitaria (il minore era sprovvisto di documenti, non risultava residente sul territorio e non disponeva di un pediatra), la scarsa frequenza scolastica del minore (culminata nella totale evasione scolastica dal febbraio 2021) nonché l'esposizione dello stesso a violenza domestica (da un video si era visto chiaramente assistere ad una scena in cui uno dei coinquilini aveva preso un Per_1 coltello e lo sferrato contro il televisore). Dopo il collocamento in comunità del minore, la madre aveva mostrato un atteggiamento abbandonico interrompendo bruscamente gli incontri con il figlio per ben due volte (la prima partendo per l'Inghilterra con il compagno e la seconda verso la Germania senza fare più ritorno in Italia), assumendo atteggiamenti scarsamente protettivi nei confronti di (che aveva Per_1 colpevolizzato per la situazione) e non dando più sue notizie al SS da novembre 2023 (da allora non vede e non sente la madre). Dalla CTU erano emerse, altresì, le Per_1 profonde fragilità della donna, dovute ad importanti tratti di immaturità affettiva, di dipendenza relazionale e ad un profilo intellettivo ai limiti. Invero, la sig.ra era Per_1 apparsa “psicologicamente fragile e sofferente, autocentrata, bisognosa ed ile, scarsamente capace di investire affettivamente nelle relazioni eterocentrandosi. Le sue capacità relazionali risentono molto dell'instabilità e dell'immaturità emotiva e suggeriscono un pattern di attaccamento interiorizzato problematico, che inficia anche la capacità di affidarsi nel chiedere aiuto. Il funzionamento psicologico descritto ha un'importante ricaduta sul suo modo di incarnare il ruolo genitoriale, che appare inficiato dall'immaturità affettiva, dal tipo di funzionamento intellettivo, dall'autocentratura, dai tratti di dipendenza affettiva e dall'impulsività, oltre che da una povertà culturale di base. (…) La signora ha ricevuto supporto, rimandi e indicazioni, che non saputo cogliere e Per_1 mettere in pratica in modo duraturo e continuativo, dimostrando scarse capacità di apprendimento e assenza di motivazione al cambiamento”. Il CTU, pertanto, non aveva ritenuto la donna in grado di recuperare le proprie gravi carenze genitoriali in modi e tempi compatibili con un sano sviluppo del minore.
Quanto al padre, poi, veniva precisato che l'uomo aveva convissuto con il figlio solo per pochi mesi (tra novembre 2020 e aprile 2021) a causa di due lunghi periodi di detenzione. Invero, il sig. aveva ammesso, in sede di udienza, di aver vissuto per Per_1 ampi periodi di furti e di mmesso sia la rapina che la violenza sessuale di gruppo che avevano determinato il primo lungo periodo di detenzione (dal 21.11.2016 al 6.11.2020). Peraltro, dal casellario giudiziale erano emersi a suo carico reati di ricettazione, resistenza al pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di armi, rapina e violenza sessuale;
tutti reati consumati dopo la nascita del figlio. Inoltre, il padre del minore, scarcerato il 30.11.2023 con previsione di detenzione domiciliare, era evaso provocando un ulteriore periodo di detentivo (cfr. relazione del SS del 31.07.2024), non cogliendo, pertanto, la possibilità di facilitare gli incontri con il figlio ma, al contrario, dimostrando la totale mancanza di una sincera rivisitazione critica che ponesse al centro delle priorità i bisogni di . Il padre aveva, altresì, mostrato sentimenti rivendicativi Per_1 nei confronti dalla sig. ritenendola responsabile di non essersi occupata Per_1 adeguatamente del figlio durante la sua detenzione e di non aver accettato l'inserimento comunitario unitamente al minore (cfr. relazione del SS del 31.07.2024). La totale indifferenza rispetto alle esigenze di crescita dal figlio era emersa ancora dalla scelta dell'uomo di non provvedere al sostentamento del figlio nel periodo di detenzione;
in particolare, il sig. aveva riferito che pur lavorando in carcere aveva deciso di tenere Per_1 per sé il denaro e di non fare nulla per il figlio perché nel frattempo la sig.ra Per_1 conviveva con un altro uomo. Rispetto, poi, alla personalità del padre, il CTU evidenziato che “non sono stati riferiti né si sono osservati elementi ascrivibili alla presenza di un franco disturbo psichiatrico in atto. Tuttavia pare assodato che il signore annoveri tra le sue caratteristiche di personalità acclarati tratti di tipo antisociale, correlati ad uno stile di vita di tipo delinquenziale mantenuto per anni. Rispetto al funzionamento intellettivo non si sono apprezzati segni di evidenti limitazioni, mentre rispetto al funzionamento della sfera affettiva la storia conosciuta descrive elevata aggressività e disregolazione degli impulsi”. Anche il padre, dunque, non era apparso in grado di riconoscere ed esternalizzare le proprie responsabilità, né di sintonizzarsi con i bisogni del figlio in tempi compatibili con le esigenze evolutive del minore. Invero, il CTU, nel commentare l'esposizione del minore ai comportamenti a rischio posti in essere dai genitori, aveva affermato che “ci si trova a valutare gli effetti di esperienze emotivamente travolgenti, non significabili ed affrontabili dal minore, ovvero non integrabili a livello psichico e a rischio di comportare una disorganizzazione della mente. Al momento, in base gli elementi raccolti, e aggiunte le ultime informazioni ricevute dai Servizi e dagli operatori che si occupano del bambino, si reputa la situazione esistenziale del minore meritevole di un cambiamento radicale ed immediato”. Quanto alle condizioni del minore, infatti, l'attività istruttoria aveva evidenziato come lo stesso avesse risentito dei profondi limiti di entrambi i genitori. In particolare, il CTU aveva rilevato importanti manifestazioni di malessere riportando che “le problematiche comportamentali, oggi in parziale remissione, sono comunque molto preoccupanti e comportano difficoltà relazionali che possono rendere complessa l'inclusione con i pari, ma è ben più allarmante il correlato interno che indica un orientamento evolutivo in senso patologico. Le figure genitoriali, abbandoniche (la madre) o violente (il padre) ed entrambi comunque disfunzionali nei loro ruoli, non rappresentano riferimenti interni riconosciuti come affidabili e strutturanti”. Il CTU, quindi, aveva concluso come segue: “nel complesso, quanto osservato e valutato rileva nel funzionamento psicologico di gli effetti di una Per_1 cumulazione traumatica, in presenza di segni e sintomi indicativi di gente sofferenza psicologica e di un grave rischio psicoevolutivo. Si sono colte, però, anche risorse psichiche che potrebbero consentirgli un'inversione di sviluppo in senso più fisiologico ed evitare che sviluppi un'identificazione negativa”.
Il Tribunale, pertanto, escludeva la sussistenza dei presupposti per un'eventuale recuperabilità delle funzioni genitoriali a fronte dell'atteggiamento abbandonico e rinunciatario di entrambi i genitori, nonché dell'assoluta incapacità di attribuire priorità assoluta ai bisogni del figlio. Peraltro, di tale situazione abbandonica ne era ormai consapevole anche il minore, il quale aveva chiesto espressamente alla psicologa di trovargli una famiglia nuova, pronunciando la frase “puoi chiedere al giudice se mi trova una famiglia nuova?” (cfr. relazione NPI del 04.09.2024). Inoltre, non erano state individuate risorse proficuamente attivabili nemmeno nel contesto familiare allargato e non vi era stata alcuna disponibilità all'affidamento;
CHE, tutto quanto sopra premesso, il Tribunale, in conformità al parere del PM, ritenute le problematiche genitoriali talmente gravi e disfunzionali da non richiedere un ulteriore approfondimento, dichiarava il minore adottabile, confermando il suo attuale collocamento in comunità nelle more del reperimento di una famiglia potenzialmente adottiva, con interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine;
CHE avverso detto provvedimento proponeva appello il sig. padre del minore,
Per_1 chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Chiedeva poi, nel merito, la rimozione degli effetti della dichiarazione di adottabilità del minore non dichiarandone l'adottabilità, non sussistendone i presupposti di legge, chiedeva l'affidamento temporaneo del minore in una famiglia avente i requisiti necessari per l'accoglimento del minore, onde permettergli una crescita serena;
stabilire, inoltre, la ripresa degli incontri padre-figlio, con monitoraggio dei SS, dapprima in luogo neutro con successiva progressiva liberalizzazione, e invitare i SS a indicare e stabilire un percorso che consentisse allo stesso un ravvicinamento al figlio. La Difesa, innanzitutto, sosteneva che il sig. aveva sempre cercato di rimanere in contatto con il figlio durante il
Per_1 periodo in trovava ristretto, essendo stato proprio lui a segnalare alle Autorità preposte la situazione e il disagio in cui viveva il minore. Rilevava, inoltre, che il sig. non era più detenuto dal maggio 2024 e che viveva stabilmente a Torino con la
Per_1 compagna da giugno 2024, dichiarandosi disponibile ad intraprendere ogni e qualsivoglia percorso che il Tribunale, per il tramite del SS, avesse voluto individuare per poter riprendere i contatti con il figlio. Sottolineava, peraltro, la Difesa che il sig. in più
Per_1 occasioni aveva provveduto ad acquistare dei beni per il figlio (zaino per la scuola, portapenne, scarpe) e che lo stesso aveva sospeso il mantenimento di in quanto i
Per_1 soldi da lui inviati dal carcere venivano usati dalla sig.ra per andare in discoteca
Per_1 con il compagno e/o a giocare alle macchinette (circostanze riferite al ricorrente da
, amica di famiglia dei sig.ri . Lamentava, poi, il ricorrente la mancata Per_2 Per_1 verifica, ad oggi, circa le reali condizioni di vita dello stesso, nonché l'assenza di proposte in merito ai possibili percorsi da intraprendere per poter gradualmente ricostruire il rapporto padre-figlio; invero, il Collegio aveva basato la propria decisione solo sui precedenti penali del sig. senza considerare la giovane età dello stesso e senza Per_1 dargli la possibilità di dimostrare di essere cambiato e di voler seguire tutti i percorsi necessari per poter riavere con sé il figlio;
CHE il Tutore, in data 22.04.2025, faceva pervenire relazione di aggiornamento sul minore;
CHE la Curatrice Speciale del minore, costituitasi, chiedeva respingersi il gravame interposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata. In particolare, la Curatrice osservava che il TM aveva giustamente posto in rilievo le inadeguatezze, criticità e fragilità paterne (lunghi periodi di detenzione, reiterazione di comportamenti delinquenziali, rapporto conflittuale e rivendicativo con la madre del minore, negazione di ogni responsabilità, assenza di un progetto di vita futura con il figlio, mancanza di presa di contatti con i SS, incapacità a sviluppare una valutazione critica del proprio vissuto, assenza di un effettivo cambiamento delle proprie abitudini di vita nell'interesse del figlio) tali da giustificare la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale del minore. Peraltro, le suddette inadeguatezze avevano trovato conferma nella prospettazione da parte del signor di una progettualità dove le esigenze di Per_1 Per_1 non venivano prese assolutamente siderazione, contrariamente al suo biso stabilità e serenità, evidenziato anche dalle relazioni dei SS e della NPI, nonché dalla CTU. Invero, già dalla relazione dei SS del 31.07.2024 era emerso che il minore, in attesa del reperimento della famiglia con i requisiti per l'adozione, stava male, apparendo sofferente e richiedendo di sperimentarsi nelle relazioni con figure di riferimento in un contesto eterofamiliare. Precisava, inoltre, la Curatrice che non appariva neanche nell'interesse del minore la ripresa degli incontri e dei contatti con il genitore, tenuto conto del fatto che l'interruzione per irreperibilità dei genitori aveva creato in Per_1 un'importante sofferenza emotiva. Dalla stessa CTU era emerso che “il signor Per_1 pare in possesso, allo stato attuale, dei requisiti minimi e potenziali per poterlo ritenere una figura genitoriale di riferimento e supporto per , che necessita invece, oggi e da Per_1 tempo, di avere accanto adulti presenti stabilmen alizzati su di lui, dimostratamente in grado di provvedere ai suoi bisogni concreti ed affettivi”. Invero, dall'appello promosso dal signor non era apparsa alcuna consapevolezza circa i traumi subiti dal figlio a Per_1 causa dell'assenza di una famiglia e di figure genitoriali di riferimento. Sottolineava, ancora, la Curatrice che il signor si riteneva un buon padre, attribuendo Per_1 all'instabilità della madre del minore o o ai SS le proprie inadeguatezze e criticità; tuttavia, una serie di comportamenti a rischio, quali precarietà abitativa, assenza di assistenza sanitaria e violenza domestica erano già presenti nel periodo in cui l'uomo aveva convissuto con il minore e la madre. La Curatrice, pertanto, non riteneva sussistenti elementi concreti in merito all'adeguatezza del signor per l'accudimento Per_1 del figlio, tenuto anche conto della situazione di irregolarità mo sul territorio italiano, nonché del fatto che il legame con il minore fosse conseguentemente la sua unica chance di rimanere in Italia (potendo tale circostanza far sorgere dubbi legittimi sull'autenticità del suo desiderio di mantenere il legame di filiazione per il bene del proprio figlio);
CHE il Tutore provvisorio, in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, rendeva parere favorevole circa la dichiarazione di adottabilità del minore. In particolare, il Tutore rilevava che entrambi i genitori avevano messo in atto condotte abbandoniche nei confronti del figlio: la madre si era resa irreperibile per lunghi periodi per poi non far avere più sue notizie;
il padre era stato detenuto in cercare per diversi periodi;
a seguito dell'evasione non aveva preso contatti con il SS e, poi, solo nel mese di luglio 2024 aveva risposto ad una convocazione dell'assistente sociale. Il signor Per_1 inoltre, si era mostrato scarsamente collaborante nell'adempiere all'approfondimento peritale disposto dal TM.. Peraltro, l'uomo non aveva alcun pensiero critico circa il suo ruolo di padre, era privo di alcun documento personale, non si era attivato per regolarizzare la propria condizione quale soggetto irregolare e immaginava di poter fare affidamento sulla sua compagna per poter avviare un centro scommesse come sua futura attività lavorativa. Quanto al minore, il Tutore lo descriveva come un bambino profondamente sofferente a causa delle esperienze traumatiche subite e dell'abbandono dei suoi genitori, con un grave rischio evolutivo e la tendenza ad identificarsi in un ruolo aggressivo. Pertanto, necessitava di figure di riferimento stabili, di attenzioni ed Per_1 affetto, possibili solo in un ambiente di vita stabile e sicuro;
CHE all'udienza del 13.05.2025, rilevata la regolarità della notifica alla madre del minore, sig.ra , data la sua mancata costituzione, ne veniva Persona_3 dichiarata la c sentava personalmente neppure l'appellante, sig.
, senza addure all'udienza documentata giustificazione. La Difesa dello Parte_1 stesso dichiarava che il sig. aveva visto il figlio l'ultima volta ad ottobre 2023 Per_1 tramite una video-chiamata.
La Corte rinviava all'udienza del 18.11.2025 per l'audizione degli affidatari a rischio giuridico del minore o, in difetto, dei responsabili della comunità che ospitava e Per_1 per l'eventuale audizione del sig. a condizione di idonea giustificazione circ a Per_1 assenza all'udienza del 13.05.2025, procedendo poi alla discussione finale della causa.
All'udienza del 18.11.2025, la parte appellante rappresentava l'assenza personale del sig.
(in data 17.11.2025 la Difesa dello stesso aveva prodotto documentazione Parte_1 medica a giustificazione della sua mancata presenza alla precedente udienza del 13.05.2025).
Si procedeva all'audizione degli affidatari a rischio giuridico del minore, che per maggior esaustività si riporta trascritta di seguito:
“Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Da quando è con voi il bambino?”
ADR: “Dal 28.07.2025”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Come l'avete trovato quando è arrivato da voi? Aveva qualche manifestazione particolare o avete qualcosa da segnalare sul suo comportamento?
ADR: “Fin dall'inizio si è mostrato molto entusiasta di questo nuovo inizio. Indubbiamente è un bambino che fa un po' fatica nella famiglia, soprattutto quando vengono dettate alcune regole. A scuola sta iniziando ad integrarsi.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Che classe frequenta?”
ADR: “La quarta elementare.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Ci sono altri bambini nella vostra famiglia?”
ADR: “No, però abbiamo un cagnolino.”
Consigliera onoraria, Dott.ssa CORTESE: “Il bambino va d'accordo con il cagnolino?”
ADR: “Sì, lui ama molto gli animali.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Lui vi racconta mai qualcosa della comunità in cui si trovava precedentemente?”
ADR: “Sì, lui ha dei bei ricordi, ha sempre parlato bene del trattamento ricevuto in comunità e ha dei bei ricordi legati ai bambini che ha conosciuto lì.” Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Nelle relazioni precedenti si dà atto di linguaggio scurrile, comportamenti sessualizzati e comportamenti particolari. Con voi ha mai manifestato qualcuno di questi comportamenti?”
ADR affidatario: “Comportamenti sessualizzati no, abbiamo notato però che, ogni tanto, ha delle crisi di rabbia, soprattutto quando gli diamo delle regole. Per esempio, manifesta frustrazione quando non riesce a fare un compito assegnato o altro. Poi, quando passa la crisi, ritorna come prima.”
Consigliere onorario, Dott. TERMINE: “Come reagisce quando ha queste crisi?”
ADR: “Solitamente tende a chiudersi in sé stesso.”
Gli affidatari dichiarano, inoltre: “Non ha nemmeno un linguaggio scurrile e anche da scuola non ci hanno detto mai riferito nulla al riguardo. Rispetto alla questione del “rubare” gli oggetto di altri bambini, all'inizio il minore aveva questa tendenza. Fin dall'inizio, quindi, gli abbiamo dato delle regole e gli abbiamo spiegato che queste cose non si fanno e ormai ha interiorizzato questa regola. Per esempio, se capita di trovare una penna che non è sua nel suo portapenne della scuola e io (affidataria) gli chiedo di chi è, lui risponde subito “io non rubo”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Nell'ultima relazione depositata agli atti, si riferisce che il bambino a volte si relaziona utilizzando manipolazione e strumentalizzazione. Voi avete riscontrato nel bambino atteggiamenti manipolatori nei vostri confronti?”
ADR: “All'inizio un po' sì. Adesso no. Ha dei momenti in cui esprime reale affetto. Ad esempio, l'altro giorno stava facendo un'attività sportiva e, a un certo punto, ha attraversato il campo per darci un bacio”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “In cosa avete riscontrato questi atteggiamenti?”
ADR: “Magari veniva a darci un bacino per ottenere il cellulare o comunque per ottenere qualcosa in cambio”.
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Ha mai fatto riferimento al padre biologico?”
ADR: “Sì, durante le prime volte che siamo usciti insieme ha parlato del padre e una volta ha detto:
“mio papà è un po' cattivello perché una volta ha provato a uccidere la mamma con il coltello e poi ho chiamato la polizia”. Questa storia l'ha raccontata anche a scuola perché il maestro ce l'ha riferito. A noi ha colpito che abbia reso la stessa versione sia a noi che al maestro, a scuola.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “L'ultima videochiamata con il padre risale a ottobre 2023. Ha mai chiesto di rivedere il papà?”
ADR: “No”.
Consigliere onorario, Dott. TERMINE: “Rispetto alla madre, invece, vi ha mai detto qualcosa?”
ADR: “Ci ha raccontato alcuni episodi di non accudimento nei suoi confronti. Ad esempio, ci ha raccontato che spesso rimaneva a casa da solo;
che usciva per strada e qualcuno lo trovava e lo portava alla polizia;
che si era bruciato mentre cucinava ed era stato portato all'ospedale.”
Presidente relatrice, Dott.ssa MELILLI: “Da qualche parte negli atti si dice che il minore sostiene che la madre sia morta?”
ADR: “Lui ha fatto un'associazione tra la propria mamma e la mamma del gatto protagonista di un libro che gli ha dato la psicologa, perché una volta, leggendo, ha detto: “secondo me la mamma del gatto è morta”. E una volta ci ha anche riferito che non ha capito il motivo per cui la mamma non è più tornata da lui.”
Consigliera, Dott.ssa CARATTO: “Il minore attualmente è seguito da una psicologa?”
ADR: “Attualmente no, ma stiamo cercando un nuovo psicologa insieme all'equipe adozioni. La richiesta è stata presentata, ma non è stata ancora attivata la presa in carico.”
PG, Dott.ssa : “Per quanto riguarda l'alimentazione e il ritmo veglia-sonno, avete riscontrato Per_4 problemi?”
ADR: “Mangia bene, non ha disturbi alimentari e non ha problemi di sonno, ma vuole essere addormentato, vuole le coccole. Ogni tanto dorme nel lettone insieme a noi, ha bisogno di contatto fisico.” Consigliere onorario, Dott. TERMINE: “Come si trova nell'ambiente scolastico?”
ADR: “Si sta ambientando. Da scuola ci hanno detto che si comporta bene, non ha mai avuto atteggiamenti disturbanti. Ieri al colloquio ci hanno riferito che sta iniziando a integrarsi, non ha problemi nelle relazioni con i pari, sta facendo amicizia, adesso ha un'amichetta del cuore. Fa sport e si trova bene, notiamo che si trova bene anche con le bambine. Non ha mai avuto comportamenti sessualizzati con le stesse.”
In data 10.11.2025 il Tutore aveva depositato relazione sociale di aggiornamento che di seguito si trascrive:
“Lo scrivente Tutore, ad integrazione di quanto già inviato in occasione della prima udienza, alla luce degli ulteriori e recenti aggiornamenti della situazione considera quanto segue. Nel mese di
è stato accolto in regime di affidamento a rischio giuridico da una coppia avente i Parte_2 requisiti per l'adozione.
Il percorso di avvicinamento è stato graduale e positivo;
da quanto si è rilevato dall'équipe di riferimento è emerso che il bambino fosse desideroso di conoscere la coppia e che si sia affidato a loro con serenità.
A distanza di qualche tempo dal suo inserimento in famiglia, la psicologa dell'équipe ha potuto osservare una modalità relazionale del minore tipica di chi non ha interiorizzato alcun legame di affiliazione genitoriale;
al momento quindi sta sperimentando un nuovo contesto familiare Per_1 all'interno del quale, in questa fase, è in grado di relazionarsi utilizzando prevalentemente la manipolazione e la strumentalizzazione.
I servizi stanno sostenendo la coppia e il bambino affinché, con il perdurare di un contesto di vita stabile, affettivo e sicuro, egli possa recuperare le esperienze sfavorevoli subite e ad affidarsi alla coppia, potendo sperimentare un legame di affiliazione genitoriale.
Per quanto riguarda il sig si rimanda alla relazione del servizio sociale allegata;
si sottolinea Per_1 come l'assistente sociale referente abbia tentato invano di contattare e incontrare il padre del minore.
Si specifica che quest'ultimo aveva giustificato al servizio sociale la sua assenza all'udienza del 13 maggio 2025, ove era stato convocato davanti a Codesta Corte, producendo un referto di pronto soccorso.
A ridosso dell'udienza, come si evince dal referto allegato, avrebbe subito una violenta aggressione fisica.
In considerazione di quanto sopra riferito e richiamandosi al parere già formulato in data 24 aprile 2025, si ribadisce parere favorevole all'adozione di ”. Per_1
Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
***
Preliminarmente, la Corte dà atto della già avvenuta dichiarazione di contumacia della madre del minore, sig.ra , non costituitasi nel presente grado, Persona_3 nonostante regolare notifica (cfr. verbale di udienza del 13.5.2025) nonché della assenza personale dell'appellante, sig. anche all'udienza del 18.11.2025 (la Difesa Parte_1 ha prodotto giustificato motivo di assenza, di natura medica, solo in relazione all'udienza del 13.5.2025). Deve altresì preliminarmente darsi atto che l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado cui all'atto di appello non è stata coltivata dalla Difesa alla prima udienza utile del 13.5.2025 (cfr. verbale in atti) né espressamente alla successiva udienza del 18.11.2025 a seguito della quale il procedimento giunge in decisione definitiva.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve respingersi, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Osserva la Corte, invero, che, tutti gli indici fattuali e documentali inducono a confermare la valutazione di sussistenza di uno stato di abbandono del minore, tale da comportare una dichiarazione di adottabilità, in funzione di una futura adozione legittimante dello stesso, ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 184/1983. Sotto tale profilo, in primo luogo, univoche sono le osservazioni e conclusioni dell'indagine peritale (psicologica), svoltasi nel giudizio di primo grado (depositata in data 3.6.2024), non contraddette, ma anzi corroborate dagli sviluppi successivi della vicenda e dalle successive relazioni sociali in atti. L'incapacità genitoriale paterna, ed anche materna (a prescindere dalla contumacia della sig.ra nel grado d'appello) sono Persona_3 state efficacemente messe in luce n ne peritale (alla quale analiticamente si rinvia per la sua esaustività e precisione metodologica), ivi evidenziandosi la disfunzionalità della condotta di entrambi i genitori, in particolare, la limitata capacità intellettiva materna, la quale peraltro mai ha inteso recarsi in collocamento comunitario con il figlio ed ha attuato di fatto una condotta abbandonica, allontanandosi dall'Italia, recandosi prima in Inghilterra e poi in Germania, interrompendo tutti i rapporti con il figlio. Quanto al padre, attuale appellante, la relazione peritale ha evidenziato tratti di tipo antisociale, correlati a uno stile di vita di tipo delinquenziale, mantenuto per anni, con funzionamento della sfera affettiva connotata da elevata aggressività e disregolazione degli impulsi. Peraltro, i dati di fatto oggettivi rappresentano un uomo che pochi mesi dopo la nascita del figlio ( è nato il Per_1 6.2.2016) pone in essere una gravissima condotta di violenza sessuale continuata in concorso (in data 20.8.2016) nonché una rapina, reati per i quali subisce una carcerazione di 4 anni (dal 22.11.2016 al 6.11.2020; cfr. certificato penale in atti). Successivamente alla scarcerazione, dopo pochi mesi di convivenza con il figlio, commette nuovi reati (nel 2021, per i quali subisce un nuovo periodo di carcerazione). Ora, come già notato dal primo Giudice, all'evidenza, l'esperienza della paternità e la relativa responsabilità genitoriale non gli hanno impedito di delinquere “a dimostrazione di una precisa scelta delinquenziale indifferente alle esigenze e ai bisogni del figlio appena nato”.
Anche la, pur lodevole in sé, segnalazione dallo stesso effettuata dal carcere nel 2021 nei confronti della madre del minore per una possibile inadeguatezza materna verso il bambino non può essere avulsa dalla concomitante condizione di rivalsa conflittuale del sig. nei confronti della moglie, la quale che lo aveva denunciato per maltrattamenti Per_1 nei onfronti e sussiste quindi il fondato dubbio che tale segnalazione abbia avuto connotazioni rivendicative e strumentali anziché tese ad una sincera attenzione verso il benessere del figlio.
Del resto, nessuna effettiva progettualità attuale, in termini concreti, risulta essere stata sviluppata dall'odierno appellante nell'interesse del figlio, atteso che lo stesso si è limitato (si veda l'atto difensivo e la relazione sociale 22.4.2025) a rappresentare l'intenzione di vivere in Torino con la nuova giovane compagna di origine marocchina e di avere l'intenzione di aprire una sala scommesse di cani e cavalli, intestando tale attività alla stessa. La Corte non può che esprimere tutte le riserve su una simile prospettazione sia per la sua genericità e palese estemporaneità sia nei suoi oggettivi fondamenti, anche tenuto conto che l'appellante non si è mai reso disponibile a presentarsi personalmente in udienza, a fronte dell'atto di impugnazione dallo stesso intentato, al fine di spiegare alla Corte, nei dettagli, il proprio, eventuale, progetto genitoriale, al fine di rendere possibile una valutazione oggettiva della sua idoneità e congruità all'interesse del minore.
