TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/02/2026, n. 2139
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che le regioni, con i provvedimenti impugnati, svolgono un'attività meramente attuativa ed esecutiva, verificando dati contabili e compilando elenchi di aziende e importi dovuti, senza discrezionalità. Si instaura un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione si estende all'allegato della determinazione regionale impugnata.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La nota regionale, avendo natura meramente comunicativa e attuativa, rientra nel medesimo ambito di giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità derivata e propria

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per le censure di incostituzionalità. Le censure di illegittimità propria sono infondate poiché la normativa di base era nota fin dal 2015 e gli atti impugnati hanno dato attuazione a tale normativa senza violare principi di irretroattività o affidamento. Non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità derivata e propria

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per le censure di incostituzionalità. Le censure di illegittimità propria sono infondate poiché la normativa di base era nota fin dal 2015 e gli atti impugnati hanno dato attuazione a tale normativa senza violare principi di irretroattività o affidamento. Non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità derivata e propria

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per le censure di incostituzionalità. Le censure di illegittimità propria sono infondate poiché la normativa di base era nota fin dal 2015 e gli atti impugnati hanno dato attuazione a tale normativa senza violare principi di irretroattività o affidamento. Non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità derivata e propria

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per le censure di incostituzionalità. Le censure di illegittimità propria sono infondate poiché la normativa di base era nota fin dal 2015 e gli atti impugnati hanno dato attuazione a tale normativa senza violare principi di irretroattività o affidamento. Non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità derivata e propria

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per le censure di incostituzionalità. Le censure di illegittimità propria sono infondate poiché la normativa di base era nota fin dal 2015 e gli atti impugnati hanno dato attuazione a tale normativa senza violare principi di irretroattività o affidamento. Non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità derivata e propria

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per le censure di incostituzionalità. Le censure di illegittimità propria sono infondate poiché la normativa di base era nota fin dal 2015 e gli atti impugnati hanno dato attuazione a tale normativa senza violare principi di irretroattività o affidamento. Non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per irrilevanza

    La questione di illegittimità costituzionale è inammissibile perché la disposizione normativa impugnata (art. 7 d.l. 95/2025) non è applicabile alla vicenda in esame, dato che la ricorrente non ha scelto di avvalersi della riduzione del debito prevista dalla norma, ma ha preferito proseguire nel contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/02/2026, n. 2139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2139
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo