CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BOGGIO ENNIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E021700994-2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 458/2025 depositato il 13/03/2025 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700120-2025 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 459/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700133-2025 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1266/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto societario impugnato è l'avviso di accertamento n. T7E021700994/2024, periodo d'imposta 2019.
Ad esso si aggiungono l'avviso di accertamento n. T7E011700120/2025 e l'avviso di accertamento n. T7E011700133/2025 riguardanti il periodo d'imposta 2019, relativi ai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3
. Il valore di rgr 453/2025 è di euro 579,00, quello di rgr 458/2025 è di euro 250,00, così come quello di rgr 459/2025 è di euro 250,00.
La connessione esistente fra i ricorsi ex art. 29 dlgs 546/1992 determina la riunione dei procedimenti.
In data 29/04/2024, l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino notificava alla società Ricorrente_1 srl, già Società_1 snc, in relazione al periodo d'imposta 2019, l'Invito a comparire n. T7EI11700607/2024, emesso ai sensi dell'art. 5 ter dlgs 218/1997, ritualmente preceduto dall'Invito n. I00644/2024 di richiesta di esibizione della documentazione contabile necessaria ai fini del controllo, emesso ai sensi dell'art. 32 del dpr 600/1973 e notificato in data 26/03/2024. Esso rimaneva privo di riscontro.
Con l'Invito a Comparire l'Ufficio rideterminava:
· il reddito d'impresa in euro 42.358,00 (ricavi dichiarati al rigo RG12 euro 170.047,00 costi accertabili pari ad euro127.689,00) con conseguente maggior reddito (rispetto alla perdita dichiarata pari ad euro 36.025,00) di euro 78.383,00;
· l'importo dell'imposta Irap in euro 1.093,00 (rispetto a quanto dichiarato dalla società pari ad euro
0);
· l'importo dell'imposta Iva in euro 24.305,00, cioè l'importo indicato dalla società al rigo VF7, non ammesso in detrazione per mancata esibizione della documentazione contabile richiesta e, pertanto, per mancata dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti.
In data 08/05/2024 la Società, nel corso della procedura con adesione, trasmetteva una memoria illustrativa e allegava documentazione a supporto, al fine di tentare di giustificare la propria posizione fiscale e di superare i rilievi formulati dall'Ufficio.
Esaminata la documentazione, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le prospettazioni della parte ricorrente, riteneva sussistenti e deducibili i componenti negativi di reddito (complessivi euro
206.072,00), con l'unica eccezione rappresentata dall'acquisto di un terreno edificabile perfezionato con atto notarile del 23 dicembre 2019 ad un prezzo di euro 60.000,00.
In data 20/12/2024 l'Ufficio notificava quindi alla Società, a mezzo posta elettronica certificata, l'avviso di accertamento n. T7E021700994/2024, relativo al periodo d'imposta 2019, con il quale rideterminava il reddito d'impresa in euro 23.975,00 (a fronte della perdita dichiarata di euro 36.025,00), da imputare per trasparenza ai fini delle imposte dirette ai soci, signori Ricorrente_3 ed Ricorrente_2 (quota di partecipazione pari al 50% ciascuno), ai sensi dell'art. 5 Tuir, richiedendo il pagamento di euro 579,00 (oltre interessi) a titolo di Irap e di euro 521,10 a titolo di sanzioni amministrative.
Seguivano i ricorsi riuniti della società e dei soci che richiedevano in via principale l' illegittimità e l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio e in via subordinata l'annullamento delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate replicava con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono respinti.
La questione di fondo che pone la fattispecie per cui è causa è se il terreno edificabile di cui si tratta sia un cespite o una rimanenza.
Si ritiene, a riguardo, che sia un cespite. In ambito contabile e fiscale, infatti, un cespite è un bene durevole, non soggetto a consumo immediato o a trasformazione rapida, come terreni, edifici, impianti, macchinari e simili che un'azienda acquisisce per l'esercizio della propria attività. In particolare, un terreno edificabile, una volta acquisito da un'impresa edile, entra a far parte dei beni aziendali e può essere utilizzato per la realizzazione di costruzioni, rappresentando così evidentemente un investimento per l'impresa.
Non può, viceversa, essere considerato, come invece sostenuto da parte ricorrente, rimanenza finale. Le rimanenze finali riguardano, infatti, beni che si consumano o si trasformano durante il normale ciclo produttivo (per esempio, materiale da costruzione, manufatti non ancora venduti, ecc.) e si riferiscono ai beni destinati alla vendita o all'uso nell'attività produttiva, come le materie prime, i semilavorati o i prodotti finiti, che fanno parte del ciclo di produzione e commercio dell'impresa.
Il terreno edificabile, che non è destinato alla vendita diretta, ma è un bene che servirà come base per la costruzione di edifici, rientra tra i cespiti dell'impresa (beni durevoli non soggetti a consumo immediato o a trasformazione rapida) e, pertanto, non può far parte delle rimanenze.
Ciò posto, l'acquisto di un terreno edificabile da parte di un'impresa edile non può essere dedotto come costo nell'anno dell'acquisto, poiché i terreni, inclusi quelli edificabili, non sono soggetti ad ammortamento secondo la normativa fiscale.
Quanto sin qui esposto, trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità (sulla non ammortizzabilità dei terreni si vedano, fra le altre, Cass. n. 12924/2013, Cass. n. 1404/2013, Cass. n.
9497/2008) e nella normativa di riferimento, puntualmente richiamata nelle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, l'Ufficio, richiamando documenti di prassi quali la Risposta ad Interpello n. 480/2019, che a sua volta fa riferimento alla Risoluzione n. 157/E del 2007 ed alla Circolare n. 1/E del 2007, ha chiaramente illustrato il substrato normativo posto a fondamento della sua ripresa fiscale e, più precisamente il principio contabile OIC 16, paragrafi 58 e 60.
Non accoglibile anche la doglianza relativa ad un'asserita erronea interpretazione del requisito dell'inerenza da parte dell'Ufficio. A differenza di quanto sostenuto dall'impresa ricorrente, infatti, in nessun passaggio della motivazione dell'avviso di accertamento si fa riferimento al concetto di “inerenza”, volendosi solo sottolineare, ad abundantiam, come dal 2019 ad oggi non sia dato ravvisare alcun impiego del terreno in questione connesso all'attività d'impresa.
Vi è poi la richiesta di annullamento delle sanzioni irrogate. Parte ricorrente, con il suddetto motivo di ricorso, eccepisce, in via subordinata, l'asserita illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per assoluto difetto di colpevolezza ai sensi degli artt. 5 e 6 del dlgs n. 472/1997. La doglianza, facente leva sull'art. 5 del dlgs n. 472/1997 (ai sensi del quale “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”), si rivela infondata in quanto parte ricorrente trascura che la citata norma non fa gravare sull'Amministrazione Finanziaria un onere motivazionale sul tema in questione, ma pone una presunzione di colpa a carico di colui il quale abbia posto in essere la condotta inquadrabile nella norma violata. Declinando al caso di specie tali coordinate normative, risulta che Ricorrente_1 non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Quanto al richiamo all'art. 6 del dlgs n. 472/1997, rubricato “cause di non punibilità”, si evidenzia che parte ricorrente non ha argomentato adeguatamente al riguardo, limitandosi ad una mera citazione, che non identifica quale, tra le cause contemplate nella citata norma, sarebbe rilevante rispetto alla fattispecie considerata.
Quanto accertato in capo alla società si riverbera poi sulle posizioni dei due soci. Nelle società di persone
(all'epoca dell'accertamento trattavasi di snc) vige infatti l'imputazione per trasparenza. Le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta ai fini irpef. Il reddito prodotto non viene tassato in capo alla società, ma “trasferito” direttamente ai soci, i quali lo dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi.
Ogni socio dichiara la propria parte di reddito in base alla quota di partecipazione agli utili risultante dal contratto sociale.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro
500,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BOGGIO ENNIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 453/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E021700994-2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 458/2025 depositato il 13/03/2025 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700120-2025 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 459/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011700133-2025 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1266/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto societario impugnato è l'avviso di accertamento n. T7E021700994/2024, periodo d'imposta 2019.
Ad esso si aggiungono l'avviso di accertamento n. T7E011700120/2025 e l'avviso di accertamento n. T7E011700133/2025 riguardanti il periodo d'imposta 2019, relativi ai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3
. Il valore di rgr 453/2025 è di euro 579,00, quello di rgr 458/2025 è di euro 250,00, così come quello di rgr 459/2025 è di euro 250,00.
La connessione esistente fra i ricorsi ex art. 29 dlgs 546/1992 determina la riunione dei procedimenti.
In data 29/04/2024, l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino notificava alla società Ricorrente_1 srl, già Società_1 snc, in relazione al periodo d'imposta 2019, l'Invito a comparire n. T7EI11700607/2024, emesso ai sensi dell'art. 5 ter dlgs 218/1997, ritualmente preceduto dall'Invito n. I00644/2024 di richiesta di esibizione della documentazione contabile necessaria ai fini del controllo, emesso ai sensi dell'art. 32 del dpr 600/1973 e notificato in data 26/03/2024. Esso rimaneva privo di riscontro.
Con l'Invito a Comparire l'Ufficio rideterminava:
· il reddito d'impresa in euro 42.358,00 (ricavi dichiarati al rigo RG12 euro 170.047,00 costi accertabili pari ad euro127.689,00) con conseguente maggior reddito (rispetto alla perdita dichiarata pari ad euro 36.025,00) di euro 78.383,00;
· l'importo dell'imposta Irap in euro 1.093,00 (rispetto a quanto dichiarato dalla società pari ad euro
0);
· l'importo dell'imposta Iva in euro 24.305,00, cioè l'importo indicato dalla società al rigo VF7, non ammesso in detrazione per mancata esibizione della documentazione contabile richiesta e, pertanto, per mancata dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti.
In data 08/05/2024 la Società, nel corso della procedura con adesione, trasmetteva una memoria illustrativa e allegava documentazione a supporto, al fine di tentare di giustificare la propria posizione fiscale e di superare i rilievi formulati dall'Ufficio.
Esaminata la documentazione, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le prospettazioni della parte ricorrente, riteneva sussistenti e deducibili i componenti negativi di reddito (complessivi euro
206.072,00), con l'unica eccezione rappresentata dall'acquisto di un terreno edificabile perfezionato con atto notarile del 23 dicembre 2019 ad un prezzo di euro 60.000,00.
In data 20/12/2024 l'Ufficio notificava quindi alla Società, a mezzo posta elettronica certificata, l'avviso di accertamento n. T7E021700994/2024, relativo al periodo d'imposta 2019, con il quale rideterminava il reddito d'impresa in euro 23.975,00 (a fronte della perdita dichiarata di euro 36.025,00), da imputare per trasparenza ai fini delle imposte dirette ai soci, signori Ricorrente_3 ed Ricorrente_2 (quota di partecipazione pari al 50% ciascuno), ai sensi dell'art. 5 Tuir, richiedendo il pagamento di euro 579,00 (oltre interessi) a titolo di Irap e di euro 521,10 a titolo di sanzioni amministrative.
Seguivano i ricorsi riuniti della società e dei soci che richiedevano in via principale l' illegittimità e l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio e in via subordinata l'annullamento delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate replicava con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono respinti.
La questione di fondo che pone la fattispecie per cui è causa è se il terreno edificabile di cui si tratta sia un cespite o una rimanenza.
Si ritiene, a riguardo, che sia un cespite. In ambito contabile e fiscale, infatti, un cespite è un bene durevole, non soggetto a consumo immediato o a trasformazione rapida, come terreni, edifici, impianti, macchinari e simili che un'azienda acquisisce per l'esercizio della propria attività. In particolare, un terreno edificabile, una volta acquisito da un'impresa edile, entra a far parte dei beni aziendali e può essere utilizzato per la realizzazione di costruzioni, rappresentando così evidentemente un investimento per l'impresa.
Non può, viceversa, essere considerato, come invece sostenuto da parte ricorrente, rimanenza finale. Le rimanenze finali riguardano, infatti, beni che si consumano o si trasformano durante il normale ciclo produttivo (per esempio, materiale da costruzione, manufatti non ancora venduti, ecc.) e si riferiscono ai beni destinati alla vendita o all'uso nell'attività produttiva, come le materie prime, i semilavorati o i prodotti finiti, che fanno parte del ciclo di produzione e commercio dell'impresa.
Il terreno edificabile, che non è destinato alla vendita diretta, ma è un bene che servirà come base per la costruzione di edifici, rientra tra i cespiti dell'impresa (beni durevoli non soggetti a consumo immediato o a trasformazione rapida) e, pertanto, non può far parte delle rimanenze.
Ciò posto, l'acquisto di un terreno edificabile da parte di un'impresa edile non può essere dedotto come costo nell'anno dell'acquisto, poiché i terreni, inclusi quelli edificabili, non sono soggetti ad ammortamento secondo la normativa fiscale.
Quanto sin qui esposto, trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità (sulla non ammortizzabilità dei terreni si vedano, fra le altre, Cass. n. 12924/2013, Cass. n. 1404/2013, Cass. n.
9497/2008) e nella normativa di riferimento, puntualmente richiamata nelle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, l'Ufficio, richiamando documenti di prassi quali la Risposta ad Interpello n. 480/2019, che a sua volta fa riferimento alla Risoluzione n. 157/E del 2007 ed alla Circolare n. 1/E del 2007, ha chiaramente illustrato il substrato normativo posto a fondamento della sua ripresa fiscale e, più precisamente il principio contabile OIC 16, paragrafi 58 e 60.
Non accoglibile anche la doglianza relativa ad un'asserita erronea interpretazione del requisito dell'inerenza da parte dell'Ufficio. A differenza di quanto sostenuto dall'impresa ricorrente, infatti, in nessun passaggio della motivazione dell'avviso di accertamento si fa riferimento al concetto di “inerenza”, volendosi solo sottolineare, ad abundantiam, come dal 2019 ad oggi non sia dato ravvisare alcun impiego del terreno in questione connesso all'attività d'impresa.
Vi è poi la richiesta di annullamento delle sanzioni irrogate. Parte ricorrente, con il suddetto motivo di ricorso, eccepisce, in via subordinata, l'asserita illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per assoluto difetto di colpevolezza ai sensi degli artt. 5 e 6 del dlgs n. 472/1997. La doglianza, facente leva sull'art. 5 del dlgs n. 472/1997 (ai sensi del quale “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”), si rivela infondata in quanto parte ricorrente trascura che la citata norma non fa gravare sull'Amministrazione Finanziaria un onere motivazionale sul tema in questione, ma pone una presunzione di colpa a carico di colui il quale abbia posto in essere la condotta inquadrabile nella norma violata. Declinando al caso di specie tali coordinate normative, risulta che Ricorrente_1 non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Quanto al richiamo all'art. 6 del dlgs n. 472/1997, rubricato “cause di non punibilità”, si evidenzia che parte ricorrente non ha argomentato adeguatamente al riguardo, limitandosi ad una mera citazione, che non identifica quale, tra le cause contemplate nella citata norma, sarebbe rilevante rispetto alla fattispecie considerata.
Quanto accertato in capo alla società si riverbera poi sulle posizioni dei due soci. Nelle società di persone
(all'epoca dell'accertamento trattavasi di snc) vige infatti l'imputazione per trasparenza. Le società di persone non sono soggetti passivi d'imposta ai fini irpef. Il reddito prodotto non viene tassato in capo alla società, ma “trasferito” direttamente ai soci, i quali lo dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi.
Ogni socio dichiara la propria parte di reddito in base alla quota di partecipazione agli utili risultante dal contratto sociale.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro
500,00.