Sotto tale profilo personale deve, infine, osservarsi che l'appellante risulta irregolare sul territorio italiano e, come anche condivisibilmente evidenziato dalla Curatrice Speciale del minore, “preoccupa la situazione di irregolarità del Pjetri sul territorio italiano ed il fatto che il legame con il figlio sia la sua unica chance di rimanere in Italia. Tale circostanza non può che far sorgere dubbi legittimi sul desiderio effettivo di mantenere il legame di filiazione per il bene del proprio figlioletto”.
Ancora, deve osservarsi che l'appellante non ha curato e mantenuto contatti con i Servizi Sociali né è stato concretamente collaborativo con gli stessi e che l'ultimo contatto con il figlio è consistito in una videochiamata dal carcere ad ottobre 2023: dopo la scarcerazione definitiva del maggio 2024 lo stesso non ha mai autonomamente ricontattato i Servizi.
Anche sotto il profilo della condizione del minore non risulta la sussistenza di alcun legame nutriente e significativo dello stesso con il padre. Il bambino, quando ancora si trovava in comunità, aveva invero chiesto agli operatori (psicologa NPI) “puoi chiedere al giudice se mi trova una famiglia nuova?” (cfr. relazione di NPI del 4.9.2024). La stessa relazione peritale ha rappresentato il vissuto abbandonico del bambino (effetti di una cumulazione traumatica e una ingente sofferenza psicologica) e la necessità per lui di un cambiamento radicale ed immediato.
Tale cambiamento è attualmente in atto (il minore si trova in famiglia a rischio giuridico dal luglio 2025), si sta dimostrando positivo per il bambino ed in continuità con i miglioramenti progressivi già riscontrati nel suo periodo di vita in comunità. Come riportato in narrativa, gli attuali genitori affidatari hanno rappresentato l'attuale assenza di comportamenti devianti (tendenza al furto, linguaggio scurrile, atteggiamenti sessualizzati e manipolatori), prima invece ampiamente riscontrati (cfr. relazione sociale 16.4.2025).
Il bambino si è dimostrato contento della nuova famiglia e si sta ivi integrando così come nell'ambiente scolastico (ove non mostra più atteggiamenti critici sessualizzati). Tutto ciò è indice di un complessivo miglioramento del benessere psicofisico del minore nella nuova realtà familiare, del tutto coerente con la tutela del suo miglior interesse.
Neppure si riscontrano elementi di significanza della relazione padre/figlio (ai fini della valutazione di una eventuale adozione c.d. aperta, sulla scorta della nota recente giurisprudenza anche Costituzionale), atteso che l'unico riferimento al padre biologico fatto dal minore agli attuali affidatari si è concretizzato nel ricordo di una azione violenta dello stesso verso la madre (papà “cattivello” che ha provato ad uccidere la madre con un coltello;
ut supra in narrativa); la genuinità di tale ricordo è riscontrata dall'aver il bambino riportato la medesima circostanza anche agli insegnanti. Il minore non ha mai chiesto di rivedere il padre e, quanto alla madre, a fronte dell'assenza della stessa, pare avere immaginato che ella sia morta (cfr. dichiarazione degli affidatari, ut supra).
Il complesso di tali elementi in fatto ed in diritto fin qui esposti, inducono, conclusivamente, a ritenere e confermare pienamente la sussistenza, nel presente caso concreto, di uno stato di abbandono del minore (in ragione dell'accertata inadeguatezza genitoriale di madre e padre ed in assenza di altri parenti dotati di idonee e concrete funzioni vicarianti), tale da condurre alla dichiarazione di adottabilità dello stesso, propedeutica ad una adozione legittimante. Gli elementi sopra descritti inducono altresì a ritenere, come sopra evidenziato, che non corrisponda all'interesse effettivo del minore il mantenimento di un contatto con alcuno dei componenti del nucleo familiare biologico, e, per quanto qui interessa, del padre appellante. Risulta quindi da confermarsi sia la sussistenza dello stato di abbandono del minore sia l'assenza di alcuna effettiva, positiva ed attuale significativa relazione dello stesso con i componenti della famiglia d'origine e segnatamente con il padre appellante.
L'appello proposto deve essere pertanto integralmente respinto.
Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte doversi concludere per la conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
Respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 500/2024 emessa in data 16.10.2024 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento al minore
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI