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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 luglio 2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo, in funzione di Giudice Monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n.
153/2022 promossa
DA
, Parte_1 C.F._1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
BALLETTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., CP_2
c.f. , elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. FAZIO MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA avente per OGGETTO: impugnazione sollecito pagamento
Sono comparsi: l'avv. Balletta e l'avv. Donzì per parte attrice e i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
I procuratori, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
1 SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec, Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 nonché la in persona del legale rappresentante p.t., per sentire CP_2 dichiarare -previa sospensiva- la nullità del sollecito di pagamento n.
0044935721000001912 del 24 Dicembre 2021 con il quale le veniva richiesto il versamento dell'importo di € 23.802,19, relativo all'utenza di
Via San Nicolò La Mendola di Patti (Me), per avere omesso di pagare la fattura per fornitura acqua, canone depurazione ed acque reflue per l'anno 2016.
L'attrice deduceva la nullità dell'atto impugnato per l'illegittima determinazione del quantum, avendo, peraltro, lamentato un guasto al contatore all'Ente comunale, oltre che l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, il rigetto della CP_2 sospensiva ed eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine ai sollevati motivi di opposizione da ritenere, comunque, infondati nel merito e, dunque, da rigettare integralmente.
Non si costituiva, invece, il onostante le notifiche di rito. Controparte_1
Pertanto, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale, la causa era rinviata per la discussione orale e da qui la presente sentenza a verbale.
Ciò posto va preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_1
[...]
Nel merito, per il principio della ragione più liquida, va esaminato e accolto il primo motivo con cui l'attrice ha chiesto in citazione l'annullamento del sollecito di pagamento inviato dal Controparte_1 tramite la deducendo l'illegittima determinazione del quantum CP_2
2 richiestole, a causa del malfunzionamento del contatore d'acqua che non ha rilevato correttamente i consumi idrici.
Detta circostanza è stata segnalata all'Ente varie volte e, nello specifico, anche per iscritto con l'allegata racc.a.r. del 6 ottobre 2017 (inviata dalla dopo la ricezione della fattura 1918/2017 posta a Pt_1 fondamento del summenzionato sollecito di pagamento e tempestivamente contestata) ove si legge testualmente: “ho più volte lamentato il malfunzionamento dello strumento di misura-zione del consumo di acqua e l'ho più volte riferito anche a dipendenti del
i quali ultimi sono pure venuti a verificarne la funzionalità nello CP_1 scorso mese di Settembre 2017. In tale ultima circostanza, i predetti operi del hanno riscontrato, in presenza di altre persone, che il CP_1 contatore non era munito di guarnizioni di entrata e di uscita, cosa che, di fatto, lo rende inidoneo alla corretta misurazione dei consum”i
Quanto sopra è stato, altresì, confermato dalle risultanze della prova orale.
Difatti, a differenza del teste (dipendente comunale) Testimone_1 che nulla ha saputo riferire, il teste (figlio dell'attrice) ha Tes_2 dichiarato, all'udienza del 7.4.2025, che nel mese di settembre 2017 la madre “ha fatto la segnalazione e sono venuti gli operai del comune, oltre al fatto che abbiamo chiamato un idraulico di nostra fiducia per controllare il contatore dell'acqua, ed è emerso che al sigillo del contatore, c'era perdita, poiché appena gli operai del comune hanno smontato il contatore è emerso che mancava una guarnizione, noi, visto il sigillo apposto dal comune non potevamo aprire il contatore per controllare il problema… mancavo le guarnizione e l'addetto comunale di nome ha detto che il contatore non era idoneo a rilevare i Tes_1 consumi. Dopo che hanno riparato il contatore, noi siamo andati al comune e ci hanno detto che comunque dovevamo pagare la cifra riportata nella bolletta di cui ho riferito prima”.
3 Posto quanto sopra, nel caso in specie ai fini della decisione, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
28984/2023) secondo cui "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
1218 cod. civ". Invero, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (ex multis Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020,)", fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che "l'eccessività dei consumi è (stata) dovuta a fattori esterni al suo controllo" (Cass., n.
28984 del 2023 cit.).E ancora “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Cassazione civile sez. VI, 06/03/2019, n. 6562).
In applicazione dei superiori principi ne discende che, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice nonché dalle risultanze della
4 prova per testi, il consumo idrico addebitato alla non è stato Pt_1 calcolato correttamente a causa del contestato e provato malfunzionamento del contatore non avendo, peraltro, l CP_3 fornito prova del contrario.
Per quanto precede il sollecito di pagamento n. 0044935721000001912 del 24 Dicembre 2021, in questa sede impugnato da parte attrice, va annullato.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese vengono liquidate in dispositivo in virtù del principio di soccombenza secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore del giudizio nonchè dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 153/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla il sollecito di pagamento n. 0044935721000001912 del 24 Dicembre 2021;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento di € 545,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 luglio 2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo, in funzione di Giudice Monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n.
153/2022 promossa
DA
, Parte_1 C.F._1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
BALLETTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., CP_2
c.f. , elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. FAZIO MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA avente per OGGETTO: impugnazione sollecito pagamento
Sono comparsi: l'avv. Balletta e l'avv. Donzì per parte attrice e i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
I procuratori, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
1 SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec, Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 nonché la in persona del legale rappresentante p.t., per sentire CP_2 dichiarare -previa sospensiva- la nullità del sollecito di pagamento n.
0044935721000001912 del 24 Dicembre 2021 con il quale le veniva richiesto il versamento dell'importo di € 23.802,19, relativo all'utenza di
Via San Nicolò La Mendola di Patti (Me), per avere omesso di pagare la fattura per fornitura acqua, canone depurazione ed acque reflue per l'anno 2016.
L'attrice deduceva la nullità dell'atto impugnato per l'illegittima determinazione del quantum, avendo, peraltro, lamentato un guasto al contatore all'Ente comunale, oltre che l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, il rigetto della CP_2 sospensiva ed eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine ai sollevati motivi di opposizione da ritenere, comunque, infondati nel merito e, dunque, da rigettare integralmente.
Non si costituiva, invece, il onostante le notifiche di rito. Controparte_1
Pertanto, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale, la causa era rinviata per la discussione orale e da qui la presente sentenza a verbale.
Ciò posto va preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_1
[...]
Nel merito, per il principio della ragione più liquida, va esaminato e accolto il primo motivo con cui l'attrice ha chiesto in citazione l'annullamento del sollecito di pagamento inviato dal Controparte_1 tramite la deducendo l'illegittima determinazione del quantum CP_2
2 richiestole, a causa del malfunzionamento del contatore d'acqua che non ha rilevato correttamente i consumi idrici.
Detta circostanza è stata segnalata all'Ente varie volte e, nello specifico, anche per iscritto con l'allegata racc.a.r. del 6 ottobre 2017 (inviata dalla dopo la ricezione della fattura 1918/2017 posta a Pt_1 fondamento del summenzionato sollecito di pagamento e tempestivamente contestata) ove si legge testualmente: “ho più volte lamentato il malfunzionamento dello strumento di misura-zione del consumo di acqua e l'ho più volte riferito anche a dipendenti del
i quali ultimi sono pure venuti a verificarne la funzionalità nello CP_1 scorso mese di Settembre 2017. In tale ultima circostanza, i predetti operi del hanno riscontrato, in presenza di altre persone, che il CP_1 contatore non era munito di guarnizioni di entrata e di uscita, cosa che, di fatto, lo rende inidoneo alla corretta misurazione dei consum”i
Quanto sopra è stato, altresì, confermato dalle risultanze della prova orale.
Difatti, a differenza del teste (dipendente comunale) Testimone_1 che nulla ha saputo riferire, il teste (figlio dell'attrice) ha Tes_2 dichiarato, all'udienza del 7.4.2025, che nel mese di settembre 2017 la madre “ha fatto la segnalazione e sono venuti gli operai del comune, oltre al fatto che abbiamo chiamato un idraulico di nostra fiducia per controllare il contatore dell'acqua, ed è emerso che al sigillo del contatore, c'era perdita, poiché appena gli operai del comune hanno smontato il contatore è emerso che mancava una guarnizione, noi, visto il sigillo apposto dal comune non potevamo aprire il contatore per controllare il problema… mancavo le guarnizione e l'addetto comunale di nome ha detto che il contatore non era idoneo a rilevare i Tes_1 consumi. Dopo che hanno riparato il contatore, noi siamo andati al comune e ci hanno detto che comunque dovevamo pagare la cifra riportata nella bolletta di cui ho riferito prima”.
3 Posto quanto sopra, nel caso in specie ai fini della decisione, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
28984/2023) secondo cui "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
1218 cod. civ". Invero, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (ex multis Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020,)", fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che "l'eccessività dei consumi è (stata) dovuta a fattori esterni al suo controllo" (Cass., n.
28984 del 2023 cit.).E ancora “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Cassazione civile sez. VI, 06/03/2019, n. 6562).
In applicazione dei superiori principi ne discende che, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice nonché dalle risultanze della
4 prova per testi, il consumo idrico addebitato alla non è stato Pt_1 calcolato correttamente a causa del contestato e provato malfunzionamento del contatore non avendo, peraltro, l CP_3 fornito prova del contrario.
Per quanto precede il sollecito di pagamento n. 0044935721000001912 del 24 Dicembre 2021, in questa sede impugnato da parte attrice, va annullato.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese vengono liquidate in dispositivo in virtù del principio di soccombenza secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore del giudizio nonchè dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 153/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla il sollecito di pagamento n. 0044935721000001912 del 24 Dicembre 2021;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento di € 545,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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