TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4969/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 4969/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OBICI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI PAOLO Parte_2 C.F._2
e dell'avv. GUIDETTI CLAUDIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Darsi atto che il signo , in accordo con la moglie, ha Parte_1
già lasciato in data 18 febbraio 2025 la casa coniugale per trasferirsi in Modena, Via Monsignor
della Valle n. 14, e che egli ha già prelevato dalla casa coniugale i suoi beni ed effetti personali e i beni oggetto di donazioni e/o regali alla sua persona.
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali delle parti, il NO Parte_1
verserà alla NO , tramite accredito sul c/c a lei intestato, entro e non oltre il Parte_2
giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 800,00// (ottocento/00
euro) con decorrenza dal mese di marzo 2025, importo che sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat.
Poiché il NO ha lasciato la casa coniugale a metà del mese di febbraio 2025, le parti Pt_1
danno atto che per tale mensilità (febbraio 2025) il Signo ha versato alla NO Pt_1 Pt_2
a tate titolo, la somma di € 400,00.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti qualora ancora necessario.
4. I coniugi reciprocamente si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo oltre a quanto qui convenuto, anche relativamente a beni già eventualmente oggetto di comunione o a rapporti pregressi, dandosi altresì atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso avendo, essi, già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale in precedenza.
5. Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
BOLOGNESE (BO) il 24/01/1943 e nata a [...] il Parte_2
28/01/1949.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2002, atto n.215, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale