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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 315/2018 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Alfredo e
NC AR per parte attrice e NN IA ZZ per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
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decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 315 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
Parte_1 (p.i. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo e NC AR;
- attrice -
contro
Controparte_1 (c.f./p.i. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NN IA ZZ;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagine societaria Parte_2
[...] ha evocato in giudizio Controparte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per i disservizi subiti sulle utenze telefoniche afferenti alle proprie agenzie assicurative con sede in Rossano e IG Calabro.
Nel merito, ha lamentato che: 1) nel mese di ottobre 2015 era stata contattata da un agente di
CP_1 alla quale aveva fatto presente che le agenzie erano dotate di un centralino e aveva chiesto rassicurazioni circa la compatibilità e fattibilità dell'operazione di migrazione verso richiesta alla quale avevano fatto seguito rassicurazioni sulla predetta compatibilità; 2) CP_1
aveva, quindi, sottoscritto la proposta di abbonamento con portabilità al gestore convenuto delle linee fisse n. 0983511484 (sede di Rossano) e n. 0983886293 (sede di IG Calabro); 3) da dicembre 2015 a maggio 2016 le linee fisse erano risultate isolate e i fax non più funzionanti;
5) stante l'incompatibilità del centralino con il sistema operativo del gestore convenuto, si era vista costretta a migrare le utenze verso il precedente gestore, con conseguente perdita delle numerazioni storiche.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni (come riformulate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.): "insiste perché On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Accertare e dichiarare che la convenuta
Controparte_1 è esclusiva responsabile di tutti i fatti e danni indicati negli atti di parte attrice e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta a pagare, in favore Controparte_1
della la complessiva somma di € 24.560,00 per tutti "
Parte_2
i danni subiti da quest'ultima o a pagare la diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di ragione e giustizia, anche, occorrendo, in via equitativa;
2) Accertare e dichiarare che le
Controparte_1 non sono dovute e che parte attrice somme indicate nelle fatture prodotte dalla
Controparte_1 a qualsiasi titolo o ragione per le utenze in questione;
3) In nulla deve alla ogni caso, condannare, altresì, la convenuta, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore degli antistatari procuratori costituiti.."
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 6.6.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha contestato quanto dedotto da parte avversa e sostenuto l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla medesima, non mancando di evidenziare l'assenza di prove circa la richiesta di risarcimento danni, così concludendo per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria degli onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Va, altresì, evidenziato che costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno." (Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21140).
La Suprema Corte di Cassazione ha in più di un'occasione chiarito come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui viene invocato il risarcimento (in tal senso, ex multis, Cass.
civ., sez. VI - 3, ord., 18 marzo 2022, n. 8941: "Questa Corte ha chiarito - cfr. Cass. 11/11/2019, n.
28991- che l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Ha
poi precisato che sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione, dall'inadempimento - nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento; pertanto, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che, a carico del creditore della prestazione, grava solo l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di specie, dunque, la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento avrebbero dovuto costituire oggetto dell'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta").
3. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene opportuno questo Tribunale registrare come costituisca profilo pacifico, giacché non contestato, che tra gli odierni contendenti sia intercorso un contratto di utenza telefonica avente ad oggetto la migrazione delle utenze fisse n. 0983511484 (sede di Rossano) e n. 0983886293
(sede di IG Calabro) da Telecom Italia S.p.A. a Controparte_1 e, quindi, con attivazione della linea voce, della connessione dati e del servizio fax.
Si osserva che l'attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta in relazione alla fornitura dei servizi telefonici dal mese di dicembre 2015 al maggio 2016, oltre alla perdita delle due numerazioni sopra indicate.
Con riguardo ai disservizi lamentati, dall'istruttoria testimoniale è emerso che l'agente della si era recata presso la sede di Rossano dell'Agenziatale Persona_1Controparte_1
Assicurativa attrice e aveva assicurato il funzionamento del servizio fornito dalla CP_1 anche attraverso l'utilizzo del centralino operante con il precedente gestore, nonostante, come dichiarato dalla CP_1 "operando la società convenuta con la tecnologia c.d. VOIP, essa non avrebbe certamente potuto operare e garantire il servizio di centralino con il sistema c.d. ISDN utilizzato dal precedente operatore."
Dalle emergenze testimoniali è emersa la conferma di detto assunto.
"escusso all'udienza del Invero, il teste Testimone_1 (dipendente di Controparte_2
21.6.2019, premesso di essere “Ispettore con appoggio presso l'Agenzia di Parte Attrice, che frequento quotidianamente ed ove ho Ufficio;
" "Specifico che con Pt_3 intendo sia la sede di
Rossano che IG però mi occupo e staziono prevalentemente sullo Ufficio di Rossano”, sulla circostanza n. 2 della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ("Vero che nel mese di ottobre 2015, entrava nei locali della Sede di Rossano, la Sig.raParte_4 Persona_1
,
qualificatasi incaricata della CP_1 la quale proponeva diverse offerte al fine di convincere i
Sigg.ri Pt_2 e Pt_2 a cambiare il proprio gestore della telefonia fissa, internet e fax, passando da Telecom Italia a CP_1 mantenendo gli stessi numeri telefonici e tutti i servizi già attivi.") ha così dichiarato: "Confermo la circostanza n. 2 della seconda memoria 183 cpc di parte attrice che mi è stata letta e specifico che sono a conoscenza dell'ingresso della incaricata CP_1 in
Agenzia sede di Rossano in quanto presente sul posto."; sulla circostanza n. 3 ("Vero che alla sig.ra Persona_1 veniva mostrata la centralina dell'azienda alla quale era collegata una linea fissa
ISDN 0983.511448, nonché tutto l'impianto e la relativa documentazione chiedendole espressamente se l'impianto e tutti gli strumenti della Società erano idonei a funzionare con
CP_1 ), ha risposto: "Confermo anche la circostanza n. 3 alla sig.ra Per_1 veniva chiesto se anche con CP_1 tutto avrebbe funzionato e venivano mostrati centralino, documenti e impianti"; sulla circostanza n. 4 ("Vero che la Sig.ra Per_1 riferiva che l'impianto era idoneo anche ai servizi CP_1 senza fare modifiche e che, con il passaggio a CP_1 sarebbero rimaste invariate tutte le funzioni collegate alla medesima centralina e tutti i servizi e strumenti utilizzati sinora con Telecom Italia") ha dichiarato: “Confermo anche la circostanza n. 4, la sig.ra
Per 1 riferiva che l'impianto era idoneo anche ai servizi CP_1 senza fare modifiche e tutto avrebbe funzionato come con Telecom sino ad allora.".
Anche il teste Testimone_2 escusso all'udienza del 3.9.2019 sulle stesse circostanze ha così
dichiarato: “preciso che nel periodo di causa che mi viene indicato ero subagente della Parte_5
[...] che era procuratore di;
"Confermo la circostanza n. 2 in quanto Controparte_2
ero in Agenzia nel momento in cui la sig.ra Per_1 incaricata CP_1 parlava con Pt_2 e
Pt_2 e li rassicurava che passando a CP_1 si cambiava operatore ma si mantenevano gli stessi servizi che si avevano con Telecom Italia"; "Confermo la circostanza n. 3 venivano mostrati impianti, centralina e documentazione e come ho già detto la incaricata vodafone diceva che avrebbero funzionato con CP_1 come con Telecom."; "Sto riferendo di centralina e impianti di
Rossano ove mi trovavo al momento del detto incontro e sopralluogo della incaricata CP_1 ;
"Confermo la circostanza 4, non serviva fare modifiche, così ho sentito quel giorno.".
In ogni caso, anche a voler considerare l'incompatibilità della tecnologia utilizzata da CP_1 con
il centralino in uso alla convenuta, è processualmente emerso che - a differenza di quanto asserito da parte attrice, secondo cui le due utenze erano rimaste completamente isolate - le linee telefoniche risultavano attive, così come risultavano migrate le due numerazioni (nn. 0983511448 e
0983886293), come si rileva dalle chiamate in uscita riportate nelle fatture n. AG02445480 del
16.2.2016 e n. AG05749047 del 15.04.2016 (v. docc. nn. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione), unitamente alle dichiarazioni degli stessi testi escussi che hanno confermato che le linee non erano isolate, ma erano funzionanti seppur in modo discontinuo.
Invero, il teste Tes_1 escusso sulle circostanze n. 7 ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, la linea fissa n.
0983.511484 (Rossano) restava completamente isolata;
"), n. 8 ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, la linea fissa n. 0983.886293 (IG) restava completamente isolata;
"), n. 9 ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, le sedi rossanese e Parte_6 della Parte_2 restavano prive di connessione internet attive;
"), ha così dichiarato: “Specifico che con riferimento alla domanda n. 7, il numero storico
0983 511448 non era raggiungibile però in alcuni momenti rari è uscita qualche chiamata ma il numero chiamante era diverso e non conosciuto dalla clientela in quanto probabilmente numero provvisorio CP_1 e ricordo anche che la CP_1 aveva dato un numero mobile che
consentiva delle chiamate, ma il problema serio erano i clienti ed i potenziali clienti che non raggiungevano i numeri storici ed ufficiali."; "Confermo, con riferimento alla domanda n. 8, che anche il numero di IG non riceveva ma non posso escludere che anche da IG in alcuni giorni il telefono fisso di IG abbia potuto effettuare chiamate o ricevere.";
"Confermo anche la circostanza n. 9 specificando che per come detto non ero sempre solo in
Rossano o solo su IG e non posso escludere che ogni tanto abbia funzionato la linea internet...". Anche il teste Tes_2 escusso sulle stesse circostanze, ha dichiarato: “Con riferimento alla و
circostanza n. 7, il numero 0983 511448 nel periodo in questione non riceveva telefonate, ma in alcuni giorni, con numerazione diversa, l'Agenzia telefonava in uscita, ricordo una numerazione mobile"; "Con riferimento alla circostanza n. 8 preciso quanto ho detto per la n. 7, il problema erano le telefonate in entrata sulla sede di IG che io per varie ragioni nel periodo cercavo di contattare al numero fisso.”; “Con riferimento alle circostanze 9 e 10 posso affermare che nei momenti in cui mi serviva mandare un fax a IG o essendo su IG, mi serviva collegare il tablet e usare internet, non ci sono riuscito, ma non posso escludere che in alcuni altri momenti abbiano potuto funzionare".
Pertanto, può registrarsi che le linee telefoniche per un periodo hanno funzionato, come acclarato dallo stesso c.t.u., il quale ha rilevato che "la linea telefonica 0983511448 ha effettivamente funzionato solo nel periodo tra il 13/12/2015 e il 10/04/2016, la linea telefonica 0983886293 ha funzionato solo (nel 1° bimestre di riferimento) tra il 13/12/2015 e il 10/02/2016", di fatto escludendo il completo isolamento delle stesse.
E' emerso, altresì, la CP_1 ha comunque cercato di sopperire alle problematiche lamentate da parte attrice con riguardo all'incompatibilità del centralino, effettuando il trasferimento di chiamate dal numero fisso ad un numero mobile, come tra l'altro dichiarato dalla stessa agenzia assicurativa in sede di citazione ("Le chiamate in entrata sull'utenza n. 0983.511448 venivano dirottate sull'utenza mobile di una dipendente dell'attrice;"), e financo il teste Tes_2 in risposta alla circostanza n. 15 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ("Vero che risultava scomparsa l'utenza n. 0983.511448 e facendo la prova a chiamare detto numero, compariva a chi riceveva il numero 0983.034123 e che le chiamate in entrata sull'utenza n. 0983.511448 venivano dirottate sull'utenza mobile di una dipendente dell'azienda Parte_2 ), ha confermato tale assunto dichiarando: “Con riferimento alla circostanza n. 15, in alcuni momenti del periodo in questione, da Rossano partivano chiamate con numerazione 0983034123 e che le chiamate dirette al vecchio numero venivano risposte da un telefonino".
Si rileva, poi, che in data 8.4.2016, come dichiarato dalla stessa CP_1 le utenze fisse sono state sospese in uscita per morosità di parte attrice, con relativo preavviso, come si rileva dalle schermate allegate dalla convenuta (v. doc. n. 6 allegato comparsa di costituzione) rimaste prive di contestazione avversaria, che non ha formulato alcuna obiezione specifica al contenuto di detta ricostruzione.
3.1 Con riferimento, poi, alla perdita delle numerazioni, parte attrice - a fronte delle problematiche lamentate - ha richiesto la migrazione delle utenze fisse nuovamente in Telecom Italia S.p.A.; tale portabilità out, però, ha comportato la perdita delle vecchie numerazioni 0983.511448 e
0983886293.
Ebbene, dal materiale in atti non emerge con assoluta certezza che la mancata portabilità delle numerazioni sia imputabile ad esclusiva responsabilità di Telecom CP_1 come sostenuto da parte convenuta, la quale non ha fornito adeguato sostegno probatorio.
Invero, dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. tale perdita viene imputata a responsabilità della CP_1 il tecnico ha accertato che “è all'evidenza che le varie richieste di migrazione sono risultate sistematicamente "scartate" a seguito di continue "rimodulazioni DAC vs donatin dalle schermate di portabilità out;
da ciò si evince che la perdita di numerazione è imputabile alla negligenza della società Controparte_1 che ha, di fatto, postergato la migrazione oltre i termini di legge per non perdere i vecchi numeri telefonici." (pag. 12 perizia) e precisando che "in caso di mancata portabilità del numero telefonico, causata da rimodulazioni DAC, il vecchio operatore può interrompere la portabilità del numero in determinate circostanze, e solo se ci sono specifiche condizioni contrattuali che giustifichino tale azione. Lo scrivente evidenzia che parte attrice ha chiesto al gestore CP_1 di rientrare in Telecom e, a tal fine, la Telecom ha prelevato il codice di migrazione presente sulle fatture CP_1 richiedendo di fatto la voltura del contratto. Questo procedimento avviene solitamente in pochi giorni e la DAC è una fase cruciale del passaggio, ove, come nel caso di specie, si è bloccato il processo di migrazione. Il blocco può avvenire per motivi amministrativi e/o contabili, piani tariffari da rimodulare o mancati pagamenti di bollette pregresse... ma nel nostro caso, se è vero come è vero che nel 2015 è stata effettuata con successo e velocemente la portabilità da Telecom a CP_1 si deve ritenere che l'unico eventuale problema potrebbe essere stato quello finanziario, cioè relativo al mancato pagamento delle fatture della CP_1 che in effetti non sono state pagate perché contestate, per cui è probabile che il sistema ha bloccato la migrazione per tale motivo... si conferma che il gestore uscente non è esente da responsabilità, non avendo dimostrato documentalmente che non era responsabile del blocco
DAC ed in ogni caso la criticità di blocco è probabilmente ascrivibile al mancato saldo delle fatture;
" (pagg. 5, 6 e 7 relazione integrativa).
Può, quindi, ritenersi sussistente l'inadempimento della CP_1 con riferimento alla perdita delle numerazioni de quibus.
3.2 Passando, infine, al disservizio afferente al mancato funzionamento del fax, si rileva che lo stesso c.t.u. nella sua relazione ha rilevato che "il mancato funzionamento del servizio fax è da addebitarsi al mancato settaggio del dispositivo poiché obsoleto;
quindi, vero è che parte attrice avrebbe dovuto dotarsi di un sistema fax aggiornato al nuovo settaggio"; "in buona sostanza, il servizio fax non è mai stato regolarmente attivato”, e, nella relazione integrativa, in risposta alle osservazioni del c.t.p. ha precisato che “È di tutta evidenza che non sia stata attribuita alcuna responsabilità alla CP_1
Può, quindi, escludersi che il presunto disservizio collegato al fax sia imputabile a responsabilità della CP_1
3.3 Con riguardo alla contestazione afferente all'addebito del canone mensile per l'utenza mobile, il cui costo secondo parte attrice avrebbe dovuto essere pari a € 5,00 al mese, essendo tale assunto rimasto privo di prova, sono dovute le relative somme;
così come sono dovuti gli ulteriori costi addebitati nelle fatture insolute, rimaste prive di specifica contestazione da parte attrice, la quale si è limitata a lamentare la non dovutezza perché relativi a servizi non erogati, ma tale assunto è stato smentito dalle emergenze processuali, in base alle quali le utenze sono state attivate dalla CP_1
e utilizzate dall'attrice per, poi, essere sospese a causa dell'insoluto maturato.
4. Venendo all'esame della domanda attorea sotto il profilo del risarcimento del danno, anche ritenendo sussistente il parziale inadempimento contrattuale dedotto da parte attrice come sopra individuato, la stessa va rigettata poiché difetta - in base agli esiti dell'attività istruttoria svolta in corso di giudizio e della relativa produzione documentale - la prova effettiva e rigorosa della reale e concreta sussistenza di quel pregiudizio di cui parte istante invoca il ristoro.
A tal riguardo va ricordato come per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale non sia sufficiente la sola prova della condotta contra legem posta in essere da controparte, dovendo - altresì - esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del soggetto che assume essere stato danneggiato, oltre alla sua specifica entità. Per assolvere all'indicato onere probatorio il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi sia per quanto riguarda gli effetti economici. Il danneggiato che fa valere il diritto al risarcimento del danno assume infatti a fondamento del suo diritto la perdita economica di cui pretende il risarcimento, e di tale perdita deve dare la dimostrazione. Oltre agli elementi costitutivi del danno, il danneggiato deve provare anche l'entità dei fattori riduttivi normali, cioè delle poste normalmente incidenti sulla determinazione del danno.
E', dunque, necessario allegare e provare non solo il danno-evento ma anche il danno-conseguenza, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarito che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non sorge alcuna obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ.,
S.U., 15/11/2022, n. 33645). Ed infatti, il danno evento non è di per sé solo risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno-conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale o non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Difatti, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria-compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato laddove l'illecito non si fosse verificato.
-Nella fattispecie che ci occupa, va rilevato che - sulla base delle prove raccolte non è emersa la sussistenza di un effettivo pregiudizio ai danni della società attrice cui possa farsi conseguire la correlata responsabilità risarcitoria dell'operatore telefonico. A fronte di un periodo discontinuo di difficoltà di comunicazione telefonica con la clientela, non è stata offerta prova rigorosa della emersione di conseguenze effettivamente pregiudizievoli a carico dell'attrice, in termini di mancato guadagno o sviamento della clientela.
Il teste escusso all'udienza del 19.7.2019, Testimone_3 cliente della società attrice all'epoca dei fatti di causa, in risposta alla circostanza n. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c. di parte attrice ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia
a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, la linea fissa n. 0983.511484 (Rossano) restava completamente isolata"), così ha dichiarato: “non posso confermare interamente la circostanza n. 7 in quanto specifico che siccome nel periodo indicato ero già cliente per la mia auto della Pt_4
[...] di Rossano ed ero fuori zona, ho cercato di contattare più volte l'Agenzia al numero storico della stessa ovvero 0983511448 tra fine dicembre 2015 e gennaio 2016 senza riuscirci perché avevo la polizza in scadenza e volevo prendere appuntamento per detto adempimento e per valutare una polizza vita che mi interessava" ... "non sapevo che in quel periodo c'era stato un passaggio di operatore telefonico, l'ho poi saputo quando sono andata in agenzia visto che non riuscivo per telefono, in quel periodo di gennaio ci sono dovuta andare due volte.", specificando: "Sono andata in agenzia ed ho trovato il caos, specifico gennaio 2016, come in un affollato ambulatorio medico, c'era gente che aveva fatto incidenti e si lamentava di non aver potuto contattare agenzia dal luogo del sinistro, gente che aveva mandato e-mail o documenti e non avevano avuto risposte, io me ne sono andata perché nonostante avessi atteso lì in fila si era fatta sera, così come me, altra gente abbandonava l'ufficio per la troppa attesa... sono tornata il giorno dopo e comunque dopo lunga attesa e situazione simile al giorno prima, sono riuscita ad avere la polizza auto ma ci hanno messo molto più tempo del solito, ovvero delle altre volte in altri periodi in cui andavo a ritirare il tagliando... ho abbandonato poi, in ragione del caos e attesa, l'idea di chiedere e fare polizza vita."; sulla circostanza n. 15 ("Vero che risultava scomparsa l'utenza n.
0983.511448 e facendo la prova a chiamare detto numero, compariva a chi riceveva il numero
0983.034123 e che le chiamate in entrata sull'utenza n. 0983.511448 venivano dirottate sull'utenza mobile di una dipendente dell'azienda Parte_2 ), ha risposto:
"Non sono a conoscenza della circostanza n. 15, posso solo dire che quando poi sono andata a luglio 2016 per altro tagliando mi hanno raccontato il disguido e mi hanno dato nuovo numero".
Ebbene, l'unica cliente escussa come testimone ha confermato l'impossibilità di comunicare telefonicamente (limitatamente al periodo ricompreso tra fine dicembre 2015 e gennaio 2016) con la sola sede di Rossano della società attrice, ma ha anche dichiarato di aver ovviato a tale inconveniente recandosi personalmente presso la sede della medesima e di essere rimasta ugualmente cliente della stessa, nonostante i fatti di causa;
alcuna rilevanza assume, poi, la mancata stipula della polizza vita, in quanto la stessa ha dichiarato che avrebbe solo voluto valutare l'eventuale sottoscrizione del contratto assicurativo;
tra l'altro, tali emergenze non sono sufficienti a provare l'entità del danno che ne sarebbe derivato all'attrice, non risultando in alcun modo il valore della prestazione, né l'incidenza sul complessivo fatturato aziendale.
Come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. civ.
n. 19604 del 30/09/2016).
Alcun contributo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Tes_1
[...] e Testimone_2 non clienti dell'agenzia assicurativa, in quanto le loro dichiarazioni - in merito a tale profilo - appaiono generiche e scarsamente circostanziate, non avendo costoro fornito alcuna precisazione in merito all'esatta quantità e tipologia di polizze o altri servizi che l'agenzia non avrebbe potuto portare a compimento alla luce dei fatti dedotti. Invero, il teste Tes_1 sentito sulle circostanze nn. 20 ("Vero che i clienti dell' [...] Parte_7 erano impossibilitati a contattare quest'ultima ed appena giungevano in agenzia si lamentavano della mancanza di linee telefoniche, internet e fax dichiarando che l'Agenzia non li aveva soccorsi quando cercavano di contattarla;
"), 21 ("Vero che i clienti che, rinunciato a chiamare telefonicamente o mandare e-mail, si recavano in Agenzia andavano via senza ricevere assistenza per mancanza di connessione internet;
") e 22 ("Vero che l' Pt_3 , senza connessione internet, era priva di servizi per preventivi, stipulare polizze e riscuotere pagamenti;
”) - così ha dichiarato: "Confermo anche la circostanza n. 20, in quel periodo dicembre 2015 - maggio 2016 giungevano Clienti e in Agenzia, sia sede di Rossano che IG, che si lamentavano di
......
non essere riusciti a contattare gli uffici telefonicamente;
”; “Confermo la circostanza n. 21";
"Confermo la circostanza n. 22; Specifico che con riferimento alla circostanza n. 22, che i clienti, non potendo mandare e-mail e telefonare ai soliti numeri conosciuti, giunti in Agenzia continuavano a soffrire disagi e l'Agenzia, non potendo usare i soliti strumenti, venivano assistiti, ove possibile, con modalità cartacea. In mia presenza ho visto andare via Clienti e potenziali
Clienti poiché non soddisfatti del cartaceo.".
Il teste Tes_2,escusso sulle stesse circostanze, ha dichiarato: “Confermo la circostanza n. 20 sia per la sede di Rossano che per quella di IG, i clienti si lamentavano quando poi erano costretti... a raggiungere le Agenzie di persona"; "Confermo la circostanza n. 21 ovviamente per quanto avveniva in mia presenza, i tempi di attesa ed i disservizi facevano andare via i Clienti";
"Con riferimento alla circostanza n. 22, cercavamo di sopperire con strumenti cartacei, ma i clienti non erano soddisfatti e non tutti i servizi si potevano fare così".
Né, tanto meno, la documentazione contabile prodotta da parte attrice risulta idonea a dimostrare una riduzione di fatturato nel periodo interessato dal disservizio telefonico, non potendo tale prova essere desunta raffrontando il solo prospetto degli incassi al 31.05.2016 da cui risulta un decremento nel periodo indicato rispetto ai prospetti del 2015 e del 2017 relativi, però, all'intero anno (tra l'altro, in tali prospetti non risulta riportato in calce il “TOTALE GENERALE"); si tratta, quindi, di dati parziali e non omogenei che non valgono a dimostrare il presunto danno da mancato guadagno asseritamente patito;
sarebbe stata necessaria la produzione dell'opportuna documentazione contabile idonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo calo di fatturato, da valutare quale riduzione degli utili al netto dei costi ed oneri necessariamente gravanti sull'azienda.
Va osservato, altresì, che i prospetti degli incassi allegati da parte attrice costituiscono delle mere rappresentazioni di parte, sostanzialmente inintelligibili, giacché non supportate da alcuna scrittura contabile o fiscale che faccia ritenere provato l'assunto prospettato.
In altri termini, non vi è alcun concreto elemento documentale che consenta di procedere, nella determinazione del pregiudizio patrimoniale che la società istante assume di aver subito, alla traduzione in termini monetari dell'area del danno allegato, ma non specificamente identificato.
4.1 Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria connessa al preteso danno morale, esistenziale e all'immagine imprenditoriale, va rigettata per difetto di adeguata allegazione e prova in ordine al danno asseritamente sofferto, anche in considerazione del fatto che l'attività assicurativa è
continuata e l'attrice come detto non ha neanche allegato che vi fossero state da parte della
- -
clientela, in conseguenza del verificatosi disservizio telefonico, contestazioni circa la scarsa professionalità dell'attrice ovvero sull'approssimazione dell'attività imprenditoriale svolta.
Nulla emerge a proposito del preteso danno esistenziale e morale, invero allegato in termini assolutamente generici.
Anche in questo ambito alcun danno in re ipsa può essere risarcito, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici" (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, n.
19551).
Con specifico riferimento proprio alla tematica del disservizio telefonico e della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che
"l'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale" (cfr. Cass. n. 17894/2020). 66Sul punto è stato ulteriormente e condivisibilmente precisato che “... Quanto alla richiesta risarcitoria proposta tanto con riferimento al danno esistenziale ed alle altre voci di danno non patrimoniale quanto con riferimento al danno patrimoniale, osserva il Collegio come la stessa non risulti adeguatamente sorretta dal relativo supporto probatorio: risulta omessa la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente e del nesso di causalità giuridica (ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa: per tutte, in argomento, Cass.
26/07/2017, n. 18392)..." e che “... Va ulteriormente precisato: quanto al danno non patrimoniale, che, proprio in tema di guasto telefonico, questa Corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (Cass., sez. un., 11/11/2008, n.
26792), id est dello sconvolgimento esistenziale che, in tutta evidenza, non è mai stata fornita dal ricorrente (Cass. 16/11/2017, n. 27229); che la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n.11698); con specifico riguardo al danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, che questa Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversi ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico - pur avendolo configurato "come perdita di 'chance', atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo",
e pur avendone ammessa la liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato, come nel caso di specie, ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342) - ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. 08/06/2018, n. 14916) ...” (Cass. n. 2358/2019 in motivazione).
Pertanto, non risultando dimostrati né il decremento economico, né il pregiudizio di natura non patrimoniale (alcun danno d'immagine risulta comprovato, dal momento che l'unica cliente escussa
è rimasta tale, pur dopo i fatti di causa, mentre il danno esistenziale e morale viene solamente enunciato in atto di citazione ed agli stessi non viene data alcuna concretezza e non viene offerta alcuna prova), la domanda attorea non può trovare accoglimento, per assoluto difetto di prova sia in relazione alla sussistenza del lamentato pregiudizio che in relazione alla sussistenza di un adeguato nesso eziologico tra il danno lamentato (e non dimostrato) e l'inadempimento contrattuale addebitato alla controparte.
Né tanto meno, alle mancanze sopra descritte può sopperire il giudice tramite una liquidazione in via equitativa del danno.
Ed infatti, "Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Ed ancora, "la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)" (Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 18 marzo
2022, n. 8941).
Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni, osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa
(cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.
In assenza, quindi, di prova dei danni asseritamente subiti, anche la richiesta di applicazione degli indennizzi stabiliti dalla Delibera AGCOM 73/2011, al fine di quantificare i danni pretesi, non può trovare accoglimento, difettando la prova di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità dei pregiudizi asseritamente patiti a causa della condotta inadempiente ascritta alla società convenuta.
Al riguardo si premette, a fini chiarificatori, che l'indennizzo (di natura amministrativa) erogabile, ai sensi dell'art. 5 della Delibera n. 73/11/Cons, in conseguenza dei disservizi telefonici causati dal gestore dell'utenza, trova fonte nell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n.
259/2003).
Tale ultima disposizione, nella specie, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare procedure "trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali (...) tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo".
L'Autorità, in attuazione dell'articolo in commento, ha approvato, con la citata Delibera n.
73/11/Cons, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.
La disciplina richiamata attribuisce, dunque, all'utente la facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla Delibera n. 73/11/Cons, nell'ambito della procedura di A.D.R. avanti all'Autorità stessa e non davanti al giudice ordinario.
In tali termini si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale "gli indennizzi sono previsi nella delibera (...) per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova (...) dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa" (Cass. n. 15349/2017; richiamata da Cass. civ. n. 34152/2022).
Tanto si giustifica alla luce del fatto che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. La ratio e la funzione dell'istituto indennitario è, infatti, quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagatellare, con il riconoscimento di una somma di denaro in favore del soggetto pregiudicato. Nelle domande di indennità, l'onere probatorio si esaurisce, quindi, nella prova dell'inizio e della durata del pregiudizio (disservizio, nel caso di specie), ovvero della sussistenza del medesimo. Al contrario, l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso, richiedendo gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) effettivamente subito dal titolare del diritto leso (sul punto Corte di cassazione n. 2358 del 2019 già richiamata).
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerate le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la vicenda in oggetto - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile
-
iscritta al n. 315/2018 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da Parte_2
2) Condanna Parte_2 al pagamento - in favore della società
opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - dell'importo insoluto pari ad € 1.544,11, per le ragioni illustrate in parte motiva.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
4) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.
Proc. n. 315/2018 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Alfredo e
NC AR per parte attrice e NN IA ZZ per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 315 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
Parte_1 (p.i. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo e NC AR;
- attrice -
contro
Controparte_1 (c.f./p.i. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NN IA ZZ;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagine societaria Parte_2
[...] ha evocato in giudizio Controparte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per i disservizi subiti sulle utenze telefoniche afferenti alle proprie agenzie assicurative con sede in Rossano e IG Calabro.
Nel merito, ha lamentato che: 1) nel mese di ottobre 2015 era stata contattata da un agente di
CP_1 alla quale aveva fatto presente che le agenzie erano dotate di un centralino e aveva chiesto rassicurazioni circa la compatibilità e fattibilità dell'operazione di migrazione verso richiesta alla quale avevano fatto seguito rassicurazioni sulla predetta compatibilità; 2) CP_1
aveva, quindi, sottoscritto la proposta di abbonamento con portabilità al gestore convenuto delle linee fisse n. 0983511484 (sede di Rossano) e n. 0983886293 (sede di IG Calabro); 3) da dicembre 2015 a maggio 2016 le linee fisse erano risultate isolate e i fax non più funzionanti;
5) stante l'incompatibilità del centralino con il sistema operativo del gestore convenuto, si era vista costretta a migrare le utenze verso il precedente gestore, con conseguente perdita delle numerazioni storiche.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni (come riformulate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.): "insiste perché On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Accertare e dichiarare che la convenuta
Controparte_1 è esclusiva responsabile di tutti i fatti e danni indicati negli atti di parte attrice e, per l'effetto, condannare la stessa convenuta a pagare, in favore Controparte_1
della la complessiva somma di € 24.560,00 per tutti "
Parte_2
i danni subiti da quest'ultima o a pagare la diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di ragione e giustizia, anche, occorrendo, in via equitativa;
2) Accertare e dichiarare che le
Controparte_1 non sono dovute e che parte attrice somme indicate nelle fatture prodotte dalla
Controparte_1 a qualsiasi titolo o ragione per le utenze in questione;
3) In nulla deve alla ogni caso, condannare, altresì, la convenuta, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore degli antistatari procuratori costituiti.."
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 6.6.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha contestato quanto dedotto da parte avversa e sostenuto l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla medesima, non mancando di evidenziare l'assenza di prove circa la richiesta di risarcimento danni, così concludendo per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria degli onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Va, altresì, evidenziato che costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno." (Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21140).
La Suprema Corte di Cassazione ha in più di un'occasione chiarito come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui viene invocato il risarcimento (in tal senso, ex multis, Cass.
civ., sez. VI - 3, ord., 18 marzo 2022, n. 8941: "Questa Corte ha chiarito - cfr. Cass. 11/11/2019, n.
28991- che l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Ha
poi precisato che sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione, dall'inadempimento - nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento; pertanto, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che, a carico del creditore della prestazione, grava solo l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di specie, dunque, la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento avrebbero dovuto costituire oggetto dell'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta").
3. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene opportuno questo Tribunale registrare come costituisca profilo pacifico, giacché non contestato, che tra gli odierni contendenti sia intercorso un contratto di utenza telefonica avente ad oggetto la migrazione delle utenze fisse n. 0983511484 (sede di Rossano) e n. 0983886293
(sede di IG Calabro) da Telecom Italia S.p.A. a Controparte_1 e, quindi, con attivazione della linea voce, della connessione dati e del servizio fax.
Si osserva che l'attrice ha lamentato l'inadempimento della convenuta in relazione alla fornitura dei servizi telefonici dal mese di dicembre 2015 al maggio 2016, oltre alla perdita delle due numerazioni sopra indicate.
Con riguardo ai disservizi lamentati, dall'istruttoria testimoniale è emerso che l'agente della si era recata presso la sede di Rossano dell'Agenziatale Persona_1Controparte_1
Assicurativa attrice e aveva assicurato il funzionamento del servizio fornito dalla CP_1 anche attraverso l'utilizzo del centralino operante con il precedente gestore, nonostante, come dichiarato dalla CP_1 "operando la società convenuta con la tecnologia c.d. VOIP, essa non avrebbe certamente potuto operare e garantire il servizio di centralino con il sistema c.d. ISDN utilizzato dal precedente operatore."
Dalle emergenze testimoniali è emersa la conferma di detto assunto.
"escusso all'udienza del Invero, il teste Testimone_1 (dipendente di Controparte_2
21.6.2019, premesso di essere “Ispettore con appoggio presso l'Agenzia di Parte Attrice, che frequento quotidianamente ed ove ho Ufficio;
" "Specifico che con Pt_3 intendo sia la sede di
Rossano che IG però mi occupo e staziono prevalentemente sullo Ufficio di Rossano”, sulla circostanza n. 2 della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ("Vero che nel mese di ottobre 2015, entrava nei locali della Sede di Rossano, la Sig.raParte_4 Persona_1
,
qualificatasi incaricata della CP_1 la quale proponeva diverse offerte al fine di convincere i
Sigg.ri Pt_2 e Pt_2 a cambiare il proprio gestore della telefonia fissa, internet e fax, passando da Telecom Italia a CP_1 mantenendo gli stessi numeri telefonici e tutti i servizi già attivi.") ha così dichiarato: "Confermo la circostanza n. 2 della seconda memoria 183 cpc di parte attrice che mi è stata letta e specifico che sono a conoscenza dell'ingresso della incaricata CP_1 in
Agenzia sede di Rossano in quanto presente sul posto."; sulla circostanza n. 3 ("Vero che alla sig.ra Persona_1 veniva mostrata la centralina dell'azienda alla quale era collegata una linea fissa
ISDN 0983.511448, nonché tutto l'impianto e la relativa documentazione chiedendole espressamente se l'impianto e tutti gli strumenti della Società erano idonei a funzionare con
CP_1 ), ha risposto: "Confermo anche la circostanza n. 3 alla sig.ra Per_1 veniva chiesto se anche con CP_1 tutto avrebbe funzionato e venivano mostrati centralino, documenti e impianti"; sulla circostanza n. 4 ("Vero che la Sig.ra Per_1 riferiva che l'impianto era idoneo anche ai servizi CP_1 senza fare modifiche e che, con il passaggio a CP_1 sarebbero rimaste invariate tutte le funzioni collegate alla medesima centralina e tutti i servizi e strumenti utilizzati sinora con Telecom Italia") ha dichiarato: “Confermo anche la circostanza n. 4, la sig.ra
Per 1 riferiva che l'impianto era idoneo anche ai servizi CP_1 senza fare modifiche e tutto avrebbe funzionato come con Telecom sino ad allora.".
Anche il teste Testimone_2 escusso all'udienza del 3.9.2019 sulle stesse circostanze ha così
dichiarato: “preciso che nel periodo di causa che mi viene indicato ero subagente della Parte_5
[...] che era procuratore di;
"Confermo la circostanza n. 2 in quanto Controparte_2
ero in Agenzia nel momento in cui la sig.ra Per_1 incaricata CP_1 parlava con Pt_2 e
Pt_2 e li rassicurava che passando a CP_1 si cambiava operatore ma si mantenevano gli stessi servizi che si avevano con Telecom Italia"; "Confermo la circostanza n. 3 venivano mostrati impianti, centralina e documentazione e come ho già detto la incaricata vodafone diceva che avrebbero funzionato con CP_1 come con Telecom."; "Sto riferendo di centralina e impianti di
Rossano ove mi trovavo al momento del detto incontro e sopralluogo della incaricata CP_1 ;
"Confermo la circostanza 4, non serviva fare modifiche, così ho sentito quel giorno.".
In ogni caso, anche a voler considerare l'incompatibilità della tecnologia utilizzata da CP_1 con
il centralino in uso alla convenuta, è processualmente emerso che - a differenza di quanto asserito da parte attrice, secondo cui le due utenze erano rimaste completamente isolate - le linee telefoniche risultavano attive, così come risultavano migrate le due numerazioni (nn. 0983511448 e
0983886293), come si rileva dalle chiamate in uscita riportate nelle fatture n. AG02445480 del
16.2.2016 e n. AG05749047 del 15.04.2016 (v. docc. nn. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione), unitamente alle dichiarazioni degli stessi testi escussi che hanno confermato che le linee non erano isolate, ma erano funzionanti seppur in modo discontinuo.
Invero, il teste Tes_1 escusso sulle circostanze n. 7 ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, la linea fissa n.
0983.511484 (Rossano) restava completamente isolata;
"), n. 8 ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, la linea fissa n. 0983.886293 (IG) restava completamente isolata;
"), n. 9 ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, le sedi rossanese e Parte_6 della Parte_2 restavano prive di connessione internet attive;
"), ha così dichiarato: “Specifico che con riferimento alla domanda n. 7, il numero storico
0983 511448 non era raggiungibile però in alcuni momenti rari è uscita qualche chiamata ma il numero chiamante era diverso e non conosciuto dalla clientela in quanto probabilmente numero provvisorio CP_1 e ricordo anche che la CP_1 aveva dato un numero mobile che
consentiva delle chiamate, ma il problema serio erano i clienti ed i potenziali clienti che non raggiungevano i numeri storici ed ufficiali."; "Confermo, con riferimento alla domanda n. 8, che anche il numero di IG non riceveva ma non posso escludere che anche da IG in alcuni giorni il telefono fisso di IG abbia potuto effettuare chiamate o ricevere.";
"Confermo anche la circostanza n. 9 specificando che per come detto non ero sempre solo in
Rossano o solo su IG e non posso escludere che ogni tanto abbia funzionato la linea internet...". Anche il teste Tes_2 escusso sulle stesse circostanze, ha dichiarato: “Con riferimento alla و
circostanza n. 7, il numero 0983 511448 nel periodo in questione non riceveva telefonate, ma in alcuni giorni, con numerazione diversa, l'Agenzia telefonava in uscita, ricordo una numerazione mobile"; "Con riferimento alla circostanza n. 8 preciso quanto ho detto per la n. 7, il problema erano le telefonate in entrata sulla sede di IG che io per varie ragioni nel periodo cercavo di contattare al numero fisso.”; “Con riferimento alle circostanze 9 e 10 posso affermare che nei momenti in cui mi serviva mandare un fax a IG o essendo su IG, mi serviva collegare il tablet e usare internet, non ci sono riuscito, ma non posso escludere che in alcuni altri momenti abbiano potuto funzionare".
Pertanto, può registrarsi che le linee telefoniche per un periodo hanno funzionato, come acclarato dallo stesso c.t.u., il quale ha rilevato che "la linea telefonica 0983511448 ha effettivamente funzionato solo nel periodo tra il 13/12/2015 e il 10/04/2016, la linea telefonica 0983886293 ha funzionato solo (nel 1° bimestre di riferimento) tra il 13/12/2015 e il 10/02/2016", di fatto escludendo il completo isolamento delle stesse.
E' emerso, altresì, la CP_1 ha comunque cercato di sopperire alle problematiche lamentate da parte attrice con riguardo all'incompatibilità del centralino, effettuando il trasferimento di chiamate dal numero fisso ad un numero mobile, come tra l'altro dichiarato dalla stessa agenzia assicurativa in sede di citazione ("Le chiamate in entrata sull'utenza n. 0983.511448 venivano dirottate sull'utenza mobile di una dipendente dell'attrice;"), e financo il teste Tes_2 in risposta alla circostanza n. 15 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ("Vero che risultava scomparsa l'utenza n. 0983.511448 e facendo la prova a chiamare detto numero, compariva a chi riceveva il numero 0983.034123 e che le chiamate in entrata sull'utenza n. 0983.511448 venivano dirottate sull'utenza mobile di una dipendente dell'azienda Parte_2 ), ha confermato tale assunto dichiarando: “Con riferimento alla circostanza n. 15, in alcuni momenti del periodo in questione, da Rossano partivano chiamate con numerazione 0983034123 e che le chiamate dirette al vecchio numero venivano risposte da un telefonino".
Si rileva, poi, che in data 8.4.2016, come dichiarato dalla stessa CP_1 le utenze fisse sono state sospese in uscita per morosità di parte attrice, con relativo preavviso, come si rileva dalle schermate allegate dalla convenuta (v. doc. n. 6 allegato comparsa di costituzione) rimaste prive di contestazione avversaria, che non ha formulato alcuna obiezione specifica al contenuto di detta ricostruzione.
3.1 Con riferimento, poi, alla perdita delle numerazioni, parte attrice - a fronte delle problematiche lamentate - ha richiesto la migrazione delle utenze fisse nuovamente in Telecom Italia S.p.A.; tale portabilità out, però, ha comportato la perdita delle vecchie numerazioni 0983.511448 e
0983886293.
Ebbene, dal materiale in atti non emerge con assoluta certezza che la mancata portabilità delle numerazioni sia imputabile ad esclusiva responsabilità di Telecom CP_1 come sostenuto da parte convenuta, la quale non ha fornito adeguato sostegno probatorio.
Invero, dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. tale perdita viene imputata a responsabilità della CP_1 il tecnico ha accertato che “è all'evidenza che le varie richieste di migrazione sono risultate sistematicamente "scartate" a seguito di continue "rimodulazioni DAC vs donatin dalle schermate di portabilità out;
da ciò si evince che la perdita di numerazione è imputabile alla negligenza della società Controparte_1 che ha, di fatto, postergato la migrazione oltre i termini di legge per non perdere i vecchi numeri telefonici." (pag. 12 perizia) e precisando che "in caso di mancata portabilità del numero telefonico, causata da rimodulazioni DAC, il vecchio operatore può interrompere la portabilità del numero in determinate circostanze, e solo se ci sono specifiche condizioni contrattuali che giustifichino tale azione. Lo scrivente evidenzia che parte attrice ha chiesto al gestore CP_1 di rientrare in Telecom e, a tal fine, la Telecom ha prelevato il codice di migrazione presente sulle fatture CP_1 richiedendo di fatto la voltura del contratto. Questo procedimento avviene solitamente in pochi giorni e la DAC è una fase cruciale del passaggio, ove, come nel caso di specie, si è bloccato il processo di migrazione. Il blocco può avvenire per motivi amministrativi e/o contabili, piani tariffari da rimodulare o mancati pagamenti di bollette pregresse... ma nel nostro caso, se è vero come è vero che nel 2015 è stata effettuata con successo e velocemente la portabilità da Telecom a CP_1 si deve ritenere che l'unico eventuale problema potrebbe essere stato quello finanziario, cioè relativo al mancato pagamento delle fatture della CP_1 che in effetti non sono state pagate perché contestate, per cui è probabile che il sistema ha bloccato la migrazione per tale motivo... si conferma che il gestore uscente non è esente da responsabilità, non avendo dimostrato documentalmente che non era responsabile del blocco
DAC ed in ogni caso la criticità di blocco è probabilmente ascrivibile al mancato saldo delle fatture;
" (pagg. 5, 6 e 7 relazione integrativa).
Può, quindi, ritenersi sussistente l'inadempimento della CP_1 con riferimento alla perdita delle numerazioni de quibus.
3.2 Passando, infine, al disservizio afferente al mancato funzionamento del fax, si rileva che lo stesso c.t.u. nella sua relazione ha rilevato che "il mancato funzionamento del servizio fax è da addebitarsi al mancato settaggio del dispositivo poiché obsoleto;
quindi, vero è che parte attrice avrebbe dovuto dotarsi di un sistema fax aggiornato al nuovo settaggio"; "in buona sostanza, il servizio fax non è mai stato regolarmente attivato”, e, nella relazione integrativa, in risposta alle osservazioni del c.t.p. ha precisato che “È di tutta evidenza che non sia stata attribuita alcuna responsabilità alla CP_1
Può, quindi, escludersi che il presunto disservizio collegato al fax sia imputabile a responsabilità della CP_1
3.3 Con riguardo alla contestazione afferente all'addebito del canone mensile per l'utenza mobile, il cui costo secondo parte attrice avrebbe dovuto essere pari a € 5,00 al mese, essendo tale assunto rimasto privo di prova, sono dovute le relative somme;
così come sono dovuti gli ulteriori costi addebitati nelle fatture insolute, rimaste prive di specifica contestazione da parte attrice, la quale si è limitata a lamentare la non dovutezza perché relativi a servizi non erogati, ma tale assunto è stato smentito dalle emergenze processuali, in base alle quali le utenze sono state attivate dalla CP_1
e utilizzate dall'attrice per, poi, essere sospese a causa dell'insoluto maturato.
4. Venendo all'esame della domanda attorea sotto il profilo del risarcimento del danno, anche ritenendo sussistente il parziale inadempimento contrattuale dedotto da parte attrice come sopra individuato, la stessa va rigettata poiché difetta - in base agli esiti dell'attività istruttoria svolta in corso di giudizio e della relativa produzione documentale - la prova effettiva e rigorosa della reale e concreta sussistenza di quel pregiudizio di cui parte istante invoca il ristoro.
A tal riguardo va ricordato come per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale non sia sufficiente la sola prova della condotta contra legem posta in essere da controparte, dovendo - altresì - esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del soggetto che assume essere stato danneggiato, oltre alla sua specifica entità. Per assolvere all'indicato onere probatorio il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi sia per quanto riguarda gli effetti economici. Il danneggiato che fa valere il diritto al risarcimento del danno assume infatti a fondamento del suo diritto la perdita economica di cui pretende il risarcimento, e di tale perdita deve dare la dimostrazione. Oltre agli elementi costitutivi del danno, il danneggiato deve provare anche l'entità dei fattori riduttivi normali, cioè delle poste normalmente incidenti sulla determinazione del danno.
E', dunque, necessario allegare e provare non solo il danno-evento ma anche il danno-conseguenza, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarito che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non sorge alcuna obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ.,
S.U., 15/11/2022, n. 33645). Ed infatti, il danno evento non è di per sé solo risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno-conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale o non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Difatti, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria-compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato laddove l'illecito non si fosse verificato.
-Nella fattispecie che ci occupa, va rilevato che - sulla base delle prove raccolte non è emersa la sussistenza di un effettivo pregiudizio ai danni della società attrice cui possa farsi conseguire la correlata responsabilità risarcitoria dell'operatore telefonico. A fronte di un periodo discontinuo di difficoltà di comunicazione telefonica con la clientela, non è stata offerta prova rigorosa della emersione di conseguenze effettivamente pregiudizievoli a carico dell'attrice, in termini di mancato guadagno o sviamento della clientela.
Il teste escusso all'udienza del 19.7.2019, Testimone_3 cliente della società attrice all'epoca dei fatti di causa, in risposta alla circostanza n. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c. di parte attrice ("Vero che dal mese di dicembre 2015, dopo il passaggio da Telecom Italia
a CP_1 al mese di maggio 2016 incluso, la linea fissa n. 0983.511484 (Rossano) restava completamente isolata"), così ha dichiarato: “non posso confermare interamente la circostanza n. 7 in quanto specifico che siccome nel periodo indicato ero già cliente per la mia auto della Pt_4
[...] di Rossano ed ero fuori zona, ho cercato di contattare più volte l'Agenzia al numero storico della stessa ovvero 0983511448 tra fine dicembre 2015 e gennaio 2016 senza riuscirci perché avevo la polizza in scadenza e volevo prendere appuntamento per detto adempimento e per valutare una polizza vita che mi interessava" ... "non sapevo che in quel periodo c'era stato un passaggio di operatore telefonico, l'ho poi saputo quando sono andata in agenzia visto che non riuscivo per telefono, in quel periodo di gennaio ci sono dovuta andare due volte.", specificando: "Sono andata in agenzia ed ho trovato il caos, specifico gennaio 2016, come in un affollato ambulatorio medico, c'era gente che aveva fatto incidenti e si lamentava di non aver potuto contattare agenzia dal luogo del sinistro, gente che aveva mandato e-mail o documenti e non avevano avuto risposte, io me ne sono andata perché nonostante avessi atteso lì in fila si era fatta sera, così come me, altra gente abbandonava l'ufficio per la troppa attesa... sono tornata il giorno dopo e comunque dopo lunga attesa e situazione simile al giorno prima, sono riuscita ad avere la polizza auto ma ci hanno messo molto più tempo del solito, ovvero delle altre volte in altri periodi in cui andavo a ritirare il tagliando... ho abbandonato poi, in ragione del caos e attesa, l'idea di chiedere e fare polizza vita."; sulla circostanza n. 15 ("Vero che risultava scomparsa l'utenza n.
0983.511448 e facendo la prova a chiamare detto numero, compariva a chi riceveva il numero
0983.034123 e che le chiamate in entrata sull'utenza n. 0983.511448 venivano dirottate sull'utenza mobile di una dipendente dell'azienda Parte_2 ), ha risposto:
"Non sono a conoscenza della circostanza n. 15, posso solo dire che quando poi sono andata a luglio 2016 per altro tagliando mi hanno raccontato il disguido e mi hanno dato nuovo numero".
Ebbene, l'unica cliente escussa come testimone ha confermato l'impossibilità di comunicare telefonicamente (limitatamente al periodo ricompreso tra fine dicembre 2015 e gennaio 2016) con la sola sede di Rossano della società attrice, ma ha anche dichiarato di aver ovviato a tale inconveniente recandosi personalmente presso la sede della medesima e di essere rimasta ugualmente cliente della stessa, nonostante i fatti di causa;
alcuna rilevanza assume, poi, la mancata stipula della polizza vita, in quanto la stessa ha dichiarato che avrebbe solo voluto valutare l'eventuale sottoscrizione del contratto assicurativo;
tra l'altro, tali emergenze non sono sufficienti a provare l'entità del danno che ne sarebbe derivato all'attrice, non risultando in alcun modo il valore della prestazione, né l'incidenza sul complessivo fatturato aziendale.
Come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. civ.
n. 19604 del 30/09/2016).
Alcun contributo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Tes_1
[...] e Testimone_2 non clienti dell'agenzia assicurativa, in quanto le loro dichiarazioni - in merito a tale profilo - appaiono generiche e scarsamente circostanziate, non avendo costoro fornito alcuna precisazione in merito all'esatta quantità e tipologia di polizze o altri servizi che l'agenzia non avrebbe potuto portare a compimento alla luce dei fatti dedotti. Invero, il teste Tes_1 sentito sulle circostanze nn. 20 ("Vero che i clienti dell' [...] Parte_7 erano impossibilitati a contattare quest'ultima ed appena giungevano in agenzia si lamentavano della mancanza di linee telefoniche, internet e fax dichiarando che l'Agenzia non li aveva soccorsi quando cercavano di contattarla;
"), 21 ("Vero che i clienti che, rinunciato a chiamare telefonicamente o mandare e-mail, si recavano in Agenzia andavano via senza ricevere assistenza per mancanza di connessione internet;
") e 22 ("Vero che l' Pt_3 , senza connessione internet, era priva di servizi per preventivi, stipulare polizze e riscuotere pagamenti;
”) - così ha dichiarato: "Confermo anche la circostanza n. 20, in quel periodo dicembre 2015 - maggio 2016 giungevano Clienti e in Agenzia, sia sede di Rossano che IG, che si lamentavano di
......
non essere riusciti a contattare gli uffici telefonicamente;
”; “Confermo la circostanza n. 21";
"Confermo la circostanza n. 22; Specifico che con riferimento alla circostanza n. 22, che i clienti, non potendo mandare e-mail e telefonare ai soliti numeri conosciuti, giunti in Agenzia continuavano a soffrire disagi e l'Agenzia, non potendo usare i soliti strumenti, venivano assistiti, ove possibile, con modalità cartacea. In mia presenza ho visto andare via Clienti e potenziali
Clienti poiché non soddisfatti del cartaceo.".
Il teste Tes_2,escusso sulle stesse circostanze, ha dichiarato: “Confermo la circostanza n. 20 sia per la sede di Rossano che per quella di IG, i clienti si lamentavano quando poi erano costretti... a raggiungere le Agenzie di persona"; "Confermo la circostanza n. 21 ovviamente per quanto avveniva in mia presenza, i tempi di attesa ed i disservizi facevano andare via i Clienti";
"Con riferimento alla circostanza n. 22, cercavamo di sopperire con strumenti cartacei, ma i clienti non erano soddisfatti e non tutti i servizi si potevano fare così".
Né, tanto meno, la documentazione contabile prodotta da parte attrice risulta idonea a dimostrare una riduzione di fatturato nel periodo interessato dal disservizio telefonico, non potendo tale prova essere desunta raffrontando il solo prospetto degli incassi al 31.05.2016 da cui risulta un decremento nel periodo indicato rispetto ai prospetti del 2015 e del 2017 relativi, però, all'intero anno (tra l'altro, in tali prospetti non risulta riportato in calce il “TOTALE GENERALE"); si tratta, quindi, di dati parziali e non omogenei che non valgono a dimostrare il presunto danno da mancato guadagno asseritamente patito;
sarebbe stata necessaria la produzione dell'opportuna documentazione contabile idonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo calo di fatturato, da valutare quale riduzione degli utili al netto dei costi ed oneri necessariamente gravanti sull'azienda.
Va osservato, altresì, che i prospetti degli incassi allegati da parte attrice costituiscono delle mere rappresentazioni di parte, sostanzialmente inintelligibili, giacché non supportate da alcuna scrittura contabile o fiscale che faccia ritenere provato l'assunto prospettato.
In altri termini, non vi è alcun concreto elemento documentale che consenta di procedere, nella determinazione del pregiudizio patrimoniale che la società istante assume di aver subito, alla traduzione in termini monetari dell'area del danno allegato, ma non specificamente identificato.
4.1 Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria connessa al preteso danno morale, esistenziale e all'immagine imprenditoriale, va rigettata per difetto di adeguata allegazione e prova in ordine al danno asseritamente sofferto, anche in considerazione del fatto che l'attività assicurativa è
continuata e l'attrice come detto non ha neanche allegato che vi fossero state da parte della
- -
clientela, in conseguenza del verificatosi disservizio telefonico, contestazioni circa la scarsa professionalità dell'attrice ovvero sull'approssimazione dell'attività imprenditoriale svolta.
Nulla emerge a proposito del preteso danno esistenziale e morale, invero allegato in termini assolutamente generici.
Anche in questo ambito alcun danno in re ipsa può essere risarcito, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici" (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, n.
19551).
Con specifico riferimento proprio alla tematica del disservizio telefonico e della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che
"l'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale" (cfr. Cass. n. 17894/2020). 66Sul punto è stato ulteriormente e condivisibilmente precisato che “... Quanto alla richiesta risarcitoria proposta tanto con riferimento al danno esistenziale ed alle altre voci di danno non patrimoniale quanto con riferimento al danno patrimoniale, osserva il Collegio come la stessa non risulti adeguatamente sorretta dal relativo supporto probatorio: risulta omessa la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente e del nesso di causalità giuridica (ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa: per tutte, in argomento, Cass.
26/07/2017, n. 18392)..." e che “... Va ulteriormente precisato: quanto al danno non patrimoniale, che, proprio in tema di guasto telefonico, questa Corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (Cass., sez. un., 11/11/2008, n.
26792), id est dello sconvolgimento esistenziale che, in tutta evidenza, non è mai stata fornita dal ricorrente (Cass. 16/11/2017, n. 27229); che la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n.11698); con specifico riguardo al danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, che questa Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversi ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico - pur avendolo configurato "come perdita di 'chance', atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo",
e pur avendone ammessa la liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato, come nel caso di specie, ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342) - ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. 08/06/2018, n. 14916) ...” (Cass. n. 2358/2019 in motivazione).
Pertanto, non risultando dimostrati né il decremento economico, né il pregiudizio di natura non patrimoniale (alcun danno d'immagine risulta comprovato, dal momento che l'unica cliente escussa
è rimasta tale, pur dopo i fatti di causa, mentre il danno esistenziale e morale viene solamente enunciato in atto di citazione ed agli stessi non viene data alcuna concretezza e non viene offerta alcuna prova), la domanda attorea non può trovare accoglimento, per assoluto difetto di prova sia in relazione alla sussistenza del lamentato pregiudizio che in relazione alla sussistenza di un adeguato nesso eziologico tra il danno lamentato (e non dimostrato) e l'inadempimento contrattuale addebitato alla controparte.
Né tanto meno, alle mancanze sopra descritte può sopperire il giudice tramite una liquidazione in via equitativa del danno.
Ed infatti, "Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Ed ancora, "la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)" (Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 18 marzo
2022, n. 8941).
Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni, osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa
(cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.
In assenza, quindi, di prova dei danni asseritamente subiti, anche la richiesta di applicazione degli indennizzi stabiliti dalla Delibera AGCOM 73/2011, al fine di quantificare i danni pretesi, non può trovare accoglimento, difettando la prova di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità dei pregiudizi asseritamente patiti a causa della condotta inadempiente ascritta alla società convenuta.
Al riguardo si premette, a fini chiarificatori, che l'indennizzo (di natura amministrativa) erogabile, ai sensi dell'art. 5 della Delibera n. 73/11/Cons, in conseguenza dei disservizi telefonici causati dal gestore dell'utenza, trova fonte nell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n.
259/2003).
Tale ultima disposizione, nella specie, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare procedure "trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali (...) tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo".
L'Autorità, in attuazione dell'articolo in commento, ha approvato, con la citata Delibera n.
73/11/Cons, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.
La disciplina richiamata attribuisce, dunque, all'utente la facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla Delibera n. 73/11/Cons, nell'ambito della procedura di A.D.R. avanti all'Autorità stessa e non davanti al giudice ordinario.
In tali termini si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale "gli indennizzi sono previsi nella delibera (...) per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova (...) dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa" (Cass. n. 15349/2017; richiamata da Cass. civ. n. 34152/2022).
Tanto si giustifica alla luce del fatto che la domanda indennitaria ha presupposti difformi rispetto a quella risarcitoria e prescinde dalla prova del danno e persino dalla stessa sussistenza di esso. La ratio e la funzione dell'istituto indennitario è, infatti, quella di consentire la compensazione automatica e predeterminata di un pregiudizio, più o meno bagatellare, con il riconoscimento di una somma di denaro in favore del soggetto pregiudicato. Nelle domande di indennità, l'onere probatorio si esaurisce, quindi, nella prova dell'inizio e della durata del pregiudizio (disservizio, nel caso di specie), ovvero della sussistenza del medesimo. Al contrario, l'onere della prova in sede risarcitoria è complesso, richiedendo gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) effettivamente subito dal titolare del diritto leso (sul punto Corte di cassazione n. 2358 del 2019 già richiamata).
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerate le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la vicenda in oggetto - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile
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iscritta al n. 315/2018 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da Parte_2
2) Condanna Parte_2 al pagamento - in favore della società
opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - dell'importo insoluto pari ad € 1.544,11, per le ragioni illustrate in parte motiva.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
4) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.