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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/06/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n° 1099 /2024
promossa con ricorso depositato il giorno 12/02/2024
da
, con l'avv. BENCIOLINI SILVIA Parte_1
-ricorrente-
contro con l'avv. GINI SARA (curatrice Controparte_1
speciale),
-resistente –
con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
Conclusioni congiunte delle parti:
“1) confermare l'affido del figlio minore Persona_1
, nato in data [...], in [...] al
[...]
padre , che potrà assumere senza la necessità Parte_1
del consenso della madre tutte le decisioni in ordine alla salute, all'istruzione e
all'educazione del bambino, dandone comunicazione alla stessa;
2
2) Stabilire che la madre incontri il figlio, Controparte_1
- durante la permanenza di entrambi in Camerun, nei tempi concordati tra le
parti e alla presenza dello zio del minore sig. o di altro Persona_2
familiare del sig. ; Pt_1
- quando il minore rientrerà a Verona, la madre potrà contattare il Per_1
figlio tramite video chiamata 2 volte alla settimana in orario da concordare;
CP_
- quando anche la sig.ra farà rientro a Verona, gli incontri madre/figlio si
terranno con le modalità stabilite dai Servizi Sociali territorialmente
competenti;
3) Il sig. continuerà a contribuire in via esclusiva al mantenimento del Pt_1
figlio e, in quanto affidatario esclusivo, percepirà l'intero assegno unico
universale.
4) nelle more dell'attribuzione dell'assegno unico al padre, la sig.ra si CP_1
impegna a versare al sig. gli importi da lei eventualmente percepiti;
Pt_1
5) spese di lite compensate tra le parti;
Le procuratrici delle parti dichiarano di rinunciare al deposito delle memorie
conclusionali e di replica, atteso l'accordo raggiunto, e chiedono che la causa
sia rimessa al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni conformi qui
precisate”
motivi della decisione
Rilevato che i genitori hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe;
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse di proteggere il figlio minore e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dalle relazioni dei
Servizi Sociali, dall'attuale permanenza in Camerun della madre e dai documenti prodotti;
Ritenuto, in particolare, che la madre, durante la permanenza in
Italia, ha dimostrato un grave disagio psichico;
3
Ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 17/06/2025
La Presidente dott. Antonella Guerra