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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1991/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(C.F: indicato: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE ER, in virtù di procura in atti, e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nola (NA) alla Via Giacomo Imbroda n° 62 (indirizzo PEC indicato: pec: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, (c.f. e p.iva indicati: n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore p.t., dott. , giusti poteri conferiti per notar Controparte_2
rep. n. 181515, racc. n. 12772 del 25.07.2024, rappresentata e difesa, in Persona_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gianluca Caporaso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Cervantes, n. 55/14 (indirizzo PEC indicato:
; Email_2
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
C.f. indicato: con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio in Roma repertorio n. 37875 raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato in Per_2
Avellino, alla via Roma n. 17, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_3
1 medesimo (indirizzo PEC indicato: t); Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n.
01220221460000309004, chiedendo: “1. Annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria n °
01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 in quanto non preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva;
2. annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria n °
01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 in quanto riferita a cartelle esattoriali presuntivamente notificate negli anni 2014, 2015 2016 2017 e 2018 divenute inefficaci in quanto non seguite dalla notifica delle intimazioni di pagamento;
3. annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria n ° 01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 in quanto
l'importo del credito costituito dalle imposte al netto degli interessi e sanzioni delle cartelle regolarmente notificate è inferiore ad € 20.000 (soglia legale prevista per consentire
l'applicazione della misura cautelare della iscrizione ipotecaria).
4. accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle n°
31220160000154952000 n° 31220160001414702000 31220170000463148000. per
l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme dichiarate prescritte;
5. per l'effetto di codesti accertamenti, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità
e/o inefficacia e/o infondatezza della comunicazione di iscrizione ipotecaria n °
01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 alla stregua delle motivazioni dedotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
6. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A tal fine la ricorrente esponeva che in data 15.05.2024 le veniva notificata dall'
[...]
l'iscrizione ipotecaria n. 01220221460000309004 fascicolo Controparte_4
n. 2022/1612 per un importo totale di € 23.956,10 anche in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: cartella n° 31220160000154952000, asseritamente notificata in data
11.04.2016, dell'importo di € 2766,54, ente creditore di Avellino per contributi IVS più CP_3
2 sanzioni ed interessi anno 2015; cartella n° 31220160001414702000, asseritamente notificata il 27.10.2016, dell'importo di € 2740,73, ente creditore di Avellino per CP_3 contributi IVS più sanzioni ed interessi anno 2015; cartella n° 31220170000463148000 asseritamente notificata 26.09.2017, dell'importo di € 5503,87, ente creditore CP_5
per contributi IVS più sanzioni ed interessi anno 2016.
[...]
In punto di diritto eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2) la nullità per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento;
3) la violazione dell'art. 77 D.P.R. 603/1972 per essere stata l'ipoteca iscritta per un debito -al netto delle sanzioni e degli interessi- inferiore alla soglia di ventimila euro;
4)
l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. disposta, su congiunta richiesta di tutte le parti, in sostituzione della udienza del 21.11.2025 (v. ordinanza del 28.10.2025), all'esito dell'esame delle note scritte depositate nel termine perentorio assegnato dalla parte ricorrente e dall' , il Giudice del Lavoro ha deciso la causa Controparte_4 come da sentenza in atti.
3. Innanzitutto, pacifico che la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria è stata effettuata in data 15.05.2024, va rilevata la infondatezza della eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria: infatti, l' resistente ha CP_1 allegato prova dell'avvenuta notifica diretta, a mezzo raccomandata a/r, del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 012.76202200000587.000, relativa a tutti gli avvisi di addebito indicati nel ricorso, perfezionatasi in data 03.02.2023 mediante consegna -presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, in Paternopoli alla Contrada Fornaci n. 6, indicato anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio- all'addetto alla casa che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento unitamente all'addetto al recapito (cfr. all. n. 8 della produzione della resistente
). CP_1
4. Infondata è egualmente l'ulteriore eccezione di violazione dell'art. 50 del Dpr. n.
602/1973: l'iscrizione di ipoteca, infatti, non è un atto dell'espropriazione forzata e, quindi,
l'Agenzia può procedere all'iscrizione senza la necessità di notificare l'intimazione ad
3 adempiere, di cui al detto articolo (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014; Cass. n. 7239/2013;
Cass. 15746/2012).
5. Per quanto attiene all'eccezione circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi relativi all'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato nel presente giudizio, va evidenziato che i resistenti hanno depositato agli atti la copia della rituale notifica degli avvisi di addebito
(impropriamente indicati in ricorso quali “cartelle di pagamento”) nn.
31220160000154952000, 31220160001414702000 e 31220170000463148000, avvenuta presso l'indirizzo di residenza della ricorrente rispettivamente nelle date dell'11/4/2016, del
27/10/2016 e del 26/09/2017 (cfr. i documenti allegati in copia al fascicolo del resistente
. CP_3
6. Egualmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte ricorrente.
Invero, risultano posti in essere atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione: oltre alla suddetta notifica degli avvisi di addebito e della suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risultano notificate alla parte ricorrente le seguenti intimazioni di pagamento relative, tra gli altri, anche ai titoli impositivi oggetto della presente opposizione e segnatamente: intimazione di pagamento n. 012.20189002250855.000 (relativa agli avvisi di addebito n. 312.20160000154952.000 e 312.20160001414702.000) notificata in data 27.07.2018 mediante consegna dell'atto a mani proprie della ricorrente presso la sua residenza in Paternopoli (doc. 5 in produzione ); intimazioni di pagamento n. CP_6
012.2022900486615.000 e n. 012.20249000527619.000 relative a tutti gli avvisi di addebito impugnati, notificate nelle date del 29.03.2022 e del 26.02.2024 presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (doc. 7 e 9 in produzione ). CP_6
I suddetti atti, a norma dell'art. 2943 cod. civ., sono indubbiamente atti idonei ad interrompere la prescrizione, anche quella di durata quinquennale applicabile in materia, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.
7. E' evidente, poi, che la mancata impugnazione dei precedenti atti notificati dalla società concessionaria, preclude oramai l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengono addotte eccezioni non afferenti all'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24,
5° co. D. lgs 46/1999.
4 8. Non colgono nel segno le doglianze di parte ricorrente contenute nelle note autorizzate depositate il 17.11.2025, secondo cui la validità delle notificazioni eseguite da e CP_3 [...]
sarebbe inficiata dalla consegna a persona, non identificata, Controparte_1 diversa dal destinatario e dall'omesso invio della raccomandata informativa prescritta ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. b/b bis DPR 600/73.
Deve osservarsi, infatti, che le notifiche in discorso sono state eseguite avvalendosi in via diretta del servizio postale e non già dell'ufficiale giudiziario.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 26, co. 1 del DPR n.602/73 consente anche agli uffici della riscossione, al pari degli uffici finanziari, di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento stabilendo che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
L'articolo 60 DPR 600/1973 richiamato dalla parte ricorrente prevede la necessità della raccomandata informativa ove il consegnatario sia persona diversa da destinatario dell'atto notificando solo nel caso in cui la notificazione stessa sia eseguita “dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio”.
La giurisprudenza di legittimità ha, invece, ripetutamente affermato che la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti del procedimento di riscossione può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario stesso di lettera raccomandata ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/73, seconda parte.
Tale modalità di notifica “semplificata” è alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo art. 26 ad opera degli ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della polizia municipale o altri soggetti abilitati (Cass. n. 15367/18; Cass. 3036/16).
In tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
5 Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente.
Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa (Cass. civ. sent. n. 10954/2020; Cass. civ., ord. n. 3073/2017; Cass. civ., sent. n.
6680/2016, Cass. civ., sent. n. 23874/2015; Cass. civ. n.14196/2014; Cass. civ., sent. n.
12182/2013).
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve, quindi, ritenersi ritualmente consegnato allo stesso salva la prova, gravante sul destinatario medesimo, di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 39159/21).
9. Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 77 del DPR n. 602/73, che vieta l'iscrizione ipotecaria se il debito del contribuente non supera i ventimila euro, poiché, nella specie, il debito è pari ad € 23.965,10 e quindi oltre la soglia ivi prescritta.
La ricorrente ha sostenuto che si debba avere riguardo, ai fini del computo del debito, dei soli importi delle cartelle esattoriali per crediti contributivi che formano oggetto della sua iniziativa giudiziale, “al netto degli interessi e sanzioni delle cartelle di pagamento”, ma è una tesi sprovvista di base positiva, poiché la norma di cui all'art. 77 comma 1 bis DPR
602/1973, nell'abilitare l'agente della riscossione ad iscrivere l'ipoteca “purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”, riferisce il limite all'importo dell'intero (“complessivo”) credito posto a fondamento dell'iniziativa del medesimo agente, che in vista del recupero di quell'importo complessivo sta procedendo (“si procede”).
Sicché non ha fondamento la tesi di parte ricorrente che, pur in presenza di una unitaria procedura di riscossione avviata dal concessionario della riscossione, vorrebbe parcellizzare il limite di iscrizione ipotecaria e riferirlo non già al “credito complessivo”, come vuole la norma, ma ai soli debiti scaduti detratti gli accessori e gli oneri di riscossione portati nei titoli impositivi.
10. In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
6 11. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' e di Parte_1 CP_3
, con ricorso depositato in data 14.06.2024 e ritualmente Controparte_4 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno dei resistenti, in euro 2.697,00
(euroduemilaseicentonovantasette/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1991/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(C.F: indicato: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE ER, in virtù di procura in atti, e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nola (NA) alla Via Giacomo Imbroda n° 62 (indirizzo PEC indicato: pec: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, (c.f. e p.iva indicati: n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore p.t., dott. , giusti poteri conferiti per notar Controparte_2
rep. n. 181515, racc. n. 12772 del 25.07.2024, rappresentata e difesa, in Persona_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gianluca Caporaso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Cervantes, n. 55/14 (indirizzo PEC indicato:
; Email_2
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
C.f. indicato: con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio in Roma repertorio n. 37875 raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato in Per_2
Avellino, alla via Roma n. 17, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_3
1 medesimo (indirizzo PEC indicato: t); Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n.
01220221460000309004, chiedendo: “1. Annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria n °
01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 in quanto non preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva;
2. annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria n °
01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 in quanto riferita a cartelle esattoriali presuntivamente notificate negli anni 2014, 2015 2016 2017 e 2018 divenute inefficaci in quanto non seguite dalla notifica delle intimazioni di pagamento;
3. annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria n ° 01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 in quanto
l'importo del credito costituito dalle imposte al netto degli interessi e sanzioni delle cartelle regolarmente notificate è inferiore ad € 20.000 (soglia legale prevista per consentire
l'applicazione della misura cautelare della iscrizione ipotecaria).
4. accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle n°
31220160000154952000 n° 31220160001414702000 31220170000463148000. per
l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme dichiarate prescritte;
5. per l'effetto di codesti accertamenti, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità
e/o inefficacia e/o infondatezza della comunicazione di iscrizione ipotecaria n °
01220221460000309004 fascicolo n. 2022/1612 alla stregua delle motivazioni dedotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
6. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A tal fine la ricorrente esponeva che in data 15.05.2024 le veniva notificata dall'
[...]
l'iscrizione ipotecaria n. 01220221460000309004 fascicolo Controparte_4
n. 2022/1612 per un importo totale di € 23.956,10 anche in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: cartella n° 31220160000154952000, asseritamente notificata in data
11.04.2016, dell'importo di € 2766,54, ente creditore di Avellino per contributi IVS più CP_3
2 sanzioni ed interessi anno 2015; cartella n° 31220160001414702000, asseritamente notificata il 27.10.2016, dell'importo di € 2740,73, ente creditore di Avellino per CP_3 contributi IVS più sanzioni ed interessi anno 2015; cartella n° 31220170000463148000 asseritamente notificata 26.09.2017, dell'importo di € 5503,87, ente creditore CP_5
per contributi IVS più sanzioni ed interessi anno 2016.
[...]
In punto di diritto eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2) la nullità per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento;
3) la violazione dell'art. 77 D.P.R. 603/1972 per essere stata l'ipoteca iscritta per un debito -al netto delle sanzioni e degli interessi- inferiore alla soglia di ventimila euro;
4)
l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. disposta, su congiunta richiesta di tutte le parti, in sostituzione della udienza del 21.11.2025 (v. ordinanza del 28.10.2025), all'esito dell'esame delle note scritte depositate nel termine perentorio assegnato dalla parte ricorrente e dall' , il Giudice del Lavoro ha deciso la causa Controparte_4 come da sentenza in atti.
3. Innanzitutto, pacifico che la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria è stata effettuata in data 15.05.2024, va rilevata la infondatezza della eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria: infatti, l' resistente ha CP_1 allegato prova dell'avvenuta notifica diretta, a mezzo raccomandata a/r, del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 012.76202200000587.000, relativa a tutti gli avvisi di addebito indicati nel ricorso, perfezionatasi in data 03.02.2023 mediante consegna -presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, in Paternopoli alla Contrada Fornaci n. 6, indicato anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio- all'addetto alla casa che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento unitamente all'addetto al recapito (cfr. all. n. 8 della produzione della resistente
). CP_1
4. Infondata è egualmente l'ulteriore eccezione di violazione dell'art. 50 del Dpr. n.
602/1973: l'iscrizione di ipoteca, infatti, non è un atto dell'espropriazione forzata e, quindi,
l'Agenzia può procedere all'iscrizione senza la necessità di notificare l'intimazione ad
3 adempiere, di cui al detto articolo (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014; Cass. n. 7239/2013;
Cass. 15746/2012).
5. Per quanto attiene all'eccezione circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi relativi all'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato nel presente giudizio, va evidenziato che i resistenti hanno depositato agli atti la copia della rituale notifica degli avvisi di addebito
(impropriamente indicati in ricorso quali “cartelle di pagamento”) nn.
31220160000154952000, 31220160001414702000 e 31220170000463148000, avvenuta presso l'indirizzo di residenza della ricorrente rispettivamente nelle date dell'11/4/2016, del
27/10/2016 e del 26/09/2017 (cfr. i documenti allegati in copia al fascicolo del resistente
. CP_3
6. Egualmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte ricorrente.
Invero, risultano posti in essere atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione: oltre alla suddetta notifica degli avvisi di addebito e della suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risultano notificate alla parte ricorrente le seguenti intimazioni di pagamento relative, tra gli altri, anche ai titoli impositivi oggetto della presente opposizione e segnatamente: intimazione di pagamento n. 012.20189002250855.000 (relativa agli avvisi di addebito n. 312.20160000154952.000 e 312.20160001414702.000) notificata in data 27.07.2018 mediante consegna dell'atto a mani proprie della ricorrente presso la sua residenza in Paternopoli (doc. 5 in produzione ); intimazioni di pagamento n. CP_6
012.2022900486615.000 e n. 012.20249000527619.000 relative a tutti gli avvisi di addebito impugnati, notificate nelle date del 29.03.2022 e del 26.02.2024 presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (doc. 7 e 9 in produzione ). CP_6
I suddetti atti, a norma dell'art. 2943 cod. civ., sono indubbiamente atti idonei ad interrompere la prescrizione, anche quella di durata quinquennale applicabile in materia, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.
7. E' evidente, poi, che la mancata impugnazione dei precedenti atti notificati dalla società concessionaria, preclude oramai l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengono addotte eccezioni non afferenti all'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24,
5° co. D. lgs 46/1999.
4 8. Non colgono nel segno le doglianze di parte ricorrente contenute nelle note autorizzate depositate il 17.11.2025, secondo cui la validità delle notificazioni eseguite da e CP_3 [...]
sarebbe inficiata dalla consegna a persona, non identificata, Controparte_1 diversa dal destinatario e dall'omesso invio della raccomandata informativa prescritta ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. b/b bis DPR 600/73.
Deve osservarsi, infatti, che le notifiche in discorso sono state eseguite avvalendosi in via diretta del servizio postale e non già dell'ufficiale giudiziario.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 26, co. 1 del DPR n.602/73 consente anche agli uffici della riscossione, al pari degli uffici finanziari, di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento stabilendo che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
L'articolo 60 DPR 600/1973 richiamato dalla parte ricorrente prevede la necessità della raccomandata informativa ove il consegnatario sia persona diversa da destinatario dell'atto notificando solo nel caso in cui la notificazione stessa sia eseguita “dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio”.
La giurisprudenza di legittimità ha, invece, ripetutamente affermato che la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti del procedimento di riscossione può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario stesso di lettera raccomandata ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/73, seconda parte.
Tale modalità di notifica “semplificata” è alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo art. 26 ad opera degli ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della polizia municipale o altri soggetti abilitati (Cass. n. 15367/18; Cass. 3036/16).
In tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
5 Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente.
Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa (Cass. civ. sent. n. 10954/2020; Cass. civ., ord. n. 3073/2017; Cass. civ., sent. n.
6680/2016, Cass. civ., sent. n. 23874/2015; Cass. civ. n.14196/2014; Cass. civ., sent. n.
12182/2013).
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve, quindi, ritenersi ritualmente consegnato allo stesso salva la prova, gravante sul destinatario medesimo, di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 39159/21).
9. Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 77 del DPR n. 602/73, che vieta l'iscrizione ipotecaria se il debito del contribuente non supera i ventimila euro, poiché, nella specie, il debito è pari ad € 23.965,10 e quindi oltre la soglia ivi prescritta.
La ricorrente ha sostenuto che si debba avere riguardo, ai fini del computo del debito, dei soli importi delle cartelle esattoriali per crediti contributivi che formano oggetto della sua iniziativa giudiziale, “al netto degli interessi e sanzioni delle cartelle di pagamento”, ma è una tesi sprovvista di base positiva, poiché la norma di cui all'art. 77 comma 1 bis DPR
602/1973, nell'abilitare l'agente della riscossione ad iscrivere l'ipoteca “purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”, riferisce il limite all'importo dell'intero (“complessivo”) credito posto a fondamento dell'iniziativa del medesimo agente, che in vista del recupero di quell'importo complessivo sta procedendo (“si procede”).
Sicché non ha fondamento la tesi di parte ricorrente che, pur in presenza di una unitaria procedura di riscossione avviata dal concessionario della riscossione, vorrebbe parcellizzare il limite di iscrizione ipotecaria e riferirlo non già al “credito complessivo”, come vuole la norma, ma ai soli debiti scaduti detratti gli accessori e gli oneri di riscossione portati nei titoli impositivi.
10. In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
6 11. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' e di Parte_1 CP_3
, con ricorso depositato in data 14.06.2024 e ritualmente Controparte_4 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno dei resistenti, in euro 2.697,00
(euroduemilaseicentonovantasette/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